Art. 4. 1. La disposizione contenuta nell'articolo unico della legge 18 giugno 1985, n. 321 , ha effetto dal 1 aprile 1986. ((1)) 2. Per le violazioni della legge 18 giugno 1985, n. 321 , non si applicano le sanzioni previste dall' articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 18 maggio 1982, n. 322 , relativamente ai fatti antecedenti l'entrata in vigore della presente legge.
--------------- AGGIORNAMENTO (1) Il D.L. 11 aprile 1986, n. 98 convertito con modificazioni dalla L. 11 giugno 1986, n. 252 ha disposto (con l'art. 1 comma 1) che il termine del 1 aprile 1986 fissato dal presente articolo e' differito al 1 agosto 1986.
--------------- AGGIORNAMENTO (1) Il D.L. 11 aprile 1986, n. 98 convertito con modificazioni dalla L. 11 giugno 1986, n. 252 ha disposto (con l'art. 1 comma 1) che il termine del 1 aprile 1986 fissato dal presente articolo e' differito al 1 agosto 1986.