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Sentenza 1 ottobre 2025
Sentenza 1 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 01/10/2025, n. 4608 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 4608 |
| Data del deposito : | 1 ottobre 2025 |
Testo completo
1
Sent. n.
Ruolo Generale n. 3560/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Napoli, Prima Sezione Civile, riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. IO OM Presidente
Dott. ON NG Consigliere Estensore
Dott. Francesco Gesué Rizzi Ulmo Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nel procedimento contrassegnato con il n. 3560/2024 R.G., avente ad oggetto
“Altre controversie di diritto amministrativo”, fissato per la trattazione scritta all'udienza del 24.9.2025, ed alla stessa riservato, con assegnazione di termine ex art. 127ter, comma IV, c.p.c. fino al 29.9.2025, e vertente
TRA
Parte_1
con sede in alla
[...] Pt_1
Via E. Mattei, 36, c.f. , in persona del Presidente, nonché suo P.IVA_1
legale rappresentante pro - tempore, dott.ssa nata a [...] Parte_2
il 12.05.1977, c.f. , giusta delibera del Comitato CodiceFiscale_1
Direttivo n.149 del 17.07.2024, rappresentato e difeso, giusta mandato in calce 2
all'atto di appello, dall'Avv. Giuseppe Bucci, c.f. , CodiceFiscale_2
presso il cui studio legale in Marcianise alla via Gemma n.24 -
[...]
elettivamente domicilia. Pec: CP_1
E-Mail: : Email_1 Email_2
06/233240980. Il predetto avvocato dichiara di voler ricevere gli avvisi di cui agli artt. 133, 134, e 176 a mezzo fax al n.06/233240980, nonché a mezzo posta elettronica all'indirizzo oppure Email_3
Email_4
APPELLANTE – APPELLATO INCIDENTALE
E
c.f. e P.IVA , in persona del suo legale Controparte_2 P.IVA_2
rapp.te pro – tempore, dom.to per la carica preso la sede Controparte_3
della società in Marcianise - Zona Industriale Marcianise - Strada per
Casapuzzano, rapp.ta e difesa, giusta procura rilasciata su separato foglio tanto congiuntamente, quanto disgiuntamente dagli avv.ti EO LA MO,
c.f. e RO Paolo Fusco, c.f. CodiceFiscale_3 C.F._4
, ed elettivamente domiciliata presso lo studio del primo in Napoli, alla
[...]
Via Mergellina n 23. Ai fini delle notificazioni e comunicazioni: l'avv.
EO LA MO dichiara che la propria PEC è:
che la propria e-mail è Email_5
che il proprio numero di fax è Email_6
081/5527352. L'avv. RO Paolo Fusco dichiara che la propria PEC è:
che il proprio numero di fax è Email_7
0818696335.
APPELLATA - APPELLANTE INCIDENTALE 3
CONCLUSIONI
Come da atti e verbali di causa.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI
DIRITTO DELLA DECISIONE
Con citazione del 19.7.2024, il , in persona Parte_1
del legale rappresentante pro - tempore proponeva appello avverso la
sentenza del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere n. 222/2024 del
sentenza del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere n. 222/2024 del
22.1.2024, con al quale veniva parzialmente accolta la domanda proposta da esso appellante, con conseguente condanna della convenuta in Controparte_2
persona del legale rappresentante pro - tempore, al pagamento della somma di € 131.093,24, oltre interessi e spese, in favore delprimo, Parte_1
, quale maggior corrispettivo per la cessione dell'area come allegato
[...]
in atti da destinare ad insediamento di nuovo stabilimento industriale, così
come stabilito dall' art 5, lettera a, della convenzione intercorsa tra le parti.
