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Sentenza 17 aprile 2025
Sentenza 17 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 17/04/2025, n. 3301 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 3301 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 30476/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
Decima Sezione Civile
Il Tribunale, in persona del Giudice Unico, dott. Marco Carbonaro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile di primo grado iscritto al n. R.G. 30476/2021 avente ad oggetto: responsabilità da circolazione stradale promosso da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ISABELLA BOVE, Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato presso il difensore parte attrice contro
(C.F. ), con il patrocinio Controparte_1 P.IVA_1 dell'avv. RICCARDO CREVANI, elettivamente domiciliata presso il difensore
C.F. ) contumace CP_2 C.F._2 parti convenute
CONCLUSIONI
Parte attrice
Come da foglio di p.c. depositato il 17.01.2025 e richiamato all'udienza del 22.01.2025.
Parte convenuta Controparte_3
Come da foglio di p.c. depositato il 21.01.2025 e richiamato all'udienza del 22.01.2025.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Ai sensi degli articoli 132, comma 2 n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. la motivazione della sentenza consiste nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi.
A norma dell'art. 16 bis, comma 9 octies d.l. 179/2012, la presente sentenza viene redatta in maniera sintetica e l'esame delle questioni seguirà il criterio della ragione più liquida (cfr. Cass. S.U.
9936/2014; Cass. 17214/2016). pagina 1 di 8 esponeva che, il 6 marzo 2019, alle ore 12.30 circa, percorreva, alla guida del proprio Parte_1 motociclo Kymco Agility tg. EA44925, via Sammartini a Milano, quando, giunto all'altezza dell'incrocio con via Parravicini, dopo aver tentato una manovra di emergenza, a seguito di una svolta a sinistra improvvisa e non segnalata effettuata dal veicolo Fiat Doblò tg. EX949GR, di proprietà e condotto da (che procedeva nella sua stessa direzione), collideva con esso e rovinava a CP_2 terra, riportando gravi lesioni fisiche.
Egli conveniva, pertanto, in giudizio, avanti a questo Tribunale, e CP_2 Controparte_3
– rispettivamente proprietario e assicuratrice della predetta vettura EX949GR – chiedendone la solidale condanna al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali da lui patiti, che quantificava in circa 45.000 euro (già dedotto l'acconto ricevuto).
Nella contumacia del si costituiva la sola che eccepiva il prevalente CP_2 Controparte_3 concorso di responsabilità dell'attore nella causazione del sinistro e chiedeva pertanto il rigetto delle domande attoree, ritenendo satisfattive le somme già corrisposte (9.011 euro).
Escussi testimoni ed espletata CTU medico legale (relazione dott. del 27.06.2024), la causa, Per_1 riassegnata a questo Giudice in data 01.09.2023, al termine di periodo annuale di esonero dalle funzioni giurisdizionali per attività internazionale, veniva trattenuta a decisione all'udienza del 22 gennaio 2025, sulle conclusioni richiamate in epigrafe.
La causa è matura per la decisione, con superfluità delle ulteriori istanze istruttorie dedotte dalle parti, e la domanda di parte attrice è fondata, nei limiti di cui appresso.
1. Accertamento della responsabilità
È pacifico tra le parti e provato sia documentalmente (cfr. relazione polizia, doc. 3 att.) sia per testimoni (cfr. testimonianza che, in data 06.03.2019, il motociclo condotto dall'attore e Tes_1
l'autovettura condotta dal percorrevano la via Sammartini in Milano nella medesima direzione CP_2 di marcia quando, all'altezza dell'intersezione con via Parravicini, mentre entrambi stavano effettuando una manovra di svolta a sinistra, si sono scontrati, con conseguente caduta dell'attore al suolo.
La dinamica del sinistro, tuttavia, è chiara soltanto negli aspetti fattuali principali, ma restano incertezze in ordine alle precise modalità di accadimento dell'evento lesivo e ai profili di rispettiva colpa dei due conducenti, sicché deve trovare applicazione la presunzione di colpa paritaria di cui all'art. 2054 comma 2 c.c. (cfr. ex multis, Cass. 8409/2011; Cass. 7061/2020: “la presunzione di pari responsabilità sancita dall'art. 2054, comma 2, c.c. ha carattere sussidiario ed opera non solo quando non sia possibile stabilire il grado di colpa dei due conducenti, ma anche qualora non siano accertabili le cause e le modalità del sinistro.”).
Dal rapporto di sinistro stradale e dalle foto delle telecamere di sorveglianza ( cfr. doc. 3 att. e doc. 10 conv.) emerge, infatti, che il motociclo dell'attore stava sorpassando le vetture che circolavano sulla sua stessa corsia di marcia;
in particolare dalle riprese delle telecamere ( cfr. doc. 10 minuto 41.38 e
41.39), si evince chiaramente che il aveva superato la linea di mezzeria e aveva invaso Pt_1
l'opposta corsia di marcia, circolando così contromano sicchè deve certamente escludersi un contegno dell'attore pienamente conforme alle regole della circolazione stradale. Ritiene, infatti, il Tribunale che pagina 2 di 8 abbia effettuato una manovra di sorpasso non consentita sia ai sensi dell'art. 40 Parte_1 comma 8 e 146 comma 2 cod. strada sia ai sensi dell'art. 148 comma 12 cod. strada, circolando per diversi metri contromano e creando con la sua condotta di sorpasso un pericolo alla circolazione stradale.
