Sentenza 3 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 03/06/2025, n. 1547 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 1547 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1101/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
SEZIONE SECONDA CIVILE composta dai magistrati
Dott.ssa Maria Caterina Chiulli Presidente
Dott.ssa Giovanna Ferrero Consigliere
Dott.ssa Natalia Imarisio Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta la numero di ruolo sopra riportato promossa in grado d'Appello
DA
(C.F. ), elettivamente domiciliata in Milano, 20135 Parte_1 C.F._1
(MI), via Pier Lombardo n. 30, presso lo studio dell'avv. MAURO ROTUNNO, che la rappresenta e difende come da delega in atti, unitamente all'avv. DARIO CAPANNA
- APPELLANTE -
CONTRO
), Controparte_1 C.F._2 CP_2
, ), C.F._3 Controparte_3 C.F._4 CP_4
) personalmente e nella qualità di amministratore di sostegno di
[...] C.F._5
), Parte_2 C.F._6 CP_5
), ),
[...] C.F._7 CP_6 C.F._8 Pt_3
), elettivamente domiciliati in Milano, Piazza Sant'Agostino
[...] C.F._9
n.24, presso lo studio dell'avv. ATTILIO GIULIO che li rappresenta e difende come da delega in atti, unitamente all'avv. GIORGIA KARINA ELENA LANZANOVA
--APPELLATE-
E CONTRO
pagina 1 di 26
Giovanni (MI), in via Dante Alighieri n. 64, presso lo studio dell'avv. ANTHONY MACCHIA che la rappresenta e difende come da delega in atti
-APPELLATA, già contumace-
E
[...]
( , elettivamente CP_8 C.F._11 domiciliata in Milano, 20122, Via dei Cappuccini n. 2, presso lo studio dell'avv. MASSIMILIANO
VANZULLI, che la rappresenta e difende come da delega in atti
-APPELLATA, già contumace-
E CONTRO
, , Controparte_9 Controparte_10 Controparte_11
[...]
- APPELLATI Contumaci –
avente ad oggetto: cause di impugnazione di testamenti e di riduzione per lesione di legittima sulle seguenti conclusioni.
Per Parte_1
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello, previe le più opportune declaratorie anche in relazione alla designazione di un componente della Corte quale Consigliere
Istruttore per la trattazione e l'istruzione della causa ex art. 349-bis, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione respinta, così giudicare
- nel merito:
-in riforma della sentenza impugnata, previo eventuale annullamento della medesima e revoca del provvedimento di sequestro, in accoglimento dei motivi d'appello, dichiarare la validità del testamento olografo e di conseguenza dichiarare la sig.ra erede universale del defunto sig. Parte_1 Per_1
;
[...]
-condannare i convenuti appellati alla rifusione delle spese legali sostenute dalla attrice LL per la procedura di sequestro giudiziario ex art. 670
c.p.c., per le spese di custodia derivanti e per le spese, diritti ed onorari del giudizio di primo grado e del presente giudizio, oltre alla refusione degli onorari e spese processuali pagati dall'LL a controparte in ottemperanza della sentenza di primo grado impugnata;
pagina 2 di 26 -in via istruttoria:
-si formula espressa istanza per assumere con prova delegata ex art. 203 c.p.c. presso il Tribunale di Crotone la testimonianza, mai rinunciata, della testimone
“chiave” residente in [...]
Palazzo n.3, sui capitoli di prova da 14 a 19, preceduti dalla locuzione “vero che”, così come dedotti nella memoria ex art. 183 sesto comma n.2 c.p.c., nel fascicolo processuale della convenuta, LL, , Parte_1
-nel merito in via ulteriormente subordinata:
-in riforma totale o parziale della sentenza impugnata, previo eventuale annullamento della medesima nella parte in cui ha dichiarato aperta la successione legittima di nato a [...] il [...] e NA
deceduto in Osio Sotto (BG) il 26 marzo 2020, solo a beneficio degli attori
, , , Controparte_1 CP_2 Controparte_3 [...]
e in qualità di amministratore di sostegno di e, in Parte_4 Parte_2
rappresentazione di , , CP_12 Controparte_5
e , eredi di , CP_6 Parte_3 NA
estendere la successione legittima a tutti i coeredi ex lege ovvero anche a
[...]
, , , Controparte_7 CP_8 Controparte_9 Controparte_10
, ;
[...] Controparte_11
-condannare i convenuti appellati alla rifusione delle spese legali sostenute dalla attrice LL per la procedura di sequestro giudiziario ex art. 670
c.p.c., per le spese di custodia derivanti e per le spese, diritti ed onorari del giudizio di primo grado e del presente giudizio, oltre alla refusione degli onorari e spese pagati dall'appallante in ottemperanza della sentenza di primo grado impugnata”.
Per , , , Controparte_1 CP_2 Controparte_3 CP_4
personalmente e nella qualità di amministratore di sostegno di
[...] Parte_2
, , , :
[...] Controparte_5 CP_6 Parte_3
“Dichiarare l'inammissibilità e/o infondatezza dell'atto di appello presentato da . Parte_1
Confermare integralmente la sentenza n. 2534/2024 del Tribunale di Milano, Sez. Quarta Civile, del
06/03/2024.
pagina 3 di 26 Condannare la signora ex art. 96 c.p.c., per aver agito in giudizio in mala fede Parte_1 conoscendo l'illegittimità della domanda e, per l'effetto, condannarla a pagare agli appellati quella somma che sarà ritenuta di Giustizia, anche in via equitativa, da codesta On. Corte D'Appello;
Per tutti i fatti esposti in narrativa, Accertare e dichiarare l'incapacità a testare del signor Per_1
in data 13.03.2019 o comunque nel mese di marzo 2019 per le numerose patologie
[...]
cognitive di cui era affetto ed, in conseguenza di ciò, dichiarare l'invalidità e/o nullità e/o annullabilità del testamento olografo del 13.03.2019, pubblicato su richiesta della signora Pt_1
il 12.06.2020 dal Notaio rep. 9404, racc. 5964, registrato a Brescia il 18.06.2020,
[...] Per_2
al n. 21504, serie 1T, con ogni consequenziale provvedimento.
In via ulteriormente subordinata, nella denegata ipotesi e non creduta di mancato accoglimento delle domande sopra esposte, per tutti i fatti esposti in narrativa, accertare e dichiarare l'annullabilità e/o nullità e/o l'invalidità, per dolo e/o captazione da parte della signora Pt_1
nei confronti del signor in data 13 marzo 2019 nella sottoscrizione del
[...] NA
testamento olografo di pari data, pubblicato il 12.06.2020 dal Notaio rep. 9404, racc. 5964, Per_2
registrato a Brescia il 18.06.2020, al n. 21504, serie 1T, con ogni consequenziale provvedimento.
E, per l'effetto, Dichiarare aperta la successione legittima del signor;
NA
condannare la signora a restituire in favore degli eredi legittimi, attori, tutti i beni Parte_1
immobili, oggetto del sequestro giudiziario con decreto / ordinanza del Tribunale di Milano, Sez. IV, dott. , RG. 27752/2020 del 1.12.2020, sulle unità immobiliari del defunto PE
, cosi identificate presso il Catasto dei Fabbricati: NA
a) Comune di Brallo di Pregola, Foglio 15, Particella 1064, Categoria A/3, Classe 2, Consistenza 8 vani, Superficie Catastale 183 mq – escluse aree scoperte 183 mq, Rendita Euro 355,32, Frazione
Barostro n. 6;
b) Comune di Milano, Foglio 316, Particella 161, Sub 36, Zona Cens. 2, Categoria C/3, Classe 11,
Consistenza 62 mq, Superficie Catastale 70 mq, Rendita Euro 345,82=, Via Caio Secondo Plinio n.
