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Sentenza 15 dicembre 2025
Sentenza 15 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 15/12/2025, n. 17586 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 17586 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Roma, XVIII Sezione Civile, in persona del giudice unico dott. Marco Giuliano Agozzino, ha pronunciato la presente
SENTENZA sul ricorso ex artt. 281 decies ss. cod. proc. civ. iscritto al n.
23063/2025 del Ruolo Generale e promossa da
, nato a [...] in data [...], Parte_1
elettivamente domiciliato in Crispano (NA) alla Via I Traversa Fosso del Lupo n. 1/A, presso lo studio dell'avv. Francesco Moccia, dal quale è rappresentato e difeso;
- ricorrente -
nei confronti del
Controparte_1
, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e
[...]
difeso ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato;
- resistente -
e di
; Controparte_2
- resistente non costituita - conclusioni delle parti
Per parte ricorrente:
'…nel merito ➢ ACCERTARE E DICHIARARE il silenzio – inadempimento ingiustificato serbato dall' di Controparte_3
– Pakistan - in relazione alla domanda di rilascio del visto CP_2
di ingresso formulata dal ricorrente, nell'interesse dei propri familiari pagina 1 all'esito del nulla osta al ricongiungimento familiare rilasciato dalla
Prefettura di Milano in data 08.05.2024; ➢ Per l'effetto ORDINARE al , e Controparte_1
per esso all' ad – Pakistan, la Controparte_2 CP_2
fissazione di un appuntamento, per il rilascio del visto per ricongiungimento familiare in favore di nata a Persona_1
Gujranwala (Pakistan) il 10.10.1993 e nato a Parte_2
KO (Pakistan) il 21.11.2022 rispettivamente coniuge e figlio del
Sig. ➢ in ogni caso accogliere il presente ricorso per Parte_1
tutte le cause meglio argomentate in narrativa e, per l'effetto,
ORDINARE al Controparte_1
, e per esso all' ad Islamabad –
[...] Controparte_2
Pakistan, la fissazione di un appuntamento, per la richiesta e il rilascio del visto per ricongiungimento familiare in favore dei familiari del Sig. ➢ In ogni caso si chiede la condanna Parte_1
dell'Amministrazione resistente alle spese ed onorari di giudizio oltre accessori di Legge con attribuzione al sottoscritto procuratore che si dichiara anticipatario ai sensi dell'art. 93 c.p.c.'.
Per il Controparte_1
chiede '…in via principale, concedere un rinvio dell'udienza; in caso di decisione immediata, respingere l'avverso ricorso, siccome infondato;
nella denegata ipotesi di accoglimento del ricorso, disporre la integrale compensazione delle spese di lite alla luce delle motivazioni esposte in narrativa'. premesso pagina 2 Con la presente azione, ha chiesto di condannare Parte_1
il convenuto alla fissazione dell'appuntamento per la CP_1
formalizzazione della domanda di visto di ingresso '…in favore di nata a [...] il [...] [e di] Persona_1
nato a [...] il [...]; Parte_2
rispettivamente coniuge e figlio'. Premette il ricorrente che i predetti familiari hanno avanzato domanda di rilascio del titolo di ingresso senza ottenere alcuna risposta dall'ambasciata competente.
Si è costituito il convenuto contestando la domanda CP_1
proposta dalla controparte e chiedendone il rigetto.
* * *
Deve anzi tutto sottolinearsi come legittimato passivo alla corrente azione sia il Controparte_1
e non anche l ad ,
[...] Controparte_2 CP_2
indicata nell'epigrafe del ricorso come contraddittore ed alla quale è stato notificato l'atto introduttivo del giudizio, trattandosi di mera articolazione interna del primo priva di qualsivoglia soggettività giuridica.
Sempre in via preliminare, al fine di individuare compiutamente il thema decidendum, va evidenziato che il ricorrente con la nota depositata in data 8 dicembre 2025 non ha reiterato la domanda di risarcimento del danno avanzata con il ricorso introduttivo, sicché la stessa deve ritenersi rinunciata.
