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Decreto 4 aprile 2025
Decreto 4 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, decreto 04/04/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 4 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI MILANO
Sezione Specializzata in materia di Impresa
nelle persone dei seguenti magistrati:
- Dott. Giuseppe Ondei - Presidente rel.
- Dott.ssa Manuela Cortelloni - Consigliere
- Dott.ssa Elisa Fazzini - Consigliere
nel procedimento di reclamo ex art. 739 c.p.c. iscritto al n. r.g. 1080/24 V.G. promossa in grado d'appello da
(C.F. ), in persona del rappresentante legale Parte_1 P.IVA_1
, rappresentata e difesa dall'avv. Cristiano Violato (C.F.: Parte_2
), del foro di Padova, presso il cui studio sito in via Germania C.F._1
7/2, Vigonza, è elettivamente domiciliata.
RECLAMANTE contro
(C.F. Controparte_1
) P.IVA_2
RECLAMATA – NON COSTITUITA
a seguito della camera di consiglio del 02.04.2025, ha pronunciato il seguente
DECRETO In data 02.12.2024 il Conservatore del Registro delle Imprese presso la Camera di
Commercio di Milano/Monza Brianza/Lodi ha depositato nella cancelleria del
Tribunale di Milano, sezione specializzata in materia di impresa, un atto avente ad oggetto “Segnalazione ai sensi dell'art. 2477 c.c.”, per l'adozione da parte del
Tribunale degli “opportuni provvedimenti”.
Con il suddetto atto il Conservatore ha segnalato che, in seguito a verifiche, era emerso che la società aveva superato i parametri previsti dall'art. 2477 c.c. in Parte_1
riferimento agli esercizi 2021/2022 e che non aveva provveduto, nonostante apposito invito agli amministratori, alla nomina dell'organo di controllo o del revisore.
Nel procedimento così instaurato davanti al Tribunale è stato nominato un relatore e in data 05.12.2024 è stato emanato un decreto collegiale con il quale il Tribunale, vista la segnalazione e ritenuta la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 2477 co. 5 c.c., ha nominato sindaco unico della società la dott.ssa . Parte_1 Persona_1
Il decreto del Tribunale di Milano emesso in data 05.12.2024 e comunicato in data
09.12.204, è stato impugnato davanti a questa Corte da con reclamo Parte_1
ex art. 739 c.p.c. depositato in data 19.12.2024.
A tal proposito, occorre rilevare che il deposito del predetto reclamo non è formalmente andato a buon fine, poiché, al momento del deposito, avvenuto tempestivamente, si è verificato un problema tecnico che ha reso impossibile accettare il deposito da parte della cancelleria.
Per rimediare a tale situazione, il reclamante ha proposto istanza di rimessione in termini, affermando che tale disguido è dipeso da un malfunzionamento del sistema dei depositi telematici e chiedendo, quindi, che il proprio reclamo venga considerato tempestivamente depositato.
La reclamante ha chiesto la revoca del decreto deducendo, in sintesi, che non sussiste nel caso di specie nessuno dei requisiti indicati all'art. 2477 c.3 c.c. e che, pertanto, risulta illegittima la nomina effettuata dal Tribunale con il decreto reclamato, come dimostrato anche dai documenti prodotti.
Tramite decreto, il Presidente della Corte ha fissato per la comparazione delle parti l'udienza del giorno 02.04.2025. Il predetto decreto è stato notificato alla Camera di
Commercio di e Controparte_1 CP_1
La Corte ritiene che il reclamo proposto da debba considerarsi Parte_3
tempestivamente depositato;
quest'ultimo, infatti, è intervenuto nei tempi e nei modi previsti dalla legge, essendosi nel caso di specie verificato un mero errore tecnico, che, peraltro, non ha impedito il raggiungimento dello scopo finale dell'atto, ossia quello di rendere edotta la presente Corte del reclamo proposto nei termini di legge.
Ritiene la Corte che il reclamo sia fondato e debba, quindi, essere accolto.
Il decreto impugnato trova la propria motivazione per relationem nella segnalazione della che ha avviato il procedimento in primo grado con la quale Controparte_1
vengono indicati i presupposti dai quali discende l'obbligo di nomina del revisore.
Tuttavia, è necessario evidenziare che la segnalante, non Controparte_1
essendosi costituita nel presente grado di giudizio, non ha fornito alcun elemento che consentisse a questa Corte di valutare la fondatezza della segnalazione effettuata. Al contrario, la società ha allegato e dimostrato documentalmente (v. Parte_1
doc. 5 allegato al reclamo) che non sussistono i presupposti di legge per la nomina ex officio di un sindaco. In particolare, occorre chiarire che non sussiste il requisito di cui al n.3 dell'art. 2477 c.3 (ossia quello relativo al numero di dipendenti). Infatti, l'art. 9
D. Lgs n. 81 del 2015, precisa che “ai fini della applicazione di qualsiasi disciplina di fonte legale o contrattuale per la quale sia rilevante il computo dei dipendenti del datore di lavoro, i lavoratori a tempo parziale sono computati in proporzione all'orario svolto, rapportato al tempo pieno”. Nel caso di specie, applicando tali criteri, risulta che non sussiste il requisito in esame, poiché i lavoratori medi impiegati nel
2021 non risultano superiori a 20. Pertanto, il decreto del Tribunale di Milano emesso in dato 05.12.2024 deve essere revocato.
La Corte, data la domanda formulata dalla reclamante in relazione alle spese processuali, ritiene necessario condannare al pagamento delle stesse la
[...]
poiché, sebbene la causa in esame rientri Parte_4
tra quelle di giurisdizione volontaria, è necessario rilevare che la condotta del predetto ente ha costretto l'odierna reclamante ad affrontare spese legali che non avrebbe sostenuto in caso di corretta valutazione delle circostanze di fatto da parte della
[...]
. Si noti, a tal proposito, che la Suprema Corte si è recentemente espressa CP_1
affermando la possibilità del giudice di condannare alle spese applicando il principio della soccombenza anche nei giudizi di volontaria giurisdizione (Cass. Civ., n. 6320 del 2 marzo 2023). Pertanto, la Corte condanna la Parte_4
al pagamento delle spese processuali che liquida, secondo i
[...]
parametri minimi, data l'esigua complessità della causa, in € 1.168,00.
Per Questi Motivi
la Corte d'Appello di Milano, sezione prima civile, definitivamente decidendo nella causa r.g. n. 1080/2024 v.g. revoca il decreto emesso in data 05.1122024 dal Tribunale di Milano, sezione specializzata in materia di impresa, con il quale è stato nominato sindaco unico della società Parte_1
la dott.ssa ,
[...] Persona_1
condanna la di Commercio di e l pagamento di € 1.168,00 CP_1 Controparte_1 CP_1
a titolo di spese legali in favore della società Parte_1
Si comunichi.
Così deciso in Milano, il giorno 2 aprile 2025.
Il Presidente est. Giuseppe Ondei