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Sentenza 8 luglio 2025
Sentenza 8 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 08/07/2025, n. 1769 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 1769 |
| Data del deposito : | 8 luglio 2025 |
Testo completo
R.G.L. 9787/2024
All'esito della camera di consiglio, non essendo presenti le parti, il Giudice pronuncia la seguente sentenza contestuale, ai sensi dell'art. 429 c.p.c., contenente il dispositivo e l'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome del Popolo Italiano
Il Tribunale Ordinario di Torino Sezione Lavoro
Nella causa R.G.L. 9787/2024, instaurata tra le parti:
- (ricorrente), ass. avv. Bonardo Benedetta, Guarnieri Corrado, Parte_1
Bonardo Franco e Guarnieri Francesca Romana;
- (convenuta); Controparte_1
premesso
• che il ricorrente deduceva di aver lavorato con contratto di lavoro accessorio per la convenuta, con retribuzione oraria di € 6,73133, dimostrata dalla busta paga prodotta, prestando attività per le ore indicate al capo 4, percependo esclusivamente 250 €;
• che parte convenuta rimaneva contumace e non si presentava nessuno a rendere l'interrogatorio formale;
considerato
• che il ricorrente ha fornito la prova cui era onerato, tramite l'escussione dei testimoni indicati e l'interrogatorio formale;
• che tali testimoni hanno dichiarato di aver lavorato con il ricorrente, in particolare:
o : il ricorrente ha iniziato prima di lui e che l'orario doveva essere tra le 13 Tes_1
e le 18; in alcuni turni ha lavorato con il ricorrente;
o ha lavorato insieme al ricorrente, nei medesimi turni, per 8-10 ore al CP_2 giorno proprio in occasione dell'Eurovision;
o Vacchi: ha lavorato spesso insieme al ricorrente, per tre settimane, dalle 8 alle
20 se non più tardi, durante lo svolgersi della manifestazione;
• che, visto il breve periodo lavorato, si ritiene sufficiente tale prova, tenuto altresì conto del comportamento della convenuta, rilevante ai fini dell'art. 232 c.p.c.;
• che le somme oggi richieste derivano dalla corretta applicazione del C.C.N.L. invocato e sono direttamente desumibili, mediante un mero calcolo matematico, dalla documentazione prodotta;
1 R.G.L. 9787/2024
• che era onere di parte convenuta costituirsi e provare l'avvenuto pagamento delle somme oggi richieste, così come contestare gli avversari conteggi, i quali sono stati notificati insieme al ricorso introduttivo;
• che le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo;
P. Q. M.
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
SEZIONE LAVORO
Visto l'art. 429 c.p.c.:
- condanna parte convenuta a pagare a parte ricorrente l'importo di € 614,37 oltre rivalutazione e interessi dalle singole scadenze al saldo;
- condanna parte convenuta a rifondere a parte ricorrente le spese di lite, che liquida in €
641 oltre rimborso forfettario, IVA e CPA.
Torino, 8 luglio 2025
Il Giudice dott. Mauro Mollo
2
All'esito della camera di consiglio, non essendo presenti le parti, il Giudice pronuncia la seguente sentenza contestuale, ai sensi dell'art. 429 c.p.c., contenente il dispositivo e l'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome del Popolo Italiano
Il Tribunale Ordinario di Torino Sezione Lavoro
Nella causa R.G.L. 9787/2024, instaurata tra le parti:
- (ricorrente), ass. avv. Bonardo Benedetta, Guarnieri Corrado, Parte_1
Bonardo Franco e Guarnieri Francesca Romana;
- (convenuta); Controparte_1
premesso
• che il ricorrente deduceva di aver lavorato con contratto di lavoro accessorio per la convenuta, con retribuzione oraria di € 6,73133, dimostrata dalla busta paga prodotta, prestando attività per le ore indicate al capo 4, percependo esclusivamente 250 €;
• che parte convenuta rimaneva contumace e non si presentava nessuno a rendere l'interrogatorio formale;
considerato
• che il ricorrente ha fornito la prova cui era onerato, tramite l'escussione dei testimoni indicati e l'interrogatorio formale;
• che tali testimoni hanno dichiarato di aver lavorato con il ricorrente, in particolare:
o : il ricorrente ha iniziato prima di lui e che l'orario doveva essere tra le 13 Tes_1
e le 18; in alcuni turni ha lavorato con il ricorrente;
o ha lavorato insieme al ricorrente, nei medesimi turni, per 8-10 ore al CP_2 giorno proprio in occasione dell'Eurovision;
o Vacchi: ha lavorato spesso insieme al ricorrente, per tre settimane, dalle 8 alle
20 se non più tardi, durante lo svolgersi della manifestazione;
• che, visto il breve periodo lavorato, si ritiene sufficiente tale prova, tenuto altresì conto del comportamento della convenuta, rilevante ai fini dell'art. 232 c.p.c.;
• che le somme oggi richieste derivano dalla corretta applicazione del C.C.N.L. invocato e sono direttamente desumibili, mediante un mero calcolo matematico, dalla documentazione prodotta;
1 R.G.L. 9787/2024
• che era onere di parte convenuta costituirsi e provare l'avvenuto pagamento delle somme oggi richieste, così come contestare gli avversari conteggi, i quali sono stati notificati insieme al ricorso introduttivo;
• che le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo;
P. Q. M.
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
SEZIONE LAVORO
Visto l'art. 429 c.p.c.:
- condanna parte convenuta a pagare a parte ricorrente l'importo di € 614,37 oltre rivalutazione e interessi dalle singole scadenze al saldo;
- condanna parte convenuta a rifondere a parte ricorrente le spese di lite, che liquida in €
641 oltre rimborso forfettario, IVA e CPA.
Torino, 8 luglio 2025
Il Giudice dott. Mauro Mollo
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