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Sentenza 7 ottobre 2025
Sentenza 7 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 07/10/2025, n. 3087 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 3087 |
| Data del deposito : | 7 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
__________________
La Corte di Appello di Roma -Seconda Sezione Lavoro- composta dai Signori
Magistrati:
1) dott. Donatella Casablanca ___________________ Presidente
2) dott. IAna Romeo ________________________ Consigliere rel. est.
3) dott. Maria Vittoria Valente_________________ Consigliere
All'udienza del 7 ottobre 2025 ha deliberato, nelle forme della trattazione cartolare di cui all'art.127 ter cpc, la seguente
SENTENZA
Nel procedimento n.1636/2023 R.G.A.C.L., avente ad oggetto l'appello proposto avverso la sentenza n. 567/2023 emessa in data 19 gennaio 2023 dal Tribunale- GL di Roma e vertente tra
c.f. , rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
CO EL e dall'Avv. IE DE SALVATORE, giusta mandato in atti, PEC:
; -APPELLANTE- Email_1
E
(C.F. , in persona Controparte_1 P.IVA_1 del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocato Piera
Messina, p.e.c. t, giusta procura generale alle Email_2 liti conferita con atto del Notaio in data 22 marzo 2024, rep. 37875 Persona_1 racc. 7313 ; -APPELLATO -
Conclusioni delle parti: come da rispettivi atti e scritti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso in appello depositato il giorno il 5 luglio 2023 ha Parte_1 impugnato la sentenza n. 567/2023 emessa dal Tribunale Gl di Roma il giorno 19 gennaio 2023. Il Tribunale dichiarava la cessazione della materia del contendere in relazione all'indebito di euro 2584,21 (sorto in relazione all'indennità SP e che l'originario ricorrente assumeva parzialmente insussistente per essere stato quantificato l'obbligo restitutorio al lordo e non al netto delle ritenute fiscali), dopo che l'istituto costituendosi aveva allegato di avere proceduto al ricalcolo dell'indebito al netto delle ritenute fiscali ed entrambe le parti avevano chiesto la cessazione della materia del contendere.
Nel disporre sulle spese il primo giudice le compensava rilevando che prima dell'azione giudiziaria non era stata proposta alcun istanza amministrativa.
Avverso tale determinazione propone impugnazione per i Parte_1 motivi di cui si dirà appresso.
L' costituendosi ha chiesto il rigetto del gravame evidenziando che l'originaria CP_1 richiesta era stata formulata al lordo conseguente diritto dell' ad ottenere la CP_1 ripetizione della medesima per un importo pari a 2.584,21 euro, e ciò al lordo delle ritenute fiscali.
Tale richiesta di restituzione al lordo in ragione della disciplina vigente in materia anteriormente alla novella operata dall' art. 150 del D. L. 34 del 19/05/2020, che ha stabilito: “All'articolo 10 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo il comma 2 è inserito il seguente: "2-bis. Le somme di cui alla lettera d-bis) del comma 1, se assoggettate a ritenuta, sono restituite al netto della ritenuta subita e non costituiscono oneri deducibili.". Pertanto, fino all'entrata in vigore del menzionato D.L. 34/2020 le somme percepite indebitamente a titolo di prestazioni a sostegno del reddito – laddove assoggettate a ritenuta – dovevano legittimamente essere richieste dall' CP_1 al lordo delle ritenute, atteso che il comma 3 dell'art. 150, D.L. 34/2020 stabilisce che le disposizioni di cui al comma 1 - e cioè ripetesi la speciale disciplina in tema di ripetizione di somme indebite al netto delle ritenute - si applicano alle somme restituite a partire dal 01/01/2020. Nel caso di specie, la prima comunicazione di richiesta di rimborso al lordo delle somme percepite indebitamente sull'indennità di disoccupazione NASpI, di cui sopra, sarebbe stata inviata al ricorrente in data 21 ottobre 2019, prima dell'entrata in vigore dell'art. 150 D.L. 34/2020. In ogni caso ove
Pag. 2 di 9 il ricorrente avesse formulato apposita domanda l' avrebbe provveduto al CP_1 ricalcolo.
