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Sentenza 16 aprile 2025
Sentenza 16 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Chieti, sentenza 16/04/2025, n. 193 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Chieti |
| Numero : | 193 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1352/2022
Tribunale Ordinario di Chieti
SEZIONE CIVILE
In nome del Popolo Italiano
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Gianluca Falco, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II Grado, iscritta al n. r.g. 1352/2022, promossa da:
(C.F.: , Parte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'Avv. Rocco De Lutiis, elettivamente domiciliata come in atti.
APPELLANTE contro
(C.F.: ), rappresentato e difeso dell'Avv. Marianella CP_1 C.F._1
Pierluigi, elettivamente domiciliato come in atti.
APPELLATO
OGGETTO: appello avverso sentenza del Giudice di Pace
CONCLUSIONI
All'udienza del 9.12.24, le parti hanno concluso come da rispettive note scritte:
L'appellante: “[…] nel riportarsi a tutte le proprie difese e tornando a dichiarare di non accettare il contraddittorio su documenti nuovi ed inammissibili in sede di gravame e/o domande e/o eccezioni nuove e/o tardivamente formulate, precisa le conclusioni, da ritenersi qui integralmente richiamate e pagina 1 di 12 trascritte, come da proprio atto di citazione in appello. Chiede, altresì, che la causa venga trattenuta in decisione con assegnazione dei termini per il deposito di comparse conclusionali […].”
L'appellato: “[…] Si riporta al proprio scritto difensivo e ne chiede l'integrale accoglimento […]”.
SINTESI DELLE QUESTIONI RILEVANTI AI FINI DI CAUSA
1. Nelle giornate dell'8 e del 9 marzo 2018, alcuni dipendenti della
[...]
(di seguito, eseguirono, all'interno di un terreno di Parte_1 Per_1
proprietà di (sito in Contrada Alboreto, ad Ortona), dei lavori di riparazione di una CP_1
condotta della idrica ivi interrata, la cui perdita di acqua aveva causato una interruzione del servizio di fornitura di acqua a danno dello stabilimento di una azienda sita nei pressi.
2. Con citazione del luglio del 2019, l' convenne la innanzi al Giudice di Pace e – dopo CP_1 Per_1 aver premesso di non avere mai autorizzato nè l'accesso dei dipendenti della convenuta nel proprio terreno, né i lavori summenzionati – chiese la condanna della controparte, ai sensi dell'art. 2043 c.c., a risarcirgli i danni subiti (rottura di una parte della recinzione del terreno;
apposizione di tombini fuoriuscenti dal piano di calpestio del piano di calpestio, da cui era derivato un grave disagio nei movimenti della madre dell'esponente, costretta sulla sedia a rotelle), danni quantificati in €. 2.432,65, come da perizia e da computo metrici prodotti,
3. La – nel costituirsi in giudizio - oltre ad eccepire la nullità, per indeterminatezza, della Per_1
citazione, chiese il rigetto della domanda attorea, assumendo sia la urgenza e la necessità di svolgere, all'interno del terreno dell' (gravato da una servitù di passaggio di un tratto della rete idrica), CP_1 lavori di riparazione di quest'ultima (affetta da una grave perdita), sia il fatto che i lavori erano stati eseguiti alla presenza dell'attore e senza alcuna contestazione da parte dello stesso, sia la mancata verificazione, a seguito dei lavori, di qualsivoglia danno alla proprietà della controparte. In subordine, la convenuta chiese il riconoscimento all'attore di un indennizzo, ex art. 2045 c.c., ovvero di un risarcimento proporzionato alla effettiva entità dei pregiudizi riscontrati.
4. All'esito del processo, articolatosi nell'istruttoria orale e nell'espletamento di una CTU (a mezzo dell'Ing. per l'accertamento della esistenza e delle cause dei danni lamentati dall'attore, il Per_2
Giudice di Pace – con sentenza n. 47/22 - condannò la convenuta al pagamento a titolo risarcitorio, in favore del primo, della somma di €. 1.977,07 (pari all'ammontare dei danni riscontrati dall'Ausiliario
pagina 2 di 12 del Giudice come provocati dai lavori controversi) e al rimborso delle spese di lite sostenute dalla controparte.
5. La a proposto appello avverso la citata sentenza, di cui ha chiesto, in via principale, la riforma Per_1 integrale, con rigetto della domanda dell' in via gradata, ha reiterato le richieste subordinate CP_1
già articolate in prime cure.
A sostegno del gravame, la ha denunziato la erroneità della sentenza di prime cure, sia per non Per_1
avere correttamente valutato le risultanze istruttorie acquisite, dalle quali era emerso il difetto di prova sia dell'imperizia dei lavori eseguiti dall'esponente, sia della derivazione dagli stessi dei danni lamentati dall'attore, sia per avere recepito acriticamente gli esiti della CTU espletata.
6. L – nel costituirsi in giudizio – ha chiesto il rigetto del gravame, deducendone CP_1
l'infondatezza; in via istruttoria, ha chiesto l'autorizzazione alla produzione di un video dello svolgimento dei lavori (estratto dalla telecamera di sicurezza del proprio immobile), assumendo di non averlo potuto produrre in giudizio per causa a sé non imputabile. Ha altresì proposto appello incidentale avverso la sentenza di I grado, chiedendo il riconoscimento di un ristoro dei danni materiali di €.
4.617,37 (rispetto a quello minore riconosciutogli in prime cure). In via subordinata e gradata, ha
Per_ chiesto di: “accertare e dichiarare che la conduttura idrica istallata dalla è opera abusiva e per
l'effetto condannare la a ripristinare a sue spese dello stato quo ante intervento con ordine CP_2
di demolizione di ogni struttura abusivamente realizzata sulla proprietà dell'appellato/appellante incidentale;
condannare altresì la , al risarcimento del danno subito dopo la sentenza di CP_2 primo grado ex art. 2059 c.c. in combinato disposto con l'art. 345 comma 1 c.p.c. da quantificarsi in via equitativa, per la illegale istallazione dell'intera opera pubblica realizzata dal 2018 sino all'effettiva demolizione”.
La causa giunge alla odierna decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
7. L'appello principale della e l'appello incidentale dell' sono infondati, mentre sono Per_1 CP_1 inammissibili, perché nuove, le domande “subordinate” formulate da quest'ultimo al Giudice di appello.
Si perviene a tali conclusioni in ragione delle considerazioni di seguito esposte.
pagina 3 di 12 8. Innanzitutto, deve essere rigettata la doglianza con cui la reitera innanzi al Tribunale Per_1
l'eccezione preliminare di rito di nullità, per indeterminatezza, dell'atto di citazione di I grado, posto che in detto atto l'attore:
-) ha descritto il fatto asseritamente illecito posto in essere dai dipendenti della (indebito Per_1
ingresso nel proprio terreno ed imperita e negligente esecuzione dei lavori di riparazione della rete idrica ivi esistente);
-) ha descritto i danni patrimoniali consequenziali di cui ha rivendicato il ristoro (taglio della recinzione del terreno;
apposizione in esso di tombini in posizione pericolosa per il passaggio);
-) ha espressamente qualificato l'azione esperita contro la come azione di responsabilità Per_1
aquiliana, ex art. 2043 c.c.
