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Sentenza 26 giugno 2025
Sentenza 26 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 26/06/2025, n. 1397 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 1397 |
| Data del deposito : | 26 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI CATANZARO
SECONDA SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Catanzaro, Seconda Sezione Civile, in persona della dott.ssa Song Damiani, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al ruolo n. 1273/2023 R.G. vertente
TRA
(OD CA , in persona del legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Ignazio Ballai
( , per procura speciale allegata all'atto di citazione in opposizione;
C.F._1
-Attore - opponente-
CONTRO
(C.F. ), in persona del l.r.p.t., in qualità di Controparte_1 P.IVA_2 capogruppo dell' (C.F. ) in persona del Controparte_2 CP_3 P.IVA_3
l.r.p.t., rappresentate e difese dall'Avv. Fortunato Francesco Mirigliani (C.F.
) per procura allegata al ricorso per decreto ingiuntivo;
C.F._2
- Convenuta -opposta -
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo avente ad oggetto crediti per prestazioni rese in forza di contratto di appalto pubblico
Conclusioni: come da note scritte depositata in data 6/11/2024 dall'opponente e in data
21/10/2024 dall'opposta, assegnati i termini di cui all'art. 190 c.p.c..
FATTO E DIRITTO
1 Il ha spiegato opposizione avverso il decreto n. 36/2023, emesso Parte_1 nel procedimento R.G. 3957/2022 in data 03/02/2023, con cui gli è stato ingiunto il pagamento di € 41.581,00, oltre interessi come richiesti in ricorso, oltre spese della procedura di ingiunzione, in favore della e della Controparte_1 Controparte_4
sulla scorta di fatture emesse nel corso dell'esecuzione del contratto d'appalto
[...] stipulato in data 15/2/2006 dalla con la - costituita dalle due citate imprese CP_5 CP_2
- per il "servizio integrato di conduzione, manutenzione, controllo e custodia degli impianti di depurazione e di sollevamento delle reti fognarie nel territorio della Regione
Calabria".
L'Ente locale, a sostegno dell'opposizione, ha dedotto il difetto di legittimazione attiva Con della in quanto unico soggetto legittimato ad agire per il recupero dei crediti nei Con confronti dei singoli Comuni è solamente l' e non invece la che riveste il ruolo CP_2 di mandante nel raggruppamento societario;
inoltre, ha fatto presente che tra la in qualità di capogruppo e mandataria dell' è intervenuto un Controparte_1 CP_2 accordo transattivo in data 29/3/2018 che ha liquidato in € 44.000 l'importo spettante all' relativamente al periodo 2004-2006 “a saldo di ogni e ulteriore pretesa” e che il CP_2 suddetto importo è stato pagato. Ha chiesto, quindi, la revoca del decreto ingiuntivo con vittoria di spese.
Si è costituita la , in persona del l.r.p.t., in qualità di Controparte_1 capogruppo dell' e per la , contestando gli assunti di parte CP_2 CP_3 opponente, in particolare, rilevando che le fatture poste a sostegno del decreto ingiuntivo sono differenti da quelle per cui è intervenuto l'accordo transattivo, precisando che dette Con fatture sono afferenti alla “quota parte” dei compensi spettanti alla mentre i compensi in transazione sono riferiti alla Costruzione Dondi. Ha evidenziato che la certezza e la liquidità del credito azionato in monitorio si evince dalla documentazione allegata, in specie dall'accordo bonario del 18/07/2014 per la definizione delle riserve definitosi in
Catanzaro cui è seguita la determine del di riconoscimento del Parte_1 debito n. 57 del Reg. Det. del 29/08/2014, concludendo per il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo opposto nonché la condanna di controparte ex art. 96
c.p.c., per lite temeraria, vinte le spese.
2 Assegnati i termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c., la causa, istruita mediante le allegazioni documentali delle parti, all'udienza del 7/11/2024 è stata posta in decisione sulle conclusioni rassegnate dalle parti mediante deposito di note scritte con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
2. La presente opposizione è fondata per le ragioni di seguito esposte.
Preliminarmente, si rileva che il provvedimento monitorio è stato chiesto dalla in qualità di capogruppo dell' e dall' e, in Controparte_1 CP_2 Controparte_4 ordine alla legittimazione anche della seconda, la parte opposta ha allegato l'atto di assenso reciproco alla riscossione diretta da parte delle due imprese già costituite in A.T.I., pro quota del 50%, dei crediti già azionati e da azionare derivanti anche dal contratto di appalto in esame, stipulato in data 18/4/2019 ai rogiti Notaio da NA (v. doc. Per_1
22 all. memoria opposta). Ne consegue che anche la è legittimata ad agire Controparte_4 per la riscossione di detto credito.
