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Sentenza 18 aprile 2025
Sentenza 18 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 18/04/2025, n. 1733 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 1733 |
| Data del deposito : | 18 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PALERMO
VERBALE DI TRATTAZIONE SCRITTA EX ART. 171 TER C.P.C. CON CONTESTUALE
LETTURA DEL DISPOSITIVO E DEPOSITO DELLE MOTIVAZIONI DELLA
SENTENZA EX ART. 281 SEXIES C.P.C.
Il giudice unico, dr. Filippo Lo Presti, preso atto delle note di trattazione scritta del 2 aprile 2025, depositata per precisare le conclusioni dall'Avv. Liborio Gambino nell'interesse dell'opponente e dall'Avv. Stefano Conti nell'interesse dell'opposto; tenuto conto della discussione scritta;
all'esito della camera di consiglio odierna, pronuncia sentenza - dando lettura - assenti le parti - del dispositivo e delle ragioni della decisione, e ne fa deposito in Cancelleria.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il TRIBUNALE DI PALERMO
Nella persona del Dott. Filippo Lo Presti, in funzione di Giudice monocratico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n° 1428 del Ruolo Generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2024
TRA
(C.F. elettivamente domiciliato presso e Parte_1 CodiceFiscale_1 nello studio dell'avv. Liborio Gambino, nel cui studio in Palermo ha eletto domicilio in virtù di procura allegata telematicamente su foglio separato come allegato a margine dell'atto introduttivo opponente
CONTRO
) -titolare dell'omonima impresa individuale CP_1 C.F._2
(P.IVA: )- rappresentato e difeso dall'Avv. Stefano Conti nel cui studio in P.IVA_1
Palermo ha eletto domicilio in virtù di procura allegata telematicamente su foglio separato come allegato a margine dell'atto introduttivo opposto
1 Oggetto: opposizione a precetto.
PQM
Il Tribunale di Palermo, definitivamente decidendo, dichiara cessata la materia del contendere per sopravvenuta carenza di interesse alla domanda.
Condanna l'opponente, a titolo di soccombenza virtuale, al pagamento in favore dell'opposto, della somma di euro 2.500,00 oltre IVA, CPA e rimborso forfettario del 15% come per legge.
Manda la Cancelleria per gli adempimenti di rito.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato ha elevato opposizione Parte_1
avverso il precetto notifico in data 17.01.2024 da per il pagamento della CP_1
somma di euro 23.127,34, in forza del Decreto ingiuntivo n. 1662/2021 del 06/04/2021 e della sentenza n. 2520/2022 con cui questo Tribunale rigettava l'opposizione monitoria.
Secondo la prospettazione dell'opponente, il precetto è irregolare perché sotteso da un titolo esecutivo ormai sostituito dalla sentenza n. 2114/2023 pronunciata dalla Corte territoriale che ha respinto l'appello proposto contro la sentenza del tribunale.
Costituitosi in giudizio ha chiesto il rigetto dell'opposizione, segnalando CP_1
che il precetto è stato notificato il 17 gennaio 2024 tra la data di deposito del dispositivo della sentenza d'appello -19 dicembre 2023- e la sua pubblicazione 16 febbraio 2024.
Perciò, ha aggiunto l'opposto, il precetto è regolare: 1) perché la sentenza di rigetto dell'opposizione monitoria non sostituisce il decreto ingiuntivo ai fini dell'esecuzione forzata con riguardo alla sorte capitale e agli accessori indicati nell'ingiunzione; 2) perché il deposito del dispositivo della sentenza di rigetto dell'appello non sostituisce l'effetto esecutivo della sentenza del Tribunale che, infatti, si verifica soltanto con il deposito della pubblicazione della sentenza.
Con la conseguenza che alla data di notifica del precetto, i titoli esecutivi azionabili erano il decreto ingiuntivo e la sentenza del tribunale, non il dispositivo della sentenza della corte territoriale.
Con la memoria assertiva l'opponente ha contestato la ricostruzione difensiva dell'opposto, allegando di aver proposto ricorso per Cassazione avverso la sentenza n.
