Sentenza 14 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 14/05/2025, n. 917 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 917 |
| Data del deposito : | 14 maggio 2025 |
Testo completo
n. 49/2023 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI FIRENZE
SEZIONE PRIMA CIVILE
riunita in camera di consiglio e composta da:
D.ssa Isabella Mariani Presidente
D.ssa Alessandra Guerrieri Consigliere relatore
D.ssa Laura D'Amelio Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta a ruolo il 10/01/2023 al numero 49/2023 del Registro generale avente a oggetto: appello avverso sentenza n. 990/2022 emessa dal Tribunale di
SIENA il 18/11/2022 pendente fra
( rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1 C.F._1
MICHELOTTI FRANCESCO ( ) e dall'Avv. SPINELLI PAMELA C.F._2
( ) ed elettivamente domiciliata presso lo studio dei difensori, C.F._3 giusta procura in atti;
PARTE APPELLANTE contro
), in persona Controparte_1 P.IVA_1 del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. BIOTTI
MANFREDI ( ) e dall'Avv. TRANI GIUSEPPE C.F._4
( ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore, C.F._5 giusta procura in atti;
PARTE APPELLATA sulle seguenti conclusioni:
1
Dott.ssa Alessandra Verzillo pubblicata il 18.11.2022, all'esito del procedimento contraddistinto dal numero R.G. 390/2017, così disponendo: “Voglia l'Ill.mo
Tribunale adito, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa e respinta, rigettare ogni e qualsivoglia domanda svolta dalla nei confronti Parte_2 della signora , in quanto inammissibile e/o infondata in fatto Parte_1 ed in diritto e comunque non provata;
in via riconvenzionale, ritenere e dichiarare la responsabilità della ditta CDM di per i danni cagionati nello CP_1 svolgimento delle opere, per i vizi e difetti ivi contenuti, per il ritardo nella conclusione dei lavori e per l'abbandono del cantiere, motivi di cui in narrativa e per l'effetto condannarla al pagamento di € 3.665,00 a titolo di risarcimento e rimborso a favore della committente . Con vittoria di spese Parte_1 ed onorari di entrambi i gradi di giudizio.”
Parte appellata: “Chiede che l'Ill.ma Corte di Appello di Firenze Voglia accogliere le seguenti CONCLUSIONI: nell'ipotesi in cui non si ravvisi
l'inammissibilità dell'appello ai sensi e per gli effetti del disposto dell'art. 348 bis
c.p.c., accertarsi e dichiararsi l'infondatezza del medesimo, con conseguente rigetto di ogni contraria istanza, in quanto contraria ai fatti e risultanze di causa e proposta per meri fini pretestuosi e dilatori;
Confermarsi pertanto in ogni sua parte
l'impugnata sentenza;
Condannare la parte appellante alle spese e competenze del primo e secondo grado di giudizio, e di quelle relative al giudizio sommario per la richiesta di sospensiva n. 49/2023 sub 1.”
*
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Il giudizio di primo grado
Con sentenza pronunciata in data 16.11.2022, il Tribunale di Siena ha condannato al pagamento della somma di € 8.886,05 oltre Iva in favore Parte_1
Contr di (di seguito, solo ) in parziale accoglimento della Controparte_1 domanda da quest'ultima proposta per ottenere il saldo dei lavori eseguiti per la ristrutturazione di un immobile di proprietà della condannando Parte_3 quest'ultima alla refusione delle spese di lite.
2 Contr Motivava il primo giudice che i lavori eseguiti da erano stati quantificati dal
CTU nominato in corso di causa in € 27.886,05, comprese le opere extra capitolato
(pari a € 2.897,50), per cui, detratti gli acconti versati per € 19.000,00, il residuo credito ammontava appunto a € 8.996,05 oltre Iva (anziché € 16.791,00 come preteso da parte attrice). Non andava dato rilievo, quanto alle opere extra- capitolato, al fatto che la contabilità finale dei lavori non fosse stata sottoscritta dalla committente essendo pacifico che dette opere fossero state ordinale dal DL
e, in ogni caso, le parti avevano raggiunto un accordo al riguardo in sede di CTU.