La causa, fissata per la decisione nelle forme della trattazione cartolare previste dall'art.127 ter cpc per il 7 ottobre 2025 con termine per il deposito fino alla stessa data delle note scritte, è definita dal Collegio, preso atto del deposito delle note di trattazione scritta nel termine assegnato, all'esito della Camera di Consiglio, con sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con la sentenza impugnata, il Tribunale dichiarava la cessazione della materia del contendere in reazione all'indebito di euro 2584,21 sull'indennità SP che l'originario ricorrente assumeva insussistente limitatamente alle ritenute fiscali posto che l'ente previdenziale chiedeva la restituzione delle somme erogate al lordo.
Infatti, l'istituto Previdenziale costituendosi allegava di avere proceduto al ricalcolo dell'indebito che al netto delle ritenute fiscali era pari ad euro 2382, 84
( ritenute per euro 241,37) ed entrambe le parti chiedevano la cessazione della materia del contendere, mentre, nel disporre sulle spese, le compensava rilevando che prima dell'azione giudiziaria non era stata proposta alcuna istanza amministrativa.
Avverso detta statuizione propone impugnazione , censurando Parte_1 unicamente il capo della sentenza relativo al regolamento delle spese di lite e sostenendo che detta regolamentazione sarebbe avvenuta in violazione degli artt.
91 e 92 c.p.c. essendo la compensazione stata disposta al di fuori dei casi previsti dalla legge ed in violazione del principio di soccombenza virtuale, che imponeva il riconoscimento totale delle spese di lite, a fronte dell'accertamento che il bene della vita oggetto del processo sia stato conseguito dalla ricorrente solo a seguito ed a causa dell'azione giudiziaria.
Pag. 3 di 9 Inoltre, nessuna previsione di legge imponeva la preventiva domanda amministrativa essendo escluse condizioni di proponibilità.
L'appello è fondato.
Va premesso in relazione all'argomento illustrato dall' (e riportato nello CP_1 svolgimento del processo) per cui solo con l'art. 150 del D. L. 34 del 19/05/2020 sarebbe stato previsto che il recupero dell'indebito debba essere operato al netto delle ritenute fiscali, che tale asserto non è condivisibile.
Infatti, ancor prima dell'intervento normativo la Cassazione aveva ripetutamente ribadito tale criterio avente valore di principio generale.Infatti, come si legge nell'ordinanza 16626/2024, i numerosi precedenti che si sono espressi nel senso che <le somme da ripetere dal lavoratore (o dal pensionato) vanno calcolate al netto e non al lordo delle ritenute fiscali versate per eccesso (oltre Cass. n.
1464 del 2012 richiamata dalla sentenza, cfr. anche Cass. n. 19735 del 2018,
Cass. n. 21196 del 2020; Cass. n. 22359 del 2021); 7. vale, al riguardo, quanto affermato da Cass. n. 1464 del 2012 che, in riferimento al rapporto di lavoro subordinato, ha spiegato che il datore di lavoro versa al lavoratore la retribuzione al netto delle ritenute fiscali e, quando corrisponde per errore una retribuzione maggiore del dovuto, opera ritenute fiscali erronee per eccesso;
8. ne consegue che, nella detta evenienza, il datore di lavoro, salvi i rapporti col fisco, può ripetere l'indebito nei confronti del lavoratore nei limiti di quanto effettivamente percepito da quest'ultimo, restando esclusa la possibilità di ripetere importi al lordo di ritenute fiscali mai entrate nella sfera patrimoniale del dipendente;
9. nel medesimo senso, Cass. n. 19735 del 2018, secondo la quale, in caso di riforma, totale o parziale, della sentenza di condanna del datore di lavoro al pagamento di somme in favore del lavoratore, il datore di lavoro ha diritto a ripetere quanto il lavoratore abbia effettivamente percepito e non può pertanto pretendere la restituzione di importi al lordo di ritenute fiscali mai entrate nella sfera patrimoniale del dipendente, atteso che il caso del venir meno, con effetto ex tunc, dell'obbligo fiscale a seguito della riforma della sentenza da cui è sorto, ricade nel raggio di applicazione del d.P.R. n., n. 602 del
Pag. 4 di 9 1973, art. 38, comma 1, secondo cui il diritto al rimborso fiscale nei confronti dell'amministrazione finanziaria spetta, in via principale, a colui che ha eseguito il versamento non solo nelle ipotesi di errore materiale e duplicazione, ma anche in quelle di inesistenza totale o parziale dell'obbligo. >>. Pertanto, la legge in esame non ha fatto altro che prendere atto di tale criterio già fissato dalla giurisprudenza sancendolo in via generale.
