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Sentenza 7 giugno 2025
Sentenza 7 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 07/06/2025, n. 1122 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 1122 |
| Data del deposito : | 7 giugno 2025 |
Testo completo
N. 276/2020 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FOGGIA
Contenzioso - SECONDA SEZIONE CIVILE
Il BU, nella persona del Giudice dott. Francesco Pellecchia ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 276/2020 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
LAMONACA TOMMASO PIO, elettivamente domiciliato in PIAZZA MARCONI N.9 MARGHERITA DI SAVOIA presso il difensore
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. DI LECCE Parte_2 C.F._2
GIANLUCA, elettivamente domiciliato in VIA AFRICA ORIENTALE 7 76016 MARGHERITA DI SAVOIA presso il difensore
- OPPONENTI - contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ROSSI MARCO, elettivamente CP_1 P.IVA_1 domiciliato in VIA VICOLO SAN BERNARDINO 5/A VERONA presso il difensore
- OPPOSTA - OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo CONCLUSIONI: come da note telematiche autorizzate per l'udienza del 14/5/2025, celebrata in modalità cartolare ex art. 127 ter c.p.c. Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione 1. Si procede alla redazione della presente sentenza senza la parte sullo svolgimento del processo ai sensi dell'art. 45 c. 17 L. n. 69/2009. Nei limiti di quanto strettamente rileva ai fini della decisione (cfr. il combinato disposto degli artt. 132 co. 2 n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c), le posizioni delle parti e l'iter del processo possono sinteticamente riepilogarsi come segue. Con separati atti di citazione ritualmente notificati, e Parte_2 Parte_1 proponevano altrettante opposizioni avverso il medesimo decreto n. 2382/2019 del 5/12/2019 - con cui il BU di Foggia aveva loro ingiunto di pagare, in solido fra loro, nelle rispettive qualità di debitrice principale e coobbligato ed in favore di la CP_2 somma di € 7.214,52, oltre interessi e spese della procedura monitoria – chiedendone la revoca, con vittoria di spese ed onorari di giudizio. In entrambi i giudizi così instaurati ( n. 276/2020 RG e 491/2020 RG) si costituiva l'opposta in persona del legale rappresentante pro tempore, eccependo l'infondatezza CP_2 delle opposizioni, delle quali chiedeva l'integrale rigetto con il favore delle spese.
pagina 1 di 6 All'esito della riunione dei procedimenti, la causa è stata rinviata per la decisione ex art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del 14/5/2025 celebrata in modalità cartolare ex art. 127 ter c.p.c.. 2. Preliminarmente deve essere dichiarata la procedibilità della domanda, avendo la creditrice opposta ritualmente esperito la mediazione obbligatoria. Sul punto, prive di pregio risultano le doglianze di parre opponente in ordine alla tardività di tale incombente, alla luce del consolidato orientamento giurisprudenziale – cui il BU intende prestare adesione - mente del quale:
- “In tema di mediazione delegata ex art. 5, comma 2, del d.lgs. n. 28 del 2010, il termine di quindici giorni disposto dal giudice non ha natura perentoria, in quanto dal tenore letterale dell'art. 5, comma 2-bis, del medesimo decreto (nella formulazione applicabile ratione temporis) si ricava che la dichiarazione di improcedibilità non è collegata dal legislatore al mancato rispetto del termine di presentazione della domanda, bensì al solo evento dell'esperimento del procedimento di mediazione, essendo, peraltro, tale conclusione compatibile con la ratio legis sottesa alla mediazione obbligatoria ope iudicis, consistente nella ricerca della soluzione migliore possibile per le parti, dato un certo stato di avanzamento della lite e certe sue caratteristiche” (Cassazione civile sez. III, 14/02/2024, n.4133);
- “Le controversie riguardanti la materia condominiale sono assoggettate alla speciale disciplina della mediazione obbligatoria;
pertanto, nel caso di impugnazione delle delibere assembleari, occorre primariamente proporre la mediazione obbligatoria. Ciò inevitabilmente interferisce con la disciplina del termine perentorio previsto per l'impugnazione della delibera assembleare: infatti il termine di trenta giorni, di cui all' art. 1137, comma 2, c.c. , interrotto a seguito della comunicazione di convocazione innanzi all'organismo di mediazione, riprende nuovamente a decorrere, per un ulteriore ed ultimo termine decadenziale di trenta giorni, a far data dal deposito del verbale di mediazione presso la segreteria dell'organismo” (Corte appello , LE , sez. II , 27/07/2020 , n. 942);
