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Sentenza 16 aprile 2025
Sentenza 16 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 16/04/2025, n. 1895 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 1895 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 9549/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio, composto dagli Ill.mi Signori:
Dott. Alberto Tetamo Presidente
Dott. Isabella Messina Giudice Rel.
Dott. Daniela Culotta Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento ex artt. 316 - 337 bis segg. c.c. e 473 bis 51 c.p.c. iscritto al n. r.g. 9549/2024 avente oggetto: Regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale (contenzioso) promosso da:
, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. DI CICCIO Parte_1
ANNA LISA e dell'avv. MAURO VERRUA che la rappresentano e difendono in virtù di procura in atti
RICORRENTE
contro
, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. FERRARA FABIOLA e CP_1 dell'avv. GIANNI PUDDU che lo rappresentano e difendono in virtù di procura in atti
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero, relativo ai minori: , nato a [...] il [...] e , nata a [...] il [...]. Per_1 Per_2
CONCLUSIONI Per parte ricorrente e parte resistente: come da note del 25/02/2025.
Per il P.M.: visto, nulla oppone
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I minori e sono nati dalla relazione tra Per_1 Per_2 Parte_1 CP_1
non coniugati, i quali hanno cessato la convivenza per incompatibilità di carattere.
[...]
Con ricorso depositato il 30/05/2024 ha chiesto al Tribunale Parte_1
l'adozione dei provvedimenti di cui agli artt. 316 - 337 bis segg. c.c. quanto all'affidamento dei figli minori, alla loro collocazione, alla determinazione del regime di visita padre- figli ed alla previsione di un contributo per il loro mantenimento.
Con memoria di costituzione del 11/11/2024 i è costituito in giudizio e ha preso CP_1
posizione sulle richieste formulate da parte attrice.
Nelle more del procedimento i ricorrenti addivenivano ad un accordo;
pertanto, all'udienza del
27/02/2025, il Giudice delegato visto l'art. 473-bis.22 co. 4 c.p.c., invitava i difensori a precisare le conclusioni e ordinava la discussione orale della causa.
I difensori precisavano congiuntamente le conclusioni come da foglio depositato da parte ricorrente in data 25.02.2025 e la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
***
Il Collegio ritiene di aderire ai termini dell'accordo, alle condizioni tutte riportate nelle conclusioni congiuntamente rassegnate dalle parti, atteso che esso appare adeguato alle loro condizioni economiche, nonché aderente ai loro interessi ed a quelli dei figli, non ostando altre circostanze di fatto o di diritto, atteso quanto documentato in atti.
Le spese sono compensate in ragione dell'accordo raggiunto.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visti gli artt. 38 disp. att. c.c., 337 bis e segg. c.c. e 473-bis.51 c.p.c.