-) ha dunque chiaramente indicato la causa petendi ed il petitum dell'azione intrapresa, così mettendo la controparte in condizioni di sollevare – nella comparsa di costituzione - deduzioni in fatto ed in diritto di segno contrario.
9. Passando all'esame del “merito” del gravame, è bene premettere che entrambe le parti censurano la sentenza del Giudice di Pace perché quest'ultimo – a loro dire – non avrebbe correttamente valutato le risultanze processuali acquisite (testimonianze; indagini tecniche del CTU, etc.), risultanze che – secondo la – avrebbero dovuto imporre il rigetto della domanda risarcitoria dell' e – Per_1 CP_1 secondo quest'ultimo – avrebbero invece legittimato il riconoscimento in proprio favore del ristoro di un danno maggiore di quello liquidatogli.
9.1 Alla luce di siffatte, contrapposte, doglianze, il Tribunale è chiamato a rivalutare - in relazione agli specifici motivi di impugnazione proposti - il compendio processuale acquisito in prime cure.
9.2 Ed al riguardo è noto che “il giudice di appello, pur in mancanza di specifiche deduzioni sul punto, deve valutare tutti gli elementi di prova acquisiti, quand'anche non presi in considerazione dal giudice di primo grado, poiché in materia di prova vige il principio di acquisizione processuale, secondo il quale le risultanze istruttorie comunque ottenute, e quale che sia la parte ad iniziativa o ad istanza della quale siano formate, concorrono tutte indistintamente alla formazione del convincimento del giudice” (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 15300 del 12/07/2011; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 15300 del
12/07/2011; Cass. 16-4-2008 n. 9917; 12-9-2003 n. 13430; Cass. 25-9-1998 n. 9592), “con conseguente impossibilità per le parti di disporre degli effetti delle prove ormai assunte, le quali
pagina 4 di 12 possono giovare o nuocere all'una o all'altra parte indipendentemente da chi le abbia dedotte” (Cass.
Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 15480 del 14/09/2012; Cass. Sez. L, Sentenza n. 21909 del 25/09/2013).
Da quanto rilevato discende, come logico corollario, la conseguenza per cui “il giudice di secondo grado, per decidere la controversia sottoposta al suo riesame, può agire con piena libertà senza essere tenuto a seguire criticamente, punto per punto, la sentenza impugnata e quindi egli può, senza essere soggetto ad alcun vincolo, salva l'ipotesi che su taluni punti della controversia la sua indagine sia preclusa per essersi formata la cosa giudicata, non soltanto pervenire a diverse conclusioni in base ad un diverso apprezzamento dei fatti, ma anche giungere alla medesima soluzione in forza di motivi e di considerazioni che il primo giudice aveva trascurato e così sostituire totalmente la propria motivazione a quella della sentenza di primo grado, pur confermandone il contenuto decisorio” (Cass.
Sez.
5 - Ordinanza n. 1323 del 19/01/2018).
10. Deve essere altresì precisato che le risultanze processali oggetto della delibazione del Tribunale sono quelle acquisite nel fascicolo d'ufficio di I grado e quelle versate dalla el proprio fascicolo Per_1 di parte del giudizio da ultimo citato e riprodotto nella presente causa, nella quale invece l' CP_1 non ha riprodotto il proprio fascicolo di prime cure (per il generale principio per cui, “qualora, al momento della decisione della causa in secondo grado, non si rinvengano nel fascicolo di parte i documenti già prodotti in primo grado e su cui la parte assume di aver basato la propria pretesa in giudizio, il giudice d'appello può decidere il gravame nel merito se non ne è stato allegato lo smarrimento, essendo onere della parte assicurarne al giudice di appello la disponibilità in funzione della decisione, quando non si versi nel caso di loro incolpevole perdita, con conseguente possibilità di ricostruzione previa autorizzazione giudiziale”, cfr. ex multis Cass. Sez. 3 - , Ordinanza n. 6645 del
13/03/2024).
11. Inoltre, non è ammissibile la nuova produzione effettuata dall' in appello (dallo stesso CP_1 qualificata come “decisiva” ai fini di causa) rappresentata dalle “registrazioni video, derivanti dal sistema di videosorveglianza posto a tutela dell'abitazione del Sig. le quali mostrano in CP_1
maniera chiara oggettiva ed inequivocabile l'intero operato dei tecnici della intervenuti nei Per_1
giorni 8-9-10 marzo 2018 […]” (cfr. la comparsa di risposta).
Com'è noto, “il divieto di produzione di nuovi documenti in appello, di cui al vigente art. 345, comma
3, c.p.c. - nel testo introdotto dall'art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, convertito con l. n. 134 del 2012 - può essere superato solo ove il giudice accerti che non era possibile provvedere al tempestivo deposito nel
pagina 5 di 12 giudizio di primo grado, per causa non imputabile alla parte, restando a tal fine ininfluente
l'indispensabilità del documento ai fini del decidere” (Cass. Sez. 1 - , Ordinanza n. 16289 del
12/06/2024).
Nella specie, le argomentazioni fornite dall' per dimostrare la non imputabilità a sé della CP_1
mancata produzione di tale video in I grado non legittimano in alcun modo la condivisione, da parte del
Tribunale, di una tale giustificazione di non imputabilità.
Infatti, l'appellato ha al riguardo dedotto quanto segue: “L' è un ragazzo con problemi psico- CP_1
fisici. Infatti, sin dalla nascita è affetto da una grave malattia disabilitante – sindrome di Klinefelter
DOC.03 – ciò lo rende ostativo nello svolgere normali abitudini quotidiane e, in particolare, nel caso di specie, nell' intervenire immediatamente in determinate situazioni. Egli, inoltre, si prende cura costantemente (h-24) della madre inabile costretta sulla sedia a rotelle DOC.04. Dunque, il sig. CP_1 se non aiutato non avrebbe potuto estrarre i video autonomamente. Si consideri che l'appellato va avanti con le proprie forze ed anche il padre lo ha abbandonato senza alcun sostegno economico e morale. Circostanze queste che, così evidenziate, di certo, non possono far ricadere alcuna responsabilità ed imputabilità in capo al sig. affetto da gravi difficoltà psicofisiche”. CP_1
Tuttavia, posto che le condizioni soggettive, familiari e di salute dell' on hanno impedito allo CP_1
stesso né di instaurare un giudizio nei confronti della né, ancor prima, di incaricare ante causam Per_1
un perito di una verifica delle cause e dei danni lamentati, né di portare innanzi al Giudice di Pace dei testimoni della vicenda, così come delle produzioni fotografiche dello stato dei luoghi, né di affidare a terzi lavori di ripristino dei luoghi oggetto di causa, è evidente la insussistenza di una non imputabilità giuridica della mancata produzione tempestiva in primo grado della produzione video “recuperata” soltanto per il giudizio di gravame.
