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Sentenza 27 giugno 2025
Sentenza 27 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lodi, sentenza 27/06/2025, n. 346 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lodi |
| Numero : | 346 |
| Data del deposito : | 27 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1110/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LODI
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Elena Giuppi Presidente dott.ssa Giulia Isadora Loi Giudice Relatore dott.ssa Carla Venditti Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1110/2024 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. KATI SCALA Pt_1 C.F._1
RICORRENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 C.F._2
PASQUALE DI GIOVANNI e dell'avv. MIRIAM IESUSA PASQUARIELLO
RESISTENTE
e con l'intervento del PM
Conclusioni
Conclusioni per Pt_1
“DICHIARARSI la separazione personale tra i predetti coniugi alle seguenti condizioni:
- affidare i figli minori alla madre in via esclusiva, con collocazione abitativa presso la medesima;
Part
- stabilire l'assegnazione della casa coniugale alla sig.ra con tutti gli arredi in essa contenuti;
Part
- stabilire che il sig. sia tenuto a corrispondere alla sig.ra a titolo di Controparte_1 contributo al mantenimento dei figli, con decorrenza dal deposito del presente ricorso, l'importo
pagina 1 di 4 minimale di €. 800,00 oltre alla rivalutazione annuale Istat ed oltre al 50% a carico del padre delle spese straordinarie, mediche, odontoiatriche, scolastiche ed extrascolastiche, regolarmente documentate, seguendo le “Linee Guida” del Tribunale Ordinario di Milano;
- disporre che il padre possa vedere i minori, ove e quando lo desideri, previo accordo con la madre;
”
Conclusioni per Igbinedion Omoragbe Osasere
- Rigettare la domanda per difetto di giurisdizione per i motivi esposti;
- Rigettare la domanda in quanto inammissibile per non avere formulato la domanda di separazione personale dei coniugi.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Per quanto riguarda il completo svolgimento del processo, ai sensi del vigente art. 132 c.p.c., si fa rinvio agli atti delle parti e ai verbali di causa.
1. Con ricorso depositato in data 3.6.2024 ha adito il Tribunale di Lodi domandando la Pt_1
regolamentazione dei tre figli minori. La ricorrente, in particolare, ha chiesto l'affido esclusivo dei figli, con collocamento prevalente presso di sé e conseguente assegnazione della casa coniugale, la regolamentazione delle visite paterne, la corresponsione da parte del padre di € 800,00 al mese, a titolo di contributo per il mantenimento dei figli, oltre il 50% delle spese straordinarie.
Con comparsa depositata il 30.1.2025 si è costituito il quale, in via Controparte_1
preliminare, ha chiesto dichiararsi la litispendenza e dunque la sospensione del giudizio in attesa della conclusione del giudizio di divorzio precedentemente instaurato in Nigeria e, in subordine, ha domandato l'affido condiviso dei figli ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente degli stessi presso la madre e assegnazione alla stessa della casa coniugale, la regolamentazione delle visite paterne, la fissazione del mantenimento per i figli in € 400,00 oltre il 50% delle spese straordinarie.
All'udienza del 18.2.2025 il Tribunale ha sottoposto alle parti le seguenti questioni: omessa formulazione della domanda di separazione nel ricorso introduttivo e giurisdizione del Tribunale italiano in ordine alle domande relative ai minori, tenuto conto del fatto che al momento dell'introduzione della causa gli stessi si trovavano stabilmente in Nigeria.
Con note depositate per l'udienza di discussione ex art. 473-bis.22 c.p.c. la ricorrente ha domandato, oltre alla regolamentazione dei figli, anche la separazione dal marito, mentre il resistente ha chiesto dichiararsi il difetto di giurisdizione quanto alle domande relative ai minori e in subordine l'inammissibilità delle stesse, in assenza di una valida domanda di separazione.
2. e si sono sposati con matrimonio civile in Nigeria il Pt_1 Controparte_1
25.1.2014 e dalla loro unione sono nati tre figli, il 15.6.2018, l'11.2.2016 e Persona_1 Per_2
il 22.11.2020. Persona_3
pagina 2 di 4 3. Anzitutto deve essere dichiarata l'inammissibilità della domanda di separazione, in quanto tardiva, essendo stata formulata dalla ricorrente per la prima volta in sede di precisazione delle conclusioni.