Prende atto dell'accordo delle parti e per l'effetto:
1) DISPONE che i figli minori e vengano affidati congiuntamente ad entrambi i Per_1 Per_2
genitori, con collocazione prevalente e residenza anagrafica presso la madre e con esercizio disgiunto delle questioni afferenti all'ordinaria amministrazione, mentre le decisioni riguardante la straordinaria amministrazione dovranno essere assunte di comune accordo dai genitori;
2) ASSEGNA la casa ex famigliare, sita in Grugliasco, via Fratelli Cervi n. 52, in comproprietà fra le parti, con gli arredi ivi presenti e le relative pertinenze, alla signora che ivi continuerà Parte_1
ad abitare unitamente alla prole;
3) DISPONE che il padre, salvo diversi accordi con la madre - da raggiungersi di volta in volta, con particolare riferimento ai periodi festivi e di vacanza, come sino ad oggi proficuamente praticato dalla coppia - possa vedere e tenere con sé i figli minori secondo le seguenti modalità (tenuto conto degli impegni scolastici ed extrascolastici dei minori medesimi, nonché degli impegni lavorativi di entrambi i genitori):
a) a fine settimana alternati, dal venerdì pomeriggio all'uscita da scuola sino alla domenica sera con riaccompagnamento presso la madre dopo cena (h. 21,00);
b) nella settimana in cui il sig. svolge il turno lavorativo del mattino, tutti i giorni, dall'uscita CP_1
di scuola (h. 16,25 circa) sino alle 19,00 con riaccompagnamento presso la residenza materna (fatta eccezione per il lunedì ed il mercoledì, in cui terrà i figli anche a cena, riaccompagnandoli presso la residenza materna dopo cena, il lunedì entro le h. 21,30 ed il mercoledì entro le h. 21,00);
c) nella settimana in cui il sig. svolge il turno lavorativo del pomeriggio, tutti i giorni, CP_1
prelevandoli presso la residenza materna ed accompagnandoli a scuola;
d) le festività infrasettimanali ed i cd “ponti”, alternandosi con l'altro genitore, tenuto conto delle esigenze lavorative di entrambi i genitori;
e) il giorno del compleanno di ciascuno figlio, in alternanza con la madre, sempre salvo diverso accordo;
f) per metà delle vacanze natalizie alternandosi con la madre nei periodi 26.12 - 31.12 mattina e 31.12 mattina - 06.01: in assenza di accordo da assumersi entro il 01.12 di ogni anno, i minori staranno con il padre il primo periodo negli anni pari e il secondo negli anni dispari e conseguentemente con la madre il primo periodo negli anni dispari e il secondo negli anni pari. Salvo diverso accordo, da assumersi nel medesimo termine, i figli trascorreranno con la madre la Vigilia negli anni pari ed il
Natale negli anni dispari e, viceversa, con il padre il Natale negli anni pari e la Vigilia negli anni dispari;
g) in occasione delle vacanze di Carnevale, ciascun genitore terrà con sé i figli minori per l'intero periodo, ad anni alterni;
h) in occasione delle vacanze pasquali, i minori trascorreranno l'intero perio do con il genitore con cui non avranno trascorso le vacanze di Carnevale;
i) durante le vacanze estive,( vacanze comprese tra giugno-luglio- agosto-settembre), i minori trascorreranno tre settimane, di cui almeno due consecutive, con ciascuno dei genitori da concordarsi entro e non oltre il 30 aprile di ciascun anno. In mancanza di accordo, i minori trascorreranno i primi
15 giorni di agosto con il padre e gli ultimi 15 giorni di agosto con la madre negli anni pari;
viceversa, negli anni dispari;
mentre, con l'individuazione della terza settimana è lasciata agli accordi tra i genitori da raggiungersi entro il succitato termine;
j) i minori avranno sempre la possibilità di comunicare telefonicamente con ciascun genitore quotidianamente;
4) DISPONE che il signor versi in favore della signora a titolo CP_1 Parte_1
di contributo personale al mantenimento della prole - entro e non oltre il giorno cinque di ciascun mese e con decorrenza dalla data di deposito telematico in Tribunale delle conclusioni congiunte - la somma complessiva di euro 400,00 mensili (€ 200,00 per ciascun figlio), oltre rivalutazione Istat annuale ed oltre al 50% delle spese mediche, scolastiche ed extrascolastiche (ludiche, sportive ecc. ecc.), da individuarsi, concordarsi e documentarsi, nonché rimborsarsi secondo quanto stabilito dal
