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Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 16/12/2025, n. 786 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 786 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
n. 258/2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di VICENZA
- PRIMA SEZIONE CIVILE - SETTORE DELLE CONTROVERSIE DI LAVORO E DI PREVIDENZA E ASSISTENZA OBBLIGATORIA
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Paolo Sartorello ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di Primo Grado iscritta al n. 258 /2025 RG Lav. promossa da: 1) (C.F. ) Parte_1 C.F._1
2) (C.F. ) Parte_2 C.F._2
3) (C.F. ) Parte_3 C.F._3
4) (C.F. ) Parte_4 C.F._4
5) (C.F. ) Parte_5 C.F._5
6) (C.F. ) Parte_6 C.F._6
7) (C.F. ) Parte_7 C.F._7
8) (C.F. ) Parte_8 C.F._8
9) (C.F. ) Parte_9 C.F._9
10) (C.F. ) Parte_10 C.F._10
Rappresentati e difesi nel presente giudizio dall'avv. CORRADIN ANTONELLA e domiciliati presso lo studio del difensore in BASSANO DEL GRAPPA ricorrenti
contro
Controparte_1
Rappresentato e difeso nel presente giudizio dai dott. MORBIOLI NICOLETTA e. GIOVANNI BATTISTA LA GROTTERIA e domiciliato presso l
[...]
sito in Borgo Scroffa n. 2 Controparte_2 resistente Conclusioni: come precisate nel corso dell'udienza in data 16/12/2025. Oggetto: Altre ipotesi. Motivazione
Le parti ricorrenti, allegato di avere lavorato in vari anni scolastici (di seguito elencati in
1 relazione a ciascun ricorrente, come precisati all'udienza del 9.12.25) quali dipendenti a tempo determinato per il convenuto in qualità di docente, chiedono per le CP_1 annualità in questione, in forza del principio di non discriminazione sancito dalla clausola 4 dell'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato adottato con direttiva n. 1999/70/CE del Consiglio1, di godere del bonus-carta docente di cui all'art. 1, co. 121, Legge 107/2015. Tale norma, per i soli docenti in ruolo (e quindi con esclusione dei docenti assunti con contratto di lavoro a termine), prevede infatti che <Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il Controparte_3
, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale,
[...] ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria nè reddito imponibile>>.
Per quanto qui di interesse, i DPCM (del 23/9/2015 e del 28/11/2016) elaborati ai sensi del comma 122, dell'art. 1, della Legge 107/2015, prevedono poi, ad integrazione della norma sopra riportata, che:
1) La Carta è assegnata ai docenti di ruolo a tempo indeterminato delle Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova, i docenti dichiarati inidonei per motivi di salute di cui all'articolo 514 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, i docenti in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati, i docenti nelle scuole all'estero, delle scuole militari (art. 3, co. 1, DPCM 28/11/2016); 2) La Carta non è più fruibile all'atto della cessazione dal servizio (art. 3, co. 2, DPCM 28/11/2016); 3) Le somme non spese entro la conclusione dell'anno scolastico di riferimento sono rese disponibili nella Carta dell'anno scolastico successivo, in aggiunta alle risorse ordinariamente erogate (art. 6, co. 6, DPCM 28/11/2016). La normativa suddetta impone quindi al un preciso obbligo cui Controparte_1 corrisponde in capo al singolo docente (di ruolo) il diritto a vedersi costituire (da parte del
) una provvista dalla quale attingere (mediante accesso ad applicazione web e CP_1 creazione di apposito buono elettronico di spesa con codice identificativo da consegnare al rivenditore del bene o del servizio) in funzione della propria formazione o della acquisizione di strumenti di lavoro (quali, ad esempio, computer o connessioni internet). Tale diritto attribuisce quindi all'insegnante, quale corollario del diritto stesso, la facoltà, non appena gli sia consentito di accedere alla provvista monetaria e, quindi, di elaborare un proprio profilo sull'applicativo web appositamente predisposto a cura del , di CP_1 spendere la relativa somma, fino a concorrenza di € 500,00, non oltre – come si evince dalla dizione dell'art. 6, co. 6, DPCM 28/11/2016 - il 24° mese decorrente dalla data di inizio dell'anno scolastico in relazione al quale la detta somma è stata assegnata (così, ad esempio, i 500 euro fruibili dal singolo docente con riferimento all'a.s. 2015/2016, che ha inizio il giorno 1/9/2015, potranno essere spesi fino al giorno 31/8/2017).
