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Sentenza 17 luglio 2025
Sentenza 17 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 17/07/2025, n. 627 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 627 |
| Data del deposito : | 17 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Chiara Coppetta Calzavara alla udienza del
17/07/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA con motivazione contestuale ex art. 429 c.p.c. e art. 127 bis c.p.c. nella causa civile di primo grado iscritta al n. 774/2025 RG avente ad oggetto:
“ retribuzione ”
TRA
- rappresentato e difeso dall'Avvocato ZANARELLO Parte_1
EMANUELE ed elettivamente domiciliato come in ricorso (Indirizzo
Telematico),
- ricorrente
E
– contumace Controparte_1
-resistente
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso depositato in data 14/04/2025 il ricorrente, come sopra in epigrafe indicato, ha agito nei confronti della convenuta chiedendo « 1)
CONDANNARE la sig.ra (P.IVA: e C.F: Controparte_1 P.IVA_1
) quale titolare dell'omonima ditta individuale con sede C.F._1 legale alla via Ottava Strada n.22 Fossò (VE) al pagamento in favore del ricorrente della somma di euro 5.228,72 (diconsi euro cinquemiladuecentoventotto/72) oltre interessi e rivalutazione monetaria
Retribuzione ordinaria €. 3.872,14 Permessi €. 564,83 Festività €. 158,05
13esima €. 284,80 TFR su lavoro ordinario €. 348,90 TOTALE GENERALE €.
5.228,72 IN OGNI CASO 2) Con condanna alla regolarizzazione contributiva
1 3) Con vittoria di spese, diritti ed onorari da distrarsi a favore del sottoscritto procuratore che di dichiara antistatario.
pur raggiunta da Controparte_1 notifica non si è costituita e ne è stata dichiarata la contumacia.
Il ricorrente espone di aver lavorato alle dipendenze della resistente dalla data di assunzione 04.11.2013 con un rapporto di lavoro a tempo indeterminato mansione di addetto alla cromatura e inquadramento nel livello
5°L CCNL METALMECC. sino al licenziamento in data 9/10/24; e Parte_2 di andare creditore alla data di cessazione del rapporto della retribuzione ordinaria di agosto e settembre 2024 per €. 3.872,14, Permessi non goduti €.
564,83, Festività €. 158,05, 13esima €. 284,80 e TFR su lavoro ordinario €.
348,90 per un TOTALE GENERALE €. 5.228,72.
La domanda è fondata alla luce della documentazione prodotta: il ricorrente con il contratto di lavoro, la lettera di licenziamento, le buste paga e il modello CU ha provato la durata del rapporto di lavoro, mansioni e livello e il diritto alle mensilità di agosto e settembre, alle spettanze di fine rapporto indicate (festività, permessi non dovuti, residui TFR e ratei 13^esima) come richiesto in ricorso.
Costituisce principio consolidato quello secondo il quale, in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento (vd. ex plurimis Cass. S.U. 30/10/2001 n.
13533).
Il ricorrente ha provato la propria pretesa e allegato l'inadempimento mentre la ricorrente non costituendosi non ha provato di aver adempiuto o altri fatti estintivi della pretesa.
I conteggi appaiono corretti in quanto elaborati sulla scorta delle buste paga prodotte e la resistente non essendosi costituita non ha offerto elementi atti ad evidenziarne la erroneità.
2 Deve dunque concludersi come in dispositivo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate - come in dispositivo - avuto riguardo ai valori medi previsti dal DM 55/2014 e DM
147/2022 (quest'ultimo applicabile ex art. 6 alle prestazioni professionali esaurite successivamente alla sua entrata in vigore ovvero il 23/10/2022), per le controversie di lavoro scaglione € 1.100 - € 5.200 ridotto ex art. 4, comma 1, penultimo e ultimo periodo, DM cit., tenuto conto del valore effettivo della controversia, che non è stata svolta attività istruttoria, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate (semplici), dei contrasti giurisprudenziali (non sussistenti), aumentato del 30% ex art. 1, comma 1, lett.
b), DM 37 dell'8.3.2017 atteso che gli atti depositati telematicamente sono stati redatti con tecniche informatiche idonee ad agevolarne la consultazione e fruizione in quanto consentono la ricerca dei documenti allegati.
Il ricorrente ha dichiarato di essere esente dal contributo unificato per ragioni di reddito.
P.Q.M.
Il giudice definitivamente pronunciando così provvede:
1) Condanna quale imprenditrice Controparte_2 individuale con la ditta a Controparte_1 corrispondere al ricorrente la somma di €. 5.228,72 per i titoli di cui alla parte motiva oltre alla rivalutazione monetaria e agli interessi legali ex art. 429 c.p.c.
e 150 disp. att. c.p.c.;
2) Condanna la resistente alla rifusione delle spese di lite che liquida in € 1.500 + 30% (ex comma 1 bis dell'art. 1 DM 55/2014, introdotto dall'art. 1, lett. b) DM 37/2018) per compensi di avvocato, oltre rimborso forfettario del 15%, IVA e CPA, come per legge, con distrazione in favore del procuratore del ricorrente dichiaratosi anticipatario.
Venezia, all'udienza del 17/07/2025
Il Giudice
Dott.ssa Chiara Coppetta Calzavara
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