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Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 11/12/2025, n. 7513 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 7513 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Roma
8° SEZIONE – 2° COLLEGIO
R.G. 4872/2021
La Corte, nelle persone dei Magistrati:
dott.ssa GISELLA DEDATO Presidente dott. ADOLFO CECCARINI Consigliere dott.ssa BIANCAMARIA D'AGOSTINO Giudice Ausiliario relatore riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n.4872 R.G.C. dell'anno 2021, rimessa in decisione all'udienza collegiale del 20 febbraio 2025, vertente
TRA
, elettivamente domiciliata in Cercola (NA), presso lo Studio Parte_1
Legale dell'Avv. Nicoletta Ranieri che la rappresenta e difende come da procura in atti
Appellante
E
e , elettivamente domiciliati in Alatri (FR), Via Controparte_1 CP_2
Ponte dell'Allegra 2/B, presso lo Studio Legale dell'Avv. Carlo Calicchia, che li rappresenta e difende come da procura in atti Appellati
E
e CP_3 Controparte_4
Appellati contumaci
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Trib. di Frosinone n. 170/2021
CONCLUSIONI: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
proponeva appello avverso la sentenza del Tribunale di Parte_1
Frosinone n. 170/2021 che - a definizione del giudizio R.G. n. 561/2016, dalla stessa proposto nei confronti di , , Controparte_1 CP_2 CP_3
e ed avente ad oggetto la domanda di usucapione del diritto di Controparte_4 proprietà dei terreni siti in Alatri (FR) alla località Valle Santa Maria, identificati al Catasto terreni del Comune di Alatri al foglio 24 mappale 105, rd € 12,98 e al foglio 24, mappale 536, rd € 2,74, ra € 2,74, - respingeva la domanda attorea con condanna al pagamento delle spese di lite in favore dei convenuti costituiti
, e compensando le spese nei confronti dei Controparte_1 CP_2 convenuti costituiti e . CP_3 Controparte_4
L'appellante censurava la sentenza impugnata nei motivi di gravame chiedendone la riforma e concludeva affinchè la Corte volesse così provvedere:
“in via principale e nel merito, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 170/2021 emessa dal Tribunale di Frosinone, in persona del Giudice Onorario dott.ssa pag. 2/9 RI Cellitti, pubblicata il 12/02/2021 relativa al giudizio avente RG. n.
561/2016, accogliere tutte le conclusioni avanzate in prime cure che qui si riportano: accogliere la domanda attrice in quanto del tutto fondata, in fatto e in diritto, in considerazione di quanto dedotto, con vittoria di spese, diritti ed onorari, oltre IVA e CPA come per legge.
2. dichiarare l'intervenuto acquisto da parte della sig.ra della piena proprietà' per usucapione Parte_1 ventennale dei terreni siti in Alatri (FR) alla località Valle Santa Maria, identificati al Catasto terreni del Comune di Alatri e precisamente del terreno uliveto classe 3 di are 35,90, distinto in catasto al foglio 24 mappale 105, rd €
12,98, confinante con strada comunale a due lati, con proprietà' Parte_2
e terreno di cui appresso, nonché' del terreno seminativo erborato classe 3, di are 10,60, distinto in catasto al foglio 24, mappale 536, rd € 2,74, ra € 2,74, confinante con terreno come sopra descritto, con proprietà' a Parte_2 più' lati e con strada comunale , e per l'effetto se ne disponga la trascrizione nei pubblici Registri Immobiliari di Frosinone, il tutto con ogni conseguenza di legge.
3. condannare in ogni caso i convenuti al pagamento delle spese, diritti ed onorari del presente procedimento, oltre spese forfetarie, e CPA come per legge, di I e II grado di giudizio, con attribuzione all'avv. Nicoletta Ranieri anticipatario, con condanna dei convenuti e CP_2 Controparte_1 alla restituzione della somma già ad essi versata a titolo di pagamento delle spese legali liquidate in sentenza di € 2563,87, somma versata dall'attrice a mezzo bonifico bancario in favore dell'avv. Calicchia, per sua espressa richiesta in virtù del mandato ricevuto dai suoi assistiti a riscuotere e quietanzare.