- “ In tema di mediazione civile, d.lgs. n.28/2010 non pone alcuna conseguenza in caso non vengano rispettati i quindici giorni;
tale termine non può considerarsi perentorio non apparendo corrispondere ad un termine processuale cui applicare il disposto di cui all'art. 154 c.p.c..” (BU , VO , 18/12/2018);
- “Ai fini della sussistenza della condizione di procedibilità di cui all' art. 5, comm i 2 e 2 - bis d. lgs. 28/2010 , ciò che rileva nei casi di mediazione obbligatoria ope iudicis è l'utile esperimento, entro l'udienza di rinvio fissata dal giudice, della procedura di mediazione, da intendersi quale primo incontro delle parti innanzi al mediatore e conclusosi senza l'accordo, e non già l'avvio di essa nel termine di quindici giorni indicato dal medesimo giudice delegante con l'ordinanza che dispone la mediazione” (Cass. 40035/2021). 3. Nel merito, entrambe le opposizioni sono infondate e non possono trovare accoglimento alla luce delle considerazioni che seguono. Giova a questo punto ricordare che il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo è un ordinario giudizio di cognizione, che si connota per la sua struttura particolare: in seguito alla pronuncia del decreto ingiuntivo, infatti, è rimessa all'ingiunto l'iniziativa di dare ulteriore impulso al processo per la contestazione dei fatti costitutivi della pretesa azionata (soltanto provvisoriamente riconosciuti sussistenti con il decreto) o per l'allegazione di fatti estintivi, modificativi oppure impeditivi della stessa pretesa (che non potevano essere conosciuti al momento della pronuncia del decreto, stante la previsione di un contraddittorio eventuale e differito). Tale particolare struttura del procedimento per decreto ingiuntivo, nel quale non si verifica alcuna inversione della posizione sostanziale delle parti, si riflette sulla distribuzione dell'onere della prova: l'ingiunto, pur avendo la posizione processuale di attore, pagina 2 di 6 sostanzialmente è convenuto in giudizio, con la conseguenza che grava sul creditore-attore in senso sostanziale l'onere di fornire piena prova dei fatti costitutivi della sua pretesa, non essendo a tal fine sufficiente, in caso di contestazione della controparte, il materiale probatorio utilizzato nella fase a cognizione sommaria che si è conclusa con la pronuncia del decreto opposto;
mentre il debitore-convenuto in senso sostanziale ha l'onere di provare i fatti estintivi, modificativi o impeditivi della pretesa attorea. Ancora, va precisato che nel caso di specie l'opposta-attrice in senso sostanziale ha dedotto di essere titolare di crediti di fonte contrattuale nei confronti degli opponenti-convenuti in senso sostanziale e si duole dell'inadempimento dei medesimi per il mancato rimborso del finanziamento erogato. Sicché, nel caso de quo, vertendosi in tema di inadempimento contrattuale, trova piena applicazione il consolidato e condiviso orientamento giurisprudenziale secondo cui “In tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione del contratto, per il risarcimento del danno ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto e il relativo termine di scadenza ma non l'inadempienza dell'obbligato, potendosi limitare alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, spettando, invece, al debitore convenuto l'onere di provare il fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento” (così le Sezioni Unite n. 13533/2001, e con esse la successiva giurisprudenza di legittimità: v. da ultimo Cass. n. 13685/2019). Tanto premesso, deve rilevarsi che l'opposta-attrice in senso sostanziale ha adempiuto all'onus probandi su di essa gravante, producendo già in sede monitoria contratti di finanziamento Findomestic n. 20144553114111 (personale), di cui al doc n. 2 monitorio e Santander n. 5364120 (finalizzato), di cui al doc. 8 monitorio;
l'atto di cessione dei crediti le comunicazioni di cessione e le relative cartoline di ricevimento, l'estratto conto certificato ed il prospetto degli interessi di mora, da cui si evince il dettaglio degli importi richiesti. Ha poi allegato l'inadempimento dei debitori, cui si contesta il mancato rimborso dei finanziamenti per la complessiva somma di € 7.214,52. Orbene, a fronte del puntuale assolvimento dell'onus probandi da parte della creditrice opposta in relazione ai fatti costitutivi del credito azionato, i fatti estintivi, impeditivi o modificativi allegati dagli opponenti-convenuti in senso sostanziale, sono inidonei a paralizzare la pretesa creditoria fatta valere nei loro confronti.