Il , in persona del legale rappresentante pro Parte_1
- tempore, con il citato atto introduttivo, conveniva quindi in giudizio innanzi all'intestata Corte di Appello la società in persona del legale Controparte_2
rapp.te pro-tempore, chiedendo, in riforma della gravata decisione,
accogliersi le seguenti conclusioni:
“Voglia l'On.le Corte di Appello, contrariis reiectis:
In via principale, accogliere l'appello e, per l'effetto, in riforma della
sentenza n. 222/2024 pubblicata il 22/01/2024, resa inter-partes dal
Tribunale di S. Maria C.V., in persona della Dott.ssa Renata Russo,
accogliere tutte le seguenti conclusioni: 4
Riconoscere e dichiarare che alla società “è stata Controparte_2
ceduta una superficie complessiva oggetto di contenzioso di mq. 4.993”. Per
l'effetto, determinare il valore della indennità di esproprio nella misura di
€.274.615, così calcolato: valore espropriativo mq.4993 * €. /mq. 55,00 =
€.274.615,00, oltre interessi e spese di giudizio sostenute dal in Parte_1
sede di opposizione da parte dei soggetti espropriati. Agli importi già
Part depositati a tale titolo dall se compresi anche nel prezzo del terreno
pagato dalla dovranno essere dedotti dal valore Controparte_2
espropriativo appena calcolato.
Rideterminare l'indennità di occupazione in proporzione all'indennità
di espropriazione, applicando su di essa una percentuale annua pari agli
interessi legali per ciascun anno di occupazione. Gli importi già depositati a
Part tale titolo dall' se compresi anch'essi nel prezzo del terreno pagato dalla
, dovranno essere dedotti dall'indennità calcolata. CP_2
Con vittoria di spese, diritti e onorari del doppio grado di giudizio,
oltre IVA e CPA, da attribuirsi al sottoscritto procuratore antistatario.
Instauratosi il contraddittorio, con comparsa del 23.1.2025 si costituiva l'appellata in persona del legale rappresentante pro - Controparte_2
tempore, eccependo l'inammissibilità dell'impugnazione e, comunque, la sua infondatezza nel merito, per le ragioni ivi meglio indicate, chiedendone il rigetto;
nel contempo, proponeva appello incidentale avverso la medesima decisione chiedendo quindi accogliersi le seguenti conclusioni:
1)”Rigettare l'appello principale proposto dal
[...]
Parte_1
2) In accogliento dell'appello incidentale proposto con il presente atto 5
dall'esponente società in riforma della sentenza del Giudice Unico CP_2
del Tribunale di S.Maria C.V., ogni altra conclusione, disattesa così
provvedere:
a) Dichiarare l'incompetenza del Tribunale di S. Maria C.V. in favore
della Corte di Appello di Napoli in relazione al giudizio proposto dal
; Parte_1
b) In ogni caso:
b1) dichiarare nullità della citazione per violazione dell'art 164 cpc;
b2) dichiarare la nullità della citazione per genericità;
b3) dichiarare che la società nulla deve al CP_2 [...]
per i motivi di cui all'atto di Parte_1
citazione, stante la quietanza a saldo rilasciata dal nella scrittura Parte_1
privata del 31.12.2003 autenticata nelle firme dal Notaio di Caprio Per_1
e conseguentemente, rigettare la domanda del nel merito;
Parte_1
b4) dichiarare la clausola contenuta all'art 4 della scrittura privata
del 31.12.2003 autenticata nelle firme dal Notaio - nella Persona_2
quale la società assunse l'obbligo di rimborsare il CP_2 Parte_1
eventuali maggiori somme oltre quelle già corrisposte in atto - nulla e/o
comunque annullabile per violazione dell'articolo 1346 codice civile e.
conseguentemente, dichiarare che nulla è dovuto a tale titolo dalla società
al;
CP_2 Parte_1
b5) dichiarare il Parte_1
inadempiente ai patti e contratti sottoscritti con la società ,
[...] CP_2
non avendo provveduto ad informare tempestivamente e dettagliatamente la
società dei giudizi proposti dai proprietari dei beni espropriati, CP_2 6
impedendo così alla predetta di costituirsi nei relativi giudizi ed
eventualmente definire le liti in via transattiva;
b6) dichiarare il inadempiente ai patti contrattuali per non Parte_1
aver realizzato le opere infrastrutturali per le quali la società ha CP_2
provveduto a versare i relativi importi e conseguentemente accogliere
l'eccezione di inadempimento ex art. 1460 ce. e per gli effetti dichiarare
legittimo il rifiuto da parte dev'esponente a provvedere al pagamento di
qualsiasi somma dovuta al;
Parte_1
b7) Dichiarare prescritto il diritto del al pagamento delle Parte_1
somme richieste con l'atto di citazione;
b8) Dichiarare compensate le spese del giudizio di primo grado;
9) Condannare il alle spese e competenze del presente Parte_1
grado di giudizio.”
