Sentenza 20 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 20/05/2025, n. 401 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 401 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2025 |
Testo completo
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
SEZIONE LAVORO composta dai Magistrati:
Dott. Maria Rosaria Carlà Presidente
Dott. Viviana Urso Consigliere
Dott. Giuseppe Agozzino Giudice ausiliario relatore ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 390/2022 R.G., avente ad oggetto: appello – opposi- zione ad avviso di addebito promossa da
(CF: Parte_1
) in persona del Presidente pro tempore, rappresentato e difeso P.IVA_1 per procura generale alle liti dagli avv.ti Antonella Testa e Maria Rosaria Bat- tiato, elettivamente domiciliato presso il proprio ufficio legale di Catania –
Appellante contro
– Controparte_1
Appellato contumace
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza nr. 1441 dell'11.11.2021 il Tribunale di Siracusa, giudice del la- voro, accoglieva l'opposizione proposta da in proprio e quale Controparte_1 rappresentante della società avverso l'avviso di addebito Parte_2
n°598 2018 00027985 70, notificato il 22/01/2019, emesso dall a titolo Pt_1 di contribuzione Gestione Artigiani per l'anno 2012, somme aggiuntive e com- pensi di riscossione, per complessivi € 22.487,08, derivante da accertamento fi- scale unificato da parte dell'Agenzia delle Entrate, impugnato avanti al giudice
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tributario.
Il Tribunale dichiarava il difetto di legittimazione passiva dell
[...]
, rilevava che l non avrebbe dovuto iscrivere a ruo- Controparte_2 Pt_1 lo i crediti previdenziali, ostandovi il divieto di cui all'art. 24, comma 3 del
D.lgs. 46/1999, ma riteneva di doversi comunque pronunciare sul merito della pretesa, sulla scorta dei consolidati principi affermati sul tema dalla Suprema
Corte, in quanto l'impugnativa dell'avviso di accertamento avanti al giudice tributario costituisce una pregiudiziale di fatto e non di diritto.
Da ciò concludeva che, in applicazione dell'art. 2697 c.c., essendo l one- Pt_1 rato della prova del credito questa non era stata raggiunta in quanto l'unico elemento a fondamento della pretesa era costituito dall'accertamento fiscale, peraltro non definitivo in quanto impugnato avanti alla Commissione Tributa- ria.
Condannava l'istituto alle spese del giudizio con distrazione in favore del di- fensore dell'originario ricorrente.
Appellava la pronuncia il soccombente con ricorso del 4.5.2022.
Rimaneva contumace l'appellato.
La causa veniva posta in decisione in data 24.4.2025 ai sensi dell'art. 127 ter,
c.p.c. compiuti i termini assegnati alle parti per il deposito di note telematiche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Va dichiarata la contumacia di al quale l'appello è stato Controparte_1 notificato in data 11.5.2022 presso il difensore al domicilio digitale indicato, come documentato dall (cfr. deposito telematico dell'11.5.2022). Pt_1
2. Con il primo motivo di gravame l'appellante lamenta la violazione da parte del primo giudice dell'art. 2697 c.c. in riferimento all'art. 116 c.p.c., rilevando che la pretesa contributiva era fondata sulle risultanze dell'accertamento fiscale basato sulla dichiarazione dei redditi presentata dalla s.n.c. di cui il era CP socio, che riportava un dato errato nella indicazione delle rimanenze finali dell'anno 2012, e che in conseguenza della mancata correzione di tale errore era stata data applicazione allo studio di settore.
Afferma, inoltre, che, sulla scorta di Cass. 950/2021, in presenza di un sistema
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di accertamento, liquidazione e riscossione comune ai rapporti previdenziale e tributario, “gli atti di accertamento disposti dall'agenzia delle Entrate costitui- scono atti di esercizio anche del rapporto previdenziale sicché l'accertamento esperito in sede tributaria estende i suoi effetti sulla pretesa previdenziale di
, qualora l' lo invochi a sostegno della propria pretesa e qualora il Pt_1 Pt_1 contribuente non ne contesti l'esito con prove di segno contrario”, anche consi- derando il principio di disponibilità della prova (nella specie i dati contabili) in capo al solo ricorrente e non all . Pt_1
Infine, fa rilevare che con sentenza nr. 3246 del 21.9.2021, «la Commissione
Tributaria Provinciale di Siracusa ha respinto il ricorso del sig. , con- CP dannandolo anche al pagamento delle spese di lite».