Nel contratto di appalto del 15/2/2006, all'art. 8, si prevede che grava sull' CP_6
il compito di conseguire le somme dovute all' per le prestazioni eseguite
[...] CP_2 in favore dei Comuni facenti parte dell'ATO, con riserva dell' di agire, senza CP_2 bisogno di ulteriori formalità, direttamente per recuperare il credito nei confronti dei singoli Comuni obbligati al pagamento del servizio.
Le medesime condizioni sono state riproposte nella scrittura aggiuntiva al contratto del
15/2/2006, sottoscritta dalle medesime parti in data 9/8/2006 con la quale è stato regolarizzato (conformemente al deliberato della conferenza dei sindaci dei Comuni aderenti all'A.T.O. 2 – Catanzaro riunitasi il 6/6/2006, tra cui figura anche il comune di
) l'ulteriore periodo ricompreso tra l'1/10/2004 e il 31/3/2005, disponendo Pt_1 altresì la proroga del contratto del 15/2/2006 di ulteriori sei mesi e fissata così la scadenza al 30/9/2006.
Come correttamente evidenziato dal opponente, la società capogruppo- Pt_1
Contr mandataria dell' è , e non ”, quindi, Controparte_1 Controparte_4 sulla base delle previsioni di cui agli artt.23, comma 9, D.lgs. n. 406/1991 e 37, comma 16,
D.lgs. n. 163/2006 (applicabile ratione temporis), la rappresentanza esclusiva, anche processuale, dei mandanti nei confronti della stazione appaltante per tutte le operazioni e gli atti dipendenti dall'appalto, spetta al mandatario.
3 Ora, in tema di appalto di opere pubbliche stipulato da un'associazione temporanea di imprese, l'art. 23, comma 9, del D.Lgs. 19 dicembre 1991,
n. 406, stabilisce, in applicazione delle direttive comunitarie in materia, che l'impresa capogruppo, in qualità di mandataria delle altre imprese riunite ai sensi del precedente comma 8, ha "la rappresentanza esclusiva, anche processuale, delle imprese mandanti nei confronti del soggetto appaltante per tutte le operazioni e gli atti di qualsiasi natura dipendenti dall'appalto", anche se il soggetto appaltante "può far valere direttamente le responsabilità facenti capo alle imprese mandanti" nei confronti di queste. Pertanto, il solo soggetto legittimato a rappresentare l'A.T.I. è la capogruppo sia in giudizio che negli atti derivanti dall'appalto.
Detto principio, secondo cui al mandatario di un'associazione temporanea d'impresa è riconosciuta la rappresentanza esclusiva, anche processuale, delle imprese mandanti nei confronti del soggetto appaltante per tutte le operazioni e gli atti di qualsiasi natura dipendenti dall'appalto, anche dopo il collaudo dei lavori, fino all'estinzione di ogni rapporto, è stato poi ribadito da diverse altre pronunce della Corte di Cassazione, tra cui la n. 12422 del 2010 e la n. 25204 del 2011, tanto da far ritenere ormai consolidato il riportato orientamento giurisprudenziale.
Del resto, nel caso di specie, nell'atto costitutivo del Raggruppamento temporaneo di
Imprese del 3 maggio 2000, ai rogiti Notaio da NA n. 98655 rep e n. Persona_2
20249 racc., si legge espressamente che il mandato speciale, conferito dalla
[...] alla comporta “l'attribuzione alla mandataria Parte_2 Controparte_1
( n.d.r.) da parte dell'impresa mandante ( Controparte_1 Parte_2 ora s.p.a., n.d.r.) della rappresentanza esclusiva anche processuale nei confronti dell'Ente appaltante, per tutte le operazioni e gli atti di qualsiasi natura, dipendenti dall'appalto, anche dopo il collaudo dei lavori fino alla estinzione di ogni rapporto derivante dalla esecuzione delle opere” (v. doc. 1 all. comparsa Dondi).
