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Sentenza 11 giugno 2025
Sentenza 11 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 11/06/2025, n. 4729 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 4729 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2630/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
PRIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Serena Nicotra ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2630/2023 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. PARINI GIOVANNI con studio Parte_1 C.F._1 in VIA PRETORIO, 30 20013 MAGENTA
ATTORE contro
(C.F. ), in proprio Controparte_1 C.F._2
CONVENUTA
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CERRETTI Controparte_2 P.IVA_1
MATTEO, con studio in VIA MARIA TERESA, 4 20123 MILANO
TERZO CHIAMATO
CONCLUSIONI: Le parti hanno concluso come note scritte depositate telematicamente
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha convenuto in giudizio davanti a questo Parte_1
Tribunale l'avvocato chiedendo accertarsi la responsabilità professionale dell'avv. Controparte_1 CP_1
e la condanna della convenuta al risarcimento del danno subito dall'attore della somma di € 26.000,00, o
[...] in quell'altra maggiore o minore accertata in corso di causa.
L'attore ha dedotto:
- di essersi rivolto all'avv. nel corso dell'anno 2011 per essere assistito nella Controparte_1 controversia da intraprendere nei confronti della società SCHIEDEL s.r.l. sua datrice di lavoro, al fine di ottenere il pagamento del credito di € 28.541,00, corrispondente al compenso previsto nel contratto lavorativo di agenzia stipulato dall'attore con la società in questione;
pagina 1 di 9 - che in data 24.03.2011 l'avv. aveva inviato una prima missiva alla società datrice di Controparte_1 lavoro, con la quale richiedeva la documentazione attestante l'attività svolta dallo al fine di procedere Pt_1 con il conteggio delle residue provvigioni dovute, formalizzando la richiesta di pagamento del compenso pattuito per l'attività lavorativa affidata all'attore in qualità di agente, quantificata da contratto in €28.541,00;
- che, non avendo risolto in via stragiudiziale il contenzioso, l'avv. aveva prospettato all'attore CP_1 la necessità di instaurare un giudizio avanti il Giudice del Lavoro del Tribunale di Milano;
- che fra le parti era intercorsa copiosa corrispondenza relativa al contenzioso avanti il Tribunale di
Milano;
-che a fronte dell'invio da parte dell'attore di varie e-mail con documentazione e richieste di aggiornamento, la convenuta aveva fornito riscontri vaghi e sbrigativi, che comunque facevano intendere che la causa stesse procedendo;
- che nel corso del 2017 l'avv. aveva comunicato telefonicamente all'assistito che il contenzioso CP_1 non aveva avuto l'esito sperato e il sig. richiedeva una copia del provvedimento di mancato accoglimento Pt_1 della domanda proposta;
- che con raccomandata datata 23.06.2017, l'avv. aveva inviato all'attore la lettera iniziale di CP_1 messa in mora inviata e la risposta della società SCHIEDEL s.r.l. ma nulla in ordine al contenzioso avviato presso il Tribunale di Milano sebbene nella missiva riconoscesse di aver radicato un procedimento alla Sezione
Lavoro
- che in data 12.06.2018, l'attore aveva inviato formale comunicazione di revoca dell'incarico, rinnovando l'invito alla professionista di consegnare i documenti di causa, a cui seguiva nei mesi successivi l'invio di una PEC per sollecitare tale consegna;
- che in data 15.11.2021 veniva inviata comunicazione PEC alla compagnia Controparte_2 CP_2
al fine di richiedere la liquidazione del risarcimento dei danni subiti dal Sig. a seguito della
[...] Pt_1 responsabilità professionale della propria assicurata;
- che in data 15.09.2022 veniva inviato invito a procedere a negoziazione assistita per la risoluzione della controversia, a cui seguiva rifiuto da parte della professionista;
- che l'inerzia della professionista aveva determinato la prescrizione del credito lavorativo vantato dall'attore nei confronti della società SCHIEDEL s.r.l. nonchè la perdita della possibilità di conseguire un risultato positivo in via giudiziale;
- che tale inadempimento aveva cagionato all'attore un danno patrimoniale, quantificato in una somma non inferiore a € 26.000,00.
Si è costituita la convenuta che ha preliminarmente eccepito l'improcedibilità della domanda per il mancato esperimento della negoziazione assistita e per incompetenza del Tribunale di Milano.
Nel merito la convenuta ha dedotto:
- l'infondatezza delle domande attoree, dato il rispetto dei canoni della correttezza e diligenza professionale nello svolgimento del proprio operato;
pagina 2 di 9 - che l'attore non aveva rilasciato la procura alle liti per avviare azione legale avanti il Tribunale di Milano contro la SCHIEDEL s.r.l., con conseguente impossibilità di provare la responsabilità per mancata restituzione degli atti di causa;
- che tra le parti non era maio stato pattuito un possibile compenso e non era stato versato dall'attore alcun anticipo;
- che la tutela prestata era limitata a valutare la fondatezza e il possibile buon esito di vertenze da avviare nei confronti della SCHIEDEL s.r.l., che aveva receduto dal contratto di agenzia con coordinamento sottoscritto con il Sig. stesso;
Pt_1
- che la convenuta non aveva mai dichiarato di essere in attesa di una decisione circa una causa promossa avanti il Tribunale di Milano e le affermazioni contenute nei documenti prodotti da parte attrice non erano attinenti a una presunta vertenza patrocinata avanti detto tribunale, ma a quesiti e considerazioni che lo poneva, di Pt_1 continuo, telefonicamente al fine di convincere la sottoscritta ad assisterlo per intentare vertenze
contro
ED
s.r.l.
In via riconvenzionale la convenuta ha chiesto l'autorizzazione alla chiamata in causa della società
[...] per essere tenuta indenne dalle conseguenze dell'eventuale accoglimento della Controparte_2 domanda risarcitoria dell'attore.
Si è costituita la società che nel merito, si è associata alle difese svolte Controparte_2 dall'assicurata in ordine alla insussistenza di una condotta di inesatto adempimento, chiedendo il rigetto della domanda attorea.
La terza chiamata ha poi contestato il quantum della pretesa risarcitoria formulata dall'attore in quanto non risultavano specificati i criteri posti a base della quantificazione, nè era stato provato che un diverso ed effettivo comportamento dell'assicurata avrebbe portato ad un riconoscimento delle sue ragioni.
