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Sentenza 22 gennaio 2025
Sentenza 22 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 22/01/2025, n. 119 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 119 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA D'IMPRESA
La Corte d'Appello di Venezia, riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
dott.ssa Gabriella Zanon Presidente relatore dott. Alessandro Rizzieri Consigliere dott. Luca Marani Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al ruolo il 27 gennaio 2021, promossa con atto di citazione da
(C.F. e P.IVA: ), con Parte_1 P.IVA_1
sede in Vicenza, Galleria Pozzo Rosso, n. 13, in persona del legale rappresentante pro tempore,
C.F. e P.IVA: ), con sede in Vicenza, Galleria Pozzo Parte_2 P.IVA_2
Rosso, n. 13, in persona del legale rappresentante pro tempore,
(C.F. ), nato a [...], l'11 Parte_3 C.F._1
agosto 1953, e residente in [...], Contrà Do Rode, n. 7,
1 tutti rappresentati e difesi dagli avv.ti Claudio Consolo, Marcello Stella e Andrea
Bertuzzo; appellanti contro
Controparte_1
(C.F. ), con sede in Montebelluna (TV), via
[...] P.IVA_3
Feltrina Sud, n. 250, in persona dei commissari liquidatori , Controparte_2
e , rappresentata e difesa dagli avv.ti Controparte_3 CP_4
Giuseppe Mercanti e Cristina Biglia;
appellata
Oggetto: Appello avverso la sentenza n. 950/2020 emessa in data 12 giugno
2020 e pubblicata in data 24 giugno 2020 resa nelle cause riunite n. 10001/2017
R.G. e n. 10428/2017 R.G., riunite a loro volta nelle cause n. 10002/2017 R.G.
e n. 10430/2017 R.G., avanti al Tribunale di Venezia - Sezione Specializzata in materia di Impresa.
CONCLUSIONI
- per parte appellante: rigettare l'appello incidentale di in quanto Parte_4
inammissibile e comunque infondato e, per l'effetto, confermare la sentenza n.
950/2020 del Tribunale di Venezia – Sez. Spec. Imprese pubblicata in data 24 giugno 2020, nel capo in cui, in accoglimento delle domande degli attori, ha dichiarato la nullità dell'acquisto di n. 16.667 azioni di , per euro CP_1
600.012, effettuato in data 4/8/2014 da;
Parte_1
2 accogliere l'appello principale e, in parziale riforma dell'impugnata sentenza, accertare e dichiarare la nullità dei rapporti negoziali tra e CP_1
consistenti nell'acquisto di azioni proprie di e nei Parte_1 CP_1
collegati contratti di finanziamento illecitamente erogati dalla Banca stessa, e, per
l'effetto, accertare e dichiarare la nullità o comunque la inefficacia anche delle relative garanzie fideiussorie rilasciate da e dal dott. contratti tutti Pt_2 Pt_3
meglio individuati in narrativa, e dichiarare la inesistenza del credito azionato da
nei confronti dei deducenti. CP_1
Con spese, spese generali e compensi professionali integralmente rifusi.
- per parte appellata:
1. In via pregiudiziale.
1.1 Dichiararsi rinunciate ex art. 346 c.p.c. le domande e le istanze svolte in primo grado da e il Signor e non Parte_1 Parte_2 Pt_3
espressamente riproposte in sede di appello dalla difesa avversaria e, pertanto, oggetto di acquiescenza, nonché dichiararsi passati in giudicato i relativi capi della sentenza n. 950/2020 del Tribunale di Venezia – Sez. Impresa, che non sono stati espressamente impugnati.
1.2 Dichiararsi inammissibili ai sensi dell'art. 345 c.p.c. le domande e/o eccezioni nuove proposte dagli appellanti nell'atto di appello per i motivi esposti in atti.
1.3 Rigettarsi la richiesta avversaria di riunione tra il presente giudizio con quello pendente avanti la Corte d'Appello di Venezia n. R.G. 3013/2019.
2. In via principale
3 Rigettarsi, per i motivi esposti in atti, l'appello principale avversario, in quanto inammissibile ed infondato in fatto ed in diritto e, per l'effetto, rigettarsi le domande tutte proposte da , il sig. e Parte_1 Pt_3 Parte_2
nei confronti di in quanto inammissibili ed infondate in fatto Parte_4
e in diritto, e confermare parzialmente la sentenza n. 950/2020 del Tribunale di
Venezia – Sez. Spec. Imprese pubblicata in data 24 giugno 2020.
3. In via incidentale
In accoglimento dei motivi di impugnazione svolti al paragrafo V della comparsa di costituzione e riposta del 4.5.2021 (con specifico riferimento ai motivi sub V.1-
V.3 – V.
3 -V.4, anche in via condizionata), riformarsi parzialmente la sentenza del
Tribunale di Venezia – Sez. Imprese n. 950/2020 pubblicata in data 24 giugno 2020
e, conseguentemente, rigettarsi tutte le domande proposte da Parte_1
, il sig. e nei confronti di in
[...] Pt_3 Parte_2 Parte_4
quanto improcedibili, inammissibili ed infondate in fatto e in diritto.
4. In ogni caso.
Con vittoria di spese e competenze di causa di entrambi i gradi di giudizio, oltre accessori.
5. In via istruttoria.
Ci si oppone all'ammissione delle prove per testi e per interrogatorio formale per le ragioni dedotte al paragrafo sub IV.2 della comparsa di costituzione e riposta del 4.5.2021. Si richiamano altresì le istanze istruttorie nonché i rilievi svolti in primo grado da parte appellata.
4 Motivi della decisione
In fatto
Con ricorso del 23 marzo 2016, n. 2659/2016 R.G., avanti al Tribunale di Treviso,
dichiaratasi creditrice dell'importo di euro 17.666.187,62 nei CP_1
confronti di , chiedeva di ingiungere alla predetta Parte_1
quale debitrice principale nonché a e a quali Parte_3 Parte_2
fideiussori, di pagare immediatamente e senza dilazione alla Banca, rispettivamente, gli importi di euro 6.000.000,00, euro 3.000.000,00 ed euro
5.700.000,00.
A sostegno del ricorso esponeva di essere creditrice del complessivo CP_1
importo di euro 17.666.187,62 nei confronti di Ge.Do.San. s.p.a., di cui euro
12.140,52 quale saldo negativo del conto corrente n. 262721 acceso dalla società presso la Banca in data 23.7.2007 ed euro 17.654.102,02 a titolo di debito residuo e interessi relativi al contratto di finanziamento a revoca n. 70/400842, sottoscritto dalla predetta società con la Banca in data 14.6.2013 (v. docc. nn. 10 e 11 del fascicolo monitorio).
Il Tribunale di Treviso emetteva il decreto n. 2471/2016 del 22 giugno 2016, ingiungendo i pagamenti richiesti, con richiesta di provvisoria esecutività ex art. 642 c.p.c. solo nei confronti della debitrice principale.
Con ricorso del 26 maggio 2016, n. 5009/2016 R.G. avanti al Tribunale di Treviso, agiva in via monitoria nei confronti di e del suo garante CP_1 Pt_2 Pt_3
dichiarandosi creditrice dell'importo di euro 2.673.181,47 in forza dei due contratti
5 di apertura di credito conclusi tra il luglio del 2014 e il maggio del 2015; il
Tribunale emetteva decreto ingiuntivo non esecutivo n. 2151/2016 del 31 maggio
2016 nei confronti di e di Pt_2 Pt_3
e proponevano tempestive opposizioni avverso i due Parte_1 Pt_2 Pt_3
decreti ingiuntivi (rispettivamente n. 9022/2016 R.G. per quanto riguarda il giudizio di opposizione promosso da e e n. 8102/2016 Parte_1 Pt_2 Pt_3
R.G. per quanto riguarda il giudizio di opposizione promosso da e , Pt_2 Pt_3
chiedendone la revoca e, in via riconvenzionale, impugnavano i contratti di finanziamento e di garanzia stipulati con per farne accertare la CP_1
nullità/simulazione per violazione dell'art. 2358 c.c..
Con gli atti di citazione in opposizione allegava di aver stipulato con Parte_1
una serie di contratti di finanziamento e di aver acquistato azioni e CP_1
obbligazioni della stessa personalmente o per il tramite di una sua CP_1
controllata; in particolare deduceva di avere ottenuto da in data 9 CP_1
agosto 2007, un finanziamento di euro 14.000.000 e che in data 29 novembre 2007 la sua controllata Morgagni s.p.a. aveva acquistato 35.000 obbligazioni di CP_1
per un controvalore di euro 3.500.000.
[...]
L'attrice esponeva che, essendo suo interesse incrementare la propria partecipazione in M.I.F.I. s.r.l. (già Morgagni s.p.a.) acquistando 2.026.887 azioni al prezzo di euro 6.180.198, a tal fine si era rivolta a per ottenere un CP_1
finanziamento, ottenendo l'assenso alla concessione, a condizione che Morgagni
s.p.a., di cui era legale rappresentante, si fosse impegnata all'acquisto di Pt_3
6 quote del fondo Arca (di cui era collocatrice) e di obbligazioni CP_1
emesse dalla stessa CP_1
Nel marzo 2009, venuto a scadenza il primo finanziamento, aveva CP_1
addebitato sul conto corrente n. 262721 intestato a l'intero importo di Parte_1
cui pretendeva il rimborso, portando il conto corrente a un saldo passivo di svariati milioni di euro.
A fine settembre 2009, si era dichiarata disposta a concedere a CP_1
un nuovo finanziamento a revoca per l'importo complessivo di euro Parte_1
12.000.000, finalizzato all'acquistato di ulteriori azioni proprie della Banca;
conseguentemente, in data 30 settembre 2009 sottoscriveva un ordine di acquisto di 100.000 azioni proprie di al prezzo di euro 37,00 ciascuna, per un CP_1
controvalore di euro 3.700.000 ed in data 9 ottobre 2009 stipulava il finanziamento a revoca dell'importo di euro 12.000.000.
Deduceva altresì di avere chiesto a nel mese di agosto 2010, un CP_1
finanziamento di euro 1.000.000 per proprie esigenze imprenditoriali, ad erogare il quale la Banca si era dichiarata disponibile, a condizione che la società acquistasse ulteriori azioni proprie per un controvalore complessivo di euro 3.500.000; quindi, in data 30 dicembre 2010, aveva acquistato 91.500 azioni di al CP_1
prezzo di euro 38,25 ciascuna, per un controvalore complessivo di euro 3.500.000.
Nel mese di luglio 2012 veniva erogato un terzo finanziamento destinato all'acquisto di azioni con cui acquistava ulteriori 86.950 azioni, al Parte_1
prezzo di euro 40,25 ciascuna, per un controvalore complessivo di euro 3.500.000.
7 In data 14 giugno 2013, venendo a scadenza i tre precedenti affidamenti a revoca
(quello da 12 milioni dell'ottobre 2009; quello da 1 milione del settembre 2010; quello da 3 milioni del luglio 2012) stipulava un nuovo contratto di finanziamento a revoca dell'importo di euro 16.600.000 con durata 26 mesi.
Nel mese di maggio 2014 subiva un pignoramento immobiliare da Parte_1
parte di sua creditrice per l'importo di euro 545.473,61; CP_5 CP_1
si era offerta di finanziarla ulteriormente per liberarla dai debiti verso terzi, temendo che le sue azioni potessero venir assegnate a terzi creditori. Il finanziamento aveva luogo indirettamente, tramite l'erogazione dei fondi a Pt_2
con l'accordo che questa avrebbe dovuto poi trasferirli a che, a sua
[...] Pt_3
volta, li avrebbe girati a Parte_1
oltre ai fondi necessari ad estinguere i debiti di aveva CP_1 Parte_1
erogato anche l'ulteriore finanziamento di euro 600.000 affinché quest'ultima potesse sottoscrivere altrettante azioni di nuova emissione nell'ambito dell'aumento di capitale deliberato da CP_1
Il Tribunale di Treviso, con ordinanze del 21 giugno 2017, disponeva, in entrambe le cause, la separazione delle domande riconvenzionali delle parti opponenti, con assegnazione dei termini per la riassunzione del giudizio.
La causa riassunta da e con ricorso ex art. 303 c.p.c. ed Parte_1 Pt_2 Pt_3
iscritta al n. 10001/2017 R.G. veniva riunita all'identica causa proposta dai medesimi con atto di citazione, iscritta al n. 10428/2017 R.G., con il quale chiamavano in causa anche . La causa riassunta da e dal Controparte_6 Pt_2
con ricorso ex art. 303 c.p.c. iscritta al n. 10002/2017 R.G. veniva riunita Pt_3
8 alla identica causa proposta dai medesimi con atto di citazione, iscritta al n.
10430/2017 R.G., con il quale chiamavano in causa anche la predetta banca.
Con ordinanza del 14 marzo 2019 veniva disposta la riunione del procedimento n.
10002/2017 R.G. al procedimento n. 10001/2017 R.G.
Con sentenza n. 950/2020 del 12 giugno 2020, il Tribunale di Venezia, Sezione specializzata in materia di impresa, ha rigettato le eccezioni in rito sollevate da ed accolto parzialmente nel merito le domande degli odierni CP_1
appellanti, così decidendo:
“1) rigetta comunque le domande proposte nei confronti di , nulla Controparte_6
sulle spese;
2) dichiara, fra le parti costituite, la nullità dell'acquisto di euro 16.667 azioni di
, per euro 600.012, fatto in data 4/8/2014 da CP_1 Parte_1
;
[...]
3) dichiara, fra le parti costituite, la nullità, per l' importo corrispondente a quanto al punto 1), del contratto di apertura di credito su conto corrente n. 620561 concesso in data 24-28/7/2014 da a CP_1 Parte_2
4) rigetta, per la restante parte, fra le parti costituite, le domande volte a fare dichiarare la simulazione assoluta o la nullità o inefficacia dei finanziamenti e acquisti azionari numerati 1,2,3, nella parte motiva, e della parte del finanziamento a revoca di capitali euro 16.600.000 concesso a a CP_1
in data 14/6/2013, e ciò limitatamente alla parte Parte_1 Parte_1
che eccede l'importo di euro 6.000.000,00 rimasta oggetto della causa già
9 incardinata avanti il Tribunale di Treviso al n. 9022/2016 (in opposizione a decreto ingiuntivo 2476/2016 r.g.);
5) dichiara, fra le parti costituite, inammissibili o improcedibili, per quanto spiegato in motivazione, le restanti domande delle parti attrici/chiamata
[...]
; Parte_5
6) compensa per ¾ le spese di lite fra le parti costituite, e pone a carico della convenuta costituita per ¼ le spese di parte attrice e chiamata Parte_5
, che liquida nell'intero in euro 40.000,00 in compensi, oltre 15%
[...]
spese generali, oltre iva e cpa”.
In particolare, il Tribunale ha ritenuto non provata la simulazione assoluta degli acquisti azionari correlati ai finanziamenti, e ha ritenuto che i primi tre finanziamenti non abbiano integrato una violazione dell'art. 2358 c.c., né sia stata raggiunta la prova per presunzioni della “destinazione di un finanziamento ad acquisto di azioni proprie” essendo il quadro indiziario insufficiente. Al contrario, il Tribunale ha accolto la domanda di nullità ex art. 2358 c.c. con riferimento al
“quarto acquisto azionario” per euro 600.012, pari a n. 16.667 azioni proprie, in quanto sussisterebbero “elementi presuntivi che permettono di predicare la finalizzazione […] del finanziamento” all'acquisto delle azioni, tra cui l'indicazione da parte della “della data del 4 agosto come data ultima per CP_1
eseguire “le disposizioni” relative agli euro 600.000; data che coincide esattamente con la data in cui acquistò le azioni”. Pt_1
Avverso la sentenza e hanno Parte_1 Parte_2 Parte_3
proposto tempestivo appello formulando i seguenti motivi di impugnazione: 1)
10 violazione di legge ed erroneità del giudizio di fatto nella parte in cui il Tribunale ha ritenuto mancante la prova del collegamento negoziale tra i finanziamenti e gli acquisti delle azioni proprie, vietato dall'art. 2358 c.c. in tutte le sue possibili forme, dirette ed indirette;
2) mancata assunzione delle prove testimoniali ed erroneità della valutazione di inammissibilità di una parte dei capitoli di prova per testi e per interrogatorio formale;
3) nullità della sentenza nella parte in cui ha dichiarato inammissibile la domanda di accertamento negativo avente ad oggetto la frazione del credito all'adempimento fatta valere dalla in via CP_1
riconvenzionale; 4) nullità della sentenza impugnata per violazione dell'art. 112
c.p.c. a causa dell'erronea interpretazione dell'oggetto del capo di domanda di accertamento negativo formulato nell'atto introduttivo;
5) nullità della sentenza nella parte in cui ha dichiarato l'improcedibilità dell'eccezione di compensazione sollevata dagli attori.
