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Sentenza 23 maggio 2025
Sentenza 23 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trani, sentenza 23/05/2025, n. 564 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trani |
| Numero : | 564 |
| Data del deposito : | 23 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TRANI
Il Giudice in composizione monocratica, Roberta Picardi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 358/2021 del Ruolo Generale
tra rappresentato e difeso, giusta procura alle liti in atti, dall'Avv. Parte_1
Marilena Cortese, presso il cui studio a Bisceglie Via Carrara Lamaveta, 63/N è
elettivamente domiciliato
-attore-
e in persona del Sindaco pro tempore rappresentato e difeso Controparte_1
dall'avv. Di Lorenzo Andrea giusta procura alle liti in atti ed elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura Comunale
-convenuto-
e in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_2
rappresentata e difesa dall'avv. Alessandro Amato giusta mandato alle liti in atti ed elettivamente domiciliata in Trani, alla piazza della Repubblica, n.14, presso lo studio dell'avv. Nicola Ulisse
-convenuto-
1 e in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e Controparte_3
difesa come da procura alle liti in atti, dall'avv. Francesca Melcarne presso il cui studio in Trani, Corso Italia, 50, è elettivamente domiciliata
-convenuta –
nonché
in persona del legale rappresentante pro Controparte_4
tempore, elettivamente domiciliato in Barletta alla Via Teatini n.7 presso lo studio legale dell'Avv. Claudio Lovallo che lo rappresenta e difende come da procura alle liti in atti
-terzo chiamato -
Controparte_5
-terza chiamata-contumace
OGGETTO: “risarcimento danni”
CONCLUSIONI: precisate dalle parti nel verbale di udienza del 27.1.2025
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 19.1.2021, – premesso di essere Parte_1
proprietario di un compendio immobiliare ubicato in Bisceglie, alla Via Fondo
Noce, al quale si accede dal civico n. 34, composto da un fabbricato di vecchia costituzione in muratura che si sviluppa prevalentemente a piano terra, con una serie di ambienti adiacenti distribuiti attorno ad un cortile centrale, dal quale si accede attraverso una scala al piano interrato composto da due grandi ambienti che si succedono e la cui struttura portante è costituita da pareti in muratura e da una copertura a volta a botte, in tufo squadrato;
che la porzione di locale posta al di sotto del piazzale è individuata al catasto fabbricati al Fg. 5 p.lla 303/1-512/2-514/1; che il secondo grande ambiente interrato è posizionato proprio al di sotto della via
2 pubblica (Via Fondo Noce); di avere avvertito il 31.1.2020, verso le ore 02.00 circa,
un fragoroso boato proveniente dal piano interrato, ove constatava nel secondo grande ambiente, il distacco di una parte del soffitto con conseguente crollo della volta a botte da cui emergevano n. 3 cavidotti;
che segnalato l'accaduto all'ufficio tecnico del Comune di Bisceglie, l'ente interessava della questione AQP s.p.a. ed e-
distribuzione s.p.a.; di essere stato diffidato alla messa in sicurezza del vano interrato;
che promosso ricorso per accertamento tecnico preventivo svoltosi in contraddittorio con tutti gli odierni convenuti, il nominato ctu, arch. Per_1
ha individuato nella condotta di ciascun convenuto una concausa del
[...]
crollo, descrivendo le necessarie opere di risanamento e quantificando la relativa spesa in € 39.802,32; di avere sostenuto i costi delle perizie tecniche di parte per complessivi €.2.674,40, nonché i costi del procedimento di ATP nella misura complessiva di € 3.398,22, oltre spese di ctu;
di avere patito grave turbamento per la pericolosità della situazione per la pubblica e privata incolumità risarcibile in via equitativa in € 15.000,00 – tutto quanto premesso, ha convenuto in giudizio il
AQP s.p.a. ed per sentire accertare e Controparte_1 Controparte_3
dichiarare la loro responsabilità nell'aver causato il crollo della volta nel locale seminterrato di sua proprietà, con particolare riguardo al secondo vano ad uso deposito di piano interrato nella parte sottostante Via Fondo Noce e per l'effetto per sentirli condannare in solido, ciascuno secondo il proprio grado di responsabilità, al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali, il tutto per la complessiva somma di € 65.136,87, con vittoria delle spese di lite anche del procedimento di
ATP.
