TRIB
Sentenza 2 ottobre 2025
Sentenza 2 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 02/10/2025, n. 3332 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 3332 |
| Data del deposito : | 2 ottobre 2025 |
Testo completo
N. 4598/2021 R.G.A.C.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord, II Sezione Civile, nella persona della dott.ssa Matilde Boccia, quale giudice unico, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N. 4598/2021 R. Gen. Aff Cont., in materia di- Lesione Personale-pendente: TRA
, nato a [...] il [...], res.te in Arzano Parte_1
(NA) al Vico III Annunziata codice fiscale: rapp.to e difeso C.F._1 giusta procura in calce all'atto di citazione dall'Avv. Camillo Pezzullo, c.f.:
, presso il cui studio è elett.te dom.to in Frattamaggiore C.F._2
(NA) alla Via Vitt. Emanuele III nn. 21-23;
-parte attrice- CONTRO partita iva di gruppo , Codice fiscale Controparte_1 P.IVA_1
, sede legale in Mogliano Veneto (TV) alla Via Marocchesa n. 14, nella P.IVA_2 qualità di impresa designata per la liquidazione dei danni a carico del Fondo di Garanzia delle vittime della strada, rappresentata e difesa, giusta allegata procura alle liti per atti Notar rep. N. 186905 racc. n. 30367 del Persona_1
18.12.2014 rilasciata dai suoi legali rapp.ti p.t. dott. e dott. Controparte_2
dall'Avv. Giorgio Schiavo (Cod. Fisc. ) Controparte_3 CodiceFiscale_3 presso il cui studio in Caserta al Corso Trieste n. 192 elettivamente domiciliano
-parte convenuta-
E
, residente in [...], codice Controparte_4 fiscale;
C.F._4
-convenuto contumace-
*** CONCLUSIONI: Come da note di trattazione scritta depositate in vista dell'udienza del 9.6.2025 e come da comparse conclusionali e memorie di replica in atti.
***
n. 4598/2021 r.g.a.c. Pagina 1 di 9 N. 4598/2021 R.G.A.C.
MOTIVI DELLA DECISIONE Si richiamano gli atti ed i verbali di causa per ciò che concerne lo svolgimento del processo e le deduzioni difensive e ciò in ossequio al nuovo testo dell'art. 118 disp. att. c.p.c. così come modificato con l. 69/2009. 1. Con atto di citazione notificato in data 16.04.21 alle in Controparte_1 persona del legale rapp.te p.t., quale impresa designata dal Fondo di Garanzia per le Vittime della strada e all' , quale proprietario del ciclomotore Controparte_4
Piaggio Free 50 cc tg. AEXN1, l'attore conveniva in giudizio i Parte_1 predetti, nelle dispiegate qualità, dinanzi al Tribunale di Napoli Nord, onde ottenere risarcimento delle lesioni asseritamente subite nel sinistro occorso in data 15.07.2017 alle ore 00.40 circa in località Arzano (NA), via Napoli in direzione Rotonda di Arzano. Precisava che, nelle suddette circostanze di tempo e di luogo, mentre era alla guida del motoveicolo Honda NC 700 cc tg. DZ 05707, giunto all'altezza del civico 97 di via Napoli in Arzano (Na), veniva investivo dal ciclomotore Piaggio Free 50 cc tg. AEXN1 il cui conducente, in dispregio alle più elementari norme del cds, dalla posizione di sosta a destra (rispetto alla direttrice di marcia del motoveicolo attoreo) tagliava trasversalmente la strada per dirigersi verso il lato opposto ovvero presso l'esercizio commerciale Precisava che il CP_5 veicolo di parte convenuta, , era adibito al trasporto di pizze per cui la CP_6 parte posteriore era dotato di un bauletto sporgente di oltre un metro rispetto alle regolari dimensioni dell'indicato scooter, circostanza che rilevava non aver consentito alcuna manovra utile ad evitare lo scontro. Lamentava, ancora, che a seguito dell'urto ricevuto, riportava lesioni alla propria persona, per le quali veniva trasportato presso il Presidio Ospedaliero di Napoli 1 Centro “San Giovanni Bosco” dal 118. Rivendicava pertanto residuare in capo alla sua persona postumi invalidanti pari a 19-20% di I.P., giorni 12 di ITT;
giorni 60 di ITP al 50%; spese sanitarie 7.600,00 euro, come da relazione medico-legale di parte. Alla luce del descritto evento, imputando l'esclusiva responsabilità del sinistro al conducente del motociclo Piaggio Free indicato, sprovvisto di copertura assicurativa, inviava richiesta di risarcimento danni a persona con pec del 13/11/2019 alla , gestione sinistri del F.G.V.S., ex lege ed alla Controparte_7
CONSAP, che eccepiva esser rimaste prive di riscontro, nonché invito alla negoziazione assistita. Disattese le richieste stragiudiziali ante causam, lamentava l'attore residuare un danno biologico, pari ad un ammontare di €. 121.730,00 sulla scorta delle tabelle del Tribunale di Milano per l'anno 2018. Tanto premesso, citava le parti convenute in epigrafe indicate a comparire innanzi l'intestato Tribunale all'udienza del 30.09.21 per sentir accogliere le seguenti conclusioni: -Accogliere la domanda attorea, previo accertamento dei fatti esposti in premessa, e per l'effetto - Dichiarare responsabile del sinistro stradale del 15.7.2017 il conducente del motociclo Piaggio Free 50 cc tg. AEXN1 di proprietà di;
- Condannare, di Controparte_4 conseguenza, il predetto convenuto in solido con la convenuta , quale impresa Controparte_1 designata dal FGVS, al pagamento in favore dell'attore, della somma Parte_1
n. 4598/2021 r.g.a.c. Pagina 2 di 9 N. 4598/2021 R.G.A.C.
quantificata in euro 121.730,00 o di quella somma di giustizia, maggiore o minore, che l'Ill.mo Tribunale vorrà liquidare, previa apposita CTU medico-legale diretta a valutare natura ed entità delle lesioni patite, oltre interessi legali e rivalutazione dall'evento; - Condannare la medesima parte convenuta al pagamento delle competenze professionali e spese forfettarie, nonché iva e cpa come per legge, con attribuzione. Si costituiva la nella dispiegata qualità, contestando in toto la Controparte_1 domanda attorea siccome sguarnita di ogni veridica attendibilità e chiedendone il rigetto. In via pregiudiziale rilevava essere onere dell'attore provare la sussistenza nel caso di specie della titolarità passiva, in capo alla compagnia, del rapporto dedotto in giudizio, dunque provare che il veicolo presunto responsabile soggetto all'obbligo dell'assicurazione, ai sensi degli artt. 1,5 e 22 della L. n.990 del 1969 ed altresì provare la circostanza secondo cui il ciclomotore presunto danneggiante, Piaggio Free 50 cc tg. AEXN1, fosse privo di copertura assicurativa al momento del sinistro ai sensi dell'art. 283 lettera b) del decreto legislativo 07.09.2005 n. 209. Nel merito deduceva ancora gravare sull'attore l'onere di fornire prova rigorosa, inequivocabile ed esaustiva della sussistenza del rapporto di causalità onde superare le presunzioni di cui all'art 2054 c.c. In riferimento al caso di specie eccepiva che l'attore non aveva rilevato alcunché in ordine al proprio comportamento nella consapevolezza che esso non fosse essere esente da colpa e perfettamente conforme alle regole del Codice della Strada;
né alcunché circa le misure precauzionali di cui deve essere corredata una condotta di guida responsabile al fine della previsione dell'evento. Contestava inoltre che l'attore non aveva fornito una ricostruzione del fatto scevra da dubbi o perplessità in ordine alla sussistenza del rapporto di causalità. All'uopo evidenziava che i C.C. di Arzano, intervenuti sul luogo dell'incidente, non avevano rinvenuto persone, estranee al sinistro, in grado di testimoniare l'accaduto. Conseguentemente eccepiva non essere stati offerti elementi probatori tali da indurre ad una ricostruzione del sinistro.