7/a;
c) Comune di Milano, Foglio 316, Particella 193, Sub 2, Zona Cens. 2, Categoria C/1, Classe 10,
Consistenza 27 mq, Superficie Catastale 41 mq, Rendita Euro 1.690,05=, Via Caio Secondo Plinio
n. 6;
d) Comune di Milano, Foglio 316, Particella 326, Sub 19, Zona Cens. 2, Categoria A/3, Classe 6,
Consistenza 4,5 vani, Rendita 848,28=, Galleria Buoenos Aires n. 13; in suo possesso, nonché a restituire ai ricorrenti tutte le somme percepite indebitamente, maggiorate con gli interessi di mora dal dovuto al saldo e svalutazione monetaria.
pagina 4 di 26 condannare la signora al pagamento delle somme di Euro 271.189,00= per totale Parte_1
azioni - obbligazioni;
Euro 122.091,00= totale liquidità sui c/c, oltre alla consegna dell'autovettura
Toyota RAV 4, TG. DW235SS, motociclo TG. BM93367, Motociclo TG. CJ45944, nonché tutti i beni mobili presenti negli immobili del signor , oltre interessi dimora e svalutazione NA
monetaria.
Rigettare tutte le domande avversarie inammissibili ed infondate in fatto e diritto
IN OGNI CASO
Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa, ivi compresi CPA, IVA e rimborso ex art. 15 tariffa professionale del grado d'appello e primo grado, e condanna altresì alla signora Parte_1
alle spese del ricorso per sequestro giudiziario Rg. 22740/2020 iscritto al Tribunale di Milano e quelle occorrende per la sua registrazione nei pubblici registri, e tutte le spese del custode nominato, nonché quelle della mediazione obbligatoria esperita, oltre interessi e svalutazione monetaria.
In via istruttoria:
Si chiede di essere ammessi a prova per testi e per interpello della convenuta sulle Parte_1 circostanze dedotte in narrativa nell'atto di citazione da n. 1 a 50 che qui si considerano integralmente ritrascritte precedute dalla locuzione “vero che”, nonché sui seguenti capitoli di prova:
1. Vero che negli anni 2015-2017 il signor frequentava e vedeva la sorella NA
e la sua famiglia;
CP_2
2. Vero che nell'anno 2015 a maggio è stato organizzato e festeggiato il compleanno del compagno di , il signor;
NA Persona_4
3. Vero che tutti i fratelli del signor erano a conoscenza della sua tendenza NA
omosessuale fin da quando era piccolo, senza mai discriminarlo;
4. Vero che tutti i fratelli hanno sempre invitato ad ogni evento familiare negli anni sino al 2017 sempre il signor ed il suo compagno NA Persona_4
5. Vero che la signora nel mese di gennaio 2019 dopo il ricovero dello zio Parte_1
si recava a casa dello stesso per prelevare denaro contante e beni preziosi dalla NA cassaforte sita nell'abitazione di Milano Corso Buenos Aires 13;
6. Vero che la signora nel mese di febbraio 2019 si recava in Egitto con marito e Parte_1
figli;
pagina 5 di 26 7. Vero che la signora nel mese di gennaio 2019 tentava di sapere dalla Direttrice Parte_1
della Banca di Milano, Via Plinio n. 48, le somme giacenti sul c/c dello zio Parte_5
; NA
8. Vero che nel mese di gennaio 2019, febbraio e marzo 2019 la signora andava a Parte_1
trovare lo zio in Ospedale al San FF tentando di farlo scrivere;
NA
9. Vero che nei mesi di febbraio e marzo 2019 la signora ha più volte cercato di Parte_1
far scrivere lo zio e di farlo firmare su dei fogli in bianco;
10. Vero che in data 13 marzo 2019 la signora era nella stanza del signor Parte_1
in Ospedale al San FF;
NA
11. Vero che in data 12 marzo 2019 la signora inviava sms alla sorella CP_8 CP_3 detta dicendole di stare pure a casa che l'indomani sarebbe venuta la figlia;
Pt_6 Parte_1
12. Vero che nei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2019 il signor era in stato NA confusionale, disorientato ed allettato all'Ospedale San FF di Milano;
13. Vero che in data 13 marzo 2019 il signor doveva essere imboccato, aveva NA
assunto farmaci calmanti come il Talofen;
14. Vero che nel mese di marzo 2019 il signor era impossibilitato a fare un NA
discorso sensato ed ometteva di riconoscere le persone;
15. Vero che nei mesi di gennaio-febbraio-marzo-aprile-maggio 2019 il signor NA era impossibilitato a riconoscere i giorni, le stagioni, l'anno ed il luogo in cui dimorava per le sue patologie;
16. Vero che la signora il 31 maggio 2019 ed il 2 agosto 2019 andava nella posta Parte_1
n. 54 di Milano a prelevare delle somme con delega del signor , come da NA
documenti che si rammostrano al teste;
17. Vero che il signor scriveva solo sotto dettatura senza capire il senso;
NA
18. Vero che in data 13 marzo 2019 la signora faceva sottoscrivere sotto dettatura Parte_1
al signor disposizioni testamentarie a suo favore;
NA
19. Vero che sempre in data 13 marzo 2019 la signora faceva sottoscrivere anche Parte_1
altri fogli al signor sostenendo che erano per il suo bene;
NA
20. Vero che la signora dopo aver ottenuto la sottoscrizione del testamento Parte_1 chiamava l'avv. Cinquepalmi per richiedere l'amministrazione di sostegno del signor NA
;
[...]
21. Vero che in data 21 marzo 2019 l'avv. Cinquepalmi unitamente alla signora Parte_1
faceva sottoscrivere al signor mandato per ADS;
NA
pagina 6 di 26 22. Vero che durante tutta la degenza dal gennaio 2019 sino alla morte il signor NA
era in stato confusionale, disorientato, incapace di riconoscere le persone di sapere in che anno, giorno e mese fosse;
23. Vero che il signor nel mese di marzo 2019 rispondeva solo a domande NA
semplici;
24. Vero che il signor nel mese di febbraio-marzo-aprile 2019 e fino alla sua NA
morte era privo di telefono cellulare;
25. Vero che il signor dal mese di gennaio 2019 sino alla sua morte si è NA
disinteressato dei suoi beni, attività e patrimonio;
26. Vero che il signor era molto legato al fratello al quale voleva fare NA Pt_2
un lascito;
27. Vero che il signor era molto affezionato al compagno e NA Persona_4 voleva fare un lascito a quest'ultimo;
28. Vero che il signor aveva interpellato nell'anno 2018 il Notaio NA [...]
per effettuare un lascito al suo compagno e fratello IZ invalido;
Per_5 R_
29. Vero che il signor era legato a tutti i suoi nipoti senza distinzioni;
NA
30. Vero che il signor nei mesi di gennaio-febbraio-marzo-aprile-maggio 2019 NA
era impossibilitato a fare ragionamenti ed a disporre del proprio patrimonio;
31. Vero che il signor nei mesi di gennaio-febbraio-marzo-aprile 2019 presso NA
l'Ospedale Sam FF era agitato, aggressivo e confuso;
32. Vero che la sorella voleva fare ricoverare il signor in altra CP_8 NA
struttura nei mesi di marzo, aprile e maggio 2019, ma venne rifiutato perché aggressivo e totalmente incapace di intendere e volere;
33. Vero che nel mese di maggio 2019 venne tentato di ricoverare il signor nel NA
reparto Alzheimer, ma venne rifiutato per mancanza di posti letto;
34. Vero che durante tutta la degenza dal 18 gennaio 2019 sino alla sua morte il signor Per_1
per il suo stato di salute mentale ha omesso di pensare ai suoi beni ed attività;
[...]
35. Vero che nei mesi di gennaio-febbraio-marzo-aprile-maggio 2019 il signor è stato Per_1 ricoverato presso l'Ospedale San FF in stato confusionale e ricordava di essere a casa.