Ciò premesso, non può essere condivisa la tesi sostenuta da parte opposta in ordine alla limitazione dell'efficacia dell'accordo transattivo intervenuto tra la Controparte_1 quale capogruppo dell' e il opponente in data 29/3/2018 esclusivamente CP_2 Pt_1 ai crediti spettanti alla e non anche a quelli spettanti alla Ibi, sulla scorta di una CP_1 ripartizione interna all'associazione di imprese dei compensi derivanti dal contratto di appalto (v. doc. 6 all. atto di citazione).
4 Nella determina n. 43 del 12/4/2018 dell'Ente locale che richiama l'accordo transattivo del 29/3/2018, infatti, espressamente si legge che l'importo di € 44.000 spettante all'A.T.I. relativamente al periodo 2004-2006 viene liquidato “a saldo di ogni e ulteriore pretesa” (v. doc. 3 all. atto di citazione).
Inoltre, il opponente ha provato di aver pagato nelle quattro rate previste Pt_1
l'importo indicato nell'accordo transattivo (v. doc. n. 4 all. atto di citazione).
Pertanto, si ritiene che quanto dovuto dal in favore dell' Parte_1 [...]
e (già sia stato saldato in Controparte_7 CP_3 Parte_2 ossequio all'accordo transattivo stipulato dalle medesime parti.
Ne consegue l'accoglimento dell'opposizione e la revoca del decreto ingiuntivo n.36/2023 nonché il rigetto della condanna di parte opponente per lite temeraria.
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, facendo applicazione dei parametri di cui al d.m. n. 147/2022, scaglione come da valore della causa.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catanzaro, Sezione specializzata in materia di impresa, nella suesposta composizione e sulla causa indicata in epigrafe, così provvede:
- accoglie l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n.36/2023 emesso dall'intestato Tribunale;
- condanna la in qualità come in atti, e la Controparte_1 Controparte_4
in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore e in solido fra loro, alla rifusione delle spese di lite in favore del , che si liquidano in € 7.616,00 oltre Parte_1 rimborso spese generali, i.v.a. e c.a.p. come previsto dalla normativa vigente.
Catanzaro, lì 26 giugno 2025
Il Giudice dott.ssa Song Damiani
5
SECONDA SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Catanzaro, Seconda Sezione Civile, in persona della dott.ssa Song Damiani, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al ruolo n. 1273/2023 R.G. vertente
TRA
(OD CA , in persona del legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Ignazio Ballai
( , per procura speciale allegata all'atto di citazione in opposizione;
C.F._1
-Attore - opponente-
CONTRO
(C.F. ), in persona del l.r.p.t., in qualità di Controparte_1 P.IVA_2 capogruppo dell' (C.F. ) in persona del Controparte_2 CP_3 P.IVA_3
l.r.p.t., rappresentate e difese dall'Avv. Fortunato Francesco Mirigliani (C.F.
) per procura allegata al ricorso per decreto ingiuntivo;
C.F._2
- Convenuta -opposta -
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo avente ad oggetto crediti per prestazioni rese in forza di contratto di appalto pubblico
Conclusioni: come da note scritte depositata in data 6/11/2024 dall'opponente e in data
21/10/2024 dall'opposta, assegnati i termini di cui all'art. 190 c.p.c..
FATTO E DIRITTO
1 Il ha spiegato opposizione avverso il decreto n. 36/2023, emesso Parte_1 nel procedimento R.G. 3957/2022 in data 03/02/2023, con cui gli è stato ingiunto il pagamento di € 41.581,00, oltre interessi come richiesti in ricorso, oltre spese della procedura di ingiunzione, in favore della e della Controparte_1 Controparte_4
sulla scorta di fatture emesse nel corso dell'esecuzione del contratto d'appalto
[...] stipulato in data 15/2/2006 dalla con la - costituita dalle due citate imprese CP_5 CP_2
- per il "servizio integrato di conduzione, manutenzione, controllo e custodia degli impianti di depurazione e di sollevamento delle reti fognarie nel territorio della Regione
Calabria".
