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Sentenza 30 maggio 2025
Sentenza 30 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Parma, sentenza 30/05/2025, n. 645 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Parma |
| Numero : | 645 |
| Data del deposito : | 30 maggio 2025 |
Testo completo
N. 2418/2022 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Parma in persona del Giudice, dott. Antonella Ioffredi, in funzione di Giudice
Unico, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nella causa civile promossa da:
), con il patrocinio Parte_1 P.IVA_1 dell'avv. POLLIO MARIA ANTONIETTA, domiciliata in CANCELLERIA
- ATTORE -
C o n t r o
), con il patrocinio dell'avv. CONCIO FRANCESCO e Controparte_1 P.IVA_2 dell'avv. PESENTI MARCO, elettivamente domiciliata in STR. FARINI 35 PARMA, presso lo studio dell'avv. ALESSANDRA GNECH
E
), con il patrocinio dell'avv. LORI MARA e, Controparte_2 P.IVA_3
elettivamente domiciliato in STR. PETRARCA 8 PARMA, presso lo studio dell'avv. LORI MARA
-CONVENUTI –
Causa Civile iscritta al 2418/2022 del Ruolo Generale ed assegnata a sentenza sulle conclusioni di seguito rassegnate.
CONCLUSIONI
Come da note scritte in sostituzione dell'udienza di precisazione delle conclusioni Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione svolge azione nei confronti e Parte_1 Controparte_1 [...]
rispettivamente quale titolare attuale, per effetto di cessione pro soluto di Controparte_3
crediti in blocco, e quale titolare originaria del rapporto di conto corrente ordinario, n. 0462.
L'azione è rivolta, per il caso in cui il conto corrente sia ancora aperto all'esito dell'istruttoria, alla rideterminazione del saldo o, nell'ipotesi inversa, alla condanna delle convenute, in solido tra loro, alla restituzione delle somme indebitamente corrisposte, che, secondo parte attrice, sono pari, salva diversa determinazione in corso di giudizio, ad euro 66.512,26, in caso di accertata nullità assoluta del contratto, ex art. 117, comma 1 e 3, Tub, o, in subordine, al minor importo di euro 63.396,40, in caso di accertata nullità parziale, ex art. 1419 c.c. ed art. 117, 4° comma, Tub.
In particolare, parte attrice contesta l' applicazione illegittima: di tassi di interesse superiori ai tassi soglia;
di tassi di interesse ultra legali;
dell'anatocismo; di commissioni di massimo scoperto e di spese non concordate ovvero variate in senso sfavorevole al cliente;
di una diversa data di valuta per le operazioni in accredito ed addebito a vantaggio esclusivo della Banca (con applicazione, alle operazioni di accredito, di una data valuta successiva rispetto alla data dell'operazione e, a quelle in addebito, di una data valuta antecedente rispetto alla data dell'operazione, con regolazione del decorso degli interessi, attivi e passivi, sulla base di tali, illegittime ed arbitrarie, antergazioni e postergazioni della valuta).
In ulteriore subordine, parte attrice chiede che sia accertata l'inefficacia delle variazioni unilaterali sfavorevoli delle condizioni economiche nonché l'errata applicazione in concreto delle condizioni economiche pattuite, in quanto apportate unilateralmente dalla convenuta, in violazione dell'art. 118
Tub
Ancora, parte attrice chiede che, in ogni caso, sia accertato che ha applicato Controparte_3 all'attrice interessi usurari dal momento dell'apertura del conto corrente o, comunque, negli specifici trimestri successivi al primo contestati in atti e che, conseguentemente, le convenute siano condannate, in solido, alla restituzione degli interessi non dovuti, ex art. 1815, comma secondo, c.c., rispettivamente per l'importo di euro 52.950,85 o per l'importo di euro 6.805,87.