Come noto, la domanda di separazione è una domanda autonoma, che presuppone l'iniziativa di parte e soggiace alle regole e alle preclusioni stabilite dal codice di procedura civile. Ed infatti, pur essendo vero che nei giudizi in materia di famiglia i provvedimenti vengono assunti rebus sic stantibus e dunque le parti possono sempre dedurre e provare circostanze via via verificatesi, è altrettanto vero che anche nei procedimenti di separazione e divorzio operano i princìpi sulle scansioni processuali e che pertanto non è consentito alle parti proporre nuove domande dopo lo spirare dei termini preclusivi.
Orbene, la domanda di separazione, per essere considerata validamente proposta, avrebbe dovuto essere formulata dalla ricorrente con il ricorso introduttivo.
Né del resto può ritenersi che la stessa fosse implicita: pur essendo l'atto denominato “ricorso per separazione giudiziale dei coniugi”, tuttavia non si rinviene alcun riferimento alla domanda relativa allo status né nelle conclusioni né nel corpo dell'atto, dedicato esclusivamente alle richieste relative ai tre figli minori.
4. Per quanto riguarda, invece, le domande relative ai minori – quand'anche dovessero ritenersi ammissibili, pur in assenza di una valida domanda di separazione – in ogni caso deve essere dichiarato il difetto di giurisdizione di questo Tribunale.
4.1 Come noto, ai sensi dell'art. 7 del Regolamento (UE) 2019/1111 (c.d. Bruxelles II ter) – collocato nella Sezione 2, relativa alla “Responsabilità genitoriale” – “Le autorità giurisdizionali di uno Stato membro sono competenti per le domande relative alla responsabilità genitoriale su un minore se il minore risiede abitualmente in quello Stato membro alla data in cui sono adite”.
Per quanto riguarda le domande inerenti alla responsabilità genitoriale, dunque, la competenza giurisdizionale spetta allo Stato in cui risiede abitualmente il minore.
Al riguardo, la Suprema Corte ha affermato che “In tema di giurisdizione di provvedimenti de potestate, per stabilire la competenza giurisdizionale, bisogna dare rilievo, per principio generale, al criterio della residenza abituale del minore al momento della domanda. Si intende per residenza abituale il luogo del concreto e continuativo svolgimento della vita personale del minore, in virtù di una durevole e stabile permanenza, dove il minore ha il centro dei propri legami affettivi non solo parentali, derivanti dallo svolgimento in tale località della quotidiana vita di relazione” (Cass. civ.
S.U. 19/04/2021, n. 10243; Cass. civ. S.U. n. 24608/2019).
Tale criterio permette al giudice che è più vicino al minore e che meglio conosce la realtà del posto di assumere le decisioni che siano le migliori possibili a salvaguardia “della continuità affettivo- relazionale del minore” stesso. (Cass. 16648/2014; C.d.G. 5 ottobre 2010, 96/10).
pagina 3 di 4 4.2 Nel caso in esame è pacifico che, al momento della proposizione del ricorso, la residenza abituale dei minori fosse in Nigeria, ove gli stessi hanno vissuto sin da giugno 2022 insieme ai parenti materni, frequentando una scuola internazionale.
Deve essere pertanto dichiarato il difetto di giurisdizione di questo Tribunale con riferimento alle domande relative ai tre figli minori.
5. Le spese di lite, liquidate come in dispositivo secondo i parametri del D.M. 147/2022, seguono la soccombenza e sono interamente a carico della ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lodi, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) dichiara l'inammissibilità della domanda di separazione personale formulata da parte ricorrente;
2) dichiara il difetto di giurisdizione del Tribunale per quanto riguarda le domande relative ai figli minori;
3) condanna parte ricorrente alla rifusione della spese di lite a favore del resistente, che si liquidano in € 2.900,00, oltre accessori come per legge.
