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Sentenza 15 settembre 2025
Sentenza 15 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 15/09/2025, n. 12611 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 12611 |
| Data del deposito : | 15 settembre 2025 |
Testo completo
Nr. 45531/2021 R.G.A.C. Sentenza nr.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
in composizione monocratica
Sezione XIII Civile
Il Giudice della 13^ sezione civile, dott.ssa Ornella Baiocco, ha pubblicato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado, iscritta al n. 45531 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno
2021, promossa
da
(C.F. ), nato a [...] il [...], residente a [...] C.F._1 dei Navigatori n. 23, rappresentato e difeso dall'Avvocato Maria Rita Marchese (C.F. , C.F._2 ed elettivamente domiciliato presso e nello studio del difensore sito in Roma, in Via Magliano Sabina n. 22, giusta procura in atti.
- Attore -
nei confronti di
(C.F. ), ivi residente a[...], ed ivi elettivamente CP_1 C.F._3 domiciliata alla Via Giunio Bazzoni n. 3, presso e nello studio dell'Avvocato Alessio Palladino (C.F.
), che la rappresenta e difende in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione e C.F._4 risposta.
- Convenuta -
e nei confronti di
(C.F. ), già Controparte_2 P.IVA_1 Controparte_3
, con sede in Verona, Lungadige Cangrande n. 16, in persona del procuratore Dott.
[...] CP_4
delegato alla rappresentanza e firma sociale giusta Atto del 22 dicembre 2020, rep. n. 16811 racc. n.
[...]
9780, Notaio Dott. , elettivamente domiciliata in Roma, in Via Monte Zebio n. 28, presso Persona_1
e nello studio dell'Avvocato Giuseppe Ciliberti (C.F. ), che la rappresenta e difende in C.F._5 forza di procura alle liti in calce alla comparsa di costituzione e risposta.
- Convenuta -
* * *
Oggetto: risarcimento dei danni non patrimoniali e patrimoniali cagionati da responsabilità da circolazione di veicoli. Conclusioni: come da note a trattazione scritta depositate per la prevista udienza del 13.03.2025, conclusioni da intendersi qui integralmente trascritte e riportate.
* * *
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione in appello regolarmente notificato, ha convenuto in giudizio, ex art. Parte_1
141 C.d.A., (proprietaria del veicolo “Opel Meriva” tg. EV651PE) e la CP_1 [...]
e per sentirli condannare, in solido fra loro, al risarcimento di tutti i rilevanti danni Controparte_2
(patrimoniali e non patrimoniali), da lui subiti in conseguenza del sinistro stradale avvenuto a Roma, in data
29.07.2017.
A fondamento della propria domanda risarcitoria, l'attore ha dedotto:
1) che, in data 29.07.2017, verso le ore 18:15, si trovava a percorrere la Via del Mare, in località Roma, come trasportato a bordo dell'autoveicolo “Toyota IQ” tg. EG762PV, assicurato per la RCA con la
[...]
e condotto nell'occorso dalla propria moglie, ; Controparte_2 Persona_2
2) che, all'altezza del km 8.5 della Via del Mare, il veicolo “Opel Meriva” tg. EV651PE, di proprietà e condotto da ed assicurato per la RCA con la ”, che proveniva CP_1 Controparte_5 nell'opposto senso di marcia, aveva completamente invaso la carreggiata sulla quale viaggiava il veicolo
“Toyota IQ”, impattando frontalmente con lo stesso;
3) che sul luogo del sinistro erano intervenute le ambulanze del servizio 118, i Vigili del Fuoco del Comando di Roma, nonché gli agenti di Polizia di Roma Capitale U.O. IX Gruppo “Eur”, redigendo apposito verbale dell'accaduto; in particolare, si rendeva necessario l'intervento dei V.V.F.F. per estrarre dalle lamiere sia l'attore, sia la compagna di quest'ultimo, , i quali venivano trasportati presso i vicini nosocomi;
Persona_2
4) che, in conseguenza delle gravi lesioni riportate – consistite in “Politrauma con frattura del pavimento orbitario di sinistra e delle pareti anteriori e laterale sn del seno mascellare omolaterale;
modico emoperitoneo in sede perisplenica, in pelvi e nel Douglas e modico emo-retro peritoneo dx. Modestissima alterazione polo inferiore milza. Frattura scomposta del soma di L3 con voluminoso frammento in sede”, come da verbale di P.S. dell'Ospedale San Giovanni Addolorata di Roma, l'attore veniva ricoverato presso il “Centro di rianimazione polivalente” del predetto nosocomio con prognosi riservata;
nel corso della degenza, si sottoponeva ad intervento di stabilizzazione vertebrale con barre e viti L2-L4 (in data 04.08.2017), e ad intervento di riduzione aperta di frattura zigomatica e malare con placca e viti e riduzione cruenta di frattura di tarso e metatarso sin con sistema Miros (in data 08.08.2017);
5) che, in data 17.08.2017, l'attore veniva dimesso e trasferito presso la , ove veniva Controparte_6 sottoposto a trattamenti riabilitativi, visite specialistiche fisiatriche ed ortopediche, sino alle dimissioni in data 21.11.2017; quindi, nel corso del periodo successivo, si era sottoposto ad ulteriori cure, visite specialistiche e cicli di fisioterapia;
6) che, successivamente, l'attore si sottoponeva a visita medico legale presso il medico fiduciario della
Compagnia Assicuratrice del vettore, e quest'ultima aveva formulato un'offerta pari ad € 348.800,00 (al netto delle spese di perizie e dei compensi professionali per la fase stragiudiziale), trattenuta in conto del maggiore avere, come da missiva del 25.06.2019;
8) che, nelle more, si era svolto, dinanzi al Tribunale Ordinario di Roma – Sezione VI penale, il procedimento penale a carico di (n. 8932/19 R.G. DIB., 33314/2017 R.G.N.R.), la quale era stata condannata CP_1 per il reato di cui all'art. 590 bis c.p., nonché al pagamento di una provvisionale immediatamente esecutiva pari ad € 30.000,00, come da sentenza n. 162020/2019; 9) che, dalla dinamica del sinistro, risultava evidente la responsabilità esclusiva nella causazione dell'evento della convenuta , la quale violava gli artt. 141, 142, 143 e 186 C.d.S., responsabilità confermata CP_1 anche in sede penale;
10) che, con riferimento al quantum debeatur, in base alla CTP medico legale a firma della dott.ssa Per_3
l'attore aveva subito un danno biologico permanente pari al 68%, oltre ITA pari a nr.