Il tutto, anche mediante eventuale compensazione della somma che dovesse risultare a credito della all'esito del giudizio. CP_4
Infine, parte attrice ha chiesto che, in ogni caso, le convenute siano condannate, in solido tra loro, al risarcimento di tutti i danni, patrimoniali e non patrimoniali, che sono derivati all'attrice, per non aver potuto disporre di maggiori risorse finanziarie nella misura di € 10.000,00 e/o nella diversa misura, maggiore o minore, accertata in giudizio, oltre interessi legali. ha chiesto il rigetto delle domande attoree, eccependo il proprio difetto di CP_1
legittimazione passiva, per essere mera cessionaria del credito, pertanto, non tenuta alla restituzione di quanto eventualmente percepito indebitamente da e, nel merito, contestando le Controparte_3
avverse deduzioni ed eccezioni.
, con l'atto di costituzione, ha eccepito, in via preliminare, la prescrizione decennale, Controparte_3
ex art. 2946 c.c., di ogni diritto vantato da parte attrice, per il periodo precedente il 7 aprile 2010
(decennio precedente alla data di invio alla Banca della lettera di costituzione in mora):
- richiamando la giurisprudenza di legittimità, secondo la quale, in caso di conto scoperto (cioè privo o eccedente il fido) il termine prescrizionale della azione di ripetizione di indebito ex art. 2033 c.c. (anche nella forma di rideterminazione del saldo) decorre dal giorno del singolo pagamento;
- allegando che il c/c n. 0462 era “scoperto”, quanto meno fino al 07/04/2010, per sconfinamenti e scopertura del conto, e che, per il periodo precedente al 19/01/2011 non risultava alcun contratto di apertura di credito in favore della attrice.
Nel merito, la convenuta ha contestato integralmente le avverse deduzioni ed eccezioni, chiedendo il rigetto delle domande attoree.
A parere di questo giudicante, le domande attoree sono fondate nei termini che seguono.
Ai sensi dell'art. 117 Tub, “I contratti sono redatti per iscritto …” (comma 1); “Nel caso di inosservanza della forma prescritta il contratto è nullo” (comma 3); “I contratti indicano il tasso
d'interesse e ogni altro prezzo e condizione praticati, inclusi, per i contratti di credito, gli eventuali maggiori oneri in caso di mora” (comma 4).
Le modifiche contrattuali unilaterali, da parte della banca, sono possibili solo se avvengono nel rispetto di quanto previsto dall'art. 118 Tub;
in caso contrario, sono inefficaci (art. 118, 3° comma).
Nel caso di specie, parte attrice ha introdotto la causa deducendo che, tra le parti, non è stato stipulato alcun contratto scritto ed ha, conseguentemente, chiesto dichiararsene la nullità ex art. 117,
3° comma, Tub e la restituzione della somma indebitamente versata, quantificata nell'importo di euro 66. 512,26. A sostegno delle proprie argomentazioni, la Società ha prodotto una perizia di parte fondata, appunto, sulla “totale assenza dei contratti di apertura dei conti correnti e dei contratti degli affidamenti in essi regolati”.
Tuttavia, la difesa di ha prodotto, in un unico documento (doc. 8) il contratto di apertura Controparte_3
di credito utilizzabile in conto corrente ordinario del 19/01/2011 con il relativo documento di sintesi con le condizioni economiche;
il contratto di conto corrente di corrispondenza, stipulato dalle parti in pari data, con il relativo documento di sintesi con le condizioni economiche, e il foglio informativo (doc. 8).
A seguito della suddetta produzione, parte attrice ha insistito nelle proprie deduzioni e conclusioni,
senza nulla osservare in merito alle condizioni economiche pattuite con i suddetti contratti (con riguardo a tassi di interesse, spese e commissioni). Alla luce di quanto sopra, si ritiene corretta la quarta ipotesi prospettata nella Ctu contabile, ovverosia quella in cui si considerano validi i contratti del 2011, venendo stralciate le spese e gli oneri solo per il periodo precedente al 2011 e sostituito, per quel periodo, il tasso applicato originariamente con il tasso Bot, e che ridetermina un saldo, a favore di parte attrice, pari ad euro
31.420,77.