Nondimeno deve ravvisarsi una condotta imprudente anche in capo al il quale, nell'esecuzione CP_2 della svolta a sinistra, non si è prudentemente assicurato di poter compiere la manovra senza creare intralcio al motociclo che sopraggiungeva e che era visibile, sicchè il convenuto avrebbe dovuto usare maggior attenzione nella svolta al fine di evitare incidenti, a prescindere dalla condotta imprudente dell'attore stesso. dunque, ha certamente violato l'art. 154 Cod. Strada, in quanto ha CP_2 svoltato a sinistra non assicurandosi “di poter effettuare la manovra senza creare pericolo o intralcio agli altri utenti della strada, tenendo conto della posizione, distanza, direzione di essi” (art. 154 comma 1 lett. a)) e senza “usare la massima prudenza” (154 comma 3 lett. b)).
Ad ogni modo, sebbene sia accertata la condotta imprudente di entrambi i conducenti, molti profili di significativa rilevanza nell'accertamento della dinamica del sinistro e del grado di colpa dei due conducenti restano incerti, tenuto conto che le telecamere brandeggianti presenti sul luogo del sinistro non hanno ripreso il momento della collisione e che la teste oculare escussa nel presente Tes_1 giudizio, non ha saputo riferire particolari decisivi per ricostruire la dinamica dell'evento lesivo.
Infatti, nonostante il compendio istruttorio in atti, non risulta provato se il motociclo, al momento dello scontro, avesse terminato la manovra di sorpasso e fosse rientrato nella sua corsia di pertinenza dietro l'autovettura e, soprattutto, se il abbia posto in essere una manovra di emergenza al fine di Pt_1 evitare lo scontro con la Fiat Doblò, tenuto conto che non sono state rinvenute al suolo dai verbalizzanti tracce di frenata prima della collisione e la teste nulla ha saputo riferire ( cfr. ud. del 9.5.2023 “ ADR (Il motociclo ha frenato o sterzato?) “Non so dirlo, è stata questione di attimi, inoltre è passato molto tempo”). Allo stesso modo, non è provato se il avesse azionato l'indicatore di direzione per CP_2 svoltare a sinistra o se, al contrario, abbia compiuto una manovra repentina e non segnalata di svolta non avvedendosi della contemporanea manovra del motociclo, considerato che la teste oculare ha riferito di non ricordarsi “se avesse azionato l'indicatore di direzione o meno” ( cfr. ud. del 9.5.2023).
Alla luce dell'accertata responsabilità di entrambi i conducenti e, nondimeno, dell'impossibilità di individuare le precise quote di responsabilità e l'esatta dinamica del sinistro, deve, pertanto, trovare applicazione la presunzione di cui all'art. 2054 comma 2 c.c. con conseguente attribuzione della paritaria responsabilità ai due conducenti.
A ciò consegue che e devono essere condannati in solido tra loro, CP_2 Controparte_3 ai sensi dell'articolo 2054 comma 3 e dell'art. 144 cod.ass., al pagamento del 50% dei danni patiti dall'attore.
2. Quantificazione dei danni risarcibili
2.1. Danni non patrimoniali
pagina 3 di 8 Quanto ai danni non patrimoniali, premette il Tribunale che la relazione del consulente medico-legale si fonda su un'approfondita attività di valutazione e osservazione della parte attrice e della documentazione medica agli atti sicché le sue conclusioni, esaustive nonché logicamente e congruamente motivate, sono condivise dal Tribunale.
Il CTP di parte attrice ha censurato la percentuale di IP indicata dal CTU ritenendola sottostimata, ma tale censura non convince avendo il dott. adeguatamente illustrato (pag. 11-12 e in risposta alle Per_1 osservazioni critiche) i criteri che conducono alla quantificazione dell'IP in misura del 15%, che risulta dunque coerente con i postumi dell'attore descritti dallo stesso consulente.
Deve pertanto ritenersi provata la derivazione causale della lesione alla salute lamentata da parte attrice dal sinistro di cui è causa, e descritta nella relazione del CTU alla luce della documentazione medica in atti, solamente del primo evento lesivo (frattura lussazione omero prossimale destro"), non essendo, invece, in nesso di causalità giuridica con il sinistro oggetto della presente vertenza, il secondo evento traumatico all'omero (avvenuto in data 30.9.2019, a postumi della prima frattura già stabilizzati).
Il CTU, quindi, per quanto di rilevanza ai fini della decisione, individuava l'invalidità temporanea in
134 giorni totali, di cui 4 giorni al 100%, 30 al 75%, 30 al 50%, e altri 70 al 25% mentre, per quanto attiene all'invalidità permanente residuante in capo al il ctu stimava postumi permanenti in Pt_1 nesso di causa con il sinistro nella misura del 9,5% ( cfr. consulenza medico legale “ sono reliquati postumi complessivi tra i due eventi traumatici del 15% di cui il 9,5% attribuibile all'evento per cui è causa e il restante 6% agli esiti del secondo evento lesivo.”).
Osserva, poi, il Tribunale che il danno non patrimoniale derivante da lesione della salute, ancorché costituisca categoria giuridicamente unitaria (cfr. Cass. S.U. 26972/2008; Cass. 7513/2018), comprenda
– alla luce delle recenti ma ormai consolidate specificazioni del Supremo Collegio (cfr. Cass.
11851/2015; Cass. 7513/2018; Cass. 25164/2020) – le due (fenomenologicamente) distinte voci di danno biologico, quale compromissione delle attività quotidiane e degli aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato, e di danno morale, quale pregiudizio privo di fondamento medico-legale e rappresentato dalla sofferenza interiore.
Entrambe tali voci devono essere distintamente allegate e provate.
In particolare, questo Tribunale richiama il recente e condiviso arresto del Supremo Collegio (Cass.
25164/2020, § 4.1.), secondo il quale l'attore danneggiato ha il preciso onere di allegare puntualmente le sofferenze interiori di cui pretende il risarcimento;
se dunque per la prova del danno morale può farsi ampio ricorso alla prova presuntiva, nondimeno il danneggiato è onerato di una puntuale allegazione di quei “fatti” in cui si esplica e manifesta il danno morale lamentato (tristezza, patema d'animo, vergogna, disistima etc.).