Rilevava inoltre la sussistenza di un concorso di colpa dell'attore per mancato utilizzo del casco protettivo al momento dell'incidente. Sul punto specificava essere certo che al momento del verificarsi del sinistro il Sig. non utilizzasse il casco Pt_1 protettivo e rilevava essere principio giurisprudenziale consolidato che il motociclista che non abbia fatto uso del casco protettivo deve considerarsi corresponsabile nella determinazione dell'evento lesivo con riferimento ai danni che avrebbe potuto presumibilmente evitare con l'uso del casco, concorso di colpa che riteneva valutabile quanto meno, nella misura del 25% del totale. All'uopo precisava che, nel caso di specie, emergesse dall'esame della documentazione medica che sulle lesioni interessanti il capo e sulla loro gravità avesse influito in maniera determinante il mancato utilizzo del casco di protezione, con conseguente riduzione proporzionale dell'eventuale risarcimento ex art. 1227 c.c. c.c. applicabile anche alla responsabilità extracontrattuale in base al richiamo dell'art. 2056 c.c. Contestava altresì il quantum debeatur, impugnando espressamente e contestando fermamente sia la relazione di consulenza medico – legale sia la certificazione medica prodotta che eccepiva in alcun modo probante in ordine alla sussistenza dei postumi invalidanti sia temporanei che permanenti e della loro effettiva entità, sia le n. 4598/2021 r.g.a.c. Pagina 3 di 9 N. 4598/2021 R.G.A.C.
singole richieste risarcitorie, sia la quantificazione dei danni operata da parte attrice per ciascuna richiesta risarcitoria. Concludeva: “In via pregiudiziale: dichiarare la carenza di legittimazione passiva delle parti convenute nel presente giudizio. Spese e compenso del giudizio vinti. In Via Principale E Nel Merito: rigettare l'attorea domanda siccome infondata, non provata e non dimostrata. Spese e compensi del giudizio vinti. In Via Subordinata E Nel Merito: nella deprecata ipotesi di accoglimento della domanda attorea, dichiarare sussistente una concorrente responsabilità a carico dell'attore per il mancato utilizzo del casco protettivo e, conseguentemente, operare una congrua riduzione dell'entità delle somme spettanti a titolo di risarcimento del danno.”. Disposta la trattazione scritta della presente controversia secondo le modalità telematiche previste dall'art. 83, comma 7, lett. h), D.L. 18/2020 (conv. in Legge n. 27/2020) come modificato dall'art. 221 D.L. 34/2020, alla prima udienza veniva autorizzata la rinotifica degli atti introduttivi in favore del convenuto CP_4
nel rispetto dei termini di legge, rinviando per la verifica all'udienza del
[...]
14.04.2022. Ritenuto ritualmente instaurato il contraddittorio tra le parti, concessi i termini di cui all'art 183sesto comma c.p.c, la causa veniva rinviata, ai fini della valutazione delle relative istanze istruttorie, all'udienza del 27.2.2023. Ammesse ed espletate le prove orali come da ordinanza istruttoria in atti ( ud.
8.2.2024 testi di parte attrice e ), ammessa ed espletata la CTU, si Testimone_1 Testimone_2 procedeva alla richiesta di chiarimenti da parte del nominato ausiliario del giudicante. All'esito, il giudizio veniva rinviato per la precisazione delle conclusioni e all'udienza cartolare del 9.06.25 e trattenuto in decisione con concessione dei termini di cui all' art. 190 c.p.c. 2. In via preliminare va dichiarata la contumacia di , non Controparte_4 costituitosi in giudizio sebbene regolarmente citato. Va altresì preliminarmente dichiarata la procedibilità dai sensi degli artt. 145 e 148 d.lgs. 2005/209 alla stregua dell'atto di messa in mora inviato alle Controparte_8 nella qualità di impresa designata per il FGVS ed alla Consap, in data
[...]
1.02.19(cfr. produzione attore). Parimenti preliminarmente l'attore ha fornito la prova della propria legittimazione attiva attraverso la prova testimoniale e la produzione di documentazione sanitaria e medica. Documentalmente provata è altresì la legittimazione passiva delle Controparte_9
nella qualità di impresa designata alla gestione del FGVS, ai sensi
[...] dell'art. 283 lettera b) dlgs 2005/209, sulla scorta della mancata copertura assicurativa obbligatoria RCA, al momento del sinistro del ciclomotore Piaggio Free 50 cc tg. AEXN1, documentalmente provato dal rilevamento di incidente stradale redatto dalla Legione Carabinieri Tenenza di Arzano (Na) (prot.31400/17, produzione parte attrice). 3.Nel merito, appare utile ricordare che dall'accertamento di una colpa in concreto a carico di uno dei conducenti coinvolti in un sinistro stradale non può far discendere ex se il superamento della presunzione di colpa posta dall'art. 2054, comma 2, a carico (anche) dell'altro. Al contrario, il giudice il quale abbia accertato la colpa di uno dei conducenti non può esimersi dal verificare il comportamento dell'altro,
n. 4598/2021 r.g.a.c. Pagina 4 di 9 N. 4598/2021 R.G.A.C.
