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Sentenza 8 giugno 2025
Sentenza 8 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, sentenza 08/06/2025, n. 817 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | 817 |
| Data del deposito : | 8 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 658/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ANCONA
SECONDA SEZIONE CIVILE
La Corte, nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Guido Federico Presidente dott. Anna Bora Consigliere dott. Valentina Rascioni Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in II grado iscritta al N° 658 del Ruolo generale dell'anno 2023, promossa da
(P. IVA ), in persona del legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Francesco De
Gennaro, dall'avv. Andrea Bellenchi e dall'avv. Alessandro Lanzi per procura in calce all'atto di citazione in appello
- APPELLANTE -
CONTRO
pagina 1 di 8 (P. IVA ), in persona del Sindaco pro Controparte_1 P.IVA_2 tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Mariano Nardi per procura in calce alla comparsa di costituzione in appello
- APPELLATO –
NEI CONFRONTI DI
(P. Iva ), in persona del legale Controparte_2 P.IVA_3 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Corrado Barile per procura generale alle liti allegata alla comparsa di costituzione in appello
- APPELLATA -
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 485 depositata in data 15.06.2023 dal
Tribunale di Fermo
Sulle CONCLUSIONI
Per l'appellante:
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Ancona, respinta ogni diversa domanda, eccezione, istanza e deduzione anche proposta nel giudizio di primo grado, in riforma della sentenza n. 485/23 resa dal Tribunale di Fermo il 28 giugno 2023, notificata il successivo 30 giugno 2023, a definizione del giudizio rubricato al n.r.g. 1155/2018:
- accogliere il presente gravame e per l'effetto: in via preliminare
- sospendere l'efficacia esecutiva della sentenza n. 485/23 resa dal Tribunale di Fermo il 28 giugno 2023; in via principale:
- rigettare le domande del perchè infondate in fatto ed in Controparte_1 diritto;
in via subordinata:
- nella denegata ipotesi di rigetto del primo motivo di appello e quindi di conferma della condanna a carico di condannare in Pt_1 Controparte_3 persona del suo legale rappresentante pro tempore a manlevare e tenere indenne
di quanto essa fosse tenuta a pagare in favore del in Parte_1 CP_1 dipendenza del presente giudizio. In ogni caso:
- con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa, comprensivi del rimborso pagina 2 di 8 forfettario delle spese di lite, in ragione del 12,5%, oltre IVA e CPA dei due gradi di giudizio “
Per il appellato: CP_1
“l'Ecc.ma Corte di Appello di Ancona, disattesa e respinta ogni eccezione e domanda di parte appellante, Voglia:
- rigettare il primo motivo di appello perché infondato in fatto ed in diritto per i motivi dedotti nella comparsa di costituzione e risposta, con conseguente conferma del relativo capo della sentenza appellata;
- in ogni caso condannare la in persona del legale rapp.te p.t. Parte_1 al pagamento delle spese di g ensi professionali di avvocato oltre accessori di legge da distrarre in favore del sottoscritto procuratore Avv. Mariano Nardi che si dichiara antistatario ed anticipatario.”
Per la compagnia appellata:
“Si chiede che l'Ecc.ma Corte d'Appello, respinta ogni contraria e diversa domanda, eccezione e deduzione;
previi gli opportuni accertamenti;
emesse tutte le più opportune pronunce e declaratorie del caso;
in via principale: confermi l'impugnata sentenza ed il rigetto della domanda di verso la Compagnia per le ragioni sopra delineate;
Pt_1
Con vittoria di spese e compensi professionali, oltre al rimborso forfettario delle spese generali, gravati di I.V.A. e C.P.A.“
FATTI DI CAUSA
Il comune di ha convenuto dinanzi al Tribunale di Fermo la CP_1 [...] al fine di ottenere il risarcimento dei danni derivanti dal crollo di una Parte_1 porzione della strada comunale via Uno di Gera, del marciapiede e della sottostante struttura in cemento armato;
l'attore ha a riguardo dedotto che la società convenuta, nel posare un cavo telefonico in fibra ottica, non avrebbe seguito le prescrizioni indicate nell'autorizzazione concessa dall'Ente in data pagina 3 di 8 20.08.2010 ed avrebbe invece realizzato lo scavo lungo il lato sinistro della via, con un “taglio netto delle armature” che sostenevano la strada.
