Art. 6.
E' autorizzata per l'esercizio finanziario 1948-49 la spesa di L.
91. 000.000.000 per provvedere, in relazione ai danni prodotti da eventi bellici, alla riparazione e alla ricostruzione di beni dello Stato, alla costruzione di alloggi per i rimasti senza tetto in dipendenza di eventi bellici e agli interventi di interesse pubblico; nonche', in base alle disposizioni vigenti relative ai danni prodotti da eventi bellici, contenute nella legge 26 ottobre 1940, n. 1543 - integrate, per quanto riguarda il ripristino degli edifici di culto e di beneficenza, dal decreto legislativo Presidenziale 27 giugno 1946, n. 35 , e dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 maggio 1947, n. 649 - nel decreto legislativo luogotenenziale 10 maggio 1946, n. 240 e nei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 10 aprile 1947, n. 261 e 21 ottobre 1947, n. 1377 :
a) alla ricostituzione dei beni degli enti pubblici locali e delle istituzioni pubbliche di beneficenza e assistenza, nonche' degli edifici di culto e degli edifici scolastici delle scuole governative, industriali, commerciali, agrarie ed artistiche di proprieta' delle scuole stesse;
b) alla riparazione, a cura e a carico dello Stato, di alloggi di proprieta' privata, da destinarsi alle persone rimaste senza tetto in dipendenza degli eventi bellici;
c) alla concessione di contributi in capitale ai proprietari che provvedono direttamente alle riparazioni indifferibili e urgenti e alla ricostruzione dei propri alloggi danneggiati o distrutti dalla guerra, per destinarli alle persone rimaste senza tetto in dipendenza di eventi bellici;
d) alla concessione dei contributi straordinari previsti dall' art. 56 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 10 aprile 1947, n. 261 ;
e) alle spese per l'attuazione dei piani di ricostruzione di cui all'art. 58 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 10° aprile 1947, n. 261;
f) alla colmatura di buche e fosse scavate da bombe
E' autorizzata per l'esercizio finanziario 1948-49 la spesa di L.
91. 000.000.000 per provvedere, in relazione ai danni prodotti da eventi bellici, alla riparazione e alla ricostruzione di beni dello Stato, alla costruzione di alloggi per i rimasti senza tetto in dipendenza di eventi bellici e agli interventi di interesse pubblico; nonche', in base alle disposizioni vigenti relative ai danni prodotti da eventi bellici, contenute nella legge 26 ottobre 1940, n. 1543 - integrate, per quanto riguarda il ripristino degli edifici di culto e di beneficenza, dal decreto legislativo Presidenziale 27 giugno 1946, n. 35 , e dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 maggio 1947, n. 649 - nel decreto legislativo luogotenenziale 10 maggio 1946, n. 240 e nei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 10 aprile 1947, n. 261 e 21 ottobre 1947, n. 1377 :
a) alla ricostituzione dei beni degli enti pubblici locali e delle istituzioni pubbliche di beneficenza e assistenza, nonche' degli edifici di culto e degli edifici scolastici delle scuole governative, industriali, commerciali, agrarie ed artistiche di proprieta' delle scuole stesse;
b) alla riparazione, a cura e a carico dello Stato, di alloggi di proprieta' privata, da destinarsi alle persone rimaste senza tetto in dipendenza degli eventi bellici;
c) alla concessione di contributi in capitale ai proprietari che provvedono direttamente alle riparazioni indifferibili e urgenti e alla ricostruzione dei propri alloggi danneggiati o distrutti dalla guerra, per destinarli alle persone rimaste senza tetto in dipendenza di eventi bellici;
d) alla concessione dei contributi straordinari previsti dall' art. 56 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 10 aprile 1947, n. 261 ;
e) alle spese per l'attuazione dei piani di ricostruzione di cui all'art. 58 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 10° aprile 1947, n. 261;
f) alla colmatura di buche e fosse scavate da bombe