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Sentenza 28 maggio 2025
Sentenza 28 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pescara, sentenza 28/05/2025, n. 557 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pescara |
| Numero : | 557 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 329/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
RESPONSABILITA' AQUILIANA E ALTRO CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Rossana Villani ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 329/2024, definita con dispositivo reso all'esito dell'udienza di discussione del 16/5/25 promossa da:
cod. fisc. e P. Iva , con sede legale in Pescara (PE) alla via C. Pt_1 P.IVA_1
Colombo n.101, in persona degli Amministratori p.t., e Controparte_1 [...]
nonché in proprio cod. fisc. CP_2 Controparte_2
e , cod. fisc. C.F._1 Controparte_1
, tutti rappresentati e difesi dall'Avv. Remo Pratesi, cod. fisc. C.F._2
, ed elettivamente domiciliati presso il suo Studio in Pescara alla C.F._3
via Tirino n.25 (fax n.085.9431254; pec: Email_1
ATTORI / OPPONENTI contro c.f. Controparte_3
, in persona del legale rappresentante pro tempore, Dr. con P.IVA_2 Controparte_4
sede in Pescara, Via Renato Paolini n. 45, elettivamente domiciliata in Pescara alla Via
Cetteo Ciglia 54 presso lo studio dell'Avv. Pietro Alessandrini (c.f. ), C.F._4
che la rappresenta e difende ( fax 085/67430; indirizzo di posta elettronica certificata
) Email_2
pagina 1 di 11 CONVENUTI OPPOSTI
Oggetto: opposizione ad ordinanze ingiunzione 90/2023 e 91/2023 emesse dall'
[...]
, Controparte_3
Conclusioni : come da scritti conclusionali rispettivamente depositati il 18/10/24 e
17/10/24 come richiamati all'udienza di discussione del 16/5/25
MOTIVAZIONE
Premettevano gli opponenti che: con ordinanza-ingiunzione n.090/2023 resa in data
28.12.2023, contraddistinta con Prot. n.0108818/23 del 28.12.2023, notificata in data
04.01.2024 alla società, in data 10.01.24 a ed in data 09.01.24 a Controparte_2
, l' , ingiungeva in proprio a Controparte_1 Controparte_3
ed a come obbligati principali in qualità di legali Controparte_2 CP_2
rappresentanti p.t. della obbligata solidale soc. nonché alla soc. come Pt_1 Pt_1
obbligata in solido, di pagare, a titolo di sanzione amministrativa, la somma complessiva di
Euro 3.000,00 per la violazione di cui all'art.4 del Reg. CE n.852/2004 punita ai sensi dell'art.6, comma 5, del D. Lgs. n.193/2007 con una sanzione amministrativa pecuniaria nella misura da € 500,00 a € 3.000,00; che con ulteriore ordinanza-ingiunzione n.091/2023 resa in data 28.12.2023, contraddistinta con Prot. n.0108820/23 del 28.12.2023, notificata in data 04.01.2024 alla società, in data 01.02.24 a ed in data 09.01.24 a Controparte_2
, l' , ai medesimi e nelle stesse Controparte_1 Controparte_3
qualità a titolo di sanzione amministrativa, ingiungeva il pagamento la somma complessiva di Euro 6.000,00= per la violazione di cui all'art.4, comma 3, lettera e) e 5 del Reg. CE
n.852/2004 punita ai sensi dell'art.6, comma 8, del D. Lgs. n.193/2007 con una sanzione amministrativa pecuniaria nella misura da € 1.000,00 a € 6.000,00.
In relazione all'ordinanza-ingiunzione n.090/2023 resa in data 28.12, si proponeva opposizione per Violazione ed erronea applicazione dell'art.6, comma 5, del D. Lgs.
n.193/2007. Infondatezza dei motivi ed inesistenza dei fatti addotti. Contestazione nell'an e nel quantum.
pagina 2 di 11 Si rilevava in proposito che il verbale di accertata violazione amministrativa n.39/35 del
25.02.19 e la susseguente ordinanza-ingiunzione n.090/2023 resa in data 28.12.2023, contraddistinta con Prot. n.0108818/23, appaiono illegittimi sia nell'an che nel quantum.
Invero con verbale di rilievo ispettivo del 28.01.2019 gli addetti della CP_3
riscontravano: - che la cucina è chiusa del 12.03.2018; - che la tracciabilità dei prodotti alimentari è garantita...e sono tutti prodotti confezionati e regolarmente etichettati;
- che è presente in HACCP disinfestazione e lotta agli infestanti;
- che trattasi di attività di bar con somministrazione di alimenti e bevande per i soli alloggiati;
- che le condizioni igienico sanitarie strutturali della sala di somministrazione sono buone;
- che non sono state
Cont riscontrate criticità importanti. Pertanto gli ispettori della concludevano il controllo con “esito favorevole” ed il sig. nella qualità di legale rapp.te p.t. della Controparte_2
precisava che “non venivano somministrati ai clienti alimenti che devono essere Pt_1 sottoposti al controllo delle temperature”. Per tali motivi si contesta il verbale di accertata violazione amministrativa n.39/35 del 25.02.19 in quanto non ricorrono i presupposti della violazione dell'art.4del Reg. CE n.852/2004 punita ai sensi dell'art.6, comma 5, del D. Lgs.
n.193/2007 ed il precedente provvedimento, con le relative motivazioni, di chiusura
Cont [... immediata del bar presso l' disposta con provvedimento della Parte_2
in data 19.02.2019 perché “non mantenuti nel rispetto delle condizioni minime CP_3 richieste”. In ogni caso si eccepisce ed oppone che con verbale di rilievo ispettivo n.78/19 del 27.02.2019 (doc.6), cioè appena due giorni dopo il verbale di accertata violazione, gli ispettori della certificavano che “in data odierna si è verificato opere di CP_3 sanificazione area di somministrazione ed angolo bar effettuate dalla ditta “Disinfekta”…e interventi di derattizzazione e monitoraggio e contratto annuale con stessa ditta. In merito alla sospensione di attività di bar disposto con atto…del 21.02.2019 si è accertato: sanificazione e non utilizzo di tutto sotto bancone e retrobar mediante apposizione di pannelli formicati chiudenti” e con successivo verbale di rilievo ispettivo n.78/19 del
27.02.2019 (doc.7) “si revocava la sospensione dell'attività di bar”.
Gli opponenti sviluppavano ragioni di doglianza anche relativamente al quantum
Relativamente al verbale di accertata violazione amministrativa n.39/36 del 25.02.19 e la susseguente ordinanza-ingiunzione n.091/2023 resa in data 28.12.2023, contraddistinta con pagina 3 di 11 Prot. n.0108820, parimenti ne veniva sostenuta l'illegittimità sia nell'an che nel quantum, per le medesime motivazioni già in precedenza esposte e che venivano sostanzialmente reiterate, richiamando egualmente il verbale di rilievo ispettivo del 28.01.2019.