2114/2023 della Corte di Appello di Palermo, con la conseguenza che il decreto ingiuntivo non è definitivamente esecutivo, né la sentenza della Corte d'Appello.
All'udienza del 24 aprile 2024 le Parti sono state invitata alla discussione del 12 dicembre successivo ma con successivo decreto è stata fissata la discussione mediante trattazione scritta con termini sino al 2 aprile.
2 Con le note conclusionali l'opponente ha allegato la sopravvenuta estinzione del processo esecutivo avviato in base al precetto opposto (cfr. ordinanza di estinzione del 2 dicembre
2024) chiedendo quindi la cessazione della materia del contendere.
Con le note conclusionali l'opposto ha insistito per il rigetto dell'opposizione e per la condanna alle spese.
***
A giudizio del tribunale la prospettazione dell'opponente non è condivisibile e perciò, nonostante sia venuto meno l'interesse alla domanda per estinzione della proceduta esecutiva avviata in base al precetto opposto, ne va disposta la condanna per soccombenza virtuale.
Si condivide in tal senso l'impostazione secondo cui “La cessazione della materia del contendere si ha per effetto della sopravvenuta carenza d'interesse della parte alla definizione del giudizio, postulando che siano accaduti nel corso del giudizio fatti tali da determinare il venir meno delle ragioni di contrasto tra le parti e da rendere incontestato l'effettivo venir meno dell'interesse sottostante alla richiesta pronuncia di merito, senza che debba sussistere un espresso accordo delle parti anche sulla fondatezza (o infondatezza) delle rispettive posizioni originarie nel giudizio, perché altrimenti non vi sarebbero neppure i presupposti per procedere all'accertamento della soccombenza virtuale ai fini della regolamentazione delle spese che, invece, costituisce il naturale corollario di un tal genere di pronuncia, quando non siano le stesse parti a chiedere congiuntamene la compensazione delle spese” (Cass. Sez.
2 -, Ordinanza n. 30251 del 31/10/2023).
In base all'art. 653 c.p.c., come correttamente segnalato dall'opposto, quando l'opposizione contro il decreto ingiuntivo munito di esecutività è rigettata, la sentenza di rigetto non sostituisce l'originario titolo esecutivo con riguardo alla sorte capitale e agli accessori;
l'effetto sostitutivo del titolo (art. 653, secondo comma c.c.), si determina, infatti, nel diverso caso di accoglimento parziale dell'opposizione.
Ne consegue che, nel caso di specie, l'opposizione è evidentemente infondata con riguardo alla regolarità del precetto riferito alla sorte capitale e agli interessi, visto che il titolo esecutivo ad esso sotteso è stato correttamente indiato nel decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo e menzionava la sentenza di rigetto dell'opposizione (art. 654 c.p.c.).
Non risulta rilevante ai fini che ci impegnano il fatto che nel frattempo la sentenza della corte territoriale che ha confermato la sentenza di rigetto dell'opposizione monitoria sia stata sottoposta a ricorso in sede di legittimità, dal momento che la proposizione del ricorso non ha interferito con gli effetti provvisoriamente esecutivi della condanna monitoria.
3 Quanto all'intimazione di pagamento connessa alla condanna stabilita con la sentenza di rigetto dell'opposizione monitoria, occorre considerare che al momento della notifica del precetto, l'effetto sostitutivo della sentenza di primo grado non si era ancora determinato, visto che -come ben segnalato dalla difesa dell'opposto- eccetto per le condanne in materia di controverse di lavoro (art. 431 c.p.c.), in pendenza del termine per il deposito della sentenza, il solo dispositivo non costituisce valido titolo esecutivo.
In definitiva, l'opposizione, inizialmente sostenuta da un interesse alla domanda venuto meno in corso di giudizio, è virtualmente infondata.
Ne consegue, ex art. 91 c.p.c., la condanna alle spese del giudizio a carico del soccombente virtuale. Tenuto conto della controversia, stabilito ex art. 17 c.p.c., e dell'attività istruttoria in concreto svolta, le spese di lite si liquidano in euro 2.500,00.
Così deciso a Palermo il 17/04/2025
Il giudice
Filippo Lo Presti
Il presente provvedimento è stato redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal
Giudice/dottor Filippo Lo Presti, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L.