4. in via subordinata, in caso di mancato accoglimento integrale dell'appello, compensare integralmente le spese di I e II grado di giudizio, data la complessità della materia.”.
Si costituivano gli appellati , così concludendo: Controparte_1 CP_2
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Roma, respinta ogni contraria istanza, confermare la sentenza n. 170/21 Tribunale Ordinario di Frosinone e per
l'effetto dichiarare: In via principale rigettare l'Appello formulato da controparte e confermare la sentenza di primo grado, poiché lo stesso risulta pag. 3/9 infondato in fatto e diritto. Nel merito pertanto dichiarare la non avvenuta usucapione dei terreni oggetto di causa per tutti i motivi elencati nel presente atto da intendersi trascritti e ripetuti nelle presenti conclusioni, in quanto la
Sig.ra non ha mai posseduto il bene ad excudendum e uti dominuse CP_1
Indi e per l'effetto condannare la Sig. per aver azionato una lite Parte_1 palesemente temeraria ex art 96 cpc, e condannarla inoltre al pagamento delle spese di lite del presente grado di giudizio oltre che al pagamento del doppio valore del contributo unificato, perché ha proposto un Appello infondato ed inammissibile ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n.
228, ( che ha aggiunto il comma 1 quater all'art. 13 del testo unico di cui al
D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115), condannarla ex art 93 cpc.”
Rimanevano contumaci gli appellati e . CP_3 Controparte_4
All'udienza collegiale del 20 febbraio 2025 la causa veniva trattenuta in decisione con termini per memorie conclusionali e repliche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L' appellante si duole dell'illegittimità ed erroneità della gravata Parte_1 sentenza per aver il giudicante di prime cure respinto la domanda di usucapione ultraventennale, in favore della stessa, del diritto di proprietà dei terreni siti in
Alatri (FR) alla località Valle Santa Maria, identificati al Catasto terreni del
Comune di Alatri al foglio 24 mappale 105, rd € 12,98 e al foglio 24, mappale
536, rd € 2,74, ra € 2,74 e in comunione indivisa dei germani , Parte_1
, , e , tutti coeredi Controparte_1 CP_2 CP_3 Controparte_4 del de cuius (deceduto ab intestato nel 1981) e della di lui Persona_1 moglie (deceduta ab intestato nel 2007). Persona_2
Assume l'odierna appellante il malgoverno delle risultanze probatorie da parte del giudicante di primo grado, poiché le acquisite prove testimoniali e pag. 4/9 documentali avrebbero invece deposto per la declaratoria della sussistenza dei requisiti per il possesso utile ad usucapire i cespiti de quibus; in particolare, il
Tribunale avrebbe errato nel non ritenere di nodale importanza,ai fini decisori, le dichiarazioni dei testi e , omettendone la giusta valutazione, Tes_1 Tes_2 così come avvenuto per la scrittura provata costitutiva di servitù di passaggio sottoscritta con la nell'anno 2014 dimostrativa a detta Parte_2 dell'appellante del posseso utile ad usucapire.
Le doglianze sono infondate e vanno respinte.
Secondo principio univocamente sancito dalla giurisprudenza di legittimità, in tema di usucapione, il richiedente è onerato della prova univoca e rigorosa circa la sussistenza dei presupposti di legge necessari per configurare un possesso utile ad usucapire, sia in relazione alla decorrenza del tempus, sia in relazione all'animus possidendi;
va dimostrato, in particolare – con prove univoche e circostanze riferite da testi che siano precisamente collocate nel tempo e nello spazio - l'esercizio del possesso esclusivo sul bene uti dominus, tale da poter escludere il rapporto materiale con il bene da parte di altri.