3. Con il secondo motivo – sulla scorta di Cass. 12025/2019 – si duole dell'omessa pronuncia in merito alla carenza del concreto interesse ad agire dell'originario ricorrente, il quale si era limitato a dedurre la violazione dell'art. 24, comma 3 del D.Lgs. 46/1999.
3.1 L'appello è fondato.
I motivi di opposizione fatti valere dall'originario ricorrente con il ricorso in- troduttivo del giudizio di primo grado innanzi al Tribunale di Siracusa - quali:
A) violazione dell'art.15 del d.P.R. n. 602/73 ed all'art. 30, comma 14, del d.l.
n. 78/2010; B) errata determinazione della misura delle sanzioni, ex art. 116, commi 8 e 9 della legge 388 del 2000; C) mancato invio del preavviso di irre- golarità, mancata concessione del termine di sospensione di 60 giorni dall'avviso e mancato invio dei DM rettificativi;
D) difetto di motivazione dell'avviso opposto – non attenevano al merito della pretesa.
Come correttamente motivato dal tribunale, la preclusione dell'iscrizione a ruo- lo in pendenza di ricorso davanti all'autorità giudiziaria non esime il giudice dall'accertamento nel merito della fondatezza della pretesa dell'ente previden- ziale (Cassazione civile, sez. lav., 23/01/2020, n. 1558). La giurisprudenza di legittimità (ex plurimis: Cass. nr. 5763 del 2002; nr. 13982 del 2007; nr. 12333 del 2015; nr. 11515 del 2017; nr. 18262 del 2017), infatti, ha più volte precisa- to “che in tema di riscossione di contributi e premi l'opposizione avverso la
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cartella esattoriale (id est: avverso l'avviso di addebito) dà luogo ad un giudi- zio ordinario di cognizione sui diritti ed obblighi inerenti al rapporto previ- denziale obbligatorio, con la conseguenza che la ritenuta illegittimità del pro- cedimento di iscrizione a ruolo non esime il giudice dall'accertamento nel me- rito della fondatezza dell'obbligo di pagamento dei premi e/o contributi;
ricor- rono, infatti, gli stessi principi che governano il procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo, per il quale si è ritenuto (per tutte: Cass. nr. 12311 del
1997) che l'opposizione dà luogo ad un ordinario, autonomo giudizio di cogni- zione, che, sovrapponendosi allo speciale e sommario procedimento monitorio
(art. 633 c.p.c., art. 644 cod. proc. civ. e segg.), si svolge nel contraddittorio delle parti secondo le norme del procedimento ordinario (art. 645 cod. proc. civ.) sicché il giudice dell'opposizione è investito del potere-dovere di pronun- ciare sulla pretesa fatta valere con la domanda di ingiunzione ancorché il de- creto ingiuntivo sia stato emesso fuori delle condizioni stabilite dalla legge e non può limitarsi ad accertare e dichiarare la nullità del medesimo decreto”
(Cass. 6356/20).
L'accertamento tributario standardizzato mediante l'applicazione dei parametri o degli studi di settore costituisce un sistema di presunzioni che il contribuente ha la facoltà di contestare, provando le circostanze concrete che giustificano lo scostamento della propria posizione reddituale. Tuttavia, qualora il contribuen- te ometta qualsivoglia attività di allegazione, l'ufficio non è tenuto a offrire al- cuna ulteriore dimostrazione della pretesa esercitata in ragione del semplice di- sallineamento del reddito dichiarato rispetto ai parametri.