onde stabilire se quest'ultimo abbia o meno osservato le norme sulla circolazione stradale ed i normali precetti della prudenza (ex multis, Cass., sez. III, 15-12-2000, n. 15847). Infatti, per superare la presunzione di colpa che l'art. 2054, comma 2, c.c., pone a carico di ambedue i conducenti coinvolti, dimostrare che: (a) il sinistro è dovuto al comportamento colposo esclusivo di uno solo dei conducenti;
(b) l'altro conducente si sia, per converso, esattamente uniformato alle norme della circolazione ed a quelle di comune prudenza (Cass., sez. III, 22-09-2000, n. 12524). Pertanto, l'accertamento in concreto della colpa di uno dei conducenti non comporta, di per sé, superamento della presunzione di colpa concorrente dell'altro, il quale è chiamato a fornire la prova liberatoria dimostrando di essersi uniformato alle norme della circolazione ed a quelle della comune prudenza (Cass., sez. III, 18- 12-1998, n. 12692). Da ciò consegue che l'infrazione, anche grave, come l'inosservanza del diritto di precedenza, commessa da uno dei conducenti non dispensa il giudice dal verificare anche il comportamento dell'altro conducente al fine di stabilire se, in rapporto alla situazione di fatto accertata, sussista un concorso di colpa nella determinazione dell'evento dannoso (Cass., sez. III, 05-05-2000, n. 5671). Ed invero, mette conto evidenziare che nella specie, essendo in contestazione la dinamica del sinistro e la conseguente responsabilità, occorre ripercorrere gli esiti dell'istruttoria svolta. Sul punto il teste di parte attrice (escusso all'udienza dell'8.2.24) ha Testimone_1 dichiarato: “era il 15.7.2017 era l'una meno venti di notte abito alle spalle della era in Pt_2
Arzano, ero a piedi in compagnia di amici nel paese dove spesso ci riuniamo;
mi trovavo fuori la Banca dove ci sta piazzale;
ho visto una moto di grossa cilindrata mo0d Honda venire verso la rotonda di Arzano;
la strada fuori la si chiama via Napoli è doppia corsia;
rispetto alla Pt_2 mia posizione vi era una piccola rotonda;
la moto di cui vi parlo proveniva da questa piccola rotonda e si dirigeva verso la rotonda di Arzano, in quel momento circolavano altre auto in diverse direzioni;
ho visto di fronte ci stava un piccolo pub e fuori parcheggiato un motorino delle consegne ho visto che faceva una manovra di inversione per dirigersi verso la rotonda piccola di cui vi ho parlato;
ha occupato la corsia dove circolava il motorino condotto da un soggetto condotta da un ragazzo che poi ho appreso essere il il quale indossava il casco, lo so perché poi ho visto il Pt_1 casco a terra;
c'è stato uno scontro tra i due motorini l'Honda ha toccato il motorino della pizzeria; sono caduti entrambi i conducenti;
l'altro conducente non indossava il casco;
il ragazzo della pizzeria si è alzato;
il rimaneva a terra aveva il volto coperto di Pt_1 sangue;
ci siamo avvicinato per prestare soccorso;
tra le persone che si sono avvicinate c'era anche un mio amico di abbiamo chiamato i familiari che sono accorsi subito, poi i CC sono arrivati Per_2
e infine l'ambulanza; due ambulanze sono intervenute una per il e il ragazzo della pizzeria Pt_1
(modello Free); non ci sta marciapiede nei pressi del pub e aveva parcheggiato fuori al Pub;
il portapizze del motorino Free ha toccato la ruota anteriore dell'Honda; il porta pizze fuoriusciva dal lato posteriore del motorino;
si trattava di un portapizze per le pizze a metro;
non so dire se in quel momento trasportasse una pizza oppure no;
era di alluminio;
era rettangolare;
era chiuso di alluminio;
su domande a precisazione di parte convenuta: il casco era già a terra;
a precisazione aggiunge che indossato non lo aveva;
l'ho visto a terra; sono arrivati i familiari e poi ci hanno allontanati i CC;
le ambulanze ho appreso essere sopraggiunte in
n. 4598/2021 r.g.a.c. Pagina 5 di 9 N. 4598/2021 R.G.A.C.
quanto riferitomi il giorno seguente dagli amici;
il giudice dà atto che il teste ha redatto breve raffigurazione dei luoghi e si onera la cancelleria alla materiale informatizzazione. (cfr. verbale dell'8.2.24) Dello stesso tenore la deposizione del secondo teste escusso, , il Testimone_2 quale dichiarava: “io stavo in macchina nella via Napoli in Arzano, stavo da solo;
era luglio 2017; era sera tarda serata , stavo andando a ballare;
alla mia destra stava un pub pizzeria, alla mia sinistra stava la Banca Credem;
è una strada a singola corsia per senso di marcia;
io stavo dietro ad motorino Honda che ho visto che un motorino della pizzeria che aveva un baule portapizze dietro è uscito in strada girando a sinistra;
a terra ci sta una linea di mezzadria;
il motorino della pizzeria si trovava alla mia destra;
io percorrevo la strada in direzione della rotonda di Arzano alle mie spalle c'era la villa comunale, un bar e una rotodina, non ricordo se all'epoca dei fatti ci fosse la rotondina, il bar ci sta ancora;
il motorino della pizzeria ha fatto la manovra a sinistra di cui vi ho parlato in direzione della rotondina;
il motorino che stava davanti a me è andato a sbattere contro il pizzeria;
ero distante circa 10 metri rispetto all'Honda; l'Honda ha preso la ruota del motorino della pizzeria mod Free in corrisponderà del portapizze;
preciso che il portapizze era quello adibito al trasporto della pizza da un metro, era di ferro/acciaio; non ricordo se al momento trasportasse la pizza o meno;
quello davanti indossava il casco quello che copre le orecchie;
quello davanti no;
i motorini sono caduti;
quello dell'Honda stava a terra;
mi sono fermato per prestare soccorso;
sono rimasto sul posto fino a quando arrivavano i familiari del conducente dell'Honda poi sono andato via, mi hanno riferito essere dopo arrivati i CC e l'ambulanza; su domanda a precisazione della convenuta: “ sono sceso per andare a vedere;
mi sono avvicinato per vedere i due che erano caduti;
il non si alzava e ho visto che il casco lo teneva ancora;
il casco era col laccio e aveva pure la Pt_1 visiera”. (cfr. verbale dell'8.2.24). Ritiene la scrivente giudicante che le propalazioni rese dai due testi escussi non siano idonee a corroborare l'assunto attoreo atteso che le stesse con riguardo a taluni aspetti inerenti il fatto riferiscono una scena pedissequamente conforme alla prospettazione attorea;
sotto altro profilo, poi, non consentono di escludere in maniera assoluta la sussistenza di responsabilità nella causazione del sinistro in capo all'attore, tanto che riferivano di uno scontro tra motoveicoli. Parimenti, con riguardo alla circostanza che il conducente-attore indossasse il casco protettivo al momento dei fatti, gli stessi hanno offerto dichiarazioni contraddittorie e generiche, taluno riferendo che il casco, all'esito del sinistro, fosse in terra, talaltro che lo indossasse ancora. Orbene, tali incongruenze dichiarative con riguardo ad elementi rilevanti ai fini della esatta ricostruzione degli accadimenti non consentono di conferire attendibilità intrinseca ai testi escussi, tenuto conto che le dichiarazioni rese non rinvengono alcun ulteriore supporto probatorio convincente e che trattasi di emergenze non verificabili né verificate aliunde, atteso che peraltro gli agenti intervenuti sul posto attestavano la mancata presenza di persone estranee in grado di riferire in merito alla dinamica. Ed invero, non può ritenersi comprovato il reale verificarsi del sinistro per cui è causa e alcun valido contributo conoscitivo offre in tal senso neanche il rapporto n. 4598/2021 r.g.a.c. Pagina 6 di 9 N. 4598/2021 R.G.A.C.