12. Passando, a questo punto, all'esame dei motivi di appello principale della (i quali, come Per_1
detto, si sostanziano in una censura della sentenza di I grado, per la valutazione del materiale istruttorio operata dal Giudice di Pace ed al cui esito è stato riconosciuto all' n risarcimento del danno di CP_1
€. 1977,7), se ne deve riconoscere la infondatezza, per le ragioni che seguono.
12.1 Nell'atto di citazione di prime cure, l'attore aveva denunziato (per quel che è dato di capire dalla lettura della citazione e dalle ulteriori risultanze versate nel presente giudizio) i seguenti danni alla sua proprietà, causati dalla a) apposizione imperita e negligente di tombini che fuoriuscivano Per_1
pericolosamente dal livello del piano di calpestio, mettendo a rischio la sicurezza del passaggio pagina 6 di 12 pedonale dell'esponente e sulla carrozzina di sua madre;
b) indebita rottura di parte della rete di recinzione del terreno, operata dagli operai della er accedere al terreno in parola. Per_1
12.2 La nel thema decidendum e nel thema probandum di prime cure – aveva perentoriamente Per_1
controdedotto (per quanto qui interessa): aa) di essersi limitata a posizionare nel terreno dell'attore “un solo tombino” e che questo “era stato posto a filo con il piano di calpestio del suolo”; bb) di non avere cagionato danni di sorta all'altrui proprietà (cfr. la comparsa di risposta e la memoria istruttoria).
13. L'istruttoria orale e “tecnica” esperita innanzi al Giudice di Pace ha per contro dimostrato, innanzitutto, che la – in occasione dei lavori in questione – posizionò nel terreno dell' Per_1 CP_1
non soltanto un tombino, ma anche un pozzetto e dei tubi a vista.
Infatti, la circostanza dell'avvenuto posizionamento anche del pozzetto è stata espressamente confermata dallo stesso teste , dipendente della a smentita delle Testimone_1 Per_1 testimonianze rese dagli altri dipendenti dell'attrice, i quali avevano dichiarato di essersi limitato a posizionarvi soltanto un tombino.
Inoltre, la conferma della presenza di entrambi tali manufatti è confermata tanto dall'esame delle fotografie dello stato dei luoghi, confermate dai testi escussi, quanto dal sopralluogo del CTU (vd. infra).
14. L'istruttoria ha altresì dimostrato – ad ulteriore smentita degli assunti difensivi di parte convenuta e delle deposizioni rese sul punto dai dipendenti della stessa – che il tombino in parola, lungi dall'essere stato apposto correttamente “a filo” rispetto al piano di calpestio, venne posizionato, in modo imperito e pericoloso, con una pericolosa fuoruscita dei bordi rispetto al predetto piano di calpestio (cfr. le fotografie in atti;
cfr. la relazione di CTU).
15. Il CTU ha confermato sul piano tecnico l'avvenuto posizionamento in modo imperito e pericoloso da parte della convenuta sia del pozzetto in parola (tanto da evidenziarne la rischiosità per la deambulazione e per il percorso con la sedia a rotelle della madre dell'attore), sia del tratto di tubazione relativo a tale nuovo pozzetto, colpevolmente lasciato “sopra il suolo” e non interrato.
16. Deve altresì ritenersi che l'istruttoria espletata in I grado abbia confermato anche l'avvenuta illegittima rottura, da parte dei dipendenti della di un tratto della recinzione metallica che Per_1 circondava il terreno dell'attore a cui gli stessi accedettero in occasione dei lavori oggetto di causa.
Infatti:
pagina 7 di 12 -) dalle testimonianze assunte è emerso che il tratto di recinzione del quale l'attore ha lamentato la indebita rottura da parte della esisteva immediatamente prima del loro intervento, mentre Per_1 successivamente ad esso risultò “tagliato” (cfr. la testimonianza di ); Testimone_2
-) il CTU ha confermato l'esistenza di un tratto di circa 15 metri di rete divelta;
-) non sono emerse (né sono state addotte dalla convenuta) cause alternative di una tale rottura della rete, né quella ha mai dedotto o, tanto meno, dimostrato che i propri tecnici ebbero accesso al terreno dell'attore da un luogo diverso da quello risultato privato di recinzione;
-) la considerazione del fatto (pacifico, perché ammesso dalla stessa convenuta) per cui i dipendenti di essa avevano urgenza di entrare nel terreno dell'attore a riparare una grave perdita della conduttura idrica ivi esistente e non erano riusciti a contattare previamente il proprietario del terreno rende assolutamente ragionevole ritenere (anche alla luce del noto criterio del “più probabile che non”) che furono gli stessi a tagliare quel tratto di rete;
-) le testimonianze rese dai dipendenti della di piena correttezza del loro operato e di mancanza Per_1 di danneggiamenti all'altrui proprietà) non sono al riguardo attendibili posto che: aaa) gli stessi hanno dichiarato una circostanza non veritiera (l'aver posizionato soltanto un tombino e l'averlo messo “a filo” rispetto al piano di calpestio); bbb) essi non sono privi di “interesse” rispetto all'esito della causa, sia perché sono dipendenti della sia perché – secondo la prospettazione dell' – Per_1 CP_1 erano stati gli autori materiali dell'illecito da questi denunciato al Giudice di Pace.
17. Il CTU – nell'individuare sul piano tecnico il nesso causale tra l'intervento imperito della ul Per_1 terreno dell' ed i danni sopra richiamati - ha descritto in modo analitico (attraverso CP_1 circostanziato computo metrico) la tipologia e l'ammontare dei lavori e dei costi di ripristino
(rimozione di 15 metri di recinzione e apposizione di un nuovo tratto di recinzione;
scavo, interramento delle tubazioni fuori terra, “rinfianco”, ripresa del piano di calpestio e reinterro del pozzetto, “rinfianco”etc.), quantificando i predetti costi nella somma di €. 1977,00.
18. La sentenza del Giudice di Pace ha dunque fatto buon governo delle predette risultanze istruttorie, con conseguente infondatezza delle censure mosse ad essa dall'appellante principale.
19. Anche l'appello incidentale proposto dall' non merita accoglimento, per le ragioni che CP_1
seguono.
20. In primo luogo, va rigettata, per genericità, prima che per infondatezza, la prima doglianza, con la quale l' a lamentato che “i danni cagionati alla proprietà dell'attore non potevano più essere CP_1
pagina 8 di 12 determinati dall'importo della consulenza tecnica per fatti accaduti nel 2018” e che la somma effettiva spettantegli (rispetto a quella rivendicata in citazione, “con annesso computo metrico estimativo di € 2.432,65 per danni determinati da eventi del lontano marzo 2018”) era pari ad €.
4.617,37, come da nuovo computo metrico redatto dal proprio CTP.
