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Sentenza 16 ottobre 2025
Sentenza 16 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 16/10/2025, n. 1616 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 1616 |
| Data del deposito : | 16 ottobre 2025 |
Testo completo
N. 3756/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SIRACUSA
Prima Sezione Civile riunito in camera di consiglio e composto dai magistrati dott.ssa Veronica Milone Presidente dott.ssa Maria Lupo Giudice dott. Gilberto Orazio Rapisarda Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3756/2024 R.G., avente ad oggetto “cessazione degli effetti civili del matrimonio” promossa da
, (C.F.: ), col patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
NA OR
RICORRENTE contro
, (C.F.: ), col patrocinio dell'avv. Controparte_1 C.F._2
CO NI
RESISTENTE
Con l'intervento dell'Ufficio di Procura (visto apposto il 06/12/2024).
*** rimessa al collegio per la decisione all'esito dell'udienza del 16/09/2025, celebratasi ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
(art. 132 c.p.c.)
I coniugi contraevano matrimonio con rito concordatario in Palazzolo Acreide (SR) il 29/08/2008 (Atto n. 24, P. II, Serie A, ufficio 1, anno 2008). Dalla superiore unione nasceva il figlio (il 26/08/2013). Per_1
1 Con sentenza n. 1159/2024, pubblicata il 13/05/2024, il Tribunale di Siracusa pronunciava la separazione personale dei coniugi.
Con ricorso depositato in data 04/11/2024, chiedeva di: Parte_1
- pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio sopra indicato;
- confermare l'affido condiviso del figlio minore, con collocamento presso la madre;
- confermare l'assegnazione della casa coniugale alla ricorrente;
- disporre, a carico del l'obbligo di versare alla ricorrente la somma di € CP_1
550,00 mensili, in tal modo suddivisa: a) € 350,00 a titolo di contributo al mantenimento del figlio (oltre al 50% delle spese straordinarie); b) € 200,00 a titolo di assegno divorzile;
- regolamentare l'esercizio del diritto di visita paterno secondo le modalità di cui al ricorso.
Radicatosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio , il Controparte_1 quale aderiva alla domanda di divorzio nonché a quelle relative all'affido condiviso del minore con collocamento presso la madre ed all'assegnazione della casa coniugale. Indi chiedeva di regolamentare l'esercizio del diritto di visita paterno secondo le modalità di cui alla comparsa responsiva. Si opponeva alla domanda della ricorrente relativa al mantenimento del figlio, chiedendo di disporre a proprio carico l'obbligo di versare la somma mensile di € 250,00, oltre al pagamento dell'intero importo delle spese mediche sostenute nell'interesse del minore.
Chiedeva, infine, di rigettare la domanda avversaria avente ad oggetto l'assegno divorzile.
All'udienza del 19/09/2025, celebrata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., le parti chiedevano di trattenere la causa in decisione in ragione del raggiungimento del seguente accordo:
“
1. i coniugi vivranno separati con l'obbligo del mutuo rispetto e si obbligano a non arrecarsi reciproche molestie;
2. il figlio minore resterà affidato ad entrambi i genitori, ma Persona_2 collocato presso la residenza della madre;
3. il sig. contribuirà al mantenimento del figlio minore Controparte_1 Per_1 versando, entro il giorno 5 di ogni mese, alla Sig.ra la somma di e Parte_1
250,00, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT di svalutazione della moneta, oltre il 50% delle spese straordinarie relative allo stesso e l'intero assegno unico.
4. il sig. potrà vedere e tenere con sé il figlio in base a Controparte_1 Per_1 liberi accordi tra le parti ovvero, in mancanza di accordi, due pomeriggi settimanali
2 feriali (dalle ore 16 alle ore 20 del martedì e del giovedì), compatibilmente con le esigenze di studio e di svago del minore, due week end al mese (dalle ore 10 del sabato alle ore 20 della domenica, con pernottamento), cinque giorni consecutivi durante le vacanze natalizie ricomprendendovi ad anni alterni Natale e Capodanno, tre giorni consecutivi durante le vacanze pasquali;
quindici giorni per le vacanze estive;
5. i ricorrenti, tenuto conto delle attuali rispettivi condizioni economiche e capacità di reddito, dichiarano di rinunziare reciprocamente, per il futuro, a qualsiasi mantenimento, essendo economicamente indipendenti;
6. la casa coniugale, sita in Palazzolo Acreide in Via Grotte n. 11, continuerà ad essere assegnata alla Sig.ra che vi continuerà a vivere insieme al Parte_1 figlio minore;
Per_1
7. le parti si concedono il reciproco assenso al rilascio o al rinnovo del passaporto anche per il minore;
8. pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio, con ogni consequenziale statuizione di legge, ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile del
Comune di Palazzolo Acreide l'annotazione dell'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
9. le spese e compensi del presente procedimento rimangono compensate tra le parti.”
Preso atto dell'accordo raggiunto dalle parti, il Giudice tratteneva la causa in decisione, con riserva di riferire al Collegio.
Nel merito, la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è fondata e va accolta. Ricorrono le condizioni poste dagli artt. 2 e 3 n. 2 lett. B) della legge n.
