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Sentenza 13 ottobre 2025
Sentenza 13 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 13/10/2025, n. 1267 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 1267 |
| Data del deposito : | 13 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Sezione I Civile riunito in camera di consiglio e composto dai signori magistrati dott. IO SI Presidente dott.ssa Sara Marino Giudice dott.ssa Donata D'Agostino Giudice dei quali il primo relatore ed estensore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 1234 del registro generale degli affari di volontaria giurisdizione dell'anno 2025
PROMOSSO DA
, nata/o a Palermo (PA) in data 14/10/1965 Parte_1
E
, nato/a a Napoli (NA) in data 30/10/1982 Controparte_1
Entrambi elettivamente domiciliati in Ficarazzi, Corso Umberto I n.698, presso lo studio dell'avv. Mancino Loredana che li rappresenta e difende per mandato in atti
CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero
AVENTE AD OGGETTO
Separazione consensuale
Conclusioni dei ricorrenti: come da ricorso e note di trattazione scritta
1 MOTIVI DELLA DECISIONE
Le parti hanno chiesto dichiararsi la separazione personale dei coniugi alle condizioni indicate nel ricorso congiunto iscritto in data 11/03/2025.
Con note scritte depositate nel termine assegnato in sostituzione dell'udienza del 16 settembre 2025 ai sensi degli artt. art. 127-ter e 473-bis.51 c.p.c., le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno insistito nell'accoglimento del ricorso così come integrato dalle note scritte. Quindi il Presidente ha rimesso la causa in decisione.
Ricorrono le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda alle condizioni che le parti hanno compiutamente indicato nel ricorso e che in questa sede integralmente si richiamano:
“1) i coniugi vivranno separati e ciascuno di essi è libero di fissare la propria residenza dove vorrà; gli stessi si danno sin da ora il reciproco consenso al rilascio o rinnovo dei rispettivi passaporti, impegnandosi ad espletare tutte quelle attività ed a sottoscrivere quanto eventualmente richiesto dalle Autorità competenti;
2) I figli minori saranno affidati congiuntamente ad entrambi i genitori, con domicilio prevalente presso la madre e il padre potrà incontrarla due volte la settimana compatibilmente con gli impegni di studio della figlia e potrà trascorrere alternativamente con il padre tutte le festività natalizie, pasquali e le feste di compleanno;
3) Il padre verserà la somma di € 300,00 per il mantenimento dei figli minori oltre il 50% delle spese straordinarie e riconoscimento dell'assegno unico in favore della madre nella misura del 100 %”.
Inoltre le parti, ad integrazione condizioni su indicate, hanno precisato con nota depositata il 26/08/2025, quanto di seguito riportato:
“- Il padre incontrerà i figli minori due volte a settimana il martedì e il giovedì dalle 16:00 alle 19:00, nonché i fine settimana alternati, dalle 16:00 del venerdì sino alle 19:00 della domenica, con pernottamento”.
P.Q.M
Omologa la separazione consensuale dei predetti coniugi alle condizioni di cui al ricorso congiunto iscritto in data 11/03/2025, riportate in parte motiva.
Dispone che questa sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente ufficio di Stato Civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R 3 novembre 2000 n. 369 (matrimonio celebrato il 27/05/2013 - atto di matrimonio trascritto nel registro dello stato civile del comune di Palermo al n.
9 - P. I – Anno 2013).
Nulla sulle spese.
Così deciso in Palermo, nella Camera di Consiglio del giorno 2 ottobre 2025.
Il Presidente
IO SI
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Sezione I Civile riunito in camera di consiglio e composto dai signori magistrati dott. IO SI Presidente dott.ssa Sara Marino Giudice dott.ssa Donata D'Agostino Giudice dei quali il primo relatore ed estensore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 1234 del registro generale degli affari di volontaria giurisdizione dell'anno 2025
PROMOSSO DA
, nata/o a Palermo (PA) in data 14/10/1965 Parte_1
E
, nato/a a Napoli (NA) in data 30/10/1982 Controparte_1
Entrambi elettivamente domiciliati in Ficarazzi, Corso Umberto I n.698, presso lo studio dell'avv. Mancino Loredana che li rappresenta e difende per mandato in atti
CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero
AVENTE AD OGGETTO
Separazione consensuale
Conclusioni dei ricorrenti: come da ricorso e note di trattazione scritta
1 MOTIVI DELLA DECISIONE
Le parti hanno chiesto dichiararsi la separazione personale dei coniugi alle condizioni indicate nel ricorso congiunto iscritto in data 11/03/2025.
Con note scritte depositate nel termine assegnato in sostituzione dell'udienza del 16 settembre 2025 ai sensi degli artt. art. 127-ter e 473-bis.51 c.p.c., le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno insistito nell'accoglimento del ricorso così come integrato dalle note scritte. Quindi il Presidente ha rimesso la causa in decisione.
Ricorrono le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda alle condizioni che le parti hanno compiutamente indicato nel ricorso e che in questa sede integralmente si richiamano:
“1) i coniugi vivranno separati e ciascuno di essi è libero di fissare la propria residenza dove vorrà; gli stessi si danno sin da ora il reciproco consenso al rilascio o rinnovo dei rispettivi passaporti, impegnandosi ad espletare tutte quelle attività ed a sottoscrivere quanto eventualmente richiesto dalle Autorità competenti;
2) I figli minori saranno affidati congiuntamente ad entrambi i genitori, con domicilio prevalente presso la madre e il padre potrà incontrarla due volte la settimana compatibilmente con gli impegni di studio della figlia e potrà trascorrere alternativamente con il padre tutte le festività natalizie, pasquali e le feste di compleanno;
3) Il padre verserà la somma di € 300,00 per il mantenimento dei figli minori oltre il 50% delle spese straordinarie e riconoscimento dell'assegno unico in favore della madre nella misura del 100 %”.
Inoltre le parti, ad integrazione condizioni su indicate, hanno precisato con nota depositata il 26/08/2025, quanto di seguito riportato:
“- Il padre incontrerà i figli minori due volte a settimana il martedì e il giovedì dalle 16:00 alle 19:00, nonché i fine settimana alternati, dalle 16:00 del venerdì sino alle 19:00 della domenica, con pernottamento”.
P.Q.M
Omologa la separazione consensuale dei predetti coniugi alle condizioni di cui al ricorso congiunto iscritto in data 11/03/2025, riportate in parte motiva.
Dispone che questa sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente ufficio di Stato Civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R 3 novembre 2000 n. 369 (matrimonio celebrato il 27/05/2013 - atto di matrimonio trascritto nel registro dello stato civile del comune di Palermo al n.
9 - P. I – Anno 2013).
Nulla sulle spese.
Così deciso in Palermo, nella Camera di Consiglio del giorno 2 ottobre 2025.
Il Presidente
IO SI
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