Secondo l'univoco orientamento della Suprema Corte, ribadito anche di recente:
“Il possesso ad usucapionem deve esteriorizzarsi in un comportamento continuo e non interrotto, che dimostri inequivocabilmente la intenzione di esercitare il potere corrispondente a quello del proprietario o del titolare di uno ius in re aliena e, quindi, una signoria sulla cosa che permanga per tutto il tempo indispensabile per usucapire, senza interruzione, sia per quanto riguarda l'animus che il corpus, e che non sia dovuta a mera tolleranza. In particolare, ai fini della prova degli elementi costitutivi dell'usucapione, la coltivazione del fondo non è sufficiente, perché non esprime in modo inequivocabile l'intento del coltivatore di possedere, occorrendo, invece, che tale attività materiale, corrispondente all'esercizio del diritto di proprietà, sia accompagnata da univoci indizi, i quali consentano di presumere che essa è svolta uti dominus. Costituisce, pertanto, accertamento di fatto, rimesso al giudice del merito, valutare, caso per caso, l'intero complesso dei poteri pag. 5/9 esercitati su un bene, non limitandosi a considerare l'attività di chi si pretende possessore, ma considerando anche il modo in cui tale attività si correla con il comportamento concretamente esercitato del proprietario” (Cassazione civile sez. II, 09/07/2021, n.19568); “Ai fini della prova degli elementi costitutivi dell'usucapione, il cui onere grava su chi invoca la fattispecie acquisitiva - la coltivazione del fondo non è sufficiente, perché, di per sé, non esprime, in modo inequivocabile, l'intento del coltivatore di possedere, occorrendo, invece, che tale attività materiale, corrispondente all'esercizio del diritto di proprietà, sia accompagnata da univoci indizi, i quali consentano di presumere che essa è svolta "uti dominus" (Cassazione civile sez. II, 22/06/2022, n.20150).
In particolare, come nel caso in esame, in tema di possesso del coerede, la giurisprudenza di legittimità afferma il principio secondo cui : “Il coerede che, dopo la morte del de cuius, sia rimasto nel possesso del bene ereditario può, prima della divisione, usucapire la quota degli altri eredi, senza necessità di interversione del titolo del possesso;
a tal fine, però, egli, che già possiede animo proprio e a titolo di comproprietà, è tenuto ad estendere tale possesso in termini di esclusività, godendo del bene con modalità incompatibili con la possibilità di godimento altrui e tali da evidenziare un'inequivoca volontà di possedere uti dominus e non più uti condominus, risultando a tal fine insufficiente l'astensione degli altri partecipanti dall'uso della cosa comune.
L'animus rem sibi habendi deve potersi esplicare nei confronti dell'intero bene
e non su una porzione di esso, altrimenti, per definizione, verrebbe meno la stessa ratio giuridica posta a base dell'istituto dell'usucapione” (Cassazione civile sez. II, 16/03/2023, n.7630)
Nella specie, a seguito del riesame delle risultanze probatorie in atti, la Corte rileva che l'attrice -appellante non abbia ottemperato all'onere probatorio - particolarmente rigoroso in materia - circa la sussistenza dei requisiti del possesso utile ad usucapire, ad escludendum rispetto agli altri coeredi: in particolare, il teste , cognato dell'attrice, e il teste , indifferente, Tes_1 Tes_2 hanno deposto su circostanze generiche, valutative, non precisamente collocate pag. 6/9 nel tempo e nello spazio: entrambi riferiscono di aver visto l'attrice/appellante nei terreni “di causa”, senza quindi identificare i terreni né attraverso il riconoscimento attraverso fotografie (peraltro non esistenti agli atti) né attraverso dati catastali. Inoltre entrambi i testi confermano i capitoli di prova nei quali si fa riferimento a valutazioni generiche, che ripetono, quali: “ha sempre posseduto in via esclusiva” senza indicare con rigorosa precisione né le specifiche modalità del possesso esclusivo né il lasso temporale entro cui le stesse si sarebbero verificate. Si rileva inoltre che assume di Parte_1 essere proprietaria anche di terreni limitrofi rispetto a quelli oggetto del presente giudizio, ebbene detta circostanza alimenta di per sé la confusione che si trae dalle acquisite testimonianze.