898 del 1970 e successive modifiche, per la proponibilità e l'accoglimento della domanda. Lo stato di separazione sussistente tra i coniugi risulta dimostrato dalla soprarichiamata sentenza di separazione, emessa dal Tribunale di Siracusa, mentre la protrazione di tale regime, per il periodo eccedente il periodo previsto dalla legge, può ritenersi provata non essendone stata eccepita l'interruzione e non sussistendo sul punto alcuna contestazione tra le parti.
L'impossibilità della ricostruzione della comunione materiale e spirituale tra le parti, infine, si può fondatamente presumere in considerazione del periodo di separazione trascorso, sintomo inequivoco della definitiva ed irreversibile frattura del consorzio coniugale.
Le condizioni concordate dalle parti possono essere recepite dal Collegio in quanto appaiono conformi all'interesse morale e materiale del figlio minore, non presentando profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere
3 imperativo e, anzi, appaiono adeguate a garantire alla prole l'accesso a una effettiva bi-genitorialità, secondo i principi normativi introdotti con legge 8 febbraio
2006, n. 54 e ribaditi negli artt. 337 bis e ss c.c..
Anche le statuizioni accessorie d'ordine economico, relative al mantenimento del figlio minore, parte integrante dell'accordo, risultano idonee, nel contemperamento delle rispettive posizioni dei genitori coobbligati, a garantire al minore condizioni di vita funzionali alla sua crescita ed evoluzione.
Inoltre, le ulteriori condizioni concordate dalle parti possono essere recepite dal
Collegio, poiché non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo ed inderogabili in materia di famiglia ed anzi rappresentano manifestazione del principio di libera autonomia negoziale.
Le spese processuali vanno integralmente compensate tra le parti, in ragione dell'esito concordato del giudizio e della mancanza di soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Siracusa, definitivamente decidendo nella causa iscritta al n.
3756/2024 R.G., disattesa ogni contraria istanza, così provvede: pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra i coniugi Pt_1
e , i quali hanno contratto matrimonio con rito
[...] Controparte_1 concordatario in Palazzolo Acreide il 29/08/2008 (Atto n. 24, P. II, Serie A, ufficio
1, anno 2008); omologa le condizioni inerenti al figlio minore e provvede in conformità alle stesse;
prende atto delle ulteriori pattuizioni concordate dalle parti;
dispone la trasmissione della sentenza all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Palazzolo Acreide per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 del D.P.R. n. 396/2000; compensa tra le parti le spese processuali.
Così deciso in Siracusa, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile, il
15.10.25.
Il Giudice relatore Il Presidente dott. Gilberto Orazio Rapisarda dott.ssa Veronica Milone
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SIRACUSA
Prima Sezione Civile riunito in camera di consiglio e composto dai magistrati dott.ssa Veronica Milone Presidente dott.ssa Maria Lupo Giudice dott. Gilberto Orazio Rapisarda Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3756/2024 R.G., avente ad oggetto “cessazione degli effetti civili del matrimonio” promossa da
, (C.F.: ), col patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
NA OR
RICORRENTE contro
, (C.F.: ), col patrocinio dell'avv. Controparte_1 C.F._2
CO NI
RESISTENTE
Con l'intervento dell'Ufficio di Procura (visto apposto il 06/12/2024).
*** rimessa al collegio per la decisione all'esito dell'udienza del 16/09/2025, celebratasi ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
(art. 132 c.p.c.)
I coniugi contraevano matrimonio con rito concordatario in Palazzolo Acreide (SR) il 29/08/2008 (Atto n. 24, P. II, Serie A, ufficio 1, anno 2008). Dalla superiore unione nasceva il figlio (il 26/08/2013). Per_1
1 Con sentenza n. 1159/2024, pubblicata il 13/05/2024, il Tribunale di Siracusa pronunciava la separazione personale dei coniugi.
Con ricorso depositato in data 04/11/2024, chiedeva di: Parte_1
- pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio sopra indicato;
- confermare l'affido condiviso del figlio minore, con collocamento presso la madre;
- confermare l'assegnazione della casa coniugale alla ricorrente;
- disporre, a carico del l'obbligo di versare alla ricorrente la somma di € CP_1
550,00 mensili, in tal modo suddivisa: a) € 350,00 a titolo di contributo al mantenimento del figlio (oltre al 50% delle spese straordinarie); b) € 200,00 a titolo di assegno divorzile;
- regolamentare l'esercizio del diritto di visita paterno secondo le modalità di cui al ricorso.
Radicatosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio , il Controparte_1 quale aderiva alla domanda di divorzio nonché a quelle relative all'affido condiviso del minore con collocamento presso la madre ed all'assegnazione della casa coniugale. Indi chiedeva di regolamentare l'esercizio del diritto di visita paterno secondo le modalità di cui alla comparsa responsiva. Si opponeva alla domanda della ricorrente relativa al mantenimento del figlio, chiedendo di disporre a proprio carico l'obbligo di versare la somma mensile di € 250,00, oltre al pagamento dell'intero importo delle spese mediche sostenute nell'interesse del minore.