Inoltre, ha rilevato che l'attore aveva già ottenuto parte di quanto asseritamente a lui spettante mediante CP_2 il pagamento di complessivi €15.500,00, con conseguenza sussistenza di un eventuale residuo credito di
€13.041,00.
Con riferimento al rapporto di garanzia, la terza chiamata ha invocato l'applicazione dell'art. 1892 cod.civ. avendo la convenuta stipulato la polizza dopo la ricezione delle contestazioni del sig. e senza avere reso Pt_1 noto tali circostanze alla compagnia assicurativa.
La causa, all'esito del deposito delle memorie ex art. 183 comma 6 c.p.c., è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni e dopo la riassegnazione del fascicolo a questo giudice, è stata trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Per comodità espositiva si provvederà ad articolare la trattazione delle varie questioni dedotte in giudizio in paragrafi separati.
1. La materia del contendere.
pagina 3 di 9 L'attore ha chiesto accertarsi l'inadempimento della convenuta alle obbligazioni nascenti dal conferimento dell'incarico professionale in relazione al recupero del credito di € 26.000,00 relativo alla perdita di conseguire un risultato positivo in sede giudiziale.
In particolare, gli addebiti mossi all'avv. riguardano la condotta di omesso adempimento del mandato CP_1 difensivo, non avendo la stessa mai promosso la causa nei confronti della società SCHIEDEL s.r.l., così determinando la violazione dell'obbligo di informazione al cliente e la conseguente prescrizione del credito lavorativo.
Viene quindi in rilievo la responsabilità professionale dell'avvocato, cui si applicano le regole generali in tema di responsabilità contrattuale.
Come rilevato dal consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, la responsabilità dell'avvocato non può affermarsi per il solo fatto del suo non corretto adempimento dell'attività professionale, dovendosi accertare se l'evento produttivo del pregiudizio lamentato dal cliente sia riconducibile alla condotta del primo, se un danno vi sia stato effettivamente e se, ove questi avesse tenuto il comportamento dovuto, il suo assistito, alla stregua di criteri probabilistici, avrebbe conseguito il riconoscimento delle proprie ragioni (Cass.civ., sez. 3, 5 febbraio 2013 n.2638, Cass. civ.. sez. 3, 20 agosto 2015, n. 17016).
Ne deriva quindi che, oltre alla verifica in ordine alla sussistenza degli addebiti ascritti alla convenuta, si dovrà valutare se vi sia prova del danno e del nesso di causalità tra la condotta del professionista ed il risultato derivato al cliente.
2. Le eccezioni preliminari sollevate dalla convenuta: mancato esperimento della negoziazione
assistita e incompetenza del Tribunale di Milano
Come già rilevato nell'ordinanza del 25 ottobre 2023 tali eccezioni non sono fondate.
Da un lato con riferimento alla competenza, si ritiene applicabile il criterio del foro di residenza dell'attore, che, considerata la natura del contratto e la veste in cui ha agito in questa sede, va considerato consumatore.
Dall'altro lato, la documentazione prodotta comprava l'effettivo esperimento del procedimento di negoziazione assistita previsto dalla L.. n. 162/2014 che si è concluso negativamente.
3. Gli inadempimenti dedotti in giudizio e la valutazione del nesso causale con il danno
In via generale, si osserva che nelle prestazioni rese nell'esercizio di attività professionali, al professionista è richiesta la diligenza corrispondente alla natura dell'attività esercitata ai sensi dell'art. 1176 comma 2 cod.civ. vale a dire una diligenza qualificata dalla perizia e dall'impiego di strumenti tecnici adeguati al tipo di prestazione dovuta.
Con specifico riferimento agli avvocati, come precisato dalla Corte di Cassazione, tra i doveri di diligenza qualificata rientrano quelli di informare il cliente sulle conseguenze del compimento o del mancato compimento degli atti del processo, e, se del caso, a sollecitarlo nel compimento di essi ovvero, sussistendo le condizioni, a dissuaderlo della loro esecuzione (Cass.civ.,sez. 3, 20 novembre 2009 n. 24544, Cass.civ., sez. 3, 19 luglio
20219 n. 19520).
pagina 4 di 9 Venendo all'esame della fattispecie de quo, occorre valutare innanzitutto se la documentazione prodotta dal ricorrente sia sufficiente a far ritenere la sussistenza di un incarico professionale conferito dall'attore all'avv.
CP_1
Secondo la tesi della convenuta la domanda svolta dal ricorrente dovrebbe essere respinta per mancanza di prova del conferimento dell'incarico.
Tale tesi non appare fondata.
Il conferimento dell'incarico professionale non è soggetto a forma scritta per la sua validità o ai fini della prova del negozio, sicchè la conclusione del contratto può essere desunta una serie di elementi che portano a ritenere sussistente l'instaurazione di un rapporto per “facta concludentia”.
Nel caso in esame, sebbene non risulti agli atti una procura alle liti, le mail intercorse tra il ricorrente e l'avv. rappresentano prova della sussistenza di un incarico professionale conferito dal signor alla CP_1 Pt_1 professionista.
In particolare, vi è evidenza documentale, sulla base della corrispondenza prodotta, del fatto che l'avvocato aveva assunto l'incarico di gestire stragiudizialmente la vicenda. CP_1
Al riguardo si richiama innanzitutto la raccomandata inviata dalla convenuta alla SCHIEDEL s.r.l. del 24 marzo
2011 per conto del signor al fine di ricevere la “documentazione degli affari conclusi durante la vigenza Pt_1 del contratto, onde poter provvedere al calcolo delle provvigioni maturate”.
In secondo luogo, si reputano significative le e-mail inviate dalla professionista e segnatamente: la e-mail in data
16 maggio 2021, nella quale l'avv. comunicava: “non ci sono comunicazioni, a questo invio ultimatum CP_1 poi procederemo”; la e-mail quella in data 19 giugno 2011, nella quale la convenuta ha scritto“ Chiedo venia
Ciao al volo, ti comunico che sto procedendo con ED, i tempi non sono però così brevi …”; la e- Per_1 mail in data 05 dicembre14 nella quale la riferiva: “ Ciao sono in attesa di notizie da Milano...”; da CP_1 ultimo la e-mail in data 22 gennaio 2015 nella quale la convenuta comunicava “ ... Comunque da Milano non ho nuove…”.