[...] Parte_1
6 mesi e ITP al 75% pari a nr. 8 mesi;
11) che, inoltre, l'attore aveva diritto ad una personalizzazione del suddetto danno pari al 25%, nonché al risarcimento del danno morale ed esistenziale;
12) che l'attore aveva diritto altresì al c.d. danno riflesso, in conseguenza delle gravissime lesioni subite nel medesimo sinistro stradale dalla sig.ra , compagna convivente, e successivamente coniuge;
Persona_2
13) che, inoltre l'attore aveva subito danni patrimoniali consistiti nel danno da lesione della capacità lavorativa, e nel danno per spese di assistenza futura;
14) che, infine, erano da riconoscersi anche le competenze professionali dovute al difensore per l'attività resa in fase stragiudiziale, e le spese di CTP.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 18.11.2021, si è costituita in giudizio la convenuta deducendo: CP_1
1) che la domanda era infondata nell'an: in particolare, come dichiarato dalla stessa in sede di s.i.t., la manovra di invasione della opposta corsia si era resa necessaria per evitare un terzo veicolo, motivo per cui risultava applicabile l'art. 54 c.p.; inoltre, non vi era prova dell'asserito superamento dei limiti di velocità da parte del proprio veicolo;
2) che, anche con riferimento al quantum, la domanda era eccessiva e non provata, stante l'inefficacia probatoria della documentazione prodotta dall'attore e la duplicazione delle voci risarcitorie richieste.
Con comparsa di costituzione risposta depositata in data 23.11.2021, si è costituita in giudizio la convenuta deducendo: Controparte_2
1) la congruità del pagamento effettuato in sede stragiudiziale in favore dell'attore, per complessivi €
348.800,00, attesa l'assoluta inidoneità probatoria della relazione medica di parte e la manifesta eccessività della quantificazione del danno da invalidità permanente nella misura del 68%;
2) l'infondatezza di tutte le ulteriori richieste risarcitorie, in quanto sfornite di idonee prove a sostegno.
Alla prima udienza di comparizione del 02.12.2021 sono stati concessi i termini istruttori ex art. 183 comma
VI, c.p.c., concordemente richiesti dalle Parti.
All'udienza dell'11.04.2022, tenuta in sostituzione temporanea da altro Giudice, ritenuto opportuno riservare la decisione sull'ammissione dei singoli mezzi istruttori al Giudice titolare della causa, è stato disposto un rinvio per i medesimi incombenti
All'udienza del 20.06.2022, ritenuta la causa di natura documentale, è stato disposto il rinvio per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 17.7.2023.
La causa veniva assegnata a questo giudice l'8.8.2022.
A seguito di un rinvio per i medesimi incombenti, la causa è stata trattenuta in decisione con ordinanza del
4.4.2025 e assegnazione alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c. a decorrere dalla comunicazione del relativo provvedimento. * * *
MOTIVI DELLA DECISIONE
In primo luogo, deve rilevarsi l'infondatezza delle eccezioni preliminari di improcedibilità/improponibilità della domanda sollevate dalla convenuta nelle memorie CP_1 istruttorie ex art. 183, comma VI, nr. 2 e 3, c.p.c.
Risulta infondata l'eccezione di improcedibilità dell'azione diretta ex art. 141 C.d.A. (spettante al terzo trasportato) per omessa citazione in giudizio del proprietario del veicolo, in qualità di litisconsorte necessario, posto che dalla documentazione in atti (e, segnatamente, dal rapporto di incidente stradale), risulta che il proprietario del veicolo è lo stesso attore e non la conducente del veicolo su cui lo stesso Parte_1 era trasportato, . Persona_2
Parimenti, con riferimento all'omessa produzione in giudizio della polizza assicurativa stipulata con la quest'ultima, costituitasi in giudizio, non risulta aver contestato Controparte_2
l'operatività della garanzia, né il deposito della polizza assicurativa costituisce – ai sensi del C.d.A. - condizione di procedibilità della domanda.
Infine, le restanti eccezioni proposte solamente in comparsa conclusionale – e, come tali, tardive e inammissibili – risultano ad ogni modo prive di fondamento: ed infatti, le contestazioni in merito all'asserita violazione degli artt. 145 e 148 C.d.A. nella presentazione della richiesta risarcitoria, risultano superate dall'avvenuta formulazione dell'offerta, in fase stragiudiziale, da parte della Controparte_2
mentre con riferimento al mancato invito a stipulare la convenzione di negoziazione assistita
[...] obbligatoria, dalla documentazione allegata alla citazione (doc. 8), risulta, al contrario, che la procedura è stata regolarmente azionata.