Chiedeva, infine, di rigettare la domanda avversaria avente ad oggetto l'assegno divorzile.
All'udienza del 19/09/2025, celebrata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., le parti chiedevano di trattenere la causa in decisione in ragione del raggiungimento del seguente accordo:
“
1. i coniugi vivranno separati con l'obbligo del mutuo rispetto e si obbligano a non arrecarsi reciproche molestie;
2. il figlio minore resterà affidato ad entrambi i genitori, ma Persona_2 collocato presso la residenza della madre;
3. il sig. contribuirà al mantenimento del figlio minore Controparte_1 Per_1 versando, entro il giorno 5 di ogni mese, alla Sig.ra la somma di e Parte_1
250,00, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT di svalutazione della moneta, oltre il 50% delle spese straordinarie relative allo stesso e l'intero assegno unico.
4. il sig. potrà vedere e tenere con sé il figlio in base a Controparte_1 Per_1 liberi accordi tra le parti ovvero, in mancanza di accordi, due pomeriggi settimanali
2 feriali (dalle ore 16 alle ore 20 del martedì e del giovedì), compatibilmente con le esigenze di studio e di svago del minore, due week end al mese (dalle ore 10 del sabato alle ore 20 della domenica, con pernottamento), cinque giorni consecutivi durante le vacanze natalizie ricomprendendovi ad anni alterni Natale e Capodanno, tre giorni consecutivi durante le vacanze pasquali;
quindici giorni per le vacanze estive;
5. i ricorrenti, tenuto conto delle attuali rispettivi condizioni economiche e capacità di reddito, dichiarano di rinunziare reciprocamente, per il futuro, a qualsiasi mantenimento, essendo economicamente indipendenti;
6. la casa coniugale, sita in Palazzolo Acreide in Via Grotte n. 11, continuerà ad essere assegnata alla Sig.ra che vi continuerà a vivere insieme al Parte_1 figlio minore;
Per_1
7. le parti si concedono il reciproco assenso al rilascio o al rinnovo del passaporto anche per il minore;
8. pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio, con ogni consequenziale statuizione di legge, ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile del
Comune di Palazzolo Acreide l'annotazione dell'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
9. le spese e compensi del presente procedimento rimangono compensate tra le parti.”
Preso atto dell'accordo raggiunto dalle parti, il Giudice tratteneva la causa in decisione, con riserva di riferire al Collegio.
Nel merito, la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è fondata e va accolta. Ricorrono le condizioni poste dagli artt. 2 e 3 n. 2 lett. B) della legge n.
898 del 1970 e successive modifiche, per la proponibilità e l'accoglimento della domanda. Lo stato di separazione sussistente tra i coniugi risulta dimostrato dalla soprarichiamata sentenza di separazione, emessa dal Tribunale di Siracusa, mentre la protrazione di tale regime, per il periodo eccedente il periodo previsto dalla legge, può ritenersi provata non essendone stata eccepita l'interruzione e non sussistendo sul punto alcuna contestazione tra le parti.
L'impossibilità della ricostruzione della comunione materiale e spirituale tra le parti, infine, si può fondatamente presumere in considerazione del periodo di separazione trascorso, sintomo inequivoco della definitiva ed irreversibile frattura del consorzio coniugale.
Le condizioni concordate dalle parti possono essere recepite dal Collegio in quanto appaiono conformi all'interesse morale e materiale del figlio minore, non presentando profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere
3 imperativo e, anzi, appaiono adeguate a garantire alla prole l'accesso a una effettiva bi-genitorialità, secondo i principi normativi introdotti con legge 8 febbraio
2006, n. 54 e ribaditi negli artt. 337 bis e ss c.c..
Anche le statuizioni accessorie d'ordine economico, relative al mantenimento del figlio minore, parte integrante dell'accordo, risultano idonee, nel contemperamento delle rispettive posizioni dei genitori coobbligati, a garantire al minore condizioni di vita funzionali alla sua crescita ed evoluzione.
Inoltre, le ulteriori condizioni concordate dalle parti possono essere recepite dal
Collegio, poiché non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo ed inderogabili in materia di famiglia ed anzi rappresentano manifestazione del principio di libera autonomia negoziale.
Le spese processuali vanno integralmente compensate tra le parti, in ragione dell'esito concordato del giudizio e della mancanza di soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Siracusa, definitivamente decidendo nella causa iscritta al n.
3756/2024 R.G., disattesa ogni contraria istanza, così provvede: pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra i coniugi Pt_1
e , i quali hanno contratto matrimonio con rito
[...] Controparte_1 concordatario in Palazzolo Acreide il 29/08/2008 (Atto n. 24, P. II, Serie A, ufficio
1, anno 2008); omologa le condizioni inerenti al figlio minore e provvede in conformità alle stesse;
prende atto delle ulteriori pattuizioni concordate dalle parti;
dispone la trasmissione della sentenza all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Palazzolo Acreide per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 del D.P.R. n. 396/2000; compensa tra le parti le spese processuali.
Così deciso in Siracusa, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile, il
15.10.25.
Il Giudice relatore Il Presidente dott. Gilberto Orazio Rapisarda dott.ssa Veronica Milone
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