Nel caso di specie, il danno biologico è stato compiutamente allegato e risulta dimostrato dalla documentazione medica in atti nonché dalle risultanze della CTU medico legale.
Parte attrice ha altresì allegato (cfr. pag. 7 ss. citazione) di aver patito significative sofferenze interiori derivanti dall'evento di danno di cui è causa, lamentando in particolare un “ forte disagio psicologico” con conseguenti “ intense reazioni emotive e comportamentali ” sia per non aver potuto accudire e pagina 4 di 8 giocare con le figlie piccole per lungo tempo, sia, in generale, per le limitazioni quotidiane e lavorative arrecate dalle lesioni riportate nel sinistro.
Tutto ciò premesso, ritiene dunque il Tribunale che l'attore abbia allegato la sussistenza di un danno morale da sofferenza interiore e che tale danno possa ritenersi presuntivamente provato – secondo i principi da ultimo ribaditi da Cass. 25164/2020 – sulla base dei trattamenti sanitari e chirurgici subiti, della durata dell'inabilità temporanea e dell'invalidità permanente che può presumersi ingeneri sentimenti di sofferenza.
In ordine alla quantificazione, il Tribunale fa applicazione delle Tabelle 2024 in uso presso il Tribunale di Milano, che costituiscono uniforme criterio orientativo per l'esercizio del potere di liquidazione del danno in via equitativa (Cass. 14402/2011; Cass. 4470/2014; Cass. 1553/2019), rilevando all'uopo che dette Tabelle prevedono per la liquidazione del danno permanente da lesione all'integrità psico-fisica, un importo composto dal c.d. “punto” biologico (variabile in funzione di età e grado di invalidità) – relativo alla sola componente di danno biologico stricto sensu – aumentato di una percentuale ponderata (in base al grado di invalidità) per la componente “morale” del danno non patrimoniale, al netto ovviamente di eventuali operazioni di personalizzazione del danno.
Anche per il danno non patrimoniale da inabilità temporanea, l'importo base previsto dalla Tabella
(115 euro al giorno per inabilità assoluta) comprende in sé anche il distinto aspetto del danno da sofferenza interiore, con un importo di 84 euro al giorno per la componente biologica e di 31 euro per la componente morale.
Ritiene poi il Tribunale che possa riconoscersi una modesta personalizzazione del 10% del danno biologico permanente alla luce degli effetti che le lesioni patite da riverberano sulle Parte_1 attività sportive da lui svolte e, in parte, anche sull'attività lavorativa di ingegnere.
L'attore ha infatti allegato (p.9 citazione) che prima del sinistro svolgeva con apprezzabile frequenza attività sportive e, in particolare, calcetto e sci. La circostanza è risultata dimostrata documentalmente
(cfr. doc. 18 e 19) e per mezzo di testimoni, i quali hanno confermato che praticasse i Parte_1 predetti sport e che dopo il sinistro ha continuato a sciare, seppur con minor frequenza, ma non ha più giocato a calcio (cfr. ud. 29.11.23). Lo stesso ctu ha confermato che “risultano compromesse talune estrinsecazioni quali quelle sportive svolte ante sinistro per la presenza di un'attendibile sindrome algica locale.” (cfr. p. 13 ctu). La percentuale di personalizzazione riconosciuta comprende altresì
l'usura lavorativa lamentata da parte attrice e constatata dal ctu limitatamente allo svolgimento di
“attività svolte su piattaforma in mare”, non risultando, invece, compromessa l'esecuzione di ulteriori attività proprie della professione di ingegnere (cfr. p. 13 ctu).
Deve quindi escludersi una personalizzazione maggiore atteso che non risultano provate ulteriori circostanze specifiche ed eccezionali tali da giustificarla considerato che l'invalidità è nel complesso modesta e che ha continuato, seppur con minor frequenza, a praticare alcune attività Parte_1 sportive e che la professione di ingegnere da lui svolta è principalmente di natura intellettuale e sedentaria e pertanto non usurante e compromessa (cfr. p. 13 ctu). Ad abundantiam, si osserva che nessun aumento ulteriore può essere riconosciuto per le “nuove occasioni e opportunità di crescita”
pagina 5 di 8 lavorative perse dal a causa del sinistro (cfr. p. 9 citazione), non risultando adeguatamente Pt_1 dimostrato sulla base del solo doc. 16 prodotto (relazione aziendale sulle performance dell'attore, in ogni caso valutata come “good”), che l'attore abbia effettivamente perduto delle apprezzabili chances di progressione di carriera.
Tutto ciò premesso, ritiene il Tribunale che il danno non patrimoniale da invalidità permanente patito dall'attore, sia nella componente di danno biologico sia nella componente di sofferenza interiore presuntivamente connessa, secondo l'id quod plerumque accidit, alla lesione fisica accertata, debba essere equitativamente liquidato nella somma complessiva di euro, di 27.201,35 euro, pari all'importo previsto dalle Tabelle per un'invalidità permanente del 9,5% in soggetto di 34 anni alla stabilizzazione dei postumi (euro 25.194,50), aumentato (per la sola voce di danno biologico) del 10% per personalizzazione (2.006,85, pari al 10% di euro 20.068,50).
Per l'invalidità temporanea deve essere applicato l'importo base di cui alla Tabella (115 euro per ciascun giorno di inabilità temporanea totale) con conseguente liquidazione di un danno di 6.785,00 euro (460,00 euro per 4 gg al 100%; 2.587,50 euro per 30 gg al 75%, 1.725,00 per 30 giorni al 50% ed euro 2.012,50 per 70 giorni al 70%)
Il danno non patrimoniale complessivo ammonta, pertanto, a 33.986,35 euro e pertanto, tenuto conto della presunzione di paritaria responsabilità, i convenuti devono essere condannati in solido al pagamento del 50% di tale somma, pari a 16.993,18 euro. ha versato ante causam all'attore, a titolo di danno non patrimoniale, la somma Controparte_3 di 5.575,00 euro in data 6.8.2020 (doc. 13 att.).