Infatti, nella stessa ordinanza si legge <<.principio analogo trova applicazione ai rapporti tra il lavoratore e l'ente previdenziale, come da ultimo affermato da
Cass. n. 1963 del 2023, secondo cui la nuova disciplina introdotta dal d.l. n. 34 del 2020, art. 150 circa la restituzione delle somme indebitamente percepite che, per effetto del nuovo comma 2-bis inserito nell'art. 10 del TUIR, avviene al netto delle ritenute subite e non costituisce onere deducibile dal reddito, ha sancito, in via generale, un principio già applicato dalla giurisprudenza costante>>.
Poi per quanto concerne la mancata proposizione di una istanza in via amministrativa effettivamente nessuna previsione di legge impone una condizione di procedibilità, in tal senso, dunque, l'omissione non può essere fonte di una valutazione di soccombenza neppure parziale non potendo produrre alcun effetto preclusivo sulla devoluzione al giudice prima e poi sulla pienezza della decisione giudiziale.
Ne deriva che essendo la controversia in esame, introdotta assoggettata al disposto dell'art.92, comma II c.p.c. come novellato ad opera del D.L. 12 settembre 2014, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 novembre
2014, n. 162, in base al quale <Se vi è soccombenza reciproca ovvero nel caso di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti, il giudice può compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero>> le spese avrebbero dovuto esere definite in ragione della soccombenza ( virtuale).
Come è noto, sulla previsione è intervenuta la Corte costituzionale, che, con sentenza del 14 aprile 2018 n. 77 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della disposizione
Pag. 5 di 9 laddove non prevede che il giudice possa compensare le spese di lite tra le parti, parzialmente o per intero, anche qualora sussistano altre analoghe “gravi ed eccezionali ragioni”,
Il giudice delle leggi ha ritenuto lesivo del canone di ragionevolezza "l'aver il legislatore del 2014 tenuto fuori dalle fattispecie nominate, che facoltizzano il giudice a compensare le spese di lite in caso di soccombenza totale, le analoghe ipotesi di sopravvenienze relative a questioni dirimenti e a quelle di assoluta incertezza, che presentino la stessa, o maggiore, gravità ed eccezionalità di quelle tipiche espressamente previste dalla disposizione censurata". Ha in tal modo escluso che le ipotesi enucleate dal legislatore potessero costituire casi tassativi ( osservando che "la rigidità di tale tassatività ridonda anche in violazione del canone del giusto processo -art. 111, primo comma, Cost.- e del diritto alla tutela giurisdizionale -art.
24, primo comma, Cost.- perché la prospettiva della condanna al pagamento delle spese di lite anche in qualsiasi situazione del tutto imprevista ed imprevedibile per la parte che agisce o resiste in giudizio può costituire una remora ingiustificata a far valere i propri diritti").
Ha ulteriormente chiarito che "le ipotesi illegittimamente non considerate dalla disposizione censurata possono identificarsi in quelle che siano riconducibili a tale clausola generale e che siano analoghe a quelle tipizzate nominativamente nella norma, nel senso che devono essere di pari, o maggiore, gravità ed eccezionalità. Le quali ultime quindi - l'«assoluta novità della questione trattata» ed il «mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti» - hanno carattere paradigmatico e svolgono una funzione parametrica ed esplicativa della clausola generale" (Corte cost. 77/2018).
Nel caso in esame, si è detto che la mancata presentazione dell'istanza non è imposta da alcuna revisione normativa sicché, a fortiori, non poteva costituire una grave ed eccezionale ragione che giustificasse la compensazione.
Già questo Collegio si è espresso (v. fra le numerose sent.2994/2024) evidenziando che la formula , enucleata a seguito dell'intervento manipolativo della Corte Costituzione sul dettato dell'art.92 cpc scaturito dalla novella del 2014, per quanto costituisca una formula elastica, prevista per consentire
Pag. 6 di 9 l'adeguamento ad un dato contesto storico sociale o a speciali situazioni, non esattamente ed efficacemente determinabili "a priori", ma da specificare in via interpretativa da parte del giudice del merito, non consente di valorizzare in tal senso l'intervenuto pagamento della prestazione nel corso del processo.