Gli appellanti hanno chiesto che, previa riunione con il giudizio pendente tra le stesse parti sub n. 3013/2019 R.G., in parziale riforma della sentenza impugnata, venga accertata e dichiarata la nullità dei rapporti negoziali tra e CP_1
consistenti nell'acquisto di azioni proprie di e nei Parte_1 CP_1
collegati contratti di finanziamento illecitamente erogati dalla Banca stessa e, per l'effetto, venga accertata e dichiarata la nullità o comunque l'inefficacia anche delle relative garanzie fideiussorie rilasciate da e da e dichiarare Pt_2 Pt_3
l'inesistenza del credito azionato da nei confronti delle predette CP_1
parti.
Si è costituita in giudizio l'appellata chiedendo, in via Parte_4
11 pregiudiziale, che vengano dichiarate inammissibili ex art.345 c.p.c. le nuove domande e/o eccezioni proposte dagli appellanti e che vengano dichiarate rinunciate ex art.346 c.p.c. le domande dai predetti svolte in primo grado e non espressamente riproposte.
In via principale ha chiesto il rigetto dell'appello ed ha formulato appello incidentale per la parziale riforma della sentenza nella parte in cui è risultata soccombente sulla base dei seguenti motivi: 1) violazione dell'art. 83, comma 3,
TUB in relazione alle domande degli appellanti nella parte in cui il Tribunale ha statuito la procedibilità delle domande di invalidità dei rapporti contrattuali oggetto di lite;
2) violazione dell'art.2358 c.c. in relazione alla “quarta operazione”; 3) violazione dell'art. 100 c.p.c. nella parte in cui il Tribunale ha ritenuto di rigettare l'eccezione di carenza d'interesse ad agire di parte appellante;
4) violazione e la falsa applicazione dell'art. 2358 c.c. anche in relazione all'art. 2729, co. 1, c.c.. ha formulato altresì appello incidentale condizionato CP_1
all'accoglimento, anche solo parziale, dell'appello principale.
La causa è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni precisate dalle parti all'udienza del 10 marzo 2022, con concessione dei termini massimi di legge per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica;
successivamente, a seguito dell'assegnazione ad altro consigliere relatore, la causa è stata nuovamente trattenuta in decisione all'udienza del giorno 19 dicembre 2024, sostituita dal deposito di note scritte, ex art.127 ter c.p.c., contenenti le conclusioni precisate dalle parti come sopra trascritte con espressa rinuncia delle parti all'assegnazione dei termini per il deposito di conclusionali e repliche, avendone in precedenza già
12 usufruito.
In diritto
La richiesta di parte appellante, di riunione del presente giudizio di appello pendente tra le stesse parti sub n. 180/2019 R.G. non merita accoglimento.
Non ricorrono infatti i presupposti dell'art. 335 c.p.c. né può esservi pericolo di un contrasto di giudicati, in ragione della rimessione in decisione di entrambe le cause davanti al medesimo Collegio.
Per ragioni di priorità logico-giuridica va innanzitutto esaminato il primo motivo dell'appello incidentale con cui ha lamentato la violazione dell'art. CP_1
83, comma 3, TUB in relazione alle domande degli appellanti nella parte in cui il
Tribunale ha statuito la procedibilità delle domande di invalidità dei rapporti contrattuali oggetto di lite.
Secondo la l'art. 83, comma 3, TUB sarebbe chiaro nell'esprimere il divieto CP_1
Parte di ogni tipo di azione contro la banca in , senza che assuma rilievo il fatto che da tale azione possa sorgere o meno una nuova passività lesiva degli interessi della massa. Detta norma, dunque, escluderebbe la procedibilità oltre che delle domande di condanna anche delle azioni costitutive e di accertamento/dichiarative poiché costituirebbero “l'antecedente” dell'ulteriore domanda volta al conseguimento del credito stesso e sarebbero a ciò strumentali.
Il motivo è infondato.
13 La tesi prospettata dalla non è condivisibile, mentre è corretta e va CP_1
confermata la soluzione offerta dal Tribunale.
L'art. 83, comma 3, del TUB (secondo cui: “Dal termine previsto nel comma 1 contro la banca in liquidazione non può essere promossa né proseguita alcuna azione, salvo quanto disposto dagli articoli 87, 88, 89 e 92, comma 3, né, per qualsiasi titolo, può essere parimenti promosso né proseguito alcun atto di esecuzione forzata o cautelare. Per le azioni civili di qualsiasi natura derivanti dalla liquidazione è competente esclusivamente il tribunale del luogo in cui la banca ha il centro degli interessi principali”) dev'essere interpretato conformemente al disposto dell'art. 52 L. Fall., ossia nel senso che solo le pretese creditorie o restitutorie, esercitate in giudizio, divengono improcedibili a seguito dell'apertura della procedura concorsuale.
Non divengono viceversa improcedibili le domande di accertamento della nullità di contratti o le domande di annullamento degli stessi, con cui non si faccia valere un diritto alla restituzione di somme di denaro ovvero al risarcimento del danno da esercitarsi – queste sì – solo in sede concorsuale.
Sarebbe d'altra parte incoerente ritenere che, mentre le azioni derivanti dalla liquidazione coatta amministrativa sono comunque esercitabili (dagli organi della
Liquidazione), per quanto davanti al Tribunale ordinario (v. l'ultima parte del richiamato terzo comma dell'art. 83), le azioni che non riguardano il passivo dell'impresa bancaria insolvente, né comunque derivano dalla procedura concorsuale, non possano essere a loro volta liberamente esercitate davanti
14 all'autorità giudiziaria e, se esercitate precedentemente alla dichiarazione di insolvenza, divengano improcedibili.
In tal modo, infatti, si giustificherebbe una sorta di immunità giudiziaria, in evidente contrasto con l'art. 3 e con l'art. 24, comma 1, della Costituzione.
Infatti, da un lato, la banca insolvente, sottratta ad ogni azione civile, verrebbe trattata, senza alcuna giustificazione, in modo diverso dalle altre imprese sottoposte a fallimento o a liquidazione coatta amministrativa;
dall'altro, e per contro, resterebbe preclusa sine die, per chi ha intrattenuto rapporti con la banca, la tutela giurisdizionale dei propri diritti, atteso che la verificazione dello stato passivo ha esclusivamente ad oggetto l'accertamento dei crediti nei confronti dell'impresa insolvente e non anche l'accertamento dei crediti dell'impresa già in bonis nei confronti dei terzi (o, per l'appunto, l'accertamento negativo di tali crediti), né, tantomeno, l'accertamento di invalidità negoziali.
Il Testo Unico Bancario non prevede, infatti, la possibilità di esaminare, in sede amministrativa, domande diverse dalle pretese creditorie o restitutorie nei confronti della banca insolvente, disciplinando esclusivamente, nell'art. 86, la verifica dello stato passivo (in cui “i creditori e i titolari dei diritti indicati nel comma 2 possono presentare o inviare i loro reclami ai commissari, allegando i documenti giustificativi” e possono domandare “il riconoscimento dei propri crediti e la restituzione dei propri beni, presentando i documenti atti a provare l'esistenza, la specie e l'entità dei propri diritti”), e nell'art. 87, l'eventuale giudizio di opposizione. In altri termini, la locuzione normativa secondo cui contro la banca in liquidazione non può essere promossa, né proseguita, alcuna azione, va letta
15 valorizzando il richiamo a quanto disposto dagli artt. 87, 88, 89 e 92.3, rispettivamente relativi alle opposizioni allo stato passivo, all'esecutività delle sentenze, alle insinuazioni tardive dei crediti e alle opposizioni al piano di riparto.
Sono tutti richiami normativi accomunati dall'inerenza a pretese creditorie che vanno “ordinate” secondo la logica concorsuale, e la loro inclusione nella norma significa logicamente che la disciplina dell'improcedibilità coinvolge esclusivamente pretese creditorie, sicché la lettura combinata della locuzione
(apparentemente preclusiva di ogni azione) e dei richiami normativi – valorizzandosi la connessione tra le parole quale criterio interpretativo ex art. 12 delle preleggi – porta a concludere che la regola dell'improcedibilità è posta e illustrata in funzione delle sole azioni idonee ad incidere sulla formazione dello stato passivo, e tali sono solamente quelle inerenti alla deduzione in giudizio di crediti.
La conseguenza dell'accoglimento della tesi sostenuta dalla difesa della LCA sarebbe, d'altra parte, incongrua, in quanto colui che ha interesse all'accertamento dell'invalidità di un negozio giuridico senza che da tale accertamento ne discenda una pretesa restitutoria o risarcitoria non potrebbe esercitare il proprio diritto, ovvero dovrebbe attendere (magari per anni) che la banca in LCA (o l'eventuale cessionario del credito) si determini a richiedergli il pagamento (del finanziamento illecito in quanto collegato all'acquisto azionario effettuato in violazione dell'art. 2358 c.c.), ben potendo avere un interesse attuale e concreto ad ottenere in via immediata una statuizione che rimuova in via definitiva lo stato di incertezza derivante dalla (per quanto solo apparente) esistenza del debito, interesse da
16 ritenersi certamente meritevole di tutela: si pensi ad esempio ad un qualsiasi soggetto che necessiti di un finanziamento e si trovi tuttavia nell'impossibilità di ottenerlo risultando a suo carico l'esistenza di un previo finanziamento (magari, come nella specie, ingente) da ritenersi invece inesistente, siccome, appunto
“nullo” per violazione della richiamata disposizione societaria.
In definitiva, sulla base dell'oramai consolidato orientamento di questa Corte, deve quindi confermarsi la statuizione per cui sono procedibili – non potendo trovare legittima cognizione in altra sede e non incidendo sullo stato passivo della banca insolvente – le domande proposte da parte attrice volte all'accertamento negativo dei crediti di nei suoi confronti. Parte_4
Col primo motivo dell'appello principale e censurano la Parte_1 Pt_2 Pt_3
sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto mancante la prova del collegamento negoziale tra i finanziamenti e gli acquisti delle azioni proprie, vietato dall'art.2358 c.c. ed impugnano la seguente parte di sentenza:
“La prova del nesso “destinazione di un finanziamento ad acquisto di azioni proprie” può senz'altro affidarsi a presunzioni. Possono fornire un primo supporto indiziario alla tesi della operazione illecita, la stretta prossimità temporale dell'acquisto azionario rispetto al finanziamento, la corrispondenza degli importi (o la misura inferiore della somma destinata all'acquisto rispetto ad un più ampio finanziamento, che verrebbe accordato a condizione di impiegarne una parte in un acquisto azionario); il rinnovo del finanziamento e gli storni di interessi dai conti. Per quanto riguarda i primi tre finanziamenti, tuttavia, gli indizi non raggiungono i requisiti di cui all'art. 2729 comma 1 c.c. Quanto al primo finanziamento, dell'estate 2009, nel quale l'acquisto azionario fu di euro 3.700.000 contro un finanziamento di euro 12.000.000, l'acquisto azionario, sia pure avvenuto in tempi prossimi alla concessione del finanziamento,
17 avvenne con provvista propria di che le proveniva contestualmente Pt_1 all'acquisto da bonifici di due società, e rispettivamente CP_7 CP_8 per euro 4.360.000 e 3.950.000, come da estratti del conto 336390 doc. 6 attrici fasc. 10001/2017 e doc. 4 monitorio di 2476/16. L'operazione venne preventivamente descritta dallo stesso in una mail del 15/9/2009 Parte_3
a tale (sarebbe il responsabile della filiale di VB in Jesolo) Persona_1 ma tale mail non mostra in alcun modo un accordo per lo storno di parte del finanziamento all'acquisto di azioni, anzi, piuttosto, appare mirare a rassicurare la banca circa il fatto che avrebbe avuto presto disponibili consistenti Pt_1 liquidità. Quanto al secondo acquisto (settembre/dicembre 2010), in questo caso il finanziamento (euro 1.000.000) fu di molto inferiore all'acquisto azionario (3.500.000), e ciò rende problematico il nesso di destinazione, che potrebbe essere al massimo parziale;
inoltre finanziamento e acquisto si distanziano di circa tre mesi nel tempo. Decisivamente, tuttavia, è la stessa parte attrice ad introdurre il tema della provvista per l'acquisto: si tratta del valore di euro 3.500.000 in obbligazioni, già in capo alla controllata Mifi, che aveva acquistato da Pt_1 questa (e, affermano le parti attrici, con denari forniti da Mifi stessa). Il terzo acquisto (estate 2012) vide anch'esso il finanziamento (3.000.000) essere inferiore all'acquisto (3.500.000) ed anche qui è la stessa parte attrice ad affermare che la provvista per l'acquisto azionario fu fornita da Mifi. Il quadro indiziario è del tutto insufficiente a costruire una presunzione quale voluta dalla parte attrice, e anzi, quanto al secondo e terzo acquisto, in particolare, la dichiarata disponibilità di somme in capo all'acquirente – sia pure provenienti da altri soggetti e sia pure nella consapevolezza della Banca circa la provenienza di tali provviste - costituisce anzi elemento indiziario ostativo al ravvisamento della destinazione del finanziamento all'acquisto. Pertanto le domande attoree vanno, per quanto riguarda questi acquisti/finanziamenti, e il predicato riflesso sulla parte di finanziamento 2013 volta a coprirli, vanno respinte. E' bene precisare che al momento della concessione del finanziamento di euro 16.600,00 gli importi capitali che avrebbero potuto risultare eventualmente interessati dal divieto di cui all'art. 2358 sarebbero di euro 3.700.000 per il primo finanziamento, di euro 1.000.000 quanto al secondo, di euro 3.000.00 quanto al
18 terzo, in quanto non può assumersi vietato ex art. 2358 l'acquisto per la parte che non è coperta dal finanziamento;
e quindi non più di euro 7.700.000”.
Parte appellante lamenta che il Tribunale abbia attribuito decisivo rilievo alla circostanza che gli acquisti delle azioni da parte di erano avvenuti con Parte_1
provvista fornita dalla società M.I.F.I. e non da tuttavia l'art. 2358 CP_1
c.c. andrebbe interpretato in chiave funzionalistica e trovare applicazione anche quando la violazione del divieto imperativo di accordare prestiti destinati all'acquisto di azioni proprie si concreta attraverso interposta persona (nel caso di specie, attraverso M.I.F.I.) o l'operazione tenda comunque a conseguire risultati analoghi a quelli vietati. Il Tribunale, invece, non avrebbe considerato che e la sua controllata M.I.F.I., anch'essa correntista e titolare di conto Parte_1
deposito titoli presso appartenevano al medesimo gruppo CP_1
economico destinatario del finanziamento della Banca. Inoltre, la consapevolezza della Banca circa la provenienza delle provviste utilizzate per l'acquisto delle azioni fugherebbe ogni dubbio sull'esistenza del collegamento negoziale.
Parte appellata contesta la ricostruzione in fatto operata da parte appellante, escludendo la connessione – diretta o indiretta – tra la concessione dei finanziamenti e gli acquisti azionari in quanto le azioni vennero acquistate non mediante le somme erogate, bensì tramite ulteriore liquidità che era già nella disponibilità di derivante anche dal rimborso di obbligazioni di Parte_1 CP_1
difetterebbe altresì una stretta prossimità temporale tra finanziamento e
[...]
acquisto.
Il motivo è infondato.
Non vi è infatti la prova tra il collegamento negoziale tra il finanziamento e
19 l'acquisto.
E' senz'altro vero che il divieto di assistenza finanziaria per l'acquisto di azioni proprie stabilito dall'art. 2358 c.c., in quanto diretto alla tutela dell'effettività del patrimonio sociale, ha carattere assoluto e va inteso in senso ampio, di talché è vietata qualsiasi forma di agevolazione finanziaria qualora assuma rilevanza il nesso strumentale tra il prestito o la garanzia e l'acquisto di azioni proprie, funzionale al raggiungimento da parte della società dello scopo vietato.
Tuttavia nel caso di specie tale nesso strumentale non è ravvisabile.