29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.
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VERBALE DI TRATTAZIONE SCRITTA EX ART. 171 TER C.P.C. CON CONTESTUALE
LETTURA DEL DISPOSITIVO E DEPOSITO DELLE MOTIVAZIONI DELLA
SENTENZA EX ART. 281 SEXIES C.P.C.
Il giudice unico, dr. Filippo Lo Presti, preso atto delle note di trattazione scritta del 2 aprile 2025, depositata per precisare le conclusioni dall'Avv. Liborio Gambino nell'interesse dell'opponente e dall'Avv. Stefano Conti nell'interesse dell'opposto; tenuto conto della discussione scritta;
all'esito della camera di consiglio odierna, pronuncia sentenza - dando lettura - assenti le parti - del dispositivo e delle ragioni della decisione, e ne fa deposito in Cancelleria.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il TRIBUNALE DI PALERMO
Nella persona del Dott. Filippo Lo Presti, in funzione di Giudice monocratico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n° 1428 del Ruolo Generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2024
TRA
(C.F. elettivamente domiciliato presso e Parte_1 CodiceFiscale_1 nello studio dell'avv. Liborio Gambino, nel cui studio in Palermo ha eletto domicilio in virtù di procura allegata telematicamente su foglio separato come allegato a margine dell'atto introduttivo opponente
CONTRO
) -titolare dell'omonima impresa individuale CP_1 C.F._2
(P.IVA: )- rappresentato e difeso dall'Avv. Stefano Conti nel cui studio in P.IVA_1
Palermo ha eletto domicilio in virtù di procura allegata telematicamente su foglio separato come allegato a margine dell'atto introduttivo opposto
1 Oggetto: opposizione a precetto.
PQM
Il Tribunale di Palermo, definitivamente decidendo, dichiara cessata la materia del contendere per sopravvenuta carenza di interesse alla domanda.
Condanna l'opponente, a titolo di soccombenza virtuale, al pagamento in favore dell'opposto, della somma di euro 2.500,00 oltre IVA, CPA e rimborso forfettario del 15% come per legge.
Manda la Cancelleria per gli adempimenti di rito.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato ha elevato opposizione Parte_1
avverso il precetto notifico in data 17.01.2024 da per il pagamento della CP_1
somma di euro 23.127,34, in forza del Decreto ingiuntivo n. 1662/2021 del 06/04/2021 e della sentenza n. 2520/2022 con cui questo Tribunale rigettava l'opposizione monitoria.
Secondo la prospettazione dell'opponente, il precetto è irregolare perché sotteso da un titolo esecutivo ormai sostituito dalla sentenza n. 2114/2023 pronunciata dalla Corte territoriale che ha respinto l'appello proposto contro la sentenza del tribunale.
Costituitosi in giudizio ha chiesto il rigetto dell'opposizione, segnalando CP_1
che il precetto è stato notificato il 17 gennaio 2024 tra la data di deposito del dispositivo della sentenza d'appello -19 dicembre 2023- e la sua pubblicazione 16 febbraio 2024.
Perciò, ha aggiunto l'opposto, il precetto è regolare: 1) perché la sentenza di rigetto dell'opposizione monitoria non sostituisce il decreto ingiuntivo ai fini dell'esecuzione forzata con riguardo alla sorte capitale e agli accessori indicati nell'ingiunzione; 2) perché il deposito del dispositivo della sentenza di rigetto dell'appello non sostituisce l'effetto esecutivo della sentenza del Tribunale che, infatti, si verifica soltanto con il deposito della pubblicazione della sentenza.
Con la conseguenza che alla data di notifica del precetto, i titoli esecutivi azionabili erano il decreto ingiuntivo e la sentenza del tribunale, non il dispositivo della sentenza della corte territoriale.
Con la memoria assertiva l'opponente ha contestato la ricostruzione difensiva dell'opposto, allegando di aver proposto ricorso per Cassazione avverso la sentenza n.
2114/2023 della Corte di Appello di Palermo, con la conseguenza che il decreto ingiuntivo non è definitivamente esecutivo, né la sentenza della Corte d'Appello.
