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Sentenza 28 ottobre 2025
Sentenza 28 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 28/10/2025, n. 812 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 812 |
| Data del deposito : | 28 ottobre 2025 |
Testo completo
Sentenza n. 812/2025
Registro generale Appello Lavoro n. 508/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Milano, Sezione Lavoro, composta da
Dott. OV SE Presidente
Dott.ssa AR OS CU Consigliera rel.
Dott.ssa Benedetta Pattumelli Consigliera
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello avverso la sentenza n. 201/2025 del Tribunale di Pavia (est. dott.ssa Marcella Frangipani), promossa:
[...]
rappresentato e difeso dall'avv. Gianluca Blasi ed elettivamente domiciliato in Parte_1
Milano, c.so Venezia n. 24 presso lo studio del difensore appellante
CONTRO
Controparte_1
[...] appellato contumace
Il procuratore della parte, come sopra costituito, così precisa le
CONCLUSIONI
APPELLANTE Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Milano, contrariis rejectis, disattesa ogni avversaria domanda, deduzione ed eccezione e in riforma della sentenza impugnata e non notificata, così giudicare: nel merito: in parziale riforma della sentenza impugnata, accertare e dichiarare il diritto del ricorrente, quale docente assunto con contratto a tempo determinato, ad usufruire del beneficio economico di euro 500,00 annuo tramite la Carta elettronica del docente per l'aggiornamento e la formazione del personale docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 per l'annualità 2021/2022 e, per l'effetto, condannare il al pagamento in favore del prof. Controparte_1 per l'a.s. 2021/22 della somma di € 500,00, oltre interessi maturati e maturandi sino Pt_1 all'integrale soddisfo;
1 Sempre nel merito, confermare la statuizione con la quale era stata dichiarata la condanna del appellato al pagamento dell'importo di €. 500,00 per l'anno scolastico 2023/2024 in CP_1 favore dell'odierno appellante;
Con vittoria delle spese di giudizio, competenze ed onorari da attribuirsi ai sottoscritti procuratori che si dichiarano antistatari.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 15.5.2025, l'appellante ha impugnato la sentenza n. 201/2025 del
Tribunale di Pavia nella sola parte in cui non ha riconosciuto il diritto ad ottenere il beneficio economico della “carta docente”, di cui alla legge 13 luglio 2015 n. 107, anche per l'anno scolastico 2021/2022, con condanna del a corrispondergli a tale titolo l'ulteriore importo CP_1 di € 500.00.
Il Tribunale accertava in capo a , docente a tempo determinato, la sussistenza dei Parte_1 presupposti per ottenere il beneficio economico della Carta docente e condannava il a CP_1 mettere a disposizione del ricorrente la carta docente relativamente all'anno scolastico 2023/2024, dando atto che per l'anno scolastico 2022/2023 non vi era alcuna domanda, come meglio chiarito dalla difesa.
L'appellante lamenta che per mero errore nelle conclusioni del ricorso di primo grado, era stato chiesto il beneficio per gli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024, laddove il ricorso e la relativa documentazione riguardavano gli anni scolastici 2021/2022 e 2023/2024.
Di detto errore era stato dato atto nel verbale dell'udienza dell'8.4.2025 nel quale si legge che il difensore di precisava: “per l'anno 2022/2023 del docente (n. 1068/24) rileva Parte_1 Pt_1 che per errore materiale nelle conclusioni è stato inserito l'anno 2022/2023 che invece non fa parte della richiesta, come emerge dalla pag. 2 del ricorso”.
Il giudice, quindi, aveva omesso di pronunciarsi sulla domanda relativa all'anno scolastico
2021/2022 rispetto alla quale chiede accertarsi il relativo diritto con condanna del al CP_1 relativo pagamento.
Il , nonostante la regolarità della notifica, è rimasto contumace. CP_1
La causa è stata discusa e decisa come da dispositivo trascritto in calce.
Va preliminarmente dato atto che la sentenza, in mancanza di appello specifico, è coperta da giudicato nella parte in cui ha riconosciuto il diritto di ad ottenere la carta docente per Parte_1
l'anno scolastico 2023/2024 ed ha condannato il a mettere a disposizione dello stesso CP_1 detta Carta o altro equipollente.
Nel merito l'appello è fondato.
