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Sentenza 1 luglio 2025
Sentenza 1 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 01/07/2025, n. 9835 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 9835 |
| Data del deposito : | 1 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA - QUINTA SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica, nella persona del dott. IO De Palo,
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 27837 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2022, trattenuta in decisione all'udienza dell'8.4.2025 e vertente tra
ATTORE Parte_1
rappresentato e difeso dagli avv.ti Roberto Coen, Federica Coen e Lavinia Berardi
e
– CONVENUTI Controparte_1 Controparte_2
rappresentati e difesi dall'avv. Stefano Galanti
e
MASSIMO DELLA ROCCA CONVENUTO
rappresentato e difeso dall'avv. Giuliano Paglia
e
IE DE LI – CP_3
CHIAMATI IN CAUSA – CONTUMACI MOTIVI DELLA DECISIONE
– con atto di citazione notificato il 15.4.2022 – ha convenuto in Parte_1
giudizio IO e SI EL OC, riferendo in sintesi quanto segue: CP_1
- l'attore ed i convenuti sono gli attuali condomini dell'edificio di via di Villa
Albani n. 12 in Roma – in seguito a successione ereditaria – e come tali comproprietari dell'appartamento condominiale int. 1 al piano seminterrato dell'edificio distinto in catasto fabbricati al F. 578, part. 4, sub 5 (l'attore nella quota del 25%, il convenuto SI EL OC nella quota del 50%, gli altri convenuti IO e ciascuno nella quota del 12,50%); Controparte_1
- tale appartamento comune doveva essere adibito ad abitazione del portiere –
secondo il regolamento condominiale – ma diversamente è rimasto sempre a disposizione dei comproprietari (mediante godimento diretto o locazione a terzi);
- l'attore è dunque pacifico possessore – da oltre vent'anni – della quota pari al
25% dell'appartamento ed ha interesse che sia dichiarato l'acquisto in suo favore di tale quota di proprietà per intervenuta usucapione ai sensi dell'art. 1158 cod.
civ..
Ha chiesto pertanto di accertare – nei confronti dei condomini convenuti – il suo acquisto per usucapione di tale quota di proprietà sull'appartamento.
I convenuti – nel costituirsi – hanno preliminarmente chiesto l'integrazione necessaria del contraddittorio nei confronti di IE LI e – per CP_3
essere questi divenuti condomini in seguito alla vendita effettuata medio tempore dall'attore con atto pubblico del 24.6.2022 – ed hanno poi contestato nel merito la fondatezza della domanda.
E' stata ordinata l'integrazione del contraddittorio nei confronti degli acquirenti
IE LI e – a cura dell'attore – e questi ultimi sono rimasti CP_3
contumaci nonostante la loro regolare citazione in giudizio.
Sono stati quindi concessi i termini per le memorie ex art. 183, sesto comma, c.p.c. e all'esito – negata l'ammissione delle prove orali richieste dall'attore – la causa è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni precisate dalle parti all'udienza dell'8.4.2025.
Il Tribunale – sulla base di tali premesse – rileva quanto segue.
La domanda è inammissibile.
Deve infatti escludersi che l'attore – all'epoca d'introduzione del giudizio – avesse un effettivo interesse alla pretesa declaratoria di usucapione.
Deve richiamarsi – in proposito – l'ordinanza riservata del 4.10.2023 ove si è già
ritenuta non ipotizzabile una domanda dell'attore volta ad accertare l'intervenuto
acquisto per usucapione a titolo originario di una quota di comproprietà su un bene
comune già pervenutagli – secondo quanto da lui stesso affermato – a titolo
derivativo (successione ereditaria).
Appare del resto evidente che la vendita del 24.6.2022 – sopraggiunta in pendenza del giudizio – non può assumere alcuna rilevanza in tale prospettiva (essendo l'interesse ad agire una condizione dell'azione che deve necessariamente sussistere
ab initio, oltre che permanere sino al momento della decisione).
Deve anche ribadirsi – in proposito – che resta estraneo alla domanda di usucapione proposta dall'attore ogni diverso accertamento sull'effettiva esclusione o meno di tale quota di comproprietà da quel successivo atto di vendita e – in caso affermativo –
sulla legittimità o meno di tale esclusione in base al divieto posto dall'art. 1118,
secondo comma, cod. civ. (“Il condomino non può rinunziare al suo diritto sulle
parti comuni”): si tratta di tutt'altra questione che prescinde dalla natura del titolo d'acquisto di tale quota e dovrà essere eventualmente esaminata – ove d'interesse – in seguito ad apposita domanda da proporre in autonomo giudizio.
Le spese processuali seguono la soccombenza dell'attore.
P.Q.M.
dichiara l'inammissibilità della domanda per difetto d'interesse ad agire;
condanna l'attore a rimborsare ai convenuti le spese processuali che liquida in ugual misura – per ciascuna delle due autonome costituzioni – in euro 3.800,00 per compensi, oltre rimborso forfetario del 15%, VA e CA come per legge.