Nel merito, occorre premettere come risulti dimostrata l'esclusiva responsabilità della convenuta
[...]
nella causazione del sinistro de quo, anzitutto sulla base del rapporto di incidente stradale (dal cui CP_1 grafico risulta che il veicolo “Opel Meriva” invadeva completamente la carreggiata opposta, con conseguente impatto frontale con il veicolo “Toyota IQ”), nonché in relazione alla ricostruzione effettuata dal Giudice di primo grado in sede penale, che risulta convincente e condivisibile;
del resto, lo stato di necessità invocato dalla convenuta non risulta in alcun modo dimostrato (in quanto le s.i.t. contengono CP_1 dichiarazioni a sé favorevoli), mentre la dinamica del sinistro non risulta contestata dalla Compagnia
Assicuratrice (potendosi quindi ritenere dimostrata altresì in base all'art. 115 c.p.c.), ed anzi risulta implicitamente riconosciuta dalla medesima, in considerazione dell'avvenuto pagamento in favore del danneggiato ed odierno attore in fase stragiudiziale.
Ciò che risulta, invece, in contestazione, è il quantum debeatur, in relazione all'ulteriore danno asseritamente subito dall'attore in conseguenza dell'eventus damni.
Al riguardo, va anzitutto chiarito come le richieste istruttorie avanzate dall'attore non abbiano potuto trovare accoglimento, in quanto formulate in maniera inammissibile (testi indicati dall'attore coincidenti con i verbalizzanti ovvero con i consulenti medici di parte, capitoli aventi ad oggetto circostanze provate documentalmente o da provare con documenti).
Procedendo ad esaminare le voci di danno richieste dall'attore, in primo luogo con riferimento al c.d. danno riflesso, va evidenziata l'assoluta carenza in prova in ordine al rapporto affettivo esistente tra l'attore ed;
a fronte delle asserzioni dell'attore (“Da molto tempo l'istante vive Parte_1 Persona_2 insieme alla compagna nell'appartamento ubicato in Roma in Piazza dei Navigatori n. 23, Persona_2 pertanto, l'attore al momento del fatto era convivente a tutti gli effetti con la sig.ra ”) non vi è prova, Per_2 infatti, né dell'asserita convivenza, né del rapporto di coniugio: invero l'attore ha omesso di depositare alcunché al riguardo (certificazione dello stato di famiglia, ecc.); in ogni caso, le lesioni subite da
[...] non sono state accertate da una sentenza passata in giudicato che possa far stato al riguardo, né Per_2 avrebbero potuto essere accertate, mediante CTU, nel corso del presente giudizio, in quanto la suddetta non ne è parte di questo giudizio.
Quanto all'asserito danno derivante dalla perdita della capacità lavorativa, le dichiarazioni dei redditi (relative agli anni 2016 – 2020) depositate dall'attore, non risultano certamente sufficienti, da sé sole, a dimostrare che la crisi dell'impresa sia causalmente ricollegabile al tipo di menomazioni subite e non piuttosto ad altre cause di natura economica e/od imprenditoriale. Peraltro, non vi è documentazione nemmeno in ordine alle mansioni, che prima del sinistro effettivamente svolgeva l'attore.
Con riferimento al danno biologico subito dall'attore , occorre dare atto che la Compagnia Parte_1
Assicuratrice, in fase stragiudiziale, ha ritenuto configurabile un I.P. pari al 48%, nr. 120 giorni di I.T.A., un'ITP al 75% di ulteriori nr. 30 giorni ed infine un periodo di ITP al 50% di ulteriori nr. 90 gg, oltre ad un aumento del suddetto danno biologico di 1/3, a titolo di danno morale, per un totale pari ad € 348.800,00.
L'importo così determinato può ricalcolarsi, ex art. 1226 cod. civ., in adeguamento ai criteri stabiliti dalle
Tabelle in presso il Tribunale di Roma, così come aggiornate al 2025, arrivandosi alla seguente liquidazione:
- I.P. 48% (età 55 anni, al momento del sinistro, punto base € 8.165,58) = € 286.121,92;
- I.T.A. = gg. 120, pari ad € 15.630,00 (punto base € 130,25);
- I.T.P. = gg. 30 al 75%, pari ad € 2.930,63
- I.T.P. = gg. 90 al 50%, pari ad € 5.861,25.
Il complessivo danno biologico (permanente e temporaneo) risulta pari ad € 310.543,80, importo che, aumentato nella misura tabellare del 30,94% per il danno morale (e cioè in misura minima, dovendosi ricorrere al solo criterio presuntivo, in base all'entità e natura delle lesioni subite), ammonta in definitiva ad
€ 399.069,92.
Quanto all'invocato incremento per la personalizzazione del danno non patrimoniale, occorre rilevare come, secondo orientamento consolidato della Corte di Cassazione, “in tema di danno non patrimoniale da lesione della salute, la misura standard del risarcimento prevista dalla legge o dal criterio equitativo uniforme adottato negli uffici giudiziari di merito (nella specie, le tabelle milanesi) può essere incrementata dal giudice, con motivazione analitica e non stereotipata, solo in presenza di conseguenze anomale o del tutto peculiari
(tempestivamente allegate e provate dal danneggiato), mentre le conseguenze ordinariamente derivanti da pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone della stessa età non giustificano alcuna personalizzazione in aumento” (cfr., ex multis, Cass. 07/05/2018, n. 10912; 30/10/2018, n. 27482; 11/11/2019, n. 28988;
10/11/2020, n. 25164; 04/03/2021, n. 5865; 06/05/2021, n. 12046). In particolare, la Suprema Corte ha precisato che “Sul piano concettuale occorre invero rammentare che il grado di invalidità permanente indicato da un barème medico legale esprime in misura percentuale la sintesi di tutte le conseguenze ordinarie che una determinata menomazione si presume riverberi sullo svolgimento delle attività comuni ad ogni persona;
in particolare, le conseguenze possono distinguersi in due gruppi: quelle necessariamente comuni a tutte le persone che dovessero patire quel particolare grado di invalidità; quelle peculiari del caso concreto che abbiano reso il pregiudizio patito dalla vittima diverso e maggiore rispetto ai casi consimili. Tanto le prime quanto le seconde costituiscono forme di manifestazione del danno non patrimoniale aventi identica natura che vanno tutte considerate in ossequio al principio dell'integralità del risarcimento, senza, tuttavia, incorrere in duplicazioni computando lo stesso aspetto due o più volte sulla base di diverse, meramente formali, denominazioni. Soltanto in presenza di circostanze specifiche ed eccezionali allegate dal danneggiato, che rendano il danno più grave rispetto alle conseguenze ordinariamente derivanti dai pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone della stessa età, è consentito al giudice, con motivazione analitica e non stereotipata, incrementare le somme dovute a titolo risarcitorio in sede di personalizzazione della liquidazione” (Cass. sent. n. 15924 del 2022; n. 10912 del 2018).