Protocollo torinese (sul punto, per mero tuziorismo, in ossequio al suddetto Protocollo da intendersi qui come integralmente riportato e trascritto, si precisa che i conteggi di dare/avere dovranno essere effettuati con cadenza mensile. Il genitore che anticipa le spese è tenuto ad inviare il deconto con i relativi giustificativi entro il giorno venti di ogni mese all'altro genitore, il quale dovrà procedere al rimborso entro 15 giorni dalla richiesta);
5) DA' ATTO che le parti concordano che il 50% dell'assegno unico et similia di spettanza del padre verrà trattenuto dalla signora a titolo di contributo al mantenimento indiretto della prole, Parte_1
indi per cui la signora medesima percepirà il 100% del suddetto assegno unico et similia. Parte_1
Nel caso in cui tale assegno/emolumento et similia dovesse subire riduzioni e/o modifiche, anche a seguito di interventi legislativi, il signor si impegni ad integrare la perdita subita dalla signora CP_1 sino alla concorrenza della somma di 100,00 euro per ciascun figlio (€ 200,00 in totale), Parte_1
oltre rivalutazione Istat;
6) DA' ATTO che il sig. si impegna/obbliga a trasferire alla signora la quale, a sua CP_1 Parte_1
volta si impegna/obbliga ad accettare, entro e non oltre 30 giorni dalla data di pubblicazione dell'emanando provvedimento giudiziario a chiusura/definizione del presente giudizio, la propria quota di comproprietà della casa ex famigliare (comprensiva delle pertinenze), sita in Grugliasco, via
Fratelli Cervi n. 52, con spese/costi notarili tutti da suddividersi al 50% fra le parti. La causa del suddetto trasferimento immobiliare è da rinvenirsi nella volontà delle parti stesse di estinguere tutti i reciproci rapporti di debito e credito derivanti dalla proprietà e/o dal possesso del suddetto bene, maturati e maturandi sino alla data di stipula del rogito notarile di cessione immobiliare.
Conseguentemente, nulla verrà versato dalla sig.ra al sig. er il succitato trasferimento Parte_1 CP_1
immobiliare;
7) DA' ATTO che le parti dichiarano che la sig.ra a far tempo dalla sottoscrizione del rogito Parte_1
notarile definitivo avente ad oggetto la cessione immobiliare di cui al capo che precede, si impegna/obbliga a farsi carico integrale del pagamento di tutte le rate residue del relativo contratto di mutuo fondiario e di finanziamento erogati da Credit Agricole, senza possibilità di esercitare diritto di regresso nei confronti del sig. anche per i ratei maturati e maturandi sino alla data di CP_1 sottoscrizione del suddetto rogito notarile, purchè detto rogito venga stipulato nel rispetto del termine di 30 giorni di cui al capo che precede. A far tempo dalla sottoscrizione del succitato rogito notarile, le parti si impegnano a collaborare al fine di ottenere la liberazione del signor dal contratto di CP_1
mutuo e di finanziamento sopra indicati anche nei confronti dell'Istituto di credito mutuatario, fermo restando il sopra citato accollo interno. Sempre a far tempo dalla sottoscrizione del succitato rogito notarile, la signora si impegna a manlevare il signor da ogni eventuale pretesa Parte_1 CP_1
economica proveniente dalla Banca mutuataria per quanto di sua competenza, in caso di mancata adesione di quest'ultima al convenuto accollo interno fra le parti;
8) DA' ATTO che, fatto espressamente salvo il buon esito del trasferimento immobiliare di cui ai capi che precedono, le parti dichiarano di non aver più nulla reciprocamente a che pretendere l'una dall'altra per le obbligazioni tutte derivanti dalla contitolarità e/o dal possesso del suddetto bene, con conseguente estinzione delle relative reciproche pretese di debito / credito, con espressa esclusione delle spese connesse al rifacimento del tetto di cui infra; CP_2
9) DA' ATTO che il signor in relazione alle spese straordinarie afferenti il deliberato CP_1 rifacimento del tetto condominiale dell'immobile ex famigliare, si impegna/ obbliga a versare, senza ritardo, in favore dell'amministrazione dello stabile, la somma di euro 1.500,00 (diconsi euro millecinquecento);