Costituendosi in giudizio, la ha contestato che possa essere Parte_1 ravvisata qualsiasi responsabilità a proprio carico, in quanto l'intervento era stato eseguito dall'associazione temporanea d'impresa costituita tra la CP_4
la e la con cui la convenuta aveva
[...] Controparte_5 Controparte_6 stipulato regolare appalto;
ha comunque chiesto di poter evocare in giudizio la con cui l'associazione temporanea aveva stipulato Controparte_3 una polizza a garanzia della regolare esecuzione dei lavori, al fine di esserne eventualmente manlevata.
La compagnia terza chiamata, debitamente chiamata in giudizio, ha preferito restare contumace.
Con sentenza depositata in data 15.06.2023 il Tribunale di Fermo ha accolto la domanda attorea, condannando la società convenuta a versare in favore del la somma complessivamente pari ad euro 43.785,62, oltre ad oneri CP_1 fiscali ed oltre alla refusione delle spese del giudizio e del precedente accertamento tecnico preventivo;
ha altresì rigettato la domanda di manleva proposta dalla convenuta nei confronti della terza chiamata.
Il primo giudice ha ritenuto in particolare che, pur avendo affidato l'esecuzione dei lavori alle imprese costituite in associazione temporanea, la committente avesse conservato “ampie sacche di potere di indirizzo e di controllo rispetto alla fase attuativa ed esecutiva dell'accordo” e le ha pertanto addebitato la responsabilità dei danni ai sensi dell'art. 2043 c.c., anche alla luce di quanto emerso dal precedente ha escluso poi che la compagnia evocata in CP_7 giudizio possa essere condannata a manlevare la convenuta per i danni arrecati al essendo stata stipulata una polizza fideiussoria e non assicurativa. CP_1
Avverso tale sentenza ha proposto appello la ribadendo il Parte_1 proprio ruolo di committente e contestando che possa ravvisarsi a proprio carico un obbligo di vigilare sull'esecuzione dei lavori da parte dell'appaltatrice; ha altresì ribadito il proprio diritto di essere manlevata dalla per i Controparte_3 danni provocati a terzi.
pagina 4 di 8 Costituendosi nel presente grado, il ha ribadito la Controparte_1 responsabilità dell'appellante nei propri confronti ed ha chiesto la conferma della sentenza di primo grado.
Si è costituita nel presente grado anche la Controparte_3 ribadendo che la polizza stipulata aveva natura fideiussoria ed era destinata ad operare solo nei rapporti tra la committente e l'associazione temporanea d'impresa.
La causa è stata infine trattenuta in decisione in data 03.04.2025 nelle forme previste dall'art. 352 c.p.c..
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo d'appello, la censura la sentenza Parte_1 nel capo in cui il primo giudice ha ravvisato la responsabilità della società convenuta ai sensi dell'art. 2043 c.c., nonostante l'esecuzione dei lavori fosse stata affidata alle imprese costituite in associazione temporanea;
l'appellante contesta che il proprio ruolo di committente le imponesse di vigilare sull'esecuzione dell'intervento.
Tale motivo dev'essere rigettato.
La stessa appellante riconosce che, ai sensi dell'art. 5 dell'accordo quadro stipulato in data 30.09.2009 per la posa di impianti in fibra ottica nel territorio della Regione Marche, avrebbe dovuto “verificare la corrispondenza dei progetti esecutivi realizzati dall'ATI al progetto definitivo redatto dalla stessa committente ed alle autorizzazioni e/o altri atti amministrativi di assenso e, quindi, approvare quanto predisposto dall'ATI”
(cfr. pag. 12 dell'atto di appello): sarebbe stato quindi suo onere chiedere la modifica del progetto esecutivo nelle parti in cui, secondo quanto emerso dall'accertamento tecnico preventivo, risultava in contrasto con le norme tecniche e soprattutto con le prescrizioni imposte dal a tutela della CP_1
pagina 5 di 8 sicurezza statica della via Uno di Gera e dell'incolumità dei suoi utenti (cfr. pagg. 10-11 della relazione peritale).