, tuttavia, ha eccepito, ex art. 2946 c.c., la prescrizione decennale delle poste Controparte_3 creditorie pretese in restituzione dall'attrice, sostenendo che il primo atto di interruzione della prescrizione è intervenuto solamente in data 7 aprile 2020 (doc. 14 di parte attrice), e che, conseguentemente, si è prescritto il diritto alla ripetizione dei pagamenti di natura solutoria, avvenuti nel periodo anteriore al 7 aprile 2010.
In proposito, si osserva che, ai fini del computo del termine di prescrizione dalla data di esecuzione del pagamento, deve aversi riguardo, effettivamente, alle sole rimesse di natura solutoria (in caso di rimesse di natura ripristinatoria, il termine inizia a decorrere dalla chiusura dell'unitario rapporto), per la cui individuazione si sono affermati due orientamenti.
Il primo di tali orientamenti considera solutorie tutte le rimesse che risultano coprire il capitale extra fido nel momento in cui sono state effettuate e, quindi, in base al rapporto pro tempore vigente
(saldo banca).
Secondo un diverso orientamento, per riscontrare se i singoli versamenti abbiano natura solutoria o ripristinatoria, occorre effettuare una ricostruzione contabile del conto corrente, depurandolo da tutti gli addebiti indebitamente ascritti dalla banca, conseguenti a clausole e prassi nulle ed inefficaci
(saldo rettificato).
Secondo la più recente e condivisibile giurisprudenza di legittimità, ai fini della individuazione delle rimesse solutorie, occorre fare riferimento al saldo rettificato e non a quello bancario, in quanto “nelle controversie che hanno ad oggetto l'azione di nullità delle clausole contrattuali e delle prassi bancarie contrarie a norme imperative ed inderogabili e la relativa domanda di ripetizione di indebito con prescrizione decennale, la ricerca dei versamenti di natura solutoria deve essere affrontata attraverso un iter procedurale che vede, in via preliminare, l'individuazione
e la cancellazione dal saldo di tutte le competenze illegittime applicate dalla banca e dichiarate nulle dal giudice di merito”. Conseguentemente “… il dies a quo della prescrizione della condictio indebiti di cui all'art. 2033 c.c., decorrerà solo per quella parte della rimessa sul conto corrente che supererà il limite del fido dopo aver rettificato il saldo” (v. Cass. n. 7721/2023).
Nel caso di specie, essendo pacifico che la prima interruzione della prescrizione è intervenuta in data 7 aprile 2020, il Ctu ha effettuato la ricostruzione con riferimento al saldo rettificato, con inizio dal giorno 7 aprile 2010, individuando in complessivi euro 8.242,83 il credito prescritto, così come dettagliato negli allegati alla relazione, ai quali si rinvia. Conseguentemente, il saldo a favore della correntista si riduce ad euro 23.177,94 (v. all. n 4 Ctu).
Sebbene il CTP di abbia osservato che la banca ha messo a sofferenza l'importo di euro CP_1
35.136,25 e che, quindi, dalle somme eventualmente dovute a parte attrice, andrebbe sottratta detta somma, si osserva che tale osservazione, contestata dalla parte attrice, non si è, comunque, tradotta in una eccezione formale di parte. Di tale osservazione, pertanto, non deve tenersi conto.
Per quanto riguarda, infine, il dedotto superamento del tasso soglia, il Ctu ha rielaborato il calcolo, utilizzando, correttamente, la formula della Banca d'Italia (all. 5) ed individuando, in tal modo, solo per i primi due trimestri del 2008 (anno di apertura del rapporto) il superamento, seppur lieve, del tasso soglia, per complessivi euro 2.823,36 per interessi, oneri e spese varie.