Con ordinanza del 19.2.2025 la Corte rigettava la richiesta di concessione della sospensione dell'efficacia esecutiva della gravata decisione e rimetteva le parti innanzi all'Istruttore Designato per il prosieguo della trattazione.
Con provvedimento del 4.9.2025 veniva quindi disposta da quest'ultimo la celebrazione dell'udienza del 24.9.2025 ai sensi dell'art. 127
ter c.p.c. e, in tale sede, il giudice, rilevando che le parti non avevano provveduto al deposito di note, assegnava alle stesse termine perentorio, ai sensi e per gli effetti dell'art. 127ter, comma 4, c.p.c., fino al 29.9.2025 per il deposito di note, riservandosi all'esito ogni altro provvedimento anche eventualmente relativo alla cancellazione dal ruolo e declaratoria di estinzione del presente giudizio. 7
Nessuna delle parti provvedeva tuttavia al deposito delle già
menzionate note autorizzate nel termine assegnato, dovendosi quindi ritenere le stesse non comparse;
pertanto, il Giudice Designato si riservava di riferire al Collegio per la decisione.
***********************
Osserva la Corte che, in limine litis, va disposta la cancellazione della causa dal ruolo e dichiarata l'estinzione del presente giudizio.
Ed invero, l'art. 127ter c.p.c. rubricato “Deposito di note scritte in
sostituzione dell'udienza” come introdotto dal D.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149
e, applicabile ai sensi di quanto dispone l'art. 35 commi 2, 3 e 4 del predetto
D.lgs. a decorrere dal 1° gennaio 2023 ai procedimenti civili pendenti davanti al Tribunale, alla Corte di Appello e alla Corte di cassazione, prevede specificamente al comma 4 che “Se nessuna delle parti deposita le note nel
termine assegnato il giudice assegna un nuovo termine perentorio per il
deposito delle note scritte o fissa udienza. Se nessuna delle parti deposita le
note nel nuovo termine o compare all'udienza, il giudice ordina che la causa
sia cancellata dal ruolo e dichiara l'estinzione del processo”.
In considerazione della richiamata disposizione legislativa, va rilevato che dall'esame del fascicolo d'ufficio si evince che entrambe le parti, hanno omesso di depositare note scritte sia per l'udienza prevista per il 24.9.2025 sia entro il nuovo termine perentorio del 29.9.2025 ad esse assegnato con ordinanza del 24.9.2025, ai sensi dell'art. 127 ter, comma 4, c.p.c.
Pertanto, tenendo conto che il provvedimento del 4.9.2025 con il quale
è stata disposta la trattazione scritta per l'udienza del 24.9.2025, ai sensi dell'art. 127ter c.p.c., è stato regolarmente comunicato in pari data alle parti a 8
mezzo posta certificata, e che anche la successiva ordinanza del 24.9.2025 con la quale è stato assegnato il nuovo termine perentorio del 29.9.2025 per il deposito di note scritte è stata regolarmente comunicata a mezzo di posta certificata sempre in pari data, va dichiarata la cancellazione della causa dal ruolo e l'estinzione del giudizio, alla stregua della sopra riportata disciplina normativa.
Per una siffatta declaratoria va adottato un provvedimento avente forma di sentenza, secondo quanto stabilito dall'art. 307, ultimo comma, c.p.c.
A mente dell'art. 310, ultimo comma, del predetto codice, le spese del presente grado di giudizio restano a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
La Corte di Appello, definitivamente pronunciando sull'appello principale proposto con citazione del 19.7.2024 dal , Parte_1
in persona del legale rappresentante pro - tempore nei confronti della
in persona del legale rappresentante pro – tempore, nonché Controparte_2
sull'appello incidentale da quest'ultima a propria volta proposto avverso la medesima decisione con la propria comparsa di costituzione del 23.1.2025,
entrambi avverso la sentenza del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere n.
222/2024 del 22.1.2024, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
1) ordina la cancellazione della causa dal ruolo e dichiara l'estinzione del processo di appello;
2) visto l'articolo 310, ultimo comma, c.p.c., dichiara che le spese del presente grado di giudizio restano a carico delle parti che le hanno anticipate. 9
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio dell'1.10.2025.