Venendo poi alle censure mosse alla convenuta, nell'atto di citazione viene lamentata l'omissione da parte della professionista di ogni informazione circa l'attività dalla stessa svolta, nonché la mancata consegna della documentazione afferente alla propria pratica, una volta comunicata la revoca del mandato, così precludendo la possibilità al sig. di poter recuperare i propri crediti di lavoro, stante lo spirare dei termini Pt_1 di prescrizione degli stessi.
Orbene, il mancato assolvimento degli obblighi informativi incombenti sulla convenuta nei confronti del cliente, nonché la mancata conformità della sua condotta ai doveri di diligenza, correttezza e buona fede, si ricava dai seguenti dati:
- dalla mail del 19.06.2012 in cui l'avvocato comunica al sig. di stare “procedendo con Pt_1 Per_2
(doc. 18 attore);
- dalla mancata risposta alla mail del 18.06.2013 (doc. 5 convenuta), in cui l'attore chiede all'avv. CP_1 se ha iniziato “la procedura per la vertenza” e “che cifra chiediamo”;
pagina 5 di 9 - dalla mail del 4.12.2012 con cui l'attore chiede aggiornamenti all'avv. nonchè se siano stati in CP_1
Tribunale, e la mail di risposta del 5.12.2012 con cui l'avvocato precisa di essere “in attesa di notizie da
Milano”;
- dalla raccomandata datata 23.06.2017 con cui la convenuta ha prospettato come preferibile la introduzione di una causa di inadempimento contrattuale a differenza di quella inoltrata davanti al giudice del lavoro, così lasciando intendere di avere promosso un procedimento.
Tali comunicazioni, unitamente a quelle richiamate in precedenza, per il loro contenuto inequivoco, sono indicative del fatto che la convenuta avesse rappresentato all'attore di avere svolto un'attività professionale diretta all'accertamento del credito vantato nei confronti della società ED, lasciando intendere di avere addirittura promosso una vertenza davanti al giudice del lavoro a Milano e di avere incaricato un domiciliatario.
A fronte di ciò la convenuta non ha dato prova di avere reso corrette informazioni al cliente e delle ragioni che avrebbero determinato la mancata proposizione di qualsiasi iniziativa in questo lasso di tempo, nè ha formulato richieste istruttorie volte ad assolvere a tale onere probatorio sulla stessa incombente.
In particolare, non risulta provato che l'avv. avesse informato l'attore della necessità di rilascio della CP_1 procura alle liti per agire, ma tale circostanza appare per l'appunto smentita dal tenore della corrispondenza prodotta.
Risultano quindi violati i doveri informativi, così come i doveri di perizia e di diligenza nell'espletamento dell'incarico stragiudiziale, non avendo la parte proceduto ad inviare altri atti stragiudiziali interruttivi del termine di prescrizione.
Tale condotta, unitamente alla omessa consegna all'attore della documentazione afferente alla propria pratica, una volta comunicata la revoca del mandato, ha precluso all'attore di poter proseguire l'azione legale a tutela dei propri diritti.
4. La valutazione del danno e del nesso causale
Il mero fatto della riscontrata responsabilità contrattuale del legale non è sufficiente ai fini dell'accoglimento della domanda attorea, occorrendo la prova, a carico del cliente, del nesso causale tra l'inadempimento del legale e il danno subito, ossia che la condotta negligente abbia concretamente pregiudicato le possibilità di successo della causa.
La giurisprudenza di legittimità, con orientamento ormai consolidato, ha stabilito che la valutazione sull'esistenza di una colpa professionale deve essere compiuta, con un giudizio ex ante, sulla base di una valutazione prognostica della possibile utilità dell'iniziativa intrapresa o omessa, non potendo comunque l'avvocato garantirne l'esito favorevole. Si tratta di principio è stato affermato per lo più in relazione alla responsabilità omissiva, cioè quando si deve valutare la conseguenza dannosa, per il cliente, derivante da un'attività processuale che poteva essere compiuta e non è stata compiuta (v., tra le altre Cass.civ. 24 ottobre
2017, n. 25112, e le recenti ordinanze 19 gennaio 2024, n. 2109, e 6 settembre 2024, n. 24007).
Tale giudizio si svolge, seguendo le regole causali in materia di responsabilità civile, secondo il principio del più probabile che non, distinguendo fra l'omissione di condotte che, se tenute, sarebbero valse ad evitare l'evento pagina 6 di 9 dannoso, dall'omissione di condotte che, viceversa, avrebbero prodotto un vantaggio;
nel primo caso, l'evento dannoso si è effettivamente verificato, quale conseguenza dell'omissione, mentre nell'altra ipotesi si è in presenza di un danno da lucro cessante che deve costituire oggetto di un accertamento prognostico, dato che “il vantaggio patrimoniale che il danneggiato avrebbe tratto dalla condotta altrui, che invece è stata omessa, non si
è realmente verificato e non può essere empiricamente accertato” (così la citata sentenza n. 25112 del 2017, ripresa dalla successiva ordinanza 30 aprile 2018, n. 10320 e dalla sentenza del 11 novembre /2024, n. 29050.
Nel caso in esame, come si è detto, il comportamento omissivo tenuto dall'avv. ha comportato il CP_1 maturare del termine di prescrizione quinquennale dei crediti nascenti dal contratto lavorativo del sig. Pt_1
E' pacifico, infatti, che il rapporto di agenzia sia terminato in data 17.2.2011 ed è altresì consolidato orientamento giurisprudenziale quello secondo cui “in caso di cessazione del rapporto di lavoro, le indennità spettanti sono assoggettate alla prescrizione quinquennale ex art. 2948 c.c., n. 5 e non all'ordinario termine decennale, a prescindere dalla natura, retributiva o previdenziale, dell'indennità medesima, ovvero dal tipo di rapporto, subordinato o parasubordinato, in essere, in ragione dell'esigenza di evitare le difficoltà probatorie derivanti dall'eccessiva sopravvivenza dei diritti sorti nel momento della chiusura del rapporto” (Cass. n.
15798/2008; Cass. n. 16139/2018; Cass. n. 14062/2021).
Pertanto, in data 23.06.2017, quando la convenuta ha restituito gli atti al sig. ED, tali crediti si erano ormai prescritti.
