Sentenza 20 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 20/01/2025, n. 68 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 68 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2025 |
Testo completo
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte di Appello di Palermo
Seconda Sezione Civile
Il Presidente all'uopo delegato dal Presidente della Corte di appello;
alla scadenza del termine del 13.1.2025, fissato ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c. per il deposito di note scritte sostitutivo d'udienza, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1855/2024 R.G., promossa ai sensi degli artt. 84 e
170 del D.P.R. 115/2002, degli artt. 3 e 15 del d.lgs. 150/2011, e degli artt. 281- undecies ss. del c.p.c.,
DA
nata a [...] il giorno 08/01/1978, c.f.: ; Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'Avv. MariRosa Cangialosi;
opponente
CONTRO
Controparte_1 non costituito in giudizio;
opposto
<<<<<>>>>>
Premesso che l'avv. con ricorso del 3.11.2024 ha proposto Parte_1 opposizione al decreto del 4.10.2024 della Corte di appello di Palermo, seconda
sezione penale, con cui le è stato liquidato il compenso di euro 1.170,00 oltre accessori per l'attività prestata in rappresentanza e difesa delle parti civili costituite e nel procedimento di appello n. 5130/2023 R.G., CP_2 CP_3 definito con sentenza n. 4649/2024 di rigetto dell'impugnazione proposta da e avverso la sentenza del Tribunale Parte_2 Parte_3 di Termini Imerese n. 116/2023 di condanna per cooperazione colposa in omicidio;
che motivo di doglianza è l'asserita non corretta considerazione, nella liquidazione del compenso, dei parametri generali dettati dall'art. 12 del D.M.
55/2014 e dei parametri numerici di cui alla tabella 15 allegata al medesimo decreto;
rilevato che il , ritualmente evocato, non si è costituito;
Controparte_1 ritenuto che, con riguardo all'oggetto al grado di complessità e all'esito del processo penale al quale si riferisce l'istanza di liquidazione:
- il compenso relativo all'attività difensiva ascrivibile alla fase di studio non sia parametrabile ai valori medi della tabella, dovendo ragionevolmente ipotizzarsi che nel giudizio di appello il patrono di parte civile si sia limitato a precisare l'analisi di temi della res iudicanda già conosciuti in funzione dell'attività difensiva svolta in primo grado;
- il compenso per la fase introduttiva e per quella decisionale sia da commisurare ai valori medi della tabella, non ravvisandosi elementi che inducano a discostarsene;
- non spetti alcun compenso per la fase istruttoria o dibattimentale, non essendo neppure stato allegato il compimento di attività funzionali alla ricerca e/o alla formazione della prova in appello;
- debba procedersi ad aumento del compenso per l'assistenza di più soggetti aventi la medesima posizione processuale, non potendo, rispetto a tale voce, riformarsi in peius la liquidazione impugnata;
rilevato che la nota spese in atti (all. 8 al ricorso), la quale definisce il limite del compenso liquidabile (art. 112 c.p.c.), contiene la richiesta dell'importo di euro 3
1.702,40, non trovando riscontro documentale l'assunto dell'opponente secondo cui la somma richiesta sarebbe stata pari a euro 2.036,07; ritenuto, per quanto sopra rilevato, che il compenso spettante all'Avv.
[...]
per la prestazione professionale resa sia da liquidare – previa riduzione, Pt_1 ai sensi dell'art. 106-bis D.P.R. 115/2002 – in complessivi euro 1.702,40, oltre al rimborso forfettario delle spese generali, al CPA e all'IVA;
p.q.m.
liquida il compenso spettante all'Avv. per la prestazione Parte_1 professionale di cui in premessa, in euro 1.702,40, oltre al rimborso forfettario delle spese generali, al CPA e all'IVA; condanna il a rifondere all'opponente le spese del Controparte_1 procedimento, che liquida in complessivi euro 247,00, oltre al rimborso forfettario delle spese generali, al c.p.a. e all'i.v.a.
Palermo, 15 gennaio 2025
Il Presidente
Giuseppe Lupo