Sentenza 24 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. I, sentenza 24/06/2025, n. 1067 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 1067 |
| Data del deposito : | 24 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 24/06/2025
N. 01067/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00101/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 101 del 2025, proposto da
LU MA, RI NC, ST BE, AN TT, EN DI, LO BO, ER CC, GI NG, EN RO, ST AS e NA CA, rappresentati e difesi dall'avvocato Veronica Pepoli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Venezia, San Marco 63;
per l'ottemperanza
1) della sentenza n. 135/2024 emessa dal Tribunale di Rovigo in data 14-5-2024 con cui l’amministrazione resistente è stata condannata ad adempiere in forma specifica alla erogazione della “ Carta Elettronica per l’aggiornamento e la Formazione del docente ”, a favore di RE CA, per un valore corrispondente a quello perduto pari nella specie a Euro 2.000,00;
2) della sentenza n. 371/2024 emessa dal Tribunale di Venezia in data 5-6-2024 con cui l’amministrazione resistente è stata condannata ad adempiere in forma specifica alla erogazione della “ Carta Elettronica per l’aggiornamento e la Formazione del docente ”, a favore di NC KA, per un valore corrispondente a quello perduto pari nella specie a Euro 500,00;
3) della sentenza n. 406/2024 emessa dal Tribunale di Verona in data 17-6-2024 con cui l’amministrazione resistente è stata condannata ad adempiere in forma specifica alla erogazione della “ Carta Elettronica per l’aggiornamento e la Formazione del docente ”, a favore di LE NO, per un valore corrispondente a quello perduto pari nella specie a Euro 2.000,00;
4) della sentenza n. 389/2024 emessa dal Tribunale di Venezia in data 21-6-2024 con cui l’amministrazione resistente è stata condannata ad adempiere in forma specifica alla erogazione della “ Carta Elettronica per l’aggiornamento e la Formazione del docente ”, a favore di CH IO, per un valore corrispondente a quello perduto pari nella specie a Euro 500,00;
5) della sentenza n. 186/2024 emessa dal Tribunale di Rovigo in data 5-7-2024 con cui l’amministrazione resistente è stata condannata ad adempiere in forma specifica alla erogazione della “ Carta Elettronica per l’aggiornamento e la Formazione del docente ”, a favore di AL EN, per un valore corrispondente a quello perduto pari nella specie a Euro 500,00;
6) della sentenza n. 188/2024 emessa dal Tribunale di Rovigo in data 5-7-2024 con cui l’amministrazione resistente è stata condannata ad adempiere in forma specifica alla erogazione della “ Carta Elettronica per l’aggiornamento e la Formazione del docente ”, a favore di CH FL, per un valore corrispondente a quello perduto pari nella specie a Euro 500,00;
7) della sentenza n. 455/2024 emessa dal Tribunale di Treviso in data 8-7-2024 con cui l’amministrazione resistente è stata condannata ad adempiere in forma specifica alla erogazione della “ Carta Elettronica per l’aggiornamento e la Formazione del docente ”, a favore di OC ER, per un valore corrispondente a quello perduto pari nella specie a Euro 1.000,00;
8) della sentenza n. 456/2024 emessa dal Tribunale di Treviso in data 8-7-2024 con cui l’amministrazione resistente è stata condannata ad adempiere in forma specifica alla erogazione della “ Carta Elettronica per l’aggiornamento e la Formazione del docente ”, a favore di GI IA, per un valore corrispondente a quello perduto pari nella specie a Euro 2.000,00;
9) della Sentenza n. 477/2024 emessa dal Tribunale di Treviso in data 15-7-2024 con cui l’amministrazione resistente è stata condannata ad adempiere in forma specifica alla erogazione della “ Carta Elettronica per l’aggiornamento e la Formazione del docente ”, a favore di RR EN, per un valore corrispondente a quello perduto pari nella specie a Euro 1.500,00;
10) della Sentenza n. 485/2024 emessa dal Tribunale di Venezia in data 18-7-2024 con cui l’amministrazione resistente è stata condannata ad adempiere in forma specifica alla erogazione della “ Carta Elettronica per l’aggiornamento e la Formazione del docente ”, a favore di SA NO, per un valore corrispondente a quello perduto pari nella specie a Euro 1.000,00;