Con comparsa di costituzione e risposta del 29.4.2021 si costituiva AQP s.p.a.,
contestando la propria di responsabilità atteso il difetto di ogni presupposto e di ogni
[.. riferibilità eziologica dei pretesi danni, da eventualmente attribuirsi ad
[..
[...] C e al Comune Bisceglie, deducendo una responsabilità dello Controparte_6
per avere omesso di predisporre necessarie opere di rinforzo del solaio di un Pt_1
locale interrato continuamente sottoposto alle pressioni del traffico veicolare e contestando anche nel quantum, la domanda attorea.
Con comparsa di costituzione e risposta del 16.4.2021 si è tempestivamente costituita contestando ogni sua presunta responsabilità, Controparte_3
negando il nesso causale tra il lamentato crollo e relativi danni lamentati da parte attrice e la mera presenza statica di cavi che, come riconosciuto anche dal CTU in sede di accertamento tecnico preventivo, presumibilmente sono stati interrati all'incirca negli anni 70; contestando la sussistenza del nesso causale tra i danni lamentati e le opere svolte nel 2017/2018 per il posizionamento di linee elettriche sulla via oggetto di causa, ma chiedendo autorizzarsi la chiamata in casa del
, esecutore materiale delle opere di sostituzione delle Controparte_4
linee elettriche, al fine di sentirlo dichiarare responsabile dei danni nella denegata ipotesi di accoglimento anche parziale della domanda attorea ovvero per esserne manlevata in casa di condanna.
Differita la prima udienza per consentire la citazione del terzo, con comparsa di costituzione e risposta del 12.11.2021 si è costituito il Controparte_1
contestando ogni addebito e chiedendo il rigetto della domanda nei propri confronti,
mentre con comparsa di costituzione e risposta del 16.11.2021 si è costituito il terzo chiamato, chiedendo in via pregiudiziale, Controparte_4
autorizzare il a chiamare in causa, la compagnia Controparte_4
assicuratrice ; nel merito, accertare e dichiarare Controparte_5
l'inesistenza di qualsivoglia responsabilità del in Controparte_4
relazione al crollo oggetto del presente giudizio e per l'effetto, rigettare l'avversa domanda di parte attrice nei confronti del;
sempre nel Controparte_4
4 merito, accertare e dichiarare l'inesistenza di qualsivoglia responsabilità del in relazione al crollo oggetto del presente giudizio Controparte_4
e quindi rigettare la domanda avanzata dalla nei propri Controparte_3
confronti e condannarla al risarcimento dei danni per lite temeraria, in via subordinata, condannare la , a manlevare e tenere indenne Controparte_5
il per le somme che quest'ultimo sarà tenuto a Controparte_4
versare, per qualsiasi titolo o ragione, anche a titolo di spese legali e di giudizio, in relazione alle richieste risarcitorie e alle avverse domande oggetto del presente giudizio;
con vittoria delle spese di lite.
Dichiarata la contumacia di , assegnati i termini ex art. Controparte_5
183, sesto comma, c.p.c., istruito il giudizio mediante CTU, la causa è stata rinviata per precisazione delle conclusioni e all'udienza indetta è stata trattenuta in decisione con termini di legge per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
***
La domanda è parzialmente fondata e va accolta per quanto di ragione.
lamenta che il 31.1.2020, alle ore 02.00 la volta del locale interrato di Parte_1
sua proprietà facente parte di un complesso immobiliare con accesso dal civico 34
di via Fondo Noce a Bisceglie, posto al di sotto della strada pubblica via Fondo
Noce, è crollata causando gravi danni e rendendo sostanzialmente inagibile la grotta,
accatastata al N.C.E.U. di Bisceglie al fg. Fg. 5 p.lla 303/1-512/2-514/1.
Espletate due consulenze tecniche con due differenti consulenti, l'una nell'ambito del procedimento per accertamento tecnico preventivo e l'altra in questo giudizio,
entrambi i ctu, ispezionati i luoghi, hanno concluso nel senso della concorrenza di concause nel cedimento strutturale del solaio della grotta.