Ai sensi dell'art. 10 del medesimo accordo quadro, poi, la committente avrebbe dovuto verificare la “regolare esecuzione dei lavori, al fine di verificare la rispondenza degli interventi e delle opere” al progetto ed alle indicate norme e prescrizioni: ove tale controllo fosse stato effettuato, sarebbero emerse le difformità riscontrate dal C.T.U. e sarebbe stato possibile procedere “all'immediato rifacimento delle prestazioni e dei lavori conformemente a quanto previsto (…) a cura e spese dell'appaltatore”, secondo quanto previsto nel medesimo articolo 10 dell'accordo-quadro.
L'appellante non ha del resto contestato il nesso causale tra gli errori progettuali ed esecutivi individuati dal C.T.U. ed i danni subiti dal Comune, che sarebbe stato possibile evitare ove la avesse svolto Parte_1
i controlli che le spettavano quale committente.
La sentenza gravata dev'essere quindi confermata nella parte in cui ha condannato l'odierna appellante al risarcimento di tutti i danni ivi indicati, la cui liquidazione non è stata censurata in alcun modo.
2. Con il secondo motivo d'appello, poi, la censura la Parte_1 sentenza nel capo in cui il primo giudice ha rigettato la domanda di manleva proposta nei confronti della terza chiamata, evidenziando che la polizza prodotta aveva natura fideiussoria e non assicurativa;
l'appellante ribadisce invece che la polizza stipulata dall'associazione temporanea d'impresa garantiva proprio la regolare esecuzione degli obblighi assunti nel contratto d'appalto, anche per quanto riguarda eventuali danni provocati a terzi.
L'appello dev'essere rigettato anche sotto tale profilo.
L'odierna appellante ha infatti posto a fondamento della propria domanda di manleva la polizza stipulata dall'associazione temporanea d'impresa con la
(poi fusa per incorporazione in Controparte_8 Controparte_3
, attraverso la quale la compagnia aveva assunto nei confronti della
[...] committente le medesime obbligazioni cui si era impegnata la propria assicurata (doc. 2 comparsa di costituzione della in primo grado); la Pt_1
pagina 6 di 8 polizza indica del resto in modo espresso che “la garanzia viene rilasciata ai sensi di quanto” allora “stabilito dall'art. 113 comma 5 del D.Lgs.
163/2006”, ovvero al solo fine di indennizzare “gli oneri per il mancato od inesatto adempimento” dei lavori appaltati.
A garanzia dell'obbligo comunque assunto dall'appaltatrice di tenere indenne la committente “da ogni pretesa di risarcimento avanzata dagli enti competenti o da soggetti terzi”, del resto, l'accordo quadro aveva previsto l'obbligo di stipulare una polizza assicurativa volta proprio ad indennizzare gli eventuali danni (cfr. artt. 12 e 14 del medesimo accordo).
Tale polizza non è stata tuttavia prodotta: non è stato quindi comprovato né ancor prima dedotto alcun titolo in forza del quale l'odierna appellante possa pretendere che la compagnia appellata sia tenuta a manlevarla.
3. L'integrale soccombenza dell'appellante ne impone la condanna a rifondere in favore delle controparti le spese del presente grado, secondo gli importi liquidati in dispositivo in considerazione del valore della causa e dell'attività processuale svolta.
Va dato atto infine della sussistenza dei presupposti previsti dall'art. 13 comma 1 quater D.P.R. n. 115 del 2002 per il versamento da parte della medesima appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato in misura pari a quello dovuto per l'appello.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1 avverso la sentenza n. 485 depositata in data 15.06.2023 dal Tribunale di
[...]
Fermo, cosí dispone:
RIGETTA l'appello e per l'effetto
CONFERMA in ogni sua parte la sentenza gravata.
pagina 7 di 8 CONDANNA al pagamento delle spese del presente grado, Parte_1 liquidate per ciascuna controparte in complessivi euro 5.000,00 per compenso professionale, oltre a rimborso forfettario spese generali e ad oneri fiscali e previdenziali nella misura di legge, dando atto che qualsiasi somma spettante al comune di dev'essere liquidata in favore dell'avv. Mariano Nardi, CP_1 dichiaratosi antistatario.
DA' ATTO della sussistenza dei presupposti, ai sensi dell'art. 13 commi 1 bis e 1 quater D.P.R. n. 115 del 2002, per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato in misura pari a quello dovuto per l'appello.