Segnatamente i ricorrenti non avrebbero violato l'art.4, comma 3, lettera e) del Reg. CE
n.852/2004 in quanto nel bar de qua non vi era e non vi è alcuna lavorazione e/o trasformazione di generi alimentari ma solo la somministrazione per la colazione ai clienti di generi alimentari tracciati, confezionati e regolarmente etichettati, come comprovato dal verbale di rilievo ispettivo del 28.01.2019. Parimenti i ricorrenti non hanno violato l'art.5, comma 3, poichè “il paragrafo 1 si applica unicamente agli operatori del settore alimentare che intervengono in qualsivoglia fase della produzione, trasformazione e distribuzione degli alimenti successiva alla produzione primaria e alle operazioni associate di cui all'allegato I” mentre il bar dell'albergo della come già detto, era ed è riservato ai soli CP_5
clienti dell'albergo per le sole colazioni cd. elementari, cioè senza alcuna preparazione di alimenti e/o bevande ma con la somministrazione di alimenti già confezionati e bevande da ditte esterne (cfr. doc.4). Peraltro sia il verbale di violazione che l'ordinanza ingiunzione in questione sono assolutamente generici nelle contestazioni ex adverso sollevate e non specificano affatto la violazione che sarebbe stata posta in essere dai ricorrenti, specie considerando comunque l'esistenza del manuale e delle procedure HACCP come rilevato dagli stessi Accertatori nel verbale di rilievo ispettivo del 28.01.19. In ogni caso si tornava ad eccepire ed opporre che con verbale di rilievo ispettivo n.78/19 del 27.02.2019, cioè appena due giorni dopo il verbale di accertata violazione, gli ispettori della CP_3
svolgevano certificazione di esito favorevole revocandosi la sospensione dell'attività di bar.
Anche in questo caso si argomentava sull'eccessività della sanzione applicata.
Le ragioni degli opponenti sono state contrastate dall'opposta, la quale, preliminarmente, rilevava che “i verbali redatti dal pubblico ufficiale incaricato di ispezioni, anche per l'accertamento di eventuali infrazioni amministrative, fanno piena prova, fino a querela di falso, della provenienza del documento da colui che lo ha formato nonché dei fatti che questi attesta essere avvenuti in sua presenza o essere stati da lui compiuti” ( cfr.ex multis
Cass. Civ. Sez. Lav. 23.06.2008 n.17049).
pagina 4 di 11 Ciò posto, in ordine all'an debeatur, le ordinanze ingiunzioni impugnate sono da ritenersi legittime, posto che entrambe sono state adottate sulla base degli accertamenti ispettivi espletati in data 19.02.2019 dal Comando dei Carabinieri per la Tutela della Salute N.A.S. di Pescara.
a) L'ordinanza ingiunzione n.090/2023 è stata adottata sulla base del verbale di accertamento n.39/35 emesso a seguito dell'attività ispettiva condotta in data 19.02.2019 dagli Ufficiali di P.G. addetti al reparto dei N.A.S. di Pescara presso le attività di Bar
Ristorante annesse all'albergo denominato “Hotel Holiday” sito in Pescara, Lungomare
C.Colombo.102/104 di pertinenza della ditta I Nas di Pescara contestavano ai Parte_1 resistenti l'omesso rispetto dei requisiti generali in materia di igiene come prescritto nell'allegato II al Reg, CE 852/2004, in violazione dell'art. 4 del medesimo Reg. CE
852/2004 sanzionato dall'art. 6 del DLGS n.193 2007. In particolare, come si evince dal verbale che si produce in giudizio, i NAS di Pescara in data 19.02.2019 riscontravano gravi condizioni igienico sanitarie nei locali bar, nella sala somministrazione nonché in cucina e segnatamente: “ sporco diffuso, residui organici, escrementi di roditori di circa 1 cm odore nauseabondo e muffa” Inoltre veniva accertato che “ la cucina pur risultando chiusa da provvedimento del 2018 risulta in uso con rinvenimento di alimenti vari (pane, pasta..) congelatore a pozzetto funzionante contenente alimenti vari”. Nella stessa giornata, su chiamata dei NAS, interveniva il personale tecnico del SIAN ( Servizio Igiene Alimenti
Cont Nutrizione)-Dipartimento di Prevenzione dell' che redigeva il verbale CP_3
n.74/19 nel quale veniva accertato “ lo stato di degrado igienico sanitario del bar quasi totalmente non funzionante con presenza di escrementi di ratto….” Inoltre all'interno della sala di somministrazione e nella cucina venivano rinvenute “sostanze alimentari sia confezionate che sfuse” .
In merito al manuale di autocontrollo, si riscontrava la mancata compilazione delle schede di monitoraggio. Stante il presumibile uso dei locali di somministrazione, della cucina e del lavaggio, attesa la presenza di alimenti in detti locali, in violazione del provvedimento di chiusura del 12.03.2018, si provvedeva a comunicare alla Procura della Repubblica di
Pescara la notizia di reato per il reato di cui all'art. 650 c.p.. Sempre in data 19.02.2019 i tecnici del Dipartimento di Prevenzione dell' disponevano la “ chiusura CP_3
pagina 5 di 11 immediata del Bar presso l'Hotel Holiday” avendo rilevato che “ la gestione e la manutenzione dei locali attinenti al bar non sono stati mantenuti nel rispetto delle condizioni minime come da rilievo ispettivo n.74/2019 e verbale NAS” Il personale tecnico del SIAN con verbale n.75/19 del 19.02.2019, disponeva, pertanto, “ il provvedimento di distruzione degli alimenti rinvenuti con prescrizione di immediato intervento di derattizzazione e sanificazione di tutto il piano terra con ditta specializzata L'ordinanza ingiunzione impugnata è stata adottata dal Direttore Generale dell' che ha CP_3
ritenuto di condividere le conclusioni della Commissione per le Sanzioni Amministrative che ha così concluso: “ dato atto che il trasgressore non ha provveduto al pagamento in misura ridotta nei termini di legge e che all'Ufficio non sono pervenuti né scritti difensivi né richiesta di audizione personale, la Dr.ssa rende il proprio parere tecnico Testimone_1 sulla condotta dell'OSA che è da ritenersi molto grave, in quanto le carenze igieniche riscontrate nei locali di lavorazione e somministrazione (sporco diffuso, tracce di escrementi di roditori di circa 1 cm di lunghezza, odore nauseabondo e muffa.) rappresentano grave pregiudizio per la salute. La suddetta ordinanza si basa su fatti incontestati posti in essere in violazione delle normativa ivi richiamata. La difesa di parte resistente, infatti, non contesta quanto accertato dai Nas di Pescara con il verbale n.39/35 del 25.02.2019, limitandosi a richiamare il verbale redatto dai tecnici del Dipartimento di
Prevenzione- Servizi Veterinari in data 28.01.2019, in cui non erano state riscontrate criticità nel locale somministrazione, l'unico ad essere stato ispezionato. Al riguardo si osserva, innanzitutto che la predetta ispezione era parziale in quanto limitata ad un solo locale dell'albergo, quello appunto di somministrazione, ma soprattutto che l'assunto dell'opponente non tiene conto del fatto che i sopralluoghi per loro natura riportano lo stato di fatto al momento del rilievo e non illustrano lo stato precedente e successivo di una situazione che può modificare anche in un breve lasso di tempo. Pertanto, anche se l'accertamento del 28.01.2019 si era concluso con esito favorevole ciò non è in contraddizione con la circostanza incontestata che in data 19.02.2019 le condizioni igieniche dei locale dell'albergo erano pessime e tali da arrecare grave pregiudizio alla salute. Le pessime condizioni igieniche riscontrate dai Nas venivano confermate anche dei tecnici del Dipartimento di Prevenzione dell' come riportato nei Parte_3
pagina 6 di 11 verbali nn.74 e 75 del 2019 ed erano state tali da comportare anche la successiva distruzione degli alimenti rinvenuti nei locali sottoposti a provvedimento di chiusura dal
2018.