10) DA' ATTO che con riferimento alle elargizioni in denaro effettuate da terzi in favore dei figli della coppia, le parti, al fine di definire ogni questione in merito nell'esclusivo interesse dei figli minori, concordano quanto segue. Il sig. senza con ciò nulla ammettere e/o riconoscere, si CP_1
impegna/obbliga a versare, su conto/i corrente/i intestato/i in via esclusiva a e - con Per_1 Per_2
annotazione del vincolo pupillare e con eventuali disposizioni da parte dei genitori da esercitarsi esclusivamente a firme congiunte - la somma complessiva di € 10.000,00 (euro diecimila/00), con le seguenti modalità: € 5.000,00 in favore di entro e non oltre il termine del primo ottobre 2032 Per_1
(data in cui diverrà maggiorenne) ed € 5.000,00 in favore di entro e non oltre il Per_1 Per_2
termine del 10 gennaio 2035 (data in cui diverrà maggiorenne), con versamenti pari ad Per_2
almeno 1.000,00 nel corso di ciascun anno, sino alla concorrenza della predetta somma di €
10.000,00;
11) DA' ATTO che il cane (di nome , formalmente intestato al sig. rimarrà collocato Per_3 CP_1
presso la signora la quale, dal momento del deposito telematico in Tribunale delle presenti Parte_1
conclusioni congiunte, si farà carico integrale del pagamento di tutte le spese, senza possibilità di regresso nei confronti del signor Le parti si impegnano, altresì, a provvedere, entro e non oltre CP_1
30 giorni dal deposito in Tribunale delle presenti conclusioni congiunte, al formale trasferimento in capo alla sig.ra della proprietà del succitato cane;
Parte_1 12) DA' ATTO che la signora fatti espressamente salvi gli obblighi e le obbligazioni di cui Parte_1
sopra, si impegna a rimettere la querela nei confronti del signor in relazione al reato di cui CP_1 all'art. 570 c.p. entro e non oltre 30 giorni dal deposito in Tribunale delle conclusioni congiunte;
COMPENSA interamente tra le parti le spese di giudizio.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data
16.4.2025.
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott. Isabella Messina Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio, composto dagli Ill.mi Signori:
Dott. Alberto Tetamo Presidente
Dott. Isabella Messina Giudice Rel.
Dott. Daniela Culotta Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento ex artt. 316 - 337 bis segg. c.c. e 473 bis 51 c.p.c. iscritto al n. r.g. 9549/2024 avente oggetto: Regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale (contenzioso) promosso da:
, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. DI CICCIO Parte_1
ANNA LISA e dell'avv. MAURO VERRUA che la rappresentano e difendono in virtù di procura in atti
RICORRENTE
contro
, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. FERRARA FABIOLA e CP_1 dell'avv. GIANNI PUDDU che lo rappresentano e difendono in virtù di procura in atti
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero, relativo ai minori: , nato a [...] il [...] e , nata a [...] il [...]. Per_1 Per_2
CONCLUSIONI Per parte ricorrente e parte resistente: come da note del 25/02/2025.
Per il P.M.: visto, nulla oppone
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I minori e sono nati dalla relazione tra Per_1 Per_2 Parte_1 CP_1
non coniugati, i quali hanno cessato la convivenza per incompatibilità di carattere.
[...]
Con ricorso depositato il 30/05/2024 ha chiesto al Tribunale Parte_1
l'adozione dei provvedimenti di cui agli artt. 316 - 337 bis segg. c.c. quanto all'affidamento dei figli minori, alla loro collocazione, alla determinazione del regime di visita padre- figli ed alla previsione di un contributo per il loro mantenimento.
Con memoria di costituzione del 11/11/2024 i è costituito in giudizio e ha preso CP_1
posizione sulle richieste formulate da parte attrice.
Nelle more del procedimento i ricorrenti addivenivano ad un accordo;
pertanto, all'udienza del
27/02/2025, il Giudice delegato visto l'art. 473-bis.22 co. 4 c.p.c., invitava i difensori a precisare le conclusioni e ordinava la discussione orale della causa.