Così deciso in Ancona nella camera di consiglio del 4 giugno 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente dott. Valentina Rascioni dott. Guido Federico
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ANCONA
SECONDA SEZIONE CIVILE
La Corte, nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Guido Federico Presidente dott. Anna Bora Consigliere dott. Valentina Rascioni Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in II grado iscritta al N° 658 del Ruolo generale dell'anno 2023, promossa da
(P. IVA ), in persona del legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Francesco De
Gennaro, dall'avv. Andrea Bellenchi e dall'avv. Alessandro Lanzi per procura in calce all'atto di citazione in appello
- APPELLANTE -
CONTRO
pagina 1 di 8 (P. IVA ), in persona del Sindaco pro Controparte_1 P.IVA_2 tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Mariano Nardi per procura in calce alla comparsa di costituzione in appello
- APPELLATO –
NEI CONFRONTI DI
(P. Iva ), in persona del legale Controparte_2 P.IVA_3 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Corrado Barile per procura generale alle liti allegata alla comparsa di costituzione in appello
- APPELLATA -
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 485 depositata in data 15.06.2023 dal
Tribunale di Fermo
Sulle CONCLUSIONI
Per l'appellante:
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Ancona, respinta ogni diversa domanda, eccezione, istanza e deduzione anche proposta nel giudizio di primo grado, in riforma della sentenza n. 485/23 resa dal Tribunale di Fermo il 28 giugno 2023, notificata il successivo 30 giugno 2023, a definizione del giudizio rubricato al n.r.g. 1155/2018:
- accogliere il presente gravame e per l'effetto: in via preliminare
- sospendere l'efficacia esecutiva della sentenza n. 485/23 resa dal Tribunale di Fermo il 28 giugno 2023; in via principale:
- rigettare le domande del perchè infondate in fatto ed in Controparte_1 diritto;
in via subordinata:
- nella denegata ipotesi di rigetto del primo motivo di appello e quindi di conferma della condanna a carico di condannare in Pt_1 Controparte_3 persona del suo legale rappresentante pro tempore a manlevare e tenere indenne
di quanto essa fosse tenuta a pagare in favore del in Parte_1 CP_1 dipendenza del presente giudizio. In ogni caso:
- con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa, comprensivi del rimborso pagina 2 di 8 forfettario delle spese di lite, in ragione del 12,5%, oltre IVA e CPA dei due gradi di giudizio “
Per il appellato: CP_1
“l'Ecc.ma Corte di Appello di Ancona, disattesa e respinta ogni eccezione e domanda di parte appellante, Voglia:
- rigettare il primo motivo di appello perché infondato in fatto ed in diritto per i motivi dedotti nella comparsa di costituzione e risposta, con conseguente conferma del relativo capo della sentenza appellata;
- in ogni caso condannare la in persona del legale rapp.te p.t. Parte_1 al pagamento delle spese di g ensi professionali di avvocato oltre accessori di legge da distrarre in favore del sottoscritto procuratore Avv. Mariano Nardi che si dichiara antistatario ed anticipatario.”
Per la compagnia appellata:
“Si chiede che l'Ecc.ma Corte d'Appello, respinta ogni contraria e diversa domanda, eccezione e deduzione;
previi gli opportuni accertamenti;
emesse tutte le più opportune pronunce e declaratorie del caso;
in via principale: confermi l'impugnata sentenza ed il rigetto della domanda di verso la Compagnia per le ragioni sopra delineate;
Pt_1
Con vittoria di spese e compensi professionali, oltre al rimborso forfettario delle spese generali, gravati di I.V.A. e C.P.A.“
FATTI DI CAUSA
Il comune di ha convenuto dinanzi al Tribunale di Fermo la CP_1 [...] al fine di ottenere il risarcimento dei danni derivanti dal crollo di una Parte_1 porzione della strada comunale via Uno di Gera, del marciapiede e della sottostante struttura in cemento armato;
l'attore ha a riguardo dedotto che la società convenuta, nel posare un cavo telefonico in fibra ottica, non avrebbe seguito le prescrizioni indicate nell'autorizzazione concessa dall'Ente in data pagina 3 di 8 20.08.2010 ed avrebbe invece realizzato lo scavo lungo il lato sinistro della via, con un “taglio netto delle armature” che sostenevano la strada.