Ciò detto, la domanda di fissazione dell'appuntamento proposta da parte ricorrente deve ritenersi fondata.
pagina 3 Ai sensi dell'art. 29 del d.lgs. 25 luglio 1998 n. 286, '...lo straniero può chiedere il ricongiungimento per [il] coniuge non legalmente separato e di età non inferiore ai diciotto anni e per [i] figli minori, anche del coniuge o nati fuori del matrimonio, non coniugati, a condizione che l'altro genitore, qualora esistente, abbia dato il suo consenso'. Prosegue la norma evidenziando che '...la domanda di nulla osta al ricongiungimento familiare [...] è inviata, con modalità informatiche, allo Sportello unico per l'immigrazione presso la prefettura - ufficio territoriale del Governo competente per il luogo di dimora del richiedente, il quale, con le stesse modalità, ne rilascia ricevuta;
[che] l'ufficio, acquisito dalla questura il parere sulla insussistenza dei motivi ostativi all'ingresso dello straniero nel territorio nazionale, di cui all'articolo 4, comma 3, ultimo periodo, e verificata l'esistenza dei requisiti di cui al comma 3, rilascia il nulla osta ovvero un provvedimento di diniego dello stesso [mentre] il rilascio del visto nei confronti del familiare per il quale è stato rilasciato il predetto nulla osta è subordinato all'effettivo accertamento dell'autenticità, da parte dell'autorità consolare italiana, della documentazione comprovante i presupposti di parentela, coniugio, minore età o stato di salute'. Il regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999 n. 394 prevede, di poi, all'art. 6, che '...la richiesta di nullaosta al ricongiungimento familiare, per i soggetti di cui
pagina 4 all'articolo 29, comma 1, del testo unico, va presentata allo Sportello unico per l'immigrazione presso la Prefettura-Ufficio territoriale del
Governo, competente per il luogo di dimora del richiedente [mentre] le autorità consolari, ricevuto il nullaosta di cui al comma 4 ovvero, se sono trascorsi novanta giorni dalla presentazione della domanda di nullaosta, ricevuta copia della stessa domanda e degli atti contrassegnati a norma del medesimo comma 4, rilasciano il visto di ingresso entro trenta giorni dalla presentazione della richiesta di visto, dandone comunicazione, in via telematica, allo Sportello unico'. Per come è desumibile dalla disciplina richiamata, la concessione del diritto al ricongiungimento familiare è il risultato di un procedimento complesso, a formazione progressiva, nel quale, ad una prima fase di competenza della , se ne innesta una CP_4
seconda di pertinenza della rappresentanza diplomatica e che è caratterizzato dall'impulso di parte, in quanto l'istanza di ricongiungimento avanzata allo sportello unico non esaurisce l'attività degli interessati, essendo altresì necessaria una formale richiesta di visto da parte dei familiari da ricongiungere. Poiché il nulla osta al ricongiungimento è un'autorizzazione amministrativa fondata sull'accertamento di fatti soggetti a modificazione, l'art. 10 del decreto interministeriale 11 maggio 2011 n. 850 prescrive che la richiesta di visto debba pervenire all'ambasciata entro il termine di sei mesi dal rilascio del primo, termine decorso il quale il procedimento deve essere iniziato ex novo.
pagina 5 Gli art. 9 e 10 del Regolamento (CE) 13 luglio 2009 n. 810, che istituisce un codice comunitario dei visti, individuano infine le modalità con le quali la domanda del titolo di ingresso deve essere richiesta. In particolare, e per quel che qui interessa, il secondo comma dell'art. 9 della predetta fonte normativa, in deroga al successivo art. 10 che indica nella presentazione personale e diretta dell'interessato presso l'autorità consolare la modalità per la proposizione della richiesta di visto, prevede che '…i richiedenti possono essere tenuti a chiedere un appuntamento per la presentazione della domanda [e in tal caso] l'appuntamento ha luogo, di norma, entro due settimane dalla data della richiesta di appuntamento'. Ai sensi del successivo art. 47, '…le autorità centrali e i consolati degli Stati membri forniscono al pubblico tutte le informazioni rilevanti in merito alle domande di visto, [e] in particolare [quelle relative al]le modalità per ottenere un appuntamento', in tal modo indicando i canali ufficiali per conseguire l'indicazione della data nella quale potrà essere formalizzata la richiesta del titolo di ingresso.