Orbene, alla luce della suddetta normativa, nazionale e comunitaria, i ricorrenti, con riferimento agli anni scolastici di seguito indicati, domandano in particolare, previo accertamento del diritto ad ottenere la costituzione della Carta, condanna del ad CP_1 erogare la somma di € 500,00 per ciascuna annualità sottoindicata per il soddisfacimento delle necessità formative (la formazione continua cui i docenti di ruolo e non di ruolo sono, per Legge2, tenuti).
Il convenuto si è costituito, contestando quanto dedotto dai ricorrenti e CP_1 chiedendo il rigetto del ricorso. In particolare, ha formulato eccezione di prescrizione con riferimento ai seguenti ricorrenti: (aa.ss. 2016/17, 2017/18, 2018/19, Parte_2
2019/20), (a.s. 2019/20), (a.s. 2017/18), Parte_4 Parte_5
(a.s. 2019/20), annualità allegate in ricorso da parte ricorrente, a cui ha Parte_8 poi rinunciato nel corso della prima udienza.
Ha inoltre eccepito il la non spettanza del bonus per la ricorrente CP_1 Pt_5 con riferimento all'a.s. 2018/19, in quanto nel predetto a.s. la stessa non è stata destinataria di incarichi di supplenza.
All'udienza del 09.12.2025 parte ricorrente ha rinunciato alle annualità oggetto dell'eccepita prescrizione. In ordine alla posizione dei ha precisato che per Pt_5 mero errore materiale nel ricorso è stato richiesto il bonus per l'annualità 2018/19 anziché quella corretta, 2019/20, chiedendo pertanto di modificare la domanda in tal senso, rappresentando che la corretta annualità era indicata nella scheda riassuntiva della sua posizione allegata sub doc. 1.
Ciò premesso, al netto delle rinunce e delle precisazioni formulate in udienza da parte ricorrente, le domande riguardano, in particolare, i seguenti anni scolastici:
1) 020/2021, 2021/2022, 2022/2023, Parte_11
2023/2024; 2) aa.ss. 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023; Parte_2
3) a.s. 2023/2024; Parte_3
4) 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024 Controparte_4
5) aa.ss. 2019/2020, 2020/2021, Parte_5
2021/2022, 2022/2023; 6) aa.ss. 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024; Parte_6
7) a.s. 2023/2024; Parte_7
8) aa.ss. 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023; Parte_8
9) SINICROPI CONCETTA a.s. 2022/2023;
10) a.s. 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024; Parte_10
Ciò posto, il ricorso è, alla luce delle considerazioni condivise dai giudici della Sezione lavoro del Tribunale di Vicenza, già esposte in numerose sentenze rese su casi analoghi (si richiamano ai sensi dell'art. 118 comma 1 disp. att. c.p.c. i seguenti precedenti a firma dello scrivente: RG Lav. n. 232/2023 sent. n. 324/2023, RG Lav. 233/2023 sent. n. 325/2023, RG Lav. 261/2023 sent. n. 334/2023, RG Lav. 264/2023 sent. n. 335/2023) e della sentenza della Corte di Cassazione n. 29961/2023 pubblicata il 27.10.2023, fondato, avendo la pronuncia in parola sancito, per quanto qui ci interessa, che “1) La Carta Docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al
” e che “2) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. CP_1
n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.”
