Sentenza 2 settembre 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 02/09/2002, n. 12778 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12778 |
| Data del deposito : | 2 settembre 2002 |
Testo completo
Aula 'B' REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Er inio RAVAGNANI-1 2 778 Presidente R.G. N. 4805/00 Cron.30388 ATTIMIELL Consigliere Dott. B ino 0.2 Dott. Antonio Rel. sig ere LAMO GESE Rep Dott. Florindo Consigliere MINICHIELLO Ud.20/05/02 Dott. Stefano Maria EVANGELISTA Consigliere ha pronunciato la seguente S ENT ENZA sul ricorso proposto da: VA, elettivamente domiciliato in QUAGLIUOLO ROMA presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato LUIGI ALFONSO MARRA, giusta delega in atti;
ricorrente - contro in persona del Ministro pro MINISTERO DELL'INTERNO, tempore, domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
2002 controricorrente avverso la sentenza n. 2730/99 del Tribunale di 2231 -1- NAPOLI, depositata il 20/07/99 - R.G.N. 42388/96; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 20/05/02 dal Consigliere Dott. Antonio LAMORGESE;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Giovanni GIACALONE che ha concluso per l'accoglimento del ricorso -2- Svolgimento del processo Con ricorso al Tribunale di Napoli TO QU proponeva appello avverso la sentenza in data 7 febbraio 1996, con la quale il Pretore della stessa sede aveva accolto solo in parte la domanda da lui proposta nei confronti del Ministero dell'Interno per ottenere il pagamento degli interessi della rivalutazione monetaria sui ratei arretrati della prestazione assistenziale, riconosciutagli con decorrenza dal 1° luglio 1983, e che gli erano stati corrisposti in ritardo (il 31 gennaio 1983). Deduceva che doveva essere applicabile la prescrizione decennale del credito e non quella quinquennale come invece aveva affermato il Pretore. Il giudice del gravame rigettava l'appello, ritenendo che in materia di crediti di assistenza obbligatoria per invalidità civile, ferma restando l'imprescrittibilità del diritto al trattamento assistenziale, non era applicabile per i ratei la disciplina di cui all'art. 129 r.d.l. n. 1827 del 1935 и з prevista per le pensioni erogate dall'Inps, trattandosi di crediti liquidi, esigibili dal centoventesimo и giorno successivo alla domanda amministrativa. Per la cassazione di questa sentenza il QU ha proposto ricorso, con un solo motivo. Il Ministero ha resistito con controricorso. Motivi della decisione Con l'unico mezzo di annullamento il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 429, terzo comma, cod. proc. civ. e degli artt. 2946 e 2948 cod. civ. Deduce l'errore in cui è incorsa la sentenza impugnata per non avere considerato che interessi e rivalutazione, in quanto componenti essenziali dell'obbligazione, seguono lo stesso regime di prescrizione della prestazione assistenziale e che questa, prima della liquidazione, è soggetta al termine decennale ordinario. Il ricorso è fondato. La giurisprudenza di questa Corte, come del resto riconosce il Ministero nel controricorso, è in senso sfavorevole alla tesi dell'Amministrazione circa l'applicabilità, alla fattispecie in esame, ricorso 4805/00 3 del termine quinquennale di prescrizione. Si è infatti affermato (cfr. fra le più recenti Cass. 26 luglio 2000 n. 9825, 8 febbraio 2001 n. 1804) che nella disciplina dei crediti previdenziali ed assistenziali, gli interessi e la rivalutazione costituiscono una componente essenziale dell'obbligazione, con la conseguente applicabilità anche ad essi del regime prescrizionale relativo al credito, e quindi, in particolare, per i crediti di tipo pensionistico, compresi quelli correlati all'invalidità civile, della prescrizione decennale, ogni qualvolta manchi la liquidità del credito (intesa nella speciale accezione di mancato completamento, anche relativamente alla sola parte residua del credito, del procedimento amministrativo di liquidazione della spesa); inoltre la prescrizione relativa agli interessi e alla rivalutazione comincia a decorrere quando si verifica il ritardo nella corresponsione del capitale, e quindi per il primo rateo dal centoventunesimo giorno successivo alla domanda della prestazione assistenziale, e per i ratei successivi dalla scadenza di ciascuno di essi. Tali principi devono essere ribaditi, condividendo il Collegio le argomentazioni svolte a loro sostegno e non avendo il Ministero dedotto censure diverse da quelle già disattese nelle precedenti pronunce ora richiamate. Il ricorso deve, perciò, essere accolto e, cassata la sentenza impugnata, la causa va rimessa ad altro giudice di appello, designato come in dispositivo, il quale si atterrà ai principi innanzi esposti e provvederà anche al regolamento delle spese del giudizio di cassazione.
P. q. m.
La Corte accoglie il ricorso;
cassa la sentenza impugnata e rinvia anche per le spese del presente giudizio alla Corte di appello di Potenza. Così deciso in Roma, il 20 maggio 2002. Il estensore Il Presidente Линной Ravery mon Дибий m le باند L E D IL CANCELLIERE Depositato in Cancelleria 2008 aggi, ricorso 4805/00 4 DIL CANCE Take