Tuttavia, procedendo alla valutazione prognostica sulla fondatezza del credito rivendicato dall'attore, si rileva che la somma richiesta dall'attore a titolo di risarcimento del danno riguarda il pagamento del compenso per l'attività di coordinamento svolta dal sig. in favore della società SCHIEDEL s.r.l. così come previsto Pt_1 dalla clausola 1b del contratto (“quale corrispettivo per tale attività sarà corrisposto l'importo pari al 4% annuo del fatturato incassato relativo alle fatture emesse dalla data di decorrenza del presente contratto e proveniente dagli ordini promossi dagli agenti coordinati”- doc. 1 attore) e nella lettera inviata dalla SCHIEDEL s.r.l in data
23.9.2010, in cui la somma viene quantificata in € 28.541,00 (doc. 2 attore).
L'attore ha ricevuto il pagamento delle prime due rate, alle scadenze indicate all'interno della lettera, ovvero
€8.000 al 30.9.2010 e €7.500 al 30.12.2010 (doc. 2 attore).
Sebbene in sede di comparsa conclusionale l'attore sostenga che tali somme sarebbero state corrisposte a titolo di mere provvigioni sulle vendite, tale circostanza risulta smentita dalla e-mail inviata dallo stesso attore in data
21.6.2011, ove la parte ha scritto: “ti invio copia delle uniche due fatture emesse alla ED. Le fatture riportano la dicitura “provvigioni” ma in realtà si riferiscono alla parte fissa prestabilita dal contratto” (doc.
13 attore).
Pertanto, la pretesa risarcitoria ammonterebbe alla restante somma di €13.041,00.
Tuttavia, l'attore non ha fornito sufficienti elementi ai fini della prova della sussistenza di ragionevoli probabilità di accoglimento della domanda di accertamento di tale credito.
pagina 7 di 9 Occorre invero considerare che la revoca dell'incarico di coordinamento risale al 17 febbraio 2011 (v. doc. 6 attore) e che i compensi non percepiti riguardano le rate aventi scadenza successiva, ovvero 30 aprile 2011 e 30 agosto 2011.
La lettera relativa al riconoscimento dei compensi per il coordinamento fa riferimento ad un corrispettivo che copre il periodo dal 1 ottobre 2010 al 30 settembre 2011 e, in base a quanto previsto dalla clausola 1 b del contratto, sembra che tale compenso sia correlato all'effettivo svolgimento dell'attività di coordinamento.
Orbene, a fronte della revoca di tale incarico da parte della mandante nel febbraio 2011 non è quindi possibile affermare che l'attore a quella data avesse maturato anche il diritto a percepire i compensi previsti per le successive rate.
Va inoltre rilevato che l'attore, oltre alla corrispondenza intercorsa con l'avv. non ha fornito ulteriori CP_1 elementi utili ad individuare l'ammontare delle provvigioni maturate con la sua attività di coordinamento, non avendo emesso altre fatture, nè prodotto documenti relativi ad ordini procacciati e non avendo neppure formulato un ordine di esibizione presso la ED s.r.l. per acquisire tale documentazione.
In questo quadro la domanda risarcitoria svolta dall'attore va quindi rigettata, non potendosi affermare in base alle risultanze acquisite che la proposizione di un'azione avrebbe con giudizio di probabilità prevalente condotto all'accertamento del credito allegato.
5. La domanda di manleva nei confronti di Controparte_2
Il rigetto della domanda risarcitoria svolta dall'attore esonera dalla pronuncia su tale domanda.
Tuttavia, ai fini della regolamentazione delle spese, occorre valutare le eccezioni svolte dalla compagnia di assicurazione in relazione alla domanda di garanzia, per valutare se si sia in presenza di un autonomo motivo di infondatezza della chiamata.
Invero, la polizza in oggetto ha durata annuale, con validità dalle ore 24.00 del 30.4.2021 alle ore 24.00 del
30.4.2022 e all'art. 4 delle Condizioni Generali di Assicurazione prevede una clausola di “claims made” secondo cui: “l'assicurazione … è operante per fatti colposi, errori od omissioni, commessi anche prima della data di inizio del Periodo di Assicurazione, senza limiti di tempo, a condizione che la conseguente Richiesta di
Risarcimento sia per la prima volta presentata all'Assicurato, e da questi regolarmente denunciata agli
Assicurati, durante il Periodo di Assicurazione. Trascorsi 15 giorni dalla data in cui ha termine tale periodo, cessa ogni obbligo degli Assicuratori e nessuna Richiesta di Risarcimento potrà esser loro denunciata” (doc. 1 terza chiamata).
Appare priva di riscontro l'affermazione secondo cui l'assicurata avrebbe taciuto alla compagnia circostanze rilevanti ai fini della valutazione del rischio da assicurare ex art. 1892 c.c. e artt. 2 e 14.7 della polizza in atti, atteso che al momento della compilazione del modulo/questionario il 29/04/2021 (v. doc. 1 fascicolo terza chiamata) non vi era alcuna circostanza nota all'assicurata che potesse ingenerare il sospetto di una eventuale richiesta risarcitoria, per la prima volta avanzata con l'atto di citazione notificatogli in data 09/01/2023. La revoca del mandato e i vari solleciti da parte del sig. al fine di ottenere la documentazione utile per il Pt_1 proseguimento dell'azione legale, non costituivano richiesta idonea a fare presagire il futuro esperimento di una pagina 8 di 9 azione giudiziale fondata sull'inadempimento contrattuale. Anche la pec inviata alla professionista in data 24 maggio 2021 riguarda la richiesta di restituzione dei documenti e si limita a richiedere gli estremi della compagnia assicurativa per il caso “di eventuale responsabilità disciplinare”. Allo stesso modo, l'esposto del ricorrente presso l'Ordine degli Avvocati di Parma, avvenuto due anni prima dalla data di compilazione del modulo assicurativo da parte dell'avv. era finalizzato ad ottenere un provvedimento disciplinare nei CP_1 confronti della convenuta, non potendo considerarsi quale presagio di una futura azione giudiziale.
6. Le spese
In considerazione del fatto che nel giudizio si è accertata la parziale fondatezza delle doglianze dell'attore in ordine all' inadempimento della convenuta, e considerato quanto al rapporto di garanzia che non si rilevano elementi di manifesta infondatezza della domanda svolta nei confronti della terza chiamata, sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese di lite.
P.Q.M
.
Il Giudice, definitivamente pronunciando sulle domande svolte dalle parti, ogni altra istanza, eccezione e difesa rigettata, così provvede:
- rigetta la domanda di risarcimento danni svolta da nei confronti dell'avv. Parte_1 CP_1
[...]
- compensa integralmente tra le parti le spese del giudizio.