Costituendosi in giudizio, la ha contestato che possa essere Parte_1 ravvisata qualsiasi responsabilità a proprio carico, in quanto l'intervento era stato eseguito dall'associazione temporanea d'impresa costituita tra la CP_4
la e la con cui la convenuta aveva
[...] Controparte_5 Controparte_6 stipulato regolare appalto;
ha comunque chiesto di poter evocare in giudizio la con cui l'associazione temporanea aveva stipulato Controparte_3 una polizza a garanzia della regolare esecuzione dei lavori, al fine di esserne eventualmente manlevata.
La compagnia terza chiamata, debitamente chiamata in giudizio, ha preferito restare contumace.
Con sentenza depositata in data 15.06.2023 il Tribunale di Fermo ha accolto la domanda attorea, condannando la società convenuta a versare in favore del la somma complessivamente pari ad euro 43.785,62, oltre ad oneri CP_1 fiscali ed oltre alla refusione delle spese del giudizio e del precedente accertamento tecnico preventivo;
ha altresì rigettato la domanda di manleva proposta dalla convenuta nei confronti della terza chiamata.
Il primo giudice ha ritenuto in particolare che, pur avendo affidato l'esecuzione dei lavori alle imprese costituite in associazione temporanea, la committente avesse conservato “ampie sacche di potere di indirizzo e di controllo rispetto alla fase attuativa ed esecutiva dell'accordo” e le ha pertanto addebitato la responsabilità dei danni ai sensi dell'art. 2043 c.c., anche alla luce di quanto emerso dal precedente ha escluso poi che la compagnia evocata in CP_7 giudizio possa essere condannata a manlevare la convenuta per i danni arrecati al essendo stata stipulata una polizza fideiussoria e non assicurativa. CP_1
Avverso tale sentenza ha proposto appello la ribadendo il Parte_1 proprio ruolo di committente e contestando che possa ravvisarsi a proprio carico un obbligo di vigilare sull'esecuzione dei lavori da parte dell'appaltatrice; ha altresì ribadito il proprio diritto di essere manlevata dalla per i Controparte_3 danni provocati a terzi.
pagina 4 di 8 Costituendosi nel presente grado, il ha ribadito la Controparte_1 responsabilità dell'appellante nei propri confronti ed ha chiesto la conferma della sentenza di primo grado.
Si è costituita nel presente grado anche la Controparte_3 ribadendo che la polizza stipulata aveva natura fideiussoria ed era destinata ad operare solo nei rapporti tra la committente e l'associazione temporanea d'impresa.
La causa è stata infine trattenuta in decisione in data 03.04.2025 nelle forme previste dall'art. 352 c.p.c..
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo d'appello, la censura la sentenza Parte_1 nel capo in cui il primo giudice ha ravvisato la responsabilità della società convenuta ai sensi dell'art. 2043 c.c., nonostante l'esecuzione dei lavori fosse stata affidata alle imprese costituite in associazione temporanea;
l'appellante contesta che il proprio ruolo di committente le imponesse di vigilare sull'esecuzione dell'intervento.
Tale motivo dev'essere rigettato.
La stessa appellante riconosce che, ai sensi dell'art. 5 dell'accordo quadro stipulato in data 30.09.2009 per la posa di impianti in fibra ottica nel territorio della Regione Marche, avrebbe dovuto “verificare la corrispondenza dei progetti esecutivi realizzati dall'ATI al progetto definitivo redatto dalla stessa committente ed alle autorizzazioni e/o altri atti amministrativi di assenso e, quindi, approvare quanto predisposto dall'ATI”
(cfr. pag. 12 dell'atto di appello): sarebbe stato quindi suo onere chiedere la modifica del progetto esecutivo nelle parti in cui, secondo quanto emerso dall'accertamento tecnico preventivo, risultava in contrasto con le norme tecniche e soprattutto con le prescrizioni imposte dal a tutela della CP_1
pagina 5 di 8 sicurezza statica della via Uno di Gera e dell'incolumità dei suoi utenti (cfr. pagg. 10-11 della relazione peritale).
