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Sentenza 9 gennaio 2024
Sentenza 9 gennaio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Velletri, sentenza 09/01/2024, n. 27 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Velletri |
| Numero : | 27 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2024 |
Testo completo
N. 3304/2021 RG
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VELLETRI
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Velletri, dott.ssa Veronica Vaccaro, all'esito dell'udienza del 9 gennaio 2024, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 3304/2021 R.G.L., avente ad oggetto: “altre controversie in materia di previdenza obbligatoria”,
PROMOSSA DA
codice fiscale , residente in [...]Parte_1 C.F._1
(RM), rappresentato e difeso dall' Avv. Saverio Cosi del foro di Roma, giusta procura allegata alla comparsa di costituzione di nuovo procuratore;
- Ricorrente -
CONTRO
(C.F. ) - in persona del suo Controparte_1 P.IVA_1
Presidente e Legale Rappresentante pro tempore, con sede legale in Roma, Via Ciro il Grande
21; rappresentato e difeso dall' Avv. Cinzia Eutizi (C.F. , giusta C.F._2
procura generale alle liti;
- Resistente – MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Svolgimento del processo
Con ricorso depositato il 15/9/2021 impugnava con opposizione all'esecuzione Parte_2
ex art. 615 co 1 ed art. 618 bis c.p.c. mediante proprio estratto di ruolo del 13/9/2021 i seguenti avvisi di addebito:
1. Avviso 39720140032335580, mai ritualmente notificata, nonché verso il ruolo sotteso emesso da , afferente IVS, per annualità 2014, per un totale di euro 2.457,60, compreso CP_1
di sanzione, more e interessi.
2. Avviso 39720140024533284, mai ritualmente notificata, nonché verso il ruolo sotteso emesso da , afferente IVS, per annualità 2006, per un totale di euro 2.503,76, compreso CP_1
di sanzione, more e interessi.
3. Avviso 39720140024533183, mai ritualmente notificata, nonché verso il ruolo sotteso emesso da , afferente IVS, per annualità 2008, per un totale di euro 3.515,82, compreso CP_1
di sanzione, more e interessi.
4. Avviso 39720140013080035, mai ritualmente notificata, nonché verso il ruolo sotteso emesso da , afferente IVS, per annualità 2013, per un totale di euro 2.433,42, compreso CP_1
di sanzione, more e interessi.
5. Avviso 39720140003366888, mai ritualmente notificata, nonché verso il ruolo sotteso emesso da , afferente IVS, per annualità 2013, per un totale di euro 2.487,26, compreso CP_1
di sanzione, more e interessi.
6. Avviso 39720130016395910, mai ritualmente notificata, nonché verso il ruolo sotteso emesso da , afferente IVS, per annualità 2012, per un totale di euro 2.414,04, compreso CP_1
di sanzione, more e interessi.
7. Avviso 39720130006193305, mai ritualmente notificata, nonché verso il ruolo sotteso emesso da , afferente IVS, per annualità 2012, per un totale di euro 1.218,75, compreso CP_1
di sanzione, more e interessi.
2 8. Avviso 39720120027356377, mai ritualmente notificata, nonché verso il ruolo sotteso emesso da , afferente IVS, per annualità 2011-2012, per un totale di euro 2.374,03, CP_1
compreso di sanzione, more e interessi.
9. Avviso 39720120007359256, mai ritualmente notificata, nonché verso il ruolo sotteso emesso da , afferente IVS, per annualità 2010-2011, per un totale di euro 4.590,21, CP_1
compreso di sanzione, more e interessi.
10. Avviso 09720070093978346, mai ritualmente notificata, nonché verso il ruolo sotteso emesso da , afferente IVS, per annualità 1998, per un totale di euro 8.774,80, compreso CP_1
di sanzione, more e interessi.