dei Carabinieri intervenuti sui luoghi (cfr. Carabinieri Tenenza di Arzano (Na) prot.31400/17, produzione parte attrice). Mette conto evidenziare che ai sensi dell'art. 2054, comma 2, c.c., “Nel caso di scontro tra veicoli si presume, fino a prova contraria, che ciascuno dei conducenti abbia concorso ugualmente a produrre il danno subito dai singoli veicoli”. In particolare, si condivide sul punto quanto affermato dalla Corte di Cassazione, secondo cui: “In tema di scontro tra veicoli la presunzione di eguale concorso di colpa, stabilita dall'art. 2054, comma 2, c.c., ha funzione sussidiaria, operando solo nel caso in cui le risultanze probatorie non consentono di accertare in modo concreto in quale misura la condotta dei due conducenti abbia cagionato l'evento dannoso e di attribuire le effettive responsabilità del sinistro.” (Cassazione civile, sez. III, 03/01/2014, n. 38). Ed è quanto occorso nel caso che ci occupa, laddove dalla svolta istruttoria orale non risulta comprovata l'esclusiva imputabilità del sinistro al convenuto contumace. Ciò premesso in iure, si osserva in facto come nel caso di specie l'attore non abbia nemmeno allegato, prima ancora che provato, di essersi uniformato alle prescrizioni del codice della strada, e prima fra tutte a quella di cui all'art. 140 c.d.s. che, ponendo a carico di ogni conducente l'obbligo di attivarsi per salvaguardare la propria e l'altrui incolumità, sancisce il generale principio per cui anche il conducente favorito dal diritto di precedenza deve attivarsi per prevenire le altrui scorrettezze che siano in qualche modo prevedibili. Alla luce di quanto precede, pertanto non avendo l'attore fornito convincente prova in merito alla verificazione dell'incidente dedotto in giudizio né alle modalità concrete di verificazione dello stesso, la domanda non può che essere rigettata, giacché nel caso di specie, a ben vedere, non si ritiene che l'impianto probatorio offerto dall'attore sia sufficiente a far ritenere fondata la domanda proposta. Alcun rilievo dirimente a parere della scrivente assume l'esito della espletata CTU, atteso che essa si pone quale elemento di completamento agli atti e documenti offerti dalla parte attrice, la quale, non ha offerto a ben vedere all'interprete sulla scorta della sua prospettazione e sulla scorta del teste escusso elementi rilevanti ai fini della compatibilità delle lesioni riscontrate con la, già incerta, dinamica dell'evento offerta. Gli stessi chiarimenti invocati ed offerti – peraltro procastinando inutilmente la tempistica processuale- in punto di compatibilità delle lesioni riscontrate con la presenza del casco in capo all'attore sono risultati essere fondati su una asserzione – il casco indossato al momento del fatto- rimasta indimostrata e appaiono a bene vedere più un obiter dictum che una risposta fondata su dati scientifici. Ed invero “La consulenza tecnica d'ufficio non è mezzo istruttorio in senso proprio, avendo la finalità di coadiuvare il giudice nella valutazione di elementi acquisiti o nella soluzione di questioni che necessitino di specifiche conoscenze, con la conseguenza che il suddetto mezzo di indagine non può essere utilizzato al fine di esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume.” (cfr.Cass.civ. Sez. 3, Sentenza n. 3191 del 14/02/2006 (Rv. 590615 - 01). Per incindens, mette conto evidenziare che neppure i chiarimenti invocati nei confronti dell'ausiliario hanno consentito di sciogliere le perplessità in punto di dinamica dell'evento.
n. 4598/2021 r.g.a.c. Pagina 7 di 9 N. 4598/2021 R.G.A.C.
Pertanto, alla luce delle evidenziate incongruenze la domanda deve ritenersi infondata, non avendo l'attore fornito convincente prova -al cui onere è soggetto, ex art. 2697 cod. proc. civ.- dell'essere rimasto coinvolto in un sinistro stradale cagionato da un veicolo non scoperto e privo di copertura assicurativa per esclusiva responsabilità dello stesso. La domanda va quindi rigettata. Il rigetto della domanda principale implica la mancata analisi delle ulteriori rispettive domande. Al riguardo, si è affermato che «se, in un processo, sussiste una ragione sufficiente per la decisione, la sentenza può fondarsi su di essa anche quando il motivo della decisione si pone, da un punto di vista logico, a valle di altre ragioni, che non sono affrontate e decise i» (cd. ragione più liquida -cfr. F. P. Luiso, Diritto processuale civile, op. cit., p. 68.)
Sulle spese. Le spese di lite vengono liquidate come in dispositivo tenuto conto della non complessità della questione e seguono la soccombenza avuto riguardo al valore della lite per come dichiarato dall'atto in sede di atto introduttivo con riduzione ex art. 4 comma 4 spese giustizia. Nonostante la soccombenza dell'attore, attesa la contumacia dell'ulteriore convenuto , nulla è ad gli dovuto dall'istante a titolo di spese di lite, Controparte_4 in quanto, come chiarito in più occasioni dalla Corte di Cassazione, la condanna alle spese processuali, a norma dell'art. 91 c.p.c., si fonda sull'esigenza di evitare una diminuzione patrimoniale alla parte che abbia dovuto svolgere un'attività processuale per ottenere il riconoscimento e l'attuazione di un suo diritto;
essa, pertanto, non può essere pronunciata in favore del contumace vittorioso, che non ha espletato alcuna attività processuale, per cui abbia sopportato spese delle quali debba essere rimborsato e non potendosi arricchire in danno della controparte (cfr. Cass. 24750/2013; Cass. 13491/2014).
Le spese di CTU come liquidate con separato decreto, vanno poste a definitivo carico dell'attore.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, sezione seconda civile, in persona del G.M., Dr.ssa Matilde Boccia, definitivamente pronunziando sulla causa iscritta al n. 4598/2021 del R.G.A.C., avente ad oggetto risarcimento dei danni da lesione personale, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
-Dichiara la contumacia di;
Controparte_4
-Rigetta la domanda principale di parte attrice per le causali di cui in motivazione;
-Condanna alla refusione delle spese di lite in favore della Parte_1 convenuta in qualità di qualità di impresa territorialmente Controparte_1 designata per la Campania alla gestione autonoma del Fondo di Garanzia Vittime della Strada che si liquidano in 4.936,40 per onorari, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, Iva e Cpa come per legge;
-pone le spese di CTU, come liquidate con separato decreto, a definitivo carico dell'attore. Così deciso in Aversa, 1.10.2025
IL GIUDICE
(dott. ssa Matilde Boccia)
n. 4598/2021 r.g.a.c. Pagina 8 di 9 N. 4598/2021 R.G.A.C.