Ciò posto, nel caso in esame, nessuna prova è stata allegata e/o offerta dall'attore per Parte_1 dimostrare l'esistenza di ulteriori conseguenze eccezionali, anomale, affatto riconducibili al tipo di lesioni subite.
Non può riconoscersi, in favore dell'attore, l'invocato danno esistenziale, posto che “In tema di risarcimento del danno, non è ammissibile nel nostro ordinamento l'autonoma categoria del "danno esistenziale", in quanto, ove in essa si ricomprendano i pregiudizi scaturenti dalla lesione di interessi della persona di rango costituzionale, ovvero derivanti da fatti-reato, essi sono già risarcibili ai sensi dell'art. 2059 c.c., sicché la liquidazione di una ulteriore posta di danno comporterebbe una non consentita duplicazione risarcitoria;
ove, invece, si intendesse includere nella categoria i pregiudizi non lesivi di diritti inviolabili della persona, la stessa sarebbe illegittima, posto che simili pregiudizi sono irrisarcibili alla stregua del menzionato articolo. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha ritenuto esente da critiche la decisione del giudice di merito di non liquidare, con voce autonoma, il danno esistenziale da morte del congiunto, per essere stato già liquidato il relativo danno non patrimoniale comprensivo sia della sofferenza soggettiva che del danno costituito dalla lesione del rapporto parentale e del conseguente sconvolgimento dell'esistenza)”. (Cass. civ. sez. III, sent. n.
336/2016)
Risulta, poi, priva di prova anche la richiesta risarcitoria avente ad oggetto le spese di assistenza futura - che consiste in un “danno futuro, ossia non ancora verificatosi al momento della decisione ma che si verrà ragionevolmente a determinare per tutta la durata della vita residua del danneggiato” (Cass. n. 8371/2024)
– in mancanza di elementi a sostegno della non autosufficienza del danneggiato (richiedente l'assistenza domiciliare 7 giorni su 7), il quale non ha neppure chiarito se abbia o meno ottenuto l'indennità di accompagnamento o altre prestazioni assistenziali;
il che induce a ritenere carente di prova anche la domanda di liquidazione del danno futuro.
Infine, contrariamente a quanto dedotto dall'attore, non possono trovare riconoscimento neppure le spese stragiudiziali, in mancanza di prova a sostegno, in quanto, secondo l'orientamento consolidato dei giudici di legittimità: “Il rimborso delle spese di assistenza stragiudiziale ha natura di danno emergente, nella specie consistente nel costo sostenuto per l'attività svolta da un legale in detta fase precontenziosa. L'utilità di tale esborso, ai fini della possibilità di porlo a carico del danneggiante, deve essere valutata ex ante, cioè in vista di quello che poteva ragionevolmente presumersi essere l'esito futuro del giudizio. Da ciò consegue il rilievo che, seppure l'attività stragiudiziale, per quanto svolta da un avvocato è comunque qualcosa
d'intrinsecamente diverso rispetto alle spese processuali vere e proprie), non è perciò oggetto della nota di cui all'art. 75 disp. att. c.p.c., la liquidazione di tale voce di danno deve avvenire necessariamente secondo le tariffe forensi e resta soggetta ai normali oneri di domanda, allegazione e prova”. (Cass. ord. n. 39384 del
2021).
In definitiva, deve riconoscersi all'attore l'importo differenziale tra quanto ricevuto in fase Parte_1 stragiudiziale € 348.800,00 e la somma ricalcolata in adeguamento ai criteri delle Tabelle di Roma 2025 (pari ad € 399.069,92), per un saldo residuo pari ad € 50.269,92 da ritenersi già rivalutata.
Dalla somma in questione occorre detrarre la provvisionale liquidata dal Giudice in sede penale (pari ad €
30.000,00), se confermate le statuizioni civili con sentenza passata in giudicato, e qualora versata all'attore.
A fronte del parziale accoglimento della domanda (articolata in più capi, cfr., Cass. n. 32061/2022), sussistono i presupposti per disporre, ex art. 92 c.p.c., l'integrale compensazione delle spese di lite.
* * *
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, XIII sezione civile, nella persona del giudice monocratico dott.ssa Ornella Baiocco - definitivamente decidendo sulla domanda risarcitoria proposta da nei confronti di Parte_1 [...]
e della così provvede: CP_1 Controparte_2
1) accerta e dichiara l'esclusiva responsabilità di nella causazione del sinistro del 29.07.2017; CP_1
2) condanna, per l'effetto, la in solido con , al Controparte_2 CP_1 pagamento, in favore dell'attore , a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale, Parte_1 dell'importo complessivo di € 50.269,92, con gli interessi legali dalla data della presente sentenza al saldo effettivo, da cui detrarre la provvisionale liquidata dal Giudice in sede penale con sentenza nr. 162020/2019, se confermate le statuizioni civili con sentenza passata in giudicato e qualora versata all'attore;
3) rigetta, per il resto, la domanda risarcitoria proposta da;
Parte_1
4) dichiara integralmente compensate le spese di lite.