L'adempimento spontaneo è, infatti, una possibile evoluzione del giudizio, che, per quanto meritevole, in quanto capace di incidere sui tempi di definizione della causa e determinare la cessazione della materia del contendere, non appare né né tantomeno , trattandosi, per altro, di due condizioni che devono sussistere cumulativamente per giustificare la compensazione. Ciò a prescindere dal momento in cui l'adempimento sia avvenuto, potendo semmai il dato temporale che segna l'avverarsi di tale evento, a seconda dei casi, incidere sull'an di determinati compensi laddove sia capace di elidere una fase (come la fase di trattazione/istruzione) o solo sul quantum della misura dei compensi dovuti alla parte vittoriosa per ciascuna fase (potendo determinare un più ridotto impegno difensivo).
Di tale opinione si trae conferma dalla Cassazione che ha escluso che la condotta processuale della controparte, come la mancata opposizione dell'amministrazione convenuta o l'attività difensiva espletata, possa di sé giustificare la compensazione delle corrispondenti spese processuali, allorché comunque l'istante sia stato costretto ad adire il giudice per ottenere il riconoscimento del diritto (v. al riguardo, da ultimo,
Cass. n. n. 25542 /2023, 25541/2023, 25539/2023).
Così è avvenuto nel caso di specie poiché l'interessato è stato comunque costretto a dare inizio ad un giudizio, sicché l'adempimento dell'ente previdenziale una volta verificata la palese erroneità del provvedimento, era dovuto.
Ne deriva che le spese del primo grado vanno liquidate in applicazione del I scaglione
-fino ad euro € 1.100,01 della tabella 4 (cause di previdenza) nel rispetto dei minimi tariffari in euro 300,00 per fase introduttiva, di studio, dui trattazione (essendo la stessa espletata con riferimento all' ”esame degli scritti e documenti della controparte” attività defensionale richiesta al fine di redigere il verbale del 23 gennaio
2023) e decisionale.
Pag. 7 di 9 Le spese del secondo grado che avendo riguardo a valore della causa in appello
(determinata in base al criterio del disputatum con il correttivo del decisum con l'effetto che il valore nel caso corrisponde alla somma accordata a titolo di spese di euro 350,00), sono liquidate, nel rispetto dei minimi tariffari, sempre in applicazione del primo scaglione, in euro 300,00.
In ordine al criterio per la definizione del valore in appello della causa avente ad oggetto la corretta determinazione dei compensi professionali si richiama Sez. U, n.
19014/2007, conf., ad esempio, da Cass., Sez. 6-1, n. 6345/2020 e Cass. n.
27274/2017 e di recente Cass. n. 35007 del 2023.
Va aggiunto che con le note di trattazione scritta i due difensori assumono di costituirsi quali a mezzo di mandato, mentre in realtà nessun Controparte_2 mandato è allegato alle note in questione.
Le suddette spese vanno distratte in favore dei difensori della parte appellante che ne hanno fatto rituale richiesta.
PQM
La Corte di Appello di Roma -Seconda Sezione Lavoro-, definitivamente pronunziando sull'appello proposto da con ricorso depositato Parte_1 in data 5 luglio 2023 nei confronti dell' in persona del legale rappresentante pro CP_1 tempore, con riferimento alla sentenza n. 567/2023 emessa il giorno 19 gennaio 2023 dal Tribunale-GL di Roma ogni contraria istanza, eccezione, deduzione disattesa, così decide:
1) In accoglimento dell'appello, riforma la sentenza impugnata, e pone a carico dell' le spese del primo grado che liquida in euro 350,00 oltre iva cpa e spese CP_1 generali con distrazione in favore degli Avvocati CO IA e IE De
OR.
2) Condanna l' anche alla rifusione delle spese del presente grado che liquida in CP_1 euro 300,00 oltre IVA, CPA e spese generali e con distrazione in favore degli Avvocati
CO IA e IE De OR.