Così nel caso in esame dove, a seguito dell'invio dell'Agenzia delle Entrate, la società non ha prodotto tutti i documenti richiesti dall'ufficio (pag. 3 avviso di accertamento all. 1, del fascicolo telematico di primo grado). Pt_1
Come ritenuto dal condiviso orientamento della Corte di Cassazione (a partire dalla dichiarazione 1999 per i redditi 1998) il legislatore (D.Lgs. n. 462/1997
DL n. 98/2011) ha introdotto un sistema di accertamento, liquidazione e riscos- sione comune ai rapporti previdenziale e tributario. Gli atti di accertamento di- sposti dall'Agenzia delle Entrate costituiscono atti di esercizio anche del rap-
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porto previdenziale quali atti amministrativi di ricognizione dell'avveramento del fatto giuridicamente rilevante, e cioè la produzione di un certo reddito da parte del lavoratore autonomo, e sono idonei a fondare la pretesa previdenziale dell , qualora il contribuente non ne contesti l'esito con prove di segno Pt_1 contrario. Dalla portata presuntiva dell'accertamento tributario deriva la neces- sità che il contribuente per evitare il consolidamento dello stesso deve conte- starlo offrendo elementi di segno contrario, idonei a superare la presunzione. In mancanza di tale resistenza di segno negativo offerta dall'obbligato l'atto di ac- certamento dovrà ritenersi idoneo a rendere definitivo l'avveramento del fatto nello stesso contenuto (in termini Cassazione civile, sez. lav., 20/01/2021, n.
950; cfr. Cass. n. 27617/2018, conf. 23301/2019 e n. 2102/21; Cassazione civi- le, sez. lav. 03/10/2019 n. 24774 Cassazione civile, sez. lav., 20/08/2019, n.
21541 cfr. fra le altre, Cass. n. 13463 del 2017 e n. 19640 del 2018).
Nel caso in esame l'appellante non ha sollevato con l'atto introduttivo del giu- dizio alcuna contestazione in ordine all'accertamento tributario.
Piuttosto, ha soltanto ribadito che «il maggior volume di affari della società presuntivamente accertato per l'anno 2012 è stato di € 236.848,00 ed il reddito d'impresa di € 261.392,00 suddiviso poi al 50% a carico dei due soci e CP
, che contro i succitati avvisi di accertamento è stato proposto tempe- CP stivo ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale di Siracusa, da parte del- la società e dei soci, depositato il 7/6/2018, iscritto al R.G.R. n. 1306/18, e che, quindi, nel caso in esame, l non poteva certamente procedere alla forma- Pt_1 zione dell'avviso di addebito essendo stato impugnato l'avviso di accertamento avanti al giudice tributario. Ciò però, per quanto sopra detto, implica la deliba- zione del merito della pretesa, come confermato dal primo giudice.
Sul punto, va anche osservato che dal contenuto della sentenza della Commis- sione Tributaria di Siracusa del nr. 8/9/2021, prodotta dall , si evince che Pt_1 il ricorso è stato dichiarato inammissibile e che, pertanto, nessuno dei motivi di merito proposti avanti al giudice tributario è stato delibato in senso favorevole al ricorrente.
Pertanto, una volta che l abbia invocato a fondamento della pretesa Pt_1
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l'accertamento fiscale esso, come sopra già indicato, può essere sufficiente a suffragare la pretesa contributiva ove non resistita da prove di segno contrario
(cfr. Cass. 21541 del 2019, in motivazione;
v. anche, da ultimo, Cass. n. 950 del 2021, in tema di contributi dovuti alla Gestione artigiani sulla scorta del maggiore reddito accertato dall'Agenzia delle Entrate).
4. Le spese processuali di entrambi i gradi del giudizio come in dispositivo li- quidate nell'ambito dei parametri di cui al DM 55/2014 come aggiornati dal
DM 147/2022, seguono la soccombenza dell'appellato.
P.Q.M.
LA CORTE DI APPELLO definitivamente pronunciando, accoglie l'appello e rigetta l'opposizione origi- nariamente proposta;
condanna l'appellato al pagamento in favore dell delle spese di ambo i Pt_1 gradi del giudizio che liquida – quanto al primo grado – in euro 2695,50 e – quanto al secondo grado – in euro 2.906,00 oltre rimborso forfettario nella mi- sura del 15%.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della Sezione Lavoro all'esito dell'udienza del 24.4.2025.
Il Giudice ausiliario estensore Il Presidente dott. Giuseppe Agozzino dott.ssa Maria Rosaria Carlà
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