Parimenti infondati sono i rilievi formulati dalla difesa avversaria circa quanto accaduto successivamente ai riscontri originanti le contestazioni.
Infatti, fermo restando che non sono in discussione le gravi carenze igieniche riscontrate in data 19.02.2019 in sede di sopralluogo compiuto dai Nas e confermate dagli ispettori della nella medesima giornata, giova rilevare che le opere di sanificazione CP_3 concludevano non due giorni dopo l'accertamento, come asserito dalla parte opponente, bensì in data 27 febbraio 2019, vale a dire otto giorni dopo l'ispezione.
Ciò posto, si osserva che i tecnici del Dipartimento di prevenzione dell' in Parte_4
data 21.02.2019 con il verbale n.76/2019 davano atto, da un lato, che erano in corso le opere di sanificazione dei locali terra ( somministrazione e sala bar) con eccezione della cucina che sarebbe dovuta restare chiusa e dall'altro, che l'eventuale utilizzo del bar sarebbe stato condizionato ad un impegno formale ad effettuare opere aventi ad oggetto la sua integrale ristrutturazione. Con verbale n.78/2019 del 27.02.2019 si rilevava quanto segue: “ non si è fatto niente oltre quanto detto (opere di sanificazione area somministrazione e angolo bar), che non è presente frigo per la conservazione dei prodotti deperibili e che non è stato presentato impegno formale di totale ristrutturazione”, sicché permaneva la sospensione dell'attività di bar fino all'assunzione di un impegno formale.
Infine con verbale n.79/2019 del 27.02.2019, essendo stato consegnato su richiesta della ditta per la riapertura del bar l'impegno formale del suo rifacimento, l' resistente CP_3 disponeva la revoca della sospensione dell'attività del bar condizionandola però all'osservanza di una serie di prescrizioni: “ solo per ospiti dell'albergo, solo per colazione elementare, prodotti di pasticceria secca, nessuna preparazione estemporanea di bevande ad esclusione del latte per il cappuccino..” Alla stregua di tali evidenze si deve fondatamente ritenere la correttezza della contestazione mossa nei confronti della parte ricorrente per avere “ omesso di rispettare i requisiti generali in materia di igiene come prescritto nell'allegato II al Reg. CE 852/2004, in violazione dell'art. 4 del medesimo Reg. CE
852/2004, sanzionato dall'art.6, comma 5 del Decreto Legislativo 6 novembre 2007 n.193”, pagina 7 di 11 atteso che detta contestazione trae fondamento dall'accertamento ispettivo effettuato in data
19.02.2019 dal Comando Carabinieri per la Tutela della Salute-Nas di Pescara e non dall'accertamento ispettivo dal Dipartimento di Prevenzione dell' Servizio CP_3
Veterinari eseguito in data 28.01.2019 peraltro solo relativamente alla sala somministrazione. Ne consegue che l'ordinanza ingiunzione è valida e l'opposizione deve essere rigettata.
Quanto poi all'Ordinanza ingiunzione n.091/2023, si rilevava che esso promana dagli esiti del verbale di accertamento n.39/36 emesso a seguito dell'attività ispettiva condotta in data
19.02.2019 dagli Ufficiali di P.G. Comando Carabinieri per la Tutela della Salute addetti al reparto dei N.A.S. di Pescara in data 19.02.2019 presso le attività di Bar Ristorante annesse all'albergo denominato “Hotel Holiday” sito in Pescara, Lungomare C.Colombo, in forza della quale si contestava alla ditta ed ai suoi amministratori la violazione dell'art. Pt_1
4 comma 3 lettera e) e 5 Reg. CE 852/2004, “ per avere omesso di attuare le procedure di autocontrollo predisposte e basate sui principi del sistema HCCP nonché le procedure di verifica da predisporre ai sensi del Reg. CE 2073/2005 e quelle in materia di informazioni sulla catena alimentare”. Segnatamente, gli agenti di P.G. dei Nas di Pescara nel visionare il manuale HACCP accertavano che le schede di monitoraggio non erano state compilate dalla ditta, sicché, pur essendo presente il manuale, non erano state attuate le procedure di autocontrollo, di verifica e di rintracciabilità dei prodotti alimentare. Detta circostanza veniva accertata anche dagli ispettori dell' come si evince dalla lettura del CP_3 verbale ispettivo n.74/19. L'ordinanza ingiunzione impugnata è stata adottata dal Direttore
Generale dell' che ha ritenuto di condividere le conclusioni della CP_3
Commissione per le Sanzioni Amministrative che ha così concluso: “ dato atto che il trasgressore non ha provveduto al pagamento in misura ridotta nei termini di legge e che all'Ufficio non sono pervenuti né scritti difensivi né richiesta di audizione personale, la
Dr.ssa rende il proprio parere tecnico sulla condotta omissiva che è da Testimone_1 ritenersi molto grave, in quanto l'Osa omettendo di attuare sia le procedure di autocontrollo predisposte e basate sui principi del sistema di HCCP, sia le procedure di verifica da predisporre ai sensi del Reg. CE 2073/05 e quelle di informazione sulla catena alimentare,
pagina 8 di 11 non era in grado di garantire i requisiti igienici previsti dalla normativa, con grave pregiudizio per la salute”
Si rilevava che, come per la precedente ipotesi, anche in questo caso parte ricorrente incentra la propria difesa, da un lato, sul rilievo che il verbale ispettivo del 28.01.2029 compiuto nella sala somministrazione della struttura alberghiera si era concluso favorevolmente e, dall'altro lato, che con verbale ispettivo n.78/2019 del 27.02.2019 gli ispettori avevano certificato che erano state effettuate le opere di sanificazione dell'area di somministrazione ed angolo bar nonché gli interventi di derattizzazione, monitoraggio e contratto annuale con la e che con successivo verbale n.79/19 del Controparte_6
27.02.2019 era stata revocata la sospensione dell'attività di bar. Tale assunto è privo di fondamento ed al riguardo si richiamavano integralmente i rilievi sopra formulati. Pertanto si chiedeva il rigetto dell'opposizione anche avverso l'ordinanza ingiunzione n.091/2023.