Roma, 7 ottobre 2025
Il Consigliere est. Il Presidente
Pag. 8 di 9 (dott. IAna Romeo) (dott. Donatella Casablanca)
Pag. 9 di 9
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
__________________
La Corte di Appello di Roma -Seconda Sezione Lavoro- composta dai Signori
Magistrati:
1) dott. Donatella Casablanca ___________________ Presidente
2) dott. IAna Romeo ________________________ Consigliere rel. est.
3) dott. Maria Vittoria Valente_________________ Consigliere
All'udienza del 7 ottobre 2025 ha deliberato, nelle forme della trattazione cartolare di cui all'art.127 ter cpc, la seguente
SENTENZA
Nel procedimento n.1636/2023 R.G.A.C.L., avente ad oggetto l'appello proposto avverso la sentenza n. 567/2023 emessa in data 19 gennaio 2023 dal Tribunale- GL di Roma e vertente tra
c.f. , rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
CO EL e dall'Avv. IE DE SALVATORE, giusta mandato in atti, PEC:
; -APPELLANTE- Email_1
E
(C.F. , in persona Controparte_1 P.IVA_1 del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocato Piera
Messina, p.e.c. t, giusta procura generale alle Email_2 liti conferita con atto del Notaio in data 22 marzo 2024, rep. 37875 Persona_1 racc. 7313 ; -APPELLATO -
Conclusioni delle parti: come da rispettivi atti e scritti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso in appello depositato il giorno il 5 luglio 2023 ha Parte_1 impugnato la sentenza n. 567/2023 emessa dal Tribunale Gl di Roma il giorno 19 gennaio 2023. Il Tribunale dichiarava la cessazione della materia del contendere in relazione all'indebito di euro 2584,21 (sorto in relazione all'indennità SP e che l'originario ricorrente assumeva parzialmente insussistente per essere stato quantificato l'obbligo restitutorio al lordo e non al netto delle ritenute fiscali), dopo che l'istituto costituendosi aveva allegato di avere proceduto al ricalcolo dell'indebito al netto delle ritenute fiscali ed entrambe le parti avevano chiesto la cessazione della materia del contendere.
Nel disporre sulle spese il primo giudice le compensava rilevando che prima dell'azione giudiziaria non era stata proposta alcun istanza amministrativa.
Avverso tale determinazione propone impugnazione per i Parte_1 motivi di cui si dirà appresso.
L' costituendosi ha chiesto il rigetto del gravame evidenziando che l'originaria CP_1 richiesta era stata formulata al lordo conseguente diritto dell' ad ottenere la CP_1 ripetizione della medesima per un importo pari a 2.584,21 euro, e ciò al lordo delle ritenute fiscali.
Tale richiesta di restituzione al lordo in ragione della disciplina vigente in materia anteriormente alla novella operata dall' art. 150 del D. L. 34 del 19/05/2020, che ha stabilito: “All'articolo 10 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo il comma 2 è inserito il seguente: "2-bis. Le somme di cui alla lettera d-bis) del comma 1, se assoggettate a ritenuta, sono restituite al netto della ritenuta subita e non costituiscono oneri deducibili.". Pertanto, fino all'entrata in vigore del menzionato D.L. 34/2020 le somme percepite indebitamente a titolo di prestazioni a sostegno del reddito – laddove assoggettate a ritenuta – dovevano legittimamente essere richieste dall' CP_1 al lordo delle ritenute, atteso che il comma 3 dell'art. 150, D.L. 34/2020 stabilisce che le disposizioni di cui al comma 1 - e cioè ripetesi la speciale disciplina in tema di ripetizione di somme indebite al netto delle ritenute - si applicano alle somme restituite a partire dal 01/01/2020. Nel caso di specie, la prima comunicazione di richiesta di rimborso al lordo delle somme percepite indebitamente sull'indennità di disoccupazione NASpI, di cui sopra, sarebbe stata inviata al ricorrente in data 21 ottobre 2019, prima dell'entrata in vigore dell'art. 150 D.L. 34/2020. In ogni caso ove
Pag. 2 di 9 il ricorrente avesse formulato apposita domanda l' avrebbe provveduto al CP_1 ricalcolo.