Dalla documentazione allegata in ricorso e alla memoria di costituzione risulta provato, infatti, che le parti ricorrenti hanno lavorato in qualità di docenti a tempo determinato alle dipendenze del convenuto durante gli anni scolastici sopra precisati, con CP_1
4 contratti di lavoro prevedenti il servizio fino al termine delle attività didattiche, ovvero supplenza fino al 30 giugno, o al termine dell'anno scolastico, ovvero fino al 31 agosto, o, quantomeno, fino al termine delle lezioni (in quest'ultimo caso con riferimento, in particolare, alla ricorrente , relativamente all'a.s. 2020/21, Parte_6 allorquando l'incarico di supplenza è cessato in data 05.06.2021) . Sul punto si precisa che ad avviso del Tribunale rientrano nell'ambito degli incarichi di durata in senso lato annuale anche tutti quelli con termine fissato alla effettiva cessazione delle lezioni, dovendosi ritenere che tale inclusione sia pienamente in linea con la ratio di sostegno alla didattica annuale perseguita dal legislatore nell'erogazione del beneficio formativo. Anche in quest'ultimo caso, dunque, la prestazione del docente precario si ritiene sovrapponibile – ai fini dell'applicazione del beneficio in parola – a quella del docente di ruolo, divenendo discriminatorio, anche ai sensi dell'art. 3 Cost., il differente trattamento rispetto a quest'ultimo. Deve inoltre rilevarsi, in relazione alle condizioni che la Suprema Corte ha ritenuto necessarie per l'adempimento dell'obbligazione in forma specifica, che per tutti i ricorrenti sussiste la condizione di permanenza all'interno del sistema scolastico (come dimostrato dai contratti depositati da parte ricorrente in data 06.12.2025). Nella medesima pronuncia la Suprema Corte ha altresì statuito, con decisione che si intende qui osservare in ossequio alla funzione nomofilattica della Corte di legittimità, che l'obbligazione oggetto di causa abbia natura di obbligazione pecuniaria di pagamento, e come tale il ritardato adempimento comporta l'obbligo di corrispondere, sull'importo riconosciuto come dovuto, la maggior somma tra interessi e rivalutazione ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data in cui il beneficio avrebbe dovuto essere corrisposto e quella di effettiva erogazione. Il dies a quo va quindi individuato, secondo quanto affermato dalla Corte, nel momento del conferimento degli incarichi o, se detto momento sia anteriore, nel momento successivo in cui, per l'anno scolastico di riferimento, sia consentito ai docenti di ruolo procedere alla registrazione telematica onde fruire del beneficio. Il convenuto dovrà, pertanto, essere condannato a costituire in favore delle parti CP_1 ricorrenti di seguito indicate, con le modalità e le funzionalità di cui agli artt. 2, 5, 6 e 8 del DPCM 28 novembre 2016 (GU n.281 del 1-12-2016) ovvero con modalità e funzionalità analoghe, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado di cui all'art. 1, co. 121, Legge 107/2015, con accredito sulla detta Carta della somma pari a complessivi:
1) € 2.000,00 Parte_1 aa.ss. 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024;
2) € 1.500,00 Parte_2 aa.ss. 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023;
3) € 500,00 Parte_3
5 a.s. 2023/2024
4) € 2.000,00 Parte_4 aa.ss., 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024
5) € 2.000,00 Parte_5 aa.ss. 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023;
6) € 2.000,00 Parte_6 aa.ss. 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024;
7) € 500,00 Parte_7
a.s. 2023/2024;
8) € 1.500,00 Parte_8 aa.ss. 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023;
9) SINICROPI CONCETTA € 500,00 a.s. 2022/2023;
10) € 2.000,00 Parte_10 aa.ss. 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024;
Tali somme potranno/dovranno essere fruite per le finalità formative di cui all'art. 1, co. 121, Legge 107/2015, non oltre il 24° mese decorrente dalla data di sua costituzione. Quanto infine alle spese di lite le stesse, tenuto conto della serialità della vertenza, della pluralità dei ricorrenti e del complessivo valore di causa, come accertato all'esito del presente giudizio, possono essere liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria o diversa istanza e deduzione disattesa o assorbita:
- condanna il resistente a costituire in favore delle parti ricorrenti di seguito CP_1 indicate, con le modalità e le funzionalità di cui agli artt. 2, 5, 6 e 8 del DPCM 28 novembre 2016 (GU n. 281 del 1-12-2016), la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado di cui all'art. 1, co. 121, Legge 107/2015, con accredito/assegnazione sulla detta Carta della somma, da spendersi non oltre il 24° mese decorrente dalla data di costituzione della Carta stessa, pari a complessivi:
- € 2.000,00 a favore di Parte_1
- € 1.500,00 a favore di Parte_2
- € 500,00 a favore di Parte_3
- € 2.000,00 a favore di Parte_4
- € 2.000,00 a favore di Parte_5
- € 2.000,00 a favore di Parte_6
- € 500,00 a favore di Parte_7
- € 1.500,00 a favore di Parte_8
- € 500,00 a favore di Parte_9
6 - € 2.000,00 a favore di Parte_10
- condanna parte resistente alla rifusione delle spese di lite sostenute dalla parte ricorrente, a tale titolo liquidando la complessiva somma di € 7.118,50, di cui euro 118,50 per esborsi, oltre a spese generali ed accessori di legge (iva e cpa), con distrazione in favore del difensore antistatario. Vicenza, 16/12/2025 Il Giudice dott. Paolo Sartorello
7 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 < modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive>>.
2 2 L'art. 282, DLgs. 297/1994, senza distinzione tra docenti di ruolo e docenti assunti con contratto di lavoro a tempo determinato, prevede infatti che <L'aggiornamento è un diritto-dovere fondamentale del personale […] docente. Esso è inteso come adeguamento delle conoscenze allo sviluppo delle scienze per singole discipline e nelle connessioni interdisciplinari;
come approfondimento della preparazione didattica;
come partecipazione alla ricerca e alla innovazione didattico-pedagogica>>.
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di VICENZA
- PRIMA SEZIONE CIVILE - SETTORE DELLE CONTROVERSIE DI LAVORO E DI PREVIDENZA E ASSISTENZA OBBLIGATORIA
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Paolo Sartorello ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di Primo Grado iscritta al n. 258 /2025 RG Lav. promossa da: 1) (C.F. ) Parte_1 C.F._1
2) (C.F. ) Parte_2 C.F._2
3) (C.F. ) Parte_3 C.F._3
4) (C.F. ) Parte_4 C.F._4
5) (C.F. ) Parte_5 C.F._5
6) (C.F. ) Parte_6 C.F._6
7) (C.F. ) Parte_7 C.F._7
8) (C.F. ) Parte_8 C.F._8
9) (C.F. ) Parte_9 C.F._9
10) (C.F. ) Parte_10 C.F._10
Rappresentati e difesi nel presente giudizio dall'avv. CORRADIN ANTONELLA e domiciliati presso lo studio del difensore in BASSANO DEL GRAPPA ricorrenti
contro
Controparte_1
Rappresentato e difeso nel presente giudizio dai dott. MORBIOLI NICOLETTA e. GIOVANNI BATTISTA LA GROTTERIA e domiciliato presso l
[...]
sito in Borgo Scroffa n. 2 Controparte_2 resistente Conclusioni: come precisate nel corso dell'udienza in data 16/12/2025. Oggetto: Altre ipotesi. Motivazione
Le parti ricorrenti, allegato di avere lavorato in vari anni scolastici (di seguito elencati in
1 relazione a ciascun ricorrente, come precisati all'udienza del 9.12.25) quali dipendenti a tempo determinato per il convenuto in qualità di docente, chiedono per le CP_1 annualità in questione, in forza del principio di non discriminazione sancito dalla clausola 4 dell'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato adottato con direttiva n. 1999/70/CE del Consiglio1, di godere del bonus-carta docente di cui all'art. 1, co. 121, Legge 107/2015. Tale norma, per i soli docenti in ruolo (e quindi con esclusione dei docenti assunti con contratto di lavoro a termine), prevede infatti che <Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il Controparte_3
, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale,
[...] ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria nè reddito imponibile>>.