3.a) Va preliminarmente disattesa l'eccezione di difetto di legittimazione attiva della creditrice opposta, sollevata da entrambi gli opponenti. Tale eccezione, infatti, è palesemente contraddetta dalla documentazione prodotta sin dalla fase monitoria (cfr. docc. 3, 4, 5, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16 e 17 monitorio), certamente idonea a dimostrare la cessione del credito a Banca IFIS, la quale successivamente ha conferito il ramo Contr d'azienda dei crediti deteriorati ad come da doc. 13 monitorio. CP_1 CP_ In particolare, ha prodotto sub doc. 3 e 9 monitorio le cessioni a Banca IFIS. Si evidenzia che la notifica della cessione ai sensi dell'art. 1264 cc e quella prevista dall'art. 58 Tub sono tra loro alternative, come stabilito dalla Corte di Cassazione: “L'art. 58, secondo comma, del d.lgs. 1° settembre 1993, n. 385 inteso agevolare la realizzazione della cessione "in blocco" di rapporti giuridici, prevedendo, quale presupposto di efficacia della stessa nei confronti dei debitori ceduti, la pubblicazione di un avviso nella Gazzetta Ufficiale, e dispensando la banca cessionaria dall'onere di provvedere alla notifica della cessione alle singole controparti dei rapporti acquisiti. Tale adempimento, ponendosi sullo stesso piano di quelli prescritti in via generale dall'art. 1264 cod. civ., può essere validamente surrogato da questi ultimi, e segnatamente dalla notificazione della cessione, pagina 3 di 6 che non è subordinata a particolari requisiti di forma, e può quindi aver luogo anche mediante l'atto di citazione con cui il cessionario intima il pagamento al debitore ceduto, ovvero nel corso del giudizio. Esso, comunque, è del tutto estraneo al perfezionamento della fattispecie traslativa, in quanto rileva al solo fine di escludere l'efficacia liberatoria del pagamento eseguito al cedente, senza incidere sulla circolazione del credito, il quale fin dal momento in cui la cessione si è perfezionata è nella titolarità del cessionario, che è quindi legittimato a ricevere la prestazione dovuta anche se gli adempimenti richiesti non sono stati ancora eseguiti” (Cass., n. 5997/2006). Pertanto, secondo quanto previsto dall'art. 58 TUB, non è necessario che la cessione venga notificata al debitore ceduto, costituendo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale una forma di pubblicità che determina una presunzione assoluta di conoscenza. Sul punto, la giurisprudenza di legittimità si è espressa anche recentemente, chiarendo che “la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale sostituisce la notifica della cessione, altrimenti prevista in via generale dall'art. 1264 cc” e che la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale “ponendosi sullo stesso piano degli oneri prescritti in via generale dall'art. 1264 cc […] rileva al fine di escludere l'efficacia liberatoria del pagamento eseguito al cedente, senza incidere sulla circolazione del credito il quale, fin dal momento in cui la cessione si è perfezionata, è nella titolarità del cessionario, che è quindi legittimato a ricevere la prestazione dovuta anche se gli adempimenti richiesti non sono stati ancora eseguiti” (Cass. 21389/2019). Quanto alla forma della notificazione ai sensi dell'art. 1264 cc, si ricorda che la comunicazione della cessione del credito con contestuale intimazione di pagamento è atto a forma libera e, pertanto, la sua notifica può avvenire a mezzo raccomandata inviata tramite il servizio postale, non rientrando tra gli atti per il quali è richiesta la notifica tramite ufficiale giudiziario (Cass., 21/12/2005, n. 28300; Cass., 7/02/2012, n. 1684). Ne consegue che, difettando apposite previsioni della disciplina postale, non deve essere redatta alcuna relata di notifica o annotazione specifica sull'avviso di ricevimento in ordine alla persona a cui è stato consegnato il plico e l'atto deve ritenersi ritualmente consegnato stante la presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335 cc. Inoltre, come più volte ribadito anche dalla Cassazione (2), seguita dalla giurisprudenza di merito (Trib. Palermo 08.03.2018): a) anche la semplice notifica del ricorso per DI costituisce equipollente della comunicazione di cui all'art. 1264 cc (Cass. 14610/2004); b) la comunicazione può avvenire in forma libera anche nel corso del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo. Per quanto concerne il contenuto della notifica della cessione, per giurisprudenza costante non è necessario l'invio della copia dell'atto al debitore, essendo sufficiente una mera comunicazione:
- Cass, 5/02/2013, n. 2636: “Costituisce idonea notizia della mutata titolarità del credito, come tale costitutiva del carattere non liberatorio del successivo pagamento effettuato dal ceduto al cedente, la comunicazione a mezzo raccomandata semplice degli elementi costitutivi e identificativi del negozio di cessione (senza la contestuale trasmissione di copia del relativo atto”;
- Cass., 10/05/2005, n. 9761: “Potendo la "notificazione" della avvenuta cessione del credito avvenire con qualsiasi mezzo idoneo a far conoscere al debitore la mutata titolarità attiva del rapporto è pacifico, altresì, in giurisprudenza che non è necessario che al detto fine sia trasmesso, al debitore ceduto, l'originale o la copia autentica della cessione, essendo sufficiente possa conoscerne gli elementi identificativi e costitutivi (Cass. 2 febbraio 2001, n. 1510).).