Venivano parimenti contestate le avverse deduzioni in ordine al quantum debeatur.
In sede di decisione si rileva quanto segue.
Quanto alla prima ordinanza ingiunzione, che scaturisce dal verbale 39/35, vi è da dire che il rigetto in toto dell'opposizione in punto di an trova il suo fondamento nelle evidenze del verbale dei NAS, le cui risultanze sono quelle riportate testualmente nelle memoria di costituzione dall'opposta che rendono il senso di un situazione di carenza igienica gravissima ed indifendibile manifestata dallo sporco diffuso, tracce di escrementi di roditori di un cm di lunghezza, oltre che dall'odore nauseabondo e di muffa. Non esiste alcuna contraddizione tra detta grave situazione come attestata nel verbale rispetto a quanto era stato rilevato nel verbale del mese precedente riguardante peraltro un'ispezione che aveva riguardata la sala somministrazione. D'altra parte dall'excursus delle vicende amministrative della struttura facente capo agli opponenti ben si evidenzia che le problematiche di natura igienica non erano una novità visto che nel 2018 era stata disposta la chiusura dalla cucina, permanendo la sola possibilità di somministrare la colazione.
Non incide sulle valutazioni del quadro di pessime condizioni igieniche il fatto che in seguito la società abbia provveduto a sanare – peraltro solo in parte - la situazione così
pagina 9 di 11 riuscendo ad ottenere la riapertura del solo bar.
Anche per quanto riguarda la seconda ordinanza ingiunzione, parimenti va rilevata l'inconferenza dei richiami relativi ai precedenti e successivi verbali ispettivi.
CP_ Rimane l'oggettività dell'accertamento a carico della oggetto di controllo che portava a constatare che essa aveva omesso di attuare le procedure di autocontrollo predisposte e basate sui principi del sistema HCCP nonché le procedure di verifica da predisporre ai sensi del Reg. CE 2073/2005 e quelle in materia di informazioni sulla catena alimentare.
D'altra parte sul punto gli opponenti non contestano la violazione nella sua oggettività ma sostengono che il comma 3, lettera e) del Reg. CE n.852/2004 non sarebbe applicabile in quanto nel bar de qua non vi era e non vi è alcuna lavorazione e/o trasformazione di generi alimentari ma solo la somministrazione per la colazione ai clienti di generi alimentari tracciati, confezionati e regolarmente etichettati, come comprovato dal verbale di rilievo ispettivo del 28.01.2019. Ebbene, le argomentazioni difensive sono da rigettare anzitutto nella parte in cui si vuole provare l'insussistenza della violazione con richiamo ai pregressi rilievi ma anche per la parte in cui si assume la mancanza delle condizioni soggettive che rendono applicabile la normativa di che trattasi.
Basti considerare che il Reg. CE 852/2004, non si applica esclusivamente: a) alla produzione primaria per uso domestico privato;
b) alla preparazione, alla manipolazione e alla conservazione domestica di alimenti destinati al consumo domestico privato;
c) alla fornitura diretta di piccoli quantitativi di prodotti primari dal produttore al consumatore finale o a dettaglianti locali che forniscono direttamente il consumatore finale;
d) ) ai centri di raccolta e alle concerie che rientrano nella definizione di impresa del settore alimentare solo perché trattano materie prime per la produzione di gelatina o di collagene
Si consideri che del resto venivano rinvenute sostanze alimentari sia confezionate che sfuse, evidenzianti il presumibile uso dei locali di somministrazione e della cucina, peraltro in violazione del provvedimento di chiusura del 12.03.2018. Di qui la fondatezza della contestazione della mancata compilazione delle schede di monitoraggio, verifica e di rintracciabilità dei prodotti alimentari, in relazione ad un soggetto da ritenersi pagina 10 di 11 indubbiamente operante anche nel settore alimentare;
CP_ In sostanza, dunque, la oggetto di controllo ha manifestato non solo condizioni di carattere igienico veramente riprovevoli ( con presumibile pericolo per la salute degli utenti
) ma si è resa altrettanto gravemente inadempiente ad obblighi finalizzati alla tracciabilità dei prodotti alimentari.
Di conseguenza l'opposizione risulta da rigettare nell'an.
Neppure sono apprezzabili le doglianze sull'entità delle sanzioni applicate, di cui gli interessati avrebbero potuto ottenere un ridimensionamento accendendo al pagamento della sanzione in misura ridotta attraverso lo strumento previsto dall'art. 16 della L. n.689/1981.
Diversamente, la gravità di entrambe le violazioni, qual si delinea dal quadro appena descritto non rende accoglibili le richieste di riduzione, non essendosi peraltro parte opponente neppure premunita di documentare la ricorrenza di particolari situazioni soggettive. Inoltre le complessive risultanze istruttorie sono indicative del fatto che la ditta in questione sia tutt'altro che attenta al rispetto delle normative igienico sanitarie, e che le contestate violazioni non siano riconducibili ad occasionali episodi.
Va anche rimarcato che, come evidenziato dall'opposta, a seguito dell'accertamento delle violazioni che ci occupano, la grave situazione igienica è stata colmata solo in parte tanto che la ditta ha potuto riaprire la sola attività di bar, peraltro con limitazioni.
Al rigetto dell'opposizione segue la condanna al pagamento delle spese
P.Q.M.
Rigetta l' opposizione alle ordinanze ingiunzioni e condanna l'opponente al pagamento delle spese di giudizio in favore della controparte che liquida in euro 1.700,00 oltre accessori.