Il ctu nominato in questo giudizio, ing. verificata la natura del Persona_2
sottosuolo ed il comportamento degli strati rocciosi che lo compongono, alle
5 sollecitazioni, ai carichi puntuali e alle vibrazioni, ha affermato che con plausibile certezza tutti gli interventi eseguiti sul tracciato viario in qualsiasi data possano aver causato il crollo di una parte della calotta a piano interrato ed aver generato uno scenario di instabilità statica.
Quindi il ctu ha indicato i fattori che hanno concorso a determinare il crollo di parte della volta in roccia calcarenitica: < 1) lavori di scavo eseguiti per l'installazione di
opere di urbanizzazione primaria. Questi lavori hanno comportato l'uso di
attrezzature meccaniche, che hanno danneggiato la compattezza e l'integrità
strutturale dello strato di calcarenite;
2) discontinuità nell'ammasso roccioso in cui
la stabilità degli spazi sotterranei scavati nella roccia è stata fortemente influenzata
dalla presenza di discontinuità nell'ammasso roccioso costituito da calcarenite con
significative stratificazioni laterali, che sono soggette a separazione e distacco;
nel
caso in esame è avvenuto un meccanismo di collasso di tipo fragile, accaduto in
modo improvviso e rapido ed in assenza di qualsivoglia segno di plasticizzazione
e/o deformazione preventiva dello strato calcarenitico;
3) carico dinamico costante
dovuto al continuo traffico veicolare che passa sopra la struttura sotterranea che,
unito ai danni causati dai lavori di scavo, ha contribuito al distacco e al crollo di
una porzione della volta in pietra naturale;
4) mancanza di indagini approfondite
nel sottosuolo che avrebbero potuto evidenziare la presenza di cavità interrate;
5)
messa in sicurezza delle dette pareti rocciose e/o di qualsivoglia presidio di
sicurezza delle dette pareti rocciose da parte del proprietario dell'immobile> (pag.
37 -39 e 47 della ctu).
Le indagini svolte presso il locale ufficio tecnico del Comune di Bisceglie hanno confermato che nel tempo sono stati svolti lavori di scavo e posa in opera di opere relative a diverse infrastrutture di urbanizzazione primaria.
È infatti documentato che AQP s.p.a. nell'anno 2003 ha realizzato il tronco fognario
6 e quello potabile presenti sulla via Fondo Noce, interrando la nuova tubazione fognaria in prossimità della parte rocciosa presente al di sotto del piano viario della via Fondo Noce, come constatato mediante video ispezione del 23.5.2023 eseguita dal ctu.
Si è così riscontrato che posta ad una profondità di 2,20 m dal piano viario ed è realizzata con una tubazione in gres Φ200> (pag. 28 della ctu).
Successivamente, si legge nella ctu, in epoca recente rispetto al procedimento per atp, AQP ha realizzato opere di adduzione acqua e collocazione nuovi contatori in corrispondenza della recinzione perimetrale alla proprietà Pt_1
, invece, a seguito dell'autorizzazione comunale n. 80/2017 ha Controparte_3
appaltato al la realizzazione di lavori di scavo per Controparte_4
l'interramento di nuove linee elettriche di cavi per M.T. (media tensione) in sostituzione dei cavi M.T. vetusti (cfr. contratto di appalto, doc. 4 della produzione
CP_ di
Come riportato nell'All. “C” dei grafici allegati alla domanda, in via Fondo Noce è
stata prevista la posa di n. 4 corrugati ∅160 di protezione ai cavi M.T. da effettuare all'interno di uno scavo a trincea a sezione ristretta in senso parallelo alla strada.
Entrambi gli interventi di urbanizzazione primaria, autorizzati dal Comune di
Bisceglie, non sono stati preceduti da indagini geologiche e/o indagini preliminari per l'identificazione di vuoti e/o cavità interrate (che non sono state prodotte) e sono stati eseguiti in prossimità dalla parte rocciosa con attrezzature meccaniche che hanno danneggiato la compattezza e l'integrità strutturale dello strato di calcarenite.
Quanto al primo aspetto, per la progettazione ed esecuzione di opere ed interventi che interagiscono col terreno, le NTC (Norme Tecniche per le Costruzioni) di cui
D.M. 14/01/2008, al capitolo 6 (Indagini Geotecniche) prevedono l'inquadramento
7 geologico, a tal fine prescrivendo che le scelte progettuali devono tenere conto dei caratteri geologici del sito e delle condizioni ambientali della zona.
