Art. 4. 1. All'onere derivante dall'attuazione degli articoli 1, 2 e 3, pari a lire 345 miliardi per l'anno 1989, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il 1989, all'uopo utilizzando: quanto a lire 150 miliardi, l'accantonamento "Incentivi per le piccole e medie imprese, per l'artigianato e ammodernamento delle imprese minori"; quanto a lire 50 miliardi, l'accantonamento "Istituzione del fondo programmazione e progettazione di opere e infrastrutture pubbliche" e quanto a lire 145 miliardi, l'accantonamento "Progetti integrati per l'avvio di un piano pluriennale di infrastrutture, impianti tecnologici e linee metropolitane nelle aree urbane".
2. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
2. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.