36. Vero che nei primi mesi del 2019 la signora si recava alle ore 23,00 circa unitamente Pt_1
ad altra persona al negozio del signor in Milano Via Plinio 7/A e veniva notata NA
dal condomino sovrastante il magazzino che avvisava il portinaio detto Gimmy;
Si indicano a testimoni:
pagina 7 di 26 1. Notaio , Vico del Gargano (FG), Via DE Gasperi n. 5; Persona_5
2. Portinaio di Milano Via Plinio 7/A, detto Gimmy;
3. Sig. , Via Spontini n. 11, Milano;
Testimone_2
4. Sig.ra , cell. 3664572248; Tes_3
5. Avv. Sara Turuani Porretti Corso di Porta Vittoria n. 28 Milano;
6. Avv. Riccio FF, Via Podgora n. 5, Milano;
7. Direttrice della Banca Credito Valtellinese di Milano, Via Plinio n. 48;
8. Sig.ra Via Dolomiti n. 4 a Melzo;
Tes_4
9. Sig. Via Alcide De Gasperi 2/A, Nova Milanese;
Testimone_5
10. Sig. Via Victor Hugo n. 4 a Seregno. CP_13
11. Dott. Neurologo, c/o Ospedale San FF di Milano;
Testimone_6
12. , Piazza Aspromonte 31 Milano. Persona_4
Si chiede sin da questa sede di essere ammessi a prova contraria sui capitoli eventualmente ammessi di controparte con i medesi testi qui indicati dal n. 1 al n. 12.”.
Per Controparte_7
“A) In via preliminare e/o pregiudiziale: Accertare e dichiarare la manifesta infondatezza del proposto appello ex art. 348-bis c.p.c. della Sig.ra avverso la sentenza n. Parte_1
2534/2024 emessa dal Tribunale di Milano, in data 16.01.2024 e pubblicata in data 06.03.2024, nel giudizio distinto al R.G. n. 2793/2021, per i motivi, tutti, sopraindicati e ivi integralmente richiamati. *** B) Nel merito: Rigettare tutte le avverse domande dell'LL, dunque nessuna esclusa, e, per l'effetto, confermare integralmente l'impugnata sentenza n. 2534/2024 –– repert. n.
1884/2024, emessa dal Tribunale di Milano nel giudizio distinto al R.G. n. 2793/2021 in data
16.01.2024, e pubblicata in data 06.03.2024, in ogni sua parte, dichiarando al contempo ex art. 476
c.c. la Sig.ra (C.F. ), nata a [...] il Controparte_7 C.F._10
26.05.1944 e residente in [...] erede pro quota del Sig.
nato a [...] il [...] e deceduto in Osio Sotto (BG) il 26 marzo 2020. NA
*** C) In ogni caso: Con vittoria di spese e competenze di causa, oltre c.p.a. ed i.v.a. come per legge e rimborso forfettario 15% in favore del sottoscritto procuratore”.
Per CP_8
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello, previe le più opportune declaratorie anche in relazione alla designazione di un componente della Corte quale Consigliere
pagina 8 di 26 Istruttore per la trattazione e l'istruzione della causa ex art. 349-bis, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione respinta, così giudicare
- nel merito:
- in caso di conferma della sentenza di primo grado o, in ogni caso, qualora dovesse essere statuita la nullità o l'annullamento del testamento olografo vergato dal sig. il 13 marzo 2019, dichiarare ex art. 476 NA
c.c. la sig.ra , C.F. , residente in [...] C.F._11
Leonardo Da Vinci n.61, Cinisello Balsamo (MI) erede pro quota del Sig.
nato a [...] il [...] e deceduto in Osio Sotto NA
(BG) il 26 marzo 2020;
- disporre ogni ulteriore provvedimento eventualmente necessario in relazione alla successione legittima del Sig. nato a [...] il 15 ottobre NA
1948 e deceduto in Osio Sotto (BG) il 26 marzo 2020.
In ogni caso con vittoria di spese, diritti ed onorari.
Si allega:
a) Copia nativa digitale Sentenza n. 2534/2024, pubblicata il 06/03/2024, Rep.
N. 1884/2024 del 06/03/2024 nel procedimento R.G. 2793/2021, Tribunale di Milano, Sez. Quarta, in composizione collegiale, presidente dott.ssa
Antonella Cozzi, giudice relatore dott. Alessandro Petrucci”.
FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Oggetto principale del procedimento è l'impugnativa del testamento olografo di NA
redatto il 13.03.2019, con cui il medesimo (deceduto il 26.03.2020) ha nominato erede universale la PO (figlia della sorella del de cuius ). Parte_1 CP_8
Il testamento era stato redatto poco tempo dopo l'arresto cardiaco subito da la NA
notte del 18 gennaio 2019, allorché egli era stato condotto presso il Pronto Soccorso dell'Ospedale
San FF di Milano e ricoverato in Terapia Intensiva Coronarica. La ripresa tardiva della circolazione spontanea e, pertanto, la prolungata anossia (mancanza di ossigeno) cui era stato sottoposto l'encefalo dell'anziano in conseguenza dell'episodio infartuale, determinavano nel medesimo danni gravi, per i quali egli veniva sottoposto a prolungate terapie e ricoveri;
nel corso dei mesi successivi, si instaurava inoltre il procedimento per l'amministrazione di sostegno.
Gli attori in primo grado (i fratelli del de cuius e -quest'ultima in CP_1 CP_2 CP_3 CP_4 proprio e quale amministratrice di sostegno dell'ulteriore fratello nonché le nipoti -per Parte_2
pagina 9 di 26 rappresentazione della madre defunta sorella di e CP_12 Persona_6 Pt_3
) agivano ex art. 670 c.p.c. per richiedere il sequestro giudiziario dell'eredità di Controparte_5
dinnanzi il Tribunale di Milano, che accoglieva parzialmente la richiesta, NA
disponendo sequestro sui beni immobili caduti nella successione.
Con atto di citazione iscritto a ruolo in data 15.01.2021, i predetti hanno dunque convenuto in giudizio , contestando la falsità del testamento in quanto apocrifo, per mancanza di Parte_1
olografia, nel testo e nella firma e, in subordine, chiedendo l'annullamento dello stesso per l'incapacità del testatore, nonché, in via ulteriormente subordinata, per dolo o captazione nella formazione della volontà testamentaria.
Conseguentemente, chiedevano di dichiarare aperta la successione legittima e la condanna della convenuta alla restituzione di tutti i beni, mobili ed immobili, ricevuti in successione e nello specifico:
“- i beni immobili, oggetto del sequestro giudiziario con decreto / ordinanza del Tribunale di
Milano, Sez. IV, dott. , RG. 27752/2020 del 1.12.2020, sulle unità immobiliari del defunto PE
, cosi identificate presso il Catasto dei Fabbricati: NA
a) Comune di Brallo di Pregola, Foglio 15, Particella 1064, Categoria A/3, Classe 2, Consistenza 8 vani, Superficie Catastale 183 mq – escluse aree scoperte 183 mq, Rendita Euro 355,32, Frazione
Barostro n. 6;
b) Comune di Milano, Foglio 316, Particella 161, Sub 36, Zona Cens. 2, Categoria C/3, Classe 11,
Consistenza 62 mq, Superficie Catastale 70 mq, Rendita Euro 345,82=, Via Caio Secondo Plinio n.
7/a;
c) Comune di Milano, Foglio 316, Particella 193, Sub 2, Zona Cens. 2, Categoria C/1, Classe 10,
Consistenza 27 mq, Superficie Catastale 41 mq, Rendita Euro 1.690,05=, Via Caio Secondo Plinio
n. 6;
d) Comune di Milano, Foglio 316, Particella 326, Sub 19, Zona Cens. 2, Categoria A/3, Classe 6,
Consistenza 4,5 vani, Rendita 848,28=, Galleria Buoenos Aires n. 13; in suo possesso,
- nonché a restituire ai ricorrenti tutte le somme percepite indebitamente, maggiorate con gli interessi di mora dal dovuto al saldo e svalutazione monetaria.
- condannare la signora al pagamento delle somme di Euro 271.189,00= per Parte_1
totale azioni - obbligazioni;
Euro 122.091,00= totale liquidità sui c/c, oltre alla consegna dell'autovettura Toyota RAV 4, TG. DW235SS, motociclo TG. BM93367, Motociclo TG. CJ45944, nonché tutti i beni mobili presenti negli immobili del signor , previo loro NA
inventario e quantificazione in corso di causa.
pagina 10 di 26 - Condannare, la signora al pagamento di una somma corrispondente al canone di Parte_1
affitto mensile per ogni immobile dal giorno del possesso sino alla effettiva restituzione, oltre ad interessi di mora e svalutazione monetaria”.