Nessun rilievo probatorio utile ai fini dell'invocata usucapione potrebbe inoltre desumersi dalla scrittura privata del 2014 avente ad oggetto una servitù di passaggio in favore di , ove sono indicati tra le parti in causa tutti i Parte_2 coeredi, i quali - tranne - non hanno apposto la personale Parte_1 sottoscrizione, facendo valere in tal modo la propria qualità di comproprietari.
La Corte ritiene per i suesposti motivi corretto ed immune da censura il decisum del Tribunale di Frosinone per assenza di prova rigorosa in merito ai requisiti del possesso utile ad usucapire e l'appello va integralmente respinto, restando assorbita ogni altra questione.
Va infine respinta la richiesta formulata dall' appellato di condanna dell' appellante ex art. 96 c.p.c., non sussistendo i presupposti per la configurabilità della responsabilità aggravata e lite temeraria, enunciati dalla Suprema Corte a
SSUU n. 31030 del 27/11/2019: “La responsabilità aggravata ai sensi dell'art.
96, comma 3, c.p.c., a differenza di quella di cui ai primi due commi della medesima norma, non richiede la domanda di parte né la prova del danno, ma esige pur sempre, sul piano soggettivo, la mala fede o la colpa grave della parte soccombente, sussistente nell'ipotesi di violazione del grado minimo di diligenza che consente di avvertire facilmente l'infondatezza o
l'inammissibilità della propria domanda, non essendo sufficiente la mera
pag. 7/9 infondatezza, anche manifesta, delle tesi prospettate. Sia la mala fede che la colpa grave, peraltro, devono coinvolgere l'esercizio dell'azione processuale nel suo complesso, cosicché possa considerarsi meritevole di sanzione l'abuso dello strumento processuale in sé, anche a prescindere dal danno procurato alla controparte e da una sua richiesta, come nel caso di pretestuosità dell'azione per contrarietà al diritto vivente e alla giurisprudenza consolidata, ovvero per la manifesta inconsistenza giuridica o la palese e strumentale infondatezza dei motivi di impugnazione. La parte richiedente non ha infatti fornito prova della mala fede o della colpa grave della soccombente, sussistente solo nell'ipotesi di violazione di quel grado minimo di diligenza che consente di avvertire facilmente l'infondatezza o l'inammissibilità della propria domanda, non essendo sufficiente la mera infondatezza, anche manifesta, delle tesi prospettate: “In tema di responsabilità processuale aggravata, il carattere temerario della lite, che costituisce presupposto della condanna al risarcimento dei danni, va ravvisato nella coscienza della infondatezza della domanda e delle tesi sostenute, ovvero nel difetto della normale diligenza per
l'acquisizione di detta consapevolezza, non già nella mera opinabilità del diritto fatto valere” (Cassazione civile sez. I, 09/02/2017, n.3464).
Le spese di lite seguono la soccombenza, con conseguente condanna dell'appellante al pagamento delle stesse in favore degli appellati costituiti, come liquidate in dispositivo, secondo le tariffe professionali vigenti (aggiornate sulla base del D.M. n. 147 del 13/08/2022) con gli importi minimi delle voci dello scaglione di riferimento (indeterminato di complessità bassa), esclusa la fase istruttoria, attesa la esiguità delle questioni trattate.
Sussistono i presupposti di cui all'art. 1 comma 17 L.228/12 per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo indicato nella citata disposizione a titolo di contributo unificato.
p.q.m.
pag. 8/9 La Corte, definitivamente pronunciando nella causa civile in epigrafe, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) Rigetta l'appello proposto da nei confronti di Parte_1 CP_1
, e avverso la
[...] CP_2 CP_3 Controparte_4 sentenza del Tribunale di Frosinone n. 170/2021;
2) condanna l'appellante al pagamento delle spese di lite in favore degli appellati costituiti , , liquidate in Controparte_1 CP_2 complessivi €3.473,00, oltre accessori di legge;
3) dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 1 comma 17
L.228/12 per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo indicato nella citata disposizione a titolo di contributo unificato.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 4 dicembre 2025.