Non andavano considerate le conclusioni del CTU relative ai vizi e ai ritardi, perché non oggetto del quesito. La domanda riconvenzionale della per i vizi Parte_1 dell'opera e per il ritardo nella conclusione dei lavori e per l'abbandono del cantiere andava in ogni caso respinta perché non provata.
2. Il giudizio di secondo grado
2.1 ha appellato la sentenza e ha rassegnato le Parte_1 istanze sopra trascritte, sulla base dei seguenti motivi:
I) Errata valutazione degli atti e documenti di causa.
Era documentato che, a fronte di lavori preventivati per € 27.000 + Iva, Contr l'appellante aveva versato a l'importo di € 27.709,00; era altresì pacifico come la non avesse mai commissionato lavori extra capitolato, Parte_1 nonostante il contratto prevedesse espressamente un accordo scritto, né alcun accordo al riguardo era intercorso tra le parti in sede di CTU
II) Errata valutazione della CTU
La questione dei vizi e dei ritardi nell'esecuzione dell'opera era implicita nel quesito rivolto al CTU (cui era stato chiesto di verificare qualità e quantità dell'opera) per cui il giudice avrebbe dovuto valutare gli esiti degli accertamenti peritali anche sotto tali aspetti.
III) Omessa valutazione circa il rigetto della domanda riconvenzionale proposta dalla Parte_3
Il primo giudice si era limitato ad asserire che tale domanda non era provata, nonostante il CTU avesse accertato il ritardo nel completamento delle opere, sia pure erroneamente quantificandolo in 54 giorni (dal 30.6.2014 al 23.8.2014), quando invece esso si era protratto fino al 16.9.2014 (e quindi per 76 giorni), come si poteva dedurre dalle dichiarazioni testimoniali assunte in giudizio e dai documenti di trasporto che certificavano la consegna di materiali edili in cantiere fino al 5.9.2014.
3 IV) Errata valutazione della testimonianza resa dal direttore dei lavori Contr L'elenco delle opere su cui aveva fondato la sua pretesa non poteva assumere alcun rilievo probatorio, diversamente da quanto ritenuto dal tribunale che aveva qualificato tale documento come contabilità finale dei lavori, in quanto il d.l. Geom. aveva dichiarato in sede testimoniale di non aver redatto la contabilità finale Pt_4 poiché l'elenco dei lavori presentato dall'impresa riportava opere indicate due volte.
Ciò premesso, l'appellante ha chiesto, in riforma dell'impugnata sentenza e previa Contr inibitoria, il rigetto della domanda avanzata da nei suoi confronti e l'accoglimento della domanda riconvenzionale nell'importo pari a € 3.665,00, con vittoria di spese di entrambi i gradi del giudizio.
2.2. Con decreto emesso inaudita altera parte in data 6.6.2023, la Presidente sospendeva la provvisoria esecutività della sentenza impugnata. Contr
2.3. Si è costituita opponendosi all'inibitoria e all'accoglimento dell'impugnazione. Nel merito:
- ha contestato che la abbia versato acconti per importi superiori ai Parte_1 riconosciuti € 19.000, in quanto la somma di € 6.191,18 a fronte delle fatture 6, 7
e 8 del 2014 menzionate dalla controparte erano stati pagati in restituzione di acquisti di materiale effettuati dall'appaltatrice per conto della committente;
- ha evidenziato come il CTU avesse accertato che erano state effettivamente eseguite opere extracapitolato e i CCTTPP ne avevano concordato l'importo in €
2.897,50;
- la contestazione dei vizi e difformità dell'opera era tardiva, in quanto avvenuta dopo circa sei mesi dalla consegna dell'opera e per questo il giudice aveva omesso di farne menzione nel quesito al CTU.
- il ritardo nella ultimazione dei lavori non era imputabile all'impresa, in quanto era a carico della committenza la fornitura di molti dei materiali da utilizzare
(piastrelle, sanitari ecc..) ed era documentato come parte di essi fosse stata consegnata nel mese di agosto ed alcuni addirittura il 6.9.2014 (cioè 10 giorni prima dell'ultimazione dei lavori).