Tuttavia, trattandosi di importi antecedenti al 17 aprile 2010, il relativo credito risulta prescritto.
Alla luce di quanto sopra, poiché Cassa di Risparmio di Cesena s.p.a. ha ceduto a il CP_1
proprio credito nei confronti dell'odierna parte attrice nell'ambito di un'operazione di cessione in blocco del 16/12/2017 (doc. 1 di parte attrice), si ritiene che alla restituzione della suddetta somma debba essere condannata la sola società incorporante, , quale effettiva percettrice. Controparte_3
Nulla deve decidersi con riguardo agli interessi, non avendo formato oggetto di specifica domanda.
Nulla è dovuto a parte attrice a titolo di risarcimento del danno, patrimoniale e non patrimoniale, in quanto si ritiene che la stessa non abbia assolto agli oneri, di allegazione e probatorio, posti a suo carico.
Le spese di Ctu vanno poste definitivamente a carico di . Controparte_3
La parziale soccombenza nei confronti di giustifica la compensazione delle spese Controparte_3
processuali nella misura di un terzo.
La complessità della questione trattata giustifica l'integrale compensazione delle spese processuali nei confronti di . CP_1
P.Q.M.
Il Giudice Unico, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così decide: in parziale accoglimento della domanda attorea, dichiara tenuta e condanna Controparte_3
in persona del legale rappresentante pro tempore, a restituire a
[...] Parte_1
per il titolo di cui alla parte motiva, la somma di euro 23.177,94.
[...]
Respinge nel resto.
Pone le spese di Ctu, come liquidate in atti, definitivamente a carico di Controparte_3
Condanna al pagamento delle spese processuali nella misura di due Controparte_3
terzi, che liquida, per tale frazione, in complessivi euro 9.402,00, per onorari, ed euro 524,00, per spese esenti, oltre rimborso forfettario del 15 % sul compenso, per spese generali, Iva e Cpa come per legge, dichiarandole compensate per il restante terzo.
Dichiara le spese processuali integralmente compensate tra le parti, per il resto.
Parma, 16/05/2025
Il Giudice Unico
Dott. Antonella Ioffredi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Parma in persona del Giudice, dott. Antonella Ioffredi, in funzione di Giudice
Unico, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nella causa civile promossa da:
), con il patrocinio Parte_1 P.IVA_1 dell'avv. POLLIO MARIA ANTONIETTA, domiciliata in CANCELLERIA
- ATTORE -
C o n t r o
), con il patrocinio dell'avv. CONCIO FRANCESCO e Controparte_1 P.IVA_2 dell'avv. PESENTI MARCO, elettivamente domiciliata in STR. FARINI 35 PARMA, presso lo studio dell'avv. ALESSANDRA GNECH
E
), con il patrocinio dell'avv. LORI MARA e, Controparte_2 P.IVA_3
elettivamente domiciliato in STR. PETRARCA 8 PARMA, presso lo studio dell'avv. LORI MARA
-CONVENUTI –
Causa Civile iscritta al 2418/2022 del Ruolo Generale ed assegnata a sentenza sulle conclusioni di seguito rassegnate.
CONCLUSIONI
Come da note scritte in sostituzione dell'udienza di precisazione delle conclusioni Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione svolge azione nei confronti e Parte_1 Controparte_1 [...]
rispettivamente quale titolare attuale, per effetto di cessione pro soluto di Controparte_3
crediti in blocco, e quale titolare originaria del rapporto di conto corrente ordinario, n. 0462.
L'azione è rivolta, per il caso in cui il conto corrente sia ancora aperto all'esito dell'istruttoria, alla rideterminazione del saldo o, nell'ipotesi inversa, alla condanna delle convenute, in solido tra loro, alla restituzione delle somme indebitamente corrisposte, che, secondo parte attrice, sono pari, salva diversa determinazione in corso di giudizio, ad euro 66.512,26, in caso di accertata nullità assoluta del contratto, ex art. 117, comma 1 e 3, Tub, o, in subordine, al minor importo di euro 63.396,40, in caso di accertata nullità parziale, ex art. 1419 c.c. ed art. 117, 4° comma, Tub.
