TRIB
Sentenza 8 aprile 2025
Sentenza 8 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ravenna, sentenza 08/04/2025, n. 185 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ravenna |
| Numero : | 185 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. 451/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di RAVENNA
VOLONTARIA GIURISDIZIONE
Il Tribunale, in persona dei seguenti magistrati dott.ssa Mariapia Parisi Presidente relatore dott.ssa Alessia Vicini Giudice dott.ssa Elena Orlandi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA definitiva nella causa civile n. R.G. 451/2025 V.G. posta in decisione il 18.03.2025 e promossa dai coniugi
, C.F. , nata il [...] a [...] e Parte_1 C.F._1
residente in [...] (avv. Andrea Cecinelli)
e
, C.F. nato il [...] a [...] e ivi Controparte_1 C.F._2
residente in [...] (avv. Piero Di Vita)
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
*****
IL TRIBUNALE
Vista la domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio proposta con ricorso depositato in data 05.02.2025; preso atto che l'udienza del 11.03.2025 si è svolta in modalità cartolare ai sensi dell'art. 473-bis.51
c.p.c. e le parti hanno dichiarato di rinunciare a comparire, confermato di non volersi riconciliare ed insistito sulla domanda di divorzio;
rilevato che dall'unione dei coniugi nascevano i figli nata a [...] il Persona_1
28/06/1998, e , nato a [...] il [...], maggiorenni ed economicamente Persona_2
autosufficienti;
ritenuto che
, come si desume dalla documentazione in atti, ricorre una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2, lett. b), l. n. 898/1970 e successive modificazioni e che la separazione si è protratta ininterrottamente da almeno sei mesi a far tempo dalla avvenuta comparizione dei coniugi davanti al
Presidente del Tribunale nel procedimento di separazione personale ai sensi della l. n. 55/2015;
ritenuto che
la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere ricostituita, avuto riguardo al tempo trascorso dalla separazione e alla volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare;
visto il parere favorevole del P.M.; visto l'art. 4, ultimo comma, l. n. 898/1970 e successive modificazioni;
P.Q.M.
- pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra , C.F. Parte_1
, e , C.F. celebrato con C.F._1 Controparte_1 C.F._2
rito concordatario in data 29.10.1992 a Salemi (TP), in regime di separazione dei beni, trascritto nel
Registro degli Atti di Matrimonio del predetto Comune, anno 1992, n. 61, parte II, serie A, e altresì trascritto nel Comune di Gibellina (TP), anno 1992, n. 33, parte II, serie B;
- ordina all'ufficiale di stato civile del Comune di Salemi (TP) e di Gibellina (TP) di procedere all'annotazione della sentenza;
- prende atto che – in base all'accordo tra le parti – la cessazione degli effetti civili del matrimonio
è sottoposto alle seguenti condizioni:
“2) Stabilire che ciascuno dei due coniugi provvederà al proprio mantenimento, essendo entrambi
economicamente autosufficienti;
3) I coniugi dichiarano, a titolo di definizione dei rapporti patrimoniali, di non avere null'altro a che
pretendere l'uno dall'altro e viceversa;
4) In ordine alle spese legali ognuno provvederà alle proprie.”
Ravenna, 31/03/2025
Il Presidente relatore dott.ssa Mariapia Parisi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di RAVENNA
VOLONTARIA GIURISDIZIONE
Il Tribunale, in persona dei seguenti magistrati dott.ssa Mariapia Parisi Presidente relatore dott.ssa Alessia Vicini Giudice dott.ssa Elena Orlandi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA definitiva nella causa civile n. R.G. 451/2025 V.G. posta in decisione il 18.03.2025 e promossa dai coniugi
, C.F. , nata il [...] a [...] e Parte_1 C.F._1
residente in [...] (avv. Andrea Cecinelli)
e
, C.F. nato il [...] a [...] e ivi Controparte_1 C.F._2
residente in [...] (avv. Piero Di Vita)
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
*****
IL TRIBUNALE
Vista la domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio proposta con ricorso depositato in data 05.02.2025; preso atto che l'udienza del 11.03.2025 si è svolta in modalità cartolare ai sensi dell'art. 473-bis.51
c.p.c. e le parti hanno dichiarato di rinunciare a comparire, confermato di non volersi riconciliare ed insistito sulla domanda di divorzio;
rilevato che dall'unione dei coniugi nascevano i figli nata a [...] il Persona_1
28/06/1998, e , nato a [...] il [...], maggiorenni ed economicamente Persona_2
autosufficienti;
ritenuto che
, come si desume dalla documentazione in atti, ricorre una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2, lett. b), l. n. 898/1970 e successive modificazioni e che la separazione si è protratta ininterrottamente da almeno sei mesi a far tempo dalla avvenuta comparizione dei coniugi davanti al
Presidente del Tribunale nel procedimento di separazione personale ai sensi della l. n. 55/2015;
ritenuto che
la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere ricostituita, avuto riguardo al tempo trascorso dalla separazione e alla volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare;
visto il parere favorevole del P.M.; visto l'art. 4, ultimo comma, l. n. 898/1970 e successive modificazioni;
P.Q.M.
- pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra , C.F. Parte_1
, e , C.F. celebrato con C.F._1 Controparte_1 C.F._2
rito concordatario in data 29.10.1992 a Salemi (TP), in regime di separazione dei beni, trascritto nel
Registro degli Atti di Matrimonio del predetto Comune, anno 1992, n. 61, parte II, serie A, e altresì trascritto nel Comune di Gibellina (TP), anno 1992, n. 33, parte II, serie B;
- ordina all'ufficiale di stato civile del Comune di Salemi (TP) e di Gibellina (TP) di procedere all'annotazione della sentenza;
- prende atto che – in base all'accordo tra le parti – la cessazione degli effetti civili del matrimonio
è sottoposto alle seguenti condizioni:
“2) Stabilire che ciascuno dei due coniugi provvederà al proprio mantenimento, essendo entrambi
economicamente autosufficienti;
3) I coniugi dichiarano, a titolo di definizione dei rapporti patrimoniali, di non avere null'altro a che
pretendere l'uno dall'altro e viceversa;
4) In ordine alle spese legali ognuno provvederà alle proprie.”
Ravenna, 31/03/2025
Il Presidente relatore dott.ssa Mariapia Parisi