Tale acconto deve essere detratto dal danno non patrimoniale dinanzi liquidato.
In applicazione di uno dei due criteri indicati da Cass. 9950/2017 al fine di rendere omogenee le somme (intero danno e acconto), dall'intero danno non patrimoniale, liquidato in moneta attuale in euro
16.993,18 dovrà essere dedotta la somma di 6.584,08, pari all'importo dell'acconto rivalutato secondo indice Istat FOI dal mese di agosto 2020 all'attualità, cosicché le due somme sono omogenee e si ottiene, per differenza, l'importo residuo da pagare, pari a 10.409,10 euro.
A tale importo residuo da pagare deve essere aggiunta, quale stima del danno da mora, una somma pari agli interessi al tasso legale, stimato equo da questo Tribunale, calcolati:
i) sull'intero credito risarcitorio di 16.993,18 euro in moneta attuale – come devalutato alla data del sinistro (marzo 2019) e poi rivalutato anno per anno, secondo i principi di cui a
Cass. S.U. 1712/1995 e Cass. 19987/2016 – dalla data del sinistro alla data di pagamento dell'acconto;
ii) sul solo importo residuo (euro 10.409,10), anch'esso, come si è visto, in moneta attuale
– devalutato alla data di pagamento dell'acconto e poi rivalutato anno per anno – dal pagamento dell'acconto alla presente sentenza.
Sulla somma complessiva così ottenuta decorreranno interessi al tasso legale dalla sentenza al saldo.
2.2. Danno patrimoniale
pagina 6 di 8 Quanto al danno patrimoniale, possono riconoscersi le spese sanitarie documentate (doc. 10 att.) e ritenute adeguate e congrue dal CTU (pag. 13,14,15 e 16 ctu), per complessivi euro 5.310,90 che, ridotte del 50% attesa la paritaria responsabilità nella causazione del sinistro, ammontano ad euro
2.655,45.
Deve escludersi la risarcibilità delle spese mediche nella maggior somma di euro 6.870,90 richiesta da parte attrice atteso che il ctu, con valutazione che si condivide, ha ritenuto il costo di 100 euro per ciascuna seduta di fisioterapia eccessivo e incongruo rispetto ai prezzi di mercato, “tenuto presente che il costo della singola seduta fisioterapia di 100,00 euro appare essere in eccesso rispetto ai costi medi di siffatte prestazioni che nella regione Lombardia si aggirano dai 45,00 ai 70,00” (cfr. pag. 14 consulenza medico legale).
Ciò precisato, risulta in ogni caso che ha corrisposto all'attore ante causam la Controparte_3 complessiva somma di euro 3.436,00 per le spese mediche ( cfr. doc.
7- euro 1.800,00 e cfr. doc. 13- euro 1.636,00) che assorbe quindi interamente ogni pretesa attorea in punto di danno patrimoniale a titolo di spese mediche.
3. Spese di CTU e di lite
In punto spese, tenuto conto dell'accertamento di paritaria responsabilità tra e Parte_1 [...]
e della liquidazione del danno in misura sensibilmente inferiore rispetto al petitum, sussistono CP_2 gravi ragioni per compensare le spese tra le parti per metà.
La residua metà è posta a carico dei convenuti ed è liquidata in applicazione dei parametri e degli importi previsti dal D.M. 55/2014 (e succ. mod.) per le cause di valore compreso tra 5.201,00 e
26.000,00 (in base al valore dell'accolto), nella misura di cui al dispositivo.
Spese di CTU, già liquidate in corso di causa, a carico dei convenuti, soccombenti in via prevalente, nei rapporti interni, ferma la solidarietà di tutte le parti nei confronti del consulente.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis reiectis,
DICHIARA la responsabilità paritaria al 50% ciascuno, ai sensi dell'art. 2054 comma 2 c.c., di Pt_1
e nella causazione del sinistro del 6.03.2019 di cui è causa e per l'effetto,
[...] CP_2
visti gli artt. 2054 c.c. e 144 cod. ass.,
tenuto conto delle somme già corrisposte da all'attore, CP_3
DA e (ora ), in solido tra CP_2 Controparte_3 Controparte_4 loro, a pagare ad a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale, la somma residua Parte_1 di euro 10.409,10 oltre:
pagina 7 di 8 - interessi al tasso legale sull'intero credito risarcitorio di 16.993,18 euro, come devalutato alla data del sinistro e poi rivalutato anno per anno, dalla data del sinistro alla data di pagamento dell'acconto;
- interessi al tasso legale sul credito residuo di 10.409,10 euro, devalutato alla data di pagamento dell'acconto e poi rivalutato anno per anno, dal pagamento dell'acconto alla presente sentenza;
- interessi al tasso legale sulla complessiva somma dalla sentenza al saldo;
PONE le spese di CTU, già liquidate con separato decreto, a carico dei convenuti (in quote uguali tra loro) nei rapporti interni, ferma la solidarietà di tutte le parti nei confronti del consulente;
COMPENSA le spese di lite tra le parti per metà;
DA e (ora ), in solido tra CP_2 Controparte_3 Controparte_4 loro, a rimborsare ad la residua metà, che si liquida in euro 2.500 per compensi (euro Parte_1
450 per fase di studio;
euro 400 per fase introduttiva;
euro 800 per fase istruttoria ed euro 850 per fase decisionale), oltre 15% per spese generali forfetarie, imposte e contributi previdenziali di legge ed euro
272,50 per esborsi (50% C.U. e marca).