Motivazione nei 60 giorni
Il Giudice
Dott.ssa Rossana Villani pagina 11 di 11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
RESPONSABILITA' AQUILIANA E ALTRO CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Rossana Villani ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 329/2024, definita con dispositivo reso all'esito dell'udienza di discussione del 16/5/25 promossa da:
cod. fisc. e P. Iva , con sede legale in Pescara (PE) alla via C. Pt_1 P.IVA_1
Colombo n.101, in persona degli Amministratori p.t., e Controparte_1 [...]
nonché in proprio cod. fisc. CP_2 Controparte_2
e , cod. fisc. C.F._1 Controparte_1
, tutti rappresentati e difesi dall'Avv. Remo Pratesi, cod. fisc. C.F._2
, ed elettivamente domiciliati presso il suo Studio in Pescara alla C.F._3
via Tirino n.25 (fax n.085.9431254; pec: Email_1
ATTORI / OPPONENTI contro c.f. Controparte_3
, in persona del legale rappresentante pro tempore, Dr. con P.IVA_2 Controparte_4
sede in Pescara, Via Renato Paolini n. 45, elettivamente domiciliata in Pescara alla Via
Cetteo Ciglia 54 presso lo studio dell'Avv. Pietro Alessandrini (c.f. ), C.F._4
che la rappresenta e difende ( fax 085/67430; indirizzo di posta elettronica certificata
) Email_2
pagina 1 di 11 CONVENUTI OPPOSTI
Oggetto: opposizione ad ordinanze ingiunzione 90/2023 e 91/2023 emesse dall'
[...]
, Controparte_3
Conclusioni : come da scritti conclusionali rispettivamente depositati il 18/10/24 e
17/10/24 come richiamati all'udienza di discussione del 16/5/25
MOTIVAZIONE
Premettevano gli opponenti che: con ordinanza-ingiunzione n.090/2023 resa in data
28.12.2023, contraddistinta con Prot. n.0108818/23 del 28.12.2023, notificata in data
04.01.2024 alla società, in data 10.01.24 a ed in data 09.01.24 a Controparte_2
, l' , ingiungeva in proprio a Controparte_1 Controparte_3
ed a come obbligati principali in qualità di legali Controparte_2 CP_2
rappresentanti p.t. della obbligata solidale soc. nonché alla soc. come Pt_1 Pt_1
obbligata in solido, di pagare, a titolo di sanzione amministrativa, la somma complessiva di
Euro 3.000,00 per la violazione di cui all'art.4 del Reg. CE n.852/2004 punita ai sensi dell'art.6, comma 5, del D. Lgs. n.193/2007 con una sanzione amministrativa pecuniaria nella misura da € 500,00 a € 3.000,00; che con ulteriore ordinanza-ingiunzione n.091/2023 resa in data 28.12.2023, contraddistinta con Prot. n.0108820/23 del 28.12.2023, notificata in data 04.01.2024 alla società, in data 01.02.24 a ed in data 09.01.24 a Controparte_2
, l' , ai medesimi e nelle stesse Controparte_1 Controparte_3
qualità a titolo di sanzione amministrativa, ingiungeva il pagamento la somma complessiva di Euro 6.000,00= per la violazione di cui all'art.4, comma 3, lettera e) e 5 del Reg. CE
n.852/2004 punita ai sensi dell'art.6, comma 8, del D. Lgs. n.193/2007 con una sanzione amministrativa pecuniaria nella misura da € 1.000,00 a € 6.000,00.
In relazione all'ordinanza-ingiunzione n.090/2023 resa in data 28.12, si proponeva opposizione per Violazione ed erronea applicazione dell'art.6, comma 5, del D. Lgs.
n.193/2007. Infondatezza dei motivi ed inesistenza dei fatti addotti. Contestazione nell'an e nel quantum.
pagina 2 di 11 Si rilevava in proposito che il verbale di accertata violazione amministrativa n.39/35 del
25.02.19 e la susseguente ordinanza-ingiunzione n.090/2023 resa in data 28.12.2023, contraddistinta con Prot. n.0108818/23, appaiono illegittimi sia nell'an che nel quantum.
Invero con verbale di rilievo ispettivo del 28.01.2019 gli addetti della CP_3
riscontravano: - che la cucina è chiusa del 12.03.2018; - che la tracciabilità dei prodotti alimentari è garantita...e sono tutti prodotti confezionati e regolarmente etichettati;
- che è presente in HACCP disinfestazione e lotta agli infestanti;
- che trattasi di attività di bar con somministrazione di alimenti e bevande per i soli alloggiati;
- che le condizioni igienico sanitarie strutturali della sala di somministrazione sono buone;
- che non sono state
Cont riscontrate criticità importanti. Pertanto gli ispettori della concludevano il controllo con “esito favorevole” ed il sig. nella qualità di legale rapp.te p.t. della Controparte_2
precisava che “non venivano somministrati ai clienti alimenti che devono essere Pt_1 sottoposti al controllo delle temperature”. Per tali motivi si contesta il verbale di accertata violazione amministrativa n.39/35 del 25.02.19 in quanto non ricorrono i presupposti della violazione dell'art.4del Reg. CE n.852/2004 punita ai sensi dell'art.6, comma 5, del D. Lgs.
n.193/2007 ed il precedente provvedimento, con le relative motivazioni, di chiusura
Cont [... immediata del bar presso l' disposta con provvedimento della Parte_2
in data 19.02.2019 perché “non mantenuti nel rispetto delle condizioni minime CP_3 richieste”. In ogni caso si eccepisce ed oppone che con verbale di rilievo ispettivo n.78/19 del 27.02.2019 (doc.6), cioè appena due giorni dopo il verbale di accertata violazione, gli ispettori della certificavano che “in data odierna si è verificato opere di CP_3 sanificazione area di somministrazione ed angolo bar effettuate dalla ditta “Disinfekta”…e interventi di derattizzazione e monitoraggio e contratto annuale con stessa ditta. In merito alla sospensione di attività di bar disposto con atto…del 21.02.2019 si è accertato: sanificazione e non utilizzo di tutto sotto bancone e retrobar mediante apposizione di pannelli formicati chiudenti” e con successivo verbale di rilievo ispettivo n.78/19 del
27.02.2019 (doc.7) “si revocava la sospensione dell'attività di bar”.
Gli opponenti sviluppavano ragioni di doglianza anche relativamente al quantum
Relativamente al verbale di accertata violazione amministrativa n.39/36 del 25.02.19 e la susseguente ordinanza-ingiunzione n.091/2023 resa in data 28.12.2023, contraddistinta con pagina 3 di 11 Prot. n.0108820, parimenti ne veniva sostenuta l'illegittimità sia nell'an che nel quantum, per le medesime motivazioni già in precedenza esposte e che venivano sostanzialmente reiterate, richiamando egualmente il verbale di rilievo ispettivo del 28.01.2019.