pagina 4 di 6 CP_ Orbene, nel caso di specie la notifica inviata da a mezzo raccomandata Parte_2 ar n. 64961556073-8 (doc. 4 monitorio), ricevuta dal marito della stessa in data 27/10/2016 (doc. 5 monitorio) e la raccomandata 64961783264-0, ricevuta direttamente dalla debitrice in data 03/05/2017 contengono chiaramene gli elementi identificativi della cessione quali il numero identificativo, l'importo del credito, il numero del contratto, il nome della società cedente, la data e le parti della cessione. Medesime comunicazioni sono stata inviate e ricevute anche al coobbligato sig. Parte_1 come risulta dai docc. 14, 15, 16 e 17 monitorio.
[...]
In ogni caso, quand'anche si ritenesse necessaria la notifica dell'intero contratto di cessione (tesi che non si ritiene convincente), sarebbe comunque da considerare che tale notificazione è CP_ stata fatta da con il deposito del contratto stesso con il ricorso per ingiunzione (cfr. doc. 03 monitorio).
3.b) Parimenti infondata risulta l'eccezione – sollevata da entrambi gli opponenti – relativa all'illiceità degli interessi di mora, trattandosi di doglianza estremamente generica e, come tale, totalmente carente già sotto il profilo dell'allegazione.
3.c) Allo stesso modo va disattesa l'eccezione relativa al carattere usurario degli interessi applicati dall'istituto di credito. Se è certamente vero che l'usura costituisce un profilo di illegittimità rilevabile d'ufficio, essa non può dirsi del tutto svincolata dall'allegazione della parte che, nel caso di specie, risulta del tutto generica in quanto gli opponenti, hanno omesso di indicare in maniera specifica e dettagliata i modi, i tempi e la misura del superamento del tasso soglia in relazione ai singoli periodi di riferimento. Nel caso di specie non è stata prodotta neanche una CTP la quale, pur non avendo alcun valore probatorio, avrebbe offerto al BU elementi di valutazione in ordine alla serietà degli addebiti elevati nei confronti dell'istituto di credito e dei motivi di opposizione. E' quindi evidente che gli opponenti hanno costruito un'azione giudiziaria in termini estremamente generici, affidando l'esito della causa ad una richiesta di ctu contabile che, alla luce delle considerazioni svolte, non poteva trovare accoglimento perché palesemente esplorativa. Alla luce delle considerazioni che precedono le opposizioni devono essere integralmente rigettate.
4. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo secondo i parametri medi di cui al D.M. 55/14, tenuto conto del valore della controversia e dell'attività processuale espletata, con esclusione della fase istruttoria valutata secondo i parametri minimi essendo la causa di natura documentale.