Il Giudice estensore Il Presidente dott.ssa Biancamaria D'Agostino dott.ssa Gisella Dedato
pag. 9/9
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Roma
8° SEZIONE – 2° COLLEGIO
R.G. 4872/2021
La Corte, nelle persone dei Magistrati:
dott.ssa GISELLA DEDATO Presidente dott. ADOLFO CECCARINI Consigliere dott.ssa BIANCAMARIA D'AGOSTINO Giudice Ausiliario relatore riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n.4872 R.G.C. dell'anno 2021, rimessa in decisione all'udienza collegiale del 20 febbraio 2025, vertente
TRA
, elettivamente domiciliata in Cercola (NA), presso lo Studio Parte_1
Legale dell'Avv. Nicoletta Ranieri che la rappresenta e difende come da procura in atti
Appellante
E
e , elettivamente domiciliati in Alatri (FR), Via Controparte_1 CP_2
Ponte dell'Allegra 2/B, presso lo Studio Legale dell'Avv. Carlo Calicchia, che li rappresenta e difende come da procura in atti Appellati
E
e CP_3 Controparte_4
Appellati contumaci
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Trib. di Frosinone n. 170/2021
CONCLUSIONI: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
proponeva appello avverso la sentenza del Tribunale di Parte_1
Frosinone n. 170/2021 che - a definizione del giudizio R.G. n. 561/2016, dalla stessa proposto nei confronti di , , Controparte_1 CP_2 CP_3
e ed avente ad oggetto la domanda di usucapione del diritto di Controparte_4 proprietà dei terreni siti in Alatri (FR) alla località Valle Santa Maria, identificati al Catasto terreni del Comune di Alatri al foglio 24 mappale 105, rd € 12,98 e al foglio 24, mappale 536, rd € 2,74, ra € 2,74, - respingeva la domanda attorea con condanna al pagamento delle spese di lite in favore dei convenuti costituiti
, e compensando le spese nei confronti dei Controparte_1 CP_2 convenuti costituiti e . CP_3 Controparte_4
L'appellante censurava la sentenza impugnata nei motivi di gravame chiedendone la riforma e concludeva affinchè la Corte volesse così provvedere:
“in via principale e nel merito, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 170/2021 emessa dal Tribunale di Frosinone, in persona del Giudice Onorario dott.ssa pag. 2/9 RI Cellitti, pubblicata il 12/02/2021 relativa al giudizio avente RG. n.
561/2016, accogliere tutte le conclusioni avanzate in prime cure che qui si riportano: accogliere la domanda attrice in quanto del tutto fondata, in fatto e in diritto, in considerazione di quanto dedotto, con vittoria di spese, diritti ed onorari, oltre IVA e CPA come per legge.
2. dichiarare l'intervenuto acquisto da parte della sig.ra della piena proprietà' per usucapione Parte_1 ventennale dei terreni siti in Alatri (FR) alla località Valle Santa Maria, identificati al Catasto terreni del Comune di Alatri e precisamente del terreno uliveto classe 3 di are 35,90, distinto in catasto al foglio 24 mappale 105, rd €
12,98, confinante con strada comunale a due lati, con proprietà' Parte_2
e terreno di cui appresso, nonché' del terreno seminativo erborato classe 3, di are 10,60, distinto in catasto al foglio 24, mappale 536, rd € 2,74, ra € 2,74, confinante con terreno come sopra descritto, con proprietà' a Parte_2 più' lati e con strada comunale , e per l'effetto se ne disponga la trascrizione nei pubblici Registri Immobiliari di Frosinone, il tutto con ogni conseguenza di legge.
3. condannare in ogni caso i convenuti al pagamento delle spese, diritti ed onorari del presente procedimento, oltre spese forfetarie, e CPA come per legge, di I e II grado di giudizio, con attribuzione all'avv. Nicoletta Ranieri anticipatario, con condanna dei convenuti e CP_2 Controparte_1 alla restituzione della somma già ad essi versata a titolo di pagamento delle spese legali liquidate in sentenza di € 2563,87, somma versata dall'attrice a mezzo bonifico bancario in favore dell'avv. Calicchia, per sua espressa richiesta in virtù del mandato ricevuto dai suoi assistiti a riscuotere e quietanzare.
