Articolo 4 della Legge 30 dicembre 1989, n. 424
Articolo 3Articolo 5
Versione
10 gennaio 1990
Art. 4. 1. All'onere derivante dall'attuazione degli articoli 1, 2 e 3, pari a lire 345 miliardi per l'anno 1989, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il 1989, all'uopo utilizzando: quanto a lire 150 miliardi, l'accantonamento "Incentivi per le piccole e medie imprese, per l'artigianato e ammodernamento delle imprese minori"; quanto a lire 50 miliardi, l'accantonamento "Istituzione del fondo programmazione e progettazione di opere e infrastrutture pubbliche" e quanto a lire 145 miliardi, l'accantonamento "Progetti integrati per l'avvio di un piano pluriennale di infrastrutture, impianti tecnologici e linee metropolitane nelle aree urbane".
2. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Entrata in vigore il 10 gennaio 1990