Segnatamente i ricorrenti non avrebbero violato l'art.4, comma 3, lettera e) del Reg. CE
n.852/2004 in quanto nel bar de qua non vi era e non vi è alcuna lavorazione e/o trasformazione di generi alimentari ma solo la somministrazione per la colazione ai clienti di generi alimentari tracciati, confezionati e regolarmente etichettati, come comprovato dal verbale di rilievo ispettivo del 28.01.2019. Parimenti i ricorrenti non hanno violato l'art.5, comma 3, poichè “il paragrafo 1 si applica unicamente agli operatori del settore alimentare che intervengono in qualsivoglia fase della produzione, trasformazione e distribuzione degli alimenti successiva alla produzione primaria e alle operazioni associate di cui all'allegato I” mentre il bar dell'albergo della come già detto, era ed è riservato ai soli CP_5
clienti dell'albergo per le sole colazioni cd. elementari, cioè senza alcuna preparazione di alimenti e/o bevande ma con la somministrazione di alimenti già confezionati e bevande da ditte esterne (cfr. doc.4). Peraltro sia il verbale di violazione che l'ordinanza ingiunzione in questione sono assolutamente generici nelle contestazioni ex adverso sollevate e non specificano affatto la violazione che sarebbe stata posta in essere dai ricorrenti, specie considerando comunque l'esistenza del manuale e delle procedure HACCP come rilevato dagli stessi Accertatori nel verbale di rilievo ispettivo del 28.01.19. In ogni caso si tornava ad eccepire ed opporre che con verbale di rilievo ispettivo n.78/19 del 27.02.2019, cioè appena due giorni dopo il verbale di accertata violazione, gli ispettori della CP_3
svolgevano certificazione di esito favorevole revocandosi la sospensione dell'attività di bar.
Anche in questo caso si argomentava sull'eccessività della sanzione applicata.
Le ragioni degli opponenti sono state contrastate dall'opposta, la quale, preliminarmente, rilevava che “i verbali redatti dal pubblico ufficiale incaricato di ispezioni, anche per l'accertamento di eventuali infrazioni amministrative, fanno piena prova, fino a querela di falso, della provenienza del documento da colui che lo ha formato nonché dei fatti che questi attesta essere avvenuti in sua presenza o essere stati da lui compiuti” ( cfr.ex multis
Cass. Civ. Sez. Lav. 23.06.2008 n.17049).
pagina 4 di 11 Ciò posto, in ordine all'an debeatur, le ordinanze ingiunzioni impugnate sono da ritenersi legittime, posto che entrambe sono state adottate sulla base degli accertamenti ispettivi espletati in data 19.02.2019 dal Comando dei Carabinieri per la Tutela della Salute N.A.S. di Pescara.
a) L'ordinanza ingiunzione n.090/2023 è stata adottata sulla base del verbale di accertamento n.39/35 emesso a seguito dell'attività ispettiva condotta in data 19.02.2019 dagli Ufficiali di P.G. addetti al reparto dei N.A.S. di Pescara presso le attività di Bar
Ristorante annesse all'albergo denominato “Hotel Holiday” sito in Pescara, Lungomare
C.Colombo.102/104 di pertinenza della ditta I Nas di Pescara contestavano ai Parte_1 resistenti l'omesso rispetto dei requisiti generali in materia di igiene come prescritto nell'allegato II al Reg, CE 852/2004, in violazione dell'art. 4 del medesimo Reg. CE
852/2004 sanzionato dall'art. 6 del DLGS n.193 2007. In particolare, come si evince dal verbale che si produce in giudizio, i NAS di Pescara in data 19.02.2019 riscontravano gravi condizioni igienico sanitarie nei locali bar, nella sala somministrazione nonché in cucina e segnatamente: “ sporco diffuso, residui organici, escrementi di roditori di circa 1 cm odore nauseabondo e muffa” Inoltre veniva accertato che “ la cucina pur risultando chiusa da provvedimento del 2018 risulta in uso con rinvenimento di alimenti vari (pane, pasta..) congelatore a pozzetto funzionante contenente alimenti vari”. Nella stessa giornata, su chiamata dei NAS, interveniva il personale tecnico del SIAN ( Servizio Igiene Alimenti
Cont Nutrizione)-Dipartimento di Prevenzione dell' che redigeva il verbale CP_3
n.74/19 nel quale veniva accertato “ lo stato di degrado igienico sanitario del bar quasi totalmente non funzionante con presenza di escrementi di ratto….” Inoltre all'interno della sala di somministrazione e nella cucina venivano rinvenute “sostanze alimentari sia confezionate che sfuse” .
In merito al manuale di autocontrollo, si riscontrava la mancata compilazione delle schede di monitoraggio. Stante il presumibile uso dei locali di somministrazione, della cucina e del lavaggio, attesa la presenza di alimenti in detti locali, in violazione del provvedimento di chiusura del 12.03.2018, si provvedeva a comunicare alla Procura della Repubblica di
Pescara la notizia di reato per il reato di cui all'art. 650 c.p.. Sempre in data 19.02.2019 i tecnici del Dipartimento di Prevenzione dell' disponevano la “ chiusura CP_3
pagina 5 di 11 immediata del Bar presso l'Hotel Holiday” avendo rilevato che “ la gestione e la manutenzione dei locali attinenti al bar non sono stati mantenuti nel rispetto delle condizioni minime come da rilievo ispettivo n.74/2019 e verbale NAS” Il personale tecnico del SIAN con verbale n.75/19 del 19.02.2019, disponeva, pertanto, “ il provvedimento di distruzione degli alimenti rinvenuti con prescrizione di immediato intervento di derattizzazione e sanificazione di tutto il piano terra con ditta specializzata L'ordinanza ingiunzione impugnata è stata adottata dal Direttore Generale dell' che ha CP_3
ritenuto di condividere le conclusioni della Commissione per le Sanzioni Amministrative che ha così concluso: “ dato atto che il trasgressore non ha provveduto al pagamento in misura ridotta nei termini di legge e che all'Ufficio non sono pervenuti né scritti difensivi né richiesta di audizione personale, la Dr.ssa rende il proprio parere tecnico Testimone_1 sulla condotta dell'OSA che è da ritenersi molto grave, in quanto le carenze igieniche riscontrate nei locali di lavorazione e somministrazione (sporco diffuso, tracce di escrementi di roditori di circa 1 cm di lunghezza, odore nauseabondo e muffa.) rappresentano grave pregiudizio per la salute. La suddetta ordinanza si basa su fatti incontestati posti in essere in violazione delle normativa ivi richiamata. La difesa di parte resistente, infatti, non contesta quanto accertato dai Nas di Pescara con il verbale n.39/35 del 25.02.2019, limitandosi a richiamare il verbale redatto dai tecnici del Dipartimento di
Prevenzione- Servizi Veterinari in data 28.01.2019, in cui non erano state riscontrate criticità nel locale somministrazione, l'unico ad essere stato ispezionato. Al riguardo si osserva, innanzitutto che la predetta ispezione era parziale in quanto limitata ad un solo locale dell'albergo, quello appunto di somministrazione, ma soprattutto che l'assunto dell'opponente non tiene conto del fatto che i sopralluoghi per loro natura riportano lo stato di fatto al momento del rilievo e non illustrano lo stato precedente e successivo di una situazione che può modificare anche in un breve lasso di tempo. Pertanto, anche se l'accertamento del 28.01.2019 si era concluso con esito favorevole ciò non è in contraddizione con la circostanza incontestata che in data 19.02.2019 le condizioni igieniche dei locale dell'albergo erano pessime e tali da arrecare grave pregiudizio alla salute. Le pessime condizioni igieniche riscontrate dai Nas venivano confermate anche dei tecnici del Dipartimento di Prevenzione dell' come riportato nei Parte_3
pagina 6 di 11 verbali nn.74 e 75 del 2019 ed erano state tali da comportare anche la successiva distruzione degli alimenti rinvenuti nei locali sottoposti a provvedimento di chiusura dal
2018.