L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21 e 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e 35, comma 1, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209, e succ. mod..
n. 4598/2021 r.g.a.c. Pagina 9 di 9
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord, II Sezione Civile, nella persona della dott.ssa Matilde Boccia, quale giudice unico, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N. 4598/2021 R. Gen. Aff Cont., in materia di- Lesione Personale-pendente: TRA
, nato a [...] il [...], res.te in Arzano Parte_1
(NA) al Vico III Annunziata codice fiscale: rapp.to e difeso C.F._1 giusta procura in calce all'atto di citazione dall'Avv. Camillo Pezzullo, c.f.:
, presso il cui studio è elett.te dom.to in Frattamaggiore C.F._2
(NA) alla Via Vitt. Emanuele III nn. 21-23;
-parte attrice- CONTRO partita iva di gruppo , Codice fiscale Controparte_1 P.IVA_1
, sede legale in Mogliano Veneto (TV) alla Via Marocchesa n. 14, nella P.IVA_2 qualità di impresa designata per la liquidazione dei danni a carico del Fondo di Garanzia delle vittime della strada, rappresentata e difesa, giusta allegata procura alle liti per atti Notar rep. N. 186905 racc. n. 30367 del Persona_1
18.12.2014 rilasciata dai suoi legali rapp.ti p.t. dott. e dott. Controparte_2
dall'Avv. Giorgio Schiavo (Cod. Fisc. ) Controparte_3 CodiceFiscale_3 presso il cui studio in Caserta al Corso Trieste n. 192 elettivamente domiciliano
-parte convenuta-
E
, residente in [...], codice Controparte_4 fiscale;
C.F._4
-convenuto contumace-
*** CONCLUSIONI: Come da note di trattazione scritta depositate in vista dell'udienza del 9.6.2025 e come da comparse conclusionali e memorie di replica in atti.
***
n. 4598/2021 r.g.a.c. Pagina 1 di 9 N. 4598/2021 R.G.A.C.
MOTIVI DELLA DECISIONE Si richiamano gli atti ed i verbali di causa per ciò che concerne lo svolgimento del processo e le deduzioni difensive e ciò in ossequio al nuovo testo dell'art. 118 disp. att. c.p.c. così come modificato con l. 69/2009. 1. Con atto di citazione notificato in data 16.04.21 alle in Controparte_1 persona del legale rapp.te p.t., quale impresa designata dal Fondo di Garanzia per le Vittime della strada e all' , quale proprietario del ciclomotore Controparte_4
Piaggio Free 50 cc tg. AEXN1, l'attore conveniva in giudizio i Parte_1 predetti, nelle dispiegate qualità, dinanzi al Tribunale di Napoli Nord, onde ottenere risarcimento delle lesioni asseritamente subite nel sinistro occorso in data 15.07.2017 alle ore 00.40 circa in località Arzano (NA), via Napoli in direzione Rotonda di Arzano. Precisava che, nelle suddette circostanze di tempo e di luogo, mentre era alla guida del motoveicolo Honda NC 700 cc tg. DZ 05707, giunto all'altezza del civico 97 di via Napoli in Arzano (Na), veniva investivo dal ciclomotore Piaggio Free 50 cc tg. AEXN1 il cui conducente, in dispregio alle più elementari norme del cds, dalla posizione di sosta a destra (rispetto alla direttrice di marcia del motoveicolo attoreo) tagliava trasversalmente la strada per dirigersi verso il lato opposto ovvero presso l'esercizio commerciale Precisava che il CP_5 veicolo di parte convenuta, , era adibito al trasporto di pizze per cui la CP_6 parte posteriore era dotato di un bauletto sporgente di oltre un metro rispetto alle regolari dimensioni dell'indicato scooter, circostanza che rilevava non aver consentito alcuna manovra utile ad evitare lo scontro. Lamentava, ancora, che a seguito dell'urto ricevuto, riportava lesioni alla propria persona, per le quali veniva trasportato presso il Presidio Ospedaliero di Napoli 1 Centro “San Giovanni Bosco” dal 118. Rivendicava pertanto residuare in capo alla sua persona postumi invalidanti pari a 19-20% di I.P., giorni 12 di ITT;
giorni 60 di ITP al 50%; spese sanitarie 7.600,00 euro, come da relazione medico-legale di parte. Alla luce del descritto evento, imputando l'esclusiva responsabilità del sinistro al conducente del motociclo Piaggio Free indicato, sprovvisto di copertura assicurativa, inviava richiesta di risarcimento danni a persona con pec del 13/11/2019 alla , gestione sinistri del F.G.V.S., ex lege ed alla Controparte_7
CONSAP, che eccepiva esser rimaste prive di riscontro, nonché invito alla negoziazione assistita. Disattese le richieste stragiudiziali ante causam, lamentava l'attore residuare un danno biologico, pari ad un ammontare di €. 121.730,00 sulla scorta delle tabelle del Tribunale di Milano per l'anno 2018. Tanto premesso, citava le parti convenute in epigrafe indicate a comparire innanzi l'intestato Tribunale all'udienza del 30.09.21 per sentir accogliere le seguenti conclusioni: -Accogliere la domanda attorea, previo accertamento dei fatti esposti in premessa, e per l'effetto - Dichiarare responsabile del sinistro stradale del 15.7.2017 il conducente del motociclo Piaggio Free 50 cc tg. AEXN1 di proprietà di;
- Condannare, di Controparte_4 conseguenza, il predetto convenuto in solido con la convenuta , quale impresa Controparte_1 designata dal FGVS, al pagamento in favore dell'attore, della somma Parte_1
n. 4598/2021 r.g.a.c. Pagina 2 di 9 N. 4598/2021 R.G.A.C.
quantificata in euro 121.730,00 o di quella somma di giustizia, maggiore o minore, che l'Ill.mo Tribunale vorrà liquidare, previa apposita CTU medico-legale diretta a valutare natura ed entità delle lesioni patite, oltre interessi legali e rivalutazione dall'evento; - Condannare la medesima parte convenuta al pagamento delle competenze professionali e spese forfettarie, nonché iva e cpa come per legge, con attribuzione. Si costituiva la nella dispiegata qualità, contestando in toto la Controparte_1 domanda attorea siccome sguarnita di ogni veridica attendibilità e chiedendone il rigetto. In via pregiudiziale rilevava essere onere dell'attore provare la sussistenza nel caso di specie della titolarità passiva, in capo alla compagnia, del rapporto dedotto in giudizio, dunque provare che il veicolo presunto responsabile soggetto all'obbligo dell'assicurazione, ai sensi degli artt. 1,5 e 22 della L. n.990 del 1969 ed altresì provare la circostanza secondo cui il ciclomotore presunto danneggiante, Piaggio Free 50 cc tg. AEXN1, fosse privo di copertura assicurativa al momento del sinistro ai sensi dell'art. 283 lettera b) del decreto legislativo 07.09.2005 n. 209. Nel merito deduceva ancora gravare sull'attore l'onere di fornire prova rigorosa, inequivocabile ed esaustiva della sussistenza del rapporto di causalità onde superare le presunzioni di cui all'art 2054 c.c. In riferimento al caso di specie eccepiva che l'attore non aveva rilevato alcunché in ordine al proprio comportamento nella consapevolezza che esso non fosse essere esente da colpa e perfettamente conforme alle regole del Codice della Strada;
né alcunché circa le misure precauzionali di cui deve essere corredata una condotta di guida responsabile al fine della previsione dell'evento. Contestava inoltre che l'attore non aveva fornito una ricostruzione del fatto scevra da dubbi o perplessità in ordine alla sussistenza del rapporto di causalità. All'uopo evidenziava che i C.C. di Arzano, intervenuti sul luogo dell'incidente, non avevano rinvenuto persone, estranee al sinistro, in grado di testimoniare l'accaduto. Conseguentemente eccepiva non essere stati offerti elementi probatori tali da indurre ad una ricostruzione del sinistro.