2.4 Con ordinanza del 17.10.2023, la Corte ha respinto l'istanza di inibitoria e per l'effetto ha revocato il decreto di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza appellata emesso inaudita altera parte. Quindi, all'udienza del
17.12.2024, ha raccolto le conclusioni delle parti, sopra trascritte, e ha trattenuto
4 la causa in decisione, con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
*
3. L'eccezione sollevata da parte appellata di inammissibilità dell'appello non risulta fondata.
Come affermato dalle Sezioni Unite della Suprema Corte, “gli artt. 342 e 434
c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di «revisio prioris instantiae» del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni
a critica vincolata.” (Cass. Sez. U - Sentenza n. 27199 del 16/11/2017); nello specifico, l'appellante, ha argomentato in ordine alle questioni e ai punti contestati della sentenza impugnata, per cui risulta sufficientemente apprezzabile la specificità delle censure articolate.
L'appello va parzialmente accolto, nei termini che seguono.
3.1 Il primo motivo è infondato per quanto attiene al profilo riguardante l'ammontare dei pagamenti effettuati dalla in favore dell'impresa Parte_1 appaltatrice. Contr
Sostiene la parte appellante di aver versato a , a fronte dei lavori appaltati, non soltanto l'importo di € 19.000,00 conteggiato dal primo giudice, ma anche l'ulteriore somma di € 6.191,18 portata dalle fatture nn. 6,7 e 8 del 2014 Contr emesse da , aventi per l'appunto come oggetto “acconto lavori di ristrutturazioni”.
Tuttavia, l'impresa appaltatrice ha prodotto, in relazione a ciascuna di tali fatture, la documentazione attestante l' acquisto di materiale edile per un importo esattamente corrispondente, così come verificato in sede di CTU: la fattura n. 6 del 25.7.2014 dell'importo di € 1.750,00 trova corrispondenza nella fattura n. 4510 del 26.7.2014 di pari importo emessa da HM IZ (doc. 7 memoria n. 183, sesto comma, n. 2 c.p.c.) per l'acquisto di mattonelle;
la fattura n. 7 del 12.8.2014 dell'importo di € 4.697,85 trova corrispondenza nella bolla di vendita emessa da
5 CO.LI.Com in data 31.7.2014 - rif. cliente: per l'acquisto di merce Parte_1
(mattonelle e battiscopa) di pari importo (doc. 8); la fattura n. 8 del 26.8.2014 dell'importo di € 329,50 trova corrispondenza nella fattura n. 960 del 15.6.2014 di pari importo emessa da per l'acquisito di un Controparte_2 controtelaio per porta scorrevole (doc. 9). Per tale motivo, il CTU, a pag. 15 della relazione peritale, ha valutato che i pagamenti effettuati dalla in Parte_1 relazione alle fatture in questione non attengono a “interventi edili ma restituzione di somme per acquisti di materiali edili eseguiti dalla per conto Controparte_1 della Sig.ra . Parte_1
D'altra parte, è altresì documentalmente comprovato l'assunto della parte appellata secondo cui il computo metrico allegato al contratto di appalto (doc. 2) non prevedeva la fornitura di tutti i materiali edili ma solo di quelli funzionali alle opere previste ai punti 5, 6, 13, 16, e 21 del suddetto computo, dovendo dunque Contr escludersi che fosse tenuta a fornire anche i materiali portati dai richiamati documenti nn. 7, 8 e 9. Del resto, la nulla di specifico ha controdedotto Parte_1 in ordine alle specifiche allegazioni e produzioni documentali della impresa appaltatrice con riguardo alla questione in esame.
Deve quindi escludersi che gli importi pagati dalla parte appellante a fronte delle fatture nn. 6,7 e 8 del 2014 siano da decurtare dal residuo credito vantato dall'impresa appaltatrice a fronte dei lavori eseguiti in favore della Parte_1
Quanto alle opere extracapitolato, il motivo in esame è invece fondato, per le ragioni di seguito esposte in relazione al quarto motivo.