La causa, fissata per la decisione nelle forme della trattazione cartolare previste dall'art.127 ter cpc per il 7 ottobre 2025 con termine per il deposito fino alla stessa data delle note scritte, è definita dal Collegio, preso atto del deposito delle note di trattazione scritta nel termine assegnato, all'esito della Camera di Consiglio, con sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con la sentenza impugnata, il Tribunale dichiarava la cessazione della materia del contendere in reazione all'indebito di euro 2584,21 sull'indennità SP che l'originario ricorrente assumeva insussistente limitatamente alle ritenute fiscali posto che l'ente previdenziale chiedeva la restituzione delle somme erogate al lordo.
Infatti, l'istituto Previdenziale costituendosi allegava di avere proceduto al ricalcolo dell'indebito che al netto delle ritenute fiscali era pari ad euro 2382, 84
( ritenute per euro 241,37) ed entrambe le parti chiedevano la cessazione della materia del contendere, mentre, nel disporre sulle spese, le compensava rilevando che prima dell'azione giudiziaria non era stata proposta alcuna istanza amministrativa.
Avverso detta statuizione propone impugnazione , censurando Parte_1 unicamente il capo della sentenza relativo al regolamento delle spese di lite e sostenendo che detta regolamentazione sarebbe avvenuta in violazione degli artt.
91 e 92 c.p.c. essendo la compensazione stata disposta al di fuori dei casi previsti dalla legge ed in violazione del principio di soccombenza virtuale, che imponeva il riconoscimento totale delle spese di lite, a fronte dell'accertamento che il bene della vita oggetto del processo sia stato conseguito dalla ricorrente solo a seguito ed a causa dell'azione giudiziaria.
Pag. 3 di 9 Inoltre, nessuna previsione di legge imponeva la preventiva domanda amministrativa essendo escluse condizioni di proponibilità.
L'appello è fondato.
Va premesso in relazione all'argomento illustrato dall' (e riportato nello CP_1 svolgimento del processo) per cui solo con l'art. 150 del D. L. 34 del 19/05/2020 sarebbe stato previsto che il recupero dell'indebito debba essere operato al netto delle ritenute fiscali, che tale asserto non è condivisibile.
Infatti, ancor prima dell'intervento normativo la Cassazione aveva ripetutamente ribadito tale criterio avente valore di principio generale.Infatti, come si legge nell'ordinanza 16626/2024, i numerosi precedenti che si sono espressi nel senso che <le somme da ripetere dal lavoratore (o dal pensionato) vanno calcolate al netto e non al lordo delle ritenute fiscali versate per eccesso (oltre Cass. n.
1464 del 2012 richiamata dalla sentenza, cfr. anche Cass. n. 19735 del 2018,
Cass. n. 21196 del 2020; Cass. n. 22359 del 2021); 7. vale, al riguardo, quanto affermato da Cass. n. 1464 del 2012 che, in riferimento al rapporto di lavoro subordinato, ha spiegato che il datore di lavoro versa al lavoratore la retribuzione al netto delle ritenute fiscali e, quando corrisponde per errore una retribuzione maggiore del dovuto, opera ritenute fiscali erronee per eccesso;
8. ne consegue che, nella detta evenienza, il datore di lavoro, salvi i rapporti col fisco, può ripetere l'indebito nei confronti del lavoratore nei limiti di quanto effettivamente percepito da quest'ultimo, restando esclusa la possibilità di ripetere importi al lordo di ritenute fiscali mai entrate nella sfera patrimoniale del dipendente;
9. nel medesimo senso, Cass. n. 19735 del 2018, secondo la quale, in caso di riforma, totale o parziale, della sentenza di condanna del datore di lavoro al pagamento di somme in favore del lavoratore, il datore di lavoro ha diritto a ripetere quanto il lavoratore abbia effettivamente percepito e non può pertanto pretendere la restituzione di importi al lordo di ritenute fiscali mai entrate nella sfera patrimoniale del dipendente, atteso che il caso del venir meno, con effetto ex tunc, dell'obbligo fiscale a seguito della riforma della sentenza da cui è sorto, ricade nel raggio di applicazione del d.P.R. n., n. 602 del
Pag. 4 di 9 1973, art. 38, comma 1, secondo cui il diritto al rimborso fiscale nei confronti dell'amministrazione finanziaria spetta, in via principale, a colui che ha eseguito il versamento non solo nelle ipotesi di errore materiale e duplicazione, ma anche in quelle di inesistenza totale o parziale dell'obbligo. >>. Pertanto, la legge in esame non ha fatto altro che prendere atto di tale criterio già fissato dalla giurisprudenza sancendolo in via generale.
