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Sentenza 3 luglio 2025
Sentenza 3 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 03/07/2025, n. 1486 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 1486 |
| Data del deposito : | 3 luglio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI NOLA
Sezione Lavoro e Previdenza
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome Del Popolo Italiano
Il GOT dott. Aristide Perrino alla pubblica udienza del 03 luglio 2025 pronuncia , mediante lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione la seguente
SENTENZA CON MOTIVAZIONE CONTESTUALE
Nella causa iscritta al N. 7569/2024 sezione Lavoro e Previdenza :
TRA
in persona del suo l.r.p.t. rappresentata e difesa Parte_1
dall'avv. Brachi Angelo presso cui domicilia in Saviano alla Traversa Sant'Erasmo n. 7
Ricorrente
CONTRO
CP_ in persona l.r.p.t. rappresentato e difeso dall'avv.to Ardolino Diodata e domiciliata presso l' con sede in Nola alla via Variante 7bis Controparte_2
Resistente
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 04.12.2024 e ritualmente notificato la ricorrente società in epigrafe indicata, adiva questa Giustizia proponendo opposizione avverso l'avviso di addebito n. 371 2024 0006895641000 notificato alla data del
29.10.2024 chiedendo l'inesistenza del credito e l'annullamento dell'avviso di addebito per aver pagato le somme dovute per contributi previdenziali per il periodo 06/2024 prima della notifica dell'avviso di addebito.
Si costituiva in giudizio l' facendo rilevare di aver provveduto ad annullare in CP_1 via di autotutela l'avviso di addebito, per avvenuto pagamento del predetto importo e pertanto chiedeva la cessata materia del contendere con spese compensate. In corso del giudizio le parti chiedevano dichiararsi cessata la materia del contendere stante l'avvenuto pagamento delle somme richieste nell'avviso di addebito n. 371 2024 0006895641000 .
Il Tribunale non può che prendere atto della documentazione allegata in atti da cui si evidenzia l'avvenuto pagamento delle somme intimate nonché della richiesta pervenuta da entrambe le parti .
Considerato che quando nel corso del giudizio la pretesa in esso dedotta venga spontaneamente soddisfatta dall'obbligato e su tale circostanza non vi sia controversia fra le parti, per il giudice investito detta domanda, sia esso ordinario o speciale, viene meno il dovere di pronunziare sul merito della stessa, essendo cessato per le parti l'interesse a tate pronunzia, e sorge quello di chiudere il giudizio con una pronunzia di rito che accerti la cessazione detta materia del contendere, dichiarando pertanto il ricorso inammissibile per sopravvenuto difetto di interesse (Cass.8448/12).
Per tale ragione deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere.
Poiché il provvedimento di annullamento è intervenuto dopo il deposito del ricorso giudiziario cioè dopo la notifica del ricorso introduttivo avvenuta alla data del 10.01.2025 ma prima della decisione della causa sussitono equi motivi per compensare le spese di lite nella misura della metà ponendo la restante parte , liquidata in dispositivo a carico
CP_ dell' legittimato passivo le quali vengono liquidate in dispositivo , in applicazione della tariffa professionale vigente di cui al DM n. 55/2014 applicando lo scaglione compreso tra euro 1.1001, a 5.200,00 applicando i minimi tabellari con esclusione della fase istruttoria essendo la causa prevalentemente documentale e senza particolare questioni di diritto
P.Q.M
Il Giudice del Lavoro di Nola definitivamente pronunciando ,ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
a) Dichiara cessata la materia del contendere;
b) Dichiara nullo ed inefficace l'avviso di addebito n. 371 2024 0006895641 000 CP_ c) Condanna l' al pagamento della metà delle spese di lite che si liquidano complessivamente in euro 443,00 oltre IVA , CPA e spese generali come per legge con attribuzione al procuratore antistatatrio.