Al paragrafo 6.2.3 si fa espresso riferimento nell'articolazione del progetto alla caratterizzazione geologica del sito, alla caratterizzazione fisico-meccanica dei terreni e delle rocce, alla definizione dei modelli geotecnici del sottosuolo, alla verifica della sicurezza e della prestazione.
Verifiche e attività del tutto omesse sia da AQP s.p.a. che da e Controparte_3
dall'esecutore materiale del progetto, Controparte_4
Non ha pregio la difesa dei convenuti quanto al recente accatastamento della grotta da parte dello atteso che sarebbe stato preciso dovere delle stazioni appaltanti Pt_1
e dell'appaltatore verificare la condizione del sito prima di procedere ad attività di scavo con attrezzature meccaniche, tanto più in un'area a vocazione agricola verosimilmente caratterizzata dalla presenza di depositi interrati.
Le verifiche preliminari in parola, anche a prescindere da specifiche prescrizioni normative, costituiscono del resto adempimento ben esigibile per opere di scavo di una certa rilevanza come quelle eseguite per la realizzazione di opere di urbanizzazione primaria.
Per mezzo della ctu è stata acquisita la prova del nesso causale fra la condotta omissiva, imperita e negligente dei convenuti e il crollo del solaio della grotta da cui sono scaturiti danni di cui lo chiede il ristoro. Pt_1
La responsabilità ascrivibile ad e Controparte_8 Controparte_4
è riconducibile al paradigma generale della responsabilità aquilana
[...]
di cui all'art. 2043 c.c, di cui, come detto, ricorrono tutti i presupposti: il fatto colposo, la gravità della colpa e il danno ingiusto.
Il ctu ha in modo logico e coerente ha infatti evidenziato che l'esecuzione dei lavori di scavo con attrezzature
8 meccaniche che hanno danneggiato la compattezza e l'integrità strutturale dello strato di calcarenite, in mancanza di un preventivo studio sulla caratterizzazione del sito, ha concorso (unitamente alle sollecitazioni del traffico veicolare) a determinare la progressiva riduzione dello spessore della volta, lo scollamento dello strato calcarenitico che costituiva la volta del locale ed il conseguente crollo.
Con riferimento ai rapporti fra e , Controparte_3 Controparte_4
respinte le difese di deve osservarsi che la stessa convenuta ha documentato CP_7
mediante produzione del relativo contratto, l'aggiudicazione al Controparte_4
dell'appalto aperto multiservizi n. 8400110045 del 22.06.2017
[...]
indetto dalla per “Lavori di installazione e manutenzione di Controparte_3
linee aeree e interrate in MT e BT, cabine secondarie MT/BT e lavori su gruppi di misura elettrici con/senza presenza di tensione, interventi su chiamata per guasto,
nonché ulteriori attività (…)”, con riferimento al Lotto PUB 1 Puglia Nord, zone di
Bari, Foggia – Barletta.
I suddetti lavori sono formalmente iniziati in data 08.02.2018 (cfr. lettera consegna lavori, in atti) e terminati in data 07.06.2019, con accettazione da parte dalla e-
distribuzione S.p.A. delle opere eseguite dall'appaltatore tramite Lettera di Fine
Lavori del 05.07.2019 (in atti).
ha elaborato il piano tecnico (doc.8) che ha trasmesso al Comune di Bisceglie CP_7
che ha rilasciato l'autorizzazione 80/2017 per la manomissione di via Fondo Noce
per la posa di linee elettriche interrate in cavi M.T. in sostituzione di quelli vetusti.
È indubbio che il abbia eseguito l'incarico secondo il piano Controparte_4
CP_ tecnico fornito da he non può quindi dirsi certamente estranea ai danni causati dall'omesso svolgimento di verifiche geotecniche sul suolo e sul sottosuolo che sarebbe stato suo dovere eseguire e i cui esiti avrebbero dovuti essere allegati al piano.
9 È quindi inconferente la giurisprudenza citata da nei suoi atti, Controparte_3
vertendosi nella specie non nell'ipotesi di errata esecuzione dello scavo o comunque di imperita esecuzione dell'attività materiale da parte dell'appaltatore, ma della diversa ipotesi di attività svolta senza i doverosi controlli preliminari alla redazione del piano tecnico sullo stato dei luoghi.