Per quanto qui di interesse, i DPCM (del 23/9/2015 e del 28/11/2016) elaborati ai sensi del comma 122, dell'art. 1, della Legge 107/2015, prevedono poi, ad integrazione della norma sopra riportata, che:
1) La Carta è assegnata ai docenti di ruolo a tempo indeterminato delle Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova, i docenti dichiarati inidonei per motivi di salute di cui all'articolo 514 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, i docenti in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati, i docenti nelle scuole all'estero, delle scuole militari (art. 3, co. 1, DPCM 28/11/2016); 2) La Carta non è più fruibile all'atto della cessazione dal servizio (art. 3, co. 2, DPCM 28/11/2016); 3) Le somme non spese entro la conclusione dell'anno scolastico di riferimento sono rese disponibili nella Carta dell'anno scolastico successivo, in aggiunta alle risorse ordinariamente erogate (art. 6, co. 6, DPCM 28/11/2016). La normativa suddetta impone quindi al un preciso obbligo cui Controparte_1 corrisponde in capo al singolo docente (di ruolo) il diritto a vedersi costituire (da parte del
) una provvista dalla quale attingere (mediante accesso ad applicazione web e CP_1 creazione di apposito buono elettronico di spesa con codice identificativo da consegnare al rivenditore del bene o del servizio) in funzione della propria formazione o della acquisizione di strumenti di lavoro (quali, ad esempio, computer o connessioni internet). Tale diritto attribuisce quindi all'insegnante, quale corollario del diritto stesso, la facoltà, non appena gli sia consentito di accedere alla provvista monetaria e, quindi, di elaborare un proprio profilo sull'applicativo web appositamente predisposto a cura del , di CP_1 spendere la relativa somma, fino a concorrenza di € 500,00, non oltre – come si evince dalla dizione dell'art. 6, co. 6, DPCM 28/11/2016 - il 24° mese decorrente dalla data di inizio dell'anno scolastico in relazione al quale la detta somma è stata assegnata (così, ad esempio, i 500 euro fruibili dal singolo docente con riferimento all'a.s. 2015/2016, che ha inizio il giorno 1/9/2015, potranno essere spesi fino al giorno 31/8/2017).
Orbene, alla luce della suddetta normativa, nazionale e comunitaria, i ricorrenti, con riferimento agli anni scolastici di seguito indicati, domandano in particolare, previo accertamento del diritto ad ottenere la costituzione della Carta, condanna del ad CP_1 erogare la somma di € 500,00 per ciascuna annualità sottoindicata per il soddisfacimento delle necessità formative (la formazione continua cui i docenti di ruolo e non di ruolo sono, per Legge2, tenuti).
Il convenuto si è costituito, contestando quanto dedotto dai ricorrenti e CP_1 chiedendo il rigetto del ricorso. In particolare, ha formulato eccezione di prescrizione con riferimento ai seguenti ricorrenti: (aa.ss. 2016/17, 2017/18, 2018/19, Parte_2
2019/20), (a.s. 2019/20), (a.s. 2017/18), Parte_4 Parte_5
(a.s. 2019/20), annualità allegate in ricorso da parte ricorrente, a cui ha Parte_8 poi rinunciato nel corso della prima udienza.
Ha inoltre eccepito il la non spettanza del bonus per la ricorrente CP_1 Pt_5 con riferimento all'a.s. 2018/19, in quanto nel predetto a.s. la stessa non è stata destinataria di incarichi di supplenza.
