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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 09/12/2025, n. 4973 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 4973 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
PRIMA SEZIONE CIVILE riunito in camera di consiglio, composto dai seguenti magistrati: dott. NC CE Presidente dott.ssa EL NA Giudice rel. ed est. dott.ssa Monica Montante Giudice nella causa iscritta al R.G. n. 16017/2023, vertente tra nata a [...] il [...], C.F. Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa dagli Avv.ti Ettore Volpe e Laura Calabrese, ricorrente
e
, nato a [...] il [...], C.F. , rappresentato e CP_1 C.F._2 difeso dall'Avv. Mario Saladino, resistente avente ad oggetto: modifica delle condizioni di affidamento figlio nato fuori dal matrimonio;
sentite le parti e letti gli atti;
sciogliendo la riserva assunta dal Giudice relatore all'udienza cartolare del 26/11/2025; ha emesso la seguente
SENTENZA
Con il ricorso introduttivo del presente giudizio, ha rappresentato Parte_1 che, con sentenza n. 2936/2018 del 15/6/2018 emessa a definizione del giudizio ex art. 250
c.c. iscritto al n. 6059/2017 R.G., il Tribunale di Palermo aveva autorizzato al CP_1
riconoscimento del figlio , nato dalla relazione con la ricorrente, stabilendo CP_2
l'affidamento condiviso del minore ad entrambi i genitori, con residenza presso la madre e regime di visita paterno presso il Servizio Spazio Neutro con cadenza settimanale (“ciò per superare le comprensibili difficoltà già emerse nell'ambito del procedimento e per favorire gradualità
1 nella crescita del rapporto”), rigettando la richiesta di attribuzione del cognome paterno e ponendo a carico del l'obbligo di corrispondere mensilmente alla l'importo CP_1 Pt_1
di € 250,00 e di contribuire nella misura del 50% alle spese straordinarie relative al figlio.
La ricorrente ha dedotto che, anche in seguito al deposito della predetta sentenza, il CP_1
si è mostrato del tutto disinteressato nei confronti del figlio, sia sotto un profilo morale che materiale: da un lato, rifiutandosi di dare corso agli incontri che erano stati fissati presso lo
Spazio Neutro del Comune di Palermo;
dall'altro, sottraendosi costantemente e totalmente al dovere di mantenimento del minore.
La stessa ha, altresì, riferito come tale disinteresse, sebbene iscritto in un quadro di pregresse carenze della figura paterna, abbia recato un nuovo senso di frustrazione nel minore.
Per quanto esposto, ha chiesto, a modifica delle predette statuizioni, la previsione del regime dell'affidamento c.d. “super esclusivo” del minore a se stessa.
Parte resistente, costituitosi con comparsa depositata il 6/3/2024, ha chiesto il rigetto della domanda di controparte, rappresentando come le difficoltà attinenti alla costruzione di un rapporto funzionale col figlio siano da ricondurre alle condotte di parte ricorrente, la quale, sin dalla nascita del piccolo , ha sempre assunto un comportamento finalizzato CP_2 ad escludere la figura paterna.
Con ordinanza ex art. 473 bis.22 c.p.c. del 26/4/2024, il Giudice delegato ha disposto l'affidamento esclusivo del minore alla madre e l'ascolto del minore, espletato all'udienza del 18/6/2024.
Con successivo provvedimento del 14/12/2024, è stato conferito incarico al Servizio
Spazio Neutro.
Acquisita la relazione del predetto Servizio, la causa è stata rimessa in decisione all'udienza cartolare del 26/11/2025.
_____________________
Ritiene il Collegio che la domanda avanzata da parte ricorrente meriti accoglimento.
Nel caso di specie, sussistono i presupposti per disporre l'affidamento esclusivo c.d.
“rafforzato” del minore alla madre, cui competerà, quindi, anche l'assunzione delle decisioni di maggiore interesse per il medesimo, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dello stesso.
Occorre premettere che il modulo di affidamento monogenitoriale, sebbene postuli la presenza di un genitore cui sono affidati i figli in via esclusiva, prevede che “le decisioni di
2 maggiore interesse per i figli sono adottate da entrambi i genitori”. L'esercizio concertato della responsabilità genitoriale in ordine alle scelte più importanti (salute, educazione, istruzione, residenza abituale) rappresenta dunque la regola anche per tale tipologia di affidamento.