L'estratto di ruolo veniva chiesto presso l'ente riscossore e rilasciato dall'ente su istanza di parte per un controllo della propria posizione debitoria, con richiesta di parte ricorrente al
Tribunale di: “1. In via preliminare: dichiarare l'intervenuta prescrizione delle cartelle di pagamento e dei sottesi ruoli in virtù del principio della regione più liquida sul decidere, nonché delle sanzioni e degli interessi racchiuse.
2. In via principale: accogliere il ricorso, dichiarando nulle, illegittime ed inefficaci le cartelle di pagamento e i sottesi ruoli, per effetto, dell'omessa o non provata notifica, dell'intervenuta decadenza e per la prescrizione delle partite esattoriali.
3. In via denegata: dichiarare, quantomeno, la nullità per intervenuta prescrizione delle sanzioni e degli interessi degli atti impugnati. Le spese di giudizio per affrontare il contezioso avanti all'Illustre Giudicante adito siano a carico del soccombente e liquidate con sentenza in favore dello scrivente difensore dichiaratosi antistatario.”.
Con memoria difensiva del 20/12/2023, si costituiva in giudizio l' per chiedere per i CP_1 motivi indicati in memoria: “dichiarare L'INAMMISSIBILITÀ DEL RICORSO AVVERSO IL
MERO ESTRATTO DI RUOLO In subordine e previa integrazione del contraddittorio nei confronti di rigettare il ricorso in quanto TARDIVO, INAMMISSIBILE ED CP_2
INFONDATO in fatto e in diritto e per l'effetto dichiarare legittima l'iscrizione a ruolo dell' con conferma degli avvisi richiamati nell'avverso ricorso. In via subordinata CP_1
CP_ comunque accertare la piena legittimità della pretesa contributiva dell' relativamente a tutte le diverse somme che risulteranno dovute per i fatti di causa, all'esito del presente giudizio In ogni caso, condannare la parte che risulterà soccombente al pagamento delle spese, diritti ed onorari del presente giudizio in favore dell' stante altresì l'assenza di CP_1
3 contestazione nel merito dei titoli sottostanti e la incontestata rituale notificazione dei titoli a CP_ suo tempo emessi dall' Con vittoria di spese”.
La prima udienza di comparizione delle parti veniva fissata per il giorno 7/4/2022, anticipata d'ufficio al 6/4/2022, con differimento d'ufficio alle udienze del 15/11/2022, del 20/6/2023 e del 9/1/2024; a tale ultima udienza la causa veniva chiamata per la prima volta innanzi a questo decidente e, all'esito, veniva emessa sentenza con motivazione contestuale.
L'istruttoria della causa si estrinsecava nella produzione documentale offerta dalle parti.
2. In fatto e in diritto
Si precisa che oggetto dell'impugnazione del presente giudizio è l'estratto di ruolo autonomamente richiesto all' dal ricorrente in data 13/9/2021, come Controparte_3
documentato da parte ricorrente, indicante gli avvisi di addebito sopra indicati.
Si premette in diritto che in tema di impugnazione dell'estratto di ruolo, con l'art. 3 bis del d.l.
n. 146/2021, inserito in sede di conversione dalla L. n. 215/21, novellando l'art. 12 del d.P.R.
n. 602/73, è stato inserito il comma 4-bis, che ha stabilito che l'estratto di ruolo non è impugnabile, se non a specifiche condizioni:
“Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto per effetto di quanto previsto nell'art. 80, comma 4, del codice dei contratti pubblici, di cui al d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all'art. 1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40, per effetto delle verifiche di cui all'art. 48-bis del presente decreto o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione”.
Dette condizioni non ricorrono nel caso concreto.
La previsione della generale non impugnabilità dell'estratto di ruolo previsto dalla novella legislativa di cui all'art. 3 bis del d.l. n. 146/2021, ha ragion d'essere considerata la natura
4 dell'estratto di ruolo, che non costituisce un atto di riscossione e non contiene, per sua natura, nessuna pretesa esattiva, né impositiva e non ha una natura direttamente lesiva della sfera patrimoniale del debitore, rimanendo in ogni caso garantiti i diritti dei debitori che potranno comunque impugnare il primo atto di riscossione ad essi notificato.