I difensori precisavano congiuntamente le conclusioni come da foglio depositato da parte ricorrente in data 25.02.2025 e la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
***
Il Collegio ritiene di aderire ai termini dell'accordo, alle condizioni tutte riportate nelle conclusioni congiuntamente rassegnate dalle parti, atteso che esso appare adeguato alle loro condizioni economiche, nonché aderente ai loro interessi ed a quelli dei figli, non ostando altre circostanze di fatto o di diritto, atteso quanto documentato in atti.
Le spese sono compensate in ragione dell'accordo raggiunto.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visti gli artt. 38 disp. att. c.c., 337 bis e segg. c.c. e 473-bis.51 c.p.c.
Prende atto dell'accordo delle parti e per l'effetto:
1) DISPONE che i figli minori e vengano affidati congiuntamente ad entrambi i Per_1 Per_2
genitori, con collocazione prevalente e residenza anagrafica presso la madre e con esercizio disgiunto delle questioni afferenti all'ordinaria amministrazione, mentre le decisioni riguardante la straordinaria amministrazione dovranno essere assunte di comune accordo dai genitori;
2) ASSEGNA la casa ex famigliare, sita in Grugliasco, via Fratelli Cervi n. 52, in comproprietà fra le parti, con gli arredi ivi presenti e le relative pertinenze, alla signora che ivi continuerà Parte_1
ad abitare unitamente alla prole;
3) DISPONE che il padre, salvo diversi accordi con la madre - da raggiungersi di volta in volta, con particolare riferimento ai periodi festivi e di vacanza, come sino ad oggi proficuamente praticato dalla coppia - possa vedere e tenere con sé i figli minori secondo le seguenti modalità (tenuto conto degli impegni scolastici ed extrascolastici dei minori medesimi, nonché degli impegni lavorativi di entrambi i genitori):
a) a fine settimana alternati, dal venerdì pomeriggio all'uscita da scuola sino alla domenica sera con riaccompagnamento presso la madre dopo cena (h. 21,00);
b) nella settimana in cui il sig. svolge il turno lavorativo del mattino, tutti i giorni, dall'uscita CP_1
di scuola (h. 16,25 circa) sino alle 19,00 con riaccompagnamento presso la residenza materna (fatta eccezione per il lunedì ed il mercoledì, in cui terrà i figli anche a cena, riaccompagnandoli presso la residenza materna dopo cena, il lunedì entro le h. 21,30 ed il mercoledì entro le h. 21,00);
c) nella settimana in cui il sig. svolge il turno lavorativo del pomeriggio, tutti i giorni, CP_1
prelevandoli presso la residenza materna ed accompagnandoli a scuola;
d) le festività infrasettimanali ed i cd “ponti”, alternandosi con l'altro genitore, tenuto conto delle esigenze lavorative di entrambi i genitori;
e) il giorno del compleanno di ciascuno figlio, in alternanza con la madre, sempre salvo diverso accordo;
f) per metà delle vacanze natalizie alternandosi con la madre nei periodi 26.12 - 31.12 mattina e 31.12 mattina - 06.01: in assenza di accordo da assumersi entro il 01.12 di ogni anno, i minori staranno con il padre il primo periodo negli anni pari e il secondo negli anni dispari e conseguentemente con la madre il primo periodo negli anni dispari e il secondo negli anni pari. Salvo diverso accordo, da assumersi nel medesimo termine, i figli trascorreranno con la madre la Vigilia negli anni pari ed il
Natale negli anni dispari e, viceversa, con il padre il Natale negli anni pari e la Vigilia negli anni dispari;