All'udienza del 09.12.2025 parte ricorrente ha rinunciato alle annualità oggetto dell'eccepita prescrizione. In ordine alla posizione dei ha precisato che per Pt_5 mero errore materiale nel ricorso è stato richiesto il bonus per l'annualità 2018/19 anziché quella corretta, 2019/20, chiedendo pertanto di modificare la domanda in tal senso, rappresentando che la corretta annualità era indicata nella scheda riassuntiva della sua posizione allegata sub doc. 1.
Ciò premesso, al netto delle rinunce e delle precisazioni formulate in udienza da parte ricorrente, le domande riguardano, in particolare, i seguenti anni scolastici:
1) 020/2021, 2021/2022, 2022/2023, Parte_11
2023/2024; 2) aa.ss. 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023; Parte_2
3) a.s. 2023/2024; Parte_3
4) 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024 Controparte_4
5) aa.ss. 2019/2020, 2020/2021, Parte_5
2021/2022, 2022/2023; 6) aa.ss. 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024; Parte_6
7) a.s. 2023/2024; Parte_7
8) aa.ss. 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023; Parte_8
9) SINICROPI CONCETTA a.s. 2022/2023;
10) a.s. 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024; Parte_10
Ciò posto, il ricorso è, alla luce delle considerazioni condivise dai giudici della Sezione lavoro del Tribunale di Vicenza, già esposte in numerose sentenze rese su casi analoghi (si richiamano ai sensi dell'art. 118 comma 1 disp. att. c.p.c. i seguenti precedenti a firma dello scrivente: RG Lav. n. 232/2023 sent. n. 324/2023, RG Lav. 233/2023 sent. n. 325/2023, RG Lav. 261/2023 sent. n. 334/2023, RG Lav. 264/2023 sent. n. 335/2023) e della sentenza della Corte di Cassazione n. 29961/2023 pubblicata il 27.10.2023, fondato, avendo la pronuncia in parola sancito, per quanto qui ci interessa, che “1) La Carta Docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al
” e che “2) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. CP_1
n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.”
Dalla documentazione allegata in ricorso e alla memoria di costituzione risulta provato, infatti, che le parti ricorrenti hanno lavorato in qualità di docenti a tempo determinato alle dipendenze del convenuto durante gli anni scolastici sopra precisati, con CP_1
4 contratti di lavoro prevedenti il servizio fino al termine delle attività didattiche, ovvero supplenza fino al 30 giugno, o al termine dell'anno scolastico, ovvero fino al 31 agosto, o, quantomeno, fino al termine delle lezioni (in quest'ultimo caso con riferimento, in particolare, alla ricorrente , relativamente all'a.s. 2020/21, Parte_6 allorquando l'incarico di supplenza è cessato in data 05.06.2021) . Sul punto si precisa che ad avviso del Tribunale rientrano nell'ambito degli incarichi di durata in senso lato annuale anche tutti quelli con termine fissato alla effettiva cessazione delle lezioni, dovendosi ritenere che tale inclusione sia pienamente in linea con la ratio di sostegno alla didattica annuale perseguita dal legislatore nell'erogazione del beneficio formativo. Anche in quest'ultimo caso, dunque, la prestazione del docente precario si ritiene sovrapponibile – ai fini dell'applicazione del beneficio in parola – a quella del docente di ruolo, divenendo discriminatorio, anche ai sensi dell'art. 3 Cost., il differente trattamento rispetto a quest'ultimo. Deve inoltre rilevarsi, in relazione alle condizioni che la Suprema Corte ha ritenuto necessarie per l'adempimento dell'obbligazione in forma specifica, che per tutti i ricorrenti sussiste la condizione di permanenza all'interno del sistema scolastico (come dimostrato dai contratti depositati da parte ricorrente in data 06.12.2025). Nella medesima pronuncia la Suprema Corte ha altresì statuito, con decisione che si intende qui osservare in ossequio alla funzione nomofilattica della Corte di legittimità, che l'obbligazione oggetto di causa abbia natura di obbligazione pecuniaria di pagamento, e come tale il ritardato adempimento comporta l'obbligo di corrispondere, sull'importo riconosciuto