IL CONSIGLIERE ESTENSORE
ON NG
IL PRESIDENTE
IO OM
Sent. n.
Ruolo Generale n. 3560/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Napoli, Prima Sezione Civile, riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. IO OM Presidente
Dott. ON NG Consigliere Estensore
Dott. Francesco Gesué Rizzi Ulmo Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nel procedimento contrassegnato con il n. 3560/2024 R.G., avente ad oggetto
“Altre controversie di diritto amministrativo”, fissato per la trattazione scritta all'udienza del 24.9.2025, ed alla stessa riservato, con assegnazione di termine ex art. 127ter, comma IV, c.p.c. fino al 29.9.2025, e vertente
TRA
Parte_1
con sede in alla
[...] Pt_1
Via E. Mattei, 36, c.f. , in persona del Presidente, nonché suo P.IVA_1
legale rappresentante pro - tempore, dott.ssa nata a [...] Parte_2
il 12.05.1977, c.f. , giusta delibera del Comitato CodiceFiscale_1
Direttivo n.149 del 17.07.2024, rappresentato e difeso, giusta mandato in calce 2
all'atto di appello, dall'Avv. Giuseppe Bucci, c.f. , CodiceFiscale_2
presso il cui studio legale in Marcianise alla via Gemma n.24 -
[...]
elettivamente domicilia. Pec: CP_1
E-Mail: : Email_1 Email_2
06/233240980. Il predetto avvocato dichiara di voler ricevere gli avvisi di cui agli artt. 133, 134, e 176 a mezzo fax al n.06/233240980, nonché a mezzo posta elettronica all'indirizzo oppure Email_3
Email_4
APPELLANTE – APPELLATO INCIDENTALE
E
c.f. e P.IVA , in persona del suo legale Controparte_2 P.IVA_2
rapp.te pro – tempore, dom.to per la carica preso la sede Controparte_3
della società in Marcianise - Zona Industriale Marcianise - Strada per
Casapuzzano, rapp.ta e difesa, giusta procura rilasciata su separato foglio tanto congiuntamente, quanto disgiuntamente dagli avv.ti EO LA MO,
c.f. e RO Paolo Fusco, c.f. CodiceFiscale_3 C.F._4
, ed elettivamente domiciliata presso lo studio del primo in Napoli, alla
[...]
Via Mergellina n 23. Ai fini delle notificazioni e comunicazioni: l'avv.
EO LA MO dichiara che la propria PEC è:
che la propria e-mail è Email_5
che il proprio numero di fax è Email_6
081/5527352. L'avv. RO Paolo Fusco dichiara che la propria PEC è:
che il proprio numero di fax è Email_7
0818696335.
APPELLATA - APPELLANTE INCIDENTALE 3
CONCLUSIONI
Come da atti e verbali di causa.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI
DIRITTO DELLA DECISIONE
Con citazione del 19.7.2024, il , in persona Parte_1
del legale rappresentante pro - tempore proponeva appello avverso la
sentenza del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere n. 222/2024 del
sentenza del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere n. 222/2024 del
22.1.2024, con al quale veniva parzialmente accolta la domanda proposta da esso appellante, con conseguente condanna della convenuta in Controparte_2
persona del legale rappresentante pro - tempore, al pagamento della somma di € 131.093,24, oltre interessi e spese, in favore delprimo, Parte_1
, quale maggior corrispettivo per la cessione dell'area come allegato
[...]
in atti da destinare ad insediamento di nuovo stabilimento industriale, così
come stabilito dall' art 5, lettera a, della convenzione intercorsa tra le parti.
Il , in persona del legale rappresentante pro Parte_1
- tempore, con il citato atto introduttivo, conveniva quindi in giudizio innanzi all'intestata Corte di Appello la società in persona del legale Controparte_2
rapp.te pro-tempore, chiedendo, in riforma della gravata decisione,
accogliersi le seguenti conclusioni:
“Voglia l'On.le Corte di Appello, contrariis reiectis:
In via principale, accogliere l'appello e, per l'effetto, in riforma della
sentenza n. 222/2024 pubblicata il 22/01/2024, resa inter-partes dal
Tribunale di S. Maria C.V., in persona della Dott.ssa Renata Russo,
accogliere tutte le seguenti conclusioni: 4
Riconoscere e dichiarare che alla società “è stata Controparte_2
ceduta una superficie complessiva oggetto di contenzioso di mq. 4.993”. Per
l'effetto, determinare il valore della indennità di esproprio nella misura di
€.274.615, così calcolato: valore espropriativo mq.4993 * €. /mq. 55,00 =
€.274.615,00, oltre interessi e spese di giudizio sostenute dal in Parte_1
sede di opposizione da parte dei soggetti espropriati. Agli importi già
Part depositati a tale titolo dall se compresi anche nel prezzo del terreno
pagato dalla dovranno essere dedotti dal valore Controparte_2
espropriativo appena calcolato.
