Art. 3.
Il termine previsto dalla legge 25 luglio 1955, n. 644 , e' prorogato sino al 30 giugno 1956 limitatamente alle obbligazioni derivanti dai contratti e dalle concessioni di cui all'articolo precedente.
Il termine previsto dalla legge 25 luglio 1955, n. 644 , e' prorogato sino al 30 giugno 1956 limitatamente alle obbligazioni derivanti dai contratti e dalle concessioni di cui all'articolo precedente.