3.2 Il secondo motivo e' fondato. Nondimeno, la decisione, pur se per motivazione diversa, è giusta.
Invero, è da censurare la motivazione del primo giudice secondo cui le questioni riguardanti i vizi delle opere e il ritardo nella loro ultimazione non avrebbero potuto essere esaminate, in quanto esulanti dai quesiti posti al CTU. È infatti evidente che l'eventuale irritualità della consulenza, nella misura in cui il consulente avesse sconfinato rispetto all'incarico conferitogli, non poteva esonerare il giudicante dall'esaminare le suddette questioni al fine di decidere la domanda riconvenzionale proposta dalla Parte_3
Ciò premesso, quanto ai vizi delle opere (quantificati dal CTU nella misura di
€ 1.550,00), va dato atto che l'impresa appaltatrice ha eccepito la decadenza e la prescrizione dell'azione di garanzia ex art. 1667 c.c., eccezioni che debbono ritenersi ritualmente sollevate, poiché, a fronte di quanto lamentato al riguardo
6 Contr dalla nella sua comparsa di costituzione e risposta, , nella sua Parte_1 prima memoria ex art. 183, sesto comma, c.p.c. ha dedotto quanto segue:
“Quanto alla contestazione dei vizi e difetti dell'opera, Controparte era ed è a piena conoscenza, che vertendosi in tema di appalto, la stessa doveva essere effettuata entro sessanta giorni dalla scoperta. Invece la stessa è stata effettuata oltre i sei mesi dopo l'immissione in possesso dell'appartamento ristrutturato. Trattandosi di presunti difetti facilmente riscontrabili, la contestazione non ha alcun pregio (…).
Si ricorda che, come è a conoscenza della controparte, l'azione contro l'appaltatore si prescrive in due anni dalla consegna dell'opera e che la Committente poteva far valere la garanzia “prima che siano decorsi i due anni dalla stessa consegna.” E la consegna dell'opera avvenne nel Luglio del 2014.”. La volontà dell'impresa appaltatrice di eccepire la decadenza e la prescrizione dell'azione di garanzia ex art. 1667 c.c. esercitata in via riconvenzionale dalla committente, pertanto, è stata chiaramente e tempestivamente espressa. Contr
Ciò premesso, l'eccezione di prescrizione sollevata da è senz'altro infondata, stante il disposto di cui al secondo inciso del terzo comma dell'art. 1667
c.c.: infatti, come ricorda la parte appellante, “In tema di inadempimento del contratto d'appalto, laddove l'opera risulti ultimata, il committente, convenuto per il pagamento, può opporre all'appaltatore le difformità ed i vizi dell'opera, in virtù del principio "inadimpleti non est adimplendum" al quale si ricollega la più specifica disposizione dettata dal secondo periodo dell'ultimo comma dell'art. 1667 c.c., analoga a quella di portata generale di cui all'art. 1460 c.c. in materia di contratti
a prestazioni corrispettive, anche quando la domanda di garanzia sarebbe prescritta ed, indipendentemente, dalla contestuale proposizione, in via riconvenzionale, di detta domanda, che può anche mancare, senza pregiudizio alcuno per la proponibilità dell'eccezione in esame» (Cassazione civile, Sez. II, ordinanza n. 7041 del 9 marzo 2023).
L'eccezione di decadenza, pure sollevata dall'impresa appaltatrice, è invece fondata. Premesso che, come è noto, in base al secondo comma dell'art. 1667 c.c.,
“Il committente deve, a pena di decadenza, denunziare all'appaltatore le difformità
e i vizi entro sessanta giorni della scoperta”, deve darsi atto come, pacificamente, la abbia denunciato per la prima volta i vizi dell'opera tramite la Parte_1 Contr raccomandata a firma del proprio legale inviata a in data 23.1.2015, benché
i lavori, altrettanto pacificamente, fossero stati completati fin dal 15.9.2014 e nonostante i vizi, la cui effettiva sussistenza è stata verificata dal CTU, fossero non
7 occulti ma facilmente riconoscibili (soglie delle tre porte finestre mal posizionate, spallette e soglie delle aperture aggettanti eseguite senza rifinitura, apertura sul soffitto del disimpegno, difetti dell'intonaco posto sul retro della caldaia – cfr. pag.
13 della relazione peritale).
Ne consegue che la domanda riconvenzionale della in merito ai Parte_1 vizi e difetti dell'opera non può essere accolta.
3.3. Neppure merita accoglimento la domanda riconvenzionale della medesima relativa al ritardo nella consegna dell'opera, essendo dunque Parte_1 infondato anche il terzo motivo.