Le Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione con la sentenza n. 26283/2022 hanno chiarito che l'opposizione – salve le eccezioni previste dall'art. 3 bis cit. che non ricorrono nel caso di specie – va dichiarata inammissibile, anche nei procedimenti pendenti così statuendo:
“In tema di impugnazione dell'estratto di ruolo, l'art. 12, comma 4 bis, del d.P.R. n. 602 del
1973 (introdotto dall'art. 3 bis del d.l. n. 146 del 2021, come convertito dalla l. n. 215 del
2021), selezionando specifici casi in cui l'invalida notificazione della cartella ingenera di per sé il bisogno di tutela giurisdizionale, ha plasmato l'interesse ad agire, condizione dell'azione avente natura "dinamica" che, come tale, può assumere una diversa configurazione, anche per norma sopravvenuta, fino al momento della decisione;
la citata disposizione, dunque, incide sulla pronuncia della sentenza e si applica anche nei processi pendenti, nei quali lo specifico interesse ad agire deve essere dimostrato, nelle fasi di merito attraverso il tempestivo ricorso alla rimessione nei termini, nel grado di legittimità mediante deposito di documentazione ex art. 372 c.p.c. o fino all'udienza di discussione (prima dell'inizio della relazione) o fino all'adunanza camerale oppure, qualora occorrano accertamenti di fatto, nel giudizio di rinvio”. In tal senso da ultimo si veda anche Cass. Sez. L -
, Sentenza n. 10595 del 20/04/2023, nella specie, la S.C. ha ritenuto inammissibile l'impugnazione dell'estratto di ruolo proposta dal contribuente - volta all'accertamento della prescrizione dei contributi previdenziali oggetto di cartelle e di avvisi di addebito, sul presupposto della inesistenza o nullità delle relative notifiche -, per non avere il medesimo dimostrato lo specifico interesse ad agire né in seno al ricorso per cassazione, né comunque prima dell'inizio della discussione dell'udienza pubblica.
Le Sezioni Unite, hanno così confermato la legittimità della novella normativa sopra indicata e l'hanno considerata applicabile ai processi in corso, pure non tributari (art. 17 e 18 D.Lgs. n.
46/99 per i contributi;
art. 27 Legge 689/1981 per violazioni del Codice della Strada e delle sanzioni amministrative), così precisando:
“In tema di riscossione a mezzo ruolo, l'art.
3-bis del d.l. 21 ottobre 2021, n. 146, inserito in sede di conversione dalla I. 17 dicembre 2021, n. 215, col quale, novellando l'art. 12 del
d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, è stato inserito il comma 4-bis, si applica ai processi pendenti, poiché specifica, concretizzandolo, l'interesse alla tutela immediata a fronte del
5 ruolo e della cartella non notificata o invalidamente notificata;
sono manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale della norma, in riferimento agli artt. 3, 24,
101, 104, 113, 117 Cost., quest'ultimo con riguardo all'art. 6 della CEDU e all'art. 1 del
Protocollo addizionale n. 1 della Convenzione” (cfr. Cass. SS. UU. n. 26283/2022).
Tutto ciò posto, in applicazione dei criteri normativi sopra indicati, così come interpretati dalle Sezioni Unite della Suprema Corte, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per difetto dell'interesse concreto ad agire ai sensi dell'art. 100 c.p.c..
Resta assorbita ogni altra questione proposta dalle parti.
In ordine alle spese, tenuto conto della novità legislativa espressa dall'art. 3 bis del dl 21 ottobre 2021, n. 146 e della sopravvenienza della sentenza delle Sezioni Unite del 6 settembre
2022, n. 26283, rispetto alla proposizione del presente ricorso, si ritengono sussistenti giustificati motivi per la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti costituite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Velletri, in funzione di Giudice del Lavoro, disattesa ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe indicato, così statuisce:
- dichiara inammissibile il ricorso.
- dichiara la compensazione delle spese di lite.
