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Sentenza 3 aprile 2025
Sentenza 3 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 03/04/2025, n. 1523 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 1523 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. 7286/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord, in funzione di giudice del lavoro, nella persona della dott.ssa Pres.
Matilde Pezzullo, ha pronunciato a seguito di trattazione scritta sostitutiva dell'odierna udienza in base all'art. 127 ter c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi di lavoro al 7286/2024 vertente
TRA
, rappresentata e difesa dall'avv.to IROSO Parte_1
ACHILLE
OPPONENTE
CONTRO rappresentato e difeso dall'avv. FEBBRAIO MARCO Controparte_1
OPPOSTO
FATTO E DIRITTO
Con ricorso del 6.6.2024 la società opponente proponeva opposizione al decreto ingiuntivo n
218/2024, pubblicato in data 26.04.2024, il Tribunale di Napoli Nord – Sez. Lavoro – con cui si ingiungeva, alla società di pagare al sig. la somma di € Parte_1 Controparte_1
6.232,58, oltre gli interessi e rivalutazione come richiesti, nonché le spese del procedimento monitorio con distrazione, a titolo di TFR non versato in relazione al rapporto di lavoro dal 9.2.2017 al 1.9.2021
Esponeva parte ricorrente di aver già versato a titolo di TFR la somma di euro 1200,00 come provato dal bonifico in atti;
eccepiva inoltre che le somme erano state calcolate al lordo e non al netto per cui la società restava debitrice della sola somma di euro 3640,00.
Ciò premesso chiedeva quindi la revoca del decreto ingiuntivo con accertamento della reale posta debitoria in euro 3640,00, il tutto con vittoria di spese. Costituitosi in giudizio l'opposto non contestava di aver ricevuto la somma di euro 1200,00 a titolo di anticipo sulla maggiore somma dovuta a titolo di TFR. Evidenziava che le somme in caso di condanna del datore di lavoro erano dovute sempre al lordo e non al netto e chiedeva pertanto condannarsi la società al pagamento della residua somma dovuta pari a 5032,00 oltre accessori come per legge.
Disposta trattazione scritta del procedimento, all'esito delle note la causa viene decisa con la presente sentenza
L'opposizione è parzialmente fondata e va accolta nei limiti di seguito precisati.
Va in primo luogo ribadito il fondamentale e consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui la opposizione al decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario, autonomo giudizio di cognizione che sovrapponendosi allo speciale e sommario procedimento monitorio (artt. 633, 644 ss. c.p.c.) si svolge nel contraddittorio delle parti secondo le norme del procedimento ordinario ( art. 645 c.p.c.).
Ne consegue che il giudice della opposizione è investito del potere dovere di pronunciare sulla pretesa fatta valere con la domanda di ingiunzione ancorchè il decreto ingiuntivo sia stato emesso fuori delle condizioni stabilite dalla legge per il procedimento monitorio e non può limitarsi ad accertare e dichiarare la nullità del decreto emesso all'esito dello stesso.
Ciò posto nel caso di specie incontestata la sussistenza e durata del rapporto di lavoro va rilevato che parte opposta nel costituirsi non ha contestato neppure di aver ricevuto in data 16.1.2022 (quindi ben prima del deposito del ricorso monitorio) un acconto sul TFR dovuto pari ad euro 1200,00.
Va quindi accolta in tal senso l'eccezione di parziale adempimento sollevata dalla società opponente.
Si presenta invece infondata l'eccezione relativa al calcolo della somma dovuta al lordo e non al netto.
E' infatti principio giurisprudenziale costante e consolidato quello secondo cui l'accertamento e la liquidazione dei crediti pecuniari del lavoratore per differenze retributive e quindi anche per il trattamento di fine rapporto debbono essere effettuati al lordo delle ritenute fiscali poiché il meccanismo della determinazione di queste ultime inerisce ad un momento successivo a quello dell'accertamento e della liquidazione delle spettanze retributive e si ricollega al distinto rapporto di imposta in relazione al quale il datore di lavoro opera le ritenute solo al momento del pagamento finale ( Cass. 21211/2009 e Cass. 16668/2020 fra le tante).
Nel caso di specie in assenza di prova in ordine al pagamento delle imposte le somme risultano correttamente calcolate al lordo.
Non essendovi contestazione in ordine al conteggio del TFR dovuto lo stesso va determinato in euro
6232,58, cui va sottratta la somma di euro 1200,00 già versata. Applicando i principi giurisprudenziali summenzionato il decreto ingiuntivo va quindi revocato ma la società opponente condanna al pagamento della somma di euro 5032,58.
Sulla somma sono dovuti gli interessi e la rivalutazione ai sensi dell'art. 429 III comma cp.c.
Le spese del giudizio, ivi comprese quelle per il decreto ingiuntivo, tenuto conto del parziale adempimento della obbligazione prima della richiesta del titolo monitorio, vanno compensate per la metà, ponendo la restante parte a carico della società opponente come da dispositivo
PQM
il Giudice del Lavoro del Tribunale di Napoli Nord, dott. Matilde Pezzullo, definitivamente pronunciando così provvede: revoca il decreto ingiuntivo n. 218/2024; condanna la Parte_1
in persona del lrpt al pagamento in favore di , per le casuali di cui in parte
[...] Controparte_1 motiva, della somma di euro 5032,58 oltre interessi e rivalutazione ai sensi dell'art. 429 III comma dal dovuto al soddisfo. Compensa per la metà le spese dell'intero giudizio fra le parti e pone la restante parte a carico della società opponente liquidata al netto della compensazione in euro 1100,00 oltre
IVA CPA e rimborso forfettario come per legge, con distrazione
Aversa 3.4.2025 Il Giudice
Pres. Matilde Pezzullo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord, in funzione di giudice del lavoro, nella persona della dott.ssa Pres.