L'Ente locale, a sostegno dell'opposizione, ha dedotto il difetto di legittimazione attiva Con della in quanto unico soggetto legittimato ad agire per il recupero dei crediti nei Con confronti dei singoli Comuni è solamente l' e non invece la che riveste il ruolo CP_2 di mandante nel raggruppamento societario;
inoltre, ha fatto presente che tra la in qualità di capogruppo e mandataria dell' è intervenuto un Controparte_1 CP_2 accordo transattivo in data 29/3/2018 che ha liquidato in € 44.000 l'importo spettante all' relativamente al periodo 2004-2006 “a saldo di ogni e ulteriore pretesa” e che il CP_2 suddetto importo è stato pagato. Ha chiesto, quindi, la revoca del decreto ingiuntivo con vittoria di spese.
Si è costituita la , in persona del l.r.p.t., in qualità di Controparte_1 capogruppo dell' e per la , contestando gli assunti di parte CP_2 CP_3 opponente, in particolare, rilevando che le fatture poste a sostegno del decreto ingiuntivo sono differenti da quelle per cui è intervenuto l'accordo transattivo, precisando che dette Con fatture sono afferenti alla “quota parte” dei compensi spettanti alla mentre i compensi in transazione sono riferiti alla Costruzione Dondi. Ha evidenziato che la certezza e la liquidità del credito azionato in monitorio si evince dalla documentazione allegata, in specie dall'accordo bonario del 18/07/2014 per la definizione delle riserve definitosi in
Catanzaro cui è seguita la determine del di riconoscimento del Parte_1 debito n. 57 del Reg. Det. del 29/08/2014, concludendo per il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo opposto nonché la condanna di controparte ex art. 96
c.p.c., per lite temeraria, vinte le spese.
2 Assegnati i termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c., la causa, istruita mediante le allegazioni documentali delle parti, all'udienza del 7/11/2024 è stata posta in decisione sulle conclusioni rassegnate dalle parti mediante deposito di note scritte con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
2. La presente opposizione è fondata per le ragioni di seguito esposte.
Preliminarmente, si rileva che il provvedimento monitorio è stato chiesto dalla in qualità di capogruppo dell' e dall' e, in Controparte_1 CP_2 Controparte_4 ordine alla legittimazione anche della seconda, la parte opposta ha allegato l'atto di assenso reciproco alla riscossione diretta da parte delle due imprese già costituite in A.T.I., pro quota del 50%, dei crediti già azionati e da azionare derivanti anche dal contratto di appalto in esame, stipulato in data 18/4/2019 ai rogiti Notaio da NA (v. doc. Per_1
22 all. memoria opposta). Ne consegue che anche la è legittimata ad agire Controparte_4 per la riscossione di detto credito.
Nel contratto di appalto del 15/2/2006, all'art. 8, si prevede che grava sull' CP_6
il compito di conseguire le somme dovute all' per le prestazioni eseguite
[...] CP_2 in favore dei Comuni facenti parte dell'ATO, con riserva dell' di agire, senza CP_2 bisogno di ulteriori formalità, direttamente per recuperare il credito nei confronti dei singoli Comuni obbligati al pagamento del servizio.
Le medesime condizioni sono state riproposte nella scrittura aggiuntiva al contratto del
15/2/2006, sottoscritta dalle medesime parti in data 9/8/2006 con la quale è stato regolarizzato (conformemente al deliberato della conferenza dei sindaci dei Comuni aderenti all'A.T.O. 2 – Catanzaro riunitasi il 6/6/2006, tra cui figura anche il comune di
) l'ulteriore periodo ricompreso tra l'1/10/2004 e il 31/3/2005, disponendo Pt_1 altresì la proroga del contratto del 15/2/2006 di ulteriori sei mesi e fissata così la scadenza al 30/9/2006.
Come correttamente evidenziato dal opponente, la società capogruppo- Pt_1
Contr mandataria dell' è , e non ”, quindi, Controparte_1 Controparte_4 sulla base delle previsioni di cui agli artt.23, comma 9, D.lgs. n. 406/1991 e 37, comma 16,
D.lgs. n. 163/2006 (applicabile ratione temporis), la rappresentanza esclusiva, anche processuale, dei mandanti nei confronti della stazione appaltante per tutte le operazioni e gli atti dipendenti dall'appalto, spetta al mandatario.