d) Compensa l'altra metà delle spese di giustizia
Così deciso in Nola lì 03.0.2025 Il GOT del Lavoro
Dott. Aristide Perrino
Sezione Lavoro e Previdenza
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome Del Popolo Italiano
Il GOT dott. Aristide Perrino alla pubblica udienza del 03 luglio 2025 pronuncia , mediante lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione la seguente
SENTENZA CON MOTIVAZIONE CONTESTUALE
Nella causa iscritta al N. 7569/2024 sezione Lavoro e Previdenza :
TRA
in persona del suo l.r.p.t. rappresentata e difesa Parte_1
dall'avv. Brachi Angelo presso cui domicilia in Saviano alla Traversa Sant'Erasmo n. 7
Ricorrente
CONTRO
CP_ in persona l.r.p.t. rappresentato e difeso dall'avv.to Ardolino Diodata e domiciliata presso l' con sede in Nola alla via Variante 7bis Controparte_2
Resistente
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 04.12.2024 e ritualmente notificato la ricorrente società in epigrafe indicata, adiva questa Giustizia proponendo opposizione avverso l'avviso di addebito n. 371 2024 0006895641000 notificato alla data del
29.10.2024 chiedendo l'inesistenza del credito e l'annullamento dell'avviso di addebito per aver pagato le somme dovute per contributi previdenziali per il periodo 06/2024 prima della notifica dell'avviso di addebito.
Si costituiva in giudizio l' facendo rilevare di aver provveduto ad annullare in CP_1 via di autotutela l'avviso di addebito, per avvenuto pagamento del predetto importo e pertanto chiedeva la cessata materia del contendere con spese compensate. In corso del giudizio le parti chiedevano dichiararsi cessata la materia del contendere stante l'avvenuto pagamento delle somme richieste nell'avviso di addebito n. 371 2024 0006895641000 .
Il Tribunale non può che prendere atto della documentazione allegata in atti da cui si evidenzia l'avvenuto pagamento delle somme intimate nonché della richiesta pervenuta da entrambe le parti .
Considerato che quando nel corso del giudizio la pretesa in esso dedotta venga spontaneamente soddisfatta dall'obbligato e su tale circostanza non vi sia controversia fra le parti, per il giudice investito detta domanda, sia esso ordinario o speciale, viene meno il dovere di pronunziare sul merito della stessa, essendo cessato per le parti l'interesse a tate pronunzia, e sorge quello di chiudere il giudizio con una pronunzia di rito che accerti la cessazione detta materia del contendere, dichiarando pertanto il ricorso inammissibile per sopravvenuto difetto di interesse (Cass.8448/12).
Per tale ragione deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere.
Poiché il provvedimento di annullamento è intervenuto dopo il deposito del ricorso giudiziario cioè dopo la notifica del ricorso introduttivo avvenuta alla data del 10.01.2025 ma prima della decisione della causa sussitono equi motivi per compensare le spese di lite nella misura della metà ponendo la restante parte , liquidata in dispositivo a carico
CP_ dell' legittimato passivo le quali vengono liquidate in dispositivo , in applicazione della tariffa professionale vigente di cui al DM n. 55/2014 applicando lo scaglione compreso tra euro 1.1001, a 5.200,00 applicando i minimi tabellari con esclusione della fase istruttoria essendo la causa prevalentemente documentale e senza particolare questioni di diritto
P.Q.M
Il Giudice del Lavoro di Nola definitivamente pronunciando ,ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
a) Dichiara cessata la materia del contendere;
b) Dichiara nullo ed inefficace l'avviso di addebito n. 371 2024 0006895641 000 CP_ c) Condanna l' al pagamento della metà delle spese di lite che si liquidano complessivamente in euro 443,00 oltre IVA , CPA e spese generali come per legge con attribuzione al procuratore antistatatrio.
d) Compensa l'altra metà delle spese di giustizia
Così deciso in Nola lì 03.0.2025 Il GOT del Lavoro
Dott. Aristide Perrino