Gli ulteriori fratelli del de cuius , , , Controparte_7 CP_8 Controparte_9
, , pur citati, restavano contumaci. Controparte_10 Controparte_11
Si costituiva con comparsa di risposta depositata in data 25.05.2021 (che nel Parte_1
mentre veniva anche attinta da duplice imputazione penale relativa ai fatti di causa), contestando integralmente tutte le domande attoree.
Veniva disposto accertamento tecnico grafologico sulla scheda testamentaria ed, espletate le operazioni peritali, l'ausiliario depositava il proprio elaborato in data 8.06.2022 recante le seguenti conclusioni: “Esaminati gli atti di causa e compiuti gli opportuni accertamenti, acquisiti digitalmente e/o fotografati tutti gli originali dei documenti di seguito citati (…), concordemente con le osservazioni dei consulenti delle parti ritualmente nominati, è stato possibile accertare con il massimo grado di confidenza tecnica che l'intera scheda testamentaria ad apparente sottoscrizione di del 13 marzo 2009 è stata redatta effettivamente e completamente dal de NA cuius. E' quindi da ritenersi interamente autografa”.
Il Tribunale riteneva allora di dover procedere con l'acquisizione di cognizione tecnico- scientifiche relativamente alla capacità di intendere e volere del de cuius al momento del testamento. Svolte le seconde operazioni peritali, l'elaborato veniva depositato dal TU il 17.03.2023 con le seguenti conclusioni: “Il Sig, era affetto, all'epoca della redazione olografa del NA
testamento del 13/03/2019 e comunque a far tempo dalla dimissione dalla terapia Intensiva / ingresso in riabilitazione (21/2/19), da infermità cronica definibile, con equa approssimazione tecnica come: “Disturbo neurocognitivo grave”. (…) Lo stato persistente medio, che abbiamo denominato DNC grave, si può ritenere ancora sufficientemente compatibile con la capacità di redigere il testamento essenziale, quasi espressione di pura volontà. (…) Il giudizio sul tema oggetto del quesito formulato dal Giudice dovrebbe dunque essere indirizzato verso l'insussistenza di chiari ed univoci elementi tecnici che consentano di affermare o di escludere la capacità di testare del Sig.
alla data del 13/03/2019”. NA
Anche a seguito delle osservazioni dei consulenti di parte il TU nominato concludeva: “Lette le note inviate dalle parti il sottoscritto TU rileva che, nella fattispecie, non sussistono elementi tecnici di giudizio che consentano di poter affermare od escludere la capacità testamentaria del De
Cuius Sig. alla data del 13/03/2019. NA
pagina 11 di 26 In conclusione, anche se il contenuto testamentario è lineare e semplicissimo, avuto riguardo ai dati clinici emersi dalla lettura degli atti, si ritiene, seppur con equa approssimazione tecnica, solo possibile il sussistere della incapacità di redigere consapevolmente il testamento in esame, ma tale giudizio, si sottolinea, viene espresso non con certezza né con elevata probabilità', ma solo con media probabilità', appena sul filo della probabilità logica afferente al concetto civilistico del più probabile che non”.
In data 6.03.2024 veniva pubblicata la sentenza n. 2534/2024 con cui così si decideva:
“il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni domanda o eccezione avversa
1. rigetta la domanda di nullità per difetto di autografia del testamento olografo vergato da il 13 marzo 2019 (pubblicato per atto del notaio il 12 giugno 2020); NA Per_2
2. annulla il testamento olografo vergato da il 13 marzo 2019 (pubblicato per NA
atto del notaio il 12 giugno 2020) per incapacità di intendere e volere del testatore;
Per_2
3. dichiara assorbita la domanda di annullamento per captazione proposta dagli attori in via ulteriormente subordinata;
4. dichiara aperta la successione legittima di nato a [...] il [...] e NA
deceduto in Osio Sotto (BG) il 26 marzo 2020;
5. dichiara , , , Controparte_1 CP_2 Controparte_3 Controparte_14
personalmente e in qualità di amministratore di sostegno di e, in Parte_2
rappresentazione di , , e , CP_12 Controparte_5 CP_6 Parte_3 eredi di e, per l'effetto, NA
6. condanna – nei termini di cui alla parte motiva - alla restituzione dei beni Parte_1
immobili ( e di quelli mobili ivi presenti) di cui alle superiori lettere a, b, c e d) nonché dei beni mobili registrati di cui alla p. 12 della motivazione, in favore degli attori,
7. accerta il diritto di , , , Controparte_1 CP_2 Controparte_3 CP_14
personalmente e in qualità di amministratore di sostegno di e, in
[...] Parte_2
rappresentazione di , , e , CP_12 Controparte_5 CP_6 Parte_3
quali eredi di a succedere nella titolarità delle giacenze di conto corrente e nei NA
titoli in deposito amministrato di cui ai docc. 18 e 19 fasc. ; Per_1
8. rigetta la domanda proposta da , , , Controparte_1 CP_2 Controparte_3
personalmente e in qualità di amministratore di sostegno di Controparte_14 Parte_2
e, in rappresentazione di , , e
[...] CP_12 Controparte_5 CP_6 Pt_3
nei confronti di per la corresponsione dei frutti sui beni immobili;
[...] Parte_1
9. rigetta ogni altra domanda o eccezione proposta dalle parti;
pagina 12 di 26 10. condanna alla rifusione dei tre quarti delle spese di lite sostenute, tanto Parte_1
nella fase cautelare che nella presente di merito, da , , Controparte_1 CP_2 [...]
, personalmente e in qualità di amministratore di sostegno di CP_3 Controparte_14
e, in rappresentazione di , Parte_2 CP_12 Controparte_5 CP_6
e , liquidate (al netto) in € 582,75 per anticipazioni non imponibili, €
[...] Parte_3
11.103,75 per compensi, oltre spese generali al 15%, I.V.A., se dovuta, e C.P.A., compensando fra le parti il residuo quarto;
11. pone definitivamente a carico di , , , Controparte_1 CP_2 Controparte_3
personalmente e in qualità di amministratore di sostegno di Controparte_14 Parte_2
e, in rappresentazione di , , e
[...] CP_12 Controparte_5 CP_6 Pt_3
le spese per la C.T.U. c.d. grafologica;
[...]
12. pone definitivamente a carico di le spese per la C.T.U. c.d. medico – legale;
Parte_1
13. pone definitivamente a carico, pro-futuro, di il compenso (e le spese Parte_1 sostenute in proprio) dal custode nominato nel procedimento ante causam R.G. 27752/2020”.
Contro tale pronuncia, ha proposto appello , lamentando testualmente i Parte_1
seguenti motivi di censura:
1. Violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. per parziale ed incompleta valutazione della relazione medico-legale del TU, dott. . Persona_7
2. Violazione del diritto di difesa (art. 24 Cost., art. 111 Cost., art. 6 CEDU) per la parziale assunzione delle trascrizioni dei testi escussi nel parallelo procedimento penale come "prove atipiche" nel giudizio di primo grado.
3. Violazione di legge per illegittima inversione dell'onere probatorio, ex art. 2697 c.c., a carico dell'LL . Pt_1
4. Mancato o insufficiente esame dei punti decisivi della controversia e insanabile contrasto tra le argomentazioni complessivamente adottate.
5. Violazione di legge per mancata apertura della successione legittima in favore di tutti gli eredi legittimi del de cuius, in conseguenza dell'annullamento del testamento olografo.
6. Erronea liquidazione e vizio motivazionale e logico in relazione alle spese di lite.
In data 30.07.2024 si sono costituiti gli attori in primo grado, contestando integralmente l'appello avversario e chiedendo l'integrale conferma della sentenza impugnata.