Sulla base delle stesse allegazioni degli appellanti, le azioni di non CP_1
vennero acquistate con i finanziamenti erogati a ma con liquidità che Parte_1
era già nella disponibilità della predetta Parte_1
L'acquisto di 100.000 azioni di per un controvalore di euro CP_1
3.700.000, il cui ordine è stato sottoscritto da in data 30 settembre Parte_1
2009, è contestuale all'accredito sul conto n.336390 della predetta di Parte_1
due bonifici da parte e di rispettivamente di euro Controparte_9 Controparte_7
3.950.000 e di euro 4.360.000 (v. doc.4 fascicolo di primo grado n.10001/2017
R.G. di . CP_1
La somma corrispondente al prezzo delle azioni (euro 3.700.000) risulta addebitata sul conto in questione con valuta 30 settembre 2009.
Il finanziamento di euro 12.000.000 che parte appellante assume collegato con l'acquisto delle azioni è invece successivo, del 9 ottobre 2009; inoltre detto finanziamento è stato erogato sul conto n.262721, diverso quindi dal conto sul quale è stato addebitato il corrispettivo per l'acquisto delle azioni (n.336390).
20 Pertanto, a smentire che il finanziamento in questione venne concesso per consentire a l'acquisto di 100.000 azioni di concorrono Parte_1 CP_1
i seguenti elementi: aveva disponibilità di provvista propria;
non vi è Parte_1
contestualità tra il finanziamento e l'acquisto, che è anteriore al finanziamento della e coevo invece alla provvista ricevuta da grazie ai bonifici CP_1 Parte_1
accreditati in conto;
non vi è corrispondenza tra il credito concesso e il prezzo dei titoli acquistati;
l'accredito del finanziamento ha avuto luogo su un conto diverso da quello sul quale è stato addebitato il corrispettivo per l'acquisto delle azioni.
Non vi è prova di un collegamento negoziale neppure tra il finanziamento di euro
997.000, erogato da il 16 settembre 2010 sul conto n.262721 di CP_1
e l'acquisto da parte della predetta società di 91.500 azioni di Parte_1 CP_1
per un controvalore di euro 3.500.000, il 30 dicembre 2010.
[...]
Depongono in senso contrario all'esistenza di un collegamento sia la circostanza che tra il finanziamento e l'acquisto delle azioni intercorra un lasso di tempo di oltre tre mesi, sia la circostanza che l'importo del finanziamento era nettamente inferiore al prezzo delle azioni.
Per converso risulta che a era stato accreditato, in data 10 settembre Parte_1
2010, sul conto n.336390, l'importo di euro 3.500.000, quale valore di rimborso delle obbligazioni di , già in titolarità di M.I.F.I. ed acquistate Parte_6
da pertanto l'acquisto delle azioni è stato effettuato dalla società Parte_1
mediante utilizzo di propria liquidità (v. doc.13 fascicolo di primo grado di parte opponente n.10001/2017 R.G., dal quale si evince la disposizione di giroconto
21 dell'importo di euro 3.499.875,00 dal conto n.336390 al conto n. 262721).
Neppure il finanziamento di euro 3.000.000 accreditato da a CP_1
il 24 luglio 2012 può dirsi collegato all'acquisto di 86.950 azioni di Parte_1
per un controvalore di euro 3.500.000, in data precedente, il 29 CP_1
giugno 2012.
Valgono in proposito le considerazioni sopra svolte, ossia l'anteriorità dell'acquisto delle azioni rispetto all'erogazione del finanziamento, l'inferiorità dell'importo finanziato rispetto al prezzo delle azioni ed altresì la circostanza che la provvista venne messa a disposizione di dalla controllata M.I.F.I.. Parte_1
Per converso dall'estratto conto al 31 luglio 2012 del conto n.262721 (ossia il conto sul quale è stato erogato il finanziamento) risulta che l'importo finanziato venne impiegato per altre e diverse operazioni (v. doc.6 fascicolo di primo grado n.10001/2017 R.G. di e non per l'acquisto delle azioni. CP_1
In definitiva, a fronte del robusto quadro indiziario di natura documentale che porta ad escludere, nelle ipotesi sopra illustrate, il collegamento negoziale tra il finanziamento e l'acquisto di azioni, spettava a parte attrice fornire prova rigorosa dell'esistenza di tale collegamento, mentre neppure le allegazioni attoree depongono in tal senso.
Col secondo motivo parte appellante lamenta la mancata assunzione delle prove testimoniali dedotte e l'erroneità della valutazione di inammissibilità di una parte
(neppure specificata) dei capitoli di prova per testi e per interrogatorio formale.
22 ha eccepito l'inammissibilità del motivo, non avendo parte Parte_4
attrice reiterato le istanze istruttorie all'udienza di precisazione delle conclusioni del primo grado di giudizio, con la conseguenza che l'appellante non può far valere come motivo d'appello la mancata ammissione delle proprie richieste istruttorie.
Il motivo non merita accoglimento.
E' consolidato l'orientamento per cui “Le istanze istruttorie rigettate dal giudice del merito devono essere riproposte con la precisazione delle conclusioni in modo specifico e non soltanto con il generico richiamo agli atti difensivi precedenti, dovendosi, in difetto, ritenere abbandonate e non riproponibili con
l'impugnazione” (Cass.n.10767/2022; conf. Cass. 33103/2021).
Nel caso di specie le istanze istruttorie formulate da parte attrice non sono state neppure genericamente richiamate dalla predetta parte in sede di precisazione delle conclusioni, avendo l'attrice fatto riferimento alle conclusioni “come da atti introduttivi dei due giudizi”, atti che non contenevano istanze istruttorie.
Né è ravvisabile, nel caso di specie quella “volontà inequivoca di insistere nella richiesta istruttoria” che, per la giurisprudenza di legittimità sopra citata, consente di superare la presunzione di abbandono e la non riproponibilità delle istanze istruttorie.
Il Giudice di primo grado, con l'ordinanza del 14 marzo 2019 emessa nelle cause riunite n. 1001/2017 e n. 1002/2017, prese in esame le richieste istruttorie di parte attrice, non le ha ammesse e non ha dato seguito ad alcuna istruttoria orale
(“l'istruttoria orale proposta da parte attrice in parte ripercorre documenti, in parte attiene a mere valutazioni, in parte, ove riguarda condotte della Banca o di
23 altri soggetti persone giuridiche, è inammissibile se non dove siano indicate le persone protagoniste dei singoli scambi, colloqui o richieste”). Di tale ordinanza l'attrice non ha mai chiesto la revoca o la modifica.
Le richieste contenute nella comparsa conclusionale del 6 marzo 2020 degli attori, odierni appellanti, del seguente tenore “per tutte le suesposte ragioni, ed alla occorrenza previa assunzione di tutte le prove costituende già valutate ammissibili dal G.I., nessuna delle quali rinunziata, gli Attori e la terza chiamata confidano nell'accoglimento delle conclusioni così come formulate nei rispettivi atti introduttivi e ribadite alla udienza di precisazione delle conclusioni del 8 gennaio
2020” non sono idonee ad integrare quella “volontà inequivoca di insistere nella richiesta istruttoria” che consente di superare la presunzione di abbandono delle istanze istruttorie determinata dalla mancata riproposizione delle stesse all'udienza di precisazione delle conclusioni;
la richiesta contenuta nella conclusionale attiene infatti all'eventuale (“alla occorrenza”) “assunzione di tutte le prove costituende già valutate ammissibili dal G.I.”, mentre nessuna prova orale era stata ritenuta ammissibile dal primo Giudice.
Le prove orali riproposte in appello – peraltro con diversa numerazione – sono pertanto da ritenersi inammissibili, in quanto la richiesta contenuta nella conclusionale attorea in primo grado era di assumere, eventualmente, le prove già ritenute ammissibili dal primo Giudice che, invece, non ne ha ritenuto ammissibile alcuna.
24 In ogni caso, va condivisa la valutazione espressa dal Tribunale in ordine alla natura documentale della causa ed alla superfluità di parte dei capitoli di prova attorei, per altra parte inammissibili in quanto implicanti valutazioni o generici.
Col terzo motivo gli appellanti lamentano la nullità della sentenza nella parte in cui ha dichiarato inammissibile la domanda di accertamento negativo avente ad oggetto la frazione del credito all'adempimento fatta valere dalla Banca in via riconvenzionale. Assumono gli appellanti che il Tribunale avrebbe fondato il rigetto in rito della domanda non sulla carenza di uno specifico presupposto processuale, bensì sul tenore della motivazione di un provvedimento ordinatorio, quale l'ordinanza di fissazione dell'udienza di precisazione delle conclusioni assunta dal Tribunale di Treviso nella causa di opposizione a decreto ingiuntivo n.
9022/2016 R.G.. Ciononostante, dalle domande proposte dalle parti emergerebbe chiaramente che la res in iudicium deducta sarebbe costituita da quella sola frazione del credito all'adempimento pur già azionata anche in sede monitoria da CP_1
e sarebbe pertanto interesse di parte appellante che venga accertata nel
[...]
merito l'inesistenza della frazione di credito di cui la ha chiesto CP_1
l'adempimento. La prova dell'inesistenza del credito sarebbe documentale e costituita dall'estratto di conto corrente, nel quale non sarebbe mai stata annotata la rata scaduta del finanziamento del 14 giugno 2013.
In relazione a tale motivo, l'appellata ha dedotto che l'accertamento dell'esistenza del credito vantato dalla è di competenza esclusiva del Giudice CP_1
dell'opposizione al decreto ingiuntivo;
inoltre, l'erogazione del finanziamento di
25 euro 16.600.000 e il suo mancato rimborso costituirebbero fatti non contestati emergenti dall'estratto conto n. 262721 al 30 giugno 2013, e tale finanziamento non sarebbe regolato in conto corrente, posto che il contratto non prevedrebbe alcun obbligo di addebitare sul conto corrente la rata scaduta.
Il motivo è infondato.
Il Tribunale di Treviso, con ordinanze del 21 giugno 2017 ha disposto la separazione delle controversie relative alle domande riconvenzionali di parte opponente, rimettendo le parti avanti il Tribunale di Venezia – Sezione
Specializzata in materia di Impresa per la riassunzione, trattenendo invece la decisione relativa al credito vantato da in quanto l'accertamento in CP_1
ordine al credito azionato in via monitoria non può che essere di competenza del
Giudice dell'opposizione a decreto ingiuntivo.
Esula quindi dal perimetro della presente lite l'accertamento dell'esistenza del credito vantato dalla ed azionato in via monitoria, in quanto di esclusiva CP_1
competenza del Giudice dell'opposizione a decreto ingiuntivo.
Non può essere condivisa l'affermazione degli appellanti per cui “Il condizionamento impartito dalla banca alla sua domanda riconvenzionale, pertanto, è venuto meno, con purificazione del cumulo condizionale, poiché lo stesso credito all'adempimento del contratto di finanziamento stipulato tra CP_1
e il 14.6.2013 forma oggetto sia della domanda di accertamento
[...] Pt_1
negativo proposta dagli attori in via principale, sia della domanda riconvenzionale di condanna proposta dalla convenuta.” per la dirimente ragione sopra esposta e considerato che la domanda di accertamento dell'esistenza del credito di CP_1
26 è stata formulata dalla solo in via subordinata, a fronte delle difese CP_1 CP_1
degli attori che anche nel giudizio riassunto hanno dedotto circostanze attinenti all'inesistenza del credito di oggetto del giudizio di opposizione a CP_1
decreto ingiuntivo, difese di cui la ha eccepito l'inammissibilità. CP_1
Col quarto motivo gli appellanti hanno lamentato la nullità della sentenza impugnata per violazione dell'art. 112 c.p.c.. Il Tribunale avrebbe erroneamente ritenuto che e i suoi garanti abbiano inteso proporre una domanda di Parte_1
accertamento negativo estesa anche alla parte del credito all'adempimento mai azionata dalla Banca, né in via monitoria né in via riconvenzionale, e tale erronea ricostruzione del petitum emergerebbe dalle statuizioni con cui il Tribunale ha rigettato le eccezioni pregiudiziali di rito sollevate dalla Banca convenuta.
Il motivo è infondato.
Premesso che, come evidenziato in relazione al precedente motivo, l'accertamento negativo della frazione di credito azionata in sede monitoria da esula CP_1
dal perimetro della presente lite, è stata la stessa attrice a dedurre, sin dall'atto di citazione in opposizione “che i contratti di finanziamento in precedenza stipulati tra e nella parte in cui furono collegati all'acquisto di Pt_1 CP_1
azioni proprie della banca, sono contratti simulati” (pag. 13) e che “nell'ipotesi in cui dovesse ritenere che i contratti di finanziamento de quibus, di cui il più recente assurgerebbe a titolo del diritto di credito azionato in via monitoria, siano invece non simulati, dovrà comunque accertarsi che nessun credito spetta a Pt_7
[...] [...]
[...] [
per essere comunque affetti da nullità tutti i negozi, tra loro collegati, da
[...]
cui trae origine la pretesa avversaria.” (pag. 15).
La domanda di accertamento negativo all'inesistenza del credito derivante dal finanziamento di euro 16.000.000, quindi, non è affatto nuova, ma formulata sin dall'atto introduttivo del giudizio e comunque implicita e consequenziale alle domande di accertamento della simulazione e di nullità dei contratti di finanziamento asseritamente collegati agli acquisti azionari, come risulta confermato anche dalle ulteriori difese svolte nella comparsa conclusionale di primo grado: “La sentenza dichiarativa della simulazione o della nullità dei contratti inter partes, inoltre, garantirà gli attori contro il rischio di subire ulteriori future azioni monitorie della banca deducenti ad oggetto ulteriori frazioni del credito asseritamente inadempiuto e che si vide esser maggiore di quello per ora azionato dalla banca. L'interesse a sentir dichiarare la nullità o la simulazione dei contratti di finanziamento sussiste inoltre in capo ai garanti: infatti, una volta rimossa la apparenza del titolo negoziale a cui le garanzie accedono, costoro non dovranno più rispondere, ad alcun titolo, nei confronti della banca convenuta” v. pag. 20 conclusionale di primo grado opponenti).
Infine, col quinto motivo, gli appellanti hanno lamentato la nullità della sentenza nella parte in cui ha dichiarato l'improcedibilità dell'eccezione di compensazione avente ad oggetto il credito alla restituzione di quanto indebitamente corrisposto a a titolo di prezzo in base ai contratti di acquisto delle azioni. CP_1
Hanno quindi impugnato la seguente parte di sentenza:
28 “Non sono invece procedibili domande volte ad ottenere l'accertamento della compensazione fra poste restitutorie conseguenti (ex art. 2033 c.c.) alla dedotta invalidità contrattuale, in quanto la convenuta non ha proposto alcuna domanda restitutoria ex nullitate, anzi vivamente insistendo per la validità dei contratti. La compensazione ex art. 56 l.fall. (e richiamato dall'art. 83 comma 3bis del TUB, che ne limita l'operatività prevedendo che “la compensazione ha luogo solo se i relativi effetti siano stati fatti valere da una delle parti prima che sia disposta la liquidazione coatta amministrativa”) è destinata infatti, nella materia concorsuale, ad operare solo in via di eccezione per resistere rispetto ad una domanda della procedura, ed è comunque strumento eccezionale, mediante il quale il creditore della procedura, solo quando da questa escusso come debitore, può fare valere contro di essa il proprio credito senza assoggettarlo alla falcidia fallimentare. In ogni caso la compensazione ex nullitate è stata fatta valere per la prima volta in questo giudizio, e quindi cade sotto il divieto del citato comma 3bis”.
Tale statuizione risulterebbe affetta da errore di fatto sul contenuto degli atti processuali delle parti e sulle domande effettivamente svolte in giudizio, e, precisamente, l'errore consisterebbe nell'avere il Tribunale supposto che “la convenuta non ha proposto alcuna domanda restitutoria ex nullitate”. La Banca convenuta, invece, avrebbe proposto una domanda riconvenzionale di condanna alla restituzione a titolo di indebito, in via subordinata rispetto alla sua domanda riconvenzionale principale di condanna all'adempimento contrattuale.