In particolare, parte attrice contesta l' applicazione illegittima: di tassi di interesse superiori ai tassi soglia;
di tassi di interesse ultra legali;
dell'anatocismo; di commissioni di massimo scoperto e di spese non concordate ovvero variate in senso sfavorevole al cliente;
di una diversa data di valuta per le operazioni in accredito ed addebito a vantaggio esclusivo della Banca (con applicazione, alle operazioni di accredito, di una data valuta successiva rispetto alla data dell'operazione e, a quelle in addebito, di una data valuta antecedente rispetto alla data dell'operazione, con regolazione del decorso degli interessi, attivi e passivi, sulla base di tali, illegittime ed arbitrarie, antergazioni e postergazioni della valuta).
In ulteriore subordine, parte attrice chiede che sia accertata l'inefficacia delle variazioni unilaterali sfavorevoli delle condizioni economiche nonché l'errata applicazione in concreto delle condizioni economiche pattuite, in quanto apportate unilateralmente dalla convenuta, in violazione dell'art. 118
Tub
Ancora, parte attrice chiede che, in ogni caso, sia accertato che ha applicato Controparte_3 all'attrice interessi usurari dal momento dell'apertura del conto corrente o, comunque, negli specifici trimestri successivi al primo contestati in atti e che, conseguentemente, le convenute siano condannate, in solido, alla restituzione degli interessi non dovuti, ex art. 1815, comma secondo, c.c., rispettivamente per l'importo di euro 52.950,85 o per l'importo di euro 6.805,87.
Il tutto, anche mediante eventuale compensazione della somma che dovesse risultare a credito della all'esito del giudizio. CP_4
Infine, parte attrice ha chiesto che, in ogni caso, le convenute siano condannate, in solido tra loro, al risarcimento di tutti i danni, patrimoniali e non patrimoniali, che sono derivati all'attrice, per non aver potuto disporre di maggiori risorse finanziarie nella misura di € 10.000,00 e/o nella diversa misura, maggiore o minore, accertata in giudizio, oltre interessi legali. ha chiesto il rigetto delle domande attoree, eccependo il proprio difetto di CP_1
legittimazione passiva, per essere mera cessionaria del credito, pertanto, non tenuta alla restituzione di quanto eventualmente percepito indebitamente da e, nel merito, contestando le Controparte_3
avverse deduzioni ed eccezioni.
, con l'atto di costituzione, ha eccepito, in via preliminare, la prescrizione decennale, Controparte_3
ex art. 2946 c.c., di ogni diritto vantato da parte attrice, per il periodo precedente il 7 aprile 2010
(decennio precedente alla data di invio alla Banca della lettera di costituzione in mora):
- richiamando la giurisprudenza di legittimità, secondo la quale, in caso di conto scoperto (cioè privo o eccedente il fido) il termine prescrizionale della azione di ripetizione di indebito ex art. 2033 c.c. (anche nella forma di rideterminazione del saldo) decorre dal giorno del singolo pagamento;
- allegando che il c/c n. 0462 era “scoperto”, quanto meno fino al 07/04/2010, per sconfinamenti e scopertura del conto, e che, per il periodo precedente al 19/01/2011 non risultava alcun contratto di apertura di credito in favore della attrice.
Nel merito, la convenuta ha contestato integralmente le avverse deduzioni ed eccezioni, chiedendo il rigetto delle domande attoree.
A parere di questo giudicante, le domande attoree sono fondate nei termini che seguono.
Ai sensi dell'art. 117 Tub, “I contratti sono redatti per iscritto …” (comma 1); “Nel caso di inosservanza della forma prescritta il contratto è nullo” (comma 3); “I contratti indicano il tasso
d'interesse e ogni altro prezzo e condizione praticati, inclusi, per i contratti di credito, gli eventuali maggiori oneri in caso di mora” (comma 4).