In pari data si è altresì costituita contumace in primo grado, anch'ella Controparte_7 contestando il contenuto dell'appello e chiedendo la conferma della sentenza di primo grado, con statuizione della Corte di essere dichiarata erede ex art. 476 c.c.
pagina 13 di 26 In data 3.09.2024 si è costituita nel presente giudizio anche senza contestare le CP_8 difese dell'LL (sua figlia), al solo scopo, in caso di conferma della sentenza di prime cure, di essere dichiarata erede ex art. 476 c.c.
All'udienza del 24.09.2024 veniva dichiarata, attesa la regolarità della notifica, la contumacia di e . CP_9 CP_11 Controparte_10
Dopo rinvio reso necessario dalla riassegnazione della causa ad altro Istruttore, la causa è giunta in decisione all'udienza cartolare del 20.05.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente va esaminato il tema dell'inammissibilità che le parti appellate per lo più sollevano con riferimento all'interezza dell'appello principale.
Le Sezioni Unite della Cassazione, con sentenza n. 36481/2022, hanno osservato che
“l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello che mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata”.
Applicando tali coordinate al caso di specie (e pur ricordando che la valutazione nel merito dell'appello implica d'altronde l'implicito rigetto della declaratoria di inammissibilità: Cass.
n.29191 del 6.12.2017), la doglianza di inammissibilità deve ritenersi superata, risultando i motivi di appello sufficientemente delineati, come di seguito partitamente si va esponendo.
Va anzitutto premesso che sulla olografia del testamento non vi è impugnazione. Pertanto, che il sig. abbia materialmente e di pugno redatto il testamento per cui vi è causa è NA
statuizione passata in giudicato.
I primi quattro motivi di appello attengono tutti alle conclusioni cui il Tribunale è pervenuto in punto di incapacità del testatore e, pertanto, possono essere trattati congiuntamente.
Con il primo motivo, infatti, la parte LL lamenta che il Tribunale non abbia valutato correttamente gli esiti emersi dalla relazione del perito . La perizia avrebbe, in particolare, Per_8 evidenziato come le funzioni cognitive del sig. “marciassero a scatti e NA
pagina 14 di 26 intervalli”; dalle conclusioni del TU si evincerebbe, dunque, che lo stato del de cuius era ancora sufficientemente compatibile con la capacità di redigere un testamento essenziale, “quasi espressione di pura volontà”.
Con il secondo motivo l'LL lamenta, in sostanza, l'iniqua valutazione delle “prove atipiche” formatesi nel processo penale parallelamente instauratosi a carico di (R.G. n. Parte_1
7552/2022 Sez. V Trib. di Milano). Evidenzia in particolare che il giudice di primo grado ha, da un lato, ampiamente utilizzato per la sua decisione plurime testimonianze assunte in quel processo e, dall'altro, non ne ha atteso la conclusione, né ha ammesso una prova (testimonianza di Tes_1
che sarebbe invece stata poi ritenuta decisiva nel processo penale.
[...]
Con il terzo motivo l'LL lamenta l'illegittima inversione dell'onere probatorio, che sarebbe stato posto in capo a lei medesima, nonostante fosse pacifica la sussistenza di intervalli di lucidità del de cuius e, pertanto, dovessero essere le controparti a dimostrarne per contro l'assoluta incapacità.
Con il quarto motivo, lamenta l'LL l'erronea valutazione di illogicità della decisione di nominare erede universale lei medesima, senza considerare gli ulteriori familiari cui il de cuius era particolarmente legato, come il suo compagno ed il fratello disabile;
era infatti NA
legato alla PO da grande vicinanza affettiva, a differenza che rispetto a quasi tutti gli altri fratelli.
La giurisprudenza della Cassazione ha più volte ribadito che l'incapacità naturale del testatore deve essere provata in modo chiaro e convincente (Cass. n. 24881/2013), con valutazione spettante al giudice di merito, che deve considerare l'insieme degli elementi probatori disponibili (Cass. n.
36481/2022), anche "tenendo conto delle sue condizioni di salute nel periodo immediatamente precedente e successivo alla redazione del testamento" (Cass. n. 11587/2017): ciò che peraltro consente al giudice, come ben chiarito dalla sentenza qui appellata, di fondare una presunzione di incapacità, nel caso in cui risulti provata una generale condizione di grave menomazione in un più vasto periodo comprendente il momento di redazione del testamento.
La giurisprudenza ha chiarito, inoltre, che le prove atipiche, come le testimonianze di un processo penale e seppure ivi soggette a diverse regole, possono essere utilizzate nel processo civile, purché siano valutate congiuntamente ad altri elementi probatori, pur sempre nell'ambito del criterio generale per cui "gli indizi devono essere gravi, precisi e concordanti, e la loro valutazione deve essere effettuata in modo globale e unitario" (Cass. n. 28592/2021).
pagina 15 di 26 Facendo applicazione di tali generali coordinate, la decisione di primo grado è pervenuta a conclusioni che la Corte condivide pienamente, con conseguente rigetto dei quattro motivi di appello sopra esposti.
Anzitutto, la TU redatta dal dott. ha lasciato, in sostanza, aperta ad entrambe Persona_7
le soluzioni opposte la valutazione che è demandata alla sola autorità giudiziaria, concludendo testualmente per una media probabilità (quindi esattamente al confine del criterio civilistico del “più probabile che non”) che il sig. fosse incapace di redigere consapevolmente il NA
testamento in esame: ".. anche se il contenuto testamentario è lineare e semplicissimo, avuto riguardo ai dati clinici emersi dalla lettura degli atti, si ritiene, seppur con equa approssimazione tecnica, solo possibile il sussistere della incapacità di redigere consapevolmente il testamento in esame, ma tale giudizio, si sottolinea, viene espresso non con certezza né con elevata probabilità, ma solo con media probabilità, appena sul filo della probabilità logica afferente al concetto civilistico del più probabile che non".
Peraltro questa Corte osserva che, per quanto semplice e ridotto, il contenuto del testamento reca un termine tecnico giuridico di uso non comune: “erede universale”. Tale constatazione, di per sé (ed unitamente, è ovvio, al significato stesso dell'espressione, tale da comportare considerazioni esistenziali ben complesse), impone particolare cautela nella valutazione di tutti gli elementi che concorrano a ricostruire le capacità mentali del testatore: capacità che, certamente, per poter essere considerate valide, richiedevano un quid pluris rispetto a quelle di comprensione dei piccoli gesti della vita quotidiana.
Orbene, i dati clinici documentali - non tutti, in effetti, evidenziati nella TU (come lamentavano già in primo grado gli odierni appellati) - ad avviso della Corte concorrono in maniera assolutamente univoca a configurare il quadro diagnosticato di "Disturbo neurocognitivo grave" da cui era affetto il de cuius in conseguenza dell'infarto del 18 gennaio 2019; disturbo comportante limitazioni spiccatissime, peraltro, persino nei piccoli gesti della vita quotidiana. D'altronde, come anche dalla
TU evidenziato, gli esami strumentali (TAC del 25.03.2019 e ECC del 23.01.2019) avevano da subito indicato un “ampliamento degli spazi liquorali alla convessità bilateralmente e ampliamento ex vacuo del sistema ventricolare”, quindi diffusi e stabili danni cerebrali (parenchimali) con gravi conseguenze sul sistema cognitivo.
Dal gennaio 2019 sino al 21 febbraio 2019 è stato prima in coma, poi in terapia NA
intensiva e, pacificamente, era totalmente incapace di intendere e volere. Per tutto il periodo (come si evince dal diario infermieristico) ed anche oltre, è stato contenuto con cintura pelvica e polsiere pagina 16 di 26 (legato ai polsi), slegato solo in presenza dei familiari. Ad esempio, il giorno 28.01.2019 nel diario clinico si legge “la sorella sig.ra acconsente alla contenzione ai polsi in caso di CP_8 agitazione onde evitare che il sig. si procuri danni da solo”, segue firma di NA [...]