Con il ricorso di primo grado, l'appellante, effettivamente, ha chiesto di accertare il diritto alla
Carta docenti anche per l'anno scolastico 2021/2022, allegando il relativo contratto per il periodo
2 dal 28.9.2021 al 31.8.2022, per 18 ore settimanali, per l'insegnamento di A022 -italiano, storia geografia, presso l'istituto G. Plana di Voghera.
Come si legge dal verbale di udienza dell'8.4.2025, sono state riunite diverse cause relative a docenti diversi, tra cui l'odierno appellante, tutti difesi dall'avv. Blasi, il quale ha proceduto ad effettuare alcune precisazioni, tra cui quella relativa al docente nel senso che l'anno Pt_1 scolastico 2023/2024 non era oggetto di domanda, “inserito per mero errore nelle conclusioni”.
Alcuna rinuncia veniva fatta con riferimento all'anno scolastico 2021/2022, pure oggetto della domanda, come emerge dal corpo del ricorso di primo grado, e sulla quale il primo giudice non si
è pronunciato.
La domanda anche per l'anno scolastico 2021/2022 deve essere accolta sussistendone i presupposti di legge.
Giova premettere che l'art. 1, comma 121, legge 13 luglio 2015 n. 107, nel testo applicabile ratione temporis, stabilisce che “al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per
l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il
[...]
, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica Controparte_2
o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per
l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del
Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile”.
I successivi D.P.C.M. 23 settembre 2015 e 28 novembre 2016 hanno confermato l'esclusione dal beneficio in parola dei docenti assunti a tempo determinato, riservandola ai soli docenti di ruolo a tempo indeterminato.
La Corte di Cassazione, con sentenza 27 ottobre 2023 n. 29961, pronunciata in sede di rinvio pregiudiziale ex art. 363 bis c.p.c., ha statuito, per quanto qui rileva, che “l'art. 1, co. 121 della L.
107/2015 deve essere disapplicato, in quanto si pone in contrasto con la clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, nella parte in cui limita il riconoscimento del diritto
3 alla Carta Docente ai solo insegnanti di ruolo e non lo consente rispetto agli insegnanti incaricati di supplenze annuali (art. 4, co. 1, L. 124/1999) o fino al termine delle attività didattiche (art. 1, co. 2, L. 124/1999).
Il che comporta, di converso, l'affermazione del principio per cui anche a tali docenti spetta ed in misura piena quello stesso beneficio”.
Nella sentenza richiamata la Suprema Corte ha poi enunciato i seguenti principi di diritto: “1) La
Carta Docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al . CP_1
2) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.
3) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale, siano fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche, per cessazione dal servizio di ruolo o per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze, spetta il risarcimento, per i danni che siano da essi allegati.
4) L'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della Carta Docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui all'art. 4, comma 1 e 2, L. n. 124/1999, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica;
la prescrizione delle azioni risarcitorie per mancata attribuzione della Carta Docente, stante la natura contrattuale della responsabilità, è decennale ed il termine decorre, per i docenti già transitati in ruolo e cessati dal servizio o non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze, dalla data della loro fuoriuscita dal sistema scolastico”.
Anche la Corte di Giustizia con la recente sentenza n. 268 del 3.6.2025, nel pronunciarsi in via pregiudiziale, sull'interpretazione della clausola 4 dell'accordo quadro sul lavoro a
4 tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura in allegato alla Direttiva
1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999 relativa all'accordo quadro CES, UNICE e
CEEP sul lavoro a tempo determinato (GU 1999, L175, pag. 43), ha ribadito, sempre in materia di Carta docenti e con riferimento specifico alle supplenze di breve durata, che “La clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il
18 marzo 1999, che figura in allegato alla direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del
28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato,
deve essere interpretata nel senso che: essa osta a una normativa nazionale, come interpretata da un giudice nazionale supremo, che riserva il beneficio della carta elettronica dell'importo nominale di EUR 500 annui, che consente l'acquisto di diversi beni e servizi destinati a sostenere la formazione continua dei docenti, ai docenti di ruolo e ai docenti non di ruolo che effettuano supplenze per la durata
dell'anno scolastico, ad esclusione dei docenti non di ruolo che effettuano supplenze di breve durata, a meno che tale esclusione non sia giustificata da ragioni oggettive ai sensi di tale disposizione. Il solo fatto che l'attività di questi ultimi non sia destinata a protrarsi fino al termine dell'anno scolastico non costituisce una siffatta ragione oggettiva.”.