Ora, di questa omissione, foriera di danno ingiusto per lo non possono che Pt_1
essere chiamati a rispondere in solido committente ed appaltatore, il quale ricevuta la consegna del lavoro e il piano tecnico, avrebbe dovuto richiedere e/o eseguire una preventiva verifica dello stato dei luoghi prima di intraprendere l'attività meccanica che ha portato, certamente in concorso con analoga attività di scavo svolta da AQP
s.p.a. e alle sollecitazioni del traffico veicolare, alla sollecitazione del fondo stradale e di poi, al cedimento del solaio della grotta sottostante la pubblica via.
Alla condotta colposamente omissiva di AQP, e Controparte_3 Controparte_4
si affianca quella del ex art. 2051 c.c, in qualità
[...] Controparte_1
di proprietaria e custode del tratto di strada interessato dagli scavi sovrastante la
'grotta-cantina' dello Pt_1
In diritto, la responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia - prevista dall'articolo 2051 del Cc - ha carattere oggettivo e, perché possa configurarsi in concreto, è sufficiente che sussista il nesso causale tra cosa in custodia e danno arrecato, senza che rilevi al riguardo la condotta del custode e l'osservanza o meno di un obbligo di vigilanza, in quanto la nozione di custodia non presuppone né
implica uno specifico obbligo di custodire analogo a quello previsto per il depositario, e, d'altro canto, la funzione della predetta norma è quella di imputare la responsabilità a chi si trova nelle condizioni di controllare i rischi inerenti alla cosa.
Da un lato al va imputato di avere autorizzato l'esecuzione sulla sede CP_1
stradale dei lavori di scavo per interrare le condutture e le linee elettriche, pur in
10 mancanza di uno studio geotecnico sulla esistenza di cavità interrate certamente verosimile in un tratto di strada in zona a vocazione agricola caratterizzato dalla presenza di frantoi.
ha consegnato il piano tecnico al che il 23.11.2017 ha autorizzato la CP_7 CP_1
“manomisisone delle sedi stradali” di cui ha la proprietà e la custodia senza compiere o richiedere verifiche specifiche dello stato dei luoghi sicché è corresponsabile con appaltante e appaltatore dei danni riportati dallo in conseguenza dei lavori sul Pt_1
manto stradale.
Come è noto, la responsabilità ex articolo 2051 c.c. ricade sul soggetto che ha la custodia della cosa, ossia un potere di fatto o giuridico effettivo e non esercitabile occasionalmente. Nel caso di appalto di opere, tale potere viene esercitato dal committente anche se non in maniera esclusiva. È fatto salvo il caso in cui nel contratto d'appalto venga stabilito il totale trasferimento della custodia del bene all'appaltatore. Se pertanto il committente rimane onerato di vigilare e custodire la cosa, essendo il custode della stessa, è assoggettabile alla disciplina di cui all'art. 2051 c.c.
Sul punto la Cassazione ha affermato che la conclusione di un appalto di opere non comporta in alcun modo la perdita della custodia da parte del committente, non essendo sostenibile che la “consegna” dell'immobile, affinché vi siano eseguiti i lavori, equivalga a un corrispondente “trasferimento” del ruolo di custode verso i terzi, poiché una simile evenienza finirebbe con l'integrare una sorta di esonero contrattuale da responsabilità nei confronti di chi del negozio non è parte (Cass Sez.
3, Sent. n. 7553 del 17 marzo 2021). Difatti, nell'appalto d'opere, il committente non può non conservare un rapporto con il bene sul quale, o nel quale, vengono eseguite le opere, poiché l'esecuzione di opere sul proprio bene rappresenta l'esercizio di un potere giuridico o di fatto su di esso.
11 Pertanto, nei confronti dei terzi danneggiati dall'esecuzione di tali opere, il committente, qui inteso come l'ente civico che ha commissionato le opere di urbanizzazione primaria, è sempre gravato della responsabilità oggettiva di cui all'art. 2051 c.c. che non può venir meno per la consegna dell'immobile all'appaltatore ai fini dell'esecuzione delle opere stesse, bensì trova un limite esclusivamente nel ricorso del caso fortuito (Cass. Sent. n.16609 del 16/06/2021).