Le modifiche contrattuali unilaterali, da parte della banca, sono possibili solo se avvengono nel rispetto di quanto previsto dall'art. 118 Tub;
in caso contrario, sono inefficaci (art. 118, 3° comma).
Nel caso di specie, parte attrice ha introdotto la causa deducendo che, tra le parti, non è stato stipulato alcun contratto scritto ed ha, conseguentemente, chiesto dichiararsene la nullità ex art. 117,
3° comma, Tub e la restituzione della somma indebitamente versata, quantificata nell'importo di euro 66. 512,26. A sostegno delle proprie argomentazioni, la Società ha prodotto una perizia di parte fondata, appunto, sulla “totale assenza dei contratti di apertura dei conti correnti e dei contratti degli affidamenti in essi regolati”.
Tuttavia, la difesa di ha prodotto, in un unico documento (doc. 8) il contratto di apertura Controparte_3
di credito utilizzabile in conto corrente ordinario del 19/01/2011 con il relativo documento di sintesi con le condizioni economiche;
il contratto di conto corrente di corrispondenza, stipulato dalle parti in pari data, con il relativo documento di sintesi con le condizioni economiche, e il foglio informativo (doc. 8).
A seguito della suddetta produzione, parte attrice ha insistito nelle proprie deduzioni e conclusioni,
senza nulla osservare in merito alle condizioni economiche pattuite con i suddetti contratti (con riguardo a tassi di interesse, spese e commissioni). Alla luce di quanto sopra, si ritiene corretta la quarta ipotesi prospettata nella Ctu contabile, ovverosia quella in cui si considerano validi i contratti del 2011, venendo stralciate le spese e gli oneri solo per il periodo precedente al 2011 e sostituito, per quel periodo, il tasso applicato originariamente con il tasso Bot, e che ridetermina un saldo, a favore di parte attrice, pari ad euro
31.420,77.
, tuttavia, ha eccepito, ex art. 2946 c.c., la prescrizione decennale delle poste Controparte_3 creditorie pretese in restituzione dall'attrice, sostenendo che il primo atto di interruzione della prescrizione è intervenuto solamente in data 7 aprile 2020 (doc. 14 di parte attrice), e che, conseguentemente, si è prescritto il diritto alla ripetizione dei pagamenti di natura solutoria, avvenuti nel periodo anteriore al 7 aprile 2010.
In proposito, si osserva che, ai fini del computo del termine di prescrizione dalla data di esecuzione del pagamento, deve aversi riguardo, effettivamente, alle sole rimesse di natura solutoria (in caso di rimesse di natura ripristinatoria, il termine inizia a decorrere dalla chiusura dell'unitario rapporto), per la cui individuazione si sono affermati due orientamenti.
Il primo di tali orientamenti considera solutorie tutte le rimesse che risultano coprire il capitale extra fido nel momento in cui sono state effettuate e, quindi, in base al rapporto pro tempore vigente
(saldo banca).
Secondo un diverso orientamento, per riscontrare se i singoli versamenti abbiano natura solutoria o ripristinatoria, occorre effettuare una ricostruzione contabile del conto corrente, depurandolo da tutti gli addebiti indebitamente ascritti dalla banca, conseguenti a clausole e prassi nulle ed inefficaci
(saldo rettificato).
Secondo la più recente e condivisibile giurisprudenza di legittimità, ai fini della individuazione delle rimesse solutorie, occorre fare riferimento al saldo rettificato e non a quello bancario, in quanto “nelle controversie che hanno ad oggetto l'azione di nullità delle clausole contrattuali e delle prassi bancarie contrarie a norme imperative ed inderogabili e la relativa domanda di ripetizione di indebito con prescrizione decennale, la ricerca dei versamenti di natura solutoria deve essere affrontata attraverso un iter procedurale che vede, in via preliminare, l'individuazione
e la cancellazione dal saldo di tutte le competenze illegittime applicate dalla banca e dichiarate nulle dal giudice di merito”. Conseguentemente “… il dies a quo della prescrizione della condictio indebiti di cui all'art. 2033 c.c., decorrerà solo per quella parte della rimessa sul conto corrente che supererà il limite del fido dopo aver rettificato il saldo” (v. Cass. n. 7721/2023).