Orbene, nel caso di specie, il convenuto, all'atto della sua CP_1
costituzione in giudizio, non ha contestato che i familiari del ricorrente si siano attivati, tempestivamente ed in conformità a quanto prescritto dall'art. 47 del codice visti, per la richiesta di visto di ingresso e che a fronte di tale condotta l'amministrazione sia rimasta inadempiente.
pagina 6 Discende pertanto il diritto dei predetti familiari alla formalizzazione della domanda per il rilascio dei titoli di ingresso.
Le spese di lite, ivi comprese quelle della fase cautelare, si liquidano come in dispositivo tenuto conto del valore della controversia e dell'attività processuale svolta e vanno distratte in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
p.q.m.
Il Tribunale di Roma, XVIII Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulle domande delle parti, così dispone:
- condanna parte convenuta a fissare un appuntamento per la procedura di richiesta di rilascio del visto per ricongiungimento familiare con il ricorrente in favore dei familiari di cui in parte motiva ed a formalizzare la relativa domanda;
- condanna il convenuto al pagamento, in favore del CP_1
ricorrente, delle spese di lite che si liquidano in complessivi in euro
1.150,00 (di cui euro 496,00 per la fase di studio, euro 336,00 per la fase introduttiva ed euro 318,00 per la fase decisoria), oltre spese forfettarie, cpa ed iva se dovuta come per legge, da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Roma, 12 dicembre 2025.
il Giudice
dott. Marco Giuliano Agozzino
pagina 7
Il Tribunale di Roma, XVIII Sezione Civile, in persona del giudice unico dott. Marco Giuliano Agozzino, ha pronunciato la presente
SENTENZA sul ricorso ex artt. 281 decies ss. cod. proc. civ. iscritto al n.
23063/2025 del Ruolo Generale e promossa da
, nato a [...] in data [...], Parte_1
elettivamente domiciliato in Crispano (NA) alla Via I Traversa Fosso del Lupo n. 1/A, presso lo studio dell'avv. Francesco Moccia, dal quale è rappresentato e difeso;
- ricorrente -
nei confronti del
Controparte_1
, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e
[...]
difeso ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato;
- resistente -
e di
; Controparte_2
- resistente non costituita - conclusioni delle parti
Per parte ricorrente:
'…nel merito ➢ ACCERTARE E DICHIARARE il silenzio – inadempimento ingiustificato serbato dall' di Controparte_3
– Pakistan - in relazione alla domanda di rilascio del visto CP_2
di ingresso formulata dal ricorrente, nell'interesse dei propri familiari pagina 1 all'esito del nulla osta al ricongiungimento familiare rilasciato dalla
Prefettura di Milano in data 08.05.2024; ➢ Per l'effetto ORDINARE al , e Controparte_1
per esso all' ad – Pakistan, la Controparte_2 CP_2
fissazione di un appuntamento, per il rilascio del visto per ricongiungimento familiare in favore di nata a Persona_1
Gujranwala (Pakistan) il 10.10.1993 e nato a Parte_2
KO (Pakistan) il 21.11.2022 rispettivamente coniuge e figlio del
Sig. ➢ in ogni caso accogliere il presente ricorso per Parte_1
tutte le cause meglio argomentate in narrativa e, per l'effetto,
ORDINARE al Controparte_1
, e per esso all' ad Islamabad –
[...] Controparte_2
Pakistan, la fissazione di un appuntamento, per la richiesta e il rilascio del visto per ricongiungimento familiare in favore dei familiari del Sig. ➢ In ogni caso si chiede la condanna Parte_1
dell'Amministrazione resistente alle spese ed onorari di giudizio oltre accessori di Legge con attribuzione al sottoscritto procuratore che si dichiara anticipatario ai sensi dell'art. 93 c.p.c.'.