Nel caso di specie, come accennato, sussistono tutti i presupposti per l'accoglimento della domanda, come enucleati dalla citata giurisprudenza di legittimità, avendo l'appellante nell' anno scolastico 2021/2022 prestato servizio, con orario di lavoro a tempo pieno (18 ore settimanali di cattedra), in forza di incarico di docenza a tempo determinato fino al termine delle attività didattiche e risultando inserito nel sistema delle docenze scolastiche al momento della pronuncia giudiziale, per essere inserito nelle GPS della provincia di Pavia.
Alla luce delle considerazioni che precedono, dirimenti ed assorbenti di ogni altra questione, ed in parziale riforma della sentenza n. 201/2025 del Tribunale di Pavia, va dichiarato il diritto dell'appellante di ottenere il beneficio economico della “carta docente” di cui alla legge 13 luglio
2015 n. 107 anche per l'anno scolastico 2021/2022 e il va conseguentemente CP_1 condannato a corrispondere all'appellante, a tale titolo, l'importo di € 500.00 con interessi legali dal dovuto al saldo.
Le spese di lite del grado, liquidate come in dispositivo, ai sensi del DM 10.3.2014 n. 55 come modificato dal DM n. 147/2022, in ragione del valore della controversia, del grado di complessità, dell'assenza di attività istruttoria, della serialità della controversia seguono la soccombenza, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
P.Q.M.
5 In parziale riforma della sentenza n. 201/2025 del Tribunale di Pavia dichiara il diritto di Pt_1 di ottenere il beneficio economico della “carta docente” di cui alla legge 13 luglio 2015 n.
[...]
107 anche per l'anno scolastico 2021/2022, condanna il a Controparte_1 corrispondere all'appellante a tale titolo l'importo di € 500.00 con interessi legali dal dovuto al saldo.
Condanna il alla rifusione delle spese del grado che liquida in € 300,00 oltre spese CP_1 generali ed oneri di legge, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
Milano 15.10.2025
La Consigliera est Il Presidente
AR OS CU OV SE
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Registro generale Appello Lavoro n. 508/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Milano, Sezione Lavoro, composta da
Dott. OV SE Presidente
Dott.ssa AR OS CU Consigliera rel.
Dott.ssa Benedetta Pattumelli Consigliera
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello avverso la sentenza n. 201/2025 del Tribunale di Pavia (est. dott.ssa Marcella Frangipani), promossa:
[...]
rappresentato e difeso dall'avv. Gianluca Blasi ed elettivamente domiciliato in Parte_1
Milano, c.so Venezia n. 24 presso lo studio del difensore appellante
CONTRO
Controparte_1
[...] appellato contumace
Il procuratore della parte, come sopra costituito, così precisa le
CONCLUSIONI
APPELLANTE Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Milano, contrariis rejectis, disattesa ogni avversaria domanda, deduzione ed eccezione e in riforma della sentenza impugnata e non notificata, così giudicare: nel merito: in parziale riforma della sentenza impugnata, accertare e dichiarare il diritto del ricorrente, quale docente assunto con contratto a tempo determinato, ad usufruire del beneficio economico di euro 500,00 annuo tramite la Carta elettronica del docente per l'aggiornamento e la formazione del personale docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 per l'annualità 2021/2022 e, per l'effetto, condannare il al pagamento in favore del prof. Controparte_1 per l'a.s. 2021/22 della somma di € 500,00, oltre interessi maturati e maturandi sino Pt_1 all'integrale soddisfo;
1 Sempre nel merito, confermare la statuizione con la quale era stata dichiarata la condanna del appellato al pagamento dell'importo di €. 500,00 per l'anno scolastico 2023/2024 in CP_1 favore dell'odierno appellante;
Con vittoria delle spese di giudizio, competenze ed onorari da attribuirsi ai sottoscritti procuratori che si dichiarano antistatari.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 15.5.2025, l'appellante ha impugnato la sentenza n. 201/2025 del
Tribunale di Pavia nella sola parte in cui non ha riconosciuto il diritto ad ottenere il beneficio economico della “carta docente”, di cui alla legge 13 luglio 2015 n. 107, anche per l'anno scolastico 2021/2022, con condanna del a corrispondergli a tale titolo l'ulteriore importo CP_1 di € 500.00.