Così deciso in Velletri, il 9 gennaio 2024.
Il Giudice del Lavoro
dott.ssa Veronica Vaccaro
6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VELLETRI
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Velletri, dott.ssa Veronica Vaccaro, all'esito dell'udienza del 9 gennaio 2024, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 3304/2021 R.G.L., avente ad oggetto: “altre controversie in materia di previdenza obbligatoria”,
PROMOSSA DA
codice fiscale , residente in [...]Parte_1 C.F._1
(RM), rappresentato e difeso dall' Avv. Saverio Cosi del foro di Roma, giusta procura allegata alla comparsa di costituzione di nuovo procuratore;
- Ricorrente -
CONTRO
(C.F. ) - in persona del suo Controparte_1 P.IVA_1
Presidente e Legale Rappresentante pro tempore, con sede legale in Roma, Via Ciro il Grande
21; rappresentato e difeso dall' Avv. Cinzia Eutizi (C.F. , giusta C.F._2
procura generale alle liti;
- Resistente – MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Svolgimento del processo
Con ricorso depositato il 15/9/2021 impugnava con opposizione all'esecuzione Parte_2
ex art. 615 co 1 ed art. 618 bis c.p.c. mediante proprio estratto di ruolo del 13/9/2021 i seguenti avvisi di addebito:
1. Avviso 39720140032335580, mai ritualmente notificata, nonché verso il ruolo sotteso emesso da , afferente IVS, per annualità 2014, per un totale di euro 2.457,60, compreso CP_1
di sanzione, more e interessi.
2. Avviso 39720140024533284, mai ritualmente notificata, nonché verso il ruolo sotteso emesso da , afferente IVS, per annualità 2006, per un totale di euro 2.503,76, compreso CP_1
di sanzione, more e interessi.
3. Avviso 39720140024533183, mai ritualmente notificata, nonché verso il ruolo sotteso emesso da , afferente IVS, per annualità 2008, per un totale di euro 3.515,82, compreso CP_1
di sanzione, more e interessi.
4. Avviso 39720140013080035, mai ritualmente notificata, nonché verso il ruolo sotteso emesso da , afferente IVS, per annualità 2013, per un totale di euro 2.433,42, compreso CP_1
di sanzione, more e interessi.
5. Avviso 39720140003366888, mai ritualmente notificata, nonché verso il ruolo sotteso emesso da , afferente IVS, per annualità 2013, per un totale di euro 2.487,26, compreso CP_1
di sanzione, more e interessi.
6. Avviso 39720130016395910, mai ritualmente notificata, nonché verso il ruolo sotteso emesso da , afferente IVS, per annualità 2012, per un totale di euro 2.414,04, compreso CP_1
di sanzione, more e interessi.
7. Avviso 39720130006193305, mai ritualmente notificata, nonché verso il ruolo sotteso emesso da , afferente IVS, per annualità 2012, per un totale di euro 1.218,75, compreso CP_1
di sanzione, more e interessi.
2 8. Avviso 39720120027356377, mai ritualmente notificata, nonché verso il ruolo sotteso emesso da , afferente IVS, per annualità 2011-2012, per un totale di euro 2.374,03, CP_1
compreso di sanzione, more e interessi.
9. Avviso 39720120007359256, mai ritualmente notificata, nonché verso il ruolo sotteso emesso da , afferente IVS, per annualità 2010-2011, per un totale di euro 4.590,21, CP_1
compreso di sanzione, more e interessi.
10. Avviso 09720070093978346, mai ritualmente notificata, nonché verso il ruolo sotteso emesso da , afferente IVS, per annualità 1998, per un totale di euro 8.774,80, compreso CP_1
di sanzione, more e interessi.
L'estratto di ruolo veniva chiesto presso l'ente riscossore e rilasciato dall'ente su istanza di parte per un controllo della propria posizione debitoria, con richiesta di parte ricorrente al
Tribunale di: “1. In via preliminare: dichiarare l'intervenuta prescrizione delle cartelle di pagamento e dei sottesi ruoli in virtù del principio della regione più liquida sul decidere, nonché delle sanzioni e degli interessi racchiuse.