Così deciso in Milano, il 17 aprile 2025
Il Giudice
Marco Carbonaro
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
Decima Sezione Civile
Il Tribunale, in persona del Giudice Unico, dott. Marco Carbonaro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile di primo grado iscritto al n. R.G. 30476/2021 avente ad oggetto: responsabilità da circolazione stradale promosso da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ISABELLA BOVE, Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato presso il difensore parte attrice contro
(C.F. ), con il patrocinio Controparte_1 P.IVA_1 dell'avv. RICCARDO CREVANI, elettivamente domiciliata presso il difensore
C.F. ) contumace CP_2 C.F._2 parti convenute
CONCLUSIONI
Parte attrice
Come da foglio di p.c. depositato il 17.01.2025 e richiamato all'udienza del 22.01.2025.
Parte convenuta Controparte_3
Come da foglio di p.c. depositato il 21.01.2025 e richiamato all'udienza del 22.01.2025.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Ai sensi degli articoli 132, comma 2 n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. la motivazione della sentenza consiste nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi.
A norma dell'art. 16 bis, comma 9 octies d.l. 179/2012, la presente sentenza viene redatta in maniera sintetica e l'esame delle questioni seguirà il criterio della ragione più liquida (cfr. Cass. S.U.
9936/2014; Cass. 17214/2016). pagina 1 di 8 esponeva che, il 6 marzo 2019, alle ore 12.30 circa, percorreva, alla guida del proprio Parte_1 motociclo Kymco Agility tg. EA44925, via Sammartini a Milano, quando, giunto all'altezza dell'incrocio con via Parravicini, dopo aver tentato una manovra di emergenza, a seguito di una svolta a sinistra improvvisa e non segnalata effettuata dal veicolo Fiat Doblò tg. EX949GR, di proprietà e condotto da (che procedeva nella sua stessa direzione), collideva con esso e rovinava a CP_2 terra, riportando gravi lesioni fisiche.
Egli conveniva, pertanto, in giudizio, avanti a questo Tribunale, e CP_2 Controparte_3
– rispettivamente proprietario e assicuratrice della predetta vettura EX949GR – chiedendone la solidale condanna al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali da lui patiti, che quantificava in circa 45.000 euro (già dedotto l'acconto ricevuto).
Nella contumacia del si costituiva la sola che eccepiva il prevalente CP_2 Controparte_3 concorso di responsabilità dell'attore nella causazione del sinistro e chiedeva pertanto il rigetto delle domande attoree, ritenendo satisfattive le somme già corrisposte (9.011 euro).
Escussi testimoni ed espletata CTU medico legale (relazione dott. del 27.06.2024), la causa, Per_1 riassegnata a questo Giudice in data 01.09.2023, al termine di periodo annuale di esonero dalle funzioni giurisdizionali per attività internazionale, veniva trattenuta a decisione all'udienza del 22 gennaio 2025, sulle conclusioni richiamate in epigrafe.
La causa è matura per la decisione, con superfluità delle ulteriori istanze istruttorie dedotte dalle parti, e la domanda di parte attrice è fondata, nei limiti di cui appresso.
1. Accertamento della responsabilità
È pacifico tra le parti e provato sia documentalmente (cfr. relazione polizia, doc. 3 att.) sia per testimoni (cfr. testimonianza che, in data 06.03.2019, il motociclo condotto dall'attore e Tes_1
l'autovettura condotta dal percorrevano la via Sammartini in Milano nella medesima direzione CP_2 di marcia quando, all'altezza dell'intersezione con via Parravicini, mentre entrambi stavano effettuando una manovra di svolta a sinistra, si sono scontrati, con conseguente caduta dell'attore al suolo.
La dinamica del sinistro, tuttavia, è chiara soltanto negli aspetti fattuali principali, ma restano incertezze in ordine alle precise modalità di accadimento dell'evento lesivo e ai profili di rispettiva colpa dei due conducenti, sicché deve trovare applicazione la presunzione di colpa paritaria di cui all'art. 2054 comma 2 c.c. (cfr. ex multis, Cass. 8409/2011; Cass. 7061/2020: “la presunzione di pari responsabilità sancita dall'art. 2054, comma 2, c.c. ha carattere sussidiario ed opera non solo quando non sia possibile stabilire il grado di colpa dei due conducenti, ma anche qualora non siano accertabili le cause e le modalità del sinistro.”).
Dal rapporto di sinistro stradale e dalle foto delle telecamere di sorveglianza ( cfr. doc. 3 att. e doc. 10 conv.) emerge, infatti, che il motociclo dell'attore stava sorpassando le vetture che circolavano sulla sua stessa corsia di marcia;
in particolare dalle riprese delle telecamere ( cfr. doc. 10 minuto 41.38 e
41.39), si evince chiaramente che il aveva superato la linea di mezzeria e aveva invaso Pt_1
l'opposta corsia di marcia, circolando così contromano sicchè deve certamente escludersi un contegno dell'attore pienamente conforme alle regole della circolazione stradale. Ritiene, infatti, il Tribunale che pagina 2 di 8 abbia effettuato una manovra di sorpasso non consentita sia ai sensi dell'art. 40 Parte_1 comma 8 e 146 comma 2 cod. strada sia ai sensi dell'art. 148 comma 12 cod. strada, circolando per diversi metri contromano e creando con la sua condotta di sorpasso un pericolo alla circolazione stradale.
Nondimeno deve ravvisarsi una condotta imprudente anche in capo al il quale, nell'esecuzione CP_2 della svolta a sinistra, non si è prudentemente assicurato di poter compiere la manovra senza creare intralcio al motociclo che sopraggiungeva e che era visibile, sicchè il convenuto avrebbe dovuto usare maggior attenzione nella svolta al fine di evitare incidenti, a prescindere dalla condotta imprudente dell'attore stesso. dunque, ha certamente violato l'art. 154 Cod. Strada, in quanto ha CP_2 svoltato a sinistra non assicurandosi “di poter effettuare la manovra senza creare pericolo o intralcio agli altri utenti della strada, tenendo conto della posizione, distanza, direzione di essi” (art. 154 comma 1 lett. a)) e senza “usare la massima prudenza” (154 comma 3 lett. b)).