Tale prova potrà consistere anche nella dimostrazione che il danno è causalmente riconducibile esclusivamente al fatto dell'appaltatore, il quale abbia eseguito i lavori ad esso affidati in modo non conforme al contratto ed alle norme, anche tecniche,
disciplinanti la sua esecuzione, ma la causa di esclusione della colpevolezza non può
automaticamente coincidere con l'inadempimento dell'appaltatore agli obblighi contrattualmente assunti nei confronti del committente, in quanto il concetto di imprevedibilità/inevitabilità deve afferire a una condotta dell'appaltatore non percepibile dal committente (Cass. Sez. 3, Sent. n. 7553 del 17/03/2021).
Nel caso di specie il isceglie non ha provato che la condotta di AQP ed CP_1
sia stata imprevedibilmente difforme dalle regole di diligenza nello Controparte_3
svolgimento dell'attività oggetto di appalto, atteso che è stata chiaramente omessa ogni attività di verifica sulla conformazione geotecnica dello stato dei luoghi e che la mancanza di queste indagini era immediatamente riscontrabile allorquando sono stati consegnati i piani tecnici per la manomissione della sede stradale.
Alla descritta condotta di tipo omissivo, si aggiunge quale ulteriore concausa,
Co individuata sia in sede di che in questo giudizio da entrambi i ctu nominati, “il carico dinamico costante dovuto al continuo traffico veicolare che passa sopra la struttura sotterranea che, unito ai danni causati dai lavori di scavo, ha contribuito al distacco e al crollo di una porzione della volta in pietra naturale”.
Il fatto dannoso, da imputarsi contemporaneamente al ad AQP, ad e- CP_1
12 distribuzione e al comporta il riconoscimento di una Controparte_4
obbligazione risarcitoria di tipo solidale ex art. 2055 c.c.
Tenuto conto della riferibilità della omissione colposa a base dell'illecito in modo eguale a tutti i convenuti e considerato che secondo la valutazione tecnica del ctu,
non è possibile individuare quale degli interventi eseguiti nel tempo (tutti non preceduti da indagini geologiche e geotecniche) abbia determinato il crollo, non avendo alcuna delle parti interessate fornito elementi dimostrativi della misura determinata dalla gravità della colpa altrui e delle conseguenze che ne sono derivate,
in applicazione dell'art. 2055, comma 3 c.c., le rispettive colpe, ai fini del riparto interno di responsabilità, devono presumersi uguali.
Il ctu nominato in questo giudizio, rispondendo a specifico quesito, ha individuato fra le concause del crollo del solaio, la omessa messa in sicurezza della grotta da parte del proprietario, nonostante questa fosse assai vetusta, realizzata con mediocri tecniche costruttive, priva di rivestimento con pietre sagomate ed ubicata al di sotto della sede stradale, quindi esposta alle sollecitazioni del traffico veicolare oltre a quelle derivanti da lavori pubblici.
In effetti, va affermato il concorso di colpa dello proprietario e custode della Pt_1
grotta vetusta e costruita con materiale calcarenitico che negli anni avrebbe potuto,
come poi avvenuto, giungere ad un punto di rottura fragile.
Sarebbe stato onere, esigibile e non eccessivamente gravoso, dello Spina assicurare la corretta manutenzione e messa in sicurezza anche di questa parte della sua proprietà, che presentava caratteristiche di pericolosità note e/o conoscibili con l'ordinaria diligenza.
Lasciare all'incuria una cavità interrata realizzata con materiale fragile, posta sotto la pubblica via aperta al traffico veicolare e ragionevolmente interessata dall'esecuzione di lavori pubblici, integra un comportamento colposamente
13 omissivo del proprietario dotato di rilevanza causale concorrente alla produzione del danno.
Requisito legale della rilevanza causale del fatto del danneggiato è infatti la colpa,
intesa come oggettiva inosservanza del comportamento di normale cautela correlato alla situazione di rischio percepibile con l'ordinaria diligenza. Mentre, al pari della concausa naturale, il fatto non colposo del danneggiato non incide sul risarcimento,
al contrario il fatto colposo ne comporta la riduzione, secondo la gravità della colpa e l'entità delle conseguenze che ne sono derivate.