Infatti, al riguardo è sufficiente osservare che:
-) l'attore, nel thema decidendum e nel thema probandum di I grado, aveva indicato i danni materiali subiti, quantificando (attraverso specifico computo metrico) nella somma di €. 2.432,65 + accessori il costo dei lavori di ripristino (cfr. l'atto di citazione;
cfr. il cap. 8 della memoria istruttoria: “Vero che le somme necessarie ai fini del ripristino del giardino di proprietà dell'attore ammontano ad euro
2432,65 + Iva, così come indicato nella prodotta perizia di parte?”);
-) Il CTU – con l'accertamento espletato nell'ottobre del 2021 – ha individuato i danni ritenuti causati dalle opere della quantificando all'attualità (con apposito computo metrico) nella somma di €. Per_1
1977,77 i costi dei lavori di ripristino;
-) lo stesso CTU – al quale l'attore in primo grado, in sede di note critiche alla prima relazione, aveva avanzato le medesime doglianze - ha nell'occasione sottolineato la infondatezza, sul piano tecnico, delle pretese risarcitorie in parola, perché basate su un nuovo ed ingiustificato computo metrico predisposto dal CTP, pari al doppio di quello sulla cui base si era chiesto il ristoro del danno nella citazione introduttiva del giudizio innanzi al Giudice di Pace;
-) la doglianza della “incongruità” di tali costi rispetto ai danni – argomentata sul mero assunto della risalenza nel tempo del momento di verificazione di questi ultimi – è doglianza processualmente irrilevante, in quanto non tiene conto della avvenuta quantificazione, operata dal CTU all'attualità, dei costi dei lavori di ripristino.
21. Sono infondate anche le ulteriori doglianze con le quali l' lamenta il mancato CP_1
riconoscimento, da parte del CTU e del Giudice di Pace, del ristoro per i “maggiori danni” alla recinzione (che il primo ha sostenuto in appello di dover sostituire in toto, e non soltanto nella misura di 15 metri indicata dal CTU) e per i danni da “riparazione di un muro in cemento armato danneggiato dalla per far passare il tubo idrico verso la proprietà confinante e la riparazione di altro muro in Per_1 cemento armato danneggiato con i propri mezzi” (cfr. la comparsa in appello).
Infatti, al riguardo deve rilevarsi che:
pagina 9 di 12 -) si tratta di danni di cui l'attore (per ciò che è ricavabile dalle risultanze in atti) non aveva mai denunziato l'esistenza né nella citazione del 2019, né nella perizia di parte e nel computo metrico prodotti all'atto della costituzione in giudizio, benchè si sarebbe dovuto trattare di danni (certamente visibili) consumatisi a marzo 2018, in occasione degli eventi di cui è causa;
-) in ogni caso, si tratta di danni di cui il CTU – nella relazione finale di risposta alle note critiche del
CTP dell'attore - ha motivatamente sottolineato la mancanza di prova della loro derivazione causale dall'intervento della (“[…] Il CTU non ritiene che il danno del muro perimetrale associato Per_1
all'intervento e non potendo riscontrare neanche minimamente il nesso causale non ha ritenuto Per_1
opportuno computare la voce relativa. […]. Non si comprende quale sia il problema posto dal CTP.
Egli stesso nel proprio computo metrico presente in atti, alla voce recinzione, attribuisce la lunghezza di 15 quale parte divelta o comunque deformata verosimilmente a causa dell'intervento Il CTU Per_1
ha ritenuto corretta la misura, peraltro riportata dallo stesso CTP nel computo metrico di stima del danno a sua firma, depositata in atti. La recinzione è comunque deteriorata e vetusta nelle parti ancora in essere e non si comprende quindi il perché, in occasione delle proprie osservazioni, abbia definito un nuovo computo metrico aggiungendo voci ed aumentando le quantità”);
-) non si rinvengono dunque danni risarcibili, ulteriori rispetto a quelli ritualmente denunziati in citazione e confermati sul piano tecnico, nella loro eziologia ed entità, dal CTU.
22. Pertanto, anche l'appello incidentale deve essere rigettato, per difetto di prova dei relativi elementi costitutivi (per il generale principio per cui “rientra fra i principi informatori della materia dell'illecito aquiliano […] quello secondo il quale qualsiasi vicenda di danno lamentata da chi agisce in giudizio per il risarcimento deve essere provata dal danneggiato, sicchè non solo il danno, ma anche la sua eziologia è parte del fatto costitutivo che incombe all'attore di provare. Ed invero se si ascrive un danno ad una condotta non può non essere provata da colui che allega tale ascrizione la riconducibilità in via causale del danno a quella condotta”, cfr. ex multis Cass. civ., Sez. III, 4.11.17,
n. 26824; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 18392 del 26/07/2017 ; Cass. civ, sez. III, 07/12/2017, n. 29315 ; si v., inoltre, ex plurimis, Cass. civ., Sez. III, 9.10.12, n. 17143; Cass. civ., Sez. III, 16.1.09, n. 975; Cass. civ., Sez. III, 30.9.14, n. 20547; Cass. civ., Sez. III, 26.2.13, n. 4792; Cass. civ., Sez. III, 20.10.15, n.
21177; per il corollario per cui “nel caso in cui si invochi la responsabilità extracontrattuale, l'onere della prova di tutti gli elementi costitutivi dell'illecito aquiliano (condotta colposa, evento dannoso e nesso di causalità tra la prima e l'ultimo) è a carico dell'attore”, cfr. Cass. Sez. U, Sentenza n. 582 del pagina 10 di 12 11/01/2008; per la conseguenza per cui “la incertezza della riferibilità causale di un evento dannoso non può risolversi a sfavore del soggetto convenuto in giudizio per il risarcimento, non gravando su costui l'onere di provare la insussistenza del rapporto di causalità tra il comportamento addebitatogli
e l'evento medesimo”, cfr. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 5606 del 18/10/1980; Cass. Sez. 3, Sentenza n.
4792 del 26/02/2013).
23. Infine, sono inammissibili, ex art. 345 c.p.c., le domande nuove proposte in via subordinata e gradata dall' CP_1
24. Le spese di lite del presente grado di giudizio si compensano, in ragione della reciproca soccombenza delle parti.
13. Infine, ciascuna delle parti deve essere condannata al versamento, ex art. art. 13, comma 1-quater,
D.P.R. 115/2002, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello già versato o da versare, essendo state respinte integralmente le impugnazioni principale ed incidentale dalle stesse, rispettivamente, proposte.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa di II grado iscritta al R.G. N. 1352/22, avverso la sentenza n. 47/22 del Giudice di Pace di Chieti, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così decide:
RIGETTA
l'appello principale proposto da Parte_1
.
[...]
RIGETTA
l'appello incidentale proposto da CP_1
DICHIARA la inammissibilità delle ulteriori domande formulate da CP_1
pagina 11 di 12 COMPESA
tra le parti le spese del presente giudizio.
CONDANNA ciascuna delle parti a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello già versato ovvero da versare rispettivamente per l'appello principale e per l'appello incidentale proposti.
Alla Cancelleria per quanto di sua competenza.