4. in via subordinata, in caso di mancato accoglimento integrale dell'appello, compensare integralmente le spese di I e II grado di giudizio, data la complessità della materia.”.
Si costituivano gli appellati , così concludendo: Controparte_1 CP_2
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Roma, respinta ogni contraria istanza, confermare la sentenza n. 170/21 Tribunale Ordinario di Frosinone e per
l'effetto dichiarare: In via principale rigettare l'Appello formulato da controparte e confermare la sentenza di primo grado, poiché lo stesso risulta pag. 3/9 infondato in fatto e diritto. Nel merito pertanto dichiarare la non avvenuta usucapione dei terreni oggetto di causa per tutti i motivi elencati nel presente atto da intendersi trascritti e ripetuti nelle presenti conclusioni, in quanto la
Sig.ra non ha mai posseduto il bene ad excudendum e uti dominuse CP_1
Indi e per l'effetto condannare la Sig. per aver azionato una lite Parte_1 palesemente temeraria ex art 96 cpc, e condannarla inoltre al pagamento delle spese di lite del presente grado di giudizio oltre che al pagamento del doppio valore del contributo unificato, perché ha proposto un Appello infondato ed inammissibile ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n.
228, ( che ha aggiunto il comma 1 quater all'art. 13 del testo unico di cui al
D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115), condannarla ex art 93 cpc.”
Rimanevano contumaci gli appellati e . CP_3 Controparte_4
All'udienza collegiale del 20 febbraio 2025 la causa veniva trattenuta in decisione con termini per memorie conclusionali e repliche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L' appellante si duole dell'illegittimità ed erroneità della gravata Parte_1 sentenza per aver il giudicante di prime cure respinto la domanda di usucapione ultraventennale, in favore della stessa, del diritto di proprietà dei terreni siti in
Alatri (FR) alla località Valle Santa Maria, identificati al Catasto terreni del
Comune di Alatri al foglio 24 mappale 105, rd € 12,98 e al foglio 24, mappale
536, rd € 2,74, ra € 2,74 e in comunione indivisa dei germani , Parte_1
, , e , tutti coeredi Controparte_1 CP_2 CP_3 Controparte_4 del de cuius (deceduto ab intestato nel 1981) e della di lui Persona_1 moglie (deceduta ab intestato nel 2007). Persona_2
Assume l'odierna appellante il malgoverno delle risultanze probatorie da parte del giudicante di primo grado, poiché le acquisite prove testimoniali e pag. 4/9 documentali avrebbero invece deposto per la declaratoria della sussistenza dei requisiti per il possesso utile ad usucapire i cespiti de quibus; in particolare, il
Tribunale avrebbe errato nel non ritenere di nodale importanza,ai fini decisori, le dichiarazioni dei testi e , omettendone la giusta valutazione, Tes_1 Tes_2 così come avvenuto per la scrittura provata costitutiva di servitù di passaggio sottoscritta con la nell'anno 2014 dimostrativa a detta Parte_2 dell'appellante del posseso utile ad usucapire.
Le doglianze sono infondate e vanno respinte.
Secondo principio univocamente sancito dalla giurisprudenza di legittimità, in tema di usucapione, il richiedente è onerato della prova univoca e rigorosa circa la sussistenza dei presupposti di legge necessari per configurare un possesso utile ad usucapire, sia in relazione alla decorrenza del tempus, sia in relazione all'animus possidendi;
va dimostrato, in particolare – con prove univoche e circostanze riferite da testi che siano precisamente collocate nel tempo e nello spazio - l'esercizio del possesso esclusivo sul bene uti dominus, tale da poter escludere il rapporto materiale con il bene da parte di altri.