La in relazione a tale motivo, ha evidenziato di avere a suo tempo eccepito CP_1
che la domanda riconvenzionale volta a far accertare la compensazione tra crediti reciproci era stata proposta per la prima volta con l'atto di riassunzione introduttivo del giudizio avanti al Tribunale di Venezia, e costituiva quindi domanda nuova ed ulteriore rispetto alla domanda oggetto dei provvedimenti di rimessione;
ha inoltre ribadito di non aver formulato in via principale alcuna domanda riconvenzionale di condanna all'adempimento contrattuale, né in via subordinata alcuna domanda di
29 restituzione ex art. 2033 c.c.. In ogni caso, la domanda riconvenzionale formulata dagli opponenti, essendo stata dedotta nel giudizio di riassunzione avanti il
Tribunale di Venezia per la prima volta, non potrebbe essere ritenuta preesistente rispetto alla dichiarazione di liquidazione coatta amministrativa, né potrebbe essere accolta la tesi per cui detta domanda di compensazione sarebbe stata proposta “in via preventiva”. La domanda di adempimento della era stata infatti CP_1
formulata solo con la comparsa di costituzione e risposta nel giudizio riassunto mentre non rilevano le domande formulate dalla nel diverso giudizio di CP_1
opposizione a decreto ingiuntivo. Inoltre, l'art. 83, comma 3-bis, TUB derogando all'art. 56, comma 1, L.F., introdurrebbe la regola secondo cui la compensazione potrebbe avere luogo solo se i relativi effetti siano stati fatti valere prima che sia disposta la liquidazione coatta amministrativa. La regola della compensazione non potrebbe, quindi, trovare applicazione al fine di far accertare, al di fuori delle regole del concorso, l'esistenza di un credito verso la procedura che non sia diretto a paralizzare la pretesa di pagamento di quest'ultima.
Il motivo non merita accoglimento.
La domanda riconvenzionale degli opponenti, volta a far accertare e dichiarare la compensazione tra reciproci crediti conseguenti alle domande di nullità ex art. 2358
c.c., è stata proposta per la prima volta con l'atto di riassunzione introduttivo del giudizio avanti al Tribunale di Venezia ed è pertanto nuova rispetto alle domande oggetto dei provvedimenti di rimessione.
Lo stesso Tribunale, in sentenza, ha rilevato – con statuizione non specificamente impugnata e, quindi, passata in giudicato – che: “Si ricorda, per completezza, che
30 avanti al Tribunale di Treviso gli opponenti avevano bensì invocato la compensazione del credito ivi azionato dalla Banca, ma rispetto ad un altro credito risarcitorio da loro fatto valere, quello fondato sull'abuso nel recesso: materia non qui riproposta, non rimessa a questo ufficio e dunque rimasta nella competenza del primo giudice”.
L'introduzione di tale nuova domanda non è giustificato da domande di condanna all'adempimento o restitutorie proposte dalla mentre la compensazione non CP_1
può essere richiesta “in via preventiva”; inoltre la formulazione dell'art. 83, comma
3-bis, TUB è chiara nel prevedere, in deroga all'articolo 56, comma 1, L.F., che la compensazione ha luogo solo se i relativi effetti siano stati fatti valere prima che sia disposta la liquidazione coatta amministrativa, cosa che nel caso di specie non si è verificata.
E' comunque da escludere che l'accertamento negativo richiesto dagli attori presupponga un fenomeno compensativo (il credito restitutorio ex art. 2033 c.c. del cliente andrebbe a compensare il debito dello stesso nei confronti della CP_1
poiché, da un lato, la compensazione non è stata dichiarata dal Tribunale di Venezia
e, dall'altro, il venire meno del debito della parte istante sarebbe conseguenza della nullità, non del solo contratto di affidamento, ma, in ragione del rilevato collegamento negoziale, dell'intera operazione. Pertanto, una volta travolto l'acquisto dei titoli, il finanziamento deve considerarsi come mai utilizzato, con la conseguenza che: - non è sorta un'obbligazione restitutoria in capo al cliente;
- le azioni ed obbligazioni, apparentemente acquistate dal correntista, sono rimaste nella titolarità della banca, sicché solo in senso atecnico si potrebbe perciò
31 discorrere di compensazione, per indicare che sono contabilmente elise tutte le reciproche obbligazioni dell'unitaria operazione di cui viene accertata la nullità.
Si è detto che parte appellata ha lamentato a sua volta l'erroneità della sentenza del
Tribunale di Venezia chiedendone la riforma sulla base di cinque motivi d'appello incidentale, dei quali il primo è già stato esaminato e respinto.
Col secondo motivo la a dispetto del titolo del motivo “violazione dell'art. CP_1
2358 c.c. in relazione alla “quarta operazione” ” ha in realtà riproposto ex art. 346
c.p.c. l'eccezione di inammissibilità della domanda di compensazione tra le poste restitutorie derivanti dalla nullità o inefficacia dei contratti di finanziamento/acquisto in quanto domanda nuova e tardiva rispetto a quelle formulate nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, e quindi diversa rispetto a quelle oggetto del provvedimento di rimessione. In ordine alla domanda di compensazione del credito della Banca con crediti risarcitori conseguenti alla lamentata violazione dell'art. 2358 c.c., ha contestato il passaggio argomentativo della sentenza di ammissibilità di detta domanda “per la parte che esula dalla parte agita monitoriamente”; il Giudice di prime cure, pur ammettendo che la domanda di compensazione tra il risarcimento del danno ex art. 2358 c.c. e quella parte di finanziamento del 2013 che eccede l'importo ingiunto sarebbe stata proposta ex novo, l'avrebbe ritenuta ammissibile. Anche detta domanda di compensazione del credito della con i crediti risarcitori derivanti dalla violazione dell'art. 2358 CP_1
c.c. sarebbe inammissibile in quanto diversa, e quindi tardiva, rispetto a quelle
32 indicate nel provvedimento di rimessione.
Il motivo non merita accoglimento, in considerazione della circostanza che il primo
Giudice, nel ritenere in astratto ammissibile detta domanda, ha poi precisato “Va però fatto rimando alle successive osservazioni sulla tempestività della domanda ex art.83, comma 3 bis, TUB”, il che significa, in concreto, che la domanda in questione non è ammissibile in quanto, come sopra osservato, la formulazione dell'art. 83, comma 3-bis, TUB è chiara nel prevedere, in deroga all'articolo 56, comma 1, L.F., che la compensazione ha luogo solo se i relativi effetti siano stati fatti valere prima che sia disposta la liquidazione coatta amministrativa, cosa che nel caso di specie non si è verificata.
Mette conto altresì rilevare che alcun credito risarcitorio derivante dalla violazione dell'art. 2358 c.c. è stato riconosciuto agli attori – odierni appellanti.
Va comunque escluso – come già argomentato con riguardo al quinto motivo dell'appello principale – che l'accertamento negativo richiesto dagli attori presupponga un fenomeno compensativo
Col terzo motivo di appello incidentale, la impugna la parte di sentenza con CP_1
cui il Tribunale ha rigettato l'eccezione di carenza d'interesse ad agire di parte attrice – odierna appellante, sollevata dalla CP_1
“La convenuta assume che gli attori non hanno interesse alla causa - per quanto riguarda la parte derivante dall'opposizione a d.i. 2476/2016 – in quanto in quel giudizio era stato chiaramente affermato che gli importi oggetto della decisione sulla competenza eccedevano l'ammontare richiesto in monitorio, rimasto oggetto della causa a qua. In verità, sussiste l'interesse delle parti attrici all'accertamento della invalidità degli acquisti/finanziamenti in quanto suscettibili di riverberarsi
33 sulla debenza della residua parte di finanziamento 2013, che la Banca non ha finora azionato, ma al quale essa non ha rinunciato;
e ciò anche a scanso della necessità di difendersi in un futuro giudizio in cui la liquidatela della volesse CP_1
– sia pure abusando del processo – agire per tale residua frazione di credito.” (pag. 14 della sentenza).
A sostegno del motivo la deduce che l'interesse ad agire presuppone una CP_1
lesione concreta e attuale della sfera giuridica dell'attore, nonché l'effettiva utilità dello stesso agire, mentre nel caso in esame l'interesse ad agire non sarebbe né attuale né concreto in quanto gli appellanti non potrebbero trarre alcun vantaggio dal presente agire.
Il motivo è infondato.
L'interesse ad agire sotteso alle domande di mero accertamento non richiede l'attuale verificarsi della lesione di un diritto essendo sufficiente, infatti, uno stato di incertezza oggettiva sull'esistenza di un rapporto giuridico o sull'esatta portata dei diritti e degli obblighi da esso scaturenti (v., inter alia, Cass. n.13556/08; Cass.
n.12893/2015).
Nel caso di specie, pertanto, sussiste l'interesse ad agire degli attori all'accertamento e declaratoria della simulazione o della nullità dei contratti di finanziamento e di acquisto delle azioni in quanto, come correttamente osservato dal Tribunale di Venezia “suscettibili di riverberarsi sulla debenza della residua parte di finanziamento 2013, che la Banca non ha finora azionato, ma al quale essa non ha rinunciato”.
Per quanto poi argomentato con riguardo al quinto motivo dell'appello principale
(una volta travolto l'acquisto dei titoli, il finanziamento deve considerarsi come mai utilizzato, con la conseguenza che: non è sorta un'obbligazione restitutoria in
34 capo al cliente;
- le azioni ed obbligazioni, apparentemente acquistate dal correntista, sono rimaste nella titolarità della banca), non può negarsi l'interesse ad agire ex art. 100 c.p.c. in capo agli attori, la cui domanda di accertamento della nullità dell'operazione non rimarrebbe priva “di effetto utile”, ma comporterebbe, in ipotesi di accoglimento, l'accertamento negativo del debito.
Col quarto motivo di appello incidentale, la lamenta violazione e falsa CP_1
applicazione dell'art. 2358 c.c., anche in relazione all'art. 2729, comma 1, c.c., per avere il primo Giudice accolto la domanda attorea di nullità ex art. 2358 c.c. con riferimento alla “quarta operazione”, in assenza di prova del collegamento negoziale tra l'acquisto di 16.667 azioni di da parte della CP_1 Parte_1
e l'apertura di credito in conto corrente di euro 1.000.000 concessa da CP_1
alla società .
[...] Pt_2
impugna pertanto la seguente parte di sentenza: CP_1
“Diversamente, sul quarto acquisto azionario vi sono elementi presuntivi che permettono di predicare la finalizzazione alla sua effettuazione del finanziamento coevo, per la parte corrispondente. L'acquisto di 16.667 azioni VB da parte di per esattamente euro 600.012 è datato 4/8/2014 (doc. 10 attoreo). In data Pt_1
24/7/2014 (la data è in intestazione, è prodotta anche copia firmata con data apposta in fine modulo, a penna, 28/7/2014) concesse a una CP_1 Pt_2 apertura di credito in conto corrente di euro 1.000.000 a scadere il 31/12/2014 (doc 4bis attrici fasc. 10002/2017). Il 31/7/2014 dispose bonifico di euro Pt_2
600.000 a favore di con causale “acconto pagamento debito”. Il Parte_3
1/8/2014 dispose pagamento della medesima somma a con Pt_3 Pt_1 causale “finanziamento” (docc. sub 21 e 21bis attori). A doc. 20 (proc. 10001/2017) le parti attrici dimettono una mail di (la Per_2 mail viene dal dominio “venetobanca.it” e il sarebbe gestore corporate Per_2 dell'area di Venezia) il quale riscontra una mail proveniente – tramite terzi – da
35 nella quale accenna a passaggio di euro 600.000 da Parte_3 Pt_3
a a “per consentire a il versamento dell'AUC” Pt_2 Pt_3 Pt_1 Pt_1
(verosimilmente AUC è “aumento di capitale”). Nella sua risposta il dr. Per_2 indicava gli IBAN dei tre soggetti interessati, indicava l'importo (600.000) e le causali dei bonifici (rispettivamente “acconto pagamento debito” da a Pt_2
e “finanziamento socio” da a;
ciò non solo non affatto Pt_3 Pt_3 Pt_1 contestando la destinazione della somma ad AUC, ma anzi specificando che
“ATTENZIONE: la valuta/data massima delle disposizioni per l'importo di euro 600.000 è il 4 agosto 2014”. Quanto indicato dal avvenne nei due giorni Per_2 successivi;
e infine proprio il 4 agosto acquistò euro 600.000 circa di Pt_1 azioni di Le lievi sbavature di quanto eseguito rispetto alla CP_1 programmazione del dr. – il passaggio su conto non avvenne sul suo Per_2 Pt_3 conto aperto presso VB, ma su altro suo conto aperto presso Banco desio – e la mancanza di tracce della “valuta compensata”, sono irrilevanti rispetto al quadro fattuale che ne risulta: per concorde volontà delle parti interessate, Pt_1
, e , una somma fornita in finanziamento dalla Pt_2 Pt_3 CP_1 CP_1 veniva destinata ad un corrispondente acquisto di azioni della banca stessa. Elemento indiziario chiave per la prova di questa destinazione è proprio la indicazione da parte del dr. della data del 4 agosto come data ultima per Per_2 Per_2 eseguire “le disposizioni” relative agli euro 600.000; data che coincide esattamente con la data in cui acquistò le azioni. Pt_1
E' evidente da quanto esposto che la vicenda si inscrive perfettamente nel disposto dell'art. 2358 c.c., e che pertanto l'operazione è nulla, sia sul versante dell'acquisto azionario sia sul versante del finanziamento, nella parte a ciò destinata. Non spetta a questo ufficio stabilire se il soggetto da considerarsi finanziato sia stato o e se dunque vi sia stata o meno simulazione Pt_2 Pt_1 relativa soggettiva per tutto o parte del finanziamento;
spetta tuttavia a questo ufficio, in ragione di quanto ad esso rimesso per competenza, affermare, in conseguenza di quanto sopra ritenuto, che l'acquisto azionario del 4/8/2014 di
e, per l'importo corrispondente, le somme concesse con apertura di Pt_1 credito in data 28/7/2014 a , sono nulli”. Pt_2
A sostegno del motivo la sminuisce la portata probatoria degli elementi CP_1
indiziari evidenziati dal Tribunale di Venezia nella sentenza impugnata ritenendo
36 che ai fini della prova del collegamento negoziale non costituirebbe idonea prova neppure la e-mail del dott. aveva impartito istruzioni alle società su come e Per_2
quando effettuare le operazioni di giro-fondi e con quali causali e sottolinea, in particolare, che la somma di euro 600.000 disposta da a favore di Pt_3
troverebbe fonte nel conto corrente personale del predetto e che Parte_1
comunque solo una parte del finanziamento sarebbe stata utilizzata per l'acquisto azionario.
Il motivo non merita accoglimento.
In relazione all'operazione suddetta il collegamento negoziale – ritenuto sussistente dal Tribunale e qui ancora contestato dalla difesa della ripetendo peraltro CP_1
considerazioni già svolte in primo grado – ne va ribadita l'evidente sussistenza per le stesse ragioni già valorizzate dalla Sezione Specializzata.
La circostanza che i fondi accreditati dalla Banca dapprima su conto corrente di siano poi stati girati da a e da questi a acquirente Pt_2 Pt_2 Pt_3 Parte_1
delle azioni di non è di ostacolo alla configurazione del CP_1
collegamento tra l'acquisto azionario e il finanziamento concesso da CP_1
con l'interposizione di;
l'operazione è stata ben illustrata dal Tribunale, che Pt_2
ha poi correttamente correttamente affermato come gli elementi documentali evidenzianti la prossimità temporale dell'acquisto di azioni rispetto al finanziamento denotassero la sussistenza di una connessione tra l'erogazione del credito e l'acquisto delle azioni. La circostanza poi che il finanziamento erogato fosse di importo superiore alla provvista necessaria per l'acquisto delle azioni non
37 rileva ai fini dell'esclusione del collegamento, potendo semmai rilevare il contrario.
In definitiva, non può dubitarsi dell'esistenza di un collegamento negoziale, voluto dalle parti, tra il finanziamento in oggetto e l'acquisto delle azioni.
Per quanto sopra esposto, vanno respinti sia l'appello principale che l'appello incidentale.
In ragione della reciproca soccombenza le spese del grado vanno compensate tra le parti.
Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'introduzione del presente giudizio,
a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, sia a carico dell'appellante principale che di quello incidentale.
P. Q. M.
La Corte d'Appello di Venezia, ogni diversa domanda ed eccezione reiette ed ogni ulteriore deduzione disattesa, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. Rigetta l'appello principale e l'appello incidentale e, per l'effetto, conferma la sentenza n. 950/2020 del Tribunale di Venezia – Sezione Specializzata in materia di Impresa;
2. Compensa tra le parti le spese di lite;
38 3. Dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art.13, comma 1 quater DPR
115/02 sia a carico di parte appellante principale e che di parte appellante incidentale.