Rideterminare l'indennità di occupazione in proporzione all'indennità
di espropriazione, applicando su di essa una percentuale annua pari agli
interessi legali per ciascun anno di occupazione. Gli importi già depositati a
Part tale titolo dall' se compresi anch'essi nel prezzo del terreno pagato dalla
, dovranno essere dedotti dall'indennità calcolata. CP_2
Con vittoria di spese, diritti e onorari del doppio grado di giudizio,
oltre IVA e CPA, da attribuirsi al sottoscritto procuratore antistatario.
Instauratosi il contraddittorio, con comparsa del 23.1.2025 si costituiva l'appellata in persona del legale rappresentante pro - Controparte_2
tempore, eccependo l'inammissibilità dell'impugnazione e, comunque, la sua infondatezza nel merito, per le ragioni ivi meglio indicate, chiedendone il rigetto;
nel contempo, proponeva appello incidentale avverso la medesima decisione chiedendo quindi accogliersi le seguenti conclusioni:
1)”Rigettare l'appello principale proposto dal
[...]
Parte_1
2) In accogliento dell'appello incidentale proposto con il presente atto 5
dall'esponente società in riforma della sentenza del Giudice Unico CP_2
del Tribunale di S.Maria C.V., ogni altra conclusione, disattesa così
provvedere:
a) Dichiarare l'incompetenza del Tribunale di S. Maria C.V. in favore
della Corte di Appello di Napoli in relazione al giudizio proposto dal
; Parte_1
b) In ogni caso:
b1) dichiarare nullità della citazione per violazione dell'art 164 cpc;
b2) dichiarare la nullità della citazione per genericità;
b3) dichiarare che la società nulla deve al CP_2 [...]
per i motivi di cui all'atto di Parte_1
citazione, stante la quietanza a saldo rilasciata dal nella scrittura Parte_1
privata del 31.12.2003 autenticata nelle firme dal Notaio di Caprio Per_1
e conseguentemente, rigettare la domanda del nel merito;
Parte_1
b4) dichiarare la clausola contenuta all'art 4 della scrittura privata
del 31.12.2003 autenticata nelle firme dal Notaio - nella Persona_2
quale la società assunse l'obbligo di rimborsare il CP_2 Parte_1
eventuali maggiori somme oltre quelle già corrisposte in atto - nulla e/o
comunque annullabile per violazione dell'articolo 1346 codice civile e.
conseguentemente, dichiarare che nulla è dovuto a tale titolo dalla società
al;
CP_2 Parte_1
b5) dichiarare il Parte_1
inadempiente ai patti e contratti sottoscritti con la società ,
[...] CP_2
non avendo provveduto ad informare tempestivamente e dettagliatamente la
società dei giudizi proposti dai proprietari dei beni espropriati, CP_2 6
impedendo così alla predetta di costituirsi nei relativi giudizi ed
eventualmente definire le liti in via transattiva;
b6) dichiarare il inadempiente ai patti contrattuali per non Parte_1
aver realizzato le opere infrastrutturali per le quali la società ha CP_2
provveduto a versare i relativi importi e conseguentemente accogliere
l'eccezione di inadempimento ex art. 1460 ce. e per gli effetti dichiarare
legittimo il rifiuto da parte dev'esponente a provvedere al pagamento di
qualsiasi somma dovuta al;
Parte_1
b7) Dichiarare prescritto il diritto del al pagamento delle Parte_1
somme richieste con l'atto di citazione;
b8) Dichiarare compensate le spese del giudizio di primo grado;
9) Condannare il alle spese e competenze del presente Parte_1
grado di giudizio.”