Parimenti infondati sono i rilievi formulati dalla difesa avversaria circa quanto accaduto successivamente ai riscontri originanti le contestazioni.
Infatti, fermo restando che non sono in discussione le gravi carenze igieniche riscontrate in data 19.02.2019 in sede di sopralluogo compiuto dai Nas e confermate dagli ispettori della nella medesima giornata, giova rilevare che le opere di sanificazione CP_3 concludevano non due giorni dopo l'accertamento, come asserito dalla parte opponente, bensì in data 27 febbraio 2019, vale a dire otto giorni dopo l'ispezione.
Ciò posto, si osserva che i tecnici del Dipartimento di prevenzione dell' in Parte_4
data 21.02.2019 con il verbale n.76/2019 davano atto, da un lato, che erano in corso le opere di sanificazione dei locali terra ( somministrazione e sala bar) con eccezione della cucina che sarebbe dovuta restare chiusa e dall'altro, che l'eventuale utilizzo del bar sarebbe stato condizionato ad un impegno formale ad effettuare opere aventi ad oggetto la sua integrale ristrutturazione. Con verbale n.78/2019 del 27.02.2019 si rilevava quanto segue: “ non si è fatto niente oltre quanto detto (opere di sanificazione area somministrazione e angolo bar), che non è presente frigo per la conservazione dei prodotti deperibili e che non è stato presentato impegno formale di totale ristrutturazione”, sicché permaneva la sospensione dell'attività di bar fino all'assunzione di un impegno formale.
Infine con verbale n.79/2019 del 27.02.2019, essendo stato consegnato su richiesta della ditta per la riapertura del bar l'impegno formale del suo rifacimento, l' resistente CP_3 disponeva la revoca della sospensione dell'attività del bar condizionandola però all'osservanza di una serie di prescrizioni: “ solo per ospiti dell'albergo, solo per colazione elementare, prodotti di pasticceria secca, nessuna preparazione estemporanea di bevande ad esclusione del latte per il cappuccino..” Alla stregua di tali evidenze si deve fondatamente ritenere la correttezza della contestazione mossa nei confronti della parte ricorrente per avere “ omesso di rispettare i requisiti generali in materia di igiene come prescritto nell'allegato II al Reg. CE 852/2004, in violazione dell'art. 4 del medesimo Reg. CE
852/2004, sanzionato dall'art.6, comma 5 del Decreto Legislativo 6 novembre 2007 n.193”, pagina 7 di 11 atteso che detta contestazione trae fondamento dall'accertamento ispettivo effettuato in data
19.02.2019 dal Comando Carabinieri per la Tutela della Salute-Nas di Pescara e non dall'accertamento ispettivo dal Dipartimento di Prevenzione dell' Servizio CP_3
Veterinari eseguito in data 28.01.2019 peraltro solo relativamente alla sala somministrazione. Ne consegue che l'ordinanza ingiunzione è valida e l'opposizione deve essere rigettata.
Quanto poi all'Ordinanza ingiunzione n.091/2023, si rilevava che esso promana dagli esiti del verbale di accertamento n.39/36 emesso a seguito dell'attività ispettiva condotta in data
19.02.2019 dagli Ufficiali di P.G. Comando Carabinieri per la Tutela della Salute addetti al reparto dei N.A.S. di Pescara in data 19.02.2019 presso le attività di Bar Ristorante annesse all'albergo denominato “Hotel Holiday” sito in Pescara, Lungomare C.Colombo, in forza della quale si contestava alla ditta ed ai suoi amministratori la violazione dell'art. Pt_1
4 comma 3 lettera e) e 5 Reg. CE 852/2004, “ per avere omesso di attuare le procedure di autocontrollo predisposte e basate sui principi del sistema HCCP nonché le procedure di verifica da predisporre ai sensi del Reg. CE 2073/2005 e quelle in materia di informazioni sulla catena alimentare”. Segnatamente, gli agenti di P.G. dei Nas di Pescara nel visionare il manuale HACCP accertavano che le schede di monitoraggio non erano state compilate dalla ditta, sicché, pur essendo presente il manuale, non erano state attuate le procedure di autocontrollo, di verifica e di rintracciabilità dei prodotti alimentare. Detta circostanza veniva accertata anche dagli ispettori dell' come si evince dalla lettura del CP_3 verbale ispettivo n.74/19. L'ordinanza ingiunzione impugnata è stata adottata dal Direttore
Generale dell' che ha ritenuto di condividere le conclusioni della CP_3
Commissione per le Sanzioni Amministrative che ha così concluso: “ dato atto che il trasgressore non ha provveduto al pagamento in misura ridotta nei termini di legge e che all'Ufficio non sono pervenuti né scritti difensivi né richiesta di audizione personale, la
Dr.ssa rende il proprio parere tecnico sulla condotta omissiva che è da Testimone_1 ritenersi molto grave, in quanto l'Osa omettendo di attuare sia le procedure di autocontrollo predisposte e basate sui principi del sistema di HCCP, sia le procedure di verifica da predisporre ai sensi del Reg. CE 2073/05 e quelle di informazione sulla catena alimentare,
pagina 8 di 11 non era in grado di garantire i requisiti igienici previsti dalla normativa, con grave pregiudizio per la salute”
Si rilevava che, come per la precedente ipotesi, anche in questo caso parte ricorrente incentra la propria difesa, da un lato, sul rilievo che il verbale ispettivo del 28.01.2029 compiuto nella sala somministrazione della struttura alberghiera si era concluso favorevolmente e, dall'altro lato, che con verbale ispettivo n.78/2019 del 27.02.2019 gli ispettori avevano certificato che erano state effettuate le opere di sanificazione dell'area di somministrazione ed angolo bar nonché gli interventi di derattizzazione, monitoraggio e contratto annuale con la e che con successivo verbale n.79/19 del Controparte_6
27.02.2019 era stata revocata la sospensione dell'attività di bar. Tale assunto è privo di fondamento ed al riguardo si richiamavano integralmente i rilievi sopra formulati. Pertanto si chiedeva il rigetto dell'opposizione anche avverso l'ordinanza ingiunzione n.091/2023.