Chieti, 16.4.25 Il Giudice
Dott. Gianluca Falco
pagina 12 di 12
Tribunale Ordinario di Chieti
SEZIONE CIVILE
In nome del Popolo Italiano
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Gianluca Falco, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II Grado, iscritta al n. r.g. 1352/2022, promossa da:
(C.F.: , Parte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'Avv. Rocco De Lutiis, elettivamente domiciliata come in atti.
APPELLANTE contro
(C.F.: ), rappresentato e difeso dell'Avv. Marianella CP_1 C.F._1
Pierluigi, elettivamente domiciliato come in atti.
APPELLATO
OGGETTO: appello avverso sentenza del Giudice di Pace
CONCLUSIONI
All'udienza del 9.12.24, le parti hanno concluso come da rispettive note scritte:
L'appellante: “[…] nel riportarsi a tutte le proprie difese e tornando a dichiarare di non accettare il contraddittorio su documenti nuovi ed inammissibili in sede di gravame e/o domande e/o eccezioni nuove e/o tardivamente formulate, precisa le conclusioni, da ritenersi qui integralmente richiamate e pagina 1 di 12 trascritte, come da proprio atto di citazione in appello. Chiede, altresì, che la causa venga trattenuta in decisione con assegnazione dei termini per il deposito di comparse conclusionali […].”
L'appellato: “[…] Si riporta al proprio scritto difensivo e ne chiede l'integrale accoglimento […]”.
SINTESI DELLE QUESTIONI RILEVANTI AI FINI DI CAUSA
1. Nelle giornate dell'8 e del 9 marzo 2018, alcuni dipendenti della
[...]
(di seguito, eseguirono, all'interno di un terreno di Parte_1 Per_1
proprietà di (sito in Contrada Alboreto, ad Ortona), dei lavori di riparazione di una CP_1
condotta della idrica ivi interrata, la cui perdita di acqua aveva causato una interruzione del servizio di fornitura di acqua a danno dello stabilimento di una azienda sita nei pressi.
2. Con citazione del luglio del 2019, l' convenne la innanzi al Giudice di Pace e – dopo CP_1 Per_1 aver premesso di non avere mai autorizzato nè l'accesso dei dipendenti della convenuta nel proprio terreno, né i lavori summenzionati – chiese la condanna della controparte, ai sensi dell'art. 2043 c.c., a risarcirgli i danni subiti (rottura di una parte della recinzione del terreno;
apposizione di tombini fuoriuscenti dal piano di calpestio del piano di calpestio, da cui era derivato un grave disagio nei movimenti della madre dell'esponente, costretta sulla sedia a rotelle), danni quantificati in €. 2.432,65, come da perizia e da computo metrici prodotti,
3. La – nel costituirsi in giudizio - oltre ad eccepire la nullità, per indeterminatezza, della Per_1
citazione, chiese il rigetto della domanda attorea, assumendo sia la urgenza e la necessità di svolgere, all'interno del terreno dell' (gravato da una servitù di passaggio di un tratto della rete idrica), CP_1 lavori di riparazione di quest'ultima (affetta da una grave perdita), sia il fatto che i lavori erano stati eseguiti alla presenza dell'attore e senza alcuna contestazione da parte dello stesso, sia la mancata verificazione, a seguito dei lavori, di qualsivoglia danno alla proprietà della controparte. In subordine, la convenuta chiese il riconoscimento all'attore di un indennizzo, ex art. 2045 c.c., ovvero di un risarcimento proporzionato alla effettiva entità dei pregiudizi riscontrati.
4. All'esito del processo, articolatosi nell'istruttoria orale e nell'espletamento di una CTU (a mezzo dell'Ing. per l'accertamento della esistenza e delle cause dei danni lamentati dall'attore, il Per_2
Giudice di Pace – con sentenza n. 47/22 - condannò la convenuta al pagamento a titolo risarcitorio, in favore del primo, della somma di €. 1.977,07 (pari all'ammontare dei danni riscontrati dall'Ausiliario
pagina 2 di 12 del Giudice come provocati dai lavori controversi) e al rimborso delle spese di lite sostenute dalla controparte.
5. La a proposto appello avverso la citata sentenza, di cui ha chiesto, in via principale, la riforma Per_1 integrale, con rigetto della domanda dell' in via gradata, ha reiterato le richieste subordinate CP_1
già articolate in prime cure.
A sostegno del gravame, la ha denunziato la erroneità della sentenza di prime cure, sia per non Per_1
avere correttamente valutato le risultanze istruttorie acquisite, dalle quali era emerso il difetto di prova sia dell'imperizia dei lavori eseguiti dall'esponente, sia della derivazione dagli stessi dei danni lamentati dall'attore, sia per avere recepito acriticamente gli esiti della CTU espletata.
6. L – nel costituirsi in giudizio – ha chiesto il rigetto del gravame, deducendone CP_1
l'infondatezza; in via istruttoria, ha chiesto l'autorizzazione alla produzione di un video dello svolgimento dei lavori (estratto dalla telecamera di sicurezza del proprio immobile), assumendo di non averlo potuto produrre in giudizio per causa a sé non imputabile. Ha altresì proposto appello incidentale avverso la sentenza di I grado, chiedendo il riconoscimento di un ristoro dei danni materiali di €.
4.617,37 (rispetto a quello minore riconosciutogli in prime cure). In via subordinata e gradata, ha
Per_ chiesto di: “accertare e dichiarare che la conduttura idrica istallata dalla è opera abusiva e per
l'effetto condannare la a ripristinare a sue spese dello stato quo ante intervento con ordine CP_2
di demolizione di ogni struttura abusivamente realizzata sulla proprietà dell'appellato/appellante incidentale;
condannare altresì la , al risarcimento del danno subito dopo la sentenza di CP_2 primo grado ex art. 2059 c.c. in combinato disposto con l'art. 345 comma 1 c.p.c. da quantificarsi in via equitativa, per la illegale istallazione dell'intera opera pubblica realizzata dal 2018 sino all'effettiva demolizione”.
La causa giunge alla odierna decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
7. L'appello principale della e l'appello incidentale dell' sono infondati, mentre sono Per_1 CP_1 inammissibili, perché nuove, le domande “subordinate” formulate da quest'ultimo al Giudice di appello.
Si perviene a tali conclusioni in ragione delle considerazioni di seguito esposte.
pagina 3 di 12 8. Innanzitutto, deve essere rigettata la doglianza con cui la reitera innanzi al Tribunale Per_1
l'eccezione preliminare di rito di nullità, per indeterminatezza, dell'atto di citazione di I grado, posto che in detto atto l'attore:
-) ha descritto il fatto asseritamente illecito posto in essere dai dipendenti della (indebito Per_1
ingresso nel proprio terreno ed imperita e negligente esecuzione dei lavori di riparazione della rete idrica ivi esistente);
-) ha descritto i danni patrimoniali consequenziali di cui ha rivendicato il ristoro (taglio della recinzione del terreno;
apposizione in esso di tombini in posizione pericolosa per il passaggio);
-) ha espressamente qualificato l'azione esperita contro la come azione di responsabilità Per_1
aquiliana, ex art. 2043 c.c.