Per il Controparte_1
chiede '…in via principale, concedere un rinvio dell'udienza; in caso di decisione immediata, respingere l'avverso ricorso, siccome infondato;
nella denegata ipotesi di accoglimento del ricorso, disporre la integrale compensazione delle spese di lite alla luce delle motivazioni esposte in narrativa'. premesso pagina 2 Con la presente azione, ha chiesto di condannare Parte_1
il convenuto alla fissazione dell'appuntamento per la CP_1
formalizzazione della domanda di visto di ingresso '…in favore di nata a [...] il [...] [e di] Persona_1
nato a [...] il [...]; Parte_2
rispettivamente coniuge e figlio'. Premette il ricorrente che i predetti familiari hanno avanzato domanda di rilascio del titolo di ingresso senza ottenere alcuna risposta dall'ambasciata competente.
Si è costituito il convenuto contestando la domanda CP_1
proposta dalla controparte e chiedendone il rigetto.
* * *
Deve anzi tutto sottolinearsi come legittimato passivo alla corrente azione sia il Controparte_1
e non anche l ad ,
[...] Controparte_2 CP_2
indicata nell'epigrafe del ricorso come contraddittore ed alla quale è stato notificato l'atto introduttivo del giudizio, trattandosi di mera articolazione interna del primo priva di qualsivoglia soggettività giuridica.
Sempre in via preliminare, al fine di individuare compiutamente il thema decidendum, va evidenziato che il ricorrente con la nota depositata in data 8 dicembre 2025 non ha reiterato la domanda di risarcimento del danno avanzata con il ricorso introduttivo, sicché la stessa deve ritenersi rinunciata.
Ciò detto, la domanda di fissazione dell'appuntamento proposta da parte ricorrente deve ritenersi fondata.
pagina 3 Ai sensi dell'art. 29 del d.lgs. 25 luglio 1998 n. 286, '...lo straniero può chiedere il ricongiungimento per [il] coniuge non legalmente separato e di età non inferiore ai diciotto anni e per [i] figli minori, anche del coniuge o nati fuori del matrimonio, non coniugati, a condizione che l'altro genitore, qualora esistente, abbia dato il suo consenso'. Prosegue la norma evidenziando che '...la domanda di nulla osta al ricongiungimento familiare [...] è inviata, con modalità informatiche, allo Sportello unico per l'immigrazione presso la prefettura - ufficio territoriale del Governo competente per il luogo di dimora del richiedente, il quale, con le stesse modalità, ne rilascia ricevuta;
[che] l'ufficio, acquisito dalla questura il parere sulla insussistenza dei motivi ostativi all'ingresso dello straniero nel territorio nazionale, di cui all'articolo 4, comma 3, ultimo periodo, e verificata l'esistenza dei requisiti di cui al comma 3, rilascia il nulla osta ovvero un provvedimento di diniego dello stesso [mentre] il rilascio del visto nei confronti del familiare per il quale è stato rilasciato il predetto nulla osta è subordinato all'effettivo accertamento dell'autenticità, da parte dell'autorità consolare italiana, della documentazione comprovante i presupposti di parentela, coniugio, minore età o stato di salute'. Il regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999 n. 394 prevede, di poi, all'art. 6, che '...la richiesta di nullaosta al ricongiungimento familiare, per i soggetti di cui
pagina 4 all'articolo 29, comma 1, del testo unico, va presentata allo Sportello unico per l'immigrazione presso la Prefettura-Ufficio territoriale del
Governo, competente per il luogo di dimora del richiedente [mentre] le autorità consolari, ricevuto il nullaosta di cui al comma 4 ovvero, se sono trascorsi novanta giorni dalla presentazione della domanda di nullaosta, ricevuta copia della stessa domanda e degli atti contrassegnati a norma del medesimo comma 4, rilasciano il visto di ingresso entro trenta giorni dalla presentazione della richiesta di visto, dandone comunicazione, in via telematica, allo Sportello unico'. Per come è desumibile dalla disciplina richiamata, la concessione del diritto al ricongiungimento familiare è il risultato di un procedimento complesso, a formazione progressiva, nel quale, ad una prima fase di competenza della , se ne innesta una CP_4
