Ordinanza cautelare 11 giugno 2025
Sentenza 26 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 3Q, sentenza 26/01/2026, n. 1567 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 1567 |
| Data del deposito : | 26 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01567/2026 REG.PROV.COLL.
N. 06103/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 6103 del 2025, integrato da motivi aggiunti, proposto da
Teva Italia S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Giorgio Lezzi, Giulia Verusio, AR Grazia Medici, Sabrina AR Maiello, con domicilio eletto presso lo studio AR Grazia Medici in Roma, piazza D'Ara Coeli, 1;
contro
Ministero della Salute, Aifa Agenzia Italiana del Farmaco, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
Comifar Distribuzione S.p.A., Spem S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dagli avvocati Luca Sabelli, Roberto Santi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Unifarma Distribuzione S.p.A., Riccobono S.p.A., Galatinamed S.r.l., Farmacia Giulio Cesare Signore Tancredi Federico, non costituiti in giudizio;
Unifarma Distribuzione Spa, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Piermassimo Chirulli, Patrizio Ivo D'Andrea, Aurora Luciani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
A.F.M. S.p.A. (Azienda Farmaceutica Municipalizzata S.p.A.), Cofardis S.p.A., Co.Farm. Distribuzione S.r.l., D.M. Barone S.p.A., Farmacentro Servizi e Logistica Società Cooperativa, Federfarma.Co Distribuzione e Servizi in Farmacia S.p.A.,, Q Farma S.R.L, V.I.M. S.r.l. (Vendita Ingrosso Medicinali S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dagli avvocati Piermassimo Chirulli, Aurora Luciani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
e con l'intervento di
ad opponendum:
Adf - Associazione Distributori Farmaceutici, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Roberto Santi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Difarma Società per Azioni, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Luca Sabelli, Roberto Santi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Federfarma Servizi, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Piermassimo Chirulli, Patrizio Ivo D'Andrea, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
per l'annullamento
- del comunicato-circolare di AIFA recante "Applicazione delle disposizioni normative in tema di maggiorazione della quota di spettanza a favore dei grossisti" di cui all'articolo 1, comma 324 della legge 30 dicembre 2024, n. 207, pubblicato da AIFA sul proprio sito web in data 7 aprile 2025 nella parte in cui ha previsto che " Fermo restando il prezzo ex-factory di cui al presente articolo, pari al 66,65 % del prezzo al pubblico [in alternativa ove previsto: 58,65% nel caso di medicinali di cui all’articolo 13, comma 1, lettera b) del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39], in caso di erogazione nell’ambito del canale convenzionale, il titolare di AIC cede il valore, corrispondente alla quota di spettanza dello 0,65%, al grossista la cui quota, pertanto, passa dal 3% al 3,65% del prezzo di vendita al pubblico della specialità medicinale oggetto della presente determinazione”
(doc. 1.) così illegittimamente rideterminando (al ribasso) le quote di spettanza delle aziende - della determinazione AIFA n. 549/2025 del 14.04.2025 che si risolve nell’illegittima e ingiustificata diminuzione dello 0,65% della quota di spettanza della ricorrente, nella sola parte in cui essa dà seguito all’impugnato Comunicato AIFA 3 farmaceutiche per i medicinali equivalenti; riportando, all’art. 1, la sopra menzionata dicitura (doc. 2); - di ogni altro atto connesso, presupposto o conseguenziale (anche non noto).
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da TE ITALIA S.R.L. il 17\9\2025:
l’annullamento e/o la declaratoria di nullità con i presenti motivi aggiunti: del parere 0001047-P-05/03/2025 dell'Ufficio Legislativo del Ministero della Salute avente ad oggetto la "Corretta applicazione delle previsioni normative di cui all'articolo 1, comma 324, della legge 30 dicembre 2024, n. 207 – Rif. Nota n. 2139 del 9 gennaio 2025" (doc. 12), conosciuto il 7 agosto 2025 all'esito di accesso agli atti; della determinazione AIFA n. 744/2025 del 04.06.2025 relativa al medicinale ID CO TE (acido folico), di titolarità della ricorrente, pubblicata sulla G.U. n. 135 del 13 giugno 2025, tramite il metodo da ultimo seguito da AIFA del rinvio al portale «TrovaNormeFarmaco», accessibile dal sito istituzionale dell’Agenzia, che si risolve nell’illegittima e ingiustificata diminuzione dello 0,65% della quota di spettanza della ricorrente, nella sola parte in cui essa dà seguito all’impugnato Comunicato AIFA riportando, all’art. 1, la sopra menzionata dicitura (doc. 13); della determinazione AIFA n. 902/2025 del 25.06.2025 relativa al medicinale AS TE (atorvastatina), di titolarità della ricorrente, pubblicata sulla G.U. n. 152 del 3 luglio 2025, tramite il metodo da ultimo seguito da AIFA del rinvio al portale «TrovaNormeFarmaco», accessibile dal sito istituzionale dell’Agenzia, che si risolve nell’illegittima e ingiustificata diminuzione dello 0,65% della quota di spettanza della ricorrente, nella sola parte in cui essa dà seguito all’impugnato Comunicato AIFA riportando, all’art. 1, la sopra menzionata dicitura (doc. 14); di tutti i provvedimenti già impugnati con il ricorso introduttivo.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero della Salute e di Comifar Distribuzione S.p.A. e di Spem S.p.A. e di Aifa - Agenzia Italiana del Farmaco e di Unifarma Distribuzione Spa e di A.F.M. S.p.A. (Azienda Farmaceutica Municipalizzata S.p.A.) e di Cofardis S.p.A. e di Co.Farm. Distribuzione S.r.l. e di D.M. Barone S.p.A. e di Farmacentro Servizi e Logistica Società Cooperativa e di Federfarma.Co Distribuzione e Servizi in Farmacia S.p.A., e di Q Farma S.R.L e di V.I.M. S.r.l. (Vendita Ingrosso Medicinali S.r.l.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 13 gennaio 2026 la dott.ssa LA ZI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Considerato:
- che parte ricorrente ha impugnato gli atti di cui in epigrafe;
- che, con atto notificato il 7 gennaio 2026 e depositato il successivo 9 gennaio, parte ricorrente ha dichiarato di voler rinunciare al ricorso;
- che sino al momento in cui la causa è trattenuta per la decisione, il ricorrente ha piena disponibilità dell’azione e, quindi, può rinunciare al ricorso o, comunque, dichiarare di aver perduto ogni interesse alla decisione (ex plurimis: Consiglio di Stato, Sez. IV, 16 novembre 2007 n. 5832; Cons. Stato, Sez. III, 5.5.2011 n. 2695; Cons. Stato, Sez. VI, 17.12.2008 n. 6257);
- che, tuttavia, non è stato osservato, per la notifica della rinuncia, il termine di cui all’art. 84, comma 3, cpa, ai sensi del quale “ La rinuncia deve essere notificata alle altre parti almeno dieci giorni prima dell'udienza ”;
- che, ai sensi dell’art. 84, comma 4, cpa, “ il giudice può desumere dall'intervento di fatti o atti univoci dopo la proposizione del ricorso ed altresì dal comportamento delle parti argomenti di prova della sopravvenuta carenza d'interesse alla decisione della causa ”;
- che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse;
- che le spese possono essere compensate stante la decisione in rito.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso e sui motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, li dichiara improcedibili per sopravvenuta carenza di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 13 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
AR CR TI, Presidente
LA ZI, Consigliere, Estensore
Silvia Piemonte, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| LA ZI | AR CR TI |
IL SEGRETARIO