Sentenza breve 28 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catania, sez. V, sentenza breve 28/02/2025, n. 782 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catania |
| Numero : | 782 |
| Data del deposito : | 28 febbraio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00782/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00138/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di TA (Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 138 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, rappresentati e difesi dall'avvocato Carmelo Saitta, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ufficio Genio Civile Messina, Regione Siciliana - Assessorato Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità, Dipartimento Regionale Tecnico, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in TA, via Vecchia Ognina, 149;
per l'annullamento
1) della nota prot. n. -OMISSIS- del 12.12.2024, con la quale l’Ufficio del Genio Civile di Messina ha comunicato, ai sensi dell’art. 96 del DPR n. 380/2001, di aver emesso processo verbale di inottemperanza all’ordine di demolizione di cui alla sentenza penale n. -OMISSIS- del Tribunale Penale di Messina, trasmesso alla Procura dello stesso Tribunale, per opere edilizie abusive, realizzate dal loro dante causa, in -OMISSIS-;
2) del verbale di sopralluogo del 28.9.2024 redatto dal personale della Polizia Municipale Sezione Polizia Giudiziaria, nonché di ogni altro atto presupposto e connesso o comunque conseguenziale.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Ufficio Genio Civile Messina e dell’Assessorato Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità, Dipartimento Regionale Tecnico;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 25 febbraio 2025 la dott.ssa Agnese Anna Barone e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
I ricorrenti sono usufruttario e proprietaria di un fabbricato nel Comune di Nizza di Sicilia (-OMISSIS-) ereditato, nel 2020, dal congiunto -OMISSIS- che era stato sottoposto a procedimento penale definito con la sentenza n. -OMISSIS- del Tribunale di Messina recante anche la pena accessoria della demolizione delle opere edilizie abusivamente realizzate.
Con il ricorso in esame, i ricorrenti hanno impugnato i provvedimenti indicati in epigrafe, deducendo censure di violazione e falsa applicazione dell’art. 96 del D.P.R. n. 380/2001 ed eccesso di potere sotto il profilo dello sviamento. In particolare, i ricorrenti sostengono che con la nota indicata in epigrafe sub 1) l’Ufficio del Genio Civile avrebbe accertato l’inottemperanza all’ordine di demolizione delle opere edilizie realizzate senza alcun titolo dal de cuius ; ritengono, inoltre, che sebbene “ l’ordine di demolizione segue la res e produce effetti, di conseguenza, anche nei confronti di chi non ha commesso la violazione edilizia, ma che si trovi al momento dell’irrogazione in un rapporto diretto con il manufatto illecitamente realizzato tale da poter ripristinare l’ordine, prima ancora materiale che giuridico, alterato con la sopravvenienza oggettiva di un’opera, priva di un giusto titolo ”, tuttavia, “ la misura sanzionatoria conseguente ad un ordine di demolizione non rispettato non può essere inflitta al soggetto subentrato all’autore dell’abuso, senza l’invio a detto soggetto subentrato di un nuovo provvedimento di demolizione ”.
Pertanto, secondo la difesa dei ricorrenti “ l’Ufficio del Genio Civile constatata l’inottemperanza alla demolizione delle opere edilizie … sanzionata con la già detta sentenza n. -OMISSIS-… anziché comunicare il riscontro dell’inottemperanza all’anzidetta demolizione, foriera di ulteriori misure repressive a seguire, avrebbe dovuto riavviare il procedimento repressivo dell’abuso de quo, notificando ai ricorrenti medesimi un nuovo ordine di demolizione ”.
Per tali ragioni hanno chiesto l’annullamento deli provvedimenti impugnati, previa sospensione cautelare allegando, quanto al pregiudizio, il rischio di “ subire lo spoglio dei loro beni senza essere stati autori di alcun abuso, con danni economici significativi alla loro proprietà ”.
L’amministrazione intimata si è costituita in giudizio e con successiva memoria ha eccepito l’inammissibilità del ricorso sostenendo che “ nessun procedimento amministrativo è stato attivato dall’Ufficio, trattandosi di una mera comunicazione di processo verbale all’AG ” rilevando inoltre, la carenza di “ alcuna efficacia immediatamente lesiva la comunicazione de qua ”. Ha, inoltre, dedotto l’infondatezza delle censure avversarie evidenziando che “ La comunicazione impugnata non attiene alla mancata demolizione di vecchi manufatti, ma alla realizzazione, sul medesimo sito, di nuovi manufatti avvenuta in violazione di norme penali”.
All’udienza camerale del 25 febbraio 2025, la causa è stata trattenuta in decisione, ai sensi dell’art. 60 c.p.a, previo avviso alle parti.
L’eccezione di inammissibilità formulata dalla difesa erariale è fondata.
Occorre preliminarmente premettere che il ricorso ha ad oggetto:
1) la nota con la quale l’Ufficio del Genio Civile di Messina ha comunicato l’avvenuta adozione, ai sensi dell’art. 96 del D.P.R. n. 380/2001, del processo verbale di inottemperanza all’ordine di demolizione di cui alla sentenza n. -OMISSIS- del Tribunale Penale di Messina, e la sua trasmissione alla Procura dello stesso Tribunale “ per le determinazioni di competenza ”;
2) il verbale di sopralluogo del 28 settembre 2024, recante l’accertamento di “ulteriori ”violazioni non depositato in giudizio, avente ad oggetto la mancata integrale esecuzione dell’ordine del giudice penale (che, peraltro, nelle more è già stata avviata nei confronti dei ricorrenti con l’invito all’autodemolizione notificato il 27 dicembre 2024 e assegnazione del termine di 60 giorni per la presentazione presso l’ufficio esecuzione penale della Procura della Repubblica del progetto di demolizione), nonché la realizzazione di “ ulteriori opere edilizie non giustificate da alcun titolo abilitativo” (v. all. 1 depositato dall’amministrazione resistente).
Orbene, quanto alla nota indicata sub 1), si tratta di un atto privo di contenuto provvedimentale, poiché costituisce una mera comunicazione dell’attività compiuta dall’ufficio (adozione del verbale e trasmissione all’AG), mancando di autonoma capacità lesiva, la sua impugnazione innanzi a questo giudice è inammissibile per carenza d’interesse;
Quanto al verbale di sopralluogo indicato sub 2) - genericamente indicato tra gli atti impugnati ma nei cui confronti non sono nemmeno articolate specifiche censure - si tratta di atto endoprocedimentale, di scienza e conoscenza, avente a oggetto l'accertamento delle violazioni, strumentale alle successive determinazioni del dirigente dell’ufficio (tra cui eventuali ulteriori accertamenti di carattere tecnico) ai fini della trasmissione all’autorità giudiziaria competente che, peraltro, è il giudice penale (v. art. 21 della legge n. 64/1974 e art. 96 del D.P.R. 380/2001, cfr. in termini T.A.R. Sicilia - TA, sez., I,25 luglio 2023, n. 2322).
In entrambi i casi si tratta di atti endoprocedimentali che non esprimono la determinazione finale dell'amministrazione e non possono essere autonomamente impugnati, poiché privi di diretta e immediata capacità lesiva, con conseguente inammissibilità dell’impugnativa per carenza di interesse.
Le spese possono essere eccezionalmente compensate tra le parti in ragione della definizione in rito della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di TA (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità dei ricorrenti.
Così deciso in TA nella camera di consiglio del giorno 25 febbraio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Agnese Anna Barone, Presidente, Estensore
Giuseppina Alessandra Sidoti, Consigliere
Salvatore Accolla, Primo Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| Agnese Anna Barone |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.