Secondo la parte appellante, sarebbe pacifico che, a fronte di un termine di consegna dell'opera pattuito per la data del 30.6.2014, essa sia stata terminata il
15.9.2014 (e non il 23.8.2014, come ritenuto dal CTU), con conseguente ritardo di 76 giorni.
In proposito, deve tuttavia ritenersi fondato il rilievo della parte appellata secondo cui dalla stessa documentazione prodotta dalla si può rilevare Parte_1 che la consegna in cantiere del materiale edile necessario all'esecuzione dei lavori, il cui acquisto gravava sulla committente, era proseguito fino 5.9.2014, rendendo dunque impossibile il completamento dell'opera prima del 15.9.2014. Invero, la stessa parte appellante ha prodotto in giudizio (doc. 8 allegato alla memoria ex
183, sesto comma, n. 2 c.p.c.) la fattura n. 5467/2014 a lei intestata emessa da
HM edilizia, relativa all'acquisto di mattonelle per mq 7.640 consegnate il
5.9.2014. Dunque, alcun ritardo può essere ascritto all'impresa appaltatrice.
3.4. Il quarto motivo merita invece di essere accolto.
Il primo giudice ha riconosciuto all'impresa appaltatrice il compenso relativo a opere extracapitolato per l'importo di € 2.897,50 sulla base di quanto si legge a pagina 10 della relazione del CTU: “nel corso dell'incontro del 24.9.2019 è stato deciso in pieno accordo con i due CCTTPP di considerare sulla base dell'esperienza personale dei presenti le “opere extra” determinandone il valore a corpo per visione diretta delle stesse, mentre per quanto riguarda le “opere in economia” si è deciso di considerare l'allegato 3 presente nella seconda memoria di parte attrice, depennando quelle voci riportate più volte o già comprese nel computo metrico estimativo iniziale, per come verificabili da un riscontro diretto” (pag. 10) con il seguente risultato: opere extra € 1.360,00, opere in economia, € 1.690,00, per cui in totale € 3.050,00, cui applicare lo sconto concordato del 5%, e così per €
2.897,50.”
8 Ebbene, è evidente come l'accordo dei consulenti di parte sulla quantificazione del valore da attribuire alle opere extracapitolato indicate dall'impresa non possa in alcun modo intendersi quale intervenuta transazione sulla specifica questione, essendo a tal fine necessaria l'espressione di una volontà proveniente direttamente dalle parti. È infatti da escludere che i tecnici nominati per assistere le parti durante le operazioni peritali abbiano il potere di disporre dei diritti in causa.
Ciò premesso, occorre ricordare che, a fondamento della domanda di pagamento delle opere extracapitolato, l'impresa appaltatrice ha prodotto un documento riepilogativo che, secondo il Geom. (direttore dei lavori CP_3 nominato dalla committenza), che ne è l'autore, sarebbe “l'elenco delle opere dichiarate dall'impresa corredato dai mandati”. Ha precisato il d.l. di averlo
“redatto durante lo svolgimento dei lavori, man mano che la ditta mi portava i fogliettini, cioè i mandati, con quello che aveva svolto” e di non averlo controfirmato, come contabilità finale, “in quanto i mandati dovevano essere controfirmati dal committente e, inoltre, quando mi fu chiesto di firmare questo elenco dei lavori, mi resi conto che vi erano delle opere indicate due volte, sia come lavori in economia che come lavori di cui al computo metrico” (allegato al contratto di appalto - testimonianza resa all'udienza del 1.4.2019).
Invero, è documentato che, in base al contratto di appalto, “qualora il committente decida di effettuare lavori non previsti nel computo metrico, dovrà essere concordato per scritto la modalità, i tempi e il costo di tali opere prima della loro esecuzione. Nessun importo per lavori non previsti sarà riconosciuto se non verrà prima concordato per iscritto".
A fronte del rilievo della committente di non aver autorizzato per Parte_1 iscritto alcuna opera extracapitolato e quindi non dovere nulla all'impresa appaltatrice a questo titolo, il primo giudice ha motivato nel modo seguente: “La circostanza che (il D.L.) dichiari che la contabilità finale dei lavori non è da ritenersi tale, pur avendola lui redatta, non rileva il fine della reale valenza del documento.