P.Q.M.
il BU, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) rigetta l'opposizione e per l'effetto dichiara definitamente esecutivo, ai sensi dell'art. 653 c.p.c., il decreto ingiuntivo n. 2382/2019 emesso dal BU di Foggia in data 5/12/2019;
2) condanna gli opponenti, in solido fra loro, al pagamento, in favore dell'opposta, delle spese di lite che liquida in € 5.077,00 per onorari, oltre rimborso forfettario nella misura del 15%, Iva e Cap come per legge. Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata all'esito dell'udienza del giorno pagina 5 di 6 14/5/2025, celebrata in modalità cartolare ex art. 127 ter c.p.c. Foggia, 7 giugno 2025 Il Giudice dott. Francesco Pellecchia
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FOGGIA
Contenzioso - SECONDA SEZIONE CIVILE
Il BU, nella persona del Giudice dott. Francesco Pellecchia ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 276/2020 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
LAMONACA TOMMASO PIO, elettivamente domiciliato in PIAZZA MARCONI N.9 MARGHERITA DI SAVOIA presso il difensore
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. DI LECCE Parte_2 C.F._2
GIANLUCA, elettivamente domiciliato in VIA AFRICA ORIENTALE 7 76016 MARGHERITA DI SAVOIA presso il difensore
- OPPONENTI - contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ROSSI MARCO, elettivamente CP_1 P.IVA_1 domiciliato in VIA VICOLO SAN BERNARDINO 5/A VERONA presso il difensore
- OPPOSTA - OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo CONCLUSIONI: come da note telematiche autorizzate per l'udienza del 14/5/2025, celebrata in modalità cartolare ex art. 127 ter c.p.c. Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione 1. Si procede alla redazione della presente sentenza senza la parte sullo svolgimento del processo ai sensi dell'art. 45 c. 17 L. n. 69/2009. Nei limiti di quanto strettamente rileva ai fini della decisione (cfr. il combinato disposto degli artt. 132 co. 2 n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c), le posizioni delle parti e l'iter del processo possono sinteticamente riepilogarsi come segue. Con separati atti di citazione ritualmente notificati, e Parte_2 Parte_1 proponevano altrettante opposizioni avverso il medesimo decreto n. 2382/2019 del 5/12/2019 - con cui il BU di Foggia aveva loro ingiunto di pagare, in solido fra loro, nelle rispettive qualità di debitrice principale e coobbligato ed in favore di la CP_2 somma di € 7.214,52, oltre interessi e spese della procedura monitoria – chiedendone la revoca, con vittoria di spese ed onorari di giudizio. In entrambi i giudizi così instaurati ( n. 276/2020 RG e 491/2020 RG) si costituiva l'opposta in persona del legale rappresentante pro tempore, eccependo l'infondatezza CP_2 delle opposizioni, delle quali chiedeva l'integrale rigetto con il favore delle spese.
pagina 1 di 6 All'esito della riunione dei procedimenti, la causa è stata rinviata per la decisione ex art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del 14/5/2025 celebrata in modalità cartolare ex art. 127 ter c.p.c.. 2. Preliminarmente deve essere dichiarata la procedibilità della domanda, avendo la creditrice opposta ritualmente esperito la mediazione obbligatoria. Sul punto, prive di pregio risultano le doglianze di parre opponente in ordine alla tardività di tale incombente, alla luce del consolidato orientamento giurisprudenziale – cui il BU intende prestare adesione - mente del quale:
- “In tema di mediazione delegata ex art. 5, comma 2, del d.lgs. n. 28 del 2010, il termine di quindici giorni disposto dal giudice non ha natura perentoria, in quanto dal tenore letterale dell'art. 5, comma 2-bis, del medesimo decreto (nella formulazione applicabile ratione temporis) si ricava che la dichiarazione di improcedibilità non è collegata dal legislatore al mancato rispetto del termine di presentazione della domanda, bensì al solo evento dell'esperimento del procedimento di mediazione, essendo, peraltro, tale conclusione compatibile con la ratio legis sottesa alla mediazione obbligatoria ope iudicis, consistente nella ricerca della soluzione migliore possibile per le parti, dato un certo stato di avanzamento della lite e certe sue caratteristiche” (Cassazione civile sez. III, 14/02/2024, n.4133);
- “Le controversie riguardanti la materia condominiale sono assoggettate alla speciale disciplina della mediazione obbligatoria;
pertanto, nel caso di impugnazione delle delibere assembleari, occorre primariamente proporre la mediazione obbligatoria. Ciò inevitabilmente interferisce con la disciplina del termine perentorio previsto per l'impugnazione della delibera assembleare: infatti il termine di trenta giorni, di cui all' art. 1137, comma 2, c.c. , interrotto a seguito della comunicazione di convocazione innanzi all'organismo di mediazione, riprende nuovamente a decorrere, per un ulteriore ed ultimo termine decadenziale di trenta giorni, a far data dal deposito del verbale di mediazione presso la segreteria dell'organismo” (Corte appello , LE , sez. II , 27/07/2020 , n. 942);