Nel giorno 14.02.2019: “ ..Indicazione di impianto di ICD in prevenzione secondaria Si CP_8 concorda con la parente ( che accetta la procedura proposta” segue firma di CP_8 [...]
( )”. CP_8 Per_1
Il 21.02.2019, il de cuius viene trasferito all Controparte_15
lo stesso giorno è sempre a firmare consenso ed informativa. CP_8
Il diario infermieristico del 3.3.2019 ore 22:30 segnala che “…tenta di scendere dal letto più volte, riesce a scontenersi. Si somministra TP IM AB, senza alcun effetto ore 0:05 viene contattato MDG xché pz sempre molto agitato su sua indicazione si somministra TALOFEN”; il diario clinico sempre del 3.3.2019 ore 14:30: “il paziente si toglie due volte il SNG nonostante sia contenuto agli arti superiori e irrequieto e cerca di rimuovere altri accessi i parenti rifiutano sedazione”. 4.3.2019:
“Paziente sempre molto confuso e disorientato.. si..è autorimosso il SNG e ha cercato di rimuoversi il CV;
il 5.3.2019 ore 10:20 Pz. sempre confuso e disorientato”.
Diario infermieristico 9.3.2019: “ ... agitato scavalca le sponde si autorimuove accesso venoso, oppositivo all'assunzione della terapia.. ore 14-21 Pz. si presenta agitato, poco collaborante e oppositivo. A tratti urlante e aggressivo verbalmente con i parenti.. Alle ore 21:00 posizionate protezioni polsiere in quanto il paziente tenta di autorimuoversi la tracheostomia.. ore 21-7:15 Pz agitato, irrequieto aggressivo. Ore 22 si somministra Talofen”.
Il giorno 10.3.2019 ore 11:00: “Questa notte pz. agitato, assume tp ab con Talofen”. Il giorno
12.3.2019: “persistono disturbi comportamentali”.
Il giorno successivo, 13 marzo, è quello di redazione del testamento impugnato.
Si legge poi nel diario infermieristico del 18.3.2019: “...agitato non collaborante, tenta più volte di scavalcare le spondine...tratti di aggressività”.
In definitiva, per tutto il periodo sin qui considerato, è stato un paziente agitato, NA
confuso, che si rimuoveva il sondino naso gastrico e l'accesso venoso con rischio di emorragia e, per tali motivi, sottoposto a strumenti di contenzione fisica e ad assunzione di psicofarmaci (il
Talofen sempre citato è farmaco antipsicotico ed anti agitazione psicomotoria). Il 25.3.2019
d'altronde si riporta anche che “il paziente al termine delle cure igieniche viene posizionato sul letto, lo sguardo diviene fisso e il paziente attraversa 5 secondi di assenza..” (cfr. relazione clinica alla dimissione definitiva).
pagina 17 di 26 A ciò si aggiungono altri rilevantissimi dati, a cominciare dal fatto che fino ad aprile 2019 Per_1
non è mai riuscito a dare un consenso informato alle prestazioni sanitarie erogategli, come
[...]
si evince dalle schede o moduli di prestazione del consenso, per cui, come in parte anticipato, è dovuto intervenire in surroga il congiunto (per lo più la sorella , madre dell'odierna CP_8
LL), ovvero: 1) 28 gennaio 2019 (consenso alle cure); 2) il 15 febbraio 2019 consenso alla sottoposizione ad anestesia (ove a margine il medico appunta: “Paziente incapace di intendere e di volere (Encefalopatia Post-Anossica) In attesa di Tutore legale, Si informa la parente più vicina...”;
3) 21 febbraio 2019 per trasferimento di reparto;
3) l'8 marzo 2019 per esame dell'HIV; 5) il 29 marzo 2019; 6) il 5.04.2019 viene dichiarato dal medico che è incapace di intendere e volere e non può rilasciare il consenso per la trasfusione (vd. anche pp. 9 e ss relazione C.T.U.).
Ancora si riportano ulteriori dati:
− visita neurologica specialistica del 21 febbraio 2019 (dr. Rotunno- p. 17- 23 doc. 11 fasc. di primo grado ) in cui si rappresenta un paziente disorientato nel tempo e nello spazio privo Per_1
sostanzialmente di memoria (non rammenta tre nomi su tre), comprensione e linguaggio poveri;
− relazione di ammissione all'unità Operativa di Riabilitazione Specialistica del 21 febbraio 2019 ove, oltre al citato disorientamento spazio-temporale, si sottolineano le deficienze in tema di calcolo,
l'incapacità di rievocare parole sia immediate che differite (punteggio 0/3), deficit di comprensione nonché l'impossibilità di somministrare il MMSE;
− la scheda Unica di Invio e Valutazione per Ricovero del 19 marzo 2019 ( ove si Per_9
riporta, a pochi giorni dalla data del testamento: “la comunicazione è molto compromessa e si ottengono informazioni solo con domande che prevedono risposte si/no e fornendo facilitazioni contestuali e gestuali”, “agitazione – aggressività, Demenza, disturbi comportamentali e sintomi psichici (agitazione notturna, confusione, irrequietezza). Deficit Cognitivo Grave”;
-il 18.04.2019 sulla scheda di valutazione del rischio di caduta del paziente viene barrata la casella
“Deterioramento della capacità di giudizio/mancanza di senso del pericolo”;
− il risultato restituito dal MMSE, 6/30 (corrispondente a demenza grave) somministrato presso l' l'8 maggio 2019 (doc. 31 fasc. di primo grado ); Controparte_16 Per_1
− “la relazione del 20 maggio 2019 ( Dr.ssa ) presso l' ove si rievoca NA0 Controparte_16 il “Decadimento cognitivo di Grado grave con Disturbi”, il disorientamento spazio – temporale. Da qui la conclusione che il de cuius fosse “persona che necessita assistenza nelle 24 ore”.
A fronte di tali imponenti risultanze, i saltuari miglioramenti del quadro clinico che segnala la TU vanno sicuramente interpretati non come regressioni della demenza, ma più semplicemente come momenti di miglior compenso sintomatologico. In tal senso, risultano chiare le deposizioni rese nel pagina 18 di 26 processo penale dal dott. e dal dott. , dove i professionisti spiegano che “vigile” Tes_6 Per_11
significa semplicemente paziente sveglio (e non che certamente comprende) e “collaborativo” che il paziente non si oppone alla terapia (e non che certamente comprende). Così il dott. Tes_6
neurologo del San FF e direttore del reparto dove era in cura il signor “ le
[...] Per_1
condizioni erano di un paziente confuso, disorientato nel tempo e nello spazio e anche sulla propria persona”.. “io l'ho visto da febbraio a maggio e quando è stato dimesso il paziente era ancora con gravi deficit cognitivi” .. “abbiamo somministrato dei farmaci che si possono vedere dalla cartella, che era la quietapina, il talofen in altre occasioni o altri farmaci, però la quietapina era il farmaco che ha preso per quasi tutto il ricovero, che è un farmaco sedativo.. .. infatti lui si è rimosso la cannula da solo, si è rimosso il catetere, si è rimosso il sondino, perché il paziente era molto confuso, agitato e poteva mettersi in pericolo essendo agitato…. Non era in grado di dare un consenso, di essere consapevole di quello che proponevano”; “era un paziente confuso, disorientato nel tempo, spazio, e sulla propria persona, che si ritrova in una situazione ospedaliera che non capisce perché e spesso era agitato e aveva degli atteggiamenti oppositivi, però alla fine si riusciva a convincere, non sempre senza dover .. cioè qualche volta è stato necessario somministrare farmaci, ma più che altro perché si agitava sempre di più perché non capiva perché fosse ricoverato” . E ancora “vigile vuol dire che è sveglio, collaborante perché esegue l'ordine tipo alzare le braccia, esegue ordini semplici tipo apre la bocca e chiudere.. da qua a dire che è un paziente che fa questi ordini è cognitivamente integro ce ne vuole molto” “collaborante, ma non cognitivamente integro”.