Tale regola può tuttavia trovare deroga giudiziale (“salvo che non sia diversamente stabilito”) laddove appaia necessario rimettere al genitore affidatario anche l'esercizio in via esclusiva della responsabilità genitoriale con riguardo alle questioni fondamentali.
Trattasi di una valutazione che richiede l'accertamento, in relazione ad uno dei genitori, di una sua condizione di manifesta carenza o inidoneità educativa o comunque tale da rendere quell'affidamento in concreto pregiudizievole per il minore, con la conseguenza che l'esclusione della modalità dell'affidamento condiviso dovrà risultare sorretta da una motivazione non solo in positivo sulla idoneità del genitore affidatario, ma anche in negativo sulla inidoneità educativa del genitore che in tal modo si escluda dal pari esercizio della responsabilità genitoriale, e sul fatto che il modello legale prioritario di affidamento non risponda, nel caso concreto, all'interesse del figlio (Cass. n. 17191/2011).
Secondo l'orientamento giurisprudenziale ormai consolidato, anche la mancanza di rapporti tra uno dei genitori ed il figlio può comportare un ostacolo all'affidamento condiviso: infatti, sarebbe fonte di inevitabili difficoltà attribuire le decisioni nell'interesse del minore ad entrambi i genitori quando uno dei due abbia da tempo perso i contatti con il figlio e non sia più in grado di considerare le capacità,
l'inclinazione naturale e le aspirazioni del figlio stesso (Trib. Bologna 8 novembre 2007; conf.
Trib. Roma, n. 11735 del 6 giugno 2017; conf. App. Bologna 21 settembre 2006, secondo cui:
“la partecipazione del genitore non convivente alle decisioni relative ai figli è imprescindibilmente collegata alla condivisione di cura istruzione ed educazione dei minori e deve necessariamente corrispondere ad una concreta partecipazione alla quotidianità della loro vita. Non è, pertanto, possibile applicare l'affidamento condiviso quando il genitore non convivente, quali che siano le ragioni, ha cessato o comunque diradato i rapporti col figlio”), o quando l'accesa conflittualità tra i genitori comporti un serio pregiudizio per il minore alterando e ponendo in serio pericolo il suo equilibrio e sviluppo psico-fisico.
Sotto altro profilo deve rilevarsi che la regola dell'affidamento condiviso può essere derogata in tutte le ipotesi in cui uno dei genitori mostri un totale disinteresse, morale e materiale, per la vita del figlio, e, segnatamente, “nel caso in cui il genitore non affidatario si sia reso totalmente inadempiente all'obbligo di corrispondere l'assegno di mantenimento in favore dei figli minori ed abbia esercitato in modo discontinuo il diritto di visita, in quanto tali comportamenti
3 sono sintomatici della sua inidoneità ad affrontare quelle maggiori responsabilità che l'affido condiviso comporta anche a carico del genitore con il quale il figlio non coabiti stabilmente” (Cass.
n. 26587/2009).
Per poter adeguatamente motivare la decisione di affidare un figlio in via esclusiva ad un solo genitore il Tribunale è chiamato a svolgere un giudizio prognostico circa la capacità dello stesso di crescere ed educare, giudizio da formularsi con riferimento ad elementi concreti, emergenti non solo dalle modalità con cui ciascuno dei genitori ha svolto in passato i propri compiti, ma anche con riguardo alla rispettiva capacità di relazione affettiva, attenzione, comprensione, educazione e disponibilità ad un assiduo rapporto, nonché alla personalità del genitore, alle sue consuetudini di vita ed all'ambiente sociale e familiare che è in grado di offrire al minore.
Nel caso di specie è emerso uno spaccato di vita familiare in cui, sin dalla nascita, il piccolo ha avuto come unico punto di riferimento genitoriale la madre, come dallo CP_2 stesso raccontato in occasione dell'ascolto del 19/6/2024: “[…] oltre la mamma non c'è il mio papà perché lui ha deciso così”, “i punti di riferimento della mia vita sono mia madre, i miei nonni materni e i miei zii” (v. verbale dell'udienza del 19/6/2024).
Sentito sul punto, lo stesso si è detto del tutto indifferente nei confronti della figura paterna, rappresentando di non aver alcun rapporto con il padre sin dalla tenera età, di non sapere che attività lavorativa egli svolga e mostrandosi dubbioso circa il fatto che lo stesso sappia o meno il giorno del proprio compleanno. Si è, inoltre, detto del tutto disinteressato all'ipotesi di riallacciare i rapporti con lo stesso.