Rilevava inoltre la sussistenza di un concorso di colpa dell'attore per mancato utilizzo del casco protettivo al momento dell'incidente. Sul punto specificava essere certo che al momento del verificarsi del sinistro il Sig. non utilizzasse il casco Pt_1 protettivo e rilevava essere principio giurisprudenziale consolidato che il motociclista che non abbia fatto uso del casco protettivo deve considerarsi corresponsabile nella determinazione dell'evento lesivo con riferimento ai danni che avrebbe potuto presumibilmente evitare con l'uso del casco, concorso di colpa che riteneva valutabile quanto meno, nella misura del 25% del totale. All'uopo precisava che, nel caso di specie, emergesse dall'esame della documentazione medica che sulle lesioni interessanti il capo e sulla loro gravità avesse influito in maniera determinante il mancato utilizzo del casco di protezione, con conseguente riduzione proporzionale dell'eventuale risarcimento ex art. 1227 c.c. c.c. applicabile anche alla responsabilità extracontrattuale in base al richiamo dell'art. 2056 c.c. Contestava altresì il quantum debeatur, impugnando espressamente e contestando fermamente sia la relazione di consulenza medico – legale sia la certificazione medica prodotta che eccepiva in alcun modo probante in ordine alla sussistenza dei postumi invalidanti sia temporanei che permanenti e della loro effettiva entità, sia le n. 4598/2021 r.g.a.c. Pagina 3 di 9 N. 4598/2021 R.G.A.C.
singole richieste risarcitorie, sia la quantificazione dei danni operata da parte attrice per ciascuna richiesta risarcitoria. Concludeva: “In via pregiudiziale: dichiarare la carenza di legittimazione passiva delle parti convenute nel presente giudizio. Spese e compenso del giudizio vinti. In Via Principale E Nel Merito: rigettare l'attorea domanda siccome infondata, non provata e non dimostrata. Spese e compensi del giudizio vinti. In Via Subordinata E Nel Merito: nella deprecata ipotesi di accoglimento della domanda attorea, dichiarare sussistente una concorrente responsabilità a carico dell'attore per il mancato utilizzo del casco protettivo e, conseguentemente, operare una congrua riduzione dell'entità delle somme spettanti a titolo di risarcimento del danno.”. Disposta la trattazione scritta della presente controversia secondo le modalità telematiche previste dall'art. 83, comma 7, lett. h), D.L. 18/2020 (conv. in Legge n. 27/2020) come modificato dall'art. 221 D.L. 34/2020, alla prima udienza veniva autorizzata la rinotifica degli atti introduttivi in favore del convenuto CP_4
nel rispetto dei termini di legge, rinviando per la verifica all'udienza del
[...]
14.04.2022. Ritenuto ritualmente instaurato il contraddittorio tra le parti, concessi i termini di cui all'art 183sesto comma c.p.c, la causa veniva rinviata, ai fini della valutazione delle relative istanze istruttorie, all'udienza del 27.2.2023. Ammesse ed espletate le prove orali come da ordinanza istruttoria in atti ( ud.
8.2.2024 testi di parte attrice e ), ammessa ed espletata la CTU, si Testimone_1 Testimone_2 procedeva alla richiesta di chiarimenti da parte del nominato ausiliario del giudicante. All'esito, il giudizio veniva rinviato per la precisazione delle conclusioni e all'udienza cartolare del 9.06.25 e trattenuto in decisione con concessione dei termini di cui all' art. 190 c.p.c. 2. In via preliminare va dichiarata la contumacia di , non Controparte_4 costituitosi in giudizio sebbene regolarmente citato. Va altresì preliminarmente dichiarata la procedibilità dai sensi degli artt. 145 e 148 d.lgs. 2005/209 alla stregua dell'atto di messa in mora inviato alle Controparte_8 nella qualità di impresa designata per il FGVS ed alla Consap, in data
[...]
1.02.19(cfr. produzione attore). Parimenti preliminarmente l'attore ha fornito la prova della propria legittimazione attiva attraverso la prova testimoniale e la produzione di documentazione sanitaria e medica. Documentalmente provata è altresì la legittimazione passiva delle Controparte_9
nella qualità di impresa designata alla gestione del FGVS, ai sensi
[...] dell'art. 283 lettera b) dlgs 2005/209, sulla scorta della mancata copertura assicurativa obbligatoria RCA, al momento del sinistro del ciclomotore Piaggio Free 50 cc tg. AEXN1, documentalmente provato dal rilevamento di incidente stradale redatto dalla Legione Carabinieri Tenenza di Arzano (Na) (prot.31400/17, produzione parte attrice). 3.Nel merito, appare utile ricordare che dall'accertamento di una colpa in concreto a carico di uno dei conducenti coinvolti in un sinistro stradale non può far discendere ex se il superamento della presunzione di colpa posta dall'art. 2054, comma 2, a carico (anche) dell'altro. Al contrario, il giudice il quale abbia accertato la colpa di uno dei conducenti non può esimersi dal verificare il comportamento dell'altro,
n. 4598/2021 r.g.a.c. Pagina 4 di 9 N. 4598/2021 R.G.A.C.
