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Decreto 7 aprile 2025
Decreto 7 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, decreto 07/04/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 7 aprile 2025 |
Testo completo
R. G. n. 1498/2024
Tribunale Ordinario di Avellino
Settore Lavoro e Previdenza
***
DECRETO di OMOLOGA
*
Il Giudice del lavoro, dott. Daniela Di Gennaro, esaminati gli atti del giudizio di accertamento tecnico preventivo proposto da
(c.f.: ) nei confronti dell' Parte_1 C.F._1 CP_1 vista la relazione depositata dal CTU, dott. ; Persona_1 rilevato che le parti, nel termine perentorio fissato, non hanno dichiarato, con atto scritto depositato in Cancelleria, che intendono contestare le conclusioni del Ctu (cfr. annotazione della Cancelleria nel fascicolo telematico in data 1.4.2025); ritenuto di non dover procedere ai sensi dell'art. 196 c.p.c.;
OMOLOGA le risultanze dell'accertamento del requisito sanitario secondo le conclusioni indicate nella relazione di C.T.U. di seguito riportate: “Per tali ragioni, ricorrendo al calcolo riduzionistico, si giunge ad un valore complessivo del 93%, assai prossimo al 100% invocato nella domanda, i cui presupposti sanitari risultano perciò rappresentati, già dalla data di presentazione della domanda. Sul piano clinico e funzionale, il grado di invalidità è in sostanza assoluto, in accordo a quanto invocato. Per l'inesistente margine di recupero, trattandosi di patologie inveterate e ormai stabilizzate, non ritengo opportuno sottoporre l'interessato a future visite di revisione”.
Tenuto conto dell'assenza di differimento della data di decorrenza del requisito sanitario rispetto alla data della domanda amministrativa (27.11.2023), condanna l' in persona del Presidente p. t., al pagamento delle spese di lite, che liquida, CP_1 ai sensi del D.M. 55/2014, in complessivi € 1.170,00 (euromillecentosettanta/00) oltre rimborso forfettario (15%), I.V.A. e C.P.A. come per legge, con attribuzione in favore del procuratore di parte ricorrente, dichiaratosi antistatario.
Pone definitivamente a carico dell' le spese di C.T.U., liquidate con separato CP_1 decreto.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Avellino, 04/04/2025
Il Giudice del lavoro dott.ssa Daniela di Gennaro
Tribunale Ordinario di Avellino
Settore Lavoro e Previdenza
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DECRETO di OMOLOGA
*
Il Giudice del lavoro, dott. Daniela Di Gennaro, esaminati gli atti del giudizio di accertamento tecnico preventivo proposto da
(c.f.: ) nei confronti dell' Parte_1 C.F._1 CP_1 vista la relazione depositata dal CTU, dott. ; Persona_1 rilevato che le parti, nel termine perentorio fissato, non hanno dichiarato, con atto scritto depositato in Cancelleria, che intendono contestare le conclusioni del Ctu (cfr. annotazione della Cancelleria nel fascicolo telematico in data 1.4.2025); ritenuto di non dover procedere ai sensi dell'art. 196 c.p.c.;
OMOLOGA le risultanze dell'accertamento del requisito sanitario secondo le conclusioni indicate nella relazione di C.T.U. di seguito riportate: “Per tali ragioni, ricorrendo al calcolo riduzionistico, si giunge ad un valore complessivo del 93%, assai prossimo al 100% invocato nella domanda, i cui presupposti sanitari risultano perciò rappresentati, già dalla data di presentazione della domanda. Sul piano clinico e funzionale, il grado di invalidità è in sostanza assoluto, in accordo a quanto invocato. Per l'inesistente margine di recupero, trattandosi di patologie inveterate e ormai stabilizzate, non ritengo opportuno sottoporre l'interessato a future visite di revisione”.
Tenuto conto dell'assenza di differimento della data di decorrenza del requisito sanitario rispetto alla data della domanda amministrativa (27.11.2023), condanna l' in persona del Presidente p. t., al pagamento delle spese di lite, che liquida, CP_1 ai sensi del D.M. 55/2014, in complessivi € 1.170,00 (euromillecentosettanta/00) oltre rimborso forfettario (15%), I.V.A. e C.P.A. come per legge, con attribuzione in favore del procuratore di parte ricorrente, dichiaratosi antistatario.
Pone definitivamente a carico dell' le spese di C.T.U., liquidate con separato CP_1 decreto.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Avellino, 04/04/2025
Il Giudice del lavoro dott.ssa Daniela di Gennaro