-) ha dunque chiaramente indicato la causa petendi ed il petitum dell'azione intrapresa, così mettendo la controparte in condizioni di sollevare – nella comparsa di costituzione - deduzioni in fatto ed in diritto di segno contrario.
9. Passando all'esame del “merito” del gravame, è bene premettere che entrambe le parti censurano la sentenza del Giudice di Pace perché quest'ultimo – a loro dire – non avrebbe correttamente valutato le risultanze processuali acquisite (testimonianze; indagini tecniche del CTU, etc.), risultanze che – secondo la – avrebbero dovuto imporre il rigetto della domanda risarcitoria dell' e – Per_1 CP_1 secondo quest'ultimo – avrebbero invece legittimato il riconoscimento in proprio favore del ristoro di un danno maggiore di quello liquidatogli.
9.1 Alla luce di siffatte, contrapposte, doglianze, il Tribunale è chiamato a rivalutare - in relazione agli specifici motivi di impugnazione proposti - il compendio processuale acquisito in prime cure.
9.2 Ed al riguardo è noto che “il giudice di appello, pur in mancanza di specifiche deduzioni sul punto, deve valutare tutti gli elementi di prova acquisiti, quand'anche non presi in considerazione dal giudice di primo grado, poiché in materia di prova vige il principio di acquisizione processuale, secondo il quale le risultanze istruttorie comunque ottenute, e quale che sia la parte ad iniziativa o ad istanza della quale siano formate, concorrono tutte indistintamente alla formazione del convincimento del giudice” (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 15300 del 12/07/2011; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 15300 del
12/07/2011; Cass. 16-4-2008 n. 9917; 12-9-2003 n. 13430; Cass. 25-9-1998 n. 9592), “con conseguente impossibilità per le parti di disporre degli effetti delle prove ormai assunte, le quali
pagina 4 di 12 possono giovare o nuocere all'una o all'altra parte indipendentemente da chi le abbia dedotte” (Cass.
Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 15480 del 14/09/2012; Cass. Sez. L, Sentenza n. 21909 del 25/09/2013).
Da quanto rilevato discende, come logico corollario, la conseguenza per cui “il giudice di secondo grado, per decidere la controversia sottoposta al suo riesame, può agire con piena libertà senza essere tenuto a seguire criticamente, punto per punto, la sentenza impugnata e quindi egli può, senza essere soggetto ad alcun vincolo, salva l'ipotesi che su taluni punti della controversia la sua indagine sia preclusa per essersi formata la cosa giudicata, non soltanto pervenire a diverse conclusioni in base ad un diverso apprezzamento dei fatti, ma anche giungere alla medesima soluzione in forza di motivi e di considerazioni che il primo giudice aveva trascurato e così sostituire totalmente la propria motivazione a quella della sentenza di primo grado, pur confermandone il contenuto decisorio” (Cass.
Sez.
5 - Ordinanza n. 1323 del 19/01/2018).
10. Deve essere altresì precisato che le risultanze processali oggetto della delibazione del Tribunale sono quelle acquisite nel fascicolo d'ufficio di I grado e quelle versate dalla el proprio fascicolo Per_1 di parte del giudizio da ultimo citato e riprodotto nella presente causa, nella quale invece l' CP_1 non ha riprodotto il proprio fascicolo di prime cure (per il generale principio per cui, “qualora, al momento della decisione della causa in secondo grado, non si rinvengano nel fascicolo di parte i documenti già prodotti in primo grado e su cui la parte assume di aver basato la propria pretesa in giudizio, il giudice d'appello può decidere il gravame nel merito se non ne è stato allegato lo smarrimento, essendo onere della parte assicurarne al giudice di appello la disponibilità in funzione della decisione, quando non si versi nel caso di loro incolpevole perdita, con conseguente possibilità di ricostruzione previa autorizzazione giudiziale”, cfr. ex multis Cass. Sez. 3 - , Ordinanza n. 6645 del
13/03/2024).
11. Inoltre, non è ammissibile la nuova produzione effettuata dall' in appello (dallo stesso CP_1 qualificata come “decisiva” ai fini di causa) rappresentata dalle “registrazioni video, derivanti dal sistema di videosorveglianza posto a tutela dell'abitazione del Sig. le quali mostrano in CP_1
maniera chiara oggettiva ed inequivocabile l'intero operato dei tecnici della intervenuti nei Per_1
giorni 8-9-10 marzo 2018 […]” (cfr. la comparsa di risposta).
Com'è noto, “il divieto di produzione di nuovi documenti in appello, di cui al vigente art. 345, comma
3, c.p.c. - nel testo introdotto dall'art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, convertito con l. n. 134 del 2012 - può essere superato solo ove il giudice accerti che non era possibile provvedere al tempestivo deposito nel
pagina 5 di 12 giudizio di primo grado, per causa non imputabile alla parte, restando a tal fine ininfluente
l'indispensabilità del documento ai fini del decidere” (Cass. Sez. 1 - , Ordinanza n. 16289 del
12/06/2024).
Nella specie, le argomentazioni fornite dall' per dimostrare la non imputabilità a sé della CP_1
mancata produzione di tale video in I grado non legittimano in alcun modo la condivisione, da parte del
Tribunale, di una tale giustificazione di non imputabilità.
Infatti, l'appellato ha al riguardo dedotto quanto segue: “L' è un ragazzo con problemi psico- CP_1
fisici. Infatti, sin dalla nascita è affetto da una grave malattia disabilitante – sindrome di Klinefelter
DOC.03 – ciò lo rende ostativo nello svolgere normali abitudini quotidiane e, in particolare, nel caso di specie, nell' intervenire immediatamente in determinate situazioni. Egli, inoltre, si prende cura costantemente (h-24) della madre inabile costretta sulla sedia a rotelle DOC.04. Dunque, il sig. CP_1 se non aiutato non avrebbe potuto estrarre i video autonomamente. Si consideri che l'appellato va avanti con le proprie forze ed anche il padre lo ha abbandonato senza alcun sostegno economico e morale. Circostanze queste che, così evidenziate, di certo, non possono far ricadere alcuna responsabilità ed imputabilità in capo al sig. affetto da gravi difficoltà psicofisiche”. CP_1
Tuttavia, posto che le condizioni soggettive, familiari e di salute dell' on hanno impedito allo CP_1
stesso né di instaurare un giudizio nei confronti della né, ancor prima, di incaricare ante causam Per_1
un perito di una verifica delle cause e dei danni lamentati, né di portare innanzi al Giudice di Pace dei testimoni della vicenda, così come delle produzioni fotografiche dello stato dei luoghi, né di affidare a terzi lavori di ripristino dei luoghi oggetto di causa, è evidente la insussistenza di una non imputabilità giuridica della mancata produzione tempestiva in primo grado della produzione video “recuperata” soltanto per il giudizio di gravame.