Secondo l'univoco orientamento della Suprema Corte, ribadito anche di recente:
“Il possesso ad usucapionem deve esteriorizzarsi in un comportamento continuo e non interrotto, che dimostri inequivocabilmente la intenzione di esercitare il potere corrispondente a quello del proprietario o del titolare di uno ius in re aliena e, quindi, una signoria sulla cosa che permanga per tutto il tempo indispensabile per usucapire, senza interruzione, sia per quanto riguarda l'animus che il corpus, e che non sia dovuta a mera tolleranza. In particolare, ai fini della prova degli elementi costitutivi dell'usucapione, la coltivazione del fondo non è sufficiente, perché non esprime in modo inequivocabile l'intento del coltivatore di possedere, occorrendo, invece, che tale attività materiale, corrispondente all'esercizio del diritto di proprietà, sia accompagnata da univoci indizi, i quali consentano di presumere che essa è svolta uti dominus. Costituisce, pertanto, accertamento di fatto, rimesso al giudice del merito, valutare, caso per caso, l'intero complesso dei poteri pag. 5/9 esercitati su un bene, non limitandosi a considerare l'attività di chi si pretende possessore, ma considerando anche il modo in cui tale attività si correla con il comportamento concretamente esercitato del proprietario” (Cassazione civile sez. II, 09/07/2021, n.19568); “Ai fini della prova degli elementi costitutivi dell'usucapione, il cui onere grava su chi invoca la fattispecie acquisitiva - la coltivazione del fondo non è sufficiente, perché, di per sé, non esprime, in modo inequivocabile, l'intento del coltivatore di possedere, occorrendo, invece, che tale attività materiale, corrispondente all'esercizio del diritto di proprietà, sia accompagnata da univoci indizi, i quali consentano di presumere che essa è svolta "uti dominus" (Cassazione civile sez. II, 22/06/2022, n.20150).
In particolare, come nel caso in esame, in tema di possesso del coerede, la giurisprudenza di legittimità afferma il principio secondo cui : “Il coerede che, dopo la morte del de cuius, sia rimasto nel possesso del bene ereditario può, prima della divisione, usucapire la quota degli altri eredi, senza necessità di interversione del titolo del possesso;
a tal fine, però, egli, che già possiede animo proprio e a titolo di comproprietà, è tenuto ad estendere tale possesso in termini di esclusività, godendo del bene con modalità incompatibili con la possibilità di godimento altrui e tali da evidenziare un'inequivoca volontà di possedere uti dominus e non più uti condominus, risultando a tal fine insufficiente l'astensione degli altri partecipanti dall'uso della cosa comune.
L'animus rem sibi habendi deve potersi esplicare nei confronti dell'intero bene
e non su una porzione di esso, altrimenti, per definizione, verrebbe meno la stessa ratio giuridica posta a base dell'istituto dell'usucapione” (Cassazione civile sez. II, 16/03/2023, n.7630)
Nella specie, a seguito del riesame delle risultanze probatorie in atti, la Corte rileva che l'attrice -appellante non abbia ottemperato all'onere probatorio - particolarmente rigoroso in materia - circa la sussistenza dei requisiti del possesso utile ad usucapire, ad escludendum rispetto agli altri coeredi: in particolare, il teste , cognato dell'attrice, e il teste , indifferente, Tes_1 Tes_2 hanno deposto su circostanze generiche, valutative, non precisamente collocate pag. 6/9 nel tempo e nello spazio: entrambi riferiscono di aver visto l'attrice/appellante nei terreni “di causa”, senza quindi identificare i terreni né attraverso il riconoscimento attraverso fotografie (peraltro non esistenti agli atti) né attraverso dati catastali. Inoltre entrambi i testi confermano i capitoli di prova nei quali si fa riferimento a valutazioni generiche, che ripetono, quali: “ha sempre posseduto in via esclusiva” senza indicare con rigorosa precisione né le specifiche modalità del possesso esclusivo né il lasso temporale entro cui le stesse si sarebbero verificate. Si rileva inoltre che assume di Parte_1 essere proprietaria anche di terreni limitrofi rispetto a quelli oggetto del presente giudizio, ebbene detta circostanza alimenta di per sé la confusione che si trae dalle acquisite testimonianze.