Roma, 15.09.2025
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni e gli adempimenti di legge.
Il Giudice
dott.ssa Ornella Baiocco
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
in composizione monocratica
Sezione XIII Civile
Il Giudice della 13^ sezione civile, dott.ssa Ornella Baiocco, ha pubblicato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado, iscritta al n. 45531 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno
2021, promossa
da
(C.F. ), nato a [...] il [...], residente a [...] C.F._1 dei Navigatori n. 23, rappresentato e difeso dall'Avvocato Maria Rita Marchese (C.F. , C.F._2 ed elettivamente domiciliato presso e nello studio del difensore sito in Roma, in Via Magliano Sabina n. 22, giusta procura in atti.
- Attore -
nei confronti di
(C.F. ), ivi residente a[...], ed ivi elettivamente CP_1 C.F._3 domiciliata alla Via Giunio Bazzoni n. 3, presso e nello studio dell'Avvocato Alessio Palladino (C.F.
), che la rappresenta e difende in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione e C.F._4 risposta.
- Convenuta -
e nei confronti di
(C.F. ), già Controparte_2 P.IVA_1 Controparte_3
, con sede in Verona, Lungadige Cangrande n. 16, in persona del procuratore Dott.
[...] CP_4
delegato alla rappresentanza e firma sociale giusta Atto del 22 dicembre 2020, rep. n. 16811 racc. n.
[...]
9780, Notaio Dott. , elettivamente domiciliata in Roma, in Via Monte Zebio n. 28, presso Persona_1
e nello studio dell'Avvocato Giuseppe Ciliberti (C.F. ), che la rappresenta e difende in C.F._5 forza di procura alle liti in calce alla comparsa di costituzione e risposta.
- Convenuta -
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Oggetto: risarcimento dei danni non patrimoniali e patrimoniali cagionati da responsabilità da circolazione di veicoli. Conclusioni: come da note a trattazione scritta depositate per la prevista udienza del 13.03.2025, conclusioni da intendersi qui integralmente trascritte e riportate.
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SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione in appello regolarmente notificato, ha convenuto in giudizio, ex art. Parte_1
141 C.d.A., (proprietaria del veicolo “Opel Meriva” tg. EV651PE) e la CP_1 [...]
e per sentirli condannare, in solido fra loro, al risarcimento di tutti i rilevanti danni Controparte_2
(patrimoniali e non patrimoniali), da lui subiti in conseguenza del sinistro stradale avvenuto a Roma, in data
29.07.2017.
A fondamento della propria domanda risarcitoria, l'attore ha dedotto:
1) che, in data 29.07.2017, verso le ore 18:15, si trovava a percorrere la Via del Mare, in località Roma, come trasportato a bordo dell'autoveicolo “Toyota IQ” tg. EG762PV, assicurato per la RCA con la
[...]
e condotto nell'occorso dalla propria moglie, ; Controparte_2 Persona_2
2) che, all'altezza del km 8.5 della Via del Mare, il veicolo “Opel Meriva” tg. EV651PE, di proprietà e condotto da ed assicurato per la RCA con la ”, che proveniva CP_1 Controparte_5 nell'opposto senso di marcia, aveva completamente invaso la carreggiata sulla quale viaggiava il veicolo
“Toyota IQ”, impattando frontalmente con lo stesso;
3) che sul luogo del sinistro erano intervenute le ambulanze del servizio 118, i Vigili del Fuoco del Comando di Roma, nonché gli agenti di Polizia di Roma Capitale U.O. IX Gruppo “Eur”, redigendo apposito verbale dell'accaduto; in particolare, si rendeva necessario l'intervento dei V.V.F.F. per estrarre dalle lamiere sia l'attore, sia la compagna di quest'ultimo, , i quali venivano trasportati presso i vicini nosocomi;
Persona_2
4) che, in conseguenza delle gravi lesioni riportate – consistite in “Politrauma con frattura del pavimento orbitario di sinistra e delle pareti anteriori e laterale sn del seno mascellare omolaterale;
modico emoperitoneo in sede perisplenica, in pelvi e nel Douglas e modico emo-retro peritoneo dx. Modestissima alterazione polo inferiore milza. Frattura scomposta del soma di L3 con voluminoso frammento in sede”, come da verbale di P.S. dell'Ospedale San Giovanni Addolorata di Roma, l'attore veniva ricoverato presso il “Centro di rianimazione polivalente” del predetto nosocomio con prognosi riservata;
nel corso della degenza, si sottoponeva ad intervento di stabilizzazione vertebrale con barre e viti L2-L4 (in data 04.08.2017), e ad intervento di riduzione aperta di frattura zigomatica e malare con placca e viti e riduzione cruenta di frattura di tarso e metatarso sin con sistema Miros (in data 08.08.2017);
5) che, in data 17.08.2017, l'attore veniva dimesso e trasferito presso la , ove veniva Controparte_6 sottoposto a trattamenti riabilitativi, visite specialistiche fisiatriche ed ortopediche, sino alle dimissioni in data 21.11.2017; quindi, nel corso del periodo successivo, si era sottoposto ad ulteriori cure, visite specialistiche e cicli di fisioterapia;
6) che, successivamente, l'attore si sottoponeva a visita medico legale presso il medico fiduciario della
Compagnia Assicuratrice del vettore, e quest'ultima aveva formulato un'offerta pari ad € 348.800,00 (al netto delle spese di perizie e dei compensi professionali per la fase stragiudiziale), trattenuta in conto del maggiore avere, come da missiva del 25.06.2019;
8) che, nelle more, si era svolto, dinanzi al Tribunale Ordinario di Roma – Sezione VI penale, il procedimento penale a carico di (n. 8932/19 R.G. DIB., 33314/2017 R.G.N.R.), la quale era stata condannata CP_1 per il reato di cui all'art. 590 bis c.p., nonché al pagamento di una provvisionale immediatamente esecutiva pari ad € 30.000,00, come da sentenza n. 162020/2019; 9) che, dalla dinamica del sinistro, risultava evidente la responsabilità esclusiva nella causazione dell'evento della convenuta , la quale violava gli artt. 141, 142, 143 e 186 C.d.S., responsabilità confermata CP_1 anche in sede penale;
10) che, con riferimento al quantum debeatur, in base alla CTP medico legale a firma della dott.ssa Per_3
l'attore aveva subito un danno biologico permanente pari al 68%, oltre ITA pari a nr.