Ad ogni modo, sebbene sia accertata la condotta imprudente di entrambi i conducenti, molti profili di significativa rilevanza nell'accertamento della dinamica del sinistro e del grado di colpa dei due conducenti restano incerti, tenuto conto che le telecamere brandeggianti presenti sul luogo del sinistro non hanno ripreso il momento della collisione e che la teste oculare escussa nel presente Tes_1 giudizio, non ha saputo riferire particolari decisivi per ricostruire la dinamica dell'evento lesivo.
Infatti, nonostante il compendio istruttorio in atti, non risulta provato se il motociclo, al momento dello scontro, avesse terminato la manovra di sorpasso e fosse rientrato nella sua corsia di pertinenza dietro l'autovettura e, soprattutto, se il abbia posto in essere una manovra di emergenza al fine di Pt_1 evitare lo scontro con la Fiat Doblò, tenuto conto che non sono state rinvenute al suolo dai verbalizzanti tracce di frenata prima della collisione e la teste nulla ha saputo riferire ( cfr. ud. del 9.5.2023 “ ADR (Il motociclo ha frenato o sterzato?) “Non so dirlo, è stata questione di attimi, inoltre è passato molto tempo”). Allo stesso modo, non è provato se il avesse azionato l'indicatore di direzione per CP_2 svoltare a sinistra o se, al contrario, abbia compiuto una manovra repentina e non segnalata di svolta non avvedendosi della contemporanea manovra del motociclo, considerato che la teste oculare ha riferito di non ricordarsi “se avesse azionato l'indicatore di direzione o meno” ( cfr. ud. del 9.5.2023).
Alla luce dell'accertata responsabilità di entrambi i conducenti e, nondimeno, dell'impossibilità di individuare le precise quote di responsabilità e l'esatta dinamica del sinistro, deve, pertanto, trovare applicazione la presunzione di cui all'art. 2054 comma 2 c.c. con conseguente attribuzione della paritaria responsabilità ai due conducenti.
A ciò consegue che e devono essere condannati in solido tra loro, CP_2 Controparte_3 ai sensi dell'articolo 2054 comma 3 e dell'art. 144 cod.ass., al pagamento del 50% dei danni patiti dall'attore.
2. Quantificazione dei danni risarcibili
2.1. Danni non patrimoniali
pagina 3 di 8 Quanto ai danni non patrimoniali, premette il Tribunale che la relazione del consulente medico-legale si fonda su un'approfondita attività di valutazione e osservazione della parte attrice e della documentazione medica agli atti sicché le sue conclusioni, esaustive nonché logicamente e congruamente motivate, sono condivise dal Tribunale.
Il CTP di parte attrice ha censurato la percentuale di IP indicata dal CTU ritenendola sottostimata, ma tale censura non convince avendo il dott. adeguatamente illustrato (pag. 11-12 e in risposta alle Per_1 osservazioni critiche) i criteri che conducono alla quantificazione dell'IP in misura del 15%, che risulta dunque coerente con i postumi dell'attore descritti dallo stesso consulente.
Deve pertanto ritenersi provata la derivazione causale della lesione alla salute lamentata da parte attrice dal sinistro di cui è causa, e descritta nella relazione del CTU alla luce della documentazione medica in atti, solamente del primo evento lesivo (frattura lussazione omero prossimale destro"), non essendo, invece, in nesso di causalità giuridica con il sinistro oggetto della presente vertenza, il secondo evento traumatico all'omero (avvenuto in data 30.9.2019, a postumi della prima frattura già stabilizzati).
Il CTU, quindi, per quanto di rilevanza ai fini della decisione, individuava l'invalidità temporanea in
134 giorni totali, di cui 4 giorni al 100%, 30 al 75%, 30 al 50%, e altri 70 al 25% mentre, per quanto attiene all'invalidità permanente residuante in capo al il ctu stimava postumi permanenti in Pt_1 nesso di causa con il sinistro nella misura del 9,5% ( cfr. consulenza medico legale “ sono reliquati postumi complessivi tra i due eventi traumatici del 15% di cui il 9,5% attribuibile all'evento per cui è causa e il restante 6% agli esiti del secondo evento lesivo.”).
Osserva, poi, il Tribunale che il danno non patrimoniale derivante da lesione della salute, ancorché costituisca categoria giuridicamente unitaria (cfr. Cass. S.U. 26972/2008; Cass. 7513/2018), comprenda
– alla luce delle recenti ma ormai consolidate specificazioni del Supremo Collegio (cfr. Cass.
11851/2015; Cass. 7513/2018; Cass. 25164/2020) – le due (fenomenologicamente) distinte voci di danno biologico, quale compromissione delle attività quotidiane e degli aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato, e di danno morale, quale pregiudizio privo di fondamento medico-legale e rappresentato dalla sofferenza interiore.
Entrambe tali voci devono essere distintamente allegate e provate.
In particolare, questo Tribunale richiama il recente e condiviso arresto del Supremo Collegio (Cass.
25164/2020, § 4.1.), secondo il quale l'attore danneggiato ha il preciso onere di allegare puntualmente le sofferenze interiori di cui pretende il risarcimento;
se dunque per la prova del danno morale può farsi ampio ricorso alla prova presuntiva, nondimeno il danneggiato è onerato di una puntuale allegazione di quei “fatti” in cui si esplica e manifesta il danno morale lamentato (tristezza, patema d'animo, vergogna, disistima etc.).