Matilde Pezzullo, ha pronunciato a seguito di trattazione scritta sostitutiva dell'odierna udienza in base all'art. 127 ter c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi di lavoro al 7286/2024 vertente
TRA
, rappresentata e difesa dall'avv.to IROSO Parte_1
ACHILLE
OPPONENTE
CONTRO rappresentato e difeso dall'avv. FEBBRAIO MARCO Controparte_1
OPPOSTO
FATTO E DIRITTO
Con ricorso del 6.6.2024 la società opponente proponeva opposizione al decreto ingiuntivo n
218/2024, pubblicato in data 26.04.2024, il Tribunale di Napoli Nord – Sez. Lavoro – con cui si ingiungeva, alla società di pagare al sig. la somma di € Parte_1 Controparte_1
6.232,58, oltre gli interessi e rivalutazione come richiesti, nonché le spese del procedimento monitorio con distrazione, a titolo di TFR non versato in relazione al rapporto di lavoro dal 9.2.2017 al 1.9.2021
Esponeva parte ricorrente di aver già versato a titolo di TFR la somma di euro 1200,00 come provato dal bonifico in atti;
eccepiva inoltre che le somme erano state calcolate al lordo e non al netto per cui la società restava debitrice della sola somma di euro 3640,00.
Ciò premesso chiedeva quindi la revoca del decreto ingiuntivo con accertamento della reale posta debitoria in euro 3640,00, il tutto con vittoria di spese. Costituitosi in giudizio l'opposto non contestava di aver ricevuto la somma di euro 1200,00 a titolo di anticipo sulla maggiore somma dovuta a titolo di TFR. Evidenziava che le somme in caso di condanna del datore di lavoro erano dovute sempre al lordo e non al netto e chiedeva pertanto condannarsi la società al pagamento della residua somma dovuta pari a 5032,00 oltre accessori come per legge.
Disposta trattazione scritta del procedimento, all'esito delle note la causa viene decisa con la presente sentenza
L'opposizione è parzialmente fondata e va accolta nei limiti di seguito precisati.
Va in primo luogo ribadito il fondamentale e consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui la opposizione al decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario, autonomo giudizio di cognizione che sovrapponendosi allo speciale e sommario procedimento monitorio (artt. 633, 644 ss. c.p.c.) si svolge nel contraddittorio delle parti secondo le norme del procedimento ordinario ( art. 645 c.p.c.).
Ne consegue che il giudice della opposizione è investito del potere dovere di pronunciare sulla pretesa fatta valere con la domanda di ingiunzione ancorchè il decreto ingiuntivo sia stato emesso fuori delle condizioni stabilite dalla legge per il procedimento monitorio e non può limitarsi ad accertare e dichiarare la nullità del decreto emesso all'esito dello stesso.
Ciò posto nel caso di specie incontestata la sussistenza e durata del rapporto di lavoro va rilevato che parte opposta nel costituirsi non ha contestato neppure di aver ricevuto in data 16.1.2022 (quindi ben prima del deposito del ricorso monitorio) un acconto sul TFR dovuto pari ad euro 1200,00.
Va quindi accolta in tal senso l'eccezione di parziale adempimento sollevata dalla società opponente.
Si presenta invece infondata l'eccezione relativa al calcolo della somma dovuta al lordo e non al netto.
E' infatti principio giurisprudenziale costante e consolidato quello secondo cui l'accertamento e la liquidazione dei crediti pecuniari del lavoratore per differenze retributive e quindi anche per il trattamento di fine rapporto debbono essere effettuati al lordo delle ritenute fiscali poiché il meccanismo della determinazione di queste ultime inerisce ad un momento successivo a quello dell'accertamento e della liquidazione delle spettanze retributive e si ricollega al distinto rapporto di imposta in relazione al quale il datore di lavoro opera le ritenute solo al momento del pagamento finale ( Cass. 21211/2009 e Cass. 16668/2020 fra le tante).
Nel caso di specie in assenza di prova in ordine al pagamento delle imposte le somme risultano correttamente calcolate al lordo.
Non essendovi contestazione in ordine al conteggio del TFR dovuto lo stesso va determinato in euro
6232,58, cui va sottratta la somma di euro 1200,00 già versata. Applicando i principi giurisprudenziali summenzionato il decreto ingiuntivo va quindi revocato ma la società opponente condanna al pagamento della somma di euro 5032,58.
Sulla somma sono dovuti gli interessi e la rivalutazione ai sensi dell'art. 429 III comma cp.c.
Le spese del giudizio, ivi comprese quelle per il decreto ingiuntivo, tenuto conto del parziale adempimento della obbligazione prima della richiesta del titolo monitorio, vanno compensate per la metà, ponendo la restante parte a carico della società opponente come da dispositivo
PQM
il Giudice del Lavoro del Tribunale di Napoli Nord, dott. Matilde Pezzullo, definitivamente pronunciando così provvede: revoca il decreto ingiuntivo n. 218/2024; condanna la Parte_1
in persona del lrpt al pagamento in favore di , per le casuali di cui in parte
[...] Controparte_1 motiva, della somma di euro 5032,58 oltre interessi e rivalutazione ai sensi dell'art. 429 III comma dal dovuto al soddisfo. Compensa per la metà le spese dell'intero giudizio fra le parti e pone la restante parte a carico della società opponente liquidata al netto della compensazione in euro 1100,00 oltre
IVA CPA e rimborso forfettario come per legge, con distrazione
Aversa 3.4.2025 Il Giudice
Pres. Matilde Pezzullo