Infatti, nella stessa ordinanza si legge <<.principio analogo trova applicazione ai rapporti tra il lavoratore e l'ente previdenziale, come da ultimo affermato da
Cass. n. 1963 del 2023, secondo cui la nuova disciplina introdotta dal d.l. n. 34 del 2020, art. 150 circa la restituzione delle somme indebitamente percepite che, per effetto del nuovo comma 2-bis inserito nell'art. 10 del TUIR, avviene al netto delle ritenute subite e non costituisce onere deducibile dal reddito, ha sancito, in via generale, un principio già applicato dalla giurisprudenza costante>>.
Poi per quanto concerne la mancata proposizione di una istanza in via amministrativa effettivamente nessuna previsione di legge impone una condizione di procedibilità, in tal senso, dunque, l'omissione non può essere fonte di una valutazione di soccombenza neppure parziale non potendo produrre alcun effetto preclusivo sulla devoluzione al giudice prima e poi sulla pienezza della decisione giudiziale.
Ne deriva che essendo la controversia in esame, introdotta assoggettata al disposto dell'art.92, comma II c.p.c. come novellato ad opera del D.L. 12 settembre 2014, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 novembre
2014, n. 162, in base al quale <Se vi è soccombenza reciproca ovvero nel caso di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti, il giudice può compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero>> le spese avrebbero dovuto esere definite in ragione della soccombenza ( virtuale).
Come è noto, sulla previsione è intervenuta la Corte costituzionale, che, con sentenza del 14 aprile 2018 n. 77 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della disposizione
Pag. 5 di 9 laddove non prevede che il giudice possa compensare le spese di lite tra le parti, parzialmente o per intero, anche qualora sussistano altre analoghe “gravi ed eccezionali ragioni”,
Il giudice delle leggi ha ritenuto lesivo del canone di ragionevolezza "l'aver il legislatore del 2014 tenuto fuori dalle fattispecie nominate, che facoltizzano il giudice a compensare le spese di lite in caso di soccombenza totale, le analoghe ipotesi di sopravvenienze relative a questioni dirimenti e a quelle di assoluta incertezza, che presentino la stessa, o maggiore, gravità ed eccezionalità di quelle tipiche espressamente previste dalla disposizione censurata". Ha in tal modo escluso che le ipotesi enucleate dal legislatore potessero costituire casi tassativi ( osservando che "la rigidità di tale tassatività ridonda anche in violazione del canone del giusto processo -art. 111, primo comma, Cost.- e del diritto alla tutela giurisdizionale -art.
24, primo comma, Cost.- perché la prospettiva della condanna al pagamento delle spese di lite anche in qualsiasi situazione del tutto imprevista ed imprevedibile per la parte che agisce o resiste in giudizio può costituire una remora ingiustificata a far valere i propri diritti").
Ha ulteriormente chiarito che "le ipotesi illegittimamente non considerate dalla disposizione censurata possono identificarsi in quelle che siano riconducibili a tale clausola generale e che siano analoghe a quelle tipizzate nominativamente nella norma, nel senso che devono essere di pari, o maggiore, gravità ed eccezionalità. Le quali ultime quindi - l'«assoluta novità della questione trattata» ed il «mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti» - hanno carattere paradigmatico e svolgono una funzione parametrica ed esplicativa della clausola generale" (Corte cost. 77/2018).
Nel caso in esame, si è detto che la mancata presentazione dell'istanza non è imposta da alcuna revisione normativa sicché, a fortiori, non poteva costituire una grave ed eccezionale ragione che giustificasse la compensazione.
Già questo Collegio si è espresso (v. fra le numerose sent.2994/2024) evidenziando che la formula , enucleata a seguito dell'intervento manipolativo della Corte Costituzione sul dettato dell'art.92 cpc scaturito dalla novella del 2014, per quanto costituisca una formula elastica, prevista per consentire
Pag. 6 di 9 l'adeguamento ad un dato contesto storico sociale o a speciali situazioni, non esattamente ed efficacemente determinabili "a priori", ma da specificare in via interpretativa da parte del giudice del merito, non consente di valorizzare in tal senso l'intervenuto pagamento della prestazione nel corso del processo.