Venezia, 14 gennaio 2025
Il Presidente estensore dott.ssa Gabriella Zanon
39
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA D'IMPRESA
La Corte d'Appello di Venezia, riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
dott.ssa Gabriella Zanon Presidente relatore dott. Alessandro Rizzieri Consigliere dott. Luca Marani Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al ruolo il 27 gennaio 2021, promossa con atto di citazione da
(C.F. e P.IVA: ), con Parte_1 P.IVA_1
sede in Vicenza, Galleria Pozzo Rosso, n. 13, in persona del legale rappresentante pro tempore,
C.F. e P.IVA: ), con sede in Vicenza, Galleria Pozzo Parte_2 P.IVA_2
Rosso, n. 13, in persona del legale rappresentante pro tempore,
(C.F. ), nato a [...], l'11 Parte_3 C.F._1
agosto 1953, e residente in [...], Contrà Do Rode, n. 7,
1 tutti rappresentati e difesi dagli avv.ti Claudio Consolo, Marcello Stella e Andrea
Bertuzzo; appellanti contro
Controparte_1
(C.F. ), con sede in Montebelluna (TV), via
[...] P.IVA_3
Feltrina Sud, n. 250, in persona dei commissari liquidatori , Controparte_2
e , rappresentata e difesa dagli avv.ti Controparte_3 CP_4
Giuseppe Mercanti e Cristina Biglia;
appellata
Oggetto: Appello avverso la sentenza n. 950/2020 emessa in data 12 giugno
2020 e pubblicata in data 24 giugno 2020 resa nelle cause riunite n. 10001/2017
R.G. e n. 10428/2017 R.G., riunite a loro volta nelle cause n. 10002/2017 R.G.
e n. 10430/2017 R.G., avanti al Tribunale di Venezia - Sezione Specializzata in materia di Impresa.
CONCLUSIONI
- per parte appellante: rigettare l'appello incidentale di in quanto Parte_4
inammissibile e comunque infondato e, per l'effetto, confermare la sentenza n.
950/2020 del Tribunale di Venezia – Sez. Spec. Imprese pubblicata in data 24 giugno 2020, nel capo in cui, in accoglimento delle domande degli attori, ha dichiarato la nullità dell'acquisto di n. 16.667 azioni di , per euro CP_1
600.012, effettuato in data 4/8/2014 da;
Parte_1
2 accogliere l'appello principale e, in parziale riforma dell'impugnata sentenza, accertare e dichiarare la nullità dei rapporti negoziali tra e CP_1
consistenti nell'acquisto di azioni proprie di e nei Parte_1 CP_1
collegati contratti di finanziamento illecitamente erogati dalla Banca stessa, e, per
l'effetto, accertare e dichiarare la nullità o comunque la inefficacia anche delle relative garanzie fideiussorie rilasciate da e dal dott. contratti tutti Pt_2 Pt_3
meglio individuati in narrativa, e dichiarare la inesistenza del credito azionato da
nei confronti dei deducenti. CP_1
Con spese, spese generali e compensi professionali integralmente rifusi.
- per parte appellata:
1. In via pregiudiziale.
1.1 Dichiararsi rinunciate ex art. 346 c.p.c. le domande e le istanze svolte in primo grado da e il Signor e non Parte_1 Parte_2 Pt_3
espressamente riproposte in sede di appello dalla difesa avversaria e, pertanto, oggetto di acquiescenza, nonché dichiararsi passati in giudicato i relativi capi della sentenza n. 950/2020 del Tribunale di Venezia – Sez. Impresa, che non sono stati espressamente impugnati.
1.2 Dichiararsi inammissibili ai sensi dell'art. 345 c.p.c. le domande e/o eccezioni nuove proposte dagli appellanti nell'atto di appello per i motivi esposti in atti.
1.3 Rigettarsi la richiesta avversaria di riunione tra il presente giudizio con quello pendente avanti la Corte d'Appello di Venezia n. R.G. 3013/2019.
2. In via principale
3 Rigettarsi, per i motivi esposti in atti, l'appello principale avversario, in quanto inammissibile ed infondato in fatto ed in diritto e, per l'effetto, rigettarsi le domande tutte proposte da , il sig. e Parte_1 Pt_3 Parte_2
nei confronti di in quanto inammissibili ed infondate in fatto Parte_4
e in diritto, e confermare parzialmente la sentenza n. 950/2020 del Tribunale di
Venezia – Sez. Spec. Imprese pubblicata in data 24 giugno 2020.
3. In via incidentale
In accoglimento dei motivi di impugnazione svolti al paragrafo V della comparsa di costituzione e riposta del 4.5.2021 (con specifico riferimento ai motivi sub V.1-
V.3 – V.
3 -V.4, anche in via condizionata), riformarsi parzialmente la sentenza del
Tribunale di Venezia – Sez. Imprese n. 950/2020 pubblicata in data 24 giugno 2020
e, conseguentemente, rigettarsi tutte le domande proposte da Parte_1
, il sig. e nei confronti di in
[...] Pt_3 Parte_2 Parte_4
quanto improcedibili, inammissibili ed infondate in fatto e in diritto.
4. In ogni caso.
Con vittoria di spese e competenze di causa di entrambi i gradi di giudizio, oltre accessori.
5. In via istruttoria.
Ci si oppone all'ammissione delle prove per testi e per interrogatorio formale per le ragioni dedotte al paragrafo sub IV.2 della comparsa di costituzione e riposta del 4.5.2021. Si richiamano altresì le istanze istruttorie nonché i rilievi svolti in primo grado da parte appellata.
4 Motivi della decisione
In fatto
Con ricorso del 23 marzo 2016, n. 2659/2016 R.G., avanti al Tribunale di Treviso,
dichiaratasi creditrice dell'importo di euro 17.666.187,62 nei CP_1
confronti di , chiedeva di ingiungere alla predetta Parte_1
quale debitrice principale nonché a e a quali Parte_3 Parte_2
fideiussori, di pagare immediatamente e senza dilazione alla Banca, rispettivamente, gli importi di euro 6.000.000,00, euro 3.000.000,00 ed euro
5.700.000,00.
A sostegno del ricorso esponeva di essere creditrice del complessivo CP_1
importo di euro 17.666.187,62 nei confronti di Ge.Do.San. s.p.a., di cui euro
12.140,52 quale saldo negativo del conto corrente n. 262721 acceso dalla società presso la Banca in data 23.7.2007 ed euro 17.654.102,02 a titolo di debito residuo e interessi relativi al contratto di finanziamento a revoca n. 70/400842, sottoscritto dalla predetta società con la Banca in data 14.6.2013 (v. docc. nn. 10 e 11 del fascicolo monitorio).
Il Tribunale di Treviso emetteva il decreto n. 2471/2016 del 22 giugno 2016, ingiungendo i pagamenti richiesti, con richiesta di provvisoria esecutività ex art. 642 c.p.c. solo nei confronti della debitrice principale.
Con ricorso del 26 maggio 2016, n. 5009/2016 R.G. avanti al Tribunale di Treviso, agiva in via monitoria nei confronti di e del suo garante CP_1 Pt_2 Pt_3
dichiarandosi creditrice dell'importo di euro 2.673.181,47 in forza dei due contratti
5 di apertura di credito conclusi tra il luglio del 2014 e il maggio del 2015; il
Tribunale emetteva decreto ingiuntivo non esecutivo n. 2151/2016 del 31 maggio
2016 nei confronti di e di Pt_2 Pt_3
e proponevano tempestive opposizioni avverso i due Parte_1 Pt_2 Pt_3
decreti ingiuntivi (rispettivamente n. 9022/2016 R.G. per quanto riguarda il giudizio di opposizione promosso da e e n. 8102/2016 Parte_1 Pt_2 Pt_3
R.G. per quanto riguarda il giudizio di opposizione promosso da e , Pt_2 Pt_3
chiedendone la revoca e, in via riconvenzionale, impugnavano i contratti di finanziamento e di garanzia stipulati con per farne accertare la CP_1
nullità/simulazione per violazione dell'art. 2358 c.c..
Con gli atti di citazione in opposizione allegava di aver stipulato con Parte_1
una serie di contratti di finanziamento e di aver acquistato azioni e CP_1
obbligazioni della stessa personalmente o per il tramite di una sua CP_1
controllata; in particolare deduceva di avere ottenuto da in data 9 CP_1
agosto 2007, un finanziamento di euro 14.000.000 e che in data 29 novembre 2007 la sua controllata Morgagni s.p.a. aveva acquistato 35.000 obbligazioni di CP_1
per un controvalore di euro 3.500.000.
[...]
L'attrice esponeva che, essendo suo interesse incrementare la propria partecipazione in M.I.F.I. s.r.l. (già Morgagni s.p.a.) acquistando 2.026.887 azioni al prezzo di euro 6.180.198, a tal fine si era rivolta a per ottenere un CP_1
finanziamento, ottenendo l'assenso alla concessione, a condizione che Morgagni
s.p.a., di cui era legale rappresentante, si fosse impegnata all'acquisto di Pt_3
6 quote del fondo Arca (di cui era collocatrice) e di obbligazioni CP_1
emesse dalla stessa CP_1
Nel marzo 2009, venuto a scadenza il primo finanziamento, aveva CP_1
addebitato sul conto corrente n. 262721 intestato a l'intero importo di Parte_1
cui pretendeva il rimborso, portando il conto corrente a un saldo passivo di svariati milioni di euro.
A fine settembre 2009, si era dichiarata disposta a concedere a CP_1
un nuovo finanziamento a revoca per l'importo complessivo di euro Parte_1
12.000.000, finalizzato all'acquistato di ulteriori azioni proprie della Banca;
conseguentemente, in data 30 settembre 2009 sottoscriveva un ordine di acquisto di 100.000 azioni proprie di al prezzo di euro 37,00 ciascuna, per un CP_1
controvalore di euro 3.700.000 ed in data 9 ottobre 2009 stipulava il finanziamento a revoca dell'importo di euro 12.000.000.
Deduceva altresì di avere chiesto a nel mese di agosto 2010, un CP_1
finanziamento di euro 1.000.000 per proprie esigenze imprenditoriali, ad erogare il quale la Banca si era dichiarata disponibile, a condizione che la società acquistasse ulteriori azioni proprie per un controvalore complessivo di euro 3.500.000; quindi, in data 30 dicembre 2010, aveva acquistato 91.500 azioni di al CP_1
prezzo di euro 38,25 ciascuna, per un controvalore complessivo di euro 3.500.000.
Nel mese di luglio 2012 veniva erogato un terzo finanziamento destinato all'acquisto di azioni con cui acquistava ulteriori 86.950 azioni, al Parte_1
prezzo di euro 40,25 ciascuna, per un controvalore complessivo di euro 3.500.000.
7 In data 14 giugno 2013, venendo a scadenza i tre precedenti affidamenti a revoca
(quello da 12 milioni dell'ottobre 2009; quello da 1 milione del settembre 2010; quello da 3 milioni del luglio 2012) stipulava un nuovo contratto di finanziamento a revoca dell'importo di euro 16.600.000 con durata 26 mesi.
Nel mese di maggio 2014 subiva un pignoramento immobiliare da Parte_1
parte di sua creditrice per l'importo di euro 545.473,61; CP_5 CP_1
si era offerta di finanziarla ulteriormente per liberarla dai debiti verso terzi, temendo che le sue azioni potessero venir assegnate a terzi creditori. Il finanziamento aveva luogo indirettamente, tramite l'erogazione dei fondi a Pt_2
con l'accordo che questa avrebbe dovuto poi trasferirli a che, a sua
[...] Pt_3
volta, li avrebbe girati a Parte_1
oltre ai fondi necessari ad estinguere i debiti di aveva CP_1 Parte_1
erogato anche l'ulteriore finanziamento di euro 600.000 affinché quest'ultima potesse sottoscrivere altrettante azioni di nuova emissione nell'ambito dell'aumento di capitale deliberato da CP_1
Il Tribunale di Treviso, con ordinanze del 21 giugno 2017, disponeva, in entrambe le cause, la separazione delle domande riconvenzionali delle parti opponenti, con assegnazione dei termini per la riassunzione del giudizio.
La causa riassunta da e con ricorso ex art. 303 c.p.c. ed Parte_1 Pt_2 Pt_3
iscritta al n. 10001/2017 R.G. veniva riunita all'identica causa proposta dai medesimi con atto di citazione, iscritta al n. 10428/2017 R.G., con il quale chiamavano in causa anche . La causa riassunta da e dal Controparte_6 Pt_2
con ricorso ex art. 303 c.p.c. iscritta al n. 10002/2017 R.G. veniva riunita Pt_3
8 alla identica causa proposta dai medesimi con atto di citazione, iscritta al n.
10430/2017 R.G., con il quale chiamavano in causa anche la predetta banca.
Con ordinanza del 14 marzo 2019 veniva disposta la riunione del procedimento n.
10002/2017 R.G. al procedimento n. 10001/2017 R.G.
Con sentenza n. 950/2020 del 12 giugno 2020, il Tribunale di Venezia, Sezione specializzata in materia di impresa, ha rigettato le eccezioni in rito sollevate da ed accolto parzialmente nel merito le domande degli odierni CP_1
appellanti, così decidendo:
“1) rigetta comunque le domande proposte nei confronti di , nulla Controparte_6
sulle spese;
2) dichiara, fra le parti costituite, la nullità dell'acquisto di euro 16.667 azioni di
, per euro 600.012, fatto in data 4/8/2014 da CP_1 Parte_1
;
[...]
3) dichiara, fra le parti costituite, la nullità, per l' importo corrispondente a quanto al punto 1), del contratto di apertura di credito su conto corrente n. 620561 concesso in data 24-28/7/2014 da a CP_1 Parte_2
4) rigetta, per la restante parte, fra le parti costituite, le domande volte a fare dichiarare la simulazione assoluta o la nullità o inefficacia dei finanziamenti e acquisti azionari numerati 1,2,3, nella parte motiva, e della parte del finanziamento a revoca di capitali euro 16.600.000 concesso a a CP_1
in data 14/6/2013, e ciò limitatamente alla parte Parte_1 Parte_1
che eccede l'importo di euro 6.000.000,00 rimasta oggetto della causa già
9 incardinata avanti il Tribunale di Treviso al n. 9022/2016 (in opposizione a decreto ingiuntivo 2476/2016 r.g.);
5) dichiara, fra le parti costituite, inammissibili o improcedibili, per quanto spiegato in motivazione, le restanti domande delle parti attrici/chiamata
[...]
; Parte_5
6) compensa per ¾ le spese di lite fra le parti costituite, e pone a carico della convenuta costituita per ¼ le spese di parte attrice e chiamata Parte_5
, che liquida nell'intero in euro 40.000,00 in compensi, oltre 15%
[...]
spese generali, oltre iva e cpa”.
In particolare, il Tribunale ha ritenuto non provata la simulazione assoluta degli acquisti azionari correlati ai finanziamenti, e ha ritenuto che i primi tre finanziamenti non abbiano integrato una violazione dell'art. 2358 c.c., né sia stata raggiunta la prova per presunzioni della “destinazione di un finanziamento ad acquisto di azioni proprie” essendo il quadro indiziario insufficiente. Al contrario, il Tribunale ha accolto la domanda di nullità ex art. 2358 c.c. con riferimento al
“quarto acquisto azionario” per euro 600.012, pari a n. 16.667 azioni proprie, in quanto sussisterebbero “elementi presuntivi che permettono di predicare la finalizzazione […] del finanziamento” all'acquisto delle azioni, tra cui l'indicazione da parte della “della data del 4 agosto come data ultima per CP_1
eseguire “le disposizioni” relative agli euro 600.000; data che coincide esattamente con la data in cui acquistò le azioni”. Pt_1
Avverso la sentenza e hanno Parte_1 Parte_2 Parte_3
proposto tempestivo appello formulando i seguenti motivi di impugnazione: 1)
10 violazione di legge ed erroneità del giudizio di fatto nella parte in cui il Tribunale ha ritenuto mancante la prova del collegamento negoziale tra i finanziamenti e gli acquisti delle azioni proprie, vietato dall'art. 2358 c.c. in tutte le sue possibili forme, dirette ed indirette;
2) mancata assunzione delle prove testimoniali ed erroneità della valutazione di inammissibilità di una parte dei capitoli di prova per testi e per interrogatorio formale;
3) nullità della sentenza nella parte in cui ha dichiarato inammissibile la domanda di accertamento negativo avente ad oggetto la frazione del credito all'adempimento fatta valere dalla in via CP_1
riconvenzionale; 4) nullità della sentenza impugnata per violazione dell'art. 112
c.p.c. a causa dell'erronea interpretazione dell'oggetto del capo di domanda di accertamento negativo formulato nell'atto introduttivo;
5) nullità della sentenza nella parte in cui ha dichiarato l'improcedibilità dell'eccezione di compensazione sollevata dagli attori.
