Articolo 8 della Legge 7 aprile 2003, n. 80
Articolo 7Articolo 9
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3 maggio 2003
Art. 8. (Graduale eliminazione dell'imposta
regionale sulle attivita' produttive). 1. Il Governo e' delegato ad adottare uno o piu' decreti legislativi per la graduale eliminazione dell'imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP), con prioritaria e progressiva esclusione dalla base imponibile del costo del lavoro e di eventuali ulteriori costi, valutando la possibilita' di dare la precedenza ai soggetti con una prevalente incidenza del costo del lavoro rispetto agli altri costi. I decreti legislativi dovranno prevedere anche la semplificazione della base imponibile.
Entrata in vigore il 3 maggio 2003
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