- “ In tema di mediazione civile, d.lgs. n.28/2010 non pone alcuna conseguenza in caso non vengano rispettati i quindici giorni;
tale termine non può considerarsi perentorio non apparendo corrispondere ad un termine processuale cui applicare il disposto di cui all'art. 154 c.p.c..” (BU , VO , 18/12/2018);
- “Ai fini della sussistenza della condizione di procedibilità di cui all' art. 5, comm i 2 e 2 - bis d. lgs. 28/2010 , ciò che rileva nei casi di mediazione obbligatoria ope iudicis è l'utile esperimento, entro l'udienza di rinvio fissata dal giudice, della procedura di mediazione, da intendersi quale primo incontro delle parti innanzi al mediatore e conclusosi senza l'accordo, e non già l'avvio di essa nel termine di quindici giorni indicato dal medesimo giudice delegante con l'ordinanza che dispone la mediazione” (Cass. 40035/2021). 3. Nel merito, entrambe le opposizioni sono infondate e non possono trovare accoglimento alla luce delle considerazioni che seguono. Giova a questo punto ricordare che il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo è un ordinario giudizio di cognizione, che si connota per la sua struttura particolare: in seguito alla pronuncia del decreto ingiuntivo, infatti, è rimessa all'ingiunto l'iniziativa di dare ulteriore impulso al processo per la contestazione dei fatti costitutivi della pretesa azionata (soltanto provvisoriamente riconosciuti sussistenti con il decreto) o per l'allegazione di fatti estintivi, modificativi oppure impeditivi della stessa pretesa (che non potevano essere conosciuti al momento della pronuncia del decreto, stante la previsione di un contraddittorio eventuale e differito). Tale particolare struttura del procedimento per decreto ingiuntivo, nel quale non si verifica alcuna inversione della posizione sostanziale delle parti, si riflette sulla distribuzione dell'onere della prova: l'ingiunto, pur avendo la posizione processuale di attore, pagina 2 di 6 sostanzialmente è convenuto in giudizio, con la conseguenza che grava sul creditore-attore in senso sostanziale l'onere di fornire piena prova dei fatti costitutivi della sua pretesa, non essendo a tal fine sufficiente, in caso di contestazione della controparte, il materiale probatorio utilizzato nella fase a cognizione sommaria che si è conclusa con la pronuncia del decreto opposto;
mentre il debitore-convenuto in senso sostanziale ha l'onere di provare i fatti estintivi, modificativi o impeditivi della pretesa attorea. Ancora, va precisato che nel caso di specie l'opposta-attrice in senso sostanziale ha dedotto di essere titolare di crediti di fonte contrattuale nei confronti degli opponenti-convenuti in senso sostanziale e si duole dell'inadempimento dei medesimi per il mancato rimborso del finanziamento erogato. Sicché, nel caso de quo, vertendosi in tema di inadempimento contrattuale, trova piena applicazione il consolidato e condiviso orientamento giurisprudenziale secondo cui “In tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione del contratto, per il risarcimento del danno ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto e il relativo termine di scadenza ma non l'inadempienza dell'obbligato, potendosi limitare alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, spettando, invece, al debitore convenuto l'onere di provare il fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento” (così le Sezioni Unite n. 13533/2001, e con esse la successiva giurisprudenza di legittimità: v. da ultimo Cass. n. 13685/2019). Tanto premesso, deve rilevarsi che l'opposta-attrice in senso sostanziale ha adempiuto all'onus probandi su di essa gravante, producendo già in sede monitoria contratti di finanziamento Findomestic n. 20144553114111 (personale), di cui al doc n. 2 monitorio e Santander n. 5364120 (finalizzato), di cui al doc. 8 monitorio;
l'atto di cessione dei crediti le comunicazioni di cessione e le relative cartoline di ricevimento, l'estratto conto certificato ed il prospetto degli interessi di mora, da cui si evince il dettaglio degli importi richiesti. Ha poi allegato l'inadempimento dei debitori, cui si contesta il mancato rimborso dei finanziamenti per la complessiva somma di € 7.214,52. Orbene, a fronte del puntuale assolvimento dell'onus probandi da parte della creditrice opposta in relazione ai fatti costitutivi del credito azionato, i fatti estintivi, impeditivi o modificativi allegati dagli opponenti-convenuti in senso sostanziale, sono inidonei a paralizzare la pretesa creditoria fatta valere nei loro confronti.