Il dott. conferma nella sua deposizione del 13.02.23 il grave danno cognitivo di cui era Per_11 affetto il signor “era un paziente con evidenti deficit cognitivi, valutabili nel colloquio Per_1
clinico, nel colloquio neurologico. Era un paziente anosognosico, vuol dire che non aveva consapevolezza del proprio danno e della propria alterazione funzionale, e con i classici deficit cognitivi che risiedono dopo un evento anossico, come era stato quello che aveva subiti lui”; “era un paziente con evidenti deficit di memoria, deficit della capacità di pianificazione e di esecuzione di azioni complesse, di compiti complessi.”; “io come medico non avrei mai chiesto al di Per_1
porre delle scelte, perché sapevo che non erano scelte consapevoli, non sarebbero state scelte consapevoli”.
Anche le prove orali assunte dai terzi non medici e riversate dal procedimento penale sono coerenti con il quadro descritto, confermando l'incapacità del de cuius di intendere e di volere all'epoca della redazione del testamento. Particolarmente attendibili risultano d'altronde le testimonianze di
[...]
e : il primo, convivente more uxorio del defunto per circa 35 anni, non ha R_ Persona_5
pagina 19 di 26 intrapreso alcuna azione giudiziaria in proprio favore ed è evidentemente disinteressato - per essere comunque escluso dalla successione di - alle sorti del presente giudizio;
la NA
seconda, amica del de cuius, è Notaio, quindi persona certamente più qualificata rispetto al cittadino medio in ordine al riconoscimento della capacità di testare, e peraltro a sua volta evidenziante quanto fosse anomalo che non le avesse nel periodo contestato in alcun modo NA
parlato di volontà testamentaria. Si riportano di seguito alcuni estratti:
- “Nei primi periodi non è stato possibile visitarlo perché è stato una ventina di giorni in gravi condizioni ed è stato spostato in vari reparti di rianimazione. Purtroppo le conseguenze dell'arresto cardiaco con ipossia hanno causato gravi problemi neurologici che lo hanno reso non totalmente presente sin dall'inizio e a volte aggressivo perché non riconosceva nemmeno me che gli sono stato accanto per 37 anni (…) posso affermare con assoluta certezza che le condizioni di il 13 Marzo data del testamento olografo non Per_12
gli consentissero di essere in grado di decidere a chi lasciare tutti i suoi beni, men che meno tutto ad una sola persona e non lo dico perché io voglio qualcosa (…) quello scritto
è suo ma sotto dettatura, perché in quel periodo non era in grado di organizzare un pensiero proprio” (cfr sommarie informazioni – doc. 36 LL); R_
- “Ho seguito telefonicamente l'evolversi della malattia che si è dimostrata immediatamente gravissima. Non l'ho mai visto durante il suo ricovero presso l'ospedale San FF, ma le due volte in cui il suo compagno me lo ha passato al telefono parlava con difficoltà, ricordava poco non era assolutamente presente, l'ho visto la prima volta settembre 2019 era ricoverato nella struttura riabilitativa di Vimodrone. Quando sono arrivata (…) non ricordava il mio nome. Durante la mia visita mi sono resa conto che tolto qualche sprazzo di lucidità i suoi ricordi erano confusi e annebbiati, non associava persone ed eventi, non aveva cognizione del suo stato, non aveva consapevolezza di spazio tempo, parlava di persone decedute da molti anni come di persone viventi. In poche parole era in uno stato di totale incapacità di intendere e di volere anche se il suo compagno mi assicurava che rispetto alla situazione precedente (quando era ricoverato al San FF) era visibilmente migliorato (…) inutile nascondere che se fosse stato in grado io stessa gli avrei fatto scrivere un testamento quale notaio e quale amica sapendo quanto lui ci tenesse al compagno ed al fratello ” (cfr. sommarie informazioni – Pt_2 Per_5
doc. 37 LL).
pagina 20 di 26 E ancora, in dibattimento: NE era in condizioni che non…a volte R_
riconosceva e a volte non riconosceva, non sapeva le direzioni dove andare, bisognava guidarlo.
Non ha mai saputo la direzione della sua camera, gli dicevo: “guarda c'è scritto il tuo nome qua ma non” (…).
GIUDICE: quindi non è più tornato come prima diciamo?
TESTIMONE No sicuramente no. R_
PUBBLICO MINISTERO: parlavate di quello che era successo?
TESTIMONE no, niente. R_
(…)
PUBBLICO MINISTERO: non si ricordava niente, non si parlava…?
TESTIMONE Eh non potevi parlargli di niente. R_
(…)
GIUDICE: quindi aveva delle memorie, ma un po'…?
TESTIMONE delle memorie, sì. R_
GIUDICE: non logiche non razionali.
TESTIMONE anche di notte virgola di giorno virgola di domenica, lui diceva, pensava R_
devo andare ad aprire il negozio. Magari era sera tardi.
GIUDICE: erano erano però senza logica rispetto a quello che stava vivendo in quel momento?
TESTIMONE sì”. R_
Può infine essere riportata anche la deposizione della ADS Avv. Turuani Porretti Sara del
15.09.2020: “l'amministrato per la mia percezione era molto altalenante, perché rispondeva a domande su chi fosse e dove si trovasse ma magari se mi allontanavo per parlare con i medici, dopo un'ora aveva dimenticato di avermi incontrato. Ci sono stati episodi in cui non ha riconosciuto nemmeno il fratello che nell'ultimo periodo vedeva con frequenza. L'amministrato aveva CP_1 chiaramente disturbi comportamentali e fenomeni di allucinazioni”.
Così evidenziato l'imponente ed univoco compendio probatorio che - unitariamente considerato, come è doveroso - ha fondato la decisione del primo grado, può replicarsi anche partitamente ai motivi di appello:
1) la TU (che, peraltro, non pare aver adeguatamente considerato tutte le univoche risultanze qui in sintesi riportate) ha, come detto, concluso per la possibilità logica di entrambe le conclusioni in punto di incapacità del de cuius, lasciando in sostanza all'A.G. il potere e dovere di colmare la rilevata incertezza attingendo alle fonti probatorie disponibili: ciò che correttamente è stato fatto dal Tribunale, che ha logicamente concluso - con valutazione qui pagina 21 di 26 pienamente condivisa - per l'assenza di adeguate capacità del de cuius di comprensione e volizione ai sensi dell'art. 591 c.c.;
2) nessuna pregiudizialità logica e comunque nessun obbligo - peraltro a fronte di una causa all'evidenza più che sufficientemente istruita - di attendere l'assunzione di tutte le prove nel processo penale sussisteva. La deposizione della teste moglie di un compagno di Tes_1
stanza di durante il ricovero al San FF, che avrebbe poi riferito di NA
aver ben conosciuto nel frangente il de cuius e di non aver avuto alcuna percezione di una sua incapacità di intendere e volere, a fronte delle - si ribadisce - imponenti ed univoche risultanze tecniche e documentali (e di plurime deposizioni in senso contrario di ben più qualificato personale medico, comunque terzo rispetto al giudizio), non avrebbe mai potuto assumere rilevanza decisiva contraria: tant'è che è anche lo stesso Giudice penale, con la sentenza n. 138/2025 di cui danno atto le parti negli atti conclusivi del giudizio di appello - sentenza di assoluzione di ex art. 530 comma secondo c.p.p., dal reato di Parte_1
circonvenzione di incapace commesso nei confronti dello zio in relazione al testamento olografo, non per insussistenza del fatto, ma per non averlo commesso (ritiene il Tribunale indimostrato che sia stata la PO ad aver direttamente coartato lo zio in tal senso) - a ritenere dimostrata l'effettiva incapacità di intendere e volere di NA all'epoca del testamento;
3) come già accennato e come esplicitato dal Tribunale, le plurime e concordanti emergenze probatorie relative all'intero periodo considerato - ivi comprese le giornate più direttamente a ridosso, prima e dopo, il 13 marzo 2019 - integrano piena prova del complessivo stato di incapacità del testatore, così legittimando il giudice a fondare una relativa presunzione, a fronte della quale è onere di chi sostiene la validità del testamento provare che il medesimo è stato redatto in un intervallo di lucidità (ex plurimis, Cass. ord. 26873/2019): tale onere non è stato certamente assolto dall'odierna LL;
4) la valutazione dell'evidente anomalia nel non aver minimamente considerato, nelle volontà testamentarie (giammai, in seguito e fino alla morte intervenuta circa un anno dopo, riviste) la posizione dei familiari cui era in vita maggiormente legato (come NA
emerso da plurime fonti) oltre alla PO ed alla madre di lei , ossia il fratello Pt_1 CP_8
disabile e soprattutto il compagno convivente more uxorio da 35 anni, ha più che Pt_2 logicamente corroborato la conclusione del Tribunale circa l'incapacità del testatore al momento della redazione. Né sarebbe plausibile la sorta di mandato fiduciario implicito dato pagina 22 di 26 alla PO (di occuparsi lei poi a sua volta dei due uomini) che sostiene ora l'LL e che ben sarebbe stato possibile prevedere - ove il de cuius fosse stato davvero cosciente delle importanti conseguenze dell'atto - tramite un pur rudimentale legato o comunque cenno nelle volontà medesime.
