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Sentenza 31 marzo 2025
Sentenza 31 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trapani, sentenza 31/03/2025, n. 233 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trapani |
| Numero : | 233 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
N. 1552 RG. 2024 ;
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il dott. Mauro Petrusa, nella causa tra:
, C.F. , Parte_1 C.F._1 parte opponente, rappresentato e difeso dall'avv. Anna Di Falco e
, in persona del legale rappresentante Controparte_1
Parte opposta, CONTUMACE
OGGETTO: opposizione ex artt. 84 e 170 DPR 115/02 nonché ex art. 15 D.Lgs 150/11 a decreto di liquidazione del compenso per P.S.S.
all'udienza tenuta in data odierna ha pronunciato la seguente SENTENZA Con ricorso tempestivamente depositato in cancelleria e regolarmente notificato, la parte opponente indicata in epigrafe ha spiegato opposizione avverso il decreto del 20.6.2022, notificato il 4.10.2024, col quale è stato quantificato in € 20 il compenso per l'attività difensiva espletata in seno al procedimento n. 295/22 RG.Trib. Avverso tale provvedimento, l'odierno ricorrente ha spiegato opposizione chiedendo la liquidazione dell'importo domandato nell'stanza di liquidazione (€ 200 oltre accessori).
Il è rimasto contumace. Controparte_1
Sul contraddittorio così instaurato, la causa è stata decisa. MOTIVAZIONE Va premesso che l'odierno ricorrente ha difeso il sig. tanto nella Persona_1 fase di convalida del provvedimento di trattenimento, per la quale ha ricevuto un compenso di € 110,00, che nella successiva fase di proroga del medesimo. Vale anche la pena di sottolineare che le due fasi, sebbene strettamente contigue fra loro, mantengono una certa autonomia, quindi, vanno liquidate come due distinti procedimenti.
Conseguentemente, il ricorso merita parziale accoglimento: anche per l'attività svolta nel corso dell'udienza del 31.3.2022, il giudice di pace avrebbe dovuto liquidare il compenso per l'attività svolta e la misura che appare adeguata è la medesima liquidata all'esito della prima fase, ossia, € 110,00 oltre accessori.
Entro tali limiti, il ricorso va accolto.
1 Le spese di lite inerenti a tale procedimento vanno compensate, posto che la soluzione data al problema non è univoca.
PQM
- Annulla il decreto di liquidazione oggetto di opposizione e liquida all'avv. un compenso di € 110,00 oltre Parte_1 accessori per l'attività svolta nel corso dell'udienza del 31.3.2022.
- Spese compensate.
Trapani, 31/03/2025 Il giudice
Mauro Petrusa
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il dott. Mauro Petrusa, nella causa tra:
, C.F. , Parte_1 C.F._1 parte opponente, rappresentato e difeso dall'avv. Anna Di Falco e
, in persona del legale rappresentante Controparte_1
Parte opposta, CONTUMACE
OGGETTO: opposizione ex artt. 84 e 170 DPR 115/02 nonché ex art. 15 D.Lgs 150/11 a decreto di liquidazione del compenso per P.S.S.
all'udienza tenuta in data odierna ha pronunciato la seguente SENTENZA Con ricorso tempestivamente depositato in cancelleria e regolarmente notificato, la parte opponente indicata in epigrafe ha spiegato opposizione avverso il decreto del 20.6.2022, notificato il 4.10.2024, col quale è stato quantificato in € 20 il compenso per l'attività difensiva espletata in seno al procedimento n. 295/22 RG.Trib. Avverso tale provvedimento, l'odierno ricorrente ha spiegato opposizione chiedendo la liquidazione dell'importo domandato nell'stanza di liquidazione (€ 200 oltre accessori).
Il è rimasto contumace. Controparte_1
Sul contraddittorio così instaurato, la causa è stata decisa. MOTIVAZIONE Va premesso che l'odierno ricorrente ha difeso il sig. tanto nella Persona_1 fase di convalida del provvedimento di trattenimento, per la quale ha ricevuto un compenso di € 110,00, che nella successiva fase di proroga del medesimo. Vale anche la pena di sottolineare che le due fasi, sebbene strettamente contigue fra loro, mantengono una certa autonomia, quindi, vanno liquidate come due distinti procedimenti.
Conseguentemente, il ricorso merita parziale accoglimento: anche per l'attività svolta nel corso dell'udienza del 31.3.2022, il giudice di pace avrebbe dovuto liquidare il compenso per l'attività svolta e la misura che appare adeguata è la medesima liquidata all'esito della prima fase, ossia, € 110,00 oltre accessori.
Entro tali limiti, il ricorso va accolto.
1 Le spese di lite inerenti a tale procedimento vanno compensate, posto che la soluzione data al problema non è univoca.
PQM
- Annulla il decreto di liquidazione oggetto di opposizione e liquida all'avv. un compenso di € 110,00 oltre Parte_1 accessori per l'attività svolta nel corso dell'udienza del 31.3.2022.
- Spese compensate.
Trapani, 31/03/2025 Il giudice
Mauro Petrusa
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