Il Tribunale accertava in capo a , docente a tempo determinato, la sussistenza dei Parte_1 presupposti per ottenere il beneficio economico della Carta docente e condannava il a CP_1 mettere a disposizione del ricorrente la carta docente relativamente all'anno scolastico 2023/2024, dando atto che per l'anno scolastico 2022/2023 non vi era alcuna domanda, come meglio chiarito dalla difesa.
L'appellante lamenta che per mero errore nelle conclusioni del ricorso di primo grado, era stato chiesto il beneficio per gli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024, laddove il ricorso e la relativa documentazione riguardavano gli anni scolastici 2021/2022 e 2023/2024.
Di detto errore era stato dato atto nel verbale dell'udienza dell'8.4.2025 nel quale si legge che il difensore di precisava: “per l'anno 2022/2023 del docente (n. 1068/24) rileva Parte_1 Pt_1 che per errore materiale nelle conclusioni è stato inserito l'anno 2022/2023 che invece non fa parte della richiesta, come emerge dalla pag. 2 del ricorso”.
Il giudice, quindi, aveva omesso di pronunciarsi sulla domanda relativa all'anno scolastico
2021/2022 rispetto alla quale chiede accertarsi il relativo diritto con condanna del al CP_1 relativo pagamento.
Il , nonostante la regolarità della notifica, è rimasto contumace. CP_1
La causa è stata discusa e decisa come da dispositivo trascritto in calce.
Va preliminarmente dato atto che la sentenza, in mancanza di appello specifico, è coperta da giudicato nella parte in cui ha riconosciuto il diritto di ad ottenere la carta docente per Parte_1
l'anno scolastico 2023/2024 ed ha condannato il a mettere a disposizione dello stesso CP_1 detta Carta o altro equipollente.
Nel merito l'appello è fondato.
Con il ricorso di primo grado, l'appellante, effettivamente, ha chiesto di accertare il diritto alla
Carta docenti anche per l'anno scolastico 2021/2022, allegando il relativo contratto per il periodo
2 dal 28.9.2021 al 31.8.2022, per 18 ore settimanali, per l'insegnamento di A022 -italiano, storia geografia, presso l'istituto G. Plana di Voghera.
Come si legge dal verbale di udienza dell'8.4.2025, sono state riunite diverse cause relative a docenti diversi, tra cui l'odierno appellante, tutti difesi dall'avv. Blasi, il quale ha proceduto ad effettuare alcune precisazioni, tra cui quella relativa al docente nel senso che l'anno Pt_1 scolastico 2023/2024 non era oggetto di domanda, “inserito per mero errore nelle conclusioni”.
Alcuna rinuncia veniva fatta con riferimento all'anno scolastico 2021/2022, pure oggetto della domanda, come emerge dal corpo del ricorso di primo grado, e sulla quale il primo giudice non si
è pronunciato.
La domanda anche per l'anno scolastico 2021/2022 deve essere accolta sussistendone i presupposti di legge.
Giova premettere che l'art. 1, comma 121, legge 13 luglio 2015 n. 107, nel testo applicabile ratione temporis, stabilisce che “al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per
l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il
[...]
, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica Controparte_2
o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per
l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del
Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile”.
I successivi D.P.C.M. 23 settembre 2015 e 28 novembre 2016 hanno confermato l'esclusione dal beneficio in parola dei docenti assunti a tempo determinato, riservandola ai soli docenti di ruolo a tempo indeterminato.
La Corte di Cassazione, con sentenza 27 ottobre 2023 n. 29961, pronunciata in sede di rinvio pregiudiziale ex art. 363 bis c.p.c., ha statuito, per quanto qui rileva, che “l'art. 1, co. 121 della L.
107/2015 deve essere disapplicato, in quanto si pone in contrasto con la clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, nella parte in cui limita il riconoscimento del diritto
3 alla Carta Docente ai solo insegnanti di ruolo e non lo consente rispetto agli insegnanti incaricati di supplenze annuali (art. 4, co. 1, L. 124/1999) o fino al termine delle attività didattiche (art. 1, co. 2, L. 124/1999).