3.a) Va preliminarmente disattesa l'eccezione di difetto di legittimazione attiva della creditrice opposta, sollevata da entrambi gli opponenti. Tale eccezione, infatti, è palesemente contraddetta dalla documentazione prodotta sin dalla fase monitoria (cfr. docc. 3, 4, 5, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16 e 17 monitorio), certamente idonea a dimostrare la cessione del credito a Banca IFIS, la quale successivamente ha conferito il ramo Contr d'azienda dei crediti deteriorati ad come da doc. 13 monitorio. CP_1 CP_ In particolare, ha prodotto sub doc. 3 e 9 monitorio le cessioni a Banca IFIS. Si evidenzia che la notifica della cessione ai sensi dell'art. 1264 cc e quella prevista dall'art. 58 Tub sono tra loro alternative, come stabilito dalla Corte di Cassazione: “L'art. 58, secondo comma, del d.lgs. 1° settembre 1993, n. 385 inteso agevolare la realizzazione della cessione "in blocco" di rapporti giuridici, prevedendo, quale presupposto di efficacia della stessa nei confronti dei debitori ceduti, la pubblicazione di un avviso nella Gazzetta Ufficiale, e dispensando la banca cessionaria dall'onere di provvedere alla notifica della cessione alle singole controparti dei rapporti acquisiti. Tale adempimento, ponendosi sullo stesso piano di quelli prescritti in via generale dall'art. 1264 cod. civ., può essere validamente surrogato da questi ultimi, e segnatamente dalla notificazione della cessione, pagina 3 di 6 che non è subordinata a particolari requisiti di forma, e può quindi aver luogo anche mediante l'atto di citazione con cui il cessionario intima il pagamento al debitore ceduto, ovvero nel corso del giudizio. Esso, comunque, è del tutto estraneo al perfezionamento della fattispecie traslativa, in quanto rileva al solo fine di escludere l'efficacia liberatoria del pagamento eseguito al cedente, senza incidere sulla circolazione del credito, il quale fin dal momento in cui la cessione si è perfezionata è nella titolarità del cessionario, che è quindi legittimato a ricevere la prestazione dovuta anche se gli adempimenti richiesti non sono stati ancora eseguiti” (Cass., n. 5997/2006). Pertanto, secondo quanto previsto dall'art. 58 TUB, non è necessario che la cessione venga notificata al debitore ceduto, costituendo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale una forma di pubblicità che determina una presunzione assoluta di conoscenza. Sul punto, la giurisprudenza di legittimità si è espressa anche recentemente, chiarendo che “la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale sostituisce la notifica della cessione, altrimenti prevista in via generale dall'art. 1264 cc” e che la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale “ponendosi sullo stesso piano degli oneri prescritti in via generale dall'art. 1264 cc […] rileva al fine di escludere l'efficacia liberatoria del pagamento eseguito al cedente, senza incidere sulla circolazione del credito il quale, fin dal momento in cui la cessione si è perfezionata, è nella titolarità del cessionario, che è quindi legittimato a ricevere la prestazione dovuta anche se gli adempimenti richiesti non sono stati ancora eseguiti” (Cass. 21389/2019). Quanto alla forma della notificazione ai sensi dell'art. 1264 cc, si ricorda che la comunicazione della cessione del credito con contestuale intimazione di pagamento è atto a forma libera e, pertanto, la sua notifica può avvenire a mezzo raccomandata inviata tramite il servizio postale, non rientrando tra gli atti per il quali è richiesta la notifica tramite ufficiale giudiziario (Cass., 21/12/2005, n. 28300; Cass., 7/02/2012, n. 1684). Ne consegue che, difettando apposite previsioni della disciplina postale, non deve essere redatta alcuna relata di notifica o annotazione specifica sull'avviso di ricevimento in ordine alla persona a cui è stato consegnato il plico e l'atto deve ritenersi ritualmente consegnato stante la presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335 cc. Inoltre, come più volte ribadito anche dalla Cassazione (2), seguita dalla giurisprudenza di merito (Trib. Palermo 08.03.2018): a) anche la semplice notifica del ricorso per DI costituisce equipollente della comunicazione di cui all'art. 1264 cc (Cass. 14610/2004); b) la comunicazione può avvenire in forma libera anche nel corso del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo. Per quanto concerne il contenuto della notifica della cessione, per giurisprudenza costante non è necessario l'invio della copia dell'atto al debitore, essendo sufficiente una mera comunicazione:
- Cass, 5/02/2013, n. 2636: “Costituisce idonea notizia della mutata titolarità del credito, come tale costitutiva del carattere non liberatorio del successivo pagamento effettuato dal ceduto al cedente, la comunicazione a mezzo raccomandata semplice degli elementi costitutivi e identificativi del negozio di cessione (senza la contestuale trasmissione di copia del relativo atto”;
- Cass., 10/05/2005, n. 9761: “Potendo la "notificazione" della avvenuta cessione del credito avvenire con qualsiasi mezzo idoneo a far conoscere al debitore la mutata titolarità attiva del rapporto è pacifico, altresì, in giurisprudenza che non è necessario che al detto fine sia trasmesso, al debitore ceduto, l'originale o la copia autentica della cessione, essendo sufficiente possa conoscerne gli elementi identificativi e costitutivi (Cass. 2 febbraio 2001, n. 1510).).