Non è fondata la difesa dello quanto alla imprevedibilità del crollo, avvenuto Pt_1
secondo un “meccanismo di collasso di tipo fragile, accaduto in modo improvviso e rapido ed in assenza di qualsivoglia segno di plasticizzazione e/o deformazione preventiva dello strato calcarenitico”, come si legge nella ctu, atteso che proprio la natura assai precaria dello stato dei luoghi, non manutenuti e lasciati allo stato grezzo, non poteva escludere il pericolo, poi concretizzatosi, di un cedimento strutturale.
Consegue da quanto innanzi che in applicazione dell'art. 1227, co. 1, c.c. il crollo del solaio della grotta è attribuibile alla concorrente condotta colposa del proprietario nella misura, ritenuta congrua del 30%, con corrispondente riduzione del risarcimento a lui spettante del totale.
Accertata la pari concorrente responsabilità di tutti i convenuti nella causazione del danno alla proprietà dello riconosciuto un concorso di colpa dell'attore nella Pt_1
misura del 30% e passando alla relativa quantificazione, il ctu con valutazione logica e coerente che il Tribunale condivide e fa propria, ha descritto le opere di risanamento a farsi per ripristinare la grotta ed ha quindi calcolato il costo totale delle opere di risanamento e consolidamento necessarie, riportato nel computo metrico estimativo redatto sulla base del Listino in €. 20.077,02, a cui CP_10
14 vanno aggiunti gli oneri tecnici per la Progettazione, Direzione Lavori e
Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione approssimabili ad €. 6.000,00, per un totale di €. 26.077,02.
Detratto dall'ammontare del risarcimento la quota del 30% riferibile al concorso di colpa dell'attore, la misura del risarcimento si riduce ad € 18.253,914.
Su tale importo sono inoltre dovuti gli interessi legali al tasso pro tempore vigente,
sulla somma devalutata alla data della quantificazione operata dal ctu (25.9.2023) e rivalutata anno per anno secondo gli indici Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati ed operai, fino alla pubblicazione della presente sentenza;
da tale ultima data, che segna la conversione del debito risarcitorio di valore in debito di valuta,
sono dovuti gli interessi legali sulla intera somma fino al saldo.
L'attore ha anche domandato sin dall'atto introduttivo, il rimborso di tutte le spese sostenute nella fase immediatamente successiva al crollo del solaio della grotta in seguito all'ordine di messa in sicurezza impartito dal nonché il rimborso CP_1
delle spese legali e tecniche (per le perizie di parte e per il costo della ctu) sostenute nel procedimento per atp.
Quanto alle spese del procedimento per accertamento tecnico preventivo "ante causam", queste vanno poste, a conclusione della procedura, a carico della parte richiedente e vanno prese in considerazione nel successivo giudizio di merito (ove l'accertamento stesso venga come nella specie acquisito) come spese giudiziali, da porre, e da liquidare in un unico contesto, secondo il principio della soccombenza
(Cass. 14268/2017).
Le spese sostenute per la consulenza tecnica di parte, che ha natura di allegazione difensiva tecnica, rientrano tra quelle che la parte vittoriosa ha diritto di vedersi rimborsate (Sez. 3 - , Ordinanza n. 26729 del 15/10/2024), e nella specie, in quanto né eccessive né superflue in ragione della complessità dell'accertamento richiesto e
15 dell'esito dell'indagine peritale, non vi è motivo di escluderle dalla ripetizione.
Sulla base della documentazione prodotta dall'attore, queste ammontano ad €
2.684,4 (510,00 + 634,40+ 520,00 + 1.020,00) e tenuto conto del concorso di colpa dell'attore, gli vanno rimborsate da parte dei convenuti in solido nella misura di €
1.879,08, oltre interessi legali dalla data di invito alla negoziazione assistita,
individuata quale dì della messa in mora (6.11.2020) sino al soddisfo.
Lo che nell'atto di citazione aveva domandato anche il risarcimento del danno Pt_1
non patrimoniale per le sofferenze e il disagio patiti in conseguenza del crollo che aveva interessato in parte la viabilità e la sicurezza pubblica di via Fondo Noce, non ha coltivato questa domanda nel prosieguo del giudizio e non ha riportato questa domanda risarcitoria nella comparsa conclusionale e nella memoria di replica.