La mancata sottoscrizione del documento da parte del DL non ne vanifica la paternità, peraltro confermata in udienza, e la mancata sottoscrizione della committenza, egualmente, non ne vanifica la valenza, perché trattasi di lavori ordinati dal direttore dei lavori in corso d'opera, unico responsabile dei medesimi.”
Tale motivazione non risulta condivisibile. Invero, il D.L. ha precisato di non aver ratificato il documento quale contabilità finale non solo perché conteneva la duplicazione di alcune opere (come puntualmente verificato dal CTU), ma anche
9 perché i mandati non erano controfirmati dalla committenza, come invece espressamente previsto dal contratto di appalto (“nessun importo per lavori non previsti sarà riconosciuto se non verrà prima concordato per iscritto”). Peraltro, dalle dichiarazioni testimoniali del D.L. neppure emerge che il medesimo avesse espressamente commissionato opere extracapitolato. In ogni caso, per giurisprudenza pacifica, “non costituisce idonea prova dell'ammontare del credito dell'appaltatore per il proprio compenso (…) la contabilità redatta dal direttore dei lavori (o dallo stesso appaltatore), salvo che, con riferimento a quest'ultima, risulti che essa sia stata portata a conoscenza del committente e che questi l'abbia accettata senza riserve” (Cass. Sez. 2, sentenza n. 14399 del 23.5.2024); infatti,“In tema di appalto, laddove l'incarico concerna la direzione di lavori, il professionista, come ausiliare del committente, ne assume la rappresentanza limitatamente alla materia strettamente tecnica e pertanto le sue dichiarazioni sono vincolanti per il committente soltanto se contenute in ambito tecnico, mentre sono prive di tale valore quando invadono altri campi, come quello concernente
l'accettazione del prezzo finale dell'opera.” (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 7593 del
16/03/2023). Dunque, quand'anche l'elenco dei lavori prodotto dall'impresa appaltatrice fosse equiparabile a un documento di contabilità finale proveniente dal direttore dei lavori e quand'anche il medesimo avesse preso l'iniziativa di commissionare opere extracapitolato, benché non autorizzate per iscritto dalla committenza, comunque quest'ultima non potrebbe essere obbligata a pagarne il corrispettivo. Contr
La somma riconosciuta dal Tribunale a va dunque decurtata dell'importo di € 2.897,50.
4. La Corte, pertanto, ritiene che la sentenza impugnata debba essere riformata nel senso sopra indicato, dovendosi provvedere in merito a una nuova regolamentazione delle spese di giudizio.
La giurisprudenza sul punto è costante: “Il giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale” (così, per tutte,
Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 9064 del 12/04/2018).
10 Nella fattispecie, all'esito del giudizio di secondo grado la Parte_1 nonostante il parziale accoglimento dell'appello, è risultata comunque soccombente rispetto alle pretese della controparte, sia pure per un quantum inferiore a quello determinato in primo grado, per cui le spese di entrambi i gradi
- liquidate secondo dispositivo sulla base del DM 10.3.2014 n. 55 e succ. modif., ad esclusione della fase istruttoria, che non si è tenuta in questa fase del giudizio
- vanno poste a suo carico;
tuttavia, essendo il valore della causa prossimo a quello minimo dello scaglione di valore di riferimento, appare equo applicare i parametri minimi.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Firenze, sezione prima civile, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza rigettata, così provvede:
1. in accoglimento del quarto motivo e, in parte, del primo motivo e in corrispondente riforma dell'impugnata sentenza n. 990/2022 emessa dal
Tribunale di Pisa, condanna al pagamento in Parte_1 favore di della Controparte_1 somma di € 5.988,55 oltre Iva e interessi legali dalla domanda al saldo effettivo;
2. condanna la medesima al pagamento delle spese di lite, Parte_1 liquidate:
- per il primo grado, in € 264,00 per esborsi ed € 2,540,00 per compensi professionali, oltre 15% per spese forfettarie e Iva e Cap come per legge;
- per il secondo grado, in € 1.984,00 per compensi professionali, oltre 15% per spese forfettarie e Iva e Cap come per legge.
Firenze, camera di consiglio del 12.5.2025
LA CONS. EST.
D.ssa Alessandra Guerrieri
LA PRESIDENTE
D.ssa Isabella Mariani
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
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