pagina 4 di 6 CP_ Orbene, nel caso di specie la notifica inviata da a mezzo raccomandata Parte_2 ar n. 64961556073-8 (doc. 4 monitorio), ricevuta dal marito della stessa in data 27/10/2016 (doc. 5 monitorio) e la raccomandata 64961783264-0, ricevuta direttamente dalla debitrice in data 03/05/2017 contengono chiaramene gli elementi identificativi della cessione quali il numero identificativo, l'importo del credito, il numero del contratto, il nome della società cedente, la data e le parti della cessione. Medesime comunicazioni sono stata inviate e ricevute anche al coobbligato sig. Parte_1 come risulta dai docc. 14, 15, 16 e 17 monitorio.
[...]
In ogni caso, quand'anche si ritenesse necessaria la notifica dell'intero contratto di cessione (tesi che non si ritiene convincente), sarebbe comunque da considerare che tale notificazione è CP_ stata fatta da con il deposito del contratto stesso con il ricorso per ingiunzione (cfr. doc. 03 monitorio).
3.b) Parimenti infondata risulta l'eccezione – sollevata da entrambi gli opponenti – relativa all'illiceità degli interessi di mora, trattandosi di doglianza estremamente generica e, come tale, totalmente carente già sotto il profilo dell'allegazione.
3.c) Allo stesso modo va disattesa l'eccezione relativa al carattere usurario degli interessi applicati dall'istituto di credito. Se è certamente vero che l'usura costituisce un profilo di illegittimità rilevabile d'ufficio, essa non può dirsi del tutto svincolata dall'allegazione della parte che, nel caso di specie, risulta del tutto generica in quanto gli opponenti, hanno omesso di indicare in maniera specifica e dettagliata i modi, i tempi e la misura del superamento del tasso soglia in relazione ai singoli periodi di riferimento. Nel caso di specie non è stata prodotta neanche una CTP la quale, pur non avendo alcun valore probatorio, avrebbe offerto al BU elementi di valutazione in ordine alla serietà degli addebiti elevati nei confronti dell'istituto di credito e dei motivi di opposizione. E' quindi evidente che gli opponenti hanno costruito un'azione giudiziaria in termini estremamente generici, affidando l'esito della causa ad una richiesta di ctu contabile che, alla luce delle considerazioni svolte, non poteva trovare accoglimento perché palesemente esplorativa. Alla luce delle considerazioni che precedono le opposizioni devono essere integralmente rigettate.
4. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo secondo i parametri medi di cui al D.M. 55/14, tenuto conto del valore della controversia e dell'attività processuale espletata, con esclusione della fase istruttoria valutata secondo i parametri minimi essendo la causa di natura documentale.
P.Q.M.
il BU, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) rigetta l'opposizione e per l'effetto dichiara definitamente esecutivo, ai sensi dell'art. 653 c.p.c., il decreto ingiuntivo n. 2382/2019 emesso dal BU di Foggia in data 5/12/2019;
2) condanna gli opponenti, in solido fra loro, al pagamento, in favore dell'opposta, delle spese di lite che liquida in € 5.077,00 per onorari, oltre rimborso forfettario nella misura del 15%, Iva e Cap come per legge. Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata all'esito dell'udienza del giorno pagina 5 di 6 14/5/2025, celebrata in modalità cartolare ex art. 127 ter c.p.c. Foggia, 7 giugno 2025 Il Giudice dott. Francesco Pellecchia
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