2. In via principale: accogliere il ricorso, dichiarando nulle, illegittime ed inefficaci le cartelle di pagamento e i sottesi ruoli, per effetto, dell'omessa o non provata notifica, dell'intervenuta decadenza e per la prescrizione delle partite esattoriali.
3. In via denegata: dichiarare, quantomeno, la nullità per intervenuta prescrizione delle sanzioni e degli interessi degli atti impugnati. Le spese di giudizio per affrontare il contezioso avanti all'Illustre Giudicante adito siano a carico del soccombente e liquidate con sentenza in favore dello scrivente difensore dichiaratosi antistatario.”.
Con memoria difensiva del 20/12/2023, si costituiva in giudizio l' per chiedere per i CP_1 motivi indicati in memoria: “dichiarare L'INAMMISSIBILITÀ DEL RICORSO AVVERSO IL
MERO ESTRATTO DI RUOLO In subordine e previa integrazione del contraddittorio nei confronti di rigettare il ricorso in quanto TARDIVO, INAMMISSIBILE ED CP_2
INFONDATO in fatto e in diritto e per l'effetto dichiarare legittima l'iscrizione a ruolo dell' con conferma degli avvisi richiamati nell'avverso ricorso. In via subordinata CP_1
CP_ comunque accertare la piena legittimità della pretesa contributiva dell' relativamente a tutte le diverse somme che risulteranno dovute per i fatti di causa, all'esito del presente giudizio In ogni caso, condannare la parte che risulterà soccombente al pagamento delle spese, diritti ed onorari del presente giudizio in favore dell' stante altresì l'assenza di CP_1
3 contestazione nel merito dei titoli sottostanti e la incontestata rituale notificazione dei titoli a CP_ suo tempo emessi dall' Con vittoria di spese”.
La prima udienza di comparizione delle parti veniva fissata per il giorno 7/4/2022, anticipata d'ufficio al 6/4/2022, con differimento d'ufficio alle udienze del 15/11/2022, del 20/6/2023 e del 9/1/2024; a tale ultima udienza la causa veniva chiamata per la prima volta innanzi a questo decidente e, all'esito, veniva emessa sentenza con motivazione contestuale.
L'istruttoria della causa si estrinsecava nella produzione documentale offerta dalle parti.
2. In fatto e in diritto
Si precisa che oggetto dell'impugnazione del presente giudizio è l'estratto di ruolo autonomamente richiesto all' dal ricorrente in data 13/9/2021, come Controparte_3
documentato da parte ricorrente, indicante gli avvisi di addebito sopra indicati.
Si premette in diritto che in tema di impugnazione dell'estratto di ruolo, con l'art. 3 bis del d.l.
n. 146/2021, inserito in sede di conversione dalla L. n. 215/21, novellando l'art. 12 del d.P.R.
n. 602/73, è stato inserito il comma 4-bis, che ha stabilito che l'estratto di ruolo non è impugnabile, se non a specifiche condizioni:
“Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto per effetto di quanto previsto nell'art. 80, comma 4, del codice dei contratti pubblici, di cui al d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all'art. 1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40, per effetto delle verifiche di cui all'art. 48-bis del presente decreto o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione”.
Dette condizioni non ricorrono nel caso concreto.
La previsione della generale non impugnabilità dell'estratto di ruolo previsto dalla novella legislativa di cui all'art. 3 bis del d.l. n. 146/2021, ha ragion d'essere considerata la natura
4 dell'estratto di ruolo, che non costituisce un atto di riscossione e non contiene, per sua natura, nessuna pretesa esattiva, né impositiva e non ha una natura direttamente lesiva della sfera patrimoniale del debitore, rimanendo in ogni caso garantiti i diritti dei debitori che potranno comunque impugnare il primo atto di riscossione ad essi notificato.