Nel caso di specie, il danno biologico è stato compiutamente allegato e risulta dimostrato dalla documentazione medica in atti nonché dalle risultanze della CTU medico legale.
Parte attrice ha altresì allegato (cfr. pag. 7 ss. citazione) di aver patito significative sofferenze interiori derivanti dall'evento di danno di cui è causa, lamentando in particolare un “ forte disagio psicologico” con conseguenti “ intense reazioni emotive e comportamentali ” sia per non aver potuto accudire e pagina 4 di 8 giocare con le figlie piccole per lungo tempo, sia, in generale, per le limitazioni quotidiane e lavorative arrecate dalle lesioni riportate nel sinistro.
Tutto ciò premesso, ritiene dunque il Tribunale che l'attore abbia allegato la sussistenza di un danno morale da sofferenza interiore e che tale danno possa ritenersi presuntivamente provato – secondo i principi da ultimo ribaditi da Cass. 25164/2020 – sulla base dei trattamenti sanitari e chirurgici subiti, della durata dell'inabilità temporanea e dell'invalidità permanente che può presumersi ingeneri sentimenti di sofferenza.
In ordine alla quantificazione, il Tribunale fa applicazione delle Tabelle 2024 in uso presso il Tribunale di Milano, che costituiscono uniforme criterio orientativo per l'esercizio del potere di liquidazione del danno in via equitativa (Cass. 14402/2011; Cass. 4470/2014; Cass. 1553/2019), rilevando all'uopo che dette Tabelle prevedono per la liquidazione del danno permanente da lesione all'integrità psico-fisica, un importo composto dal c.d. “punto” biologico (variabile in funzione di età e grado di invalidità) – relativo alla sola componente di danno biologico stricto sensu – aumentato di una percentuale ponderata (in base al grado di invalidità) per la componente “morale” del danno non patrimoniale, al netto ovviamente di eventuali operazioni di personalizzazione del danno.
Anche per il danno non patrimoniale da inabilità temporanea, l'importo base previsto dalla Tabella
(115 euro al giorno per inabilità assoluta) comprende in sé anche il distinto aspetto del danno da sofferenza interiore, con un importo di 84 euro al giorno per la componente biologica e di 31 euro per la componente morale.
Ritiene poi il Tribunale che possa riconoscersi una modesta personalizzazione del 10% del danno biologico permanente alla luce degli effetti che le lesioni patite da riverberano sulle Parte_1 attività sportive da lui svolte e, in parte, anche sull'attività lavorativa di ingegnere.
L'attore ha infatti allegato (p.9 citazione) che prima del sinistro svolgeva con apprezzabile frequenza attività sportive e, in particolare, calcetto e sci. La circostanza è risultata dimostrata documentalmente
(cfr. doc. 18 e 19) e per mezzo di testimoni, i quali hanno confermato che praticasse i Parte_1 predetti sport e che dopo il sinistro ha continuato a sciare, seppur con minor frequenza, ma non ha più giocato a calcio (cfr. ud. 29.11.23). Lo stesso ctu ha confermato che “risultano compromesse talune estrinsecazioni quali quelle sportive svolte ante sinistro per la presenza di un'attendibile sindrome algica locale.” (cfr. p. 13 ctu). La percentuale di personalizzazione riconosciuta comprende altresì
l'usura lavorativa lamentata da parte attrice e constatata dal ctu limitatamente allo svolgimento di
“attività svolte su piattaforma in mare”, non risultando, invece, compromessa l'esecuzione di ulteriori attività proprie della professione di ingegnere (cfr. p. 13 ctu).
Deve quindi escludersi una personalizzazione maggiore atteso che non risultano provate ulteriori circostanze specifiche ed eccezionali tali da giustificarla considerato che l'invalidità è nel complesso modesta e che ha continuato, seppur con minor frequenza, a praticare alcune attività Parte_1 sportive e che la professione di ingegnere da lui svolta è principalmente di natura intellettuale e sedentaria e pertanto non usurante e compromessa (cfr. p. 13 ctu). Ad abundantiam, si osserva che nessun aumento ulteriore può essere riconosciuto per le “nuove occasioni e opportunità di crescita”
pagina 5 di 8 lavorative perse dal a causa del sinistro (cfr. p. 9 citazione), non risultando adeguatamente Pt_1 dimostrato sulla base del solo doc. 16 prodotto (relazione aziendale sulle performance dell'attore, in ogni caso valutata come “good”), che l'attore abbia effettivamente perduto delle apprezzabili chances di progressione di carriera.
Tutto ciò premesso, ritiene il Tribunale che il danno non patrimoniale da invalidità permanente patito dall'attore, sia nella componente di danno biologico sia nella componente di sofferenza interiore presuntivamente connessa, secondo l'id quod plerumque accidit, alla lesione fisica accertata, debba essere equitativamente liquidato nella somma complessiva di euro, di 27.201,35 euro, pari all'importo previsto dalle Tabelle per un'invalidità permanente del 9,5% in soggetto di 34 anni alla stabilizzazione dei postumi (euro 25.194,50), aumentato (per la sola voce di danno biologico) del 10% per personalizzazione (2.006,85, pari al 10% di euro 20.068,50).
Per l'invalidità temporanea deve essere applicato l'importo base di cui alla Tabella (115 euro per ciascun giorno di inabilità temporanea totale) con conseguente liquidazione di un danno di 6.785,00 euro (460,00 euro per 4 gg al 100%; 2.587,50 euro per 30 gg al 75%, 1.725,00 per 30 giorni al 50% ed euro 2.012,50 per 70 giorni al 70%)
Il danno non patrimoniale complessivo ammonta, pertanto, a 33.986,35 euro e pertanto, tenuto conto della presunzione di paritaria responsabilità, i convenuti devono essere condannati in solido al pagamento del 50% di tale somma, pari a 16.993,18 euro. ha versato ante causam all'attore, a titolo di danno non patrimoniale, la somma Controparte_3 di 5.575,00 euro in data 6.8.2020 (doc. 13 att.).