Nessun rilievo probatorio utile ai fini dell'invocata usucapione potrebbe inoltre desumersi dalla scrittura privata del 2014 avente ad oggetto una servitù di passaggio in favore di , ove sono indicati tra le parti in causa tutti i Parte_2 coeredi, i quali - tranne - non hanno apposto la personale Parte_1 sottoscrizione, facendo valere in tal modo la propria qualità di comproprietari.
La Corte ritiene per i suesposti motivi corretto ed immune da censura il decisum del Tribunale di Frosinone per assenza di prova rigorosa in merito ai requisiti del possesso utile ad usucapire e l'appello va integralmente respinto, restando assorbita ogni altra questione.
Va infine respinta la richiesta formulata dall' appellato di condanna dell' appellante ex art. 96 c.p.c., non sussistendo i presupposti per la configurabilità della responsabilità aggravata e lite temeraria, enunciati dalla Suprema Corte a
SSUU n. 31030 del 27/11/2019: “La responsabilità aggravata ai sensi dell'art.
96, comma 3, c.p.c., a differenza di quella di cui ai primi due commi della medesima norma, non richiede la domanda di parte né la prova del danno, ma esige pur sempre, sul piano soggettivo, la mala fede o la colpa grave della parte soccombente, sussistente nell'ipotesi di violazione del grado minimo di diligenza che consente di avvertire facilmente l'infondatezza o
l'inammissibilità della propria domanda, non essendo sufficiente la mera
pag. 7/9 infondatezza, anche manifesta, delle tesi prospettate. Sia la mala fede che la colpa grave, peraltro, devono coinvolgere l'esercizio dell'azione processuale nel suo complesso, cosicché possa considerarsi meritevole di sanzione l'abuso dello strumento processuale in sé, anche a prescindere dal danno procurato alla controparte e da una sua richiesta, come nel caso di pretestuosità dell'azione per contrarietà al diritto vivente e alla giurisprudenza consolidata, ovvero per la manifesta inconsistenza giuridica o la palese e strumentale infondatezza dei motivi di impugnazione. La parte richiedente non ha infatti fornito prova della mala fede o della colpa grave della soccombente, sussistente solo nell'ipotesi di violazione di quel grado minimo di diligenza che consente di avvertire facilmente l'infondatezza o l'inammissibilità della propria domanda, non essendo sufficiente la mera infondatezza, anche manifesta, delle tesi prospettate: “In tema di responsabilità processuale aggravata, il carattere temerario della lite, che costituisce presupposto della condanna al risarcimento dei danni, va ravvisato nella coscienza della infondatezza della domanda e delle tesi sostenute, ovvero nel difetto della normale diligenza per
l'acquisizione di detta consapevolezza, non già nella mera opinabilità del diritto fatto valere” (Cassazione civile sez. I, 09/02/2017, n.3464).
Le spese di lite seguono la soccombenza, con conseguente condanna dell'appellante al pagamento delle stesse in favore degli appellati costituiti, come liquidate in dispositivo, secondo le tariffe professionali vigenti (aggiornate sulla base del D.M. n. 147 del 13/08/2022) con gli importi minimi delle voci dello scaglione di riferimento (indeterminato di complessità bassa), esclusa la fase istruttoria, attesa la esiguità delle questioni trattate.
Sussistono i presupposti di cui all'art. 1 comma 17 L.228/12 per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo indicato nella citata disposizione a titolo di contributo unificato.
p.q.m.
pag. 8/9 La Corte, definitivamente pronunciando nella causa civile in epigrafe, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) Rigetta l'appello proposto da nei confronti di Parte_1 CP_1
, e avverso la
[...] CP_2 CP_3 Controparte_4 sentenza del Tribunale di Frosinone n. 170/2021;
2) condanna l'appellante al pagamento delle spese di lite in favore degli appellati costituiti , , liquidate in Controparte_1 CP_2 complessivi €3.473,00, oltre accessori di legge;
3) dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 1 comma 17
L.228/12 per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo indicato nella citata disposizione a titolo di contributo unificato.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 4 dicembre 2025.
Il Giudice estensore Il Presidente dott.ssa Biancamaria D'Agostino dott.ssa Gisella Dedato
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