L'adempimento spontaneo è, infatti, una possibile evoluzione del giudizio, che, per quanto meritevole, in quanto capace di incidere sui tempi di definizione della causa e determinare la cessazione della materia del contendere, non appare né né tantomeno , trattandosi, per altro, di due condizioni che devono sussistere cumulativamente per giustificare la compensazione. Ciò a prescindere dal momento in cui l'adempimento sia avvenuto, potendo semmai il dato temporale che segna l'avverarsi di tale evento, a seconda dei casi, incidere sull'an di determinati compensi laddove sia capace di elidere una fase (come la fase di trattazione/istruzione) o solo sul quantum della misura dei compensi dovuti alla parte vittoriosa per ciascuna fase (potendo determinare un più ridotto impegno difensivo).
Di tale opinione si trae conferma dalla Cassazione che ha escluso che la condotta processuale della controparte, come la mancata opposizione dell'amministrazione convenuta o l'attività difensiva espletata, possa di sé giustificare la compensazione delle corrispondenti spese processuali, allorché comunque l'istante sia stato costretto ad adire il giudice per ottenere il riconoscimento del diritto (v. al riguardo, da ultimo,
Cass. n. n. 25542 /2023, 25541/2023, 25539/2023).
Così è avvenuto nel caso di specie poiché l'interessato è stato comunque costretto a dare inizio ad un giudizio, sicché l'adempimento dell'ente previdenziale una volta verificata la palese erroneità del provvedimento, era dovuto.
Ne deriva che le spese del primo grado vanno liquidate in applicazione del I scaglione
-fino ad euro € 1.100,01 della tabella 4 (cause di previdenza) nel rispetto dei minimi tariffari in euro 300,00 per fase introduttiva, di studio, dui trattazione (essendo la stessa espletata con riferimento all' ”esame degli scritti e documenti della controparte” attività defensionale richiesta al fine di redigere il verbale del 23 gennaio
2023) e decisionale.
Pag. 7 di 9 Le spese del secondo grado che avendo riguardo a valore della causa in appello
(determinata in base al criterio del disputatum con il correttivo del decisum con l'effetto che il valore nel caso corrisponde alla somma accordata a titolo di spese di euro 350,00), sono liquidate, nel rispetto dei minimi tariffari, sempre in applicazione del primo scaglione, in euro 300,00.
In ordine al criterio per la definizione del valore in appello della causa avente ad oggetto la corretta determinazione dei compensi professionali si richiama Sez. U, n.
19014/2007, conf., ad esempio, da Cass., Sez. 6-1, n. 6345/2020 e Cass. n.
27274/2017 e di recente Cass. n. 35007 del 2023.
Va aggiunto che con le note di trattazione scritta i due difensori assumono di costituirsi quali a mezzo di mandato, mentre in realtà nessun Controparte_2 mandato è allegato alle note in questione.
Le suddette spese vanno distratte in favore dei difensori della parte appellante che ne hanno fatto rituale richiesta.
PQM
La Corte di Appello di Roma -Seconda Sezione Lavoro-, definitivamente pronunziando sull'appello proposto da con ricorso depositato Parte_1 in data 5 luglio 2023 nei confronti dell' in persona del legale rappresentante pro CP_1 tempore, con riferimento alla sentenza n. 567/2023 emessa il giorno 19 gennaio 2023 dal Tribunale-GL di Roma ogni contraria istanza, eccezione, deduzione disattesa, così decide:
1) In accoglimento dell'appello, riforma la sentenza impugnata, e pone a carico dell' le spese del primo grado che liquida in euro 350,00 oltre iva cpa e spese CP_1 generali con distrazione in favore degli Avvocati CO IA e IE De
OR.
2) Condanna l' anche alla rifusione delle spese del presente grado che liquida in CP_1 euro 300,00 oltre IVA, CPA e spese generali e con distrazione in favore degli Avvocati
CO IA e IE De OR.
Roma, 7 ottobre 2025
Il Consigliere est. Il Presidente
Pag. 8 di 9 (dott. IAna Romeo) (dott. Donatella Casablanca)
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