Gli appellanti hanno chiesto che, previa riunione con il giudizio pendente tra le stesse parti sub n. 3013/2019 R.G., in parziale riforma della sentenza impugnata, venga accertata e dichiarata la nullità dei rapporti negoziali tra e CP_1
consistenti nell'acquisto di azioni proprie di e nei Parte_1 CP_1
collegati contratti di finanziamento illecitamente erogati dalla Banca stessa e, per l'effetto, venga accertata e dichiarata la nullità o comunque l'inefficacia anche delle relative garanzie fideiussorie rilasciate da e da e dichiarare Pt_2 Pt_3
l'inesistenza del credito azionato da nei confronti delle predette CP_1
parti.
Si è costituita in giudizio l'appellata chiedendo, in via Parte_4
11 pregiudiziale, che vengano dichiarate inammissibili ex art.345 c.p.c. le nuove domande e/o eccezioni proposte dagli appellanti e che vengano dichiarate rinunciate ex art.346 c.p.c. le domande dai predetti svolte in primo grado e non espressamente riproposte.
In via principale ha chiesto il rigetto dell'appello ed ha formulato appello incidentale per la parziale riforma della sentenza nella parte in cui è risultata soccombente sulla base dei seguenti motivi: 1) violazione dell'art. 83, comma 3,
TUB in relazione alle domande degli appellanti nella parte in cui il Tribunale ha statuito la procedibilità delle domande di invalidità dei rapporti contrattuali oggetto di lite;
2) violazione dell'art.2358 c.c. in relazione alla “quarta operazione”; 3) violazione dell'art. 100 c.p.c. nella parte in cui il Tribunale ha ritenuto di rigettare l'eccezione di carenza d'interesse ad agire di parte appellante;
4) violazione e la falsa applicazione dell'art. 2358 c.c. anche in relazione all'art. 2729, co. 1, c.c.. ha formulato altresì appello incidentale condizionato CP_1
all'accoglimento, anche solo parziale, dell'appello principale.
La causa è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni precisate dalle parti all'udienza del 10 marzo 2022, con concessione dei termini massimi di legge per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica;
successivamente, a seguito dell'assegnazione ad altro consigliere relatore, la causa è stata nuovamente trattenuta in decisione all'udienza del giorno 19 dicembre 2024, sostituita dal deposito di note scritte, ex art.127 ter c.p.c., contenenti le conclusioni precisate dalle parti come sopra trascritte con espressa rinuncia delle parti all'assegnazione dei termini per il deposito di conclusionali e repliche, avendone in precedenza già
12 usufruito.
In diritto
La richiesta di parte appellante, di riunione del presente giudizio di appello pendente tra le stesse parti sub n. 180/2019 R.G. non merita accoglimento.
Non ricorrono infatti i presupposti dell'art. 335 c.p.c. né può esservi pericolo di un contrasto di giudicati, in ragione della rimessione in decisione di entrambe le cause davanti al medesimo Collegio.
Per ragioni di priorità logico-giuridica va innanzitutto esaminato il primo motivo dell'appello incidentale con cui ha lamentato la violazione dell'art. CP_1
83, comma 3, TUB in relazione alle domande degli appellanti nella parte in cui il
Tribunale ha statuito la procedibilità delle domande di invalidità dei rapporti contrattuali oggetto di lite.
Secondo la l'art. 83, comma 3, TUB sarebbe chiaro nell'esprimere il divieto CP_1
Parte di ogni tipo di azione contro la banca in , senza che assuma rilievo il fatto che da tale azione possa sorgere o meno una nuova passività lesiva degli interessi della massa. Detta norma, dunque, escluderebbe la procedibilità oltre che delle domande di condanna anche delle azioni costitutive e di accertamento/dichiarative poiché costituirebbero “l'antecedente” dell'ulteriore domanda volta al conseguimento del credito stesso e sarebbero a ciò strumentali.
Il motivo è infondato.
13 La tesi prospettata dalla non è condivisibile, mentre è corretta e va CP_1
confermata la soluzione offerta dal Tribunale.
L'art. 83, comma 3, del TUB (secondo cui: “Dal termine previsto nel comma 1 contro la banca in liquidazione non può essere promossa né proseguita alcuna azione, salvo quanto disposto dagli articoli 87, 88, 89 e 92, comma 3, né, per qualsiasi titolo, può essere parimenti promosso né proseguito alcun atto di esecuzione forzata o cautelare. Per le azioni civili di qualsiasi natura derivanti dalla liquidazione è competente esclusivamente il tribunale del luogo in cui la banca ha il centro degli interessi principali”) dev'essere interpretato conformemente al disposto dell'art. 52 L. Fall., ossia nel senso che solo le pretese creditorie o restitutorie, esercitate in giudizio, divengono improcedibili a seguito dell'apertura della procedura concorsuale.
Non divengono viceversa improcedibili le domande di accertamento della nullità di contratti o le domande di annullamento degli stessi, con cui non si faccia valere un diritto alla restituzione di somme di denaro ovvero al risarcimento del danno da esercitarsi – queste sì – solo in sede concorsuale.
Sarebbe d'altra parte incoerente ritenere che, mentre le azioni derivanti dalla liquidazione coatta amministrativa sono comunque esercitabili (dagli organi della
Liquidazione), per quanto davanti al Tribunale ordinario (v. l'ultima parte del richiamato terzo comma dell'art. 83), le azioni che non riguardano il passivo dell'impresa bancaria insolvente, né comunque derivano dalla procedura concorsuale, non possano essere a loro volta liberamente esercitate davanti
14 all'autorità giudiziaria e, se esercitate precedentemente alla dichiarazione di insolvenza, divengano improcedibili.
In tal modo, infatti, si giustificherebbe una sorta di immunità giudiziaria, in evidente contrasto con l'art. 3 e con l'art. 24, comma 1, della Costituzione.
Infatti, da un lato, la banca insolvente, sottratta ad ogni azione civile, verrebbe trattata, senza alcuna giustificazione, in modo diverso dalle altre imprese sottoposte a fallimento o a liquidazione coatta amministrativa;
dall'altro, e per contro, resterebbe preclusa sine die, per chi ha intrattenuto rapporti con la banca, la tutela giurisdizionale dei propri diritti, atteso che la verificazione dello stato passivo ha esclusivamente ad oggetto l'accertamento dei crediti nei confronti dell'impresa insolvente e non anche l'accertamento dei crediti dell'impresa già in bonis nei confronti dei terzi (o, per l'appunto, l'accertamento negativo di tali crediti), né, tantomeno, l'accertamento di invalidità negoziali.
Il Testo Unico Bancario non prevede, infatti, la possibilità di esaminare, in sede amministrativa, domande diverse dalle pretese creditorie o restitutorie nei confronti della banca insolvente, disciplinando esclusivamente, nell'art. 86, la verifica dello stato passivo (in cui “i creditori e i titolari dei diritti indicati nel comma 2 possono presentare o inviare i loro reclami ai commissari, allegando i documenti giustificativi” e possono domandare “il riconoscimento dei propri crediti e la restituzione dei propri beni, presentando i documenti atti a provare l'esistenza, la specie e l'entità dei propri diritti”), e nell'art. 87, l'eventuale giudizio di opposizione. In altri termini, la locuzione normativa secondo cui contro la banca in liquidazione non può essere promossa, né proseguita, alcuna azione, va letta
15 valorizzando il richiamo a quanto disposto dagli artt. 87, 88, 89 e 92.3, rispettivamente relativi alle opposizioni allo stato passivo, all'esecutività delle sentenze, alle insinuazioni tardive dei crediti e alle opposizioni al piano di riparto.
Sono tutti richiami normativi accomunati dall'inerenza a pretese creditorie che vanno “ordinate” secondo la logica concorsuale, e la loro inclusione nella norma significa logicamente che la disciplina dell'improcedibilità coinvolge esclusivamente pretese creditorie, sicché la lettura combinata della locuzione
(apparentemente preclusiva di ogni azione) e dei richiami normativi – valorizzandosi la connessione tra le parole quale criterio interpretativo ex art. 12 delle preleggi – porta a concludere che la regola dell'improcedibilità è posta e illustrata in funzione delle sole azioni idonee ad incidere sulla formazione dello stato passivo, e tali sono solamente quelle inerenti alla deduzione in giudizio di crediti.
La conseguenza dell'accoglimento della tesi sostenuta dalla difesa della LCA sarebbe, d'altra parte, incongrua, in quanto colui che ha interesse all'accertamento dell'invalidità di un negozio giuridico senza che da tale accertamento ne discenda una pretesa restitutoria o risarcitoria non potrebbe esercitare il proprio diritto, ovvero dovrebbe attendere (magari per anni) che la banca in LCA (o l'eventuale cessionario del credito) si determini a richiedergli il pagamento (del finanziamento illecito in quanto collegato all'acquisto azionario effettuato in violazione dell'art. 2358 c.c.), ben potendo avere un interesse attuale e concreto ad ottenere in via immediata una statuizione che rimuova in via definitiva lo stato di incertezza derivante dalla (per quanto solo apparente) esistenza del debito, interesse da
16 ritenersi certamente meritevole di tutela: si pensi ad esempio ad un qualsiasi soggetto che necessiti di un finanziamento e si trovi tuttavia nell'impossibilità di ottenerlo risultando a suo carico l'esistenza di un previo finanziamento (magari, come nella specie, ingente) da ritenersi invece inesistente, siccome, appunto
“nullo” per violazione della richiamata disposizione societaria.
In definitiva, sulla base dell'oramai consolidato orientamento di questa Corte, deve quindi confermarsi la statuizione per cui sono procedibili – non potendo trovare legittima cognizione in altra sede e non incidendo sullo stato passivo della banca insolvente – le domande proposte da parte attrice volte all'accertamento negativo dei crediti di nei suoi confronti. Parte_4
Col primo motivo dell'appello principale e censurano la Parte_1 Pt_2 Pt_3
sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto mancante la prova del collegamento negoziale tra i finanziamenti e gli acquisti delle azioni proprie, vietato dall'art.2358 c.c. ed impugnano la seguente parte di sentenza:
“La prova del nesso “destinazione di un finanziamento ad acquisto di azioni proprie” può senz'altro affidarsi a presunzioni. Possono fornire un primo supporto indiziario alla tesi della operazione illecita, la stretta prossimità temporale dell'acquisto azionario rispetto al finanziamento, la corrispondenza degli importi (o la misura inferiore della somma destinata all'acquisto rispetto ad un più ampio finanziamento, che verrebbe accordato a condizione di impiegarne una parte in un acquisto azionario); il rinnovo del finanziamento e gli storni di interessi dai conti. Per quanto riguarda i primi tre finanziamenti, tuttavia, gli indizi non raggiungono i requisiti di cui all'art. 2729 comma 1 c.c. Quanto al primo finanziamento, dell'estate 2009, nel quale l'acquisto azionario fu di euro 3.700.000 contro un finanziamento di euro 12.000.000, l'acquisto azionario, sia pure avvenuto in tempi prossimi alla concessione del finanziamento,
17 avvenne con provvista propria di che le proveniva contestualmente Pt_1 all'acquisto da bonifici di due società, e rispettivamente CP_7 CP_8 per euro 4.360.000 e 3.950.000, come da estratti del conto 336390 doc. 6 attrici fasc. 10001/2017 e doc. 4 monitorio di 2476/16. L'operazione venne preventivamente descritta dallo stesso in una mail del 15/9/2009 Parte_3
a tale (sarebbe il responsabile della filiale di VB in Jesolo) Persona_1 ma tale mail non mostra in alcun modo un accordo per lo storno di parte del finanziamento all'acquisto di azioni, anzi, piuttosto, appare mirare a rassicurare la banca circa il fatto che avrebbe avuto presto disponibili consistenti Pt_1 liquidità. Quanto al secondo acquisto (settembre/dicembre 2010), in questo caso il finanziamento (euro 1.000.000) fu di molto inferiore all'acquisto azionario (3.500.000), e ciò rende problematico il nesso di destinazione, che potrebbe essere al massimo parziale;
inoltre finanziamento e acquisto si distanziano di circa tre mesi nel tempo. Decisivamente, tuttavia, è la stessa parte attrice ad introdurre il tema della provvista per l'acquisto: si tratta del valore di euro 3.500.000 in obbligazioni, già in capo alla controllata Mifi, che aveva acquistato da Pt_1 questa (e, affermano le parti attrici, con denari forniti da Mifi stessa). Il terzo acquisto (estate 2012) vide anch'esso il finanziamento (3.000.000) essere inferiore all'acquisto (3.500.000) ed anche qui è la stessa parte attrice ad affermare che la provvista per l'acquisto azionario fu fornita da Mifi. Il quadro indiziario è del tutto insufficiente a costruire una presunzione quale voluta dalla parte attrice, e anzi, quanto al secondo e terzo acquisto, in particolare, la dichiarata disponibilità di somme in capo all'acquirente – sia pure provenienti da altri soggetti e sia pure nella consapevolezza della Banca circa la provenienza di tali provviste - costituisce anzi elemento indiziario ostativo al ravvisamento della destinazione del finanziamento all'acquisto. Pertanto le domande attoree vanno, per quanto riguarda questi acquisti/finanziamenti, e il predicato riflesso sulla parte di finanziamento 2013 volta a coprirli, vanno respinte. E' bene precisare che al momento della concessione del finanziamento di euro 16.600,00 gli importi capitali che avrebbero potuto risultare eventualmente interessati dal divieto di cui all'art. 2358 sarebbero di euro 3.700.000 per il primo finanziamento, di euro 1.000.000 quanto al secondo, di euro 3.000.00 quanto al
18 terzo, in quanto non può assumersi vietato ex art. 2358 l'acquisto per la parte che non è coperta dal finanziamento;
e quindi non più di euro 7.700.000”.
Parte appellante lamenta che il Tribunale abbia attribuito decisivo rilievo alla circostanza che gli acquisti delle azioni da parte di erano avvenuti con Parte_1
provvista fornita dalla società M.I.F.I. e non da tuttavia l'art. 2358 CP_1
c.c. andrebbe interpretato in chiave funzionalistica e trovare applicazione anche quando la violazione del divieto imperativo di accordare prestiti destinati all'acquisto di azioni proprie si concreta attraverso interposta persona (nel caso di specie, attraverso M.I.F.I.) o l'operazione tenda comunque a conseguire risultati analoghi a quelli vietati. Il Tribunale, invece, non avrebbe considerato che e la sua controllata M.I.F.I., anch'essa correntista e titolare di conto Parte_1
deposito titoli presso appartenevano al medesimo gruppo CP_1
economico destinatario del finanziamento della Banca. Inoltre, la consapevolezza della Banca circa la provenienza delle provviste utilizzate per l'acquisto delle azioni fugherebbe ogni dubbio sull'esistenza del collegamento negoziale.
Parte appellata contesta la ricostruzione in fatto operata da parte appellante, escludendo la connessione – diretta o indiretta – tra la concessione dei finanziamenti e gli acquisti azionari in quanto le azioni vennero acquistate non mediante le somme erogate, bensì tramite ulteriore liquidità che era già nella disponibilità di derivante anche dal rimborso di obbligazioni di Parte_1 CP_1
difetterebbe altresì una stretta prossimità temporale tra finanziamento e
[...]
acquisto.
Il motivo è infondato.
Non vi è infatti la prova tra il collegamento negoziale tra il finanziamento e
19 l'acquisto.
E' senz'altro vero che il divieto di assistenza finanziaria per l'acquisto di azioni proprie stabilito dall'art. 2358 c.c., in quanto diretto alla tutela dell'effettività del patrimonio sociale, ha carattere assoluto e va inteso in senso ampio, di talché è vietata qualsiasi forma di agevolazione finanziaria qualora assuma rilevanza il nesso strumentale tra il prestito o la garanzia e l'acquisto di azioni proprie, funzionale al raggiungimento da parte della società dello scopo vietato.
Tuttavia nel caso di specie tale nesso strumentale non è ravvisabile.