3 Ora, in tema di appalto di opere pubbliche stipulato da un'associazione temporanea di imprese, l'art. 23, comma 9, del D.Lgs. 19 dicembre 1991,
n. 406, stabilisce, in applicazione delle direttive comunitarie in materia, che l'impresa capogruppo, in qualità di mandataria delle altre imprese riunite ai sensi del precedente comma 8, ha "la rappresentanza esclusiva, anche processuale, delle imprese mandanti nei confronti del soggetto appaltante per tutte le operazioni e gli atti di qualsiasi natura dipendenti dall'appalto", anche se il soggetto appaltante "può far valere direttamente le responsabilità facenti capo alle imprese mandanti" nei confronti di queste. Pertanto, il solo soggetto legittimato a rappresentare l'A.T.I. è la capogruppo sia in giudizio che negli atti derivanti dall'appalto.
Detto principio, secondo cui al mandatario di un'associazione temporanea d'impresa è riconosciuta la rappresentanza esclusiva, anche processuale, delle imprese mandanti nei confronti del soggetto appaltante per tutte le operazioni e gli atti di qualsiasi natura dipendenti dall'appalto, anche dopo il collaudo dei lavori, fino all'estinzione di ogni rapporto, è stato poi ribadito da diverse altre pronunce della Corte di Cassazione, tra cui la n. 12422 del 2010 e la n. 25204 del 2011, tanto da far ritenere ormai consolidato il riportato orientamento giurisprudenziale.
Del resto, nel caso di specie, nell'atto costitutivo del Raggruppamento temporaneo di
Imprese del 3 maggio 2000, ai rogiti Notaio da NA n. 98655 rep e n. Persona_2
20249 racc., si legge espressamente che il mandato speciale, conferito dalla
[...] alla comporta “l'attribuzione alla mandataria Parte_2 Controparte_1
( n.d.r.) da parte dell'impresa mandante ( Controparte_1 Parte_2 ora s.p.a., n.d.r.) della rappresentanza esclusiva anche processuale nei confronti dell'Ente appaltante, per tutte le operazioni e gli atti di qualsiasi natura, dipendenti dall'appalto, anche dopo il collaudo dei lavori fino alla estinzione di ogni rapporto derivante dalla esecuzione delle opere” (v. doc. 1 all. comparsa Dondi).
Ciò premesso, non può essere condivisa la tesi sostenuta da parte opposta in ordine alla limitazione dell'efficacia dell'accordo transattivo intervenuto tra la Controparte_1 quale capogruppo dell' e il opponente in data 29/3/2018 esclusivamente CP_2 Pt_1 ai crediti spettanti alla e non anche a quelli spettanti alla Ibi, sulla scorta di una CP_1 ripartizione interna all'associazione di imprese dei compensi derivanti dal contratto di appalto (v. doc. 6 all. atto di citazione).
4 Nella determina n. 43 del 12/4/2018 dell'Ente locale che richiama l'accordo transattivo del 29/3/2018, infatti, espressamente si legge che l'importo di € 44.000 spettante all'A.T.I. relativamente al periodo 2004-2006 viene liquidato “a saldo di ogni e ulteriore pretesa” (v. doc. 3 all. atto di citazione).
Inoltre, il opponente ha provato di aver pagato nelle quattro rate previste Pt_1
l'importo indicato nell'accordo transattivo (v. doc. n. 4 all. atto di citazione).
Pertanto, si ritiene che quanto dovuto dal in favore dell' Parte_1 [...]
e (già sia stato saldato in Controparte_7 CP_3 Parte_2 ossequio all'accordo transattivo stipulato dalle medesime parti.
Ne consegue l'accoglimento dell'opposizione e la revoca del decreto ingiuntivo n.36/2023 nonché il rigetto della condanna di parte opponente per lite temeraria.
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, facendo applicazione dei parametri di cui al d.m. n. 147/2022, scaglione come da valore della causa.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catanzaro, Sezione specializzata in materia di impresa, nella suesposta composizione e sulla causa indicata in epigrafe, così provvede:
- accoglie l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n.36/2023 emesso dall'intestato Tribunale;
- condanna la in qualità come in atti, e la Controparte_1 Controparte_4
in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore e in solido fra loro, alla rifusione delle spese di lite in favore del , che si liquidano in € 7.616,00 oltre Parte_1 rimborso spese generali, i.v.a. e c.a.p. come previsto dalla normativa vigente.
Catanzaro, lì 26 giugno 2025
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