Le dichiarazioni del minore hanno trovato riscontro e conferma nella relazione a firma della Dott.ssa Operatore del Servizio Spazio Neutro di Palermo, la quale ha Tes_1
riportato la determinazione del minore a non volere rivedere il padre, che percepisce come un “estraneo” e alla cui vita non è interessato (v. relazione U.O. Spazio Neutro del
23/4/2025). Tale ferma risoluzione del minore è stata dal medesimo ribadita al predetto
Operatore, anche in seguito all'incontro con il padre avvenuto presso il predetto Servizio.
Contrariamente a quanto sostenuto dal resistente, il processo decisionale del minore non appare in alcun modo influenzato dal presunto atteggiamento ostile della madre asseritamente volto ad ostacolare il rapporto tra il e il figlio, bensì dalla carenza di cure CP_1
e attenzioni manifestata dal padre nel corso degli anni, carenza che ha creato nel minore un profondo senso di distacco verso la figura paterna (“non provo alcun sentimento nei suoi
4 confronti”, “mi è del tutto indifferente”, “non mi sento neanche tradito”, v. verbale del
19/6/2024).
Invero, dall'istruttoria svolta – e, segnatamente, dalle dichiarazioni rese dal minore in sede di ascolto – è emerso come la abbia in più occasioni esortato il figlio a Pt_1
ripensare al rapporto con il padre. L'atteggiamento collaborativo della madre, del resto, è stato confermato anche dalla relazione del Servizio Spazio Neutro, che ha registrato la volontà della ricorrente alla ripresa della relazione padre-figlio.
Alla luce di quanto complessivamente considerato, il prolungato disinteresse, tanto morale quanto materiale, mostrato dal resistente nei confronti del figlio, sia in epoca precedente che successiva alla sentenza di autorizzazione al riconoscimento del minore, giustifica un affido con competenze genitoriali concentrate in capo alla madre, alla quale competeranno altresì le decisioni di maggior interesse relative al minore in materia di salute, educazione, istruzione, residenza abituale.
D'altra parte, l'ipotesi di un potere decisionale condiviso tra i genitori avrebbe il solo effetto di rallentare e complicare l'assunzione di decisioni che, nella misura in cui debbano tenere conto degli interessi e delle inclinazioni del minore, di certo non potrebbero essere assunte dal , il quale, in considerazione della totale assenza di rapporti con il figlio sin CP_1 dalla tenera età, non disporrebbe degli elementi per poter concorrere al processo decisionale in modo efficace e funzionale al benessere psico-fisico del figlio minore.
Residuerà, beninteso, in capo al , ai sensi dell'art. 337 quater comma III ultima parte CP_1
c.c., il diritto ed il dovere di vigilare sulla istruzione ed educazione del figlio, potendo eventualmente ricorrere al giudice quando ritenga che siano state assunte decisioni pregiudizievoli al suo interesse.
Relativamente, infine, all'esercizio del diritto di visita paterno, vista l'età di (15 CP_2
anni) e l'attuale rifiuto dello stesso di avere contatti con il padre, va disposto, al fine di salvaguardare l'attuale equilibrio di vita del minore, che lo stesso potrà incontrare il padre quando e se vorrà.
In applicazione del criterio della soccombenza, in ultimo, il resistente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali a favore di parte ricorrente, come liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, come sopra composto, definitivamente pronunciando, a parziale modifica della sentenza n. 2936/2018 del 15/6/2018, emessa dal Tribunale di Palermo a definizione
5 del giudizio iscritto al n. 6059/2017 R.G., dispone l'affidamento esclusivo rafforzato del minore , nato a [...] il [...], alla madre, , la Persona_1 Parte_1
quale potrà assumere anche le decisioni di maggiore interesse relative al figlio, come meglio specificato in parte motiva;
condanna il resistente al pagamento delle spese di lite in favore della ricorrente, che si liquidano in € 4.000,00 per compensi professionali, rimborso spese generali, CPA ed IVA.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio del 4 dicembre 2025.
Il Giudice rel. ed est. Il Presidente
EL NA NC CE
La minuta del presente provvedimento è stata redatta dal Dott. Marouene Balsano, magistrato ordinario in tirocinio.
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Presidente dott. NC CE e dal Giudice relatore dott.ssa EL NA, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. Con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del D.lgs. 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.
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