Milano, 10 giugno 2025
Il Giudice
dott. Serena Nicotra
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
PRIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Serena Nicotra ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2630/2023 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. PARINI GIOVANNI con studio Parte_1 C.F._1 in VIA PRETORIO, 30 20013 MAGENTA
ATTORE contro
(C.F. ), in proprio Controparte_1 C.F._2
CONVENUTA
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CERRETTI Controparte_2 P.IVA_1
MATTEO, con studio in VIA MARIA TERESA, 4 20123 MILANO
TERZO CHIAMATO
CONCLUSIONI: Le parti hanno concluso come note scritte depositate telematicamente
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha convenuto in giudizio davanti a questo Parte_1
Tribunale l'avvocato chiedendo accertarsi la responsabilità professionale dell'avv. Controparte_1 CP_1
e la condanna della convenuta al risarcimento del danno subito dall'attore della somma di € 26.000,00, o
[...] in quell'altra maggiore o minore accertata in corso di causa.
L'attore ha dedotto:
- di essersi rivolto all'avv. nel corso dell'anno 2011 per essere assistito nella Controparte_1 controversia da intraprendere nei confronti della società SCHIEDEL s.r.l. sua datrice di lavoro, al fine di ottenere il pagamento del credito di € 28.541,00, corrispondente al compenso previsto nel contratto lavorativo di agenzia stipulato dall'attore con la società in questione;
pagina 1 di 9 - che in data 24.03.2011 l'avv. aveva inviato una prima missiva alla società datrice di Controparte_1 lavoro, con la quale richiedeva la documentazione attestante l'attività svolta dallo al fine di procedere Pt_1 con il conteggio delle residue provvigioni dovute, formalizzando la richiesta di pagamento del compenso pattuito per l'attività lavorativa affidata all'attore in qualità di agente, quantificata da contratto in €28.541,00;
- che, non avendo risolto in via stragiudiziale il contenzioso, l'avv. aveva prospettato all'attore CP_1 la necessità di instaurare un giudizio avanti il Giudice del Lavoro del Tribunale di Milano;
- che fra le parti era intercorsa copiosa corrispondenza relativa al contenzioso avanti il Tribunale di
Milano;
-che a fronte dell'invio da parte dell'attore di varie e-mail con documentazione e richieste di aggiornamento, la convenuta aveva fornito riscontri vaghi e sbrigativi, che comunque facevano intendere che la causa stesse procedendo;
- che nel corso del 2017 l'avv. aveva comunicato telefonicamente all'assistito che il contenzioso CP_1 non aveva avuto l'esito sperato e il sig. richiedeva una copia del provvedimento di mancato accoglimento Pt_1 della domanda proposta;
- che con raccomandata datata 23.06.2017, l'avv. aveva inviato all'attore la lettera iniziale di CP_1 messa in mora inviata e la risposta della società SCHIEDEL s.r.l. ma nulla in ordine al contenzioso avviato presso il Tribunale di Milano sebbene nella missiva riconoscesse di aver radicato un procedimento alla Sezione
Lavoro
- che in data 12.06.2018, l'attore aveva inviato formale comunicazione di revoca dell'incarico, rinnovando l'invito alla professionista di consegnare i documenti di causa, a cui seguiva nei mesi successivi l'invio di una PEC per sollecitare tale consegna;
- che in data 15.11.2021 veniva inviata comunicazione PEC alla compagnia Controparte_2 CP_2
al fine di richiedere la liquidazione del risarcimento dei danni subiti dal Sig. a seguito della
[...] Pt_1 responsabilità professionale della propria assicurata;
- che in data 15.09.2022 veniva inviato invito a procedere a negoziazione assistita per la risoluzione della controversia, a cui seguiva rifiuto da parte della professionista;
- che l'inerzia della professionista aveva determinato la prescrizione del credito lavorativo vantato dall'attore nei confronti della società SCHIEDEL s.r.l. nonchè la perdita della possibilità di conseguire un risultato positivo in via giudiziale;
- che tale inadempimento aveva cagionato all'attore un danno patrimoniale, quantificato in una somma non inferiore a € 26.000,00.
Si è costituita la convenuta che ha preliminarmente eccepito l'improcedibilità della domanda per il mancato esperimento della negoziazione assistita e per incompetenza del Tribunale di Milano.
Nel merito la convenuta ha dedotto:
- l'infondatezza delle domande attoree, dato il rispetto dei canoni della correttezza e diligenza professionale nello svolgimento del proprio operato;
pagina 2 di 9 - che l'attore non aveva rilasciato la procura alle liti per avviare azione legale avanti il Tribunale di Milano contro la SCHIEDEL s.r.l., con conseguente impossibilità di provare la responsabilità per mancata restituzione degli atti di causa;
- che tra le parti non era maio stato pattuito un possibile compenso e non era stato versato dall'attore alcun anticipo;
- che la tutela prestata era limitata a valutare la fondatezza e il possibile buon esito di vertenze da avviare nei confronti della SCHIEDEL s.r.l., che aveva receduto dal contratto di agenzia con coordinamento sottoscritto con il Sig. stesso;
Pt_1
- che la convenuta non aveva mai dichiarato di essere in attesa di una decisione circa una causa promossa avanti il Tribunale di Milano e le affermazioni contenute nei documenti prodotti da parte attrice non erano attinenti a una presunta vertenza patrocinata avanti detto tribunale, ma a quesiti e considerazioni che lo poneva, di Pt_1 continuo, telefonicamente al fine di convincere la sottoscritta ad assisterlo per intentare vertenze
contro
ED
s.r.l.
In via riconvenzionale la convenuta ha chiesto l'autorizzazione alla chiamata in causa della società
[...] per essere tenuta indenne dalle conseguenze dell'eventuale accoglimento della Controparte_2 domanda risarcitoria dell'attore.
Si è costituita la società che nel merito, si è associata alle difese svolte Controparte_2 dall'assicurata in ordine alla insussistenza di una condotta di inesatto adempimento, chiedendo il rigetto della domanda attorea.
La terza chiamata ha poi contestato il quantum della pretesa risarcitoria formulata dall'attore in quanto non risultavano specificati i criteri posti a base della quantificazione, nè era stato provato che un diverso ed effettivo comportamento dell'assicurata avrebbe portato ad un riconoscimento delle sue ragioni.
Inoltre, ha rilevato che l'attore aveva già ottenuto parte di quanto asseritamente a lui spettante mediante CP_2 il pagamento di complessivi €15.500,00, con conseguenza sussistenza di un eventuale residuo credito di
€13.041,00.