Nel caso di specie, essendo pacifico che la prima interruzione della prescrizione è intervenuta in data 7 aprile 2020, il Ctu ha effettuato la ricostruzione con riferimento al saldo rettificato, con inizio dal giorno 7 aprile 2010, individuando in complessivi euro 8.242,83 il credito prescritto, così come dettagliato negli allegati alla relazione, ai quali si rinvia. Conseguentemente, il saldo a favore della correntista si riduce ad euro 23.177,94 (v. all. n 4 Ctu).
Sebbene il CTP di abbia osservato che la banca ha messo a sofferenza l'importo di euro CP_1
35.136,25 e che, quindi, dalle somme eventualmente dovute a parte attrice, andrebbe sottratta detta somma, si osserva che tale osservazione, contestata dalla parte attrice, non si è, comunque, tradotta in una eccezione formale di parte. Di tale osservazione, pertanto, non deve tenersi conto.
Per quanto riguarda, infine, il dedotto superamento del tasso soglia, il Ctu ha rielaborato il calcolo, utilizzando, correttamente, la formula della Banca d'Italia (all. 5) ed individuando, in tal modo, solo per i primi due trimestri del 2008 (anno di apertura del rapporto) il superamento, seppur lieve, del tasso soglia, per complessivi euro 2.823,36 per interessi, oneri e spese varie.
Tuttavia, trattandosi di importi antecedenti al 17 aprile 2010, il relativo credito risulta prescritto.
Alla luce di quanto sopra, poiché Cassa di Risparmio di Cesena s.p.a. ha ceduto a il CP_1
proprio credito nei confronti dell'odierna parte attrice nell'ambito di un'operazione di cessione in blocco del 16/12/2017 (doc. 1 di parte attrice), si ritiene che alla restituzione della suddetta somma debba essere condannata la sola società incorporante, , quale effettiva percettrice. Controparte_3
Nulla deve decidersi con riguardo agli interessi, non avendo formato oggetto di specifica domanda.
Nulla è dovuto a parte attrice a titolo di risarcimento del danno, patrimoniale e non patrimoniale, in quanto si ritiene che la stessa non abbia assolto agli oneri, di allegazione e probatorio, posti a suo carico.
Le spese di Ctu vanno poste definitivamente a carico di . Controparte_3
La parziale soccombenza nei confronti di giustifica la compensazione delle spese Controparte_3
processuali nella misura di un terzo.
La complessità della questione trattata giustifica l'integrale compensazione delle spese processuali nei confronti di . CP_1
P.Q.M.
Il Giudice Unico, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così decide: in parziale accoglimento della domanda attorea, dichiara tenuta e condanna Controparte_3
in persona del legale rappresentante pro tempore, a restituire a
[...] Parte_1
per il titolo di cui alla parte motiva, la somma di euro 23.177,94.
[...]
Respinge nel resto.
Pone le spese di Ctu, come liquidate in atti, definitivamente a carico di Controparte_3
Condanna al pagamento delle spese processuali nella misura di due Controparte_3
terzi, che liquida, per tale frazione, in complessivi euro 9.402,00, per onorari, ed euro 524,00, per spese esenti, oltre rimborso forfettario del 15 % sul compenso, per spese generali, Iva e Cpa come per legge, dichiarandole compensate per il restante terzo.
Dichiara le spese processuali integralmente compensate tra le parti, per il resto.
Parma, 16/05/2025
Il Giudice Unico
Dott. Antonella Ioffredi