seconda di pertinenza della rappresentanza diplomatica e che è caratterizzato dall'impulso di parte, in quanto l'istanza di ricongiungimento avanzata allo sportello unico non esaurisce l'attività degli interessati, essendo altresì necessaria una formale richiesta di visto da parte dei familiari da ricongiungere. Poiché il nulla osta al ricongiungimento è un'autorizzazione amministrativa fondata sull'accertamento di fatti soggetti a modificazione, l'art. 10 del decreto interministeriale 11 maggio 2011 n. 850 prescrive che la richiesta di visto debba pervenire all'ambasciata entro il termine di sei mesi dal rilascio del primo, termine decorso il quale il procedimento deve essere iniziato ex novo.
pagina 5 Gli art. 9 e 10 del Regolamento (CE) 13 luglio 2009 n. 810, che istituisce un codice comunitario dei visti, individuano infine le modalità con le quali la domanda del titolo di ingresso deve essere richiesta. In particolare, e per quel che qui interessa, il secondo comma dell'art. 9 della predetta fonte normativa, in deroga al successivo art. 10 che indica nella presentazione personale e diretta dell'interessato presso l'autorità consolare la modalità per la proposizione della richiesta di visto, prevede che '…i richiedenti possono essere tenuti a chiedere un appuntamento per la presentazione della domanda [e in tal caso] l'appuntamento ha luogo, di norma, entro due settimane dalla data della richiesta di appuntamento'. Ai sensi del successivo art. 47, '…le autorità centrali e i consolati degli Stati membri forniscono al pubblico tutte le informazioni rilevanti in merito alle domande di visto, [e] in particolare [quelle relative al]le modalità per ottenere un appuntamento', in tal modo indicando i canali ufficiali per conseguire l'indicazione della data nella quale potrà essere formalizzata la richiesta del titolo di ingresso.
Orbene, nel caso di specie, il convenuto, all'atto della sua CP_1
costituzione in giudizio, non ha contestato che i familiari del ricorrente si siano attivati, tempestivamente ed in conformità a quanto prescritto dall'art. 47 del codice visti, per la richiesta di visto di ingresso e che a fronte di tale condotta l'amministrazione sia rimasta inadempiente.
pagina 6 Discende pertanto il diritto dei predetti familiari alla formalizzazione della domanda per il rilascio dei titoli di ingresso.
Le spese di lite, ivi comprese quelle della fase cautelare, si liquidano come in dispositivo tenuto conto del valore della controversia e dell'attività processuale svolta e vanno distratte in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
p.q.m.
Il Tribunale di Roma, XVIII Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulle domande delle parti, così dispone:
- condanna parte convenuta a fissare un appuntamento per la procedura di richiesta di rilascio del visto per ricongiungimento familiare con il ricorrente in favore dei familiari di cui in parte motiva ed a formalizzare la relativa domanda;
- condanna il convenuto al pagamento, in favore del CP_1
ricorrente, delle spese di lite che si liquidano in complessivi in euro
1.150,00 (di cui euro 496,00 per la fase di studio, euro 336,00 per la fase introduttiva ed euro 318,00 per la fase decisoria), oltre spese forfettarie, cpa ed iva se dovuta come per legge, da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Roma, 12 dicembre 2025.
il Giudice
dott. Marco Giuliano Agozzino
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