Così dandosi conferma delle statuizioni del primo grado relative alla nullità del testamento per incapacità naturale del testatore, occorre esaminare il quinto motivo di appello con cui si sostiene subordinatamente l'erroneità della sentenza, nella parte in cui questa escluderebbe dalla successione legittima (dichiarata aperta) i fratelli del de cuius rimasti contumaci , , CP_7 CP_8 CP_9
e Anche tale motivo, fondato sull'asserita violazione Controparte_10 Controparte_11 dell'art. 570 c.c., risulta infondato.
Statuita l'apertura della successione legittima del Sig. il Tribunale ha infatti NA
correttamente stabilito che tutti i fratelli del de cuius debbano essere considerati chiamati all'eredità dello stesso, compresi coloro i quali sono rimasti contumaci nel giudizio, ma determinando altresì, altrettanto correttamente, come questi ultimi “…non possono aver manifestato la loro accettazione dell'eredità essendo la vocazione ereditaria dipendente proprio dalla sentenza costitutiva demolitiva della scheda testamentaria”. Quindi il Giudice di prime cure, lungi dall'aver illegittimamente escluso dall'eredità alcuni dei chiamati, si è limitato a prendere atto della mancata, allo stato, accettazione anche tacita da parte di alcuni, sì da non poterli dichiarare eredi.
In tal senso, peraltro, non solo la sentenza merita conferma in punto, ma possono essere accolte anche le domande delle due chiamate all'eredità già contumaci in primo grado e costituite ora in appello, che chiedono appunto, per il caso di conferma della sentenza, di essere a loro volta dichiarate eredi di ex art. 476 c.c. La giurisprudenza di legittimità ha da tempo NA
chiarito che nuove domande possono essere ammesse in appello, ove siano conseguenza diretta della sentenza impugnata (Cassazione Civile, Sez. III, Sentenza n. 13253 del 14 maggio 2024): come pare potersi qualificare la domanda accertativa odierna, dal momento che la possibilità di accettare l'eredità, come già appunto rilevato dal Tribunale, è concretamente sorta solo dopo la demolizione giudiziale della fonte testamentaria invalida.
All'accoglimento di tali domande consegue peraltro necessariamente la riforma dei capi della sentenza relativi alle disposte restituzioni dei beni dell'asse ereditario già appresi da Pt_1
restituzioni che dovranno operare in favore anche delle ulteriori persone come sopra
[...]
accertate essere eredi.
pagina 23 di 26 Con il sesto motivo di appello parte LL lamenta l'erronea liquidazione delle spese di lite per vizio e carenza della motivazione, specie con riferimento alla compensazione solo per un quarto delle spese di lite, nonostante il rigetto della domanda principale di nullità del testamento per falsità.
Anche tale motivo è infondato, poiché il Tribunale ha correttamente tenuto conto dell'esito complessivo (anche qualitativo) del giudizio;
e in ultima istanza, rileva questa Corte, del principio di causalità che governa le spese processuali, poiché è chiaro che il giudizio è originato dall'utilizzo di un testamento comunque invalido.
Atteso l'esito del gravame, le spese del presente giudizio di appello si liquidano sulla base del vigente D.M. n. 127/2022, con riferimento al valore della causa indeterminabile come dichiarato ai fini del contributo unificato giudiziale, ed alla media complessità, sono così definite: in favore di ed in favore di , , Parte_1 Controparte_1 CP_2
, personalmente e nella qualità di amministratore di Controparte_3 Controparte_4
sostegno di , , , Parte_2 Controparte_5 CP_6 Pt_3
, in rapporto ai valori medi previsti stante la media difficoltà delle questioni trattate, per
[...]
complessivi euro 8.470,00, di cui euro 2.518,00 per la fase di studio della controversia, euro
1.665,00 per la fase introduttiva ed euro 4.287,00 per la fase decisionale, oltre spese generali, iva e cpa come per legge, tenuto conto che la fase di trattazione/ istruttoria non è stata celebrata;
in favore di e di , in rapporto ai valori minimi, Controparte_7 CP_8 considerati la costituzione in fase d'appello ed i minori contenuti difensivi, per euro 4236,00 ciascuna di cui euro 1259,00 per studio, euro 833,00 per la fase introduttiva ed euro 2144,00 per la fase decisionale, oltre spese generali, iva e cpa come per legge.
Segue, inoltre, la declaratoria della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'LL dell'ulteriore importo pari al contributo unificato ex art. 13 Parte_1
comma 1 quater DPR 30 maggio 2002 n. 115 così come modificato, trattandosi di controversia introdotta dopo l'entrata in vigore (31 gennaio 2013) della modifica introdotta con l'art. 1 comma
17, L. n 228/2012.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano - definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Pt_1
nonché sugli appelli incidentali di e avverso la
[...] Controparte_7 CP_8
sentenza n. 2534/2024 del Tribunale di Milano - così provvede:
1. rigetta l'appello principale;
pagina 24 di 26 2. conferma le statuizioni di cui ai capi 1), 2), 3), 4), 8), 9), 10), 11), 12), 13) della sentenza appellata;
3. in parziale riforma del capo 5) della sentenza appellata, dichiara CP_1
, , ,
[...] CP_2 Controparte_3 Controparte_4
personalmente e nella qualità di amministratore di sostegno di , Parte_2
, e, in rappresentazione di Controparte_7 CP_8 CP_12
, e , eredi di
[...] Controparte_5 CP_6 Parte_3
e, per l'effetto, NA
4. in parziale riforma del capo 6) della sentenza appellata, condanna Pt_1
alla restituzione dei beni ivi indicati in favore degli eredi accertati al superiore
[...]
capo 3 della presente sentenza di appello,
5. in parziale riforma del capo 7) della sentenza appellata, accerta il diritto di tutti gli eredi indicati al superiore capo 3 della presente sentenza di appello a succedere nella titolarità delle giacenze di conto corrente e nei titoli in deposito amministrato di cui ai docc. 18 e 19 fasc. ; Per_1
6. condanna alla refusione delle spese di lite del presente Parte_1
grado in favore degli appellati, in particolare in favore di , Controparte_1 [...]
, , personalmente e nella qualità CP_2 Controparte_3 Controparte_4
di amministratore di sostegno di , , Parte_2 Controparte_5
, per complessivi € 8.470,00 oltre spese 15% CP_6 Parte_3
ed accessori di legge, ed in favore di e di Controparte_7 CP_8
per € 4236,00 ciascuna oltre spese 15% e accessori di legge, come meglio
[...]
specificato in parte motiva;
7. dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte di Pt_1
dell'ulteriore importo pari al contributo unificato ex art. 13, comma 1, quater
[...]
d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115 così come modificato dall'art. 1, comma 17, l. n. 228/2012.
Così deciso in Milano, nella Camera di Consiglio del 28 maggio 2025.
Il Presidente
Maria Caterina Chiulli
Il Consigliere estensore
Natalia Imarisio pagina 25 di 26 pagina 26 di 26