12. Passando, a questo punto, all'esame dei motivi di appello principale della (i quali, come Per_1
detto, si sostanziano in una censura della sentenza di I grado, per la valutazione del materiale istruttorio operata dal Giudice di Pace ed al cui esito è stato riconosciuto all' n risarcimento del danno di CP_1
€. 1977,7), se ne deve riconoscere la infondatezza, per le ragioni che seguono.
12.1 Nell'atto di citazione di prime cure, l'attore aveva denunziato (per quel che è dato di capire dalla lettura della citazione e dalle ulteriori risultanze versate nel presente giudizio) i seguenti danni alla sua proprietà, causati dalla a) apposizione imperita e negligente di tombini che fuoriuscivano Per_1
pericolosamente dal livello del piano di calpestio, mettendo a rischio la sicurezza del passaggio pagina 6 di 12 pedonale dell'esponente e sulla carrozzina di sua madre;
b) indebita rottura di parte della rete di recinzione del terreno, operata dagli operai della er accedere al terreno in parola. Per_1
12.2 La nel thema decidendum e nel thema probandum di prime cure – aveva perentoriamente Per_1
controdedotto (per quanto qui interessa): aa) di essersi limitata a posizionare nel terreno dell'attore “un solo tombino” e che questo “era stato posto a filo con il piano di calpestio del suolo”; bb) di non avere cagionato danni di sorta all'altrui proprietà (cfr. la comparsa di risposta e la memoria istruttoria).
13. L'istruttoria orale e “tecnica” esperita innanzi al Giudice di Pace ha per contro dimostrato, innanzitutto, che la – in occasione dei lavori in questione – posizionò nel terreno dell' Per_1 CP_1
non soltanto un tombino, ma anche un pozzetto e dei tubi a vista.
Infatti, la circostanza dell'avvenuto posizionamento anche del pozzetto è stata espressamente confermata dallo stesso teste , dipendente della a smentita delle Testimone_1 Per_1 testimonianze rese dagli altri dipendenti dell'attrice, i quali avevano dichiarato di essersi limitato a posizionarvi soltanto un tombino.
Inoltre, la conferma della presenza di entrambi tali manufatti è confermata tanto dall'esame delle fotografie dello stato dei luoghi, confermate dai testi escussi, quanto dal sopralluogo del CTU (vd. infra).
14. L'istruttoria ha altresì dimostrato – ad ulteriore smentita degli assunti difensivi di parte convenuta e delle deposizioni rese sul punto dai dipendenti della stessa – che il tombino in parola, lungi dall'essere stato apposto correttamente “a filo” rispetto al piano di calpestio, venne posizionato, in modo imperito e pericoloso, con una pericolosa fuoruscita dei bordi rispetto al predetto piano di calpestio (cfr. le fotografie in atti;
cfr. la relazione di CTU).
15. Il CTU ha confermato sul piano tecnico l'avvenuto posizionamento in modo imperito e pericoloso da parte della convenuta sia del pozzetto in parola (tanto da evidenziarne la rischiosità per la deambulazione e per il percorso con la sedia a rotelle della madre dell'attore), sia del tratto di tubazione relativo a tale nuovo pozzetto, colpevolmente lasciato “sopra il suolo” e non interrato.
16. Deve altresì ritenersi che l'istruttoria espletata in I grado abbia confermato anche l'avvenuta illegittima rottura, da parte dei dipendenti della di un tratto della recinzione metallica che Per_1 circondava il terreno dell'attore a cui gli stessi accedettero in occasione dei lavori oggetto di causa.
Infatti:
pagina 7 di 12 -) dalle testimonianze assunte è emerso che il tratto di recinzione del quale l'attore ha lamentato la indebita rottura da parte della esisteva immediatamente prima del loro intervento, mentre Per_1 successivamente ad esso risultò “tagliato” (cfr. la testimonianza di ); Testimone_2
-) il CTU ha confermato l'esistenza di un tratto di circa 15 metri di rete divelta;
-) non sono emerse (né sono state addotte dalla convenuta) cause alternative di una tale rottura della rete, né quella ha mai dedotto o, tanto meno, dimostrato che i propri tecnici ebbero accesso al terreno dell'attore da un luogo diverso da quello risultato privato di recinzione;
-) la considerazione del fatto (pacifico, perché ammesso dalla stessa convenuta) per cui i dipendenti di essa avevano urgenza di entrare nel terreno dell'attore a riparare una grave perdita della conduttura idrica ivi esistente e non erano riusciti a contattare previamente il proprietario del terreno rende assolutamente ragionevole ritenere (anche alla luce del noto criterio del “più probabile che non”) che furono gli stessi a tagliare quel tratto di rete;
-) le testimonianze rese dai dipendenti della di piena correttezza del loro operato e di mancanza Per_1 di danneggiamenti all'altrui proprietà) non sono al riguardo attendibili posto che: aaa) gli stessi hanno dichiarato una circostanza non veritiera (l'aver posizionato soltanto un tombino e l'averlo messo “a filo” rispetto al piano di calpestio); bbb) essi non sono privi di “interesse” rispetto all'esito della causa, sia perché sono dipendenti della sia perché – secondo la prospettazione dell' – Per_1 CP_1 erano stati gli autori materiali dell'illecito da questi denunciato al Giudice di Pace.
17. Il CTU – nell'individuare sul piano tecnico il nesso causale tra l'intervento imperito della ul Per_1 terreno dell' ed i danni sopra richiamati - ha descritto in modo analitico (attraverso CP_1 circostanziato computo metrico) la tipologia e l'ammontare dei lavori e dei costi di ripristino
(rimozione di 15 metri di recinzione e apposizione di un nuovo tratto di recinzione;
scavo, interramento delle tubazioni fuori terra, “rinfianco”, ripresa del piano di calpestio e reinterro del pozzetto, “rinfianco”etc.), quantificando i predetti costi nella somma di €. 1977,00.
18. La sentenza del Giudice di Pace ha dunque fatto buon governo delle predette risultanze istruttorie, con conseguente infondatezza delle censure mosse ad essa dall'appellante principale.
19. Anche l'appello incidentale proposto dall' non merita accoglimento, per le ragioni che CP_1
seguono.
20. In primo luogo, va rigettata, per genericità, prima che per infondatezza, la prima doglianza, con la quale l' a lamentato che “i danni cagionati alla proprietà dell'attore non potevano più essere CP_1
pagina 8 di 12 determinati dall'importo della consulenza tecnica per fatti accaduti nel 2018” e che la somma effettiva spettantegli (rispetto a quella rivendicata in citazione, “con annesso computo metrico estimativo di € 2.432,65 per danni determinati da eventi del lontano marzo 2018”) era pari ad €.
4.617,37, come da nuovo computo metrico redatto dal proprio CTP.