Il che comporta, di converso, l'affermazione del principio per cui anche a tali docenti spetta ed in misura piena quello stesso beneficio”.
Nella sentenza richiamata la Suprema Corte ha poi enunciato i seguenti principi di diritto: “1) La
Carta Docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al . CP_1
2) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.
3) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale, siano fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche, per cessazione dal servizio di ruolo o per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze, spetta il risarcimento, per i danni che siano da essi allegati.
4) L'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della Carta Docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui all'art. 4, comma 1 e 2, L. n. 124/1999, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica;
la prescrizione delle azioni risarcitorie per mancata attribuzione della Carta Docente, stante la natura contrattuale della responsabilità, è decennale ed il termine decorre, per i docenti già transitati in ruolo e cessati dal servizio o non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze, dalla data della loro fuoriuscita dal sistema scolastico”.
Anche la Corte di Giustizia con la recente sentenza n. 268 del 3.6.2025, nel pronunciarsi in via pregiudiziale, sull'interpretazione della clausola 4 dell'accordo quadro sul lavoro a
4 tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura in allegato alla Direttiva
1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999 relativa all'accordo quadro CES, UNICE e
CEEP sul lavoro a tempo determinato (GU 1999, L175, pag. 43), ha ribadito, sempre in materia di Carta docenti e con riferimento specifico alle supplenze di breve durata, che “La clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il
18 marzo 1999, che figura in allegato alla direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del
28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato,
deve essere interpretata nel senso che: essa osta a una normativa nazionale, come interpretata da un giudice nazionale supremo, che riserva il beneficio della carta elettronica dell'importo nominale di EUR 500 annui, che consente l'acquisto di diversi beni e servizi destinati a sostenere la formazione continua dei docenti, ai docenti di ruolo e ai docenti non di ruolo che effettuano supplenze per la durata
dell'anno scolastico, ad esclusione dei docenti non di ruolo che effettuano supplenze di breve durata, a meno che tale esclusione non sia giustificata da ragioni oggettive ai sensi di tale disposizione. Il solo fatto che l'attività di questi ultimi non sia destinata a protrarsi fino al termine dell'anno scolastico non costituisce una siffatta ragione oggettiva.”.
Nel caso di specie, come accennato, sussistono tutti i presupposti per l'accoglimento della domanda, come enucleati dalla citata giurisprudenza di legittimità, avendo l'appellante nell' anno scolastico 2021/2022 prestato servizio, con orario di lavoro a tempo pieno (18 ore settimanali di cattedra), in forza di incarico di docenza a tempo determinato fino al termine delle attività didattiche e risultando inserito nel sistema delle docenze scolastiche al momento della pronuncia giudiziale, per essere inserito nelle GPS della provincia di Pavia.
Alla luce delle considerazioni che precedono, dirimenti ed assorbenti di ogni altra questione, ed in parziale riforma della sentenza n. 201/2025 del Tribunale di Pavia, va dichiarato il diritto dell'appellante di ottenere il beneficio economico della “carta docente” di cui alla legge 13 luglio
2015 n. 107 anche per l'anno scolastico 2021/2022 e il va conseguentemente CP_1 condannato a corrispondere all'appellante, a tale titolo, l'importo di € 500.00 con interessi legali dal dovuto al saldo.
Le spese di lite del grado, liquidate come in dispositivo, ai sensi del DM 10.3.2014 n. 55 come modificato dal DM n. 147/2022, in ragione del valore della controversia, del grado di complessità, dell'assenza di attività istruttoria, della serialità della controversia seguono la soccombenza, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
P.Q.M.
5 In parziale riforma della sentenza n. 201/2025 del Tribunale di Pavia dichiara il diritto di Pt_1 di ottenere il beneficio economico della “carta docente” di cui alla legge 13 luglio 2015 n.
[...]
107 anche per l'anno scolastico 2021/2022, condanna il a Controparte_1 corrispondere all'appellante a tale titolo l'importo di € 500.00 con interessi legali dal dovuto al saldo.
Condanna il alla rifusione delle spese del grado che liquida in € 300,00 oltre spese CP_1 generali ed oneri di legge, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
Milano 15.10.2025
La Consigliera est Il Presidente
AR OS CU OV SE
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