onde stabilire se quest'ultimo abbia o meno osservato le norme sulla circolazione stradale ed i normali precetti della prudenza (ex multis, Cass., sez. III, 15-12-2000, n. 15847). Infatti, per superare la presunzione di colpa che l'art. 2054, comma 2, c.c., pone a carico di ambedue i conducenti coinvolti, dimostrare che: (a) il sinistro è dovuto al comportamento colposo esclusivo di uno solo dei conducenti;
(b) l'altro conducente si sia, per converso, esattamente uniformato alle norme della circolazione ed a quelle di comune prudenza (Cass., sez. III, 22-09-2000, n. 12524). Pertanto, l'accertamento in concreto della colpa di uno dei conducenti non comporta, di per sé, superamento della presunzione di colpa concorrente dell'altro, il quale è chiamato a fornire la prova liberatoria dimostrando di essersi uniformato alle norme della circolazione ed a quelle della comune prudenza (Cass., sez. III, 18- 12-1998, n. 12692). Da ciò consegue che l'infrazione, anche grave, come l'inosservanza del diritto di precedenza, commessa da uno dei conducenti non dispensa il giudice dal verificare anche il comportamento dell'altro conducente al fine di stabilire se, in rapporto alla situazione di fatto accertata, sussista un concorso di colpa nella determinazione dell'evento dannoso (Cass., sez. III, 05-05-2000, n. 5671). Ed invero, mette conto evidenziare che nella specie, essendo in contestazione la dinamica del sinistro e la conseguente responsabilità, occorre ripercorrere gli esiti dell'istruttoria svolta. Sul punto il teste di parte attrice (escusso all'udienza dell'8.2.24) ha Testimone_1 dichiarato: “era il 15.7.2017 era l'una meno venti di notte abito alle spalle della era in Pt_2
Arzano, ero a piedi in compagnia di amici nel paese dove spesso ci riuniamo;
mi trovavo fuori la Banca dove ci sta piazzale;
ho visto una moto di grossa cilindrata mo0d Honda venire verso la rotonda di Arzano;
la strada fuori la si chiama via Napoli è doppia corsia;
rispetto alla Pt_2 mia posizione vi era una piccola rotonda;
la moto di cui vi parlo proveniva da questa piccola rotonda e si dirigeva verso la rotonda di Arzano, in quel momento circolavano altre auto in diverse direzioni;
ho visto di fronte ci stava un piccolo pub e fuori parcheggiato un motorino delle consegne ho visto che faceva una manovra di inversione per dirigersi verso la rotonda piccola di cui vi ho parlato;
ha occupato la corsia dove circolava il motorino condotto da un soggetto condotta da un ragazzo che poi ho appreso essere il il quale indossava il casco, lo so perché poi ho visto il Pt_1 casco a terra;
c'è stato uno scontro tra i due motorini l'Honda ha toccato il motorino della pizzeria; sono caduti entrambi i conducenti;
l'altro conducente non indossava il casco;
il ragazzo della pizzeria si è alzato;
il rimaneva a terra aveva il volto coperto di Pt_1 sangue;
ci siamo avvicinato per prestare soccorso;
tra le persone che si sono avvicinate c'era anche un mio amico di abbiamo chiamato i familiari che sono accorsi subito, poi i CC sono arrivati Per_2
e infine l'ambulanza; due ambulanze sono intervenute una per il e il ragazzo della pizzeria Pt_1
(modello Free); non ci sta marciapiede nei pressi del pub e aveva parcheggiato fuori al Pub;
il portapizze del motorino Free ha toccato la ruota anteriore dell'Honda; il porta pizze fuoriusciva dal lato posteriore del motorino;
si trattava di un portapizze per le pizze a metro;
non so dire se in quel momento trasportasse una pizza oppure no;
era di alluminio;
era rettangolare;
era chiuso di alluminio;
su domande a precisazione di parte convenuta: il casco era già a terra;
a precisazione aggiunge che indossato non lo aveva;
l'ho visto a terra; sono arrivati i familiari e poi ci hanno allontanati i CC;
le ambulanze ho appreso essere sopraggiunte in
n. 4598/2021 r.g.a.c. Pagina 5 di 9 N. 4598/2021 R.G.A.C.
quanto riferitomi il giorno seguente dagli amici;
il giudice dà atto che il teste ha redatto breve raffigurazione dei luoghi e si onera la cancelleria alla materiale informatizzazione. (cfr. verbale dell'8.2.24) Dello stesso tenore la deposizione del secondo teste escusso, , il Testimone_2 quale dichiarava: “io stavo in macchina nella via Napoli in Arzano, stavo da solo;
era luglio 2017; era sera tarda serata , stavo andando a ballare;
alla mia destra stava un pub pizzeria, alla mia sinistra stava la Banca Credem;
è una strada a singola corsia per senso di marcia;
io stavo dietro ad motorino Honda che ho visto che un motorino della pizzeria che aveva un baule portapizze dietro è uscito in strada girando a sinistra;
a terra ci sta una linea di mezzadria;
il motorino della pizzeria si trovava alla mia destra;
io percorrevo la strada in direzione della rotonda di Arzano alle mie spalle c'era la villa comunale, un bar e una rotodina, non ricordo se all'epoca dei fatti ci fosse la rotondina, il bar ci sta ancora;
il motorino della pizzeria ha fatto la manovra a sinistra di cui vi ho parlato in direzione della rotondina;
il motorino che stava davanti a me è andato a sbattere contro il pizzeria;
ero distante circa 10 metri rispetto all'Honda; l'Honda ha preso la ruota del motorino della pizzeria mod Free in corrisponderà del portapizze;
preciso che il portapizze era quello adibito al trasporto della pizza da un metro, era di ferro/acciaio; non ricordo se al momento trasportasse la pizza o meno;
quello davanti indossava il casco quello che copre le orecchie;
quello davanti no;
i motorini sono caduti;
quello dell'Honda stava a terra;
mi sono fermato per prestare soccorso;
sono rimasto sul posto fino a quando arrivavano i familiari del conducente dell'Honda poi sono andato via, mi hanno riferito essere dopo arrivati i CC e l'ambulanza; su domanda a precisazione della convenuta: “ sono sceso per andare a vedere;
mi sono avvicinato per vedere i due che erano caduti;
il non si alzava e ho visto che il casco lo teneva ancora;
il casco era col laccio e aveva pure la Pt_1 visiera”. (cfr. verbale dell'8.2.24). Ritiene la scrivente giudicante che le propalazioni rese dai due testi escussi non siano idonee a corroborare l'assunto attoreo atteso che le stesse con riguardo a taluni aspetti inerenti il fatto riferiscono una scena pedissequamente conforme alla prospettazione attorea;
sotto altro profilo, poi, non consentono di escludere in maniera assoluta la sussistenza di responsabilità nella causazione del sinistro in capo all'attore, tanto che riferivano di uno scontro tra motoveicoli. Parimenti, con riguardo alla circostanza che il conducente-attore indossasse il casco protettivo al momento dei fatti, gli stessi hanno offerto dichiarazioni contraddittorie e generiche, taluno riferendo che il casco, all'esito del sinistro, fosse in terra, talaltro che lo indossasse ancora. Orbene, tali incongruenze dichiarative con riguardo ad elementi rilevanti ai fini della esatta ricostruzione degli accadimenti non consentono di conferire attendibilità intrinseca ai testi escussi, tenuto conto che le dichiarazioni rese non rinvengono alcun ulteriore supporto probatorio convincente e che trattasi di emergenze non verificabili né verificate aliunde, atteso che peraltro gli agenti intervenuti sul posto attestavano la mancata presenza di persone estranee in grado di riferire in merito alla dinamica. Ed invero, non può ritenersi comprovato il reale verificarsi del sinistro per cui è causa e alcun valido contributo conoscitivo offre in tal senso neanche il rapporto n. 4598/2021 r.g.a.c. Pagina 6 di 9 N. 4598/2021 R.G.A.C.