Infatti, al riguardo è sufficiente osservare che:
-) l'attore, nel thema decidendum e nel thema probandum di I grado, aveva indicato i danni materiali subiti, quantificando (attraverso specifico computo metrico) nella somma di €. 2.432,65 + accessori il costo dei lavori di ripristino (cfr. l'atto di citazione;
cfr. il cap. 8 della memoria istruttoria: “Vero che le somme necessarie ai fini del ripristino del giardino di proprietà dell'attore ammontano ad euro
2432,65 + Iva, così come indicato nella prodotta perizia di parte?”);
-) Il CTU – con l'accertamento espletato nell'ottobre del 2021 – ha individuato i danni ritenuti causati dalle opere della quantificando all'attualità (con apposito computo metrico) nella somma di €. Per_1
1977,77 i costi dei lavori di ripristino;
-) lo stesso CTU – al quale l'attore in primo grado, in sede di note critiche alla prima relazione, aveva avanzato le medesime doglianze - ha nell'occasione sottolineato la infondatezza, sul piano tecnico, delle pretese risarcitorie in parola, perché basate su un nuovo ed ingiustificato computo metrico predisposto dal CTP, pari al doppio di quello sulla cui base si era chiesto il ristoro del danno nella citazione introduttiva del giudizio innanzi al Giudice di Pace;
-) la doglianza della “incongruità” di tali costi rispetto ai danni – argomentata sul mero assunto della risalenza nel tempo del momento di verificazione di questi ultimi – è doglianza processualmente irrilevante, in quanto non tiene conto della avvenuta quantificazione, operata dal CTU all'attualità, dei costi dei lavori di ripristino.
21. Sono infondate anche le ulteriori doglianze con le quali l' lamenta il mancato CP_1
riconoscimento, da parte del CTU e del Giudice di Pace, del ristoro per i “maggiori danni” alla recinzione (che il primo ha sostenuto in appello di dover sostituire in toto, e non soltanto nella misura di 15 metri indicata dal CTU) e per i danni da “riparazione di un muro in cemento armato danneggiato dalla per far passare il tubo idrico verso la proprietà confinante e la riparazione di altro muro in Per_1 cemento armato danneggiato con i propri mezzi” (cfr. la comparsa in appello).
Infatti, al riguardo deve rilevarsi che:
pagina 9 di 12 -) si tratta di danni di cui l'attore (per ciò che è ricavabile dalle risultanze in atti) non aveva mai denunziato l'esistenza né nella citazione del 2019, né nella perizia di parte e nel computo metrico prodotti all'atto della costituzione in giudizio, benchè si sarebbe dovuto trattare di danni (certamente visibili) consumatisi a marzo 2018, in occasione degli eventi di cui è causa;
-) in ogni caso, si tratta di danni di cui il CTU – nella relazione finale di risposta alle note critiche del
CTP dell'attore - ha motivatamente sottolineato la mancanza di prova della loro derivazione causale dall'intervento della (“[…] Il CTU non ritiene che il danno del muro perimetrale associato Per_1
all'intervento e non potendo riscontrare neanche minimamente il nesso causale non ha ritenuto Per_1
opportuno computare la voce relativa. […]. Non si comprende quale sia il problema posto dal CTP.
Egli stesso nel proprio computo metrico presente in atti, alla voce recinzione, attribuisce la lunghezza di 15 quale parte divelta o comunque deformata verosimilmente a causa dell'intervento Il CTU Per_1
ha ritenuto corretta la misura, peraltro riportata dallo stesso CTP nel computo metrico di stima del danno a sua firma, depositata in atti. La recinzione è comunque deteriorata e vetusta nelle parti ancora in essere e non si comprende quindi il perché, in occasione delle proprie osservazioni, abbia definito un nuovo computo metrico aggiungendo voci ed aumentando le quantità”);
-) non si rinvengono dunque danni risarcibili, ulteriori rispetto a quelli ritualmente denunziati in citazione e confermati sul piano tecnico, nella loro eziologia ed entità, dal CTU.
22. Pertanto, anche l'appello incidentale deve essere rigettato, per difetto di prova dei relativi elementi costitutivi (per il generale principio per cui “rientra fra i principi informatori della materia dell'illecito aquiliano […] quello secondo il quale qualsiasi vicenda di danno lamentata da chi agisce in giudizio per il risarcimento deve essere provata dal danneggiato, sicchè non solo il danno, ma anche la sua eziologia è parte del fatto costitutivo che incombe all'attore di provare. Ed invero se si ascrive un danno ad una condotta non può non essere provata da colui che allega tale ascrizione la riconducibilità in via causale del danno a quella condotta”, cfr. ex multis Cass. civ., Sez. III, 4.11.17,
n. 26824; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 18392 del 26/07/2017 ; Cass. civ, sez. III, 07/12/2017, n. 29315 ; si v., inoltre, ex plurimis, Cass. civ., Sez. III, 9.10.12, n. 17143; Cass. civ., Sez. III, 16.1.09, n. 975; Cass. civ., Sez. III, 30.9.14, n. 20547; Cass. civ., Sez. III, 26.2.13, n. 4792; Cass. civ., Sez. III, 20.10.15, n.
21177; per il corollario per cui “nel caso in cui si invochi la responsabilità extracontrattuale, l'onere della prova di tutti gli elementi costitutivi dell'illecito aquiliano (condotta colposa, evento dannoso e nesso di causalità tra la prima e l'ultimo) è a carico dell'attore”, cfr. Cass. Sez. U, Sentenza n. 582 del pagina 10 di 12 11/01/2008; per la conseguenza per cui “la incertezza della riferibilità causale di un evento dannoso non può risolversi a sfavore del soggetto convenuto in giudizio per il risarcimento, non gravando su costui l'onere di provare la insussistenza del rapporto di causalità tra il comportamento addebitatogli
e l'evento medesimo”, cfr. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 5606 del 18/10/1980; Cass. Sez. 3, Sentenza n.
4792 del 26/02/2013).
23. Infine, sono inammissibili, ex art. 345 c.p.c., le domande nuove proposte in via subordinata e gradata dall' CP_1
24. Le spese di lite del presente grado di giudizio si compensano, in ragione della reciproca soccombenza delle parti.
13. Infine, ciascuna delle parti deve essere condannata al versamento, ex art. art. 13, comma 1-quater,
D.P.R. 115/2002, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello già versato o da versare, essendo state respinte integralmente le impugnazioni principale ed incidentale dalle stesse, rispettivamente, proposte.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa di II grado iscritta al R.G. N. 1352/22, avverso la sentenza n. 47/22 del Giudice di Pace di Chieti, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così decide:
RIGETTA
l'appello principale proposto da Parte_1
.
[...]
RIGETTA
l'appello incidentale proposto da CP_1
DICHIARA la inammissibilità delle ulteriori domande formulate da CP_1
pagina 11 di 12 COMPESA
tra le parti le spese del presente giudizio.
CONDANNA ciascuna delle parti a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello già versato ovvero da versare rispettivamente per l'appello principale e per l'appello incidentale proposti.
Alla Cancelleria per quanto di sua competenza.
Chieti, 16.4.25 Il Giudice
Dott. Gianluca Falco
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