come dovuto, la maggior somma tra interessi e rivalutazione ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data in cui il beneficio avrebbe dovuto essere corrisposto e quella di effettiva erogazione. Il dies a quo va quindi individuato, secondo quanto affermato dalla Corte, nel momento del conferimento degli incarichi o, se detto momento sia anteriore, nel momento successivo in cui, per l'anno scolastico di riferimento, sia consentito ai docenti di ruolo procedere alla registrazione telematica onde fruire del beneficio. Il convenuto dovrà, pertanto, essere condannato a costituire in favore delle parti CP_1 ricorrenti di seguito indicate, con le modalità e le funzionalità di cui agli artt. 2, 5, 6 e 8 del DPCM 28 novembre 2016 (GU n.281 del 1-12-2016) ovvero con modalità e funzionalità analoghe, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado di cui all'art. 1, co. 121, Legge 107/2015, con accredito sulla detta Carta della somma pari a complessivi:
1) € 2.000,00 Parte_1 aa.ss. 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024;
2) € 1.500,00 Parte_2 aa.ss. 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023;
3) € 500,00 Parte_3
5 a.s. 2023/2024
4) € 2.000,00 Parte_4 aa.ss., 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024
5) € 2.000,00 Parte_5 aa.ss. 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023;
6) € 2.000,00 Parte_6 aa.ss. 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024;
7) € 500,00 Parte_7
a.s. 2023/2024;
8) € 1.500,00 Parte_8 aa.ss. 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023;
9) SINICROPI CONCETTA € 500,00 a.s. 2022/2023;
10) € 2.000,00 Parte_10 aa.ss. 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024;
Tali somme potranno/dovranno essere fruite per le finalità formative di cui all'art. 1, co. 121, Legge 107/2015, non oltre il 24° mese decorrente dalla data di sua costituzione. Quanto infine alle spese di lite le stesse, tenuto conto della serialità della vertenza, della pluralità dei ricorrenti e del complessivo valore di causa, come accertato all'esito del presente giudizio, possono essere liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria o diversa istanza e deduzione disattesa o assorbita:
- condanna il resistente a costituire in favore delle parti ricorrenti di seguito CP_1 indicate, con le modalità e le funzionalità di cui agli artt. 2, 5, 6 e 8 del DPCM 28 novembre 2016 (GU n. 281 del 1-12-2016), la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado di cui all'art. 1, co. 121, Legge 107/2015, con accredito/assegnazione sulla detta Carta della somma, da spendersi non oltre il 24° mese decorrente dalla data di costituzione della Carta stessa, pari a complessivi:
- € 2.000,00 a favore di Parte_1
- € 1.500,00 a favore di Parte_2
- € 500,00 a favore di Parte_3
- € 2.000,00 a favore di Parte_4
- € 2.000,00 a favore di Parte_5
- € 2.000,00 a favore di Parte_6
- € 500,00 a favore di Parte_7
- € 1.500,00 a favore di Parte_8
- € 500,00 a favore di Parte_9
6 - € 2.000,00 a favore di Parte_10
- condanna parte resistente alla rifusione delle spese di lite sostenute dalla parte ricorrente, a tale titolo liquidando la complessiva somma di € 7.118,50, di cui euro 118,50 per esborsi, oltre a spese generali ed accessori di legge (iva e cpa), con distrazione in favore del difensore antistatario. Vicenza, 16/12/2025 Il Giudice dott. Paolo Sartorello
7 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 < modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive>>.
2 2 L'art. 282, DLgs. 297/1994, senza distinzione tra docenti di ruolo e docenti assunti con contratto di lavoro a tempo determinato, prevede infatti che <L'aggiornamento è un diritto-dovere fondamentale del personale […] docente. Esso è inteso come adeguamento delle conoscenze allo sviluppo delle scienze per singole discipline e nelle connessioni interdisciplinari;
come approfondimento della preparazione didattica;
come partecipazione alla ricerca e alla innovazione didattico-pedagogica>>.
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