g) in occasione delle vacanze di Carnevale, ciascun genitore terrà con sé i figli minori per l'intero periodo, ad anni alterni;
h) in occasione delle vacanze pasquali, i minori trascorreranno l'intero perio do con il genitore con cui non avranno trascorso le vacanze di Carnevale;
i) durante le vacanze estive,( vacanze comprese tra giugno-luglio- agosto-settembre), i minori trascorreranno tre settimane, di cui almeno due consecutive, con ciascuno dei genitori da concordarsi entro e non oltre il 30 aprile di ciascun anno. In mancanza di accordo, i minori trascorreranno i primi
15 giorni di agosto con il padre e gli ultimi 15 giorni di agosto con la madre negli anni pari;
viceversa, negli anni dispari;
mentre, con l'individuazione della terza settimana è lasciata agli accordi tra i genitori da raggiungersi entro il succitato termine;
j) i minori avranno sempre la possibilità di comunicare telefonicamente con ciascun genitore quotidianamente;
4) DISPONE che il signor versi in favore della signora a titolo CP_1 Parte_1
di contributo personale al mantenimento della prole - entro e non oltre il giorno cinque di ciascun mese e con decorrenza dalla data di deposito telematico in Tribunale delle conclusioni congiunte - la somma complessiva di euro 400,00 mensili (€ 200,00 per ciascun figlio), oltre rivalutazione Istat annuale ed oltre al 50% delle spese mediche, scolastiche ed extrascolastiche (ludiche, sportive ecc. ecc.), da individuarsi, concordarsi e documentarsi, nonché rimborsarsi secondo quanto stabilito dal
Protocollo torinese (sul punto, per mero tuziorismo, in ossequio al suddetto Protocollo da intendersi qui come integralmente riportato e trascritto, si precisa che i conteggi di dare/avere dovranno essere effettuati con cadenza mensile. Il genitore che anticipa le spese è tenuto ad inviare il deconto con i relativi giustificativi entro il giorno venti di ogni mese all'altro genitore, il quale dovrà procedere al rimborso entro 15 giorni dalla richiesta);
5) DA' ATTO che le parti concordano che il 50% dell'assegno unico et similia di spettanza del padre verrà trattenuto dalla signora a titolo di contributo al mantenimento indiretto della prole, Parte_1
indi per cui la signora medesima percepirà il 100% del suddetto assegno unico et similia. Parte_1
Nel caso in cui tale assegno/emolumento et similia dovesse subire riduzioni e/o modifiche, anche a seguito di interventi legislativi, il signor si impegni ad integrare la perdita subita dalla signora CP_1 sino alla concorrenza della somma di 100,00 euro per ciascun figlio (€ 200,00 in totale), Parte_1
oltre rivalutazione Istat;
6) DA' ATTO che il sig. si impegna/obbliga a trasferire alla signora la quale, a sua CP_1 Parte_1
volta si impegna/obbliga ad accettare, entro e non oltre 30 giorni dalla data di pubblicazione dell'emanando provvedimento giudiziario a chiusura/definizione del presente giudizio, la propria quota di comproprietà della casa ex famigliare (comprensiva delle pertinenze), sita in Grugliasco, via
Fratelli Cervi n. 52, con spese/costi notarili tutti da suddividersi al 50% fra le parti. La causa del suddetto trasferimento immobiliare è da rinvenirsi nella volontà delle parti stesse di estinguere tutti i reciproci rapporti di debito e credito derivanti dalla proprietà e/o dal possesso del suddetto bene, maturati e maturandi sino alla data di stipula del rogito notarile di cessione immobiliare.
