Sentenza 19 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rieti, sentenza 19/05/2025, n. 113 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rieti |
| Numero : | 113 |
| Data del deposito : | 19 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. 582/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI RIETI
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott. Costantino De Robbio Presidente
Dott. Roberto Colonnello Giudice
Dott.ssa Barbara Vicario Giudice rel./est. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato da
(c.f. ) e da (c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), entrambi elettivamente domiciliati in Rieti, Via M. Battistini 13/B, presso C.F._2 lo studio dell'Avv. Francesca Durastante e dell'Avv. Maria Luigia Santoni, che li rappresentano e difendono, anche disgiuntamente, come da procura in atti ricorrenti con l'intervento del PM
Fatto e diritto ed hanno contratto matrimonio secondo il rito civile in data Parte_1 Parte_2
05 settembre 2015 in Rieti, annotato nei registri dello Stato Civile di detto Comune (atto n. 42, P.I.,
Anno 2015), adottando il regime della comunione dei beni.
Dall'unione coniugale è nata la figlia il 19.05.2009). Persona_1
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. depositato in data 09.04.2025 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni:
1. pronunciare la separazione dei coniugi SI.ra (C.F. ) e Parte_1 C.F._1
SI. (C.F.: ); Parte_2 C.F._3
2. autorizzare i coniugi a vivere separatamente e nel reciproco rispetto, fermi restando i reciproci obblighi di legge;
3. assegnare la casa coniugale ubicata nel comune di Rieti, in Via Sicilia n. 18, attualmente in
1
figlia minore, ivi stabilmente conviventi, ed in ogni caso fino a quando la stessa non avrà raggiunto l'autosufficienza economica. Il SI. fissa il proprio domicilio in Terni, strada Parte_2
di Santa Filomena n. 36 e si impegna a spostare la residenza non appena avrà trovato una dimora definitiva;
Per_ 4. disporre l'affido condiviso della figlia ad entrambi i genitori, i quali eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione, che saranno prese singolarmente dal genitore con cui la figlia si troverà al momento dell'assunzione della decisione stessa, impegnandosi a cooperare per la sua equilibrata crescita psico-fisica in ogni ambito della vita, seguendo le naturali inclinazioni e favorendo in ogni modo duraturi e significativi rapporti con entrambe le linee parentali.
Per_ La figlia resterà collocata presso l'abitazione di Via Sicilia n. 18, insieme alla madre.
Il padre potrà esercitare il diritto di visita secondo le seguenti cadenze: potrà prendere la figlia, previo avviso verbale o telefonico all'altro coniuge e/o anche per il tramite del minore, a suo piacimento, compatibilmente con l'orario ed i rispettivi turni lavorativi, oltre al giorno festivo e pre- festivo, sabato e/o domenica a settimane alternate compatibilmente con le esigenze della figlia.
Concorderanno quindici giorni di ferie estive per ciascun genitore, previa comunicazione, come pure le festività comandate (Natale - Capodanno - Epifania - Pasqua) saranno alternate tra essi genitori;
5. disporre un contributo da parte del SI. per il mantenimento della figlia, a Parte_2
carico dello stesso, da versare tramite accredito sul c/c n. 6009 intestato alla SI.ra Parte_1
entro e non oltre l'ultimo giorno di ciascun mese.
L'assegno di mantenimento per la figlia pari ad Euro 100,00 (cento/00) che sarà aggiornato automaticamente di anno in anno al 100% degli indici ISTAT al consumo, fino al compimento degli studi o della piena autosufficienza economica della figlia;
6. disporre che l'assegno unico familiare percepito dal SI. sia versato dallo stesso nella Parte_2
misura del 50%, tramite accredito sul c/c n. 6009 intestato alla SI.ra . Parte_1
Disporre altresì che il SI. verserà alla SI.ra il 50% delle Parte_2 Parte_1
Per_ spese straordinarie relative alla figlia come previsto nel "Protocollo d'intesa per la disciplina delle spese straordinarie nei casi di separazione personale dei coniugi del 05.05.2016, in uso presso il Tribunale di Rieti".
7. I SI.ri e provvederanno al pagamento della rata di mutuo nella misura del Parte_2 Parte_1
50% ciascuno a decorrere da marzo 2025, sino alla sua completa estinzione.
La SI.ra verserà la sua quota del 50% sul c/c n. 2972 entro l'ultimo giorno del Parte_1
2 mese.
Il SI. si impegna a non richiedere somme in merito alle rate di mutuo già versate sino Parte_2
ad oggi.
8. Il SI. si farà carico del pagamento delle restanti rate dei finanziamenti di Parte_2
seguito indicati:
- finanziamento n. 65311445 Pt_3
- finanziamento STELLANTIS FINANCIAL SERVICE n. 21699772/1
9. A seguito dell'omologa della separazione dei coniugi, mediante passaggio di proprietà a carico del SI. l'autovettura OPEL CORSA targata GC647JG - telaio n. A006691RI21 verrà Parte_2
intestata allo stesso.
I ricorrenti si dichiarano economicamente autosufficienti e pertanto rinunciano reciprocamente a qualsivoglia assegno di mantenimento e/o a titolo di alimenti.
I ricorrenti si danno reciprocamente atto che i rapporti patrimoniali sono stati integralmente definiti e quindi di non aver più nulla a pretendere l'una dall'altro a qualsiasi titolo.
All'udienza del 17 aprile 2025, sostituita ex art. 127 ter c.p.c. dal deposito di note scritte, i coniugi hanno confermato di non volersi riconciliare e di volere ottenere una pronuncia di separazione alle condizioni sopra riportate.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
***
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, a causa del venir meno dell'affectio coniugalis e per l'effetto di incomprensioni maturate negli anni e via via sempre più acuitesi, è venuta meno la comunione di intenti tale da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza ex art. 151, primo comma, c.c.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative alla figlia non sono in contrasto con gli interessi della stessa, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti economici e le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico.
Le spese sono da ritenersi compensate attesa la domanda congiunta delle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando:
3 - dichiara la separazione personale dei coniugi e che hanno Parte_1 Parte_2
contratto matrimonio in Rieti in data 05.09.2015, trascritto nei registri dello Stato Civile del predetto
Comune (atto n. 42, P.I., Anno 2015);
- recepisce le condizioni di separazione e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
- dichiara le spese compensate.
Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Rieti (RI) perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge.
Così deciso in Rieti, il 15 maggio 2025
Il Giudice rel./est.
Dott.ssa Barbara Vicario
Il Presidente
Dott. Costantino De Robbio
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