[...] Parte_1
6 mesi e ITP al 75% pari a nr. 8 mesi;
11) che, inoltre, l'attore aveva diritto ad una personalizzazione del suddetto danno pari al 25%, nonché al risarcimento del danno morale ed esistenziale;
12) che l'attore aveva diritto altresì al c.d. danno riflesso, in conseguenza delle gravissime lesioni subite nel medesimo sinistro stradale dalla sig.ra , compagna convivente, e successivamente coniuge;
Persona_2
13) che, inoltre l'attore aveva subito danni patrimoniali consistiti nel danno da lesione della capacità lavorativa, e nel danno per spese di assistenza futura;
14) che, infine, erano da riconoscersi anche le competenze professionali dovute al difensore per l'attività resa in fase stragiudiziale, e le spese di CTP.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 18.11.2021, si è costituita in giudizio la convenuta deducendo: CP_1
1) che la domanda era infondata nell'an: in particolare, come dichiarato dalla stessa in sede di s.i.t., la manovra di invasione della opposta corsia si era resa necessaria per evitare un terzo veicolo, motivo per cui risultava applicabile l'art. 54 c.p.; inoltre, non vi era prova dell'asserito superamento dei limiti di velocità da parte del proprio veicolo;
2) che, anche con riferimento al quantum, la domanda era eccessiva e non provata, stante l'inefficacia probatoria della documentazione prodotta dall'attore e la duplicazione delle voci risarcitorie richieste.
Con comparsa di costituzione risposta depositata in data 23.11.2021, si è costituita in giudizio la convenuta deducendo: Controparte_2
1) la congruità del pagamento effettuato in sede stragiudiziale in favore dell'attore, per complessivi €
348.800,00, attesa l'assoluta inidoneità probatoria della relazione medica di parte e la manifesta eccessività della quantificazione del danno da invalidità permanente nella misura del 68%;
2) l'infondatezza di tutte le ulteriori richieste risarcitorie, in quanto sfornite di idonee prove a sostegno.
Alla prima udienza di comparizione del 02.12.2021 sono stati concessi i termini istruttori ex art. 183 comma
VI, c.p.c., concordemente richiesti dalle Parti.
All'udienza dell'11.04.2022, tenuta in sostituzione temporanea da altro Giudice, ritenuto opportuno riservare la decisione sull'ammissione dei singoli mezzi istruttori al Giudice titolare della causa, è stato disposto un rinvio per i medesimi incombenti
All'udienza del 20.06.2022, ritenuta la causa di natura documentale, è stato disposto il rinvio per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 17.7.2023.
La causa veniva assegnata a questo giudice l'8.8.2022.
A seguito di un rinvio per i medesimi incombenti, la causa è stata trattenuta in decisione con ordinanza del
4.4.2025 e assegnazione alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c. a decorrere dalla comunicazione del relativo provvedimento. * * *
MOTIVI DELLA DECISIONE
In primo luogo, deve rilevarsi l'infondatezza delle eccezioni preliminari di improcedibilità/improponibilità della domanda sollevate dalla convenuta nelle memorie CP_1 istruttorie ex art. 183, comma VI, nr. 2 e 3, c.p.c.
Risulta infondata l'eccezione di improcedibilità dell'azione diretta ex art. 141 C.d.A. (spettante al terzo trasportato) per omessa citazione in giudizio del proprietario del veicolo, in qualità di litisconsorte necessario, posto che dalla documentazione in atti (e, segnatamente, dal rapporto di incidente stradale), risulta che il proprietario del veicolo è lo stesso attore e non la conducente del veicolo su cui lo stesso Parte_1 era trasportato, . Persona_2
Parimenti, con riferimento all'omessa produzione in giudizio della polizza assicurativa stipulata con la quest'ultima, costituitasi in giudizio, non risulta aver contestato Controparte_2
l'operatività della garanzia, né il deposito della polizza assicurativa costituisce – ai sensi del C.d.A. - condizione di procedibilità della domanda.
Infine, le restanti eccezioni proposte solamente in comparsa conclusionale – e, come tali, tardive e inammissibili – risultano ad ogni modo prive di fondamento: ed infatti, le contestazioni in merito all'asserita violazione degli artt. 145 e 148 C.d.A. nella presentazione della richiesta risarcitoria, risultano superate dall'avvenuta formulazione dell'offerta, in fase stragiudiziale, da parte della Controparte_2
mentre con riferimento al mancato invito a stipulare la convenzione di negoziazione assistita
[...] obbligatoria, dalla documentazione allegata alla citazione (doc. 8), risulta, al contrario, che la procedura è stata regolarmente azionata.
Nel merito, occorre premettere come risulti dimostrata l'esclusiva responsabilità della convenuta
[...]
nella causazione del sinistro de quo, anzitutto sulla base del rapporto di incidente stradale (dal cui CP_1 grafico risulta che il veicolo “Opel Meriva” invadeva completamente la carreggiata opposta, con conseguente impatto frontale con il veicolo “Toyota IQ”), nonché in relazione alla ricostruzione effettuata dal Giudice di primo grado in sede penale, che risulta convincente e condivisibile;
del resto, lo stato di necessità invocato dalla convenuta non risulta in alcun modo dimostrato (in quanto le s.i.t. contengono CP_1 dichiarazioni a sé favorevoli), mentre la dinamica del sinistro non risulta contestata dalla Compagnia
Assicuratrice (potendosi quindi ritenere dimostrata altresì in base all'art. 115 c.p.c.), ed anzi risulta implicitamente riconosciuta dalla medesima, in considerazione dell'avvenuto pagamento in favore del danneggiato ed odierno attore in fase stragiudiziale.