Ai sensi dell'art. 10 del medesimo accordo quadro, poi, la committente avrebbe dovuto verificare la “regolare esecuzione dei lavori, al fine di verificare la rispondenza degli interventi e delle opere” al progetto ed alle indicate norme e prescrizioni: ove tale controllo fosse stato effettuato, sarebbero emerse le difformità riscontrate dal C.T.U. e sarebbe stato possibile procedere “all'immediato rifacimento delle prestazioni e dei lavori conformemente a quanto previsto (…) a cura e spese dell'appaltatore”, secondo quanto previsto nel medesimo articolo 10 dell'accordo-quadro.
L'appellante non ha del resto contestato il nesso causale tra gli errori progettuali ed esecutivi individuati dal C.T.U. ed i danni subiti dal Comune, che sarebbe stato possibile evitare ove la avesse svolto Parte_1
i controlli che le spettavano quale committente.
La sentenza gravata dev'essere quindi confermata nella parte in cui ha condannato l'odierna appellante al risarcimento di tutti i danni ivi indicati, la cui liquidazione non è stata censurata in alcun modo.
2. Con il secondo motivo d'appello, poi, la censura la Parte_1 sentenza nel capo in cui il primo giudice ha rigettato la domanda di manleva proposta nei confronti della terza chiamata, evidenziando che la polizza prodotta aveva natura fideiussoria e non assicurativa;
l'appellante ribadisce invece che la polizza stipulata dall'associazione temporanea d'impresa garantiva proprio la regolare esecuzione degli obblighi assunti nel contratto d'appalto, anche per quanto riguarda eventuali danni provocati a terzi.
L'appello dev'essere rigettato anche sotto tale profilo.
L'odierna appellante ha infatti posto a fondamento della propria domanda di manleva la polizza stipulata dall'associazione temporanea d'impresa con la
(poi fusa per incorporazione in Controparte_8 Controparte_3
, attraverso la quale la compagnia aveva assunto nei confronti della
[...] committente le medesime obbligazioni cui si era impegnata la propria assicurata (doc. 2 comparsa di costituzione della in primo grado); la Pt_1
pagina 6 di 8 polizza indica del resto in modo espresso che “la garanzia viene rilasciata ai sensi di quanto” allora “stabilito dall'art. 113 comma 5 del D.Lgs.
163/2006”, ovvero al solo fine di indennizzare “gli oneri per il mancato od inesatto adempimento” dei lavori appaltati.
A garanzia dell'obbligo comunque assunto dall'appaltatrice di tenere indenne la committente “da ogni pretesa di risarcimento avanzata dagli enti competenti o da soggetti terzi”, del resto, l'accordo quadro aveva previsto l'obbligo di stipulare una polizza assicurativa volta proprio ad indennizzare gli eventuali danni (cfr. artt. 12 e 14 del medesimo accordo).
Tale polizza non è stata tuttavia prodotta: non è stato quindi comprovato né ancor prima dedotto alcun titolo in forza del quale l'odierna appellante possa pretendere che la compagnia appellata sia tenuta a manlevarla.
3. L'integrale soccombenza dell'appellante ne impone la condanna a rifondere in favore delle controparti le spese del presente grado, secondo gli importi liquidati in dispositivo in considerazione del valore della causa e dell'attività processuale svolta.
Va dato atto infine della sussistenza dei presupposti previsti dall'art. 13 comma 1 quater D.P.R. n. 115 del 2002 per il versamento da parte della medesima appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato in misura pari a quello dovuto per l'appello.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1 avverso la sentenza n. 485 depositata in data 15.06.2023 dal Tribunale di
[...]
Fermo, cosí dispone:
RIGETTA l'appello e per l'effetto
CONFERMA in ogni sua parte la sentenza gravata.
pagina 7 di 8 CONDANNA al pagamento delle spese del presente grado, Parte_1 liquidate per ciascuna controparte in complessivi euro 5.000,00 per compenso professionale, oltre a rimborso forfettario spese generali e ad oneri fiscali e previdenziali nella misura di legge, dando atto che qualsiasi somma spettante al comune di dev'essere liquidata in favore dell'avv. Mariano Nardi, CP_1 dichiaratosi antistatario.
DA' ATTO della sussistenza dei presupposti, ai sensi dell'art. 13 commi 1 bis e 1 quater D.P.R. n. 115 del 2002, per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato in misura pari a quello dovuto per l'appello.
Così deciso in Ancona nella camera di consiglio del 4 giugno 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente dott. Valentina Rascioni dott. Guido Federico
pagina 8 di 8