All'udienza del 24 aprile 2024 le Parti sono state invitata alla discussione del 12 dicembre successivo ma con successivo decreto è stata fissata la discussione mediante trattazione scritta con termini sino al 2 aprile.
2 Con le note conclusionali l'opponente ha allegato la sopravvenuta estinzione del processo esecutivo avviato in base al precetto opposto (cfr. ordinanza di estinzione del 2 dicembre
2024) chiedendo quindi la cessazione della materia del contendere.
Con le note conclusionali l'opposto ha insistito per il rigetto dell'opposizione e per la condanna alle spese.
***
A giudizio del tribunale la prospettazione dell'opponente non è condivisibile e perciò, nonostante sia venuto meno l'interesse alla domanda per estinzione della proceduta esecutiva avviata in base al precetto opposto, ne va disposta la condanna per soccombenza virtuale.
Si condivide in tal senso l'impostazione secondo cui “La cessazione della materia del contendere si ha per effetto della sopravvenuta carenza d'interesse della parte alla definizione del giudizio, postulando che siano accaduti nel corso del giudizio fatti tali da determinare il venir meno delle ragioni di contrasto tra le parti e da rendere incontestato l'effettivo venir meno dell'interesse sottostante alla richiesta pronuncia di merito, senza che debba sussistere un espresso accordo delle parti anche sulla fondatezza (o infondatezza) delle rispettive posizioni originarie nel giudizio, perché altrimenti non vi sarebbero neppure i presupposti per procedere all'accertamento della soccombenza virtuale ai fini della regolamentazione delle spese che, invece, costituisce il naturale corollario di un tal genere di pronuncia, quando non siano le stesse parti a chiedere congiuntamene la compensazione delle spese” (Cass. Sez.
2 -, Ordinanza n. 30251 del 31/10/2023).
In base all'art. 653 c.p.c., come correttamente segnalato dall'opposto, quando l'opposizione contro il decreto ingiuntivo munito di esecutività è rigettata, la sentenza di rigetto non sostituisce l'originario titolo esecutivo con riguardo alla sorte capitale e agli accessori;
l'effetto sostitutivo del titolo (art. 653, secondo comma c.c.), si determina, infatti, nel diverso caso di accoglimento parziale dell'opposizione.
Ne consegue che, nel caso di specie, l'opposizione è evidentemente infondata con riguardo alla regolarità del precetto riferito alla sorte capitale e agli interessi, visto che il titolo esecutivo ad esso sotteso è stato correttamente indiato nel decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo e menzionava la sentenza di rigetto dell'opposizione (art. 654 c.p.c.).
Non risulta rilevante ai fini che ci impegnano il fatto che nel frattempo la sentenza della corte territoriale che ha confermato la sentenza di rigetto dell'opposizione monitoria sia stata sottoposta a ricorso in sede di legittimità, dal momento che la proposizione del ricorso non ha interferito con gli effetti provvisoriamente esecutivi della condanna monitoria.
3 Quanto all'intimazione di pagamento connessa alla condanna stabilita con la sentenza di rigetto dell'opposizione monitoria, occorre considerare che al momento della notifica del precetto, l'effetto sostitutivo della sentenza di primo grado non si era ancora determinato, visto che -come ben segnalato dalla difesa dell'opposto- eccetto per le condanne in materia di controverse di lavoro (art. 431 c.p.c.), in pendenza del termine per il deposito della sentenza, il solo dispositivo non costituisce valido titolo esecutivo.
In definitiva, l'opposizione, inizialmente sostenuta da un interesse alla domanda venuto meno in corso di giudizio, è virtualmente infondata.
Ne consegue, ex art. 91 c.p.c., la condanna alle spese del giudizio a carico del soccombente virtuale. Tenuto conto della controversia, stabilito ex art. 17 c.p.c., e dell'attività istruttoria in concreto svolta, le spese di lite si liquidano in euro 2.500,00.
Così deciso a Palermo il 17/04/2025
Il giudice
Filippo Lo Presti
Il presente provvedimento è stato redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal
Giudice/dottor Filippo Lo Presti, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L.
29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.
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