Conseguentemente, nulla verrà versato dalla sig.ra al sig. er il succitato trasferimento Parte_1 CP_1
immobiliare;
7) DA' ATTO che le parti dichiarano che la sig.ra a far tempo dalla sottoscrizione del rogito Parte_1
notarile definitivo avente ad oggetto la cessione immobiliare di cui al capo che precede, si impegna/obbliga a farsi carico integrale del pagamento di tutte le rate residue del relativo contratto di mutuo fondiario e di finanziamento erogati da Credit Agricole, senza possibilità di esercitare diritto di regresso nei confronti del sig. anche per i ratei maturati e maturandi sino alla data di CP_1 sottoscrizione del suddetto rogito notarile, purchè detto rogito venga stipulato nel rispetto del termine di 30 giorni di cui al capo che precede. A far tempo dalla sottoscrizione del succitato rogito notarile, le parti si impegnano a collaborare al fine di ottenere la liberazione del signor dal contratto di CP_1
mutuo e di finanziamento sopra indicati anche nei confronti dell'Istituto di credito mutuatario, fermo restando il sopra citato accollo interno. Sempre a far tempo dalla sottoscrizione del succitato rogito notarile, la signora si impegna a manlevare il signor da ogni eventuale pretesa Parte_1 CP_1
economica proveniente dalla Banca mutuataria per quanto di sua competenza, in caso di mancata adesione di quest'ultima al convenuto accollo interno fra le parti;
8) DA' ATTO che, fatto espressamente salvo il buon esito del trasferimento immobiliare di cui ai capi che precedono, le parti dichiarano di non aver più nulla reciprocamente a che pretendere l'una dall'altra per le obbligazioni tutte derivanti dalla contitolarità e/o dal possesso del suddetto bene, con conseguente estinzione delle relative reciproche pretese di debito / credito, con espressa esclusione delle spese connesse al rifacimento del tetto di cui infra; CP_2
9) DA' ATTO che il signor in relazione alle spese straordinarie afferenti il deliberato CP_1 rifacimento del tetto condominiale dell'immobile ex famigliare, si impegna/ obbliga a versare, senza ritardo, in favore dell'amministrazione dello stabile, la somma di euro 1.500,00 (diconsi euro millecinquecento);
10) DA' ATTO che con riferimento alle elargizioni in denaro effettuate da terzi in favore dei figli della coppia, le parti, al fine di definire ogni questione in merito nell'esclusivo interesse dei figli minori, concordano quanto segue. Il sig. senza con ciò nulla ammettere e/o riconoscere, si CP_1
impegna/obbliga a versare, su conto/i corrente/i intestato/i in via esclusiva a e - con Per_1 Per_2
annotazione del vincolo pupillare e con eventuali disposizioni da parte dei genitori da esercitarsi esclusivamente a firme congiunte - la somma complessiva di € 10.000,00 (euro diecimila/00), con le seguenti modalità: € 5.000,00 in favore di entro e non oltre il termine del primo ottobre 2032 Per_1
(data in cui diverrà maggiorenne) ed € 5.000,00 in favore di entro e non oltre il Per_1 Per_2
termine del 10 gennaio 2035 (data in cui diverrà maggiorenne), con versamenti pari ad Per_2
almeno 1.000,00 nel corso di ciascun anno, sino alla concorrenza della predetta somma di €
10.000,00;
11) DA' ATTO che il cane (di nome , formalmente intestato al sig. rimarrà collocato Per_3 CP_1
presso la signora la quale, dal momento del deposito telematico in Tribunale delle presenti Parte_1
conclusioni congiunte, si farà carico integrale del pagamento di tutte le spese, senza possibilità di regresso nei confronti del signor Le parti si impegnano, altresì, a provvedere, entro e non oltre CP_1
30 giorni dal deposito in Tribunale delle presenti conclusioni congiunte, al formale trasferimento in capo alla sig.ra della proprietà del succitato cane;
Parte_1 12) DA' ATTO che la signora fatti espressamente salvi gli obblighi e le obbligazioni di cui Parte_1
sopra, si impegna a rimettere la querela nei confronti del signor in relazione al reato di cui CP_1 all'art. 570 c.p. entro e non oltre 30 giorni dal deposito in Tribunale delle conclusioni congiunte;
COMPENSA interamente tra le parti le spese di giudizio.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data
16.4.2025.
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott. Isabella Messina Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.