Tale acconto deve essere detratto dal danno non patrimoniale dinanzi liquidato.
In applicazione di uno dei due criteri indicati da Cass. 9950/2017 al fine di rendere omogenee le somme (intero danno e acconto), dall'intero danno non patrimoniale, liquidato in moneta attuale in euro
16.993,18 dovrà essere dedotta la somma di 6.584,08, pari all'importo dell'acconto rivalutato secondo indice Istat FOI dal mese di agosto 2020 all'attualità, cosicché le due somme sono omogenee e si ottiene, per differenza, l'importo residuo da pagare, pari a 10.409,10 euro.
A tale importo residuo da pagare deve essere aggiunta, quale stima del danno da mora, una somma pari agli interessi al tasso legale, stimato equo da questo Tribunale, calcolati:
i) sull'intero credito risarcitorio di 16.993,18 euro in moneta attuale – come devalutato alla data del sinistro (marzo 2019) e poi rivalutato anno per anno, secondo i principi di cui a
Cass. S.U. 1712/1995 e Cass. 19987/2016 – dalla data del sinistro alla data di pagamento dell'acconto;
ii) sul solo importo residuo (euro 10.409,10), anch'esso, come si è visto, in moneta attuale
– devalutato alla data di pagamento dell'acconto e poi rivalutato anno per anno – dal pagamento dell'acconto alla presente sentenza.
Sulla somma complessiva così ottenuta decorreranno interessi al tasso legale dalla sentenza al saldo.
2.2. Danno patrimoniale
pagina 6 di 8 Quanto al danno patrimoniale, possono riconoscersi le spese sanitarie documentate (doc. 10 att.) e ritenute adeguate e congrue dal CTU (pag. 13,14,15 e 16 ctu), per complessivi euro 5.310,90 che, ridotte del 50% attesa la paritaria responsabilità nella causazione del sinistro, ammontano ad euro
2.655,45.
Deve escludersi la risarcibilità delle spese mediche nella maggior somma di euro 6.870,90 richiesta da parte attrice atteso che il ctu, con valutazione che si condivide, ha ritenuto il costo di 100 euro per ciascuna seduta di fisioterapia eccessivo e incongruo rispetto ai prezzi di mercato, “tenuto presente che il costo della singola seduta fisioterapia di 100,00 euro appare essere in eccesso rispetto ai costi medi di siffatte prestazioni che nella regione Lombardia si aggirano dai 45,00 ai 70,00” (cfr. pag. 14 consulenza medico legale).
Ciò precisato, risulta in ogni caso che ha corrisposto all'attore ante causam la Controparte_3 complessiva somma di euro 3.436,00 per le spese mediche ( cfr. doc.
7- euro 1.800,00 e cfr. doc. 13- euro 1.636,00) che assorbe quindi interamente ogni pretesa attorea in punto di danno patrimoniale a titolo di spese mediche.
3. Spese di CTU e di lite
In punto spese, tenuto conto dell'accertamento di paritaria responsabilità tra e Parte_1 [...]
e della liquidazione del danno in misura sensibilmente inferiore rispetto al petitum, sussistono CP_2 gravi ragioni per compensare le spese tra le parti per metà.
La residua metà è posta a carico dei convenuti ed è liquidata in applicazione dei parametri e degli importi previsti dal D.M. 55/2014 (e succ. mod.) per le cause di valore compreso tra 5.201,00 e
26.000,00 (in base al valore dell'accolto), nella misura di cui al dispositivo.
Spese di CTU, già liquidate in corso di causa, a carico dei convenuti, soccombenti in via prevalente, nei rapporti interni, ferma la solidarietà di tutte le parti nei confronti del consulente.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis reiectis,
DICHIARA la responsabilità paritaria al 50% ciascuno, ai sensi dell'art. 2054 comma 2 c.c., di Pt_1
e nella causazione del sinistro del 6.03.2019 di cui è causa e per l'effetto,
[...] CP_2
visti gli artt. 2054 c.c. e 144 cod. ass.,
tenuto conto delle somme già corrisposte da all'attore, CP_3
DA e (ora ), in solido tra CP_2 Controparte_3 Controparte_4 loro, a pagare ad a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale, la somma residua Parte_1 di euro 10.409,10 oltre:
pagina 7 di 8 - interessi al tasso legale sull'intero credito risarcitorio di 16.993,18 euro, come devalutato alla data del sinistro e poi rivalutato anno per anno, dalla data del sinistro alla data di pagamento dell'acconto;
- interessi al tasso legale sul credito residuo di 10.409,10 euro, devalutato alla data di pagamento dell'acconto e poi rivalutato anno per anno, dal pagamento dell'acconto alla presente sentenza;
- interessi al tasso legale sulla complessiva somma dalla sentenza al saldo;
PONE le spese di CTU, già liquidate con separato decreto, a carico dei convenuti (in quote uguali tra loro) nei rapporti interni, ferma la solidarietà di tutte le parti nei confronti del consulente;
COMPENSA le spese di lite tra le parti per metà;
DA e (ora ), in solido tra CP_2 Controparte_3 Controparte_4 loro, a rimborsare ad la residua metà, che si liquida in euro 2.500 per compensi (euro Parte_1
450 per fase di studio;
euro 400 per fase introduttiva;
euro 800 per fase istruttoria ed euro 850 per fase decisionale), oltre 15% per spese generali forfetarie, imposte e contributi previdenziali di legge ed euro
272,50 per esborsi (50% C.U. e marca).
Così deciso in Milano, il 17 aprile 2025
Il Giudice
Marco Carbonaro
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