Con riferimento al rapporto di garanzia, la terza chiamata ha invocato l'applicazione dell'art. 1892 cod.civ. avendo la convenuta stipulato la polizza dopo la ricezione delle contestazioni del sig. e senza avere reso Pt_1 noto tali circostanze alla compagnia assicurativa.
La causa, all'esito del deposito delle memorie ex art. 183 comma 6 c.p.c., è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni e dopo la riassegnazione del fascicolo a questo giudice, è stata trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Per comodità espositiva si provvederà ad articolare la trattazione delle varie questioni dedotte in giudizio in paragrafi separati.
1. La materia del contendere.
pagina 3 di 9 L'attore ha chiesto accertarsi l'inadempimento della convenuta alle obbligazioni nascenti dal conferimento dell'incarico professionale in relazione al recupero del credito di € 26.000,00 relativo alla perdita di conseguire un risultato positivo in sede giudiziale.
In particolare, gli addebiti mossi all'avv. riguardano la condotta di omesso adempimento del mandato CP_1 difensivo, non avendo la stessa mai promosso la causa nei confronti della società SCHIEDEL s.r.l., così determinando la violazione dell'obbligo di informazione al cliente e la conseguente prescrizione del credito lavorativo.
Viene quindi in rilievo la responsabilità professionale dell'avvocato, cui si applicano le regole generali in tema di responsabilità contrattuale.
Come rilevato dal consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, la responsabilità dell'avvocato non può affermarsi per il solo fatto del suo non corretto adempimento dell'attività professionale, dovendosi accertare se l'evento produttivo del pregiudizio lamentato dal cliente sia riconducibile alla condotta del primo, se un danno vi sia stato effettivamente e se, ove questi avesse tenuto il comportamento dovuto, il suo assistito, alla stregua di criteri probabilistici, avrebbe conseguito il riconoscimento delle proprie ragioni (Cass.civ., sez. 3, 5 febbraio 2013 n.2638, Cass. civ.. sez. 3, 20 agosto 2015, n. 17016).
Ne deriva quindi che, oltre alla verifica in ordine alla sussistenza degli addebiti ascritti alla convenuta, si dovrà valutare se vi sia prova del danno e del nesso di causalità tra la condotta del professionista ed il risultato derivato al cliente.
2. Le eccezioni preliminari sollevate dalla convenuta: mancato esperimento della negoziazione
assistita e incompetenza del Tribunale di Milano
Come già rilevato nell'ordinanza del 25 ottobre 2023 tali eccezioni non sono fondate.
Da un lato con riferimento alla competenza, si ritiene applicabile il criterio del foro di residenza dell'attore, che, considerata la natura del contratto e la veste in cui ha agito in questa sede, va considerato consumatore.
Dall'altro lato, la documentazione prodotta comprava l'effettivo esperimento del procedimento di negoziazione assistita previsto dalla L.. n. 162/2014 che si è concluso negativamente.
3. Gli inadempimenti dedotti in giudizio e la valutazione del nesso causale con il danno
In via generale, si osserva che nelle prestazioni rese nell'esercizio di attività professionali, al professionista è richiesta la diligenza corrispondente alla natura dell'attività esercitata ai sensi dell'art. 1176 comma 2 cod.civ. vale a dire una diligenza qualificata dalla perizia e dall'impiego di strumenti tecnici adeguati al tipo di prestazione dovuta.
Con specifico riferimento agli avvocati, come precisato dalla Corte di Cassazione, tra i doveri di diligenza qualificata rientrano quelli di informare il cliente sulle conseguenze del compimento o del mancato compimento degli atti del processo, e, se del caso, a sollecitarlo nel compimento di essi ovvero, sussistendo le condizioni, a dissuaderlo della loro esecuzione (Cass.civ.,sez. 3, 20 novembre 2009 n. 24544, Cass.civ., sez. 3, 19 luglio
20219 n. 19520).
pagina 4 di 9 Venendo all'esame della fattispecie de quo, occorre valutare innanzitutto se la documentazione prodotta dal ricorrente sia sufficiente a far ritenere la sussistenza di un incarico professionale conferito dall'attore all'avv.
CP_1
Secondo la tesi della convenuta la domanda svolta dal ricorrente dovrebbe essere respinta per mancanza di prova del conferimento dell'incarico.
Tale tesi non appare fondata.
Il conferimento dell'incarico professionale non è soggetto a forma scritta per la sua validità o ai fini della prova del negozio, sicchè la conclusione del contratto può essere desunta una serie di elementi che portano a ritenere sussistente l'instaurazione di un rapporto per “facta concludentia”.
Nel caso in esame, sebbene non risulti agli atti una procura alle liti, le mail intercorse tra il ricorrente e l'avv. rappresentano prova della sussistenza di un incarico professionale conferito dal signor alla CP_1 Pt_1 professionista.
In particolare, vi è evidenza documentale, sulla base della corrispondenza prodotta, del fatto che l'avvocato aveva assunto l'incarico di gestire stragiudizialmente la vicenda. CP_1
Al riguardo si richiama innanzitutto la raccomandata inviata dalla convenuta alla SCHIEDEL s.r.l. del 24 marzo
2011 per conto del signor al fine di ricevere la “documentazione degli affari conclusi durante la vigenza Pt_1 del contratto, onde poter provvedere al calcolo delle provvigioni maturate”.
In secondo luogo, si reputano significative le e-mail inviate dalla professionista e segnatamente: la e-mail in data
16 maggio 2021, nella quale l'avv. comunicava: “non ci sono comunicazioni, a questo invio ultimatum CP_1 poi procederemo”; la e-mail quella in data 19 giugno 2011, nella quale la convenuta ha scritto“ Chiedo venia
Ciao al volo, ti comunico che sto procedendo con ED, i tempi non sono però così brevi …”; la e- Per_1 mail in data 05 dicembre14 nella quale la riferiva: “ Ciao sono in attesa di notizie da Milano...”; da CP_1 ultimo la e-mail in data 22 gennaio 2015 nella quale la convenuta comunicava “ ... Comunque da Milano non ho nuove…”.