1.7.2025. IL DI
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA - QUINTA SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica, nella persona del dott. IO De Palo,
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 27837 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2022, trattenuta in decisione all'udienza dell'8.4.2025 e vertente tra
ATTORE Parte_1
rappresentato e difeso dagli avv.ti Roberto Coen, Federica Coen e Lavinia Berardi
e
– CONVENUTI Controparte_1 Controparte_2
rappresentati e difesi dall'avv. Stefano Galanti
e
MASSIMO DELLA ROCCA CONVENUTO
rappresentato e difeso dall'avv. Giuliano Paglia
e
IE DE LI – CP_3
CHIAMATI IN CAUSA – CONTUMACI MOTIVI DELLA DECISIONE
– con atto di citazione notificato il 15.4.2022 – ha convenuto in Parte_1
giudizio IO e SI EL OC, riferendo in sintesi quanto segue: CP_1
- l'attore ed i convenuti sono gli attuali condomini dell'edificio di via di Villa
Albani n. 12 in Roma – in seguito a successione ereditaria – e come tali comproprietari dell'appartamento condominiale int. 1 al piano seminterrato dell'edificio distinto in catasto fabbricati al F. 578, part. 4, sub 5 (l'attore nella quota del 25%, il convenuto SI EL OC nella quota del 50%, gli altri convenuti IO e ciascuno nella quota del 12,50%); Controparte_1
- tale appartamento comune doveva essere adibito ad abitazione del portiere –
secondo il regolamento condominiale – ma diversamente è rimasto sempre a disposizione dei comproprietari (mediante godimento diretto o locazione a terzi);
- l'attore è dunque pacifico possessore – da oltre vent'anni – della quota pari al
25% dell'appartamento ed ha interesse che sia dichiarato l'acquisto in suo favore di tale quota di proprietà per intervenuta usucapione ai sensi dell'art. 1158 cod.
civ..
Ha chiesto pertanto di accertare – nei confronti dei condomini convenuti – il suo acquisto per usucapione di tale quota di proprietà sull'appartamento.
I convenuti – nel costituirsi – hanno preliminarmente chiesto l'integrazione necessaria del contraddittorio nei confronti di IE LI e – per CP_3
essere questi divenuti condomini in seguito alla vendita effettuata medio tempore dall'attore con atto pubblico del 24.6.2022 – ed hanno poi contestato nel merito la fondatezza della domanda.
E' stata ordinata l'integrazione del contraddittorio nei confronti degli acquirenti
IE LI e – a cura dell'attore – e questi ultimi sono rimasti CP_3
contumaci nonostante la loro regolare citazione in giudizio.
Sono stati quindi concessi i termini per le memorie ex art. 183, sesto comma, c.p.c. e all'esito – negata l'ammissione delle prove orali richieste dall'attore – la causa è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni precisate dalle parti all'udienza dell'8.4.2025.
Il Tribunale – sulla base di tali premesse – rileva quanto segue.
La domanda è inammissibile.
Deve infatti escludersi che l'attore – all'epoca d'introduzione del giudizio – avesse un effettivo interesse alla pretesa declaratoria di usucapione.
Deve richiamarsi – in proposito – l'ordinanza riservata del 4.10.2023 ove si è già
ritenuta non ipotizzabile una domanda dell'attore volta ad accertare l'intervenuto
acquisto per usucapione a titolo originario di una quota di comproprietà su un bene
comune già pervenutagli – secondo quanto da lui stesso affermato – a titolo
derivativo (successione ereditaria).
Appare del resto evidente che la vendita del 24.6.2022 – sopraggiunta in pendenza del giudizio – non può assumere alcuna rilevanza in tale prospettiva (essendo l'interesse ad agire una condizione dell'azione che deve necessariamente sussistere
ab initio, oltre che permanere sino al momento della decisione).
Deve anche ribadirsi – in proposito – che resta estraneo alla domanda di usucapione proposta dall'attore ogni diverso accertamento sull'effettiva esclusione o meno di tale quota di comproprietà da quel successivo atto di vendita e – in caso affermativo –
sulla legittimità o meno di tale esclusione in base al divieto posto dall'art. 1118,
secondo comma, cod. civ. (“Il condomino non può rinunziare al suo diritto sulle
parti comuni”): si tratta di tutt'altra questione che prescinde dalla natura del titolo d'acquisto di tale quota e dovrà essere eventualmente esaminata – ove d'interesse – in seguito ad apposita domanda da proporre in autonomo giudizio.
Le spese processuali seguono la soccombenza dell'attore.
P.Q.M.
dichiara l'inammissibilità della domanda per difetto d'interesse ad agire;
condanna l'attore a rimborsare ai convenuti le spese processuali che liquida in ugual misura – per ciascuna delle due autonome costituzioni – in euro 3.800,00 per compensi, oltre rimborso forfetario del 15%, VA e CA come per legge.
1.7.2025. IL DI