Le Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione con la sentenza n. 26283/2022 hanno chiarito che l'opposizione – salve le eccezioni previste dall'art. 3 bis cit. che non ricorrono nel caso di specie – va dichiarata inammissibile, anche nei procedimenti pendenti così statuendo:
“In tema di impugnazione dell'estratto di ruolo, l'art. 12, comma 4 bis, del d.P.R. n. 602 del
1973 (introdotto dall'art. 3 bis del d.l. n. 146 del 2021, come convertito dalla l. n. 215 del
2021), selezionando specifici casi in cui l'invalida notificazione della cartella ingenera di per sé il bisogno di tutela giurisdizionale, ha plasmato l'interesse ad agire, condizione dell'azione avente natura "dinamica" che, come tale, può assumere una diversa configurazione, anche per norma sopravvenuta, fino al momento della decisione;
la citata disposizione, dunque, incide sulla pronuncia della sentenza e si applica anche nei processi pendenti, nei quali lo specifico interesse ad agire deve essere dimostrato, nelle fasi di merito attraverso il tempestivo ricorso alla rimessione nei termini, nel grado di legittimità mediante deposito di documentazione ex art. 372 c.p.c. o fino all'udienza di discussione (prima dell'inizio della relazione) o fino all'adunanza camerale oppure, qualora occorrano accertamenti di fatto, nel giudizio di rinvio”. In tal senso da ultimo si veda anche Cass. Sez. L -
, Sentenza n. 10595 del 20/04/2023, nella specie, la S.C. ha ritenuto inammissibile l'impugnazione dell'estratto di ruolo proposta dal contribuente - volta all'accertamento della prescrizione dei contributi previdenziali oggetto di cartelle e di avvisi di addebito, sul presupposto della inesistenza o nullità delle relative notifiche -, per non avere il medesimo dimostrato lo specifico interesse ad agire né in seno al ricorso per cassazione, né comunque prima dell'inizio della discussione dell'udienza pubblica.
Le Sezioni Unite, hanno così confermato la legittimità della novella normativa sopra indicata e l'hanno considerata applicabile ai processi in corso, pure non tributari (art. 17 e 18 D.Lgs. n.
46/99 per i contributi;
art. 27 Legge 689/1981 per violazioni del Codice della Strada e delle sanzioni amministrative), così precisando:
“In tema di riscossione a mezzo ruolo, l'art.
3-bis del d.l. 21 ottobre 2021, n. 146, inserito in sede di conversione dalla I. 17 dicembre 2021, n. 215, col quale, novellando l'art. 12 del
d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, è stato inserito il comma 4-bis, si applica ai processi pendenti, poiché specifica, concretizzandolo, l'interesse alla tutela immediata a fronte del
5 ruolo e della cartella non notificata o invalidamente notificata;
sono manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale della norma, in riferimento agli artt. 3, 24,
101, 104, 113, 117 Cost., quest'ultimo con riguardo all'art. 6 della CEDU e all'art. 1 del
Protocollo addizionale n. 1 della Convenzione” (cfr. Cass. SS. UU. n. 26283/2022).
Tutto ciò posto, in applicazione dei criteri normativi sopra indicati, così come interpretati dalle Sezioni Unite della Suprema Corte, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per difetto dell'interesse concreto ad agire ai sensi dell'art. 100 c.p.c..
Resta assorbita ogni altra questione proposta dalle parti.
In ordine alle spese, tenuto conto della novità legislativa espressa dall'art. 3 bis del dl 21 ottobre 2021, n. 146 e della sopravvenienza della sentenza delle Sezioni Unite del 6 settembre
2022, n. 26283, rispetto alla proposizione del presente ricorso, si ritengono sussistenti giustificati motivi per la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti costituite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Velletri, in funzione di Giudice del Lavoro, disattesa ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe indicato, così statuisce:
- dichiara inammissibile il ricorso.
- dichiara la compensazione delle spese di lite.
Così deciso in Velletri, il 9 gennaio 2024.
Il Giudice del Lavoro
dott.ssa Veronica Vaccaro
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