Sulla base delle stesse allegazioni degli appellanti, le azioni di non CP_1
vennero acquistate con i finanziamenti erogati a ma con liquidità che Parte_1
era già nella disponibilità della predetta Parte_1
L'acquisto di 100.000 azioni di per un controvalore di euro CP_1
3.700.000, il cui ordine è stato sottoscritto da in data 30 settembre Parte_1
2009, è contestuale all'accredito sul conto n.336390 della predetta di Parte_1
due bonifici da parte e di rispettivamente di euro Controparte_9 Controparte_7
3.950.000 e di euro 4.360.000 (v. doc.4 fascicolo di primo grado n.10001/2017
R.G. di . CP_1
La somma corrispondente al prezzo delle azioni (euro 3.700.000) risulta addebitata sul conto in questione con valuta 30 settembre 2009.
Il finanziamento di euro 12.000.000 che parte appellante assume collegato con l'acquisto delle azioni è invece successivo, del 9 ottobre 2009; inoltre detto finanziamento è stato erogato sul conto n.262721, diverso quindi dal conto sul quale è stato addebitato il corrispettivo per l'acquisto delle azioni (n.336390).
20 Pertanto, a smentire che il finanziamento in questione venne concesso per consentire a l'acquisto di 100.000 azioni di concorrono Parte_1 CP_1
i seguenti elementi: aveva disponibilità di provvista propria;
non vi è Parte_1
contestualità tra il finanziamento e l'acquisto, che è anteriore al finanziamento della e coevo invece alla provvista ricevuta da grazie ai bonifici CP_1 Parte_1
accreditati in conto;
non vi è corrispondenza tra il credito concesso e il prezzo dei titoli acquistati;
l'accredito del finanziamento ha avuto luogo su un conto diverso da quello sul quale è stato addebitato il corrispettivo per l'acquisto delle azioni.
Non vi è prova di un collegamento negoziale neppure tra il finanziamento di euro
997.000, erogato da il 16 settembre 2010 sul conto n.262721 di CP_1
e l'acquisto da parte della predetta società di 91.500 azioni di Parte_1 CP_1
per un controvalore di euro 3.500.000, il 30 dicembre 2010.
[...]
Depongono in senso contrario all'esistenza di un collegamento sia la circostanza che tra il finanziamento e l'acquisto delle azioni intercorra un lasso di tempo di oltre tre mesi, sia la circostanza che l'importo del finanziamento era nettamente inferiore al prezzo delle azioni.
Per converso risulta che a era stato accreditato, in data 10 settembre Parte_1
2010, sul conto n.336390, l'importo di euro 3.500.000, quale valore di rimborso delle obbligazioni di , già in titolarità di M.I.F.I. ed acquistate Parte_6
da pertanto l'acquisto delle azioni è stato effettuato dalla società Parte_1
mediante utilizzo di propria liquidità (v. doc.13 fascicolo di primo grado di parte opponente n.10001/2017 R.G., dal quale si evince la disposizione di giroconto
21 dell'importo di euro 3.499.875,00 dal conto n.336390 al conto n. 262721).
Neppure il finanziamento di euro 3.000.000 accreditato da a CP_1
il 24 luglio 2012 può dirsi collegato all'acquisto di 86.950 azioni di Parte_1
per un controvalore di euro 3.500.000, in data precedente, il 29 CP_1
giugno 2012.
Valgono in proposito le considerazioni sopra svolte, ossia l'anteriorità dell'acquisto delle azioni rispetto all'erogazione del finanziamento, l'inferiorità dell'importo finanziato rispetto al prezzo delle azioni ed altresì la circostanza che la provvista venne messa a disposizione di dalla controllata M.I.F.I.. Parte_1
Per converso dall'estratto conto al 31 luglio 2012 del conto n.262721 (ossia il conto sul quale è stato erogato il finanziamento) risulta che l'importo finanziato venne impiegato per altre e diverse operazioni (v. doc.6 fascicolo di primo grado n.10001/2017 R.G. di e non per l'acquisto delle azioni. CP_1
In definitiva, a fronte del robusto quadro indiziario di natura documentale che porta ad escludere, nelle ipotesi sopra illustrate, il collegamento negoziale tra il finanziamento e l'acquisto di azioni, spettava a parte attrice fornire prova rigorosa dell'esistenza di tale collegamento, mentre neppure le allegazioni attoree depongono in tal senso.
Col secondo motivo parte appellante lamenta la mancata assunzione delle prove testimoniali dedotte e l'erroneità della valutazione di inammissibilità di una parte
(neppure specificata) dei capitoli di prova per testi e per interrogatorio formale.
22 ha eccepito l'inammissibilità del motivo, non avendo parte Parte_4
attrice reiterato le istanze istruttorie all'udienza di precisazione delle conclusioni del primo grado di giudizio, con la conseguenza che l'appellante non può far valere come motivo d'appello la mancata ammissione delle proprie richieste istruttorie.
Il motivo non merita accoglimento.
E' consolidato l'orientamento per cui “Le istanze istruttorie rigettate dal giudice del merito devono essere riproposte con la precisazione delle conclusioni in modo specifico e non soltanto con il generico richiamo agli atti difensivi precedenti, dovendosi, in difetto, ritenere abbandonate e non riproponibili con
l'impugnazione” (Cass.n.10767/2022; conf. Cass. 33103/2021).
Nel caso di specie le istanze istruttorie formulate da parte attrice non sono state neppure genericamente richiamate dalla predetta parte in sede di precisazione delle conclusioni, avendo l'attrice fatto riferimento alle conclusioni “come da atti introduttivi dei due giudizi”, atti che non contenevano istanze istruttorie.
Né è ravvisabile, nel caso di specie quella “volontà inequivoca di insistere nella richiesta istruttoria” che, per la giurisprudenza di legittimità sopra citata, consente di superare la presunzione di abbandono e la non riproponibilità delle istanze istruttorie.
Il Giudice di primo grado, con l'ordinanza del 14 marzo 2019 emessa nelle cause riunite n. 1001/2017 e n. 1002/2017, prese in esame le richieste istruttorie di parte attrice, non le ha ammesse e non ha dato seguito ad alcuna istruttoria orale
(“l'istruttoria orale proposta da parte attrice in parte ripercorre documenti, in parte attiene a mere valutazioni, in parte, ove riguarda condotte della Banca o di
23 altri soggetti persone giuridiche, è inammissibile se non dove siano indicate le persone protagoniste dei singoli scambi, colloqui o richieste”). Di tale ordinanza l'attrice non ha mai chiesto la revoca o la modifica.
Le richieste contenute nella comparsa conclusionale del 6 marzo 2020 degli attori, odierni appellanti, del seguente tenore “per tutte le suesposte ragioni, ed alla occorrenza previa assunzione di tutte le prove costituende già valutate ammissibili dal G.I., nessuna delle quali rinunziata, gli Attori e la terza chiamata confidano nell'accoglimento delle conclusioni così come formulate nei rispettivi atti introduttivi e ribadite alla udienza di precisazione delle conclusioni del 8 gennaio
2020” non sono idonee ad integrare quella “volontà inequivoca di insistere nella richiesta istruttoria” che consente di superare la presunzione di abbandono delle istanze istruttorie determinata dalla mancata riproposizione delle stesse all'udienza di precisazione delle conclusioni;
la richiesta contenuta nella conclusionale attiene infatti all'eventuale (“alla occorrenza”) “assunzione di tutte le prove costituende già valutate ammissibili dal G.I.”, mentre nessuna prova orale era stata ritenuta ammissibile dal primo Giudice.
Le prove orali riproposte in appello – peraltro con diversa numerazione – sono pertanto da ritenersi inammissibili, in quanto la richiesta contenuta nella conclusionale attorea in primo grado era di assumere, eventualmente, le prove già ritenute ammissibili dal primo Giudice che, invece, non ne ha ritenuto ammissibile alcuna.
24 In ogni caso, va condivisa la valutazione espressa dal Tribunale in ordine alla natura documentale della causa ed alla superfluità di parte dei capitoli di prova attorei, per altra parte inammissibili in quanto implicanti valutazioni o generici.
Col terzo motivo gli appellanti lamentano la nullità della sentenza nella parte in cui ha dichiarato inammissibile la domanda di accertamento negativo avente ad oggetto la frazione del credito all'adempimento fatta valere dalla Banca in via riconvenzionale. Assumono gli appellanti che il Tribunale avrebbe fondato il rigetto in rito della domanda non sulla carenza di uno specifico presupposto processuale, bensì sul tenore della motivazione di un provvedimento ordinatorio, quale l'ordinanza di fissazione dell'udienza di precisazione delle conclusioni assunta dal Tribunale di Treviso nella causa di opposizione a decreto ingiuntivo n.
9022/2016 R.G.. Ciononostante, dalle domande proposte dalle parti emergerebbe chiaramente che la res in iudicium deducta sarebbe costituita da quella sola frazione del credito all'adempimento pur già azionata anche in sede monitoria da CP_1
e sarebbe pertanto interesse di parte appellante che venga accertata nel
[...]
merito l'inesistenza della frazione di credito di cui la ha chiesto CP_1
l'adempimento. La prova dell'inesistenza del credito sarebbe documentale e costituita dall'estratto di conto corrente, nel quale non sarebbe mai stata annotata la rata scaduta del finanziamento del 14 giugno 2013.
In relazione a tale motivo, l'appellata ha dedotto che l'accertamento dell'esistenza del credito vantato dalla è di competenza esclusiva del Giudice CP_1
dell'opposizione al decreto ingiuntivo;
inoltre, l'erogazione del finanziamento di
25 euro 16.600.000 e il suo mancato rimborso costituirebbero fatti non contestati emergenti dall'estratto conto n. 262721 al 30 giugno 2013, e tale finanziamento non sarebbe regolato in conto corrente, posto che il contratto non prevedrebbe alcun obbligo di addebitare sul conto corrente la rata scaduta.
Il motivo è infondato.
Il Tribunale di Treviso, con ordinanze del 21 giugno 2017 ha disposto la separazione delle controversie relative alle domande riconvenzionali di parte opponente, rimettendo le parti avanti il Tribunale di Venezia – Sezione
Specializzata in materia di Impresa per la riassunzione, trattenendo invece la decisione relativa al credito vantato da in quanto l'accertamento in CP_1
ordine al credito azionato in via monitoria non può che essere di competenza del
Giudice dell'opposizione a decreto ingiuntivo.
Esula quindi dal perimetro della presente lite l'accertamento dell'esistenza del credito vantato dalla ed azionato in via monitoria, in quanto di esclusiva CP_1
competenza del Giudice dell'opposizione a decreto ingiuntivo.
Non può essere condivisa l'affermazione degli appellanti per cui “Il condizionamento impartito dalla banca alla sua domanda riconvenzionale, pertanto, è venuto meno, con purificazione del cumulo condizionale, poiché lo stesso credito all'adempimento del contratto di finanziamento stipulato tra CP_1
e il 14.6.2013 forma oggetto sia della domanda di accertamento
[...] Pt_1
negativo proposta dagli attori in via principale, sia della domanda riconvenzionale di condanna proposta dalla convenuta.” per la dirimente ragione sopra esposta e considerato che la domanda di accertamento dell'esistenza del credito di CP_1
26 è stata formulata dalla solo in via subordinata, a fronte delle difese CP_1 CP_1
degli attori che anche nel giudizio riassunto hanno dedotto circostanze attinenti all'inesistenza del credito di oggetto del giudizio di opposizione a CP_1
decreto ingiuntivo, difese di cui la ha eccepito l'inammissibilità. CP_1
Col quarto motivo gli appellanti hanno lamentato la nullità della sentenza impugnata per violazione dell'art. 112 c.p.c.. Il Tribunale avrebbe erroneamente ritenuto che e i suoi garanti abbiano inteso proporre una domanda di Parte_1
accertamento negativo estesa anche alla parte del credito all'adempimento mai azionata dalla Banca, né in via monitoria né in via riconvenzionale, e tale erronea ricostruzione del petitum emergerebbe dalle statuizioni con cui il Tribunale ha rigettato le eccezioni pregiudiziali di rito sollevate dalla Banca convenuta.
Il motivo è infondato.
Premesso che, come evidenziato in relazione al precedente motivo, l'accertamento negativo della frazione di credito azionata in sede monitoria da esula CP_1
dal perimetro della presente lite, è stata la stessa attrice a dedurre, sin dall'atto di citazione in opposizione “che i contratti di finanziamento in precedenza stipulati tra e nella parte in cui furono collegati all'acquisto di Pt_1 CP_1
azioni proprie della banca, sono contratti simulati” (pag. 13) e che “nell'ipotesi in cui dovesse ritenere che i contratti di finanziamento de quibus, di cui il più recente assurgerebbe a titolo del diritto di credito azionato in via monitoria, siano invece non simulati, dovrà comunque accertarsi che nessun credito spetta a Pt_7
[...] [...]
[...] [
per essere comunque affetti da nullità tutti i negozi, tra loro collegati, da
[...]
cui trae origine la pretesa avversaria.” (pag. 15).
La domanda di accertamento negativo all'inesistenza del credito derivante dal finanziamento di euro 16.000.000, quindi, non è affatto nuova, ma formulata sin dall'atto introduttivo del giudizio e comunque implicita e consequenziale alle domande di accertamento della simulazione e di nullità dei contratti di finanziamento asseritamente collegati agli acquisti azionari, come risulta confermato anche dalle ulteriori difese svolte nella comparsa conclusionale di primo grado: “La sentenza dichiarativa della simulazione o della nullità dei contratti inter partes, inoltre, garantirà gli attori contro il rischio di subire ulteriori future azioni monitorie della banca deducenti ad oggetto ulteriori frazioni del credito asseritamente inadempiuto e che si vide esser maggiore di quello per ora azionato dalla banca. L'interesse a sentir dichiarare la nullità o la simulazione dei contratti di finanziamento sussiste inoltre in capo ai garanti: infatti, una volta rimossa la apparenza del titolo negoziale a cui le garanzie accedono, costoro non dovranno più rispondere, ad alcun titolo, nei confronti della banca convenuta” v. pag. 20 conclusionale di primo grado opponenti).
Infine, col quinto motivo, gli appellanti hanno lamentato la nullità della sentenza nella parte in cui ha dichiarato l'improcedibilità dell'eccezione di compensazione avente ad oggetto il credito alla restituzione di quanto indebitamente corrisposto a a titolo di prezzo in base ai contratti di acquisto delle azioni. CP_1
Hanno quindi impugnato la seguente parte di sentenza:
28 “Non sono invece procedibili domande volte ad ottenere l'accertamento della compensazione fra poste restitutorie conseguenti (ex art. 2033 c.c.) alla dedotta invalidità contrattuale, in quanto la convenuta non ha proposto alcuna domanda restitutoria ex nullitate, anzi vivamente insistendo per la validità dei contratti. La compensazione ex art. 56 l.fall. (e richiamato dall'art. 83 comma 3bis del TUB, che ne limita l'operatività prevedendo che “la compensazione ha luogo solo se i relativi effetti siano stati fatti valere da una delle parti prima che sia disposta la liquidazione coatta amministrativa”) è destinata infatti, nella materia concorsuale, ad operare solo in via di eccezione per resistere rispetto ad una domanda della procedura, ed è comunque strumento eccezionale, mediante il quale il creditore della procedura, solo quando da questa escusso come debitore, può fare valere contro di essa il proprio credito senza assoggettarlo alla falcidia fallimentare. In ogni caso la compensazione ex nullitate è stata fatta valere per la prima volta in questo giudizio, e quindi cade sotto il divieto del citato comma 3bis”.
Tale statuizione risulterebbe affetta da errore di fatto sul contenuto degli atti processuali delle parti e sulle domande effettivamente svolte in giudizio, e, precisamente, l'errore consisterebbe nell'avere il Tribunale supposto che “la convenuta non ha proposto alcuna domanda restitutoria ex nullitate”. La Banca convenuta, invece, avrebbe proposto una domanda riconvenzionale di condanna alla restituzione a titolo di indebito, in via subordinata rispetto alla sua domanda riconvenzionale principale di condanna all'adempimento contrattuale.