La domanda, verosimilmente infondata siccome fondata su allegazioni generiche,
deve intendersi rinunziata, tanto più che l'unica circostanza di prova testimoniale articolata nella seconda memoria e non ammessa (“vero che dal giorno in cui si è
verificato il crollo il sig. vive nel timore che la condizione di cedimento Parte_1
possa aggravarsi procurando nocumento a sé ed ai suoi congiunti ovvero alla sicurezza pubblica?”) che di per sé non avrebbe consentito di provare un danno non patrimoniale di consistenza apprezzabile non è stata reiterata all'udienza di precisazione delle conclusioni ed anche nella memoria di replica, l'attore ha espressamente richiamato le sole conclusioni rassegnate nella comparsa conclusionale.
ha chiamato in causa la compagnia Controparte_4 [...]
in persona del legale rappresentante p.t., che in forza della polizza Controparte_5
per la responsabilità civile nr. MH160852 del 7.6.2017 (doc. 6), assicura il per la responsabilità civile verso i terzi. Controparte_4
La terza chiamata è rimasta contumace.
16 Poiché è documentato il rapporto di garanzia, è fondata la domanda di manleva avanzata dal e per l'effetto, in persona del Controparte_4 Controparte_5
legale rappresentante p.t. va condannata a tenere indenne il Controparte_4
di tutto quanto, quale civilmente responsabile, sia tenuto a pagare
[...]
all'attore in dipendenza della presente decisione.
Le spese di lite nella misura liquidata in dispositivo in base al decisum e tenuto conto della presenza di più parti, applicato il dm 55/2014, seguono la soccombenza dei convenuti nella misura dei due terzi, mentre devono compensarsi fra le parti per il restante terzo, atteso il riconosciuto concorso di colpa dell'attore.
Le spese della duplice ctu svolta nel procedimento per atp e in questo giudizio, vanno definitivamente poste per due terzi a carico dei convenuti in solido e per il restante terzo a carico dello Pt_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Trani, in composizione monocratica - in persona del Giudice Roberta
Picardi –pronunciando nella causa civile iscritta al n. 358/2021 del Ruolo Generale,
ogni contraria o diversa istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
1. accoglie per quanto di ragione la domanda avanzata da con Parte_1
atto di citazione del 19.1.2021 e per l'effetto, accertata la concorrente responsabilità di tutti i convenuti, in persona del Controparte_1
Sindaco p.t., in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_3
AQP s.p.a. in persona del legale rappresentante p.t. e Controparte_4
in persona del legale rappresentante p.t. e dell'attore ai sensi
[...]
dell'art. 1227, co. 1, c.c. per l'evento oggetto di causa, condanna CP_1
in persona del p.t., in persona del
[...] CP_11 Controparte_3
legale rappresentante p.t., AQP s.p.a. in persona del legale rappresentante p.t. e in persona del legale rappresentante Controparte_4
17 p.t. in solido al pagamento in favore di a titolo di risarcimento Parte_1
del danno della somma di € 18.253,914, oltre interessi come in motivazione;
2. condanna i convenuti in solido al rimborso in favore dell'attore della somma di € 1.879,08, oltre interessi legali dal 6.11.2020 al soddisfo;
3. condanna i convenuti in solido alla rifusione in favore di parte attrice, dei due terzi delle spese di lite del procedimento per accertamento tecnico che liquida in € 190,60 per esborsi ed € 1.558,00 per compenso professionale,
oltre rimborso forfetario spese generali nella misura del 15%, iva e cpa come e se per legge dovuti, compensando fra le parti il restante terzo;
4. condanna i convenuti in solido alla rifusione in favore di parte attrice, dei due terzi delle spese di lite di questo giudizio che liquida in € 364,00 per esborsi ed € 9.647,00 per compenso professionale, oltre rimborso forfetario spese generali nella misura del 15%, iva e cpa come e se per legge dovuti,
compensando fra le parti il restante terzo;
5. pone definitivamente le spese della duplice ctu svolta nel procedimento per atp e in questo giudizio, per due terzi a carico dei convenuti in solido e per il restante terzo a carico dello Pt_1
6. condanna in persona del legale rappresentante Controparte_5
p.t. a tenere indenne di tutto quanto sia Controparte_4
tenuta a corrispondere a in base alla presente sentenza. Parte_1
Trani, 23.5.2025
Il Giudice dott. Roberta Picardi
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