Lodi, così deciso nella camera di consiglio del 20 maggio 2025
Il Giudice relatore La Presidente
Dott.ssa Giulia Isadora Loi Dott.ssa Elena Giuppi
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LODI
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Elena Giuppi Presidente dott.ssa Giulia Isadora Loi Giudice Relatore dott.ssa Carla Venditti Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1110/2024 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. KATI SCALA Pt_1 C.F._1
RICORRENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 C.F._2
PASQUALE DI GIOVANNI e dell'avv. MIRIAM IESUSA PASQUARIELLO
RESISTENTE
e con l'intervento del PM
Conclusioni
Conclusioni per Pt_1
“DICHIARARSI la separazione personale tra i predetti coniugi alle seguenti condizioni:
- affidare i figli minori alla madre in via esclusiva, con collocazione abitativa presso la medesima;
Part
- stabilire l'assegnazione della casa coniugale alla sig.ra con tutti gli arredi in essa contenuti;
Part
- stabilire che il sig. sia tenuto a corrispondere alla sig.ra a titolo di Controparte_1 contributo al mantenimento dei figli, con decorrenza dal deposito del presente ricorso, l'importo
pagina 1 di 4 minimale di €. 800,00 oltre alla rivalutazione annuale Istat ed oltre al 50% a carico del padre delle spese straordinarie, mediche, odontoiatriche, scolastiche ed extrascolastiche, regolarmente documentate, seguendo le “Linee Guida” del Tribunale Ordinario di Milano;
- disporre che il padre possa vedere i minori, ove e quando lo desideri, previo accordo con la madre;
”
Conclusioni per Igbinedion Omoragbe Osasere
- Rigettare la domanda per difetto di giurisdizione per i motivi esposti;
- Rigettare la domanda in quanto inammissibile per non avere formulato la domanda di separazione personale dei coniugi.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Per quanto riguarda il completo svolgimento del processo, ai sensi del vigente art. 132 c.p.c., si fa rinvio agli atti delle parti e ai verbali di causa.
1. Con ricorso depositato in data 3.6.2024 ha adito il Tribunale di Lodi domandando la Pt_1
regolamentazione dei tre figli minori. La ricorrente, in particolare, ha chiesto l'affido esclusivo dei figli, con collocamento prevalente presso di sé e conseguente assegnazione della casa coniugale, la regolamentazione delle visite paterne, la corresponsione da parte del padre di € 800,00 al mese, a titolo di contributo per il mantenimento dei figli, oltre il 50% delle spese straordinarie.
Con comparsa depositata il 30.1.2025 si è costituito il quale, in via Controparte_1
preliminare, ha chiesto dichiararsi la litispendenza e dunque la sospensione del giudizio in attesa della conclusione del giudizio di divorzio precedentemente instaurato in Nigeria e, in subordine, ha domandato l'affido condiviso dei figli ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente degli stessi presso la madre e assegnazione alla stessa della casa coniugale, la regolamentazione delle visite paterne, la fissazione del mantenimento per i figli in € 400,00 oltre il 50% delle spese straordinarie.
All'udienza del 18.2.2025 il Tribunale ha sottoposto alle parti le seguenti questioni: omessa formulazione della domanda di separazione nel ricorso introduttivo e giurisdizione del Tribunale italiano in ordine alle domande relative ai minori, tenuto conto del fatto che al momento dell'introduzione della causa gli stessi si trovavano stabilmente in Nigeria.
Con note depositate per l'udienza di discussione ex art. 473-bis.22 c.p.c. la ricorrente ha domandato, oltre alla regolamentazione dei figli, anche la separazione dal marito, mentre il resistente ha chiesto dichiararsi il difetto di giurisdizione quanto alle domande relative ai minori e in subordine l'inammissibilità delle stesse, in assenza di una valida domanda di separazione.
2. e si sono sposati con matrimonio civile in Nigeria il Pt_1 Controparte_1
25.1.2014 e dalla loro unione sono nati tre figli, il 15.6.2018, l'11.2.2016 e Persona_1 Per_2
il 22.11.2020. Persona_3
pagina 2 di 4 3. Anzitutto deve essere dichiarata l'inammissibilità della domanda di separazione, in quanto tardiva, essendo stata formulata dalla ricorrente per la prima volta in sede di precisazione delle conclusioni.