La in relazione a tale motivo, ha evidenziato di avere a suo tempo eccepito CP_1
che la domanda riconvenzionale volta a far accertare la compensazione tra crediti reciproci era stata proposta per la prima volta con l'atto di riassunzione introduttivo del giudizio avanti al Tribunale di Venezia, e costituiva quindi domanda nuova ed ulteriore rispetto alla domanda oggetto dei provvedimenti di rimessione;
ha inoltre ribadito di non aver formulato in via principale alcuna domanda riconvenzionale di condanna all'adempimento contrattuale, né in via subordinata alcuna domanda di
29 restituzione ex art. 2033 c.c.. In ogni caso, la domanda riconvenzionale formulata dagli opponenti, essendo stata dedotta nel giudizio di riassunzione avanti il
Tribunale di Venezia per la prima volta, non potrebbe essere ritenuta preesistente rispetto alla dichiarazione di liquidazione coatta amministrativa, né potrebbe essere accolta la tesi per cui detta domanda di compensazione sarebbe stata proposta “in via preventiva”. La domanda di adempimento della era stata infatti CP_1
formulata solo con la comparsa di costituzione e risposta nel giudizio riassunto mentre non rilevano le domande formulate dalla nel diverso giudizio di CP_1
opposizione a decreto ingiuntivo. Inoltre, l'art. 83, comma 3-bis, TUB derogando all'art. 56, comma 1, L.F., introdurrebbe la regola secondo cui la compensazione potrebbe avere luogo solo se i relativi effetti siano stati fatti valere prima che sia disposta la liquidazione coatta amministrativa. La regola della compensazione non potrebbe, quindi, trovare applicazione al fine di far accertare, al di fuori delle regole del concorso, l'esistenza di un credito verso la procedura che non sia diretto a paralizzare la pretesa di pagamento di quest'ultima.
Il motivo non merita accoglimento.
La domanda riconvenzionale degli opponenti, volta a far accertare e dichiarare la compensazione tra reciproci crediti conseguenti alle domande di nullità ex art. 2358
c.c., è stata proposta per la prima volta con l'atto di riassunzione introduttivo del giudizio avanti al Tribunale di Venezia ed è pertanto nuova rispetto alle domande oggetto dei provvedimenti di rimessione.
Lo stesso Tribunale, in sentenza, ha rilevato – con statuizione non specificamente impugnata e, quindi, passata in giudicato – che: “Si ricorda, per completezza, che
30 avanti al Tribunale di Treviso gli opponenti avevano bensì invocato la compensazione del credito ivi azionato dalla Banca, ma rispetto ad un altro credito risarcitorio da loro fatto valere, quello fondato sull'abuso nel recesso: materia non qui riproposta, non rimessa a questo ufficio e dunque rimasta nella competenza del primo giudice”.
L'introduzione di tale nuova domanda non è giustificato da domande di condanna all'adempimento o restitutorie proposte dalla mentre la compensazione non CP_1
può essere richiesta “in via preventiva”; inoltre la formulazione dell'art. 83, comma
3-bis, TUB è chiara nel prevedere, in deroga all'articolo 56, comma 1, L.F., che la compensazione ha luogo solo se i relativi effetti siano stati fatti valere prima che sia disposta la liquidazione coatta amministrativa, cosa che nel caso di specie non si è verificata.
E' comunque da escludere che l'accertamento negativo richiesto dagli attori presupponga un fenomeno compensativo (il credito restitutorio ex art. 2033 c.c. del cliente andrebbe a compensare il debito dello stesso nei confronti della CP_1
poiché, da un lato, la compensazione non è stata dichiarata dal Tribunale di Venezia
e, dall'altro, il venire meno del debito della parte istante sarebbe conseguenza della nullità, non del solo contratto di affidamento, ma, in ragione del rilevato collegamento negoziale, dell'intera operazione. Pertanto, una volta travolto l'acquisto dei titoli, il finanziamento deve considerarsi come mai utilizzato, con la conseguenza che: - non è sorta un'obbligazione restitutoria in capo al cliente;
- le azioni ed obbligazioni, apparentemente acquistate dal correntista, sono rimaste nella titolarità della banca, sicché solo in senso atecnico si potrebbe perciò
31 discorrere di compensazione, per indicare che sono contabilmente elise tutte le reciproche obbligazioni dell'unitaria operazione di cui viene accertata la nullità.
Si è detto che parte appellata ha lamentato a sua volta l'erroneità della sentenza del
Tribunale di Venezia chiedendone la riforma sulla base di cinque motivi d'appello incidentale, dei quali il primo è già stato esaminato e respinto.
Col secondo motivo la a dispetto del titolo del motivo “violazione dell'art. CP_1
2358 c.c. in relazione alla “quarta operazione” ” ha in realtà riproposto ex art. 346
c.p.c. l'eccezione di inammissibilità della domanda di compensazione tra le poste restitutorie derivanti dalla nullità o inefficacia dei contratti di finanziamento/acquisto in quanto domanda nuova e tardiva rispetto a quelle formulate nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, e quindi diversa rispetto a quelle oggetto del provvedimento di rimessione. In ordine alla domanda di compensazione del credito della Banca con crediti risarcitori conseguenti alla lamentata violazione dell'art. 2358 c.c., ha contestato il passaggio argomentativo della sentenza di ammissibilità di detta domanda “per la parte che esula dalla parte agita monitoriamente”; il Giudice di prime cure, pur ammettendo che la domanda di compensazione tra il risarcimento del danno ex art. 2358 c.c. e quella parte di finanziamento del 2013 che eccede l'importo ingiunto sarebbe stata proposta ex novo, l'avrebbe ritenuta ammissibile. Anche detta domanda di compensazione del credito della con i crediti risarcitori derivanti dalla violazione dell'art. 2358 CP_1
c.c. sarebbe inammissibile in quanto diversa, e quindi tardiva, rispetto a quelle
32 indicate nel provvedimento di rimessione.
Il motivo non merita accoglimento, in considerazione della circostanza che il primo
Giudice, nel ritenere in astratto ammissibile detta domanda, ha poi precisato “Va però fatto rimando alle successive osservazioni sulla tempestività della domanda ex art.83, comma 3 bis, TUB”, il che significa, in concreto, che la domanda in questione non è ammissibile in quanto, come sopra osservato, la formulazione dell'art. 83, comma 3-bis, TUB è chiara nel prevedere, in deroga all'articolo 56, comma 1, L.F., che la compensazione ha luogo solo se i relativi effetti siano stati fatti valere prima che sia disposta la liquidazione coatta amministrativa, cosa che nel caso di specie non si è verificata.
Mette conto altresì rilevare che alcun credito risarcitorio derivante dalla violazione dell'art. 2358 c.c. è stato riconosciuto agli attori – odierni appellanti.
Va comunque escluso – come già argomentato con riguardo al quinto motivo dell'appello principale – che l'accertamento negativo richiesto dagli attori presupponga un fenomeno compensativo
Col terzo motivo di appello incidentale, la impugna la parte di sentenza con CP_1
cui il Tribunale ha rigettato l'eccezione di carenza d'interesse ad agire di parte attrice – odierna appellante, sollevata dalla CP_1
“La convenuta assume che gli attori non hanno interesse alla causa - per quanto riguarda la parte derivante dall'opposizione a d.i. 2476/2016 – in quanto in quel giudizio era stato chiaramente affermato che gli importi oggetto della decisione sulla competenza eccedevano l'ammontare richiesto in monitorio, rimasto oggetto della causa a qua. In verità, sussiste l'interesse delle parti attrici all'accertamento della invalidità degli acquisti/finanziamenti in quanto suscettibili di riverberarsi
33 sulla debenza della residua parte di finanziamento 2013, che la Banca non ha finora azionato, ma al quale essa non ha rinunciato;
e ciò anche a scanso della necessità di difendersi in un futuro giudizio in cui la liquidatela della volesse CP_1
– sia pure abusando del processo – agire per tale residua frazione di credito.” (pag. 14 della sentenza).
A sostegno del motivo la deduce che l'interesse ad agire presuppone una CP_1
lesione concreta e attuale della sfera giuridica dell'attore, nonché l'effettiva utilità dello stesso agire, mentre nel caso in esame l'interesse ad agire non sarebbe né attuale né concreto in quanto gli appellanti non potrebbero trarre alcun vantaggio dal presente agire.
Il motivo è infondato.
L'interesse ad agire sotteso alle domande di mero accertamento non richiede l'attuale verificarsi della lesione di un diritto essendo sufficiente, infatti, uno stato di incertezza oggettiva sull'esistenza di un rapporto giuridico o sull'esatta portata dei diritti e degli obblighi da esso scaturenti (v., inter alia, Cass. n.13556/08; Cass.
n.12893/2015).
Nel caso di specie, pertanto, sussiste l'interesse ad agire degli attori all'accertamento e declaratoria della simulazione o della nullità dei contratti di finanziamento e di acquisto delle azioni in quanto, come correttamente osservato dal Tribunale di Venezia “suscettibili di riverberarsi sulla debenza della residua parte di finanziamento 2013, che la Banca non ha finora azionato, ma al quale essa non ha rinunciato”.
Per quanto poi argomentato con riguardo al quinto motivo dell'appello principale
(una volta travolto l'acquisto dei titoli, il finanziamento deve considerarsi come mai utilizzato, con la conseguenza che: non è sorta un'obbligazione restitutoria in
34 capo al cliente;
- le azioni ed obbligazioni, apparentemente acquistate dal correntista, sono rimaste nella titolarità della banca), non può negarsi l'interesse ad agire ex art. 100 c.p.c. in capo agli attori, la cui domanda di accertamento della nullità dell'operazione non rimarrebbe priva “di effetto utile”, ma comporterebbe, in ipotesi di accoglimento, l'accertamento negativo del debito.
Col quarto motivo di appello incidentale, la lamenta violazione e falsa CP_1
applicazione dell'art. 2358 c.c., anche in relazione all'art. 2729, comma 1, c.c., per avere il primo Giudice accolto la domanda attorea di nullità ex art. 2358 c.c. con riferimento alla “quarta operazione”, in assenza di prova del collegamento negoziale tra l'acquisto di 16.667 azioni di da parte della CP_1 Parte_1
e l'apertura di credito in conto corrente di euro 1.000.000 concessa da CP_1
alla società .
[...] Pt_2
impugna pertanto la seguente parte di sentenza: CP_1
“Diversamente, sul quarto acquisto azionario vi sono elementi presuntivi che permettono di predicare la finalizzazione alla sua effettuazione del finanziamento coevo, per la parte corrispondente. L'acquisto di 16.667 azioni VB da parte di per esattamente euro 600.012 è datato 4/8/2014 (doc. 10 attoreo). In data Pt_1
24/7/2014 (la data è in intestazione, è prodotta anche copia firmata con data apposta in fine modulo, a penna, 28/7/2014) concesse a una CP_1 Pt_2 apertura di credito in conto corrente di euro 1.000.000 a scadere il 31/12/2014 (doc 4bis attrici fasc. 10002/2017). Il 31/7/2014 dispose bonifico di euro Pt_2
600.000 a favore di con causale “acconto pagamento debito”. Il Parte_3
1/8/2014 dispose pagamento della medesima somma a con Pt_3 Pt_1 causale “finanziamento” (docc. sub 21 e 21bis attori). A doc. 20 (proc. 10001/2017) le parti attrici dimettono una mail di (la Per_2 mail viene dal dominio “venetobanca.it” e il sarebbe gestore corporate Per_2 dell'area di Venezia) il quale riscontra una mail proveniente – tramite terzi – da
35 nella quale accenna a passaggio di euro 600.000 da Parte_3 Pt_3
a a “per consentire a il versamento dell'AUC” Pt_2 Pt_3 Pt_1 Pt_1
(verosimilmente AUC è “aumento di capitale”). Nella sua risposta il dr. Per_2 indicava gli IBAN dei tre soggetti interessati, indicava l'importo (600.000) e le causali dei bonifici (rispettivamente “acconto pagamento debito” da a Pt_2
e “finanziamento socio” da a;
ciò non solo non affatto Pt_3 Pt_3 Pt_1 contestando la destinazione della somma ad AUC, ma anzi specificando che
“ATTENZIONE: la valuta/data massima delle disposizioni per l'importo di euro 600.000 è il 4 agosto 2014”. Quanto indicato dal avvenne nei due giorni Per_2 successivi;
e infine proprio il 4 agosto acquistò euro 600.000 circa di Pt_1 azioni di Le lievi sbavature di quanto eseguito rispetto alla CP_1 programmazione del dr. – il passaggio su conto non avvenne sul suo Per_2 Pt_3 conto aperto presso VB, ma su altro suo conto aperto presso Banco desio – e la mancanza di tracce della “valuta compensata”, sono irrilevanti rispetto al quadro fattuale che ne risulta: per concorde volontà delle parti interessate, Pt_1
, e , una somma fornita in finanziamento dalla Pt_2 Pt_3 CP_1 CP_1 veniva destinata ad un corrispondente acquisto di azioni della banca stessa. Elemento indiziario chiave per la prova di questa destinazione è proprio la indicazione da parte del dr. della data del 4 agosto come data ultima per Per_2 Per_2 eseguire “le disposizioni” relative agli euro 600.000; data che coincide esattamente con la data in cui acquistò le azioni. Pt_1
E' evidente da quanto esposto che la vicenda si inscrive perfettamente nel disposto dell'art. 2358 c.c., e che pertanto l'operazione è nulla, sia sul versante dell'acquisto azionario sia sul versante del finanziamento, nella parte a ciò destinata. Non spetta a questo ufficio stabilire se il soggetto da considerarsi finanziato sia stato o e se dunque vi sia stata o meno simulazione Pt_2 Pt_1 relativa soggettiva per tutto o parte del finanziamento;
spetta tuttavia a questo ufficio, in ragione di quanto ad esso rimesso per competenza, affermare, in conseguenza di quanto sopra ritenuto, che l'acquisto azionario del 4/8/2014 di
e, per l'importo corrispondente, le somme concesse con apertura di Pt_1 credito in data 28/7/2014 a , sono nulli”. Pt_2
A sostegno del motivo la sminuisce la portata probatoria degli elementi CP_1
indiziari evidenziati dal Tribunale di Venezia nella sentenza impugnata ritenendo
36 che ai fini della prova del collegamento negoziale non costituirebbe idonea prova neppure la e-mail del dott. aveva impartito istruzioni alle società su come e Per_2
quando effettuare le operazioni di giro-fondi e con quali causali e sottolinea, in particolare, che la somma di euro 600.000 disposta da a favore di Pt_3
troverebbe fonte nel conto corrente personale del predetto e che Parte_1
comunque solo una parte del finanziamento sarebbe stata utilizzata per l'acquisto azionario.
Il motivo non merita accoglimento.
In relazione all'operazione suddetta il collegamento negoziale – ritenuto sussistente dal Tribunale e qui ancora contestato dalla difesa della ripetendo peraltro CP_1
considerazioni già svolte in primo grado – ne va ribadita l'evidente sussistenza per le stesse ragioni già valorizzate dalla Sezione Specializzata.
La circostanza che i fondi accreditati dalla Banca dapprima su conto corrente di siano poi stati girati da a e da questi a acquirente Pt_2 Pt_2 Pt_3 Parte_1
delle azioni di non è di ostacolo alla configurazione del CP_1
collegamento tra l'acquisto azionario e il finanziamento concesso da CP_1
con l'interposizione di;
l'operazione è stata ben illustrata dal Tribunale, che Pt_2
ha poi correttamente correttamente affermato come gli elementi documentali evidenzianti la prossimità temporale dell'acquisto di azioni rispetto al finanziamento denotassero la sussistenza di una connessione tra l'erogazione del credito e l'acquisto delle azioni. La circostanza poi che il finanziamento erogato fosse di importo superiore alla provvista necessaria per l'acquisto delle azioni non
37 rileva ai fini dell'esclusione del collegamento, potendo semmai rilevare il contrario.
In definitiva, non può dubitarsi dell'esistenza di un collegamento negoziale, voluto dalle parti, tra il finanziamento in oggetto e l'acquisto delle azioni.
Per quanto sopra esposto, vanno respinti sia l'appello principale che l'appello incidentale.
In ragione della reciproca soccombenza le spese del grado vanno compensate tra le parti.
Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'introduzione del presente giudizio,
a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, sia a carico dell'appellante principale che di quello incidentale.
P. Q. M.
La Corte d'Appello di Venezia, ogni diversa domanda ed eccezione reiette ed ogni ulteriore deduzione disattesa, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. Rigetta l'appello principale e l'appello incidentale e, per l'effetto, conferma la sentenza n. 950/2020 del Tribunale di Venezia – Sezione Specializzata in materia di Impresa;
2. Compensa tra le parti le spese di lite;
38 3. Dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art.13, comma 1 quater DPR
115/02 sia a carico di parte appellante principale e che di parte appellante incidentale.
Venezia, 14 gennaio 2025
Il Presidente estensore dott.ssa Gabriella Zanon
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