Sentenza 11 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Arezzo, sentenza 11/04/2025, n. 102 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Arezzo |
| Numero : | 102 |
| Data del deposito : | 11 aprile 2025 |
Testo completo
V.G. n. 764/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di AREZZO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti Magistrati: dott.ssa Lucia Faltoni Presidente relatore ed estensore dott.ssa Alessia Caprio Giudice dott.ssa Cristina Colombo Giudice onorario ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. v.g. 764/2025 promossa congiuntamente da:
), rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
ANTONELLA CALUSSI ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Arezzo, Via
Garbasso, n. 42;
e da
( ), rappresentato e difeso dall'avv. LUCIA Parte_2 C.F._2
CECCONI ed elettivamente domiciliato presso il suo studio, sito in Arezzo, Via Francesco Crispi, n.
23;
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero
INTERVENUTO
OGGETTO: ricorso congiunto in materia di modifica delle condizioni di divorzio
CONCLUSIONI
Come da ricorso congiunto depositato in data 17/03/2025.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
17/03/2025, i ricorrenti hanno chiesto che il Tribunale accogliesse le conclusioni congiuntamente rassegnate tese alla modifica delle condizioni di divorzio attualmente in essere tra le parti.
Le parti hanno infatti congiuntamente rassegnato le seguenti conclusioni, chiedendo che il Tribunale si pronunci in conformità: “Voglia esclusivamente parzialmente modificare le sole clausole n. 2 e 3 come di seguito indicato CONDIZIONI 2) La figlia è affidata ad entrambi i genitori Persona_1 secondo le regole dell'affido condiviso e collocata presso la madre con la quale manterrà la residenza anagrafica. Il padre potrà tenerla con sé un week –end ogni quindici giorni dal venerdì alle ore 19 fino alle ore 21 della domenica. Durante la permanenza con il padre, la figlia Per_1
pernotterà con il sig. In ogni caso, nei giorni e orari sopra indicati, il padre si impegna ad Pt_2
essere reperibile per le esigenze di in caso di bisogno, accompagnandola se necessario e Per_1
richiesto ai vari impegni, mangiando con lei e/o provvedendo ai suoi pasti e comunque sopportando le spese minute della giornata e per i suoi svaghi durante la stessa. La figlia trascorrerà con il sig. due settimane consecutive durante le vacanze estive (nel periodo da concordare con la Pt_2 sig.ra ) e starà altresì con il padre per una settimana durante le vacanze natalizie e Parte_1
quattro giorni durante quelle pasquali, alternando anno per anno Natale e Capodanno e Pasqua e
Lunedì dell'Angelo ( anche in questi periodi, il padre, qualora non fosse possibile trascorrerli integralmente con la figlia, si impegna ad essere reperibile per le esigenze di in caso di Per_1
bisogno, accompagnandola se necessario e richiesto ai vari impegni, mangiando con lei e/o provvedendo ai suoi pasti e comunque sopportando le spese minute e per i suoi svaghi in siffatti periodi) 3) Il sig. corrisponderà alla sig.ra a titolo di contributo di Pt_2 Parte_1 mantenimento della figlia la somma di € 600 come oggi rivalutata e quindi 607,20 Per_1
(seicentosette/20) mensili sempre da rivalutarsi ex istat come per legge oltre il 50% delle spese straordinarie scolastiche, mediche, ricreative e sportive previamente concordate e documentate da corrispondere entro il giorno 16 di ogni mese mediante bonifico bancario da effettuarsi nel conto corrente intestato alla NO . L'assegno unico sarà percepito esclusivamente ed Parte_1 integralmente dalla madre NO . Si conviene, come da Protocollo adottato dal Parte_1
Tribunale di Arezzo, che devono ritenersi comprese nel novero delle spese ordinarie e/o straordinarie escluse dal contributo perequativo e che devono quindi essere sostenute da entrambi i genitori nella misura del 50%: a) le spese scolastiche relative a tasse di iscrizione per la frequenza di istituti pubblici non universitari, libri di testo, corredo di prima dotazione con materiale di media qualità, mensa, trasporto pubblico per raggiungere la sede scolastica, gite scolastiche senza pernottamento;
b) le spese sanitarie relative a cure, trattamenti o visite specialistiche prescritte dal medico curante ed effettuate presso strutture pubbliche, nonché medicinali o presidi sanitari prescritti dal medico curante o dallo specialista cui ci si è rivolti per prescrizione del medico curante;
c) le spese relative alla frequenza di corsi culturali, sportivi o ricreativi e relative attrezzature;
d) ogni altra spesa di carattere medico, scolastico o ludico – sportivo. Tutte le spese in questione dovranno essere di regola previamente concordate e sempre idoneamente documentate salve le spese di cui alle lettere a e b, le quali dovranno essere rimborsate al genitore che le abbia effettuate, ferma la necessità di idonea documentazione e di informativa. Ciascun genitore dovrà mettere a disposizione la somma dovuta, ove già preventivabile nel suo ammontare, almeno tre giorni prima del pagamento da effettuare;
altrimenti dovrà essere rimborsata all'altro genitore entro dieci giorni dalla consegna della documentazione. Quanto alle spese sportive, avendo allo stato cessato di praticare danza, la Per_1 stessa ha espresso il desiderio di iscriversi in palestra con un preventivo di spesa di € 860. I genitori convengono che € 560 saranno all'uopo versate dal sig. ed € 300 dalla moglie. Qualora Pt_2
decidesse invece di intraprendere una diversa disciplina sportiva rispetto a quelle sopra Per_1 individuata fino a 560 € la stessa sarà pagata dal padre, l'eventuale somma eccedente i 560 euro sarà invece pagata dalla madre fino ad € 300, e l'eventuale ulteriore somma che si rendesse necessaria (oltre quindi gli euro 860 complessivi) sarò pagata da entrambi i genitori al 50%. Resta inteso che ogni diversa disciplina sportiva rispetto a quelle sopra indicate, dovrà essere concordata tra i genitori. Salvo e invariato tutto il resto stabilito in sede di divorzio-cessazione effetti civili del matrimonio che continuerà pertanto a disciplinare i rapporti tra le parti e gli accordi all'epoca raggiunti nulla escluso od eccettuato”.
Le parti non hanno avanzato richiesta congiunta di fissazione di udienza di comparizione, ex art. 473- bis.51, ultimo comma, c.p.c., né il Tribunale ha ravvisato la necessità di chiedere chiarimenti alle parti in ordine alle condizioni proposte.
Pertanto, acquisito il parere del Pubblico Ministero, la causa è stata trattenuta per la decisione collegiale.
Esaminate le conclusioni congiuntamente rassegnate in ricorso e ritenuto che non vi siano motivi ostativi, anche nell'interesse della prole, all'accoglimento delle stesse, il Tribunale provvede in conformità.
Per quanto attiene alle spese di lite, trattandosi di domanda congiuntamente proposta dalle parti, si ritengono integrati i presupposti di legge per disporne l'integrale compensazione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Arezzo, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così provvede: - dispone in conformità alle conclusioni concordemente rassegnate dalle parti nel ricorso congiunto depositato in data 17/03/2025, che devono ritenersi parte integrante della presente sentenza;
- compensa integralmente le spese di lite.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Arezzo, nella camera di consiglio del 11 aprile 2025.
Il Presidente est. dott.ssa Lucia Faltoni