Come noto, la domanda di separazione è una domanda autonoma, che presuppone l'iniziativa di parte e soggiace alle regole e alle preclusioni stabilite dal codice di procedura civile. Ed infatti, pur essendo vero che nei giudizi in materia di famiglia i provvedimenti vengono assunti rebus sic stantibus e dunque le parti possono sempre dedurre e provare circostanze via via verificatesi, è altrettanto vero che anche nei procedimenti di separazione e divorzio operano i princìpi sulle scansioni processuali e che pertanto non è consentito alle parti proporre nuove domande dopo lo spirare dei termini preclusivi.
Orbene, la domanda di separazione, per essere considerata validamente proposta, avrebbe dovuto essere formulata dalla ricorrente con il ricorso introduttivo.
Né del resto può ritenersi che la stessa fosse implicita: pur essendo l'atto denominato “ricorso per separazione giudiziale dei coniugi”, tuttavia non si rinviene alcun riferimento alla domanda relativa allo status né nelle conclusioni né nel corpo dell'atto, dedicato esclusivamente alle richieste relative ai tre figli minori.
4. Per quanto riguarda, invece, le domande relative ai minori – quand'anche dovessero ritenersi ammissibili, pur in assenza di una valida domanda di separazione – in ogni caso deve essere dichiarato il difetto di giurisdizione di questo Tribunale.
4.1 Come noto, ai sensi dell'art. 7 del Regolamento (UE) 2019/1111 (c.d. Bruxelles II ter) – collocato nella Sezione 2, relativa alla “Responsabilità genitoriale” – “Le autorità giurisdizionali di uno Stato membro sono competenti per le domande relative alla responsabilità genitoriale su un minore se il minore risiede abitualmente in quello Stato membro alla data in cui sono adite”.
Per quanto riguarda le domande inerenti alla responsabilità genitoriale, dunque, la competenza giurisdizionale spetta allo Stato in cui risiede abitualmente il minore.
Al riguardo, la Suprema Corte ha affermato che “In tema di giurisdizione di provvedimenti de potestate, per stabilire la competenza giurisdizionale, bisogna dare rilievo, per principio generale, al criterio della residenza abituale del minore al momento della domanda. Si intende per residenza abituale il luogo del concreto e continuativo svolgimento della vita personale del minore, in virtù di una durevole e stabile permanenza, dove il minore ha il centro dei propri legami affettivi non solo parentali, derivanti dallo svolgimento in tale località della quotidiana vita di relazione” (Cass. civ.
S.U. 19/04/2021, n. 10243; Cass. civ. S.U. n. 24608/2019).
Tale criterio permette al giudice che è più vicino al minore e che meglio conosce la realtà del posto di assumere le decisioni che siano le migliori possibili a salvaguardia “della continuità affettivo- relazionale del minore” stesso. (Cass. 16648/2014; C.d.G. 5 ottobre 2010, 96/10).
pagina 3 di 4 4.2 Nel caso in esame è pacifico che, al momento della proposizione del ricorso, la residenza abituale dei minori fosse in Nigeria, ove gli stessi hanno vissuto sin da giugno 2022 insieme ai parenti materni, frequentando una scuola internazionale.
Deve essere pertanto dichiarato il difetto di giurisdizione di questo Tribunale con riferimento alle domande relative ai tre figli minori.
5. Le spese di lite, liquidate come in dispositivo secondo i parametri del D.M. 147/2022, seguono la soccombenza e sono interamente a carico della ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lodi, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) dichiara l'inammissibilità della domanda di separazione personale formulata da parte ricorrente;
2) dichiara il difetto di giurisdizione del Tribunale per quanto riguarda le domande relative ai figli minori;
3) condanna parte ricorrente alla rifusione della spese di lite a favore del resistente, che si liquidano in € 2.900,00, oltre accessori come per legge.
Lodi, così deciso nella camera di consiglio del 20 maggio 2025
Il Giudice relatore La Presidente
Dott.ssa Giulia Isadora Loi Dott.ssa Elena Giuppi
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