11) della sentenza n. 510/2024 emessa dal Tribunale di Treviso in data 31-7-2024 con cui l’amministrazione resistente è stata condannata ad adempiere in forma specifica alla erogazione della “ Carta Elettronica per l’aggiornamento e la Formazione del docente ”, a favore di UL RO, per un valore corrispondente a quello perduto pari nella specie a Euro 1.500,00.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione e del Merito;
Visti gli artt. 35, co. 1, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 21 maggio 2025 il dott. Filippo Dallari e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Considerato:
- che con il ricorso in esame i ricorrenti hanno chiesto l’ottemperanza: della sentenza n. 135/2024 del Tribunale di Rovigo; della sentenza n. 371/2024 del Tribunale di Venezia; della sentenza n. 406/2024 del Tribunale di Verona; della sentenza n. 389/2024 del Tribunale di Venezia; della sentenza n. 186/2024 del Tribunale di Rovigo; della sentenza n. 188/2024 del Tribunale di Rovigo; della sentenza n. 455/2024 del Tribunale di Treviso; della sentenza n. 456/2024 del Tribunale di Treviso; della Sentenza n. 477/2024 del Tribunale di Treviso; della Sentenza n. 485/2024 del Tribunale di Venezia; della sentenza n. 510/2024 del Tribunale di Treviso;
- che alla camera di consiglio del 2 aprile 2025 il Presidente ha avvisato le parti della sussistenza di un possibile profilo di inammissibilità del ricorso, in quanto si tratta di un ricorso proposto da più soggetti contemporaneamente in relazione a diversi titoli esecutivi, e ha assegnato alle stesse, ai sensi dell’art. 73, comma 3, c.p.a., il termine di quindici giorni per presentare memorie e documenti in relazione a tale profilo di inammissibilità del ricorso;
- che con memoria del 15-4-2025 i ricorrenti hanno sostenuto che nella fattispecie si tratterebbe di un ricorso cumulativo ammissibile, in applicazione del principio di economia processuale, in quanto le sentenze da eseguire: sarebbero state pronunciate nei confronti della medesima Amministrazione; riconoscerebbero ai ricorrenti la medesima situazione giuridica soggettiva; risulterebbero non eseguite nei medesimi termini e modalità e presenterebbero identico contenuto precettivo;
Ritenuto, in conformità a quanto già affermato da questa Sezione nella sentenza n. 560 del 15-4-2025 in relazione ad analoga fattispecie:
- che il ricorso in esame è strutturato sia in forma collettiva, con undici ricorrenti, sia cumulativa, dato che l’azione di esecuzione riguarda undici sentenze distintamente riferite a ciascun ricorrente, le quali – seppur accomunate dalla stessa causa petendi e dallo stesso soggetto passivo – recano la condanna al pagamento di somme quantificate in maniera distinta per ciascuna fattispecie;
- che nel processo amministrativo, il ricorso collettivo e cumulativo è ammissibile quando i ricorrenti versano nelle stesse condizioni sul piano del diritto sostanziale e processuale, con la conseguenza che debbono rivestire posizioni omogenee ed indistinte, fra di esse non confliggenti;
- che, nel caso di specie, i ricorrenti hanno fatto valere distinte pretese soggettive, fondate non su un unico rapporto, ma su distinti rapporti, riferite a diversi importi di pagamento riconducibili a diversi titoli giudiziali adottati all’esito di autonomi giudizi, seppur contenenti condanna nei confronti della medesima Amministrazione;
- che, proprio in ragione dell’assenza dell’omogeneità delle posizioni quanto a importi di cui sono creditori i ricorrenti e titolo giudiziale, non sussiste il requisito della connessione oggettiva e soggettiva delle domande (cfr. T.A.R. Lazio, Roma, Sez. III, 28 ottobre 2024, n. 18958; T.A.R. Calabria, Catanzaro, Sez. I, 1 giugno 2020, n. 1005);
Ritenuto, pertanto:
- che il ricorso dev’essere dichiarato inammissibile;
- che sussistono le condizioni per compensare le spese, stante la peculiarità della fattispecie.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 21 maggio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Leonardo Pasanisi, Presidente
Filippo Dallari, Primo Referendario, Estensore
Alberto Ramon, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Filippo Dallari | Leonardo Pasanisi |
IL SEGRETARIO