Con ordinanza del 19.2.2025 la Corte rigettava la richiesta di concessione della sospensione dell'efficacia esecutiva della gravata decisione e rimetteva le parti innanzi all'Istruttore Designato per il prosieguo della trattazione.
Con provvedimento del 4.9.2025 veniva quindi disposta da quest'ultimo la celebrazione dell'udienza del 24.9.2025 ai sensi dell'art. 127
ter c.p.c. e, in tale sede, il giudice, rilevando che le parti non avevano provveduto al deposito di note, assegnava alle stesse termine perentorio, ai sensi e per gli effetti dell'art. 127ter, comma 4, c.p.c., fino al 29.9.2025 per il deposito di note, riservandosi all'esito ogni altro provvedimento anche eventualmente relativo alla cancellazione dal ruolo e declaratoria di estinzione del presente giudizio. 7
Nessuna delle parti provvedeva tuttavia al deposito delle già
menzionate note autorizzate nel termine assegnato, dovendosi quindi ritenere le stesse non comparse;
pertanto, il Giudice Designato si riservava di riferire al Collegio per la decisione.
***********************
Osserva la Corte che, in limine litis, va disposta la cancellazione della causa dal ruolo e dichiarata l'estinzione del presente giudizio.
Ed invero, l'art. 127ter c.p.c. rubricato “Deposito di note scritte in
sostituzione dell'udienza” come introdotto dal D.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149
e, applicabile ai sensi di quanto dispone l'art. 35 commi 2, 3 e 4 del predetto
D.lgs. a decorrere dal 1° gennaio 2023 ai procedimenti civili pendenti davanti al Tribunale, alla Corte di Appello e alla Corte di cassazione, prevede specificamente al comma 4 che “Se nessuna delle parti deposita le note nel
termine assegnato il giudice assegna un nuovo termine perentorio per il
deposito delle note scritte o fissa udienza. Se nessuna delle parti deposita le
note nel nuovo termine o compare all'udienza, il giudice ordina che la causa
sia cancellata dal ruolo e dichiara l'estinzione del processo”.
In considerazione della richiamata disposizione legislativa, va rilevato che dall'esame del fascicolo d'ufficio si evince che entrambe le parti, hanno omesso di depositare note scritte sia per l'udienza prevista per il 24.9.2025 sia entro il nuovo termine perentorio del 29.9.2025 ad esse assegnato con ordinanza del 24.9.2025, ai sensi dell'art. 127 ter, comma 4, c.p.c.
Pertanto, tenendo conto che il provvedimento del 4.9.2025 con il quale
è stata disposta la trattazione scritta per l'udienza del 24.9.2025, ai sensi dell'art. 127ter c.p.c., è stato regolarmente comunicato in pari data alle parti a 8
mezzo posta certificata, e che anche la successiva ordinanza del 24.9.2025 con la quale è stato assegnato il nuovo termine perentorio del 29.9.2025 per il deposito di note scritte è stata regolarmente comunicata a mezzo di posta certificata sempre in pari data, va dichiarata la cancellazione della causa dal ruolo e l'estinzione del giudizio, alla stregua della sopra riportata disciplina normativa.
Per una siffatta declaratoria va adottato un provvedimento avente forma di sentenza, secondo quanto stabilito dall'art. 307, ultimo comma, c.p.c.
A mente dell'art. 310, ultimo comma, del predetto codice, le spese del presente grado di giudizio restano a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
La Corte di Appello, definitivamente pronunciando sull'appello principale proposto con citazione del 19.7.2024 dal , Parte_1
in persona del legale rappresentante pro - tempore nei confronti della
in persona del legale rappresentante pro – tempore, nonché Controparte_2
sull'appello incidentale da quest'ultima a propria volta proposto avverso la medesima decisione con la propria comparsa di costituzione del 23.1.2025,
entrambi avverso la sentenza del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere n.
222/2024 del 22.1.2024, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
1) ordina la cancellazione della causa dal ruolo e dichiara l'estinzione del processo di appello;
2) visto l'articolo 310, ultimo comma, c.p.c., dichiara che le spese del presente grado di giudizio restano a carico delle parti che le hanno anticipate. 9
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio dell'1.10.2025.
IL CONSIGLIERE ESTENSORE
ON NG
IL PRESIDENTE
IO OM