Ciò che risulta, invece, in contestazione, è il quantum debeatur, in relazione all'ulteriore danno asseritamente subito dall'attore in conseguenza dell'eventus damni.
Al riguardo, va anzitutto chiarito come le richieste istruttorie avanzate dall'attore non abbiano potuto trovare accoglimento, in quanto formulate in maniera inammissibile (testi indicati dall'attore coincidenti con i verbalizzanti ovvero con i consulenti medici di parte, capitoli aventi ad oggetto circostanze provate documentalmente o da provare con documenti).
Procedendo ad esaminare le voci di danno richieste dall'attore, in primo luogo con riferimento al c.d. danno riflesso, va evidenziata l'assoluta carenza in prova in ordine al rapporto affettivo esistente tra l'attore ed;
a fronte delle asserzioni dell'attore (“Da molto tempo l'istante vive Parte_1 Persona_2 insieme alla compagna nell'appartamento ubicato in Roma in Piazza dei Navigatori n. 23, Persona_2 pertanto, l'attore al momento del fatto era convivente a tutti gli effetti con la sig.ra ”) non vi è prova, Per_2 infatti, né dell'asserita convivenza, né del rapporto di coniugio: invero l'attore ha omesso di depositare alcunché al riguardo (certificazione dello stato di famiglia, ecc.); in ogni caso, le lesioni subite da
[...] non sono state accertate da una sentenza passata in giudicato che possa far stato al riguardo, né Per_2 avrebbero potuto essere accertate, mediante CTU, nel corso del presente giudizio, in quanto la suddetta non ne è parte di questo giudizio.
Quanto all'asserito danno derivante dalla perdita della capacità lavorativa, le dichiarazioni dei redditi (relative agli anni 2016 – 2020) depositate dall'attore, non risultano certamente sufficienti, da sé sole, a dimostrare che la crisi dell'impresa sia causalmente ricollegabile al tipo di menomazioni subite e non piuttosto ad altre cause di natura economica e/od imprenditoriale. Peraltro, non vi è documentazione nemmeno in ordine alle mansioni, che prima del sinistro effettivamente svolgeva l'attore.
Con riferimento al danno biologico subito dall'attore , occorre dare atto che la Compagnia Parte_1
Assicuratrice, in fase stragiudiziale, ha ritenuto configurabile un I.P. pari al 48%, nr. 120 giorni di I.T.A., un'ITP al 75% di ulteriori nr. 30 giorni ed infine un periodo di ITP al 50% di ulteriori nr. 90 gg, oltre ad un aumento del suddetto danno biologico di 1/3, a titolo di danno morale, per un totale pari ad € 348.800,00.
L'importo così determinato può ricalcolarsi, ex art. 1226 cod. civ., in adeguamento ai criteri stabiliti dalle
Tabelle in presso il Tribunale di Roma, così come aggiornate al 2025, arrivandosi alla seguente liquidazione:
- I.P. 48% (età 55 anni, al momento del sinistro, punto base € 8.165,58) = € 286.121,92;
- I.T.A. = gg. 120, pari ad € 15.630,00 (punto base € 130,25);
- I.T.P. = gg. 30 al 75%, pari ad € 2.930,63
- I.T.P. = gg. 90 al 50%, pari ad € 5.861,25.
Il complessivo danno biologico (permanente e temporaneo) risulta pari ad € 310.543,80, importo che, aumentato nella misura tabellare del 30,94% per il danno morale (e cioè in misura minima, dovendosi ricorrere al solo criterio presuntivo, in base all'entità e natura delle lesioni subite), ammonta in definitiva ad
€ 399.069,92.
Quanto all'invocato incremento per la personalizzazione del danno non patrimoniale, occorre rilevare come, secondo orientamento consolidato della Corte di Cassazione, “in tema di danno non patrimoniale da lesione della salute, la misura standard del risarcimento prevista dalla legge o dal criterio equitativo uniforme adottato negli uffici giudiziari di merito (nella specie, le tabelle milanesi) può essere incrementata dal giudice, con motivazione analitica e non stereotipata, solo in presenza di conseguenze anomale o del tutto peculiari
(tempestivamente allegate e provate dal danneggiato), mentre le conseguenze ordinariamente derivanti da pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone della stessa età non giustificano alcuna personalizzazione in aumento” (cfr., ex multis, Cass. 07/05/2018, n. 10912; 30/10/2018, n. 27482; 11/11/2019, n. 28988;
10/11/2020, n. 25164; 04/03/2021, n. 5865; 06/05/2021, n. 12046). In particolare, la Suprema Corte ha precisato che “Sul piano concettuale occorre invero rammentare che il grado di invalidità permanente indicato da un barème medico legale esprime in misura percentuale la sintesi di tutte le conseguenze ordinarie che una determinata menomazione si presume riverberi sullo svolgimento delle attività comuni ad ogni persona;
in particolare, le conseguenze possono distinguersi in due gruppi: quelle necessariamente comuni a tutte le persone che dovessero patire quel particolare grado di invalidità; quelle peculiari del caso concreto che abbiano reso il pregiudizio patito dalla vittima diverso e maggiore rispetto ai casi consimili. Tanto le prime quanto le seconde costituiscono forme di manifestazione del danno non patrimoniale aventi identica natura che vanno tutte considerate in ossequio al principio dell'integralità del risarcimento, senza, tuttavia, incorrere in duplicazioni computando lo stesso aspetto due o più volte sulla base di diverse, meramente formali, denominazioni. Soltanto in presenza di circostanze specifiche ed eccezionali allegate dal danneggiato, che rendano il danno più grave rispetto alle conseguenze ordinariamente derivanti dai pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone della stessa età, è consentito al giudice, con motivazione analitica e non stereotipata, incrementare le somme dovute a titolo risarcitorio in sede di personalizzazione della liquidazione” (Cass. sent. n. 15924 del 2022; n. 10912 del 2018).