Venendo poi alle censure mosse alla convenuta, nell'atto di citazione viene lamentata l'omissione da parte della professionista di ogni informazione circa l'attività dalla stessa svolta, nonché la mancata consegna della documentazione afferente alla propria pratica, una volta comunicata la revoca del mandato, così precludendo la possibilità al sig. di poter recuperare i propri crediti di lavoro, stante lo spirare dei termini Pt_1 di prescrizione degli stessi.
Orbene, il mancato assolvimento degli obblighi informativi incombenti sulla convenuta nei confronti del cliente, nonché la mancata conformità della sua condotta ai doveri di diligenza, correttezza e buona fede, si ricava dai seguenti dati:
- dalla mail del 19.06.2012 in cui l'avvocato comunica al sig. di stare “procedendo con Pt_1 Per_2
(doc. 18 attore);
- dalla mancata risposta alla mail del 18.06.2013 (doc. 5 convenuta), in cui l'attore chiede all'avv. CP_1 se ha iniziato “la procedura per la vertenza” e “che cifra chiediamo”;
pagina 5 di 9 - dalla mail del 4.12.2012 con cui l'attore chiede aggiornamenti all'avv. nonchè se siano stati in CP_1
Tribunale, e la mail di risposta del 5.12.2012 con cui l'avvocato precisa di essere “in attesa di notizie da
Milano”;
- dalla raccomandata datata 23.06.2017 con cui la convenuta ha prospettato come preferibile la introduzione di una causa di inadempimento contrattuale a differenza di quella inoltrata davanti al giudice del lavoro, così lasciando intendere di avere promosso un procedimento.
Tali comunicazioni, unitamente a quelle richiamate in precedenza, per il loro contenuto inequivoco, sono indicative del fatto che la convenuta avesse rappresentato all'attore di avere svolto un'attività professionale diretta all'accertamento del credito vantato nei confronti della società ED, lasciando intendere di avere addirittura promosso una vertenza davanti al giudice del lavoro a Milano e di avere incaricato un domiciliatario.
A fronte di ciò la convenuta non ha dato prova di avere reso corrette informazioni al cliente e delle ragioni che avrebbero determinato la mancata proposizione di qualsiasi iniziativa in questo lasso di tempo, nè ha formulato richieste istruttorie volte ad assolvere a tale onere probatorio sulla stessa incombente.
In particolare, non risulta provato che l'avv. avesse informato l'attore della necessità di rilascio della CP_1 procura alle liti per agire, ma tale circostanza appare per l'appunto smentita dal tenore della corrispondenza prodotta.
Risultano quindi violati i doveri informativi, così come i doveri di perizia e di diligenza nell'espletamento dell'incarico stragiudiziale, non avendo la parte proceduto ad inviare altri atti stragiudiziali interruttivi del termine di prescrizione.
Tale condotta, unitamente alla omessa consegna all'attore della documentazione afferente alla propria pratica, una volta comunicata la revoca del mandato, ha precluso all'attore di poter proseguire l'azione legale a tutela dei propri diritti.
4. La valutazione del danno e del nesso causale
Il mero fatto della riscontrata responsabilità contrattuale del legale non è sufficiente ai fini dell'accoglimento della domanda attorea, occorrendo la prova, a carico del cliente, del nesso causale tra l'inadempimento del legale e il danno subito, ossia che la condotta negligente abbia concretamente pregiudicato le possibilità di successo della causa.
La giurisprudenza di legittimità, con orientamento ormai consolidato, ha stabilito che la valutazione sull'esistenza di una colpa professionale deve essere compiuta, con un giudizio ex ante, sulla base di una valutazione prognostica della possibile utilità dell'iniziativa intrapresa o omessa, non potendo comunque l'avvocato garantirne l'esito favorevole. Si tratta di principio è stato affermato per lo più in relazione alla responsabilità omissiva, cioè quando si deve valutare la conseguenza dannosa, per il cliente, derivante da un'attività processuale che poteva essere compiuta e non è stata compiuta (v., tra le altre Cass.civ. 24 ottobre
2017, n. 25112, e le recenti ordinanze 19 gennaio 2024, n. 2109, e 6 settembre 2024, n. 24007).
Tale giudizio si svolge, seguendo le regole causali in materia di responsabilità civile, secondo il principio del più probabile che non, distinguendo fra l'omissione di condotte che, se tenute, sarebbero valse ad evitare l'evento pagina 6 di 9 dannoso, dall'omissione di condotte che, viceversa, avrebbero prodotto un vantaggio;
nel primo caso, l'evento dannoso si è effettivamente verificato, quale conseguenza dell'omissione, mentre nell'altra ipotesi si è in presenza di un danno da lucro cessante che deve costituire oggetto di un accertamento prognostico, dato che “il vantaggio patrimoniale che il danneggiato avrebbe tratto dalla condotta altrui, che invece è stata omessa, non si
è realmente verificato e non può essere empiricamente accertato” (così la citata sentenza n. 25112 del 2017, ripresa dalla successiva ordinanza 30 aprile 2018, n. 10320 e dalla sentenza del 11 novembre /2024, n. 29050.
Nel caso in esame, come si è detto, il comportamento omissivo tenuto dall'avv. ha comportato il CP_1 maturare del termine di prescrizione quinquennale dei crediti nascenti dal contratto lavorativo del sig. Pt_1
E' pacifico, infatti, che il rapporto di agenzia sia terminato in data 17.2.2011 ed è altresì consolidato orientamento giurisprudenziale quello secondo cui “in caso di cessazione del rapporto di lavoro, le indennità spettanti sono assoggettate alla prescrizione quinquennale ex art. 2948 c.c., n. 5 e non all'ordinario termine decennale, a prescindere dalla natura, retributiva o previdenziale, dell'indennità medesima, ovvero dal tipo di rapporto, subordinato o parasubordinato, in essere, in ragione dell'esigenza di evitare le difficoltà probatorie derivanti dall'eccessiva sopravvivenza dei diritti sorti nel momento della chiusura del rapporto” (Cass. n.
15798/2008; Cass. n. 16139/2018; Cass. n. 14062/2021).
Pertanto, in data 23.06.2017, quando la convenuta ha restituito gli atti al sig. ED, tali crediti si erano ormai prescritti.
