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1 gennaio 2006
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23 aprile 2008
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30 giugno 2015
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Art. 205. Poteri di indagine in collaborazione con le autorita' di altri Stati membri 1. L' ((IVASS)) puo' svolgere direttamente, o attraverso persone appositamente incaricate, ispezioni nei locali delle sedi secondarie delle imprese di assicurazioni o di riassicurazione operanti in regime di stabilimento in un altro Stato membro, dirette a verificare ogni elemento utile ai fini dell'esercizio della vigilanza sull'impresa. Prima di procedere all'ispezione l' ((IVASS)) informa l'autorita' di vigilanza dello Stato membro della sede secondaria, la quale, ove lo richieda, ha diritto di parteciparvi.
(( 1-bis. Qualora l'IVASS abbia informato l'autorita' di vigilanza dello Stato membro ospitante della propria intenzione di procedere ad ispezioni nei locali della sede secondaria di cui al primo comma e all'IVASS non sia di fatto consentito il diritto di effettuarle, puo' rinviare la questione all'AEAP ai sensi dell'articolo 19 del regolamento UE n. 1094/2010. )) 2. L'autorita' di vigilanza dello Stato membro d'origine di un'impresa di ((assicurazione)) o di riassicurazione che opera nel territorio della Repubblica in regime di stabilimento puo' svolgere direttamente, o attraverso persone appositamente incaricate, ispezioni nei locali della sede secondaria da questa costituita, dirette a verificare ogni elemento utile ai fini dell'esercizio della vigilanza sull'impresa stessa. Prima di procedere all'ispezione l'autorita' di vigilanza informa l' ((IVASS)) , il quale, ove lo richieda, ha diritto di partecipare all'ispezione stessa.
(( 2-bis. Qualora l'IVASS sia di fatto impossibilitato ad esercitare il diritto di partecipazione di cui al comma 2, puo' rinviare la questione all'AEAP ai sensi dell'articolo 19 del regolamento UE n. 1094/2010. ))
(( 1-bis. Qualora l'IVASS abbia informato l'autorita' di vigilanza dello Stato membro ospitante della propria intenzione di procedere ad ispezioni nei locali della sede secondaria di cui al primo comma e all'IVASS non sia di fatto consentito il diritto di effettuarle, puo' rinviare la questione all'AEAP ai sensi dell'articolo 19 del regolamento UE n. 1094/2010. )) 2. L'autorita' di vigilanza dello Stato membro d'origine di un'impresa di ((assicurazione)) o di riassicurazione che opera nel territorio della Repubblica in regime di stabilimento puo' svolgere direttamente, o attraverso persone appositamente incaricate, ispezioni nei locali della sede secondaria da questa costituita, dirette a verificare ogni elemento utile ai fini dell'esercizio della vigilanza sull'impresa stessa. Prima di procedere all'ispezione l'autorita' di vigilanza informa l' ((IVASS)) , il quale, ove lo richieda, ha diritto di partecipare all'ispezione stessa.
(( 2-bis. Qualora l'IVASS sia di fatto impossibilitato ad esercitare il diritto di partecipazione di cui al comma 2, puo' rinviare la questione all'AEAP ai sensi dell'articolo 19 del regolamento UE n. 1094/2010. ))
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