Venivano parimenti contestate le avverse deduzioni in ordine al quantum debeatur.
In sede di decisione si rileva quanto segue.
Quanto alla prima ordinanza ingiunzione, che scaturisce dal verbale 39/35, vi è da dire che il rigetto in toto dell'opposizione in punto di an trova il suo fondamento nelle evidenze del verbale dei NAS, le cui risultanze sono quelle riportate testualmente nelle memoria di costituzione dall'opposta che rendono il senso di un situazione di carenza igienica gravissima ed indifendibile manifestata dallo sporco diffuso, tracce di escrementi di roditori di un cm di lunghezza, oltre che dall'odore nauseabondo e di muffa. Non esiste alcuna contraddizione tra detta grave situazione come attestata nel verbale rispetto a quanto era stato rilevato nel verbale del mese precedente riguardante peraltro un'ispezione che aveva riguardata la sala somministrazione. D'altra parte dall'excursus delle vicende amministrative della struttura facente capo agli opponenti ben si evidenzia che le problematiche di natura igienica non erano una novità visto che nel 2018 era stata disposta la chiusura dalla cucina, permanendo la sola possibilità di somministrare la colazione.
Non incide sulle valutazioni del quadro di pessime condizioni igieniche il fatto che in seguito la società abbia provveduto a sanare – peraltro solo in parte - la situazione così
pagina 9 di 11 riuscendo ad ottenere la riapertura del solo bar.
Anche per quanto riguarda la seconda ordinanza ingiunzione, parimenti va rilevata l'inconferenza dei richiami relativi ai precedenti e successivi verbali ispettivi.
CP_ Rimane l'oggettività dell'accertamento a carico della oggetto di controllo che portava a constatare che essa aveva omesso di attuare le procedure di autocontrollo predisposte e basate sui principi del sistema HCCP nonché le procedure di verifica da predisporre ai sensi del Reg. CE 2073/2005 e quelle in materia di informazioni sulla catena alimentare.
D'altra parte sul punto gli opponenti non contestano la violazione nella sua oggettività ma sostengono che il comma 3, lettera e) del Reg. CE n.852/2004 non sarebbe applicabile in quanto nel bar de qua non vi era e non vi è alcuna lavorazione e/o trasformazione di generi alimentari ma solo la somministrazione per la colazione ai clienti di generi alimentari tracciati, confezionati e regolarmente etichettati, come comprovato dal verbale di rilievo ispettivo del 28.01.2019. Ebbene, le argomentazioni difensive sono da rigettare anzitutto nella parte in cui si vuole provare l'insussistenza della violazione con richiamo ai pregressi rilievi ma anche per la parte in cui si assume la mancanza delle condizioni soggettive che rendono applicabile la normativa di che trattasi.
Basti considerare che il Reg. CE 852/2004, non si applica esclusivamente: a) alla produzione primaria per uso domestico privato;
b) alla preparazione, alla manipolazione e alla conservazione domestica di alimenti destinati al consumo domestico privato;
c) alla fornitura diretta di piccoli quantitativi di prodotti primari dal produttore al consumatore finale o a dettaglianti locali che forniscono direttamente il consumatore finale;
d) ) ai centri di raccolta e alle concerie che rientrano nella definizione di impresa del settore alimentare solo perché trattano materie prime per la produzione di gelatina o di collagene
Si consideri che del resto venivano rinvenute sostanze alimentari sia confezionate che sfuse, evidenzianti il presumibile uso dei locali di somministrazione e della cucina, peraltro in violazione del provvedimento di chiusura del 12.03.2018. Di qui la fondatezza della contestazione della mancata compilazione delle schede di monitoraggio, verifica e di rintracciabilità dei prodotti alimentari, in relazione ad un soggetto da ritenersi pagina 10 di 11 indubbiamente operante anche nel settore alimentare;
CP_ In sostanza, dunque, la oggetto di controllo ha manifestato non solo condizioni di carattere igienico veramente riprovevoli ( con presumibile pericolo per la salute degli utenti
) ma si è resa altrettanto gravemente inadempiente ad obblighi finalizzati alla tracciabilità dei prodotti alimentari.
Di conseguenza l'opposizione risulta da rigettare nell'an.
Neppure sono apprezzabili le doglianze sull'entità delle sanzioni applicate, di cui gli interessati avrebbero potuto ottenere un ridimensionamento accendendo al pagamento della sanzione in misura ridotta attraverso lo strumento previsto dall'art. 16 della L. n.689/1981.
Diversamente, la gravità di entrambe le violazioni, qual si delinea dal quadro appena descritto non rende accoglibili le richieste di riduzione, non essendosi peraltro parte opponente neppure premunita di documentare la ricorrenza di particolari situazioni soggettive. Inoltre le complessive risultanze istruttorie sono indicative del fatto che la ditta in questione sia tutt'altro che attenta al rispetto delle normative igienico sanitarie, e che le contestate violazioni non siano riconducibili ad occasionali episodi.
Va anche rimarcato che, come evidenziato dall'opposta, a seguito dell'accertamento delle violazioni che ci occupano, la grave situazione igienica è stata colmata solo in parte tanto che la ditta ha potuto riaprire la sola attività di bar, peraltro con limitazioni.
Al rigetto dell'opposizione segue la condanna al pagamento delle spese
P.Q.M.
Rigetta l' opposizione alle ordinanze ingiunzioni e condanna l'opponente al pagamento delle spese di giudizio in favore della controparte che liquida in euro 1.700,00 oltre accessori.
Motivazione nei 60 giorni
Il Giudice
Dott.ssa Rossana Villani pagina 11 di 11