Tuttavia, procedendo alla valutazione prognostica sulla fondatezza del credito rivendicato dall'attore, si rileva che la somma richiesta dall'attore a titolo di risarcimento del danno riguarda il pagamento del compenso per l'attività di coordinamento svolta dal sig. in favore della società SCHIEDEL s.r.l. così come previsto Pt_1 dalla clausola 1b del contratto (“quale corrispettivo per tale attività sarà corrisposto l'importo pari al 4% annuo del fatturato incassato relativo alle fatture emesse dalla data di decorrenza del presente contratto e proveniente dagli ordini promossi dagli agenti coordinati”- doc. 1 attore) e nella lettera inviata dalla SCHIEDEL s.r.l in data
23.9.2010, in cui la somma viene quantificata in € 28.541,00 (doc. 2 attore).
L'attore ha ricevuto il pagamento delle prime due rate, alle scadenze indicate all'interno della lettera, ovvero
€8.000 al 30.9.2010 e €7.500 al 30.12.2010 (doc. 2 attore).
Sebbene in sede di comparsa conclusionale l'attore sostenga che tali somme sarebbero state corrisposte a titolo di mere provvigioni sulle vendite, tale circostanza risulta smentita dalla e-mail inviata dallo stesso attore in data
21.6.2011, ove la parte ha scritto: “ti invio copia delle uniche due fatture emesse alla ED. Le fatture riportano la dicitura “provvigioni” ma in realtà si riferiscono alla parte fissa prestabilita dal contratto” (doc.
13 attore).
Pertanto, la pretesa risarcitoria ammonterebbe alla restante somma di €13.041,00.
Tuttavia, l'attore non ha fornito sufficienti elementi ai fini della prova della sussistenza di ragionevoli probabilità di accoglimento della domanda di accertamento di tale credito.
pagina 7 di 9 Occorre invero considerare che la revoca dell'incarico di coordinamento risale al 17 febbraio 2011 (v. doc. 6 attore) e che i compensi non percepiti riguardano le rate aventi scadenza successiva, ovvero 30 aprile 2011 e 30 agosto 2011.
La lettera relativa al riconoscimento dei compensi per il coordinamento fa riferimento ad un corrispettivo che copre il periodo dal 1 ottobre 2010 al 30 settembre 2011 e, in base a quanto previsto dalla clausola 1 b del contratto, sembra che tale compenso sia correlato all'effettivo svolgimento dell'attività di coordinamento.
Orbene, a fronte della revoca di tale incarico da parte della mandante nel febbraio 2011 non è quindi possibile affermare che l'attore a quella data avesse maturato anche il diritto a percepire i compensi previsti per le successive rate.
Va inoltre rilevato che l'attore, oltre alla corrispondenza intercorsa con l'avv. non ha fornito ulteriori CP_1 elementi utili ad individuare l'ammontare delle provvigioni maturate con la sua attività di coordinamento, non avendo emesso altre fatture, nè prodotto documenti relativi ad ordini procacciati e non avendo neppure formulato un ordine di esibizione presso la ED s.r.l. per acquisire tale documentazione.
In questo quadro la domanda risarcitoria svolta dall'attore va quindi rigettata, non potendosi affermare in base alle risultanze acquisite che la proposizione di un'azione avrebbe con giudizio di probabilità prevalente condotto all'accertamento del credito allegato.
5. La domanda di manleva nei confronti di Controparte_2
Il rigetto della domanda risarcitoria svolta dall'attore esonera dalla pronuncia su tale domanda.
Tuttavia, ai fini della regolamentazione delle spese, occorre valutare le eccezioni svolte dalla compagnia di assicurazione in relazione alla domanda di garanzia, per valutare se si sia in presenza di un autonomo motivo di infondatezza della chiamata.
Invero, la polizza in oggetto ha durata annuale, con validità dalle ore 24.00 del 30.4.2021 alle ore 24.00 del
30.4.2022 e all'art. 4 delle Condizioni Generali di Assicurazione prevede una clausola di “claims made” secondo cui: “l'assicurazione … è operante per fatti colposi, errori od omissioni, commessi anche prima della data di inizio del Periodo di Assicurazione, senza limiti di tempo, a condizione che la conseguente Richiesta di
Risarcimento sia per la prima volta presentata all'Assicurato, e da questi regolarmente denunciata agli
Assicurati, durante il Periodo di Assicurazione. Trascorsi 15 giorni dalla data in cui ha termine tale periodo, cessa ogni obbligo degli Assicuratori e nessuna Richiesta di Risarcimento potrà esser loro denunciata” (doc. 1 terza chiamata).
Appare priva di riscontro l'affermazione secondo cui l'assicurata avrebbe taciuto alla compagnia circostanze rilevanti ai fini della valutazione del rischio da assicurare ex art. 1892 c.c. e artt. 2 e 14.7 della polizza in atti, atteso che al momento della compilazione del modulo/questionario il 29/04/2021 (v. doc. 1 fascicolo terza chiamata) non vi era alcuna circostanza nota all'assicurata che potesse ingenerare il sospetto di una eventuale richiesta risarcitoria, per la prima volta avanzata con l'atto di citazione notificatogli in data 09/01/2023. La revoca del mandato e i vari solleciti da parte del sig. al fine di ottenere la documentazione utile per il Pt_1 proseguimento dell'azione legale, non costituivano richiesta idonea a fare presagire il futuro esperimento di una pagina 8 di 9 azione giudiziale fondata sull'inadempimento contrattuale. Anche la pec inviata alla professionista in data 24 maggio 2021 riguarda la richiesta di restituzione dei documenti e si limita a richiedere gli estremi della compagnia assicurativa per il caso “di eventuale responsabilità disciplinare”. Allo stesso modo, l'esposto del ricorrente presso l'Ordine degli Avvocati di Parma, avvenuto due anni prima dalla data di compilazione del modulo assicurativo da parte dell'avv. era finalizzato ad ottenere un provvedimento disciplinare nei CP_1 confronti della convenuta, non potendo considerarsi quale presagio di una futura azione giudiziale.
6. Le spese
In considerazione del fatto che nel giudizio si è accertata la parziale fondatezza delle doglianze dell'attore in ordine all' inadempimento della convenuta, e considerato quanto al rapporto di garanzia che non si rilevano elementi di manifesta infondatezza della domanda svolta nei confronti della terza chiamata, sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese di lite.
P.Q.M
.
Il Giudice, definitivamente pronunciando sulle domande svolte dalle parti, ogni altra istanza, eccezione e difesa rigettata, così provvede:
- rigetta la domanda di risarcimento danni svolta da nei confronti dell'avv. Parte_1 CP_1
[...]
- compensa integralmente tra le parti le spese del giudizio.
Milano, 10 giugno 2025
Il Giudice
dott. Serena Nicotra
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