dei Carabinieri intervenuti sui luoghi (cfr. Carabinieri Tenenza di Arzano (Na) prot.31400/17, produzione parte attrice). Mette conto evidenziare che ai sensi dell'art. 2054, comma 2, c.c., “Nel caso di scontro tra veicoli si presume, fino a prova contraria, che ciascuno dei conducenti abbia concorso ugualmente a produrre il danno subito dai singoli veicoli”. In particolare, si condivide sul punto quanto affermato dalla Corte di Cassazione, secondo cui: “In tema di scontro tra veicoli la presunzione di eguale concorso di colpa, stabilita dall'art. 2054, comma 2, c.c., ha funzione sussidiaria, operando solo nel caso in cui le risultanze probatorie non consentono di accertare in modo concreto in quale misura la condotta dei due conducenti abbia cagionato l'evento dannoso e di attribuire le effettive responsabilità del sinistro.” (Cassazione civile, sez. III, 03/01/2014, n. 38). Ed è quanto occorso nel caso che ci occupa, laddove dalla svolta istruttoria orale non risulta comprovata l'esclusiva imputabilità del sinistro al convenuto contumace. Ciò premesso in iure, si osserva in facto come nel caso di specie l'attore non abbia nemmeno allegato, prima ancora che provato, di essersi uniformato alle prescrizioni del codice della strada, e prima fra tutte a quella di cui all'art. 140 c.d.s. che, ponendo a carico di ogni conducente l'obbligo di attivarsi per salvaguardare la propria e l'altrui incolumità, sancisce il generale principio per cui anche il conducente favorito dal diritto di precedenza deve attivarsi per prevenire le altrui scorrettezze che siano in qualche modo prevedibili. Alla luce di quanto precede, pertanto non avendo l'attore fornito convincente prova in merito alla verificazione dell'incidente dedotto in giudizio né alle modalità concrete di verificazione dello stesso, la domanda non può che essere rigettata, giacché nel caso di specie, a ben vedere, non si ritiene che l'impianto probatorio offerto dall'attore sia sufficiente a far ritenere fondata la domanda proposta. Alcun rilievo dirimente a parere della scrivente assume l'esito della espletata CTU, atteso che essa si pone quale elemento di completamento agli atti e documenti offerti dalla parte attrice, la quale, non ha offerto a ben vedere all'interprete sulla scorta della sua prospettazione e sulla scorta del teste escusso elementi rilevanti ai fini della compatibilità delle lesioni riscontrate con la, già incerta, dinamica dell'evento offerta. Gli stessi chiarimenti invocati ed offerti – peraltro procastinando inutilmente la tempistica processuale- in punto di compatibilità delle lesioni riscontrate con la presenza del casco in capo all'attore sono risultati essere fondati su una asserzione – il casco indossato al momento del fatto- rimasta indimostrata e appaiono a bene vedere più un obiter dictum che una risposta fondata su dati scientifici. Ed invero “La consulenza tecnica d'ufficio non è mezzo istruttorio in senso proprio, avendo la finalità di coadiuvare il giudice nella valutazione di elementi acquisiti o nella soluzione di questioni che necessitino di specifiche conoscenze, con la conseguenza che il suddetto mezzo di indagine non può essere utilizzato al fine di esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume.” (cfr.Cass.civ. Sez. 3, Sentenza n. 3191 del 14/02/2006 (Rv. 590615 - 01). Per incindens, mette conto evidenziare che neppure i chiarimenti invocati nei confronti dell'ausiliario hanno consentito di sciogliere le perplessità in punto di dinamica dell'evento.
n. 4598/2021 r.g.a.c. Pagina 7 di 9 N. 4598/2021 R.G.A.C.
Pertanto, alla luce delle evidenziate incongruenze la domanda deve ritenersi infondata, non avendo l'attore fornito convincente prova -al cui onere è soggetto, ex art. 2697 cod. proc. civ.- dell'essere rimasto coinvolto in un sinistro stradale cagionato da un veicolo non scoperto e privo di copertura assicurativa per esclusiva responsabilità dello stesso. La domanda va quindi rigettata. Il rigetto della domanda principale implica la mancata analisi delle ulteriori rispettive domande. Al riguardo, si è affermato che «se, in un processo, sussiste una ragione sufficiente per la decisione, la sentenza può fondarsi su di essa anche quando il motivo della decisione si pone, da un punto di vista logico, a valle di altre ragioni, che non sono affrontate e decise i» (cd. ragione più liquida -cfr. F. P. Luiso, Diritto processuale civile, op. cit., p. 68.)
Sulle spese. Le spese di lite vengono liquidate come in dispositivo tenuto conto della non complessità della questione e seguono la soccombenza avuto riguardo al valore della lite per come dichiarato dall'atto in sede di atto introduttivo con riduzione ex art. 4 comma 4 spese giustizia. Nonostante la soccombenza dell'attore, attesa la contumacia dell'ulteriore convenuto , nulla è ad gli dovuto dall'istante a titolo di spese di lite, Controparte_4 in quanto, come chiarito in più occasioni dalla Corte di Cassazione, la condanna alle spese processuali, a norma dell'art. 91 c.p.c., si fonda sull'esigenza di evitare una diminuzione patrimoniale alla parte che abbia dovuto svolgere un'attività processuale per ottenere il riconoscimento e l'attuazione di un suo diritto;
essa, pertanto, non può essere pronunciata in favore del contumace vittorioso, che non ha espletato alcuna attività processuale, per cui abbia sopportato spese delle quali debba essere rimborsato e non potendosi arricchire in danno della controparte (cfr. Cass. 24750/2013; Cass. 13491/2014).
Le spese di CTU come liquidate con separato decreto, vanno poste a definitivo carico dell'attore.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, sezione seconda civile, in persona del G.M., Dr.ssa Matilde Boccia, definitivamente pronunziando sulla causa iscritta al n. 4598/2021 del R.G.A.C., avente ad oggetto risarcimento dei danni da lesione personale, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
-Dichiara la contumacia di;
Controparte_4
-Rigetta la domanda principale di parte attrice per le causali di cui in motivazione;
-Condanna alla refusione delle spese di lite in favore della Parte_1 convenuta in qualità di qualità di impresa territorialmente Controparte_1 designata per la Campania alla gestione autonoma del Fondo di Garanzia Vittime della Strada che si liquidano in 4.936,40 per onorari, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, Iva e Cpa come per legge;
-pone le spese di CTU, come liquidate con separato decreto, a definitivo carico dell'attore. Così deciso in Aversa, 1.10.2025
IL GIUDICE
(dott. ssa Matilde Boccia)
n. 4598/2021 r.g.a.c. Pagina 8 di 9 N. 4598/2021 R.G.A.C.
L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21 e 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e 35, comma 1, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209, e succ. mod..
n. 4598/2021 r.g.a.c. Pagina 9 di 9