Ciò posto, nel caso in esame, nessuna prova è stata allegata e/o offerta dall'attore per Parte_1 dimostrare l'esistenza di ulteriori conseguenze eccezionali, anomale, affatto riconducibili al tipo di lesioni subite.
Non può riconoscersi, in favore dell'attore, l'invocato danno esistenziale, posto che “In tema di risarcimento del danno, non è ammissibile nel nostro ordinamento l'autonoma categoria del "danno esistenziale", in quanto, ove in essa si ricomprendano i pregiudizi scaturenti dalla lesione di interessi della persona di rango costituzionale, ovvero derivanti da fatti-reato, essi sono già risarcibili ai sensi dell'art. 2059 c.c., sicché la liquidazione di una ulteriore posta di danno comporterebbe una non consentita duplicazione risarcitoria;
ove, invece, si intendesse includere nella categoria i pregiudizi non lesivi di diritti inviolabili della persona, la stessa sarebbe illegittima, posto che simili pregiudizi sono irrisarcibili alla stregua del menzionato articolo. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha ritenuto esente da critiche la decisione del giudice di merito di non liquidare, con voce autonoma, il danno esistenziale da morte del congiunto, per essere stato già liquidato il relativo danno non patrimoniale comprensivo sia della sofferenza soggettiva che del danno costituito dalla lesione del rapporto parentale e del conseguente sconvolgimento dell'esistenza)”. (Cass. civ. sez. III, sent. n.
336/2016)
Risulta, poi, priva di prova anche la richiesta risarcitoria avente ad oggetto le spese di assistenza futura - che consiste in un “danno futuro, ossia non ancora verificatosi al momento della decisione ma che si verrà ragionevolmente a determinare per tutta la durata della vita residua del danneggiato” (Cass. n. 8371/2024)
– in mancanza di elementi a sostegno della non autosufficienza del danneggiato (richiedente l'assistenza domiciliare 7 giorni su 7), il quale non ha neppure chiarito se abbia o meno ottenuto l'indennità di accompagnamento o altre prestazioni assistenziali;
il che induce a ritenere carente di prova anche la domanda di liquidazione del danno futuro.
Infine, contrariamente a quanto dedotto dall'attore, non possono trovare riconoscimento neppure le spese stragiudiziali, in mancanza di prova a sostegno, in quanto, secondo l'orientamento consolidato dei giudici di legittimità: “Il rimborso delle spese di assistenza stragiudiziale ha natura di danno emergente, nella specie consistente nel costo sostenuto per l'attività svolta da un legale in detta fase precontenziosa. L'utilità di tale esborso, ai fini della possibilità di porlo a carico del danneggiante, deve essere valutata ex ante, cioè in vista di quello che poteva ragionevolmente presumersi essere l'esito futuro del giudizio. Da ciò consegue il rilievo che, seppure l'attività stragiudiziale, per quanto svolta da un avvocato è comunque qualcosa
d'intrinsecamente diverso rispetto alle spese processuali vere e proprie), non è perciò oggetto della nota di cui all'art. 75 disp. att. c.p.c., la liquidazione di tale voce di danno deve avvenire necessariamente secondo le tariffe forensi e resta soggetta ai normali oneri di domanda, allegazione e prova”. (Cass. ord. n. 39384 del
2021).
In definitiva, deve riconoscersi all'attore l'importo differenziale tra quanto ricevuto in fase Parte_1 stragiudiziale € 348.800,00 e la somma ricalcolata in adeguamento ai criteri delle Tabelle di Roma 2025 (pari ad € 399.069,92), per un saldo residuo pari ad € 50.269,92 da ritenersi già rivalutata.
Dalla somma in questione occorre detrarre la provvisionale liquidata dal Giudice in sede penale (pari ad €
30.000,00), se confermate le statuizioni civili con sentenza passata in giudicato, e qualora versata all'attore.
A fronte del parziale accoglimento della domanda (articolata in più capi, cfr., Cass. n. 32061/2022), sussistono i presupposti per disporre, ex art. 92 c.p.c., l'integrale compensazione delle spese di lite.
* * *
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, XIII sezione civile, nella persona del giudice monocratico dott.ssa Ornella Baiocco - definitivamente decidendo sulla domanda risarcitoria proposta da nei confronti di Parte_1 [...]
e della così provvede: CP_1 Controparte_2
1) accerta e dichiara l'esclusiva responsabilità di nella causazione del sinistro del 29.07.2017; CP_1
2) condanna, per l'effetto, la in solido con , al Controparte_2 CP_1 pagamento, in favore dell'attore , a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale, Parte_1 dell'importo complessivo di € 50.269,92, con gli interessi legali dalla data della presente sentenza al saldo effettivo, da cui detrarre la provvisionale liquidata dal Giudice in sede penale con sentenza nr. 162020/2019, se confermate le statuizioni civili con sentenza passata in giudicato e qualora versata all'attore;
3) rigetta, per il resto, la domanda risarcitoria proposta da;
Parte_1
4) dichiara integralmente compensate le spese di lite.
Roma, 15